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22.080 Messaggio concernente la modifica della legge sui lavoratori distaccati del 2 dicembre 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sui lavoratori distaccati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-3983

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Compendio Il disegno è inteso a creare una base per il funzionamento di una piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Confederazione per la comunicazione tra gli organi d'esecuzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. Poiché la piattaforma è gestita dalla Confederazione e i dati degni di particolare protezione di persone fisiche e giuridiche sono conservati (temporaneamente) sulla piattaforma, è necessario creare una base legale in una legge formale in conformità con la legge sulla protezione dei dati.

Situazione iniziale Nel quadro dei lavori del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per migliorare il modus operandi delle commissioni paritetiche e ottimizzare la cooperazione tra gli organi cantonali e paritetici che provvedono all'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, è stato costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli organi esecutivi e guidato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Il gruppo ha proposto di definire l'interfaccia per la trasmissione dei dati nel trasferimento dei dati di controllo tra gli organi d'esecuzione e di elaborare raccomandazioni sulla progettazione di questa interfaccia. In una fase pilota le raccomandazioni sono state implementate a livello tecnico sotto forma di una piattaforma per la comunicazione elettronica. Il servizio di piattaforma doveva garantire una possibilità di applicazione generale al termine del progetto pilota. La piattaforma per la comunicazione elettronica dei dati sarà gestita dalla SECO dopo la valutazione della fase pilota. Le disposizioni legali necessarie a tal fine devono essere incluse nella legge sui lavoratori distaccati.

Tali disposizioni erano già state inserite nel disegno di legge 21.032 sulla revisione della legge sui lavoratori distaccati in attuazione della mozione Abate del 7 giugno 2018 (18.3473 «Ottimizzazione delle misure di accompagnamento. Modifica dell'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati»). Il messaggio e il relativo disegno di legge erano stati adottati dal Consiglio federale nell'aprile 2021 e successivamente discussi in Parlamento. Le disposizioni relative alla piattaforma non erano state contestate nel dibattito parlamentare. Tuttavia, nel giugno 2022, il Consiglio degli Stati non è entrato
in materia per la seconda volta a causa delle disposizioni sui salari minimi cantonali in esso contenute, per cui la revisione è fallita definitivamente. Dal momento che la legge federale sulla protezione dei dati richiede l'inclusione di una disposizione corrispondente per il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione, il disegno di legge e il relativo messaggio vengono nuovamente presentati al Parlamento.

Contenuto del disegno Nella legge sui lavoratori distaccati si inserisce una disposizione che incarica la Confederazione di fornire agli organi d'esecuzione di tale legge una piattaforma per la comunicazione elettronica dei dati, di conservare i dati necessari a tal fine e di provvedere alla sua manutenzione. I dati memorizzati possono includere anche informazioni su procedimenti amministrativi ed eventualmente penali o su sanzioni 2 / 14

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nell'ambito dell'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati. Le nuove disposizioni sono quindi conformi alla legge federale sulla protezione dei dati, che per il trattamento dei dati degni di particolare protezione di persone fisiche e giuridiche richiede una base legale in una legge federale.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

1.1.1

Misure collaterali alla libera circolazione delle persone

L'Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) è entrato in vigore il 1° giugno 2002. In seguito alla progressiva introduzione della libera circolazione, dal 1° giugno 2004 sono stati aboliti i controlli preliminari concernenti il rispetto delle condizioni lavorative e salariali usuali, da cui dipendeva in precedenza la decisione sul rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro. Per il timore di una pressione salariale o, indirettamente, dell'esclusione della forza lavoro nazionale in seguito all'apertura del mercato del lavoro svizzero, sono state introdotte misure collaterali, il cui scopo è evitare l'offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera nonché garantire eque condizioni concorrenziali per le imprese svizzere ed estere. Anche i fornitori di servizi del Regno Unito sono coperti dalle misure collaterali: in seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE, essi rientrano nell'Accordo temporaneo del 14 dicembre 20202 tra la Confederazione Svizzera e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi.

