FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 8 aprile 2023 (1° giorno feriale: 11 aprile 2023)

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera) Modifica del 16 dicembre 2022 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20221, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 73 cpv. 1 lett. c e 2 La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per: 1

c.

assicurarne la consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione.

Il fermo può protrarsi al massimo per la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari oppure fino alla consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo; il fermo non può in ogni caso protrarsi oltre i tre giorni.

2

Art. 82 cpv. 3 La Confederazione può, per un periodo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio per il fermo di breve durata di persone 3

1 2

FF 2022 1312 RS 142.20

2022-4104

FF 2022 3208

Stranieri e loro integrazione. LF (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera)

FF 2022 3208

secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c. Una partecipazione finanziaria presuppone che: a.

la persona interessata sia fermata in un centro cantonale di partenza situato nell'area di confine;

b.

nell'area di confine in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone; e

c.

il centro cantonale di partenza funga da alloggio a breve termine di stranieri fermati nell'area di confine in questione al momento del passaggio illegale del confine e allontanati senza formalità conformemente all'articolo 64c capoverso 1 lettera a.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 dicembre 2022 Termine di referendum: 8 aprile 2023

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