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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica», depositata il 16 dicembre 20212; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20223, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 16 dicembre 2021 «Per la libertà e l'integrità fisica» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 10 cpv. 2bis Gli interventi nell'integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.

2bis

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RS 101 FF 2022 195 FF 2023 59

2022-4059

FF 2023 60

Iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica». DF

FF 2023 60

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 10 cpv. 2bis (Diritto all'integrità fisica e psichica) L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 10 capoverso 2bis al più tardi entro un anno dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.