Le misure collaterali comprendono essenzialmente la legge dell'8 ottobre 19993 sui lavoratori distaccati (LDist), il conferimento agevolato dell'obbligatorietà generale ai CCL e l'adozione di CNL con salari minimi vincolanti. Le misure collaterali prevedono un'osservazione globale del mercato del lavoro, oltre a controlli mirati delle condizioni salariali e lavorative presso i datori di lavoro svizzeri e le aziende che distaccano lavoratori in Svizzera. A ciò si aggiunge la verifica dello statuto dei prestatori di servizi indipendenti soggetti all'obbligo di notifica, per poter contrastare l'eventuale indipendenza fittizia. L'attuazione delle misure collaterali è stata affidata a diversi attori e si basa su un sistema duale, che permette agli organi di controllo di apportare al meglio le loro competenze specifiche. Il rispetto delle disposizioni di un CCL di obbligatorietà generale viene controllato dalle commissioni paritetiche incaricate dell'esecuzione del CCL. Nei settori in cui non esiste un contratto collettivo di obbligatorietà generale i controlli vengono effettuati dalle
commissioni tripartite o, per loro conto, dagli ispettori cantonali del mercato del lavoro.

Il sistema delle misure collaterali è stato sottoposto a numerose modifiche dalla sua introduzione ed è stato costantemente adattato all'evolversi delle circostanze. Le basi legali sono state riviste più volte e l'esecuzione è stata adeguata alle esigenze della

1 2 3

RS 0.142.112.681 RS 0.946.293.671.2 RS 823.20

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prassi. Per colmare le lacune esistenti sono state adottate specifiche misure. Particolare attenzione è stata prestata alla cooperazione efficiente degli organi di esecuzione.

1.1.2

Piattaforma per la comunicazione elettronica

Il DEFR lavora attivamente per migliorare i metodi di lavoro delle CP e ottimizzare la collaborazione tra gli organi d'esecuzione cantonali e paritetici nel quadro dell'esecuzione della LDist. Nell'ambito di questo impegno, un gruppo di esperti ha esaminato gli strumenti informatici esistenti in vista di un'eventuale soluzione tecnica a livello nazionale o dell'istituzione di una banca dati nazionale in materia di esecuzione della LDist. Vista la varietà tecnica degli strumenti utilizzati, il gruppo di esperti ha scartato una soluzione unitaria e ha proposto di definire l'interfaccia per lo scambio di dati, ossia per la trasmissione dei dati di controllo tra gli organi d'esecuzione, e di formulare raccomandazioni sull'impostazione di tale interfaccia. Con questo sistema, invece di essere raccolti manualmente da documenti elettronici o cartacei, i dati vengono importati direttamente nelle relative applicazioni, ottimizzando così lo scambio di dati tra gli organi d'esecuzione della LDist e riducendo il carico di lavoro e la percentuale d'errore.

Nel quadro delle misure di concretizzazione del piano d'azione per l'attuazione delle misure collaterali, il 23 novembre 2016 il nostro Consiglio ha incaricato il DEFR, nello specifico la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) di elaborare, insieme agli organi esecutivi, un concetto di interfaccia per lo scambio di dati.

È stato quindi definito un concetto per la trasmissione dei dati nel quadro dell'esecuzione della LDist che definisce l'interfaccia per lo scambio di dati. Questo concetto è stato testato tra maggio 2018 e aprile 2020 nell'ambito di un progetto pilota a cui hanno partecipato una CP, due associazioni di controllo e un'autorità cantonale. A livello tecnico si è optato per una piattaforma di trasmissione, sviluppata e testata durante il progetto pilota.

Standardizzando la definizione dell'interfaccia è possibile garantire una grande indipendenza in un contesto in cui coesistono numerose applicazioni per l'esecuzione della LDist. Il servizio offerto dalla piattaforma permette agli organi di scambiarsi informazioni in modo efficiente e senza bisogno di cambiare mezzo di trasmissione.

In base ai riscontri forniti dai partecipanti al progetto pilota, è stato possibile aumentare considerevolmente l'efficienza dei processi grazie a una trasmissione
senza interruzione dei media nonché migliorare la qualità dei dati grazie all'assenza di errori di copiatura. Le persone coinvolte si sono trovate d'accordo sul grande valore aggiunto della piattaforma.

Inoltre, dai risultati di un sondaggio presso l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e la Comunità d'interessi delle commissioni professionali paritetiche (IG PBK) emerge che si dovrebbe puntare a un uso il più esteso possibile della piattaforma, per poter sfruttare al meglio il suo potenziale di ottimizzazione dell'efficienza e della qualità. A questo scopo, nell'ambito della gestione della piattaforma la Confederazione dovrebbe occuparsi della sua coordinazione e della sua promozione.

