FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 8 aprile 2023 (1° giorno feriale: 11 aprile 2023)

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Accesso al CIR e ai dati di tre sistemi di informazione dell'UE) Modifica del 16 dicembre 2022 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20221, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 103c cpv. 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), e lett. e Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 4

e.

i collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) addetti al perseguimento penale.

Art. 108e cpv. 3, frase introduttiva, e lett. e3 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

e.

1 2 3

i collaboratori dell'UDSC addetti al perseguimento penale.

FF 2022 1421 RS 142.20 FF 2020 6963

2022-4101

FF 2022 3207

Stranieri e loro integrazione. LF (Accesso al CIR e ai dati di tre sistemi di informazione dell'UE)

FF 2022 3207

Art. 109a cpv. 3, frase introduttiva, e lett. e Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

e.

i collaboratori dell'UDSC addetti al perseguimento penale.

Art. 110d cpv. 2 lett. e4 2

Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni: e.

i collaboratori dell'UDSC addetti al perseguimento penale.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 dicembre 2022 Termine di referendum: 8 aprile 2023

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FF 2021 674