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Termine di referendum: 8 aprile 2023 (1° giorno feriale: 11 aprile 2023)

Legge federale che disciplina l'attività degli intermediari assicurativi del 16 dicembre 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 20211, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 settembre 20142 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie Art. 19 cpv. 3 Abrogato Titolo dopo l'art. 19

Sezione 1a: Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi Art. 19a

Intermediari assicurativi

Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che dietro compenso agiscono nell'interesse di uno o più assicuratori proponendo o permettendo l'affiliazione di assicurati.

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FF 2021 1478 RS 832.12

2022-4089

FF 2022 3204

Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi. LF

Art. 19b 1

FF 2022 3204

Accordo tra assicuratori

Gli assicuratori possono concludere un accordo che disciplini: a.

la pubblicità telefonica;

b.

la rinuncia alle prestazioni dei call center;

c.

il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da tempo;

d.

la formazione degli intermediari assicurativi;

e.

la limitazione della rimunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi;

f.

la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.

Su richiesta degli assicuratori che rappresentano insieme almeno il 66 per cento degli assicurati, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere obbligatorio generale al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c­f. Il disciplinamento dev'essere conforme alla legislazione e l'importo della rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev'essere stabilito secondo le regole dell'economia. Prima di conferire il carattere di obbligatorietà il Consiglio federale sente gli assicuratori.

2

Il Consiglio federale determina nell'ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni penali al disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio.

3

Art. 38a

Provvedimenti in caso di mancato rispetto del disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

Se un assicuratore non rispetta un disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio secondo l'articolo 19b capoverso 2, l'autorità di vigilanza può, per al massimo un anno: a.

vietargli di rimunerare gli intermediari assicurativi ai quali non è legato da un contratto di lavoro;

b.

ordinare una limitazione delle spese per l'acquisizione di nuovi assicurati.

Art. 54 cpv. 3 lett. h e 4 3

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: h.

commette un'infrazione ai sensi dell'articolo 19b capoverso 3.

Chi ha agito per negligenza nei casi di cui al capoverso 3 lettere b­f ed h è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

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Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi. LF

FF 2022 3204

2. Legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 31a

Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie

Le imprese di assicurazione possono concludere un accordo che disciplini, nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie: 1

a.

la pubblicità telefonica;

b.

la rinuncia alle prestazioni dei call center;

c.

il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da tempo;

d.

la formazione degli intermediari assicurativi;

e.

la limitazione della rimunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi;

f.

la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.

Su richiesta delle imprese di assicurazione che rappresentano insieme almeno il 66 per cento dei premi degli stipulanti, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere obbligatorio generale al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c­f. Il disciplinamento dev'essere conforme alla legislazione e l'importo della rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev'essere stabilito secondo le regole dell'economia. Prima di conferire il carattere di obbligatorietà il Consiglio federale sente le imprese di assicurazione.

2

Il Consiglio federale determina nell'ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni penali al disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio.

3

4

Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dagli abusi.

Art. 38 cpv. 2 2 Se un'impresa di assicurazione non rispetta un disciplinamento a cui è stato conferito

carattere obbligatorio secondo l'articolo 31a capoverso 2, la FINMA può rifiutarsi di approvarne le tariffe, ordinare l'adeguamento delle tariffe esistenti e adottare provvedimenti conservativi secondo l'articolo 51.

Art. 86 cpv. 1bis e 2 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, commette, nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie, un'infrazione ai sensi dell'articolo 31a capoverso 3.

1bis

2 Chi,

nei casi di cui ai capoversi 1 e 1bis, ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

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RS 961.01

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Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi. LF

FF 2022 3204

II Coordinamento con la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LSA4 (cifra I, n. 2) o quella del 18 marzo 20225, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: Art. 86 cpv. 2 2 Chi,

nei casi di cui ai capoversi 1 e 1bis, ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 dicembre 2022 Termine di referendum: 8 aprile 2023

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RS 961.01 FF 2022 704