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Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Progetto

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 31 ottobre 20221; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Le legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Negli articoli 30b capoverso 1 e 31a capoverso 2 lettera a «riciclati» è sostituito con «valorizzati».

1

Nell'articolo 32e capoverso 1bis «riciclaggio» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «valorizzazione».

2

3

In tutta la legge «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 7 cpv. 6bis, secondo periodo ... . Per trattamento si intendono qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica nonché la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

6bis

1 2 3

FF 2023 13 FF 2023 ...

RS 814.01

2022-3964

FF 2023 14

Legge sulla protezione dell'ambiente

FF 2023 14

Titolo dopo l'art. 10g

Capitolo 5: Salvaguardia delle risorse naturali e rafforzamento dell'economia circolare Art. 10h La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni provvedono alla salvaguardia delle risorse naturali. Si impegnano in particolare a ridurre il carico inquinante durante l'intero ciclo di vita di prodotti e opere edili, a chiudere i cicli dei materiali e a promuovere un uso più efficiente delle risorse. Tengono altresì conto del carico inquinante causato all'estero.

1

Minoranza (Rüegger, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Wobmann) La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni provvedono alla salvaguardia delle risorse naturali. Si impegnano in particolare a ridurre il carico inquinante durante l'intero ciclo di vita di prodotti e opere edili, a chiudere i cicli dei materiali e a promuovere un uso più efficiente delle risorse.

1

In collaborazione con i Cantoni, i Comuni o le organizzazioni dell'economia, della scienza e della società, la Confederazione può gestire piattaforme dedicate alla salvaguardia delle risorse e al rafforzamento dell'economia circolare o sostenerle conformemente all'articolo 49a.

2

Minoranza (Egger Mike, Bourgeois, Dettling, Graber, Imark, Jauslin, Paganini, Page, Rüegger, Vincenz, Wobmann) In collaborazione con i Cantoni, i Comuni o le organizzazioni dell'economia, della scienza e della società, la Confederazione può sostenere piattaforme dedicate alla salvaguardia delle risorse e al rafforzamento dell'economia circolare conformemente all'articolo 49a.

2

Il Consiglio federale riferisce periodicamente alle Camere sul consumo delle risorse naturali e sugli sviluppi nell'ambito dell'uso efficiente delle risorse. Indica gli ulteriori interventi necessari e presenta proposte concernenti obiettivi quantitativi per le risorse.

3

Minoranza (Egger Mike, Bourgeois, Dettling, Graber, Imark, Jauslin, Page, Rüegger, Vincenz) Il Consiglio federale riferisce periodicamente alle Camere sul consumo di risorse naturali e sui progressi ottenuti nell'ambito dell'uso efficiente delle risorse.

3

La Confederazione e i Cantoni verificano periodicamente che la legislazione da loro emanata non ostacoli le iniziative dell'economia volte a promuovere la salvaguardia delle risorse e il rafforzamento dell'economia circolare.

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Minoranza (Suter, Bäumle, Bulliard, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Munz, Nordmann, Pult, Schneider Schüttel) Art. 30a lett. a Il Consiglio federale può: a.

sottoporre a pagamento o vietare la messa in commercio di prodotti destinati a essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l'ambiente;

Minoranza (Klopfenstein Broggini, Bäumle, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Flach, Munz) Art. 30a

Prevenzione

Il Consiglio federale deve sottoporre a pagamento o vietare la messa in commercio di prodotti destinati a essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l'ambiente.

1

2

Il Consiglio federale deve: a.

vietare l'impiego di sostanze o di organismi che rendono lo smaltimento notevolmente più difficile o che, all'atto dello smaltimento, possono mettere in pericolo l'ambiente;

b.

obbligare i fabbricanti a prevenire la formazione di rifiuti di produzione per i quali non si conoscono metodi di smaltimento rispettosi dell'ambiente;

c.

obbligare i fabbricanti a ridurre il consumo di acqua affinché il riciclaggio dei materiali di residui nelle acque di scarico sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile.

Minoranza (Flach, Bäumle, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel) Art. 30b cpv. 2, frase introduttiva e lett. c Il Consiglio federale può prescrivere a chi mette in commercio prodotti che come rifiuti si prestano ad essere valorizzati o devono essere trattati in modo speciale di: 2

c.

togliere i prodotti biogeni invenduti dall'imballaggio e raccoglierli in modo differenziato, fatta eccezione per gli imballaggi compostabili.

