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Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM

Disegno

(Legge SIFEM) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 20222, decreta:

Sezione 1: Società, scopo e principi Art. 1

Società finanziaria di sviluppo della Confederazione

La SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) è la società finanziaria di sviluppo della Confederazione.

1

È subordinata al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

2

Art. 2

Forma giuridica e ragione sociale

1

La SIFEM è una società anonima di diritto privato.

2

È iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale «SIFEM SA».

Art. 3

Scopo

La SIFEM sostiene le organizzazioni private dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti che rispettano i principi della legge federale del 19 marzo 19763 su la cooperazione internazionale allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

1

Finanzia e fornisce consulenza alle organizzazioni private e promuove l'impiego di ulteriori fondi dell'economia privata.

2

In questi Paesi contribuisce a favorire una crescita economica sostenibile e inclusiva, a creare e preservare posti di lavoro dignitosi, a combattere la povertà nonché a 3

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RS 101 FF 2023 55 RS 974.0

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proteggere le risorse naturali e a garantirne l'utilizzo sostenibile. In particolare, affronta le cause del cambiamento climatico e l'adattamento alle sue conseguenze.

Art. 4

Principi dell'attività commerciale

La SIFEM svolge la sua attività nel rispetto dei principi di sostenibilità e addizionalità e dei principi riconosciuti della cooperazione allo sviluppo. Persegue una politica di investimento responsabile, tenendo conto delle migliori pratiche del settore.

Sezione 2: Compiti e collaborazione Art. 5

Compiti

La SIFEM effettua investimenti a lungo termine a favore di piccole e medie imprese e di imprese in rapida crescita aventi scopo di lucro, nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti. Può svolgere tutte le operazioni necessarie e impiegare strumenti finanziari in tutte le forme di partecipazione, capitale di terzi e garanzie utili all'adempimento dei suoi compiti.

1

2

Mobilita capitali privati per raggiungere i suoi obiettivi.

Può sostenere la Confederazione in altri compiti qualora siano necessarie conoscenze specifiche e purché tale sostegno non pregiudichi il suo mandato ai sensi della presente legge.

3

Art. 6

Collaborazione

Per adempiere i suoi compiti, la SIFEM può collaborare con organizzazioni pubbliche o private e con istituzioni, organizzazioni e associazioni internazionali.

Sezione 3: Capitale azionario, azionisti e obiettivi strategici Art. 7

Capitale azionario

L'ammontare del capitale azionario nonché il numero, il valore nominale e il tipo di titoli di partecipazione sono stabiliti nello statuto.

Art. 8

Azionisti

La Confederazione è il principale azionista della SIFEM. Detiene almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale della società.

Art. 9

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici della SIFEM; a tal fine si basa sui principi riconosciuti in materia di cooperazione allo sviluppo e sui principi di addizionalità e sostenibilità.

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Il consiglio d'amministrazione della SIFEM provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e fornisce le informazioni necessarie a scopo di verifica.

2

Sezione 4: Consiglio d'amministrazione e condizioni d'impiego Art. 10 1

Composizione e nomina del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione si compone di 7­9 membri qualificati e indipendenti.

L'assemblea generale della SIFEM nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Il mandato ha una durata di tre anni al massimo. I membri del consiglio d'amministrazione possono essere rinominati; la durata complessiva del mandato è tuttavia limitata a un massimo di 12 anni. L'assemblea generale può destituire in qualsiasi momento i membri del consiglio d'amministrazione per motivi gravi.

2

Art. 11

Relazioni d'interesse del consiglio d'amministrazione

I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

1

I membri del consiglio d'amministrazione dichiarano al consiglio d'amministrazione le loro relazioni d'interesse e gli comunicano eventuali cambiamenti. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione chiede all'assemblea generale che venga destituito.

2

3

I membri del consiglio d'amministrazione non possono far parte della direzione.

Art. 12

Remunerazione

Il Consiglio federale provvede affinché le disposizioni dell'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale siano applicate per analogia, all'interno della SIFEM, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale di terzi incaricati della gestione del portafoglio e della società e al personale remunerato in modo simile.

Art. 13 1

Condizioni d'impiego

Il personale della SIFEM è assunto in base a un contratto di diritto privato.

Il consiglio d'amministrazione della SIFEM e i terzi da essa incaricati della gestione del portafoglio e della società promuovono la diversità e le pari opportunità tra i collaboratori.

2

4

RS 172.220.1

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Sezione 5: Finanziamento e tesoreria Art. 14

Finanziamento

1

La SIFEM si autofinanzia attraverso le proprie attività.

2

La Confederazione provvede affinché la società disponga di sufficiente capitale.

Art. 15

Fondi di terzi

La SIFEM può accettare prestazioni pecuniarie da terzi, purché siano compatibili con il suo scopo, i suoi obiettivi e i suoi compiti.

Art. 16

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità della SIFEM nell'ambito della sua tesoreria centrale. Disciplina i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

1

Al fine di coprire il fabbisogno di liquidità necessario per le sue attività d'investimento, la SIFEM detiene adeguate riserve di liquidità presso una banca, in conformità alla legge dell'8 novembre 19345 sulle banche.

2

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore Art. 17 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

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RS 952.0