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La soluzione proposta prevede quindi che la Confederazione gestisca direttamente la piattaforma in un proprio ambiente informatico.

Visto il successo della fase di test e considerati i risultati della consultazione, s'intende ora introdurre definitivamente la piattaforma nell'esecuzione della LDist.

Lo scopo principale della piattaforma è la trasmissione dei risultati dei controlli svolti dagli organi d'esecuzione cantonali e paritetici della LDist. Nell'ambito di questa trasmissione di dati tra gli organi di controllo è possibile che vengano trattati anche dati degni di particolare protezione di persone fisiche e giuridiche, in particolare informazioni sui procedimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa ed eventualmente penale nell'esecuzione della LDist. Se la Confederazione (nello specifico la SECO mette a disposizione una piattaforma per la comunicazione di dati in esecuzione della LDist, vi è la necessità di poter conservare temporaneamente i dati. La SECO non tratterà il contenuto dei dati in sé, ma nell'ambito dei lavori di manutenzione potrà venire a conoscenza del contenuto delle informazioni che gli organi di controllo si trasmettono reciprocamente. I dati delle persone giuridiche (compresi quelli degni di particolare protezione) non rientrano più nel campo di applicazione della nuova legge del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati (LPD) che entrerà in vigore il 1° settembre 2023. Se un organo federale tratta tali dati, non è più necessario che la legge lo preveda espressamente, purché il compito per il quale è richiesto il trattamento dei dati sia previsto da una legge formale (art. 57r cpv. 1 della legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione [LOGA], secondo la modifica che entrerà in vigore il 1° settembre 2023). Per quanto riguarda le persone giuridiche controllate, quindi, solo il nuovo compito della SECO, ossia la gestione della piattaforma, deve essere previsto nella LDist. Tuttavia, dal momento che vengono controllati anche i prestatori di servizi indipendenti, e quindi le persone fisiche, il trattamento delle informazioni sui procedimenti amministrativi e penali o sulle sanzioni a carico di queste persone deve essere esplicitamente previsto dalla legge.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

Per l'attuazione della piattaforma di comunicazione elettronica nell'ambito dell'esecuzione della LDist, esistono diverse possibilità dal profilo organizzativo, sia in relazione al fornitore che al gestore. Ad esempio gli organi d'esecuzione potrebbero affidare a un terzo la gestione della piattaforma oppure la Confederazione, in qualità di coordinatrice, potrebbe occuparsene direttamente o incaricare un terzo. Secondo i risultati del sondaggio presso l'AUSL e l'IG PBK si dovrebbe puntare a un uso il più esteso possibile della piattaforma. Entrambe le parti hanno sottolineato, tra l'altro, la responsabilità della Confederazione nel promuovere l'efficacia delle misure collaterali e si sono dette a favore di un ruolo attivo di quest'ultima in relazione alla piattaforma. Secondo loro, una soluzione decentralizzata basata sulla collaborazione tra i numerosi organi esecutivi ­ senza la partecipazione della Confederazione ­ non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi menzionati.

4 5

RS 235.1; RU 2022 491 RS 172.010; RU 2022 491

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Alla luce di ciò è stata scelta l'opzione di affidare alla Confederazione la gestione della piattaforma all'interno di un ambiente informatico federale, soluzione che permetterebbe di estendere al massimo l'uso dello strumento. La SECO, Ufficio competente a livello federale, ha affidato l'istituzione e la gestione della piattaforma all'Information Service Center del DEFR (ISCeco), il fornitore di servizi informatici del DEFR che si occupa di sviluppare, integrare e gestire applicazioni specialistiche per il Dipartimento. Questa soluzione presenta due vantaggi: in primo luogo, garantisce il coordinamento della piattaforma e, in secondo luogo, permette di attuare rapidamente, sulla base del progetto pilota, una soluzione relativamente poco onerosa.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il presente disegno non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20206 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20207 sul programma di legislatura 2019­2023.

La revisione è effettuata sulla base di un mandato del nostro Consiglio al DEFR per la gestione di una piattaforma di comunicazione elettronica tra gli organi d'esecuzione delle misure collaterali ed è indicata per i motivi esposti qui di seguito.