Minoranza (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Masshardt, Munz, Nordmann) Art. 30b cpv. 4 I commercianti al dettaglio sono tenuti a riprendere le confezioni e gli imballaggi.

Nel negozio è predisposto un luogo in cui i clienti possono smaltirli.

4

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Art. 30d

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Valorizzazione

I rifiuti devono essere sottoposti a riciclaggio dei materiali, se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile e se in tal modo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante da un'altra modalità di smaltimento o dalla fabbricazione di nuovi prodotti.

1

Minoranza (Suter, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Munz, Nordmann, Pult, Schneider Schüttel) I rifiuti devono essere sottoposti alla migliore opzione di riciclaggio dei materiali, se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile e se in tal modo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante da un'altra opzione di valorizzazione, da un'altra modalità di smaltimento o dalla fabbricazione di nuovi prodotti.

1

2

Devono in particolare essere riciclati secondo il capoverso 1: a.

i metalli riciclabili da residui del trattamento dei rifiuti, dell'acqua di scarico e dell'aria;

b.

le parti riciclabili di materiale di scavo o di sgombero non inquinato e destinato a una discarica;

c.

il fosforo da fanghi di depurazione come pure da farine animali e ossee e da resti alimentari;

d.

i rifiuti che si prestano al compostaggio o alla fermentazione;

e.

l'azoto eliminato dalle acque di scarico negli impianti di depurazione.

Se non è possibile riciclare i materiali secondo le condizioni definite al capoverso 1, il riciclaggio dei materiali combinato al recupero energetico ha la priorità rispetto al solo recupero energetico.

3

Il Consiglio federale può limitare l'impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta costi supplementari né pregiudica in modo considerevole la qualità.

4

Minoranza (Egger Mike, Dettling, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) 4

Stralciare

Art. 31b cpv. 2, 3, secondo periodo, nonché 4 e 5 I Cantoni definiscono comprensori di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti.

2

3

... . È altresì ammessa la consegna a enti privati secondo il capoverso 4.

I rifiuti urbani che non devono essere riciclati dal detentore o ripresi da terzi in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione possono essere raccolti su base volontaria da enti privati, purché siano riutilizzati o sottoposti a riciclaggio dei materiali. Il riciclaggio dei materiali deve essere effettuato se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. Il recupero energetico deve essere effettuato a livello nazionale.

4

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In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni settoriali, il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla raccolta volontaria dei materiali che si prestano e al riciclaggio.

Minoranza (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Jauslin, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel, Sutter) I rifiuti urbani che non devono essere riciclati dal detentore o ripresi da terzi in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione possono essere raccolti su base volontaria da enti privati, purché sottoposti a riciclaggio dei materiali. Il recupero energetico deve essere effettuato a livello nazionale. In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni settoriali, il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla raccolta volontaria dei materiali che si prestano a riciclaggio dei materiali.

4

Non è consentito gettare o abbandonare le piccole quantità di rifiuti, come gli imballaggi o i mozziconi di sigaretta, al di fuori delle azioni di raccolta previste. I Cantoni possono prevedere eccezioni nell'ambito di manifestazioni soggette ad autorizzazione.

5

Minoranza (Graber, Egger Mike, Imark, Rüegger, Wobmann) 5

Stralciare

Art. 32abis, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Finanziamento attraverso un'organizzazione incaricata dalla Confederazione Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza online che mettono in commercio in Svizzera prodotti che, dopo l'uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere valorizzati, a versare una tassa anticipata di smaltimento a un'organizzazione privata a tale scopo incaricata e sottoposta alla vigilanza della Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.

1

È considerato impresa estera di vendita per corrispondenza online chi, a titolo professionale o commerciale, offre in vendita prodotti per via elettronica e li consegna o fa consegnare a consumatori in Svizzera senza avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione nel Paese.

1bis

Art. 32ater

Finanziamento attraverso organizzazioni settoriali private

Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza online che mettono in commercio prodotti che, dopo l'uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere valorizzati, a versare un contributo di riciclaggio anticipato a un'organizzazione settoriale privata riconosciuta dalla Confederazione se: 1

a.

nel settore in questione vige un accordo i cui obiettivi sono conformi alla legislazione sull'ambiente; 5 / 12

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b.

tale accordo settoriale copre, in primo luogo, almeno il 70 per cento del mercato interno interessato e, in secondo luogo, almeno il 50 per cento degli operatori di tale mercato interno attivi nel settore pertinente. Nell'attuare la disposizione si deve garantire che nessun singolo operatore possa bloccare l'accordo settoriale facendo leva sulla propria quota di mercato;

c.

tutte le imprese che operano nel settore interessato possono aderire all'accordo;

d.

il contributo di riciclaggio anticipato è calcolato secondo criteri chiari; e

e.

il contributo di riciclaggio anticipato è prelevato unicamente per finanziare lo smaltimento dei rifiuti o per coprire le spese ad esso correlate, segnatamente quelle relative alle attività di informazione.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, previa consultazione delle organizzazioni settoriali.

2

L'UFAM verifica periodicamente le condizioni di riconoscimento dell'accordo settoriale. L'organizzazione settoriale è tenuta a comunicargli senza indugio le modifiche concernenti l'accordo settoriale.

3

L'organizzazione settoriale secondo il capoverso 1 deve offrire le proprie prestazioni ai fabbricanti, agli importatori e alle imprese estere di vendita per corrispondenza online che non hanno aderito all'accordo settoriale, ma che le versano un contributo di riciclaggio anticipato. Questi fabbricanti, importatori e imprese estere di vendita per corrispondenza online sono tenuti a notificarle i prodotti da loro fabbricati o importati.

4

Art. 32aquater

Rappresentante sul territorio svizzero

Le imprese estere di vendita per corrispondenza online devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi secondo la presente legge, un rappresentante che abbia domicilio o sede sociale sul territorio svizzero. Notificano il loro rappresentante all'organizzazione privata (art. 32abis) o all'organizzazione settoriale privata (art. 32ater).

Art. 32aquinquies Responsabilità solidale del rappresentante Il rappresentante di cui all'articolo 32aquater risponde solidalmente del versamento della tassa secondo l'articolo 32abis e del contributo secondo l'articolo 32ater.

Art. 32asexies

Gestore di piattaforme elettroniche

Il gestore di piattaforme elettroniche che consente la messa in commercio di prodotti secondo l'articolo 32abis o secondo l'articolo 32ater facendo interagire sulla piattaforma imprese estere di vendita per corrispondenza online e consumatori in modo tale che gli stessi possano concludervi un contratto è responsabile dell'informazione in merito all'obbligo di versare la tassa e il contributo all'organizzazione privata o all'organizzazione settoriale privata.

1

Il gestore è tenuto a informare gli utenti della sua piattaforma elettronica in merito all'obbligo di versare la tassa secondo l'articolo 32abis e il contributo secondo l'articolo 32ater.

2

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È considerato gestore di piattaforme elettroniche chi gestisce una piattaforma secondo l'articolo 20a della legge del 12 giugno 20094 sull'IVA.

3

Art. 32asepties

Provvedimenti amministrativi

L'UFAM può disporre provvedimenti amministrativi nei confronti degli assoggettati alla tassa e al contributo che non adempiono gli obblighi secondo gli articoli 32abis­ 32aquinquies.

1

2

Può disporre i seguenti provvedimenti amministrativi: a.

la pubblicazione dei nomi o delle ditte degli assoggettati alla tassa e al contributo;

b.

il divieto di importazione dei loro prodotti;

c.

la rispedizione dei prodotti trattenuti alla frontiera;

d.

la vendita all'asta dei prodotti trattenuti alla frontiera;

e.

la consegna gratuita dei prodotti trattenuti alla frontiera a un'organizzazione di utilità pubblica.

Il ricavato della vendita all'asta di cui al capoverso 2 lettera c è versato, dedotte le spese, all'organizzazione privata secondo l'articolo 32abis o all'organizzazione settoriale privata secondo l'articolo 32ater per finanziare lo smaltimento dei rifiuti.

3

L'UFAM può pubblicare i nomi o le ditte dei gestori di piattaforme elettroniche che non adempiono gli obblighi secondo l'articolo 32asexies.

4

Prima di disporre i provvedimenti amministrativi, sente gli assoggettati alla tassa e al contributo nonché i gestori di piattaforme elettