FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento Rapporto del 9 settembre 2022 della CdG-N Parere del Consiglio federale del 9 dicembre 2022

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 9 settembre 20221 sulla procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1

FF 2022 2484

2022-4108

FF 2022 3193

FF 2022 3193

Parere 1

Situazione iniziale

Il 30 giugno 2021 il Consiglio federale ha preso la decisione in merito all'acquisto dei nuovi aerei da combattimento, scegliendo il modello statunitense F-35A. La decisione si è fondata su un processo di valutazione esaustivo e sistematico del nuovo aereo da combattimento, iniziato nel 2018 e sfociato nella scelta del modello nel mese di giugno del 2021. In sintesi, tra tutti i candidati valutati, l'F-35A non solo è il modello più all'avanguardia sotto il profilo tecnico, ma anche quello di gran lunga più economico.

Il 16 novembre 2021 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (GdC-N), ha deciso di esaminare la legalità e l'adeguatezza della procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento2.

Il 9 settembre 2022 la CdG-N ha pubblicato il proprio rapporto e ha constatato: «La valutazione tecnica è stata svolta correttamente da un punto di vista legale e armasuisse ha adottato le misure necessarie per garantire la parità di trattamento degli offerenti e una procedura fondata su elementi oggettivi e tracciabile. Anche la nuova metodologia di valutazione scelta (metodo AHP) era legittima3».

La CdG-N osserva inoltre «che durante la procedura il Consiglio federale si è attenuto alle linee guida legali e politiche da lui stesso definite. In linea di principio, il diritto in materia di appalti pubblici conferisce al Consiglio federale un ampio margine di manovra per quanto riguarda gli acquisti nel settore dell'armamento. A seconda di come erano definite le condizioni quadro, nel prendere la sua decisione il Consiglio federale avrebbe dunque potuto tenere conto anche di considerazioni politiche sovraordinate. A causa delle condizioni quadro da lui stesso definite all'inizio della procedura, il Consiglio federale ha invece constatato, al momento di prendere una decisione sul modello di aereo, l'impossibilità di includere considerazioni di politica estera. La CdG-N ha individuato in questa precoce e, a suo avviso, inutile restrizione il problema principale della procedura di acquisto»4.

Con lettera del 9 settembre 2022 la CdGN invita il Consiglio federale a esprimere il proprio parere sulle constatazioni e sulle raccomandazioni della CdG-N entro il 15 dicembre 2022.

Il Consiglio federale deplora il fatto che già prima della pubblicazione del rapporto della CdG-N, ossia durante la
fase di elaborazione nel luglio 2022, alcuni dei contenuti siano trapelati all'opinione pubblica. Tali indiscrezioni danneggiano sia il progetto di acquisto in corso sia le istituzioni, tanto più che le informazioni divulgate in una fase così precoce non per forza confluiscono nel rapporto definitivo poiché devono ancora essere verificate, ma hanno il potere di radicarsi nell'opinione pubblica.

2

3 4

Comunicato stampa del 16 novembre 2021 della CdG-N: www.parlamento.ch > Servizi > Notizie > Nuovi aerei da combattimento: la CdG-N esamina la legalità e l'adeguatezza della procedura di valutazione.

FF 2022 2484 pag. 2 FF 2022 2484 pag. 2

2 / 12

FF 2022 3193

2

Parere del Consiglio federale

Le decisioni di principio per l'acquisto del nuovo aereo da combattimento sono state prese dal Consiglio federale l'8 novembre 2017.

In questa data il Consiglio federale aveva deciso di procedere all'acquisto di armamenti con una procedura mediante invito e quindi di aggiudicare la commessa all'«offerta più favorevole dal profilo economico» (art. 37 dell'ordinanza dell'11 dicembre 19955 sugli acquisti pubblici). Il Governo ha ritenuto necessaria una valutazione per poter decidere successivamente su una base solida quale aereo acquistare tenendo conto delle prestazioni, del prezzo ed eventualmente di altri criteri.

All'epoca il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di pianificare il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo in funzione dei criteri seguenti: a.

il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo (aerei da combattimento in sostituzione degli F/A-18 e degli F-5 e un sistema di difesa terra-aria a lunga gittata) può essere pianificato con un volume finanziario di al massimo 8 miliardi di franchi;

b.

per poter finanziare nel contempo anche il rinnovo dei sistemi al suolo e di condotta, nei prossimi anni l'esercito dovrà beneficiare di un tasso reale di crescita del limite di spesa dell'ordine dell'1,4 per cento all'anno. L'esercito dovrà inoltre stabilizzare in termini reali le spese d'esercizio affinché queste risorse supplementari possano essere destinate ai soli investimenti per l'armamento.

Il DDPS è stato inoltre incaricato di sottoporre al Consiglio federale, entro il febbraio 2018, varianti di possibili progetti (decisione programmatica; modifica della legge militare; diversi).

Per quanto riguarda gli aerei da combattimento il Governo ha autorizzato il DDPS a invitare i seguenti candidati: Airbus (Eurofighter), Boeing (F/A-18 Super Hornet), Dassault (Rafale), Lockheed-Martin (F-35A) e Saab (Gripen).

Il 9 marzo 2018 il Consiglio federale ha deciso di dare al popolo svizzero la possibilità di votare sull'acquisto di nuovi aerei da combattimento e di un nuovo sistema di difesa terra-aria. Il DDPS è stato incaricato di elaborare un progetto di decisione programmatica conformemente alle decisioni di principio del Consiglio federale dell'autunno 2017. La fase successiva ha comportato l'avvio della procedura di consultazione da parte del Consiglio federale in data 23 maggio 2018. Il Governo federale ha quindi stabilito che la votazione referendaria avrebbe dovuto aver luogo il prima possibile, ovvero prima che prendesse la decisione sul modello di aereo.

La mozione 17.3604 «Forze aeree. La decisione di principio spetta al popolo!» accolta dal Parlamento nel 2018 è così stata adempiuta. Questo modo di procedere ha permesso, da un lato, di ottenere in tempo utile la legittimazione politica per questo progetto di acquisto e, dall'altro lato, di evitare lavori di pianificazione inutili. Già all'epoca il Consiglio federale aveva stabilito che i crediti d'impegno per l'acquisto 5

Abrogata il 1° gennaio 2021; RU 2020 691.

3 / 12

FF 2022 3193

dei nuovi aerei da combattimento e del sistema di difesa terra-aria a lunga gittata avrebbero dovuto essere chiesti nel quadro del messaggio sull'esercito 2022.

Il Consiglio federale aveva inoltre incaricato il DDPS di avviare sul piano formale la valutazione di aerei da combattimento e di sistemi di difesa terra-aria sottoponendo richieste d'offerta a produttori ed eventualmente a Governi esteri.

Il 23 marzo 2018 e il 10 gennaio 2020, nel quadro rispettivamente della prima e della seconda richiesta d'offerta, il DDPS ha pubblicato i requisiti per un nuovo aereo da combattimento e un nuovo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata6. Essi riguardavano in particolare le capacità richieste dei mezzi da acquistare nonché il modello di calcolo per le dimensioni della flotta e il pacchetto logistico.

Nei requisiti erano inoltre stati definiti i criteri per gli offerenti come pure i criteri e le caratteristiche auspicate riguardanti gli aspetti di politica di sicurezza, di politica in materia di armamento ed economici per la Svizzera.

Il 26 giugno 2019 il Governo federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la decisione programmatica sull'acquisto di nuovi aerei da combattimento7.

Nella stessa data il Consiglio federale ha deciso che il nuovo sistema di difesa terraaria a lunga gittata avrebbe dovuto essere acquistato nel quadro della procedura ordinaria, senza possibilità di referendum. In considerazione delle interdipendenze tra i due progetti, si è previsto di acquistare il sistema di difesa terra-aria in maniera coordinata, sotto il profilo temporale e tecnico, con l'acquisto di aerei da combattimento.

Nel messaggio concernente la decisione programmatica (cfr. n. 3.5), il Consiglio federale ha stabilito quanto segue conformemente alla sua decisione di principio dell'8 novembre 2017 in relazione a valutazione, scelta del modello e acquisto del nuovo aereo da combattimento8:

3.5

Valutazione, scelta del modello e acquisto

Conformemente ai principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento, l'acquisto e la manutenzione avvengono secondo i principi di libera concorrenza ed economicità. Per l'acquisto dei nuovi aerei da combattimento (come anche per l'acquisto, in parallelo, del sistema di difesa terra-aria a lunga gittata) è applicata la procedura mediante invito.