Il nostro Collegio lavora costantemente per rendere più efficiente l'esecuzione della LDist. Nell'ambito dell'impegno profuso per migliorare i metodi di lavoro delle CP e ottimizzare la collaborazione tra gli organi d'esecuzione cantonali e quelli paritetici, è stato esaminato in che misura si dovrebbero o potrebbero uniformare gli strumenti informatici esistenti. Nel quadro delle misure di concretizzazione del piano d'azione per l'attuazione delle misure collaterali, il 23 novembre 2016 il nostro Consiglio ha incaricato il DEFR (la SECO) di elaborare, insieme agli organi esecutivi, un concetto di interfaccia per lo scambio di dati nel quadro dell'esecuzione della LDist. L'istituzione della piattaforma per la comunicazione elettronica nell'ambito dell'esecuzione della LDist è il risultato di questi lavori nonché del summenzionato piano d'azione del nostro Consiglio.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 20058 sulla consultazione (LCo), durante la preparazione di una revisione di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)9 deve essere indetta una procedura di consultazione. Tuttavia, conformemente all'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nes6 7 8 9

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suna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. La presente proposta è stata testata in un progetto pilota, svolto sotto la guida di un gruppo di esperti composto dai rappresentanti degli organi esecutivi della LDist coinvolti. Al termine del progetto pilota la SECO ha consultato le associazioni interessate, l'AUSL e la IG PBK. Secondo questi interlocutori si dovrebbe puntare a un uso il più esteso possibile della piattaforma, il cui coordinamento e promozione dovrebbero competere alla Confederazione.

Il coinvolgimento degli organi esecutivi cantonali e paritetici nel progetto pilota e nella pianificazione delle tappe successive ha permesso alle cerchie interessate di esprimersi sulla proposta. Di conseguenza si è rinunciato alla procedura di consultazione conformemente all'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta

L'esecuzione della LDist compete alle CP nei settori con un CCL di obbligatorietà generale e alle autorità cantonali negli altri settori (art. 7 cpv 1 LDist). La collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organi esecutivi sono disciplinati dall'articolo 8 LDist. La Confederazione cofinanzia l'attività di controllo (art. 7a LDist) e vigila sull'esecuzione della presente legge (art. 14 LDist). Il nuovo articolo 8a crea una base legale per la gestione, da parte della SECO, di una piattaforma per la comunicazione elettronica che permette agli organi esecutivi della LDist di trasmettere dati nel quadro dell'esecuzione della legge. Tale base consente alla SECO di trattare i dati di persone fisiche e giuridiche necessari a questo scopo, che possono anche essere dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c numero 5 LPD e l'articolo 57r capoverso 2 lettera a LOGA (procedimenti e sanzioni di natura amministrativa). Il trattamento dei dati è limitato alla loro conservazione e alla manutenzione della piattaforma.

Il concetto di interfaccia e la piattaforma possono essere rappresentati da un sistema di caselle postali. Il primo organo di controllo carica sulla piattaforma, tramite un'interfaccia, i dati trattati nel proprio ambiente informatico e li mette così nella casella postale di un altro organo esecutivo. Quest'ultimo prende i dati e li scarica nel suo ambiente informatico per poterli trattare. Dopodiché, carica nuovamente i documenti sulla piattaforma e li invia alla casella postale dell'organo esecutivo seguente, che a sua volta li prenderà e li scaricherà nel proprio ambiente informatico per trattarli.

3.2

Compatibilità tra compiti e finanze

La piattaforma per la comunicazione elettronica sarà finanziata dalla Confederazione.

Tale finanziamento è compreso nel preventivo globale della SECO ed è incluso nel preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF).

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3.3

Attuazione

L'articolo 8a LDist proposto disciplina i principi della gestione e del trattamento dei dati in relazione alla piattaforma. Dato che la gestione della piattaforma sarà di competenza della SECO, è necessario che quest'ultima o il gestore stesso (ISCeco) possa svolgere determinate attività di manutenzione della piattaforma e di conservazione dei dati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli nell'ordinanza del 21 maggio 200310 sui lavoratori distaccati (ODist). I dettagli includono la responsabilità della SECO in qualità di gestore della piattaforma, in materia di sicurezza dei dati, in particolare dei requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia, dei diritti di accesso degli organi di controllo di cui all'articolo 7 ai dati e della durata di conservazione dei dati sulla piattaforma, prevista per dodici mesi. La trasmissione dei dati deve avvenire in forma criptata. Quale gestore della piattaforma la SECO è anche responsabile del trattamento dei dati nell'ambito della loro conservazione e della manutenzione della piattaforma.

L'introduzione della piattaforma modifica solo il metodo di trasmissione dei dati tra gli organi d'esecuzione ma non ha alcun influsso sul trattamento dei dati. Quindi, nell'ambito dei loro compiti legali, le CP e le autorità cantonali sono responsabili della correttezza dei dati e del trattamento delle richieste d'informazione e di correzione.

Per le autorità cantonali è determinante il diritto cantonale sulla protezione dei dati.

In tale contesto si deve considerare che la piattaforma non copre il processo esecutivo della LDist nella sua totalità, dalla notifica del prestatore di servizi prima dell'inizio dell'attività fino all'eventuale sanzione amministrativa a seguito di una violazione della LDist. La piattaforma serve principalmente nella fase di controllo, in cui la trasmissione di dati tra le associazioni di controllo, le CP e le autorità cantonali è più frequente.

La piattaforma verrà ospitata su un server dell'ISCeco, così da garantire un'assistenza tecnica e specializzata nel luogo adeguato. I requisiti definiti nella LDist e che devono essere soddisfatti dalla SECO si applicano anche all'ISCeco, da essa incaricato di gestire la piattaforma.

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Commento ai singoli articoli

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo All'attuale base legale per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organi esecutivi della LDist è aggiunto un rinvio all'articolo 8a, il quale stabilisce che tali organi possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all'articolo 8a al fine di scambiarsi informazioni.

Art. 8a Il nuovo articolo 8a crea una base legale per la gestione, da parte della SECO, di una piattaforma per la comunicazione elettronica che permette agli organi esecutivi della LDist di comunicare i dati nel quadro dell'esecuzione della legge. Il compito della 10

RS 823.201

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SECO è limitato alla conservazione dei dati e alla manutenzione della piattaforma (cpv. 2). Ciò riguarda i dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale che vengono comunicati nell'ambito dell'esecuzione della LDist.

Tali dati sono degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c numero 5 LPD e dell'articolo 57r capoverso 2 LOGA. Il trattamento di dati degni di particolare protezione deve essere previsto in una legge in senso formale conformemente all'articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD. La SECO può trattare dati degni di particolare protezione di persone giuridiche senza che ciò debba essere esplicitamente sancito in una legge (cfr. n. 1.1.2). Secondo il nuovo articolo 57r capoverso 1 LOGA, è sufficiente che il compito per il quale è richiesto il trattamento dei dati sia previsto dalla legge. Cionondimeno, per ragioni di trasparenza e per evitare equivoci, anche questi dati vengono esplicitamente nominati all'articolo 8a capoverso 2.

Art. 9 cpv. 3, primo periodo Si tratta soltanto di una modifica di carattere redazionale: dato che la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è già citata all'articolo 8a capoverso 1, nell'articolo 9 è possibile usare direttamente la sua abbreviazione.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

La piattaforma è uno strumento tecnico inteso a incrementare l'efficienza e la sicurezza dei processi amministrativi nell'ambito dell'esecuzione della LDist e non ha alcuna ripercussione sul sistema esistente o sulla funzione di vigilanza che la Confederazione svolge in materia di esecuzione della LDist (art. 14 LDist). Già ad oggi la Confederazione è tenuta a favorire con mezzi adeguati lo scambio e la collaborazione tra gli organi esecutivi della LDist e delle misure collaterali, in particolare mettendo a disposizione il materiale necessario e creando adeguate basi di scambio (art. 13 cpv. 2 ODist).

Dato che la piattaforma è già stata sviluppata e testata nel quadro del progetto pilota e siccome la SECO ne detiene i diritti di proprietà, i costi comportati dalla messa a disposizione di tale piattaforma da parte dell'ISCeco sono relativamente contenuti. I costi legati all'attivazione e il finanziamento dei costi di collegamento degli organi esecutivi cantonali e paritetici sono stimati attorno ai 750 000 franchi (inclusa la partecipazione della Confederazione ai costi di riconversione). A questa cifra si aggiungono i costi annuali di gestione e quelli di assistenza agli utenti (circa 125 000 franchi). I costi relativi all'attivazione e alla gestione della piattaforma saranno finanziati con i mezzi previsti nel preventivo globale della SECO. La creazione e la gestione della piattaforma possono essere garantite con gli effettivi attuali della SECO.

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5.2

Ripercussioni per i Cantoni

Come summenzionato, conformemente al numero 5.1 i costi una tantum di collegamento degli organi esecutivi cantonali e paritetici alla piattaforma della Confederazione sono finanziati da quest'ultima. L'uso della piattaforma non comporta alcun costo di gestione supplementare per i Cantoni né richiede un aumento del personale.

Grazie alla maggior efficienza dovuta alla piattaforma, per i Cantoni e le CP è prevista a medio termine una riduzione degli oneri amministrativi legati all'esecuzione della LDist.

5.3

Altre ripercussioni

A livello nazionale non si prevedono altre ripercussioni per l'economia, la società e l'ambiente. La questione non è quindi stata ulteriormente approfondita.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

L'articolo 8a LDist si fonda sull'articolo 110 Cost.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Come indicato nel messaggio del 23 giugno 199911 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, la LDist si basa sulla direttiva 96/71/CE12.

L'articolo 22 dell'allegato I ALC fa esplicito riferimento a tale direttiva. Non contiene alcuna norma concreta sulla progettazione delle misure di esecuzione. In Svizzera, sin dall'inizio delle misure collaterali i controlli si basano su un sistema duale. Le informazioni raccolte durante i controlli vengono divulgate e trasmesse già oggi. La novità consiste nella trasmissione delle informazioni tramite interfaccia o piattaforma, il che dovrebbe portare a un sistema di controllo più efficiente. La modalità di trasmissione non modifica in alcun modo il sistema esecutivo in sé, pertanto il disegno è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

6.3

Forma dell'atto

Il disegno modifica una legge in vigore. Pertanto, conformemente all'articolo 164 Cost., deve essere emanato sotto forma di legge.

11 12

FF 1999 5092 Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi; GU L n. 18 del 21.1.1997, pag. 1.

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6.4

Subordinazione al freno alle spese

Il disegno non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi che comportano spese superiori ai valori limite, né nuovi crediti d'impegno o dotazioni finanziarie implicanti spese superiori ai valori limite.

6.5

Conformità alla legge sui sussidi

Le vigenti disposizioni sul finanziamento rimangono invariate.

6.6

Delega di competenze legislative

La regolamentazione dei requisiti in materia di protezione dei dati in relazione alla piattaforma per la comunicazione elettronica è delegata al nostro Consiglio. In qualità di gestore, la SECO è responsabile della sicurezza dei dati (art. 7 LPD). L'ODist deve quindi disciplinare in particolare i requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia nonché l'accesso ai dati da parte degli organi d'esecuzione. L'ODist limita inoltre a 12 mesi la durata di conservazione dei dati sulla piattaforma.

6.7

Protezione dei dati

Poiché è possibile che sulla piattaforma vengano trasmessi anche dati degni di particolare protezione relativi a sanzioni di natura amministrativa e a procedimenti sanzionatori (art. 9 LDist), affinché la Confederazione possa conservare i dati sulla piattaforma è necessario prevedere nella LDist una base legale esplicita (cfr. n. 1.1.2 e 4).

La Confederazione è inoltre responsabile della sicurezza dei dati sulla piattaforma (art. 7 LPD). I requisiti relativi alla sicurezza dei dati, come i requisiti tecnici per la piattaforma, l'interfaccia e l'accesso da parte degli organi esecutivi della LDist sono definiti nell'ODist.

Non sono previsti problemi di delimitazione legati alla responsabilità in materia di trattamento dei dati da parte degli organi esecutivi della LDist. La Confederazione non si occupa dell'esecuzione della presente legge e quindi non partecipa allo scambio dei dati relativi tra le CP e le autorità cantonali. La collaborazione e lo scambio di informazioni tra le CP e le autorità cantonali sono disciplinati all'articolo 8 LDist.

Nell'articolo 8 capoverso 2 è introdotto un rinvio all'uso della piattaforma elettronica di cui all'articolo 8a per l'esecuzione della LDist. Nell'ambito del loro mandato legale, le CP e le autorità cantonali sono responsabili dei principi che regolano il trattamento dei dati, come la legalità del trattamento, la correttezza dei dati e il trattamento delle richieste d'informazione e di correzione. Per le autorità cantonali è determinante il diritto cantonale sulla protezione dei dati, mentre per le attività delle CP è applicabile la LPD. La gestione della piattaforma non modifica questa situazione. In quanto gestore, la Confederazione è responsabile principalmente della sicurezza della piatta-

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forma, mentre le CP e le autorità cantonali sono responsabili del trattamento dei dati conformemente alla legislazione applicabile.

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