Durante la valutazione sono raccolti tutti i dati importanti per la valutazione. Se opportuno sulla base di valori empirici, tali dati sono sottoposti a una verifica mediante test interni. Tra questi rientrano i dati sulle prestazioni, ma anche i costi ­ non soltanto quelli relativi all'acquisto, ma tutti i costi prevedibili per l'intero ciclo di vita, compresi la manutenzione, le riparazioni e il ripristino (senza i costi per i programmi di mantenimento del valore ­ poiché non è possibile quantificarli in maniera affidabile ­ né i costi legati alla messa fuori servizio).

6 7 8

www.vbs.admin.ch > Sicurezza > Esercito svizzero > Air2030 > Documenti.

FF 2019 4229 FF 2019 4229, pagg. 4252-4254.

4 / 12

FF 2022 3193

3.5.1

Valutazione

Dal novembre 2017 si sono svolti colloqui con i costruttori di aerei, dapprima con i ministeri della difesa e successivamente con team misti di ministeri della difesa e imprese produttrici. Nel luglio 2018 i produttori hanno ricevuto un primo invito a presentare un'offerta (request for proposal). Il 25 gennaio 2019 i produttori hanno inoltrato offerte per 30 e per 40 aerei da combattimento (compresi i missili e un pacchetto logistico definito) nonché un calcolo del numero di aerei che sarebbero necessari per mantenere permanentemente in volo quattro aerei per quattro settimane.

Da aprile a giugno 2019 gli aerei da combattimento sono stati testati in Svizzera.

Rispetto alla valutazione svolta nel 2008 e sulla base delle esperienze fatte allora (che forniscono indicazioni su quali dati debbano essere esaminati) il programma di test è stato ottimizzato, il che ha consentito di ridurre i tempi e l'onere necessari.

Gli aerei erano di stanza a Payerne, ma sono decollati e atterrati anche a Meiringen, per consentire misurazioni delle emissioni foniche in entrambe le località.

Verso la fine del 2019 seguirà un secondo invito a presentare un'offerta a cui si dovrà dare una risposta entro l'estate 2020. Dopo l'analisi di queste seconde offerte, sarà redatto il rapporto di valutazione che si riferirà anche al sistema di difesa terra-aria a lunga gittata e servirà al Consiglio federale quale base decisionale per la scelta del modello.

3.5.2

Scelta del modello

I candidati sono confrontati tra loro con l'ausilio di un'analisi costi-benefici.

Costi Sono considerati tanto i costi d'acquisto dei sistemi quanto i relativi costi d'esercizio durante un periodo di utilizzazione di trent'anni. Non vengono per contro considerati i costi di eventuali programmi di aumento dell'efficienza o di mantenimento del valore nonché i costi della messa fuori servizio, poiché le previsioni al riguardo sono estremamente incerte.

Benefici Per la valutazione dei benefici si tiene conto dei seguenti criteri: ­

efficacia (efficacia operativa, autonomia d'impiego), con una ponderazione pari al 55 per cento;

­

supporto ai prodotti (facilità di manutenzione, autonomia a livello di supporto), con una ponderazione pari al 25 per cento;

­

cooperazione (cooperazione nel campo dell'istruzione militare, ad es. utilizzazione dello spazio aereo, di piazze d'aviazione e di tiro, di infrastrutture per la simulazione nonché cooperazione con i fornitori e/o il Governo dello Stato produttore durante l'utilizzazione, ad es. nei settori della manutenzione, della gestione dei pezzi di ricambio, dello sviluppo ulteriore), con una ponderazione pari al 10 per cento; 5 / 12

FF 2022 3193

­

partecipazione industriale diretta (entità e qualità degli affari di compensazione diretti quale parte degli affari di compensazione), con una ponderazione pari al 10 per cento.

Le informazioni sulle prestazioni e sui costi, raccolte nella valutazione, non saranno pubblicate; la loro segretezza risponde a legittimi interessi militari o commerciali.

Nell'ambito delle prove in volo il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) effettua misurazioni delle emissioni foniche presso le ubicazioni di Payerne e Meiringen. Con l'ausilio di modelli, sulla base di queste misurazioni è in grado di calcolare anche l'inquinamento fonico per altre ubicazioni come, ad esempio, Emmen. I risultati delle misurazioni delle emissioni foniche saranno pubblicati e saranno integrati nella valutazione dei candidati.

Le Forze aeree consumano circa il due per cento del cherosene consumato complessivamente in Svizzera. La loro percentuale di emissioni di CO2 tra tutti i carburanti e i combustibili utilizzati in Svizzera a scopo energetico ammonta a circa lo 0,3 per cento. Le emissioni di CO2 saranno tenute in considerazione nella valutazione dei candidati. Poiché negli ultimi anni è stata comprovata la fattibilità tecnica per l'impiego di biocarburanti anche nell'aviazione militare, si monitorano gli sviluppi in questo settore. Per quanto riguarda la produzione di biocarburanti, in Svizzera si applica tuttavia il principio che le piante sono utilizzate dapprima come generi alimentari, poi come alimenti per animali e soltanto da ultimo come carburante.

Inoltre sulla base della sua decisione di principio dell'8 novembre 2017, nel messaggio concernente la decisione programmatica sull'acquisto dei nuovi aerei da combattimento (cfr. n. 4.1.2) per quanto riguarda gli aspetti di politica estera il Governo federale afferma9:

4.1.2

Aspetti di politica estera

L'acquisto di nuovi aerei da combattimento costituisce un affare con un importante volume finanziario. Ci si può attendere che i Governi di tutti i Paesi produttori siano interessati a che i produttori dei loro Paesi si aggiudichino il bando.

Di principio i requisiti (capacità prestazionale, idoneità per la Svizzera, costi, offerte di cooperazione militare e industriale) devono essere soddisfatti e i criteri oggettivi devono essere preponderanti. Sulle decisioni in materia di acquisti non devono prevalere riflessioni di altra natura a scapito dell'entità dei benefici per l'esercito. Il Consiglio federale è però libero nella scelta del modello. In caso di offerte equivalenti gli aspetti di politica estera possono avere un influsso.

Finora la Svizzera ha acquistato tutti i sistemi d'arma da Paesi occidentali. Anche per quanto riguarda l'acquisto di nuovi aerei da combattimento ha invitato a presentare offerte unicamente Paesi occidentali. Né il diritto in materia di neutralità né la politica di neutralità impongono criteri specifici per quanto riguarda la scelta 9

FF 2019 4229, pag. 4259.

6 / 12

FF 2022 3193

dei produttori; la Svizzera è libera di scegliere i propri offerenti nella misura in cui l'acquisto non favorisca Stati belligeranti in conflitti internazionali. In particolare, nell'ambito di acquisti non vi è l'obbligo, in quanto Stato neutrale, di prendere in considerazione diverse alleanze o gruppi politici.

3

Raccomandazione della CdG-N

3.1

Raccomandazione 1: Mantenere il margine di manovra nei grandi acquisti nel settore dell'armamento

Raccomandazione 1:

Mantenere il margine di manovra nei grandi acquisti nel settore dell'armamento

La CdGN esorta il Consiglio federale ad adottare le misure necessarie per garantire che il suo margine di manovra sia preservato per i futuri acquisti nel settore dell'armamento e che le questioni che si ponessero al riguardo siano esaminate per tempo; ad esempio, potrebbe prevedere che l'UFG gli sottoponga una valutazione sistematica nel quadro della consultazione degli uffici o della procedura di corapporto.

Per quanto riguarda la raccomandazione 1, il Consiglio federale condivide in gran parte l'analisi della CdG-N. Ritiene tuttavia adempiuta la raccomandazione 1. Il quadro legale valido per le procedure in materia di acquisti conferisce al Consiglio federale il margine di manovra necessario.

La procedura di acquisto del nuovo aereo da combattimento era retta dalla legge del 16 dicembre 199410 sugli acquisti pubblici (vLAPub) vigente all'epoca, che ­ come l'attuale LAPub ­ permetteva di svolgere acquisti senza bando di concorso con procedura mediante invito o trattativa privata. Secondo l'articolo 10 capoverso 4 lettera a LAPub il Consiglio federale non è tenuto ad applicare il diritto in materia di acquisti agli acquisti di armamenti di aerei da combattimento.

Il 23 marzo 2018 il DDPS ha pubblicato i requisiti per un nuovo aereo da combattimento (NAC) e un nuovo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata (DTA LG) (cfr. n. 2.). Questi requisiti hanno permesso di creare le condizioni quadro necessarie per l'avvio e l'attuazione dei due progetti. La pubblicazione dei criteri di valutazione (analisi costi-benefici e definizione della determinazione dei benefici) ha garantito fin dall'inizio la trasparenza, la sistematicità e la conformità alle leggi della procedura nei confronti degli offerenti.

È nell'interesse delle autorità di aggiudicazione e degli offerenti che le condizioni quadro siano definite in anticipo, in modo da garantire una procedura d'acquisto disciplinata e una comunicazione chiara con gli offerenti che sono in competizione tra loro. Con la procedura scelta gli offerenti hanno potuto contare su regole chiare nella 10

RS 172.056.1

7 / 12

FF 2022 3193

collaborazione con la Svizzera, senza peraltro dover temere che una decisione pro o contro un offerente fosse presa sulla base di criteri poco chiari o per motivi non comprensibili.

Come illustrato nel numero 2, il Consiglio federale ha rilevato e definito chiaramente il proprio margine di manovra. Nel suo messaggio concernente la decisione programmatica afferma in particolare che in caso di offerte equivalenti gli aspetti di politica estera possono avere un influsso. Con l'accettazione del decreto federale concernente l'acquisto di nuovi aerei da combattimento, il Parlamento e la popolazione avente diritto di voto hanno approvato questo modo di procedere e le decisioni del Consiglio federale.

Oltre a chiari criteri tecnico-obiettivi, importanti per la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità di un progetto di acquisto, sussiste anche un certo margine di manovra che permette di tenere conto di altre considerazioni politiche. Queste considerazioni possono essere rilevanti ed essere integrate nella valutazione complessiva da parte dell'autorità di aggiudicazione, soprattutto se più offerenti adempiono i criteri tecnicoobiettivi e i risultati della valutazione non si discostano troppo gli uni dagli altri. Se invece i divari tra i risultati delle valutazioni (compresa un'analisi costi-benefici) sono ampi, il margine di manovra per l'autorità aggiudicante si riduce. Quest'ultima non può decidere senza tenere conto dei risultati della valutazione e di eventuali criteri definiti preliminarmente. Una decisione meramente politica metterebbe in discussione il senso e lo scopo della procedura di valutazione e pregiudicherebbe la credibilità e la reputazione dell'autorità.

Di conseguenza anche in futuro per gli acquisti di armamenti le condizioni quadro per la valutazione e i requisiti (capacità prestazionale, idoneità per la Svizzera, costi, offerte di cooperazione militare e industriale) dovranno essere definiti preliminarmente in funzione dell'affare specifico in materia di armamento.

Dato che per questi acquisti vi è tuttavia un certo margine di manovra politico, occorre chiarire e definire anche allo stesso tempo se e come bisogna tenere conto delle possibili considerazioni di ordine politico e quale valore attribuire loro nel progetto. Anche tale questione va chiarita in una fase precoce del
processo di acquisto e, anche in questo caso, le eventuali direttive devono essere formulate in modo trasparente affinché le regole siano chiare e uniformi per tutti. A tale scopo non sono necessari provvedimenti particolari come raccomanda la CdG-N. Le basi legali conferiscono un certo margine di manovra politico in relazione agli acquisti di armamenti, che il Consiglio federale intende sfruttare anche in futuro.

Inoltre con questa raccomandazione la CdG-N propone che l'Ufficio federale di giustizia (UFG) gli debba sottoporre una valutazione sistematica nel quadro della consultazione degli uffici o della procedura di corapporto.

Al riguardo il Consiglio federale afferma che questa proposta è già conforme alla prassi attuale in materia di preparazione e trattazione degli affari del Consiglio federale come disciplinata da direttive ad hoc («Raccoglitore rosso») e che la procedura è stata rispettata nel caso specifico.

8 / 12

FF 2022 3193

Prima che il Consiglio federale possa deliberare su un affare, l'Amministrazione federale lo prepara. L'articolo 4 dell'ordinanza del 25 novembre 199811 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) illustra il funzionamento della consultazione degli uffici: nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato.

Nel quadro della consultazione degli uffici spetta all'UFG esaminare le proposte sotto il profilo giuridico. L'articolo 5 OLOGA riguarda la procedura di corapporto che serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Lo scopo della procedura è permettere al Consiglio federale di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare.

3.2

Raccomandazione 2: Considerare le referenze

Raccomandazione 2:

Considerare le referenze

La CdG-N invita il Consiglio federale a esaminare come esso, o armasuisse, possa non solo basarsi, per l'acquisto di armamenti, sulle informazioni fornite dai Paesi produttori e sulle proprie indagini e valutazioni, ma anche, ove possibile, chiedere referenze ad altri utenti e valutarle.

Il Consiglio federale respinge la raccomandazione 2 della CdG-N in relazione agli acquisti importanti di armamenti come il NAC in quanto la sua attuazione nella prassi in materia di acquisti non crea alcun valore aggiunto in questo tipo di acquisti.

La valutazione era stata concepita per non concentrarsi unicamente sui dati forniti dai produttori. Questi dati sono stati verificati sulla base di un test esaustivo, in cui il sistema è stato testato in condizioni reali, ossia nel contesto topografico della Svizzera, fornendo dati molto più eloquenti rispetto ai dati tecnici grezzi.

Il rischio di basarsi sulle referenze fornite da altri Paesi è di paragonare fra loro sistemi che sono diversamente integrati nel loro rispettivo sistema globale. Per questo motivo il fatto di chiedere referenze ad altri Paesi nell'ambito di una valutazione è poco eloquente.

In relazione alla raccomandazione della CdG-N, il Consiglio federale fa notare che è lecito chiedersi se un Paese utente, cui verrebbero chieste delle referenze, si esprimerebbe in modo negativo riguardo al sistema di un offerente quando lui stesso ha scelto e messo in esercizio il suddetto sistema o addirittura lo fa produrre sul proprio territorio. In questo senso, il fatto di chiedere referenze comporta il rischio che nella valutazione vengano prese in considerazione informazioni e affermazioni non verificabili.

Il dispendio legato all'acquisizione di informazioni sarebbe sproporzionato rispetto all'affidabilità dei dati e delle informazioni ottenuti.

11

RS 172.010.1

9 / 12

FF 2022 3193

3.3

Raccomandazione 3: Chiarire e disciplinare in tempo utile la presa in considerazione di aspetti di politica estera

Raccomandazione 3:

Chiarire e disciplinare in tempo utile la presa in considerazione di aspetti di politica estera

La CdGN raccomanda al Consiglio federale di esaminare con la necessaria tempestività in che misura gli aspetti di politica estera debbano essere presi in considerazione negli acquisti importanti di armamenti, quindi di definire chiaramente gli obiettivi, i contenuti e le competenze nei negoziati con altri Stati.

Il Consiglio federale ritiene che la raccomandazione 3 sia adempiuta. Come spiegato al numero 3.1, le basi legali conferiscono un certo margine di manovra politico, come la possibilità di tenere in considerazione aspetti di politica estera in relazione ad acquisti di armamenti È quindi scontato che anche in occasione dei futuri acquisti importanti di armamenti il Consiglio federale affronterà aspetti di politica estera con la necessaria tempestività.

3.4

Raccomandazione 4: Migliorare il coordinamento e la comunicazione

Raccomandazione 4:

Migliorare il coordinamento e la comunicazione

La CdGN raccomanda al Consiglio federale di definire più chiaramente, nei futuri acquisti importanti di armamenti, le modalità con cui avvengono il coordinamento e l'informazione reciproca al suo interno, nonché i negoziati e la comunicazione con i rappresentanti dei Paesi coinvolti.

Il Consiglio federale considera adempiuta la raccomandazione 4 in quanto il coordinamento era già stato definito per tempo e la sua decisione è stata presa di conseguenza. Egli ha già illustrato la procedura nel suo parere concernente la raccomandazione 3.

3.5

Raccomandazione 5: Migliorare la comunicazione

Raccomandazione 5:

Migliorare la comunicazione

La CdGN raccomanda al Consiglio federale di esaminare come coinvolgere il DFAE nella comunicazione di importanti decisioni in materia di acquisti che implichino aspetti di politica estera. In questo ambito, lo invita inoltre a verificare criticamente anche la prassi dei colloqui conclusivi.

10 / 12

FF 2022 3193

In riferimento alla prima parte della raccomandazione 5, il Consiglio federale ritiene che la comunicazione all'attenzione dei diversi gruppi di destinatari e partner effettuata dal DDPS in seguito alla scelta del modello da parte del Consiglio federale del 30 giugno 2021 sia stata preparata in modo accurato e oculato, ossia anche con il coinvolgimento del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), e condotta come previsto. Il Consiglio federale respinge quindi la critica della CdG-N.

Il Consiglio federale condivide il punto di vista della CdG-N in merito alla prassi dei «closing meeting», ovvero dei colloqui conclusivi con gli offerenti non aggiudicatari, che sarebbe opportuno mettere in discussione. In base alle esperienze fatte e a causa di punti di vista divergenti tra l'autorità di aggiudicazione e gli offerenti sui «closing meeting», il Consiglio federale esaminerà se sarà possibile rinunciarvi nel rispetto delle norme legali vigenti.

11 / 12

FF 2022 3193

12 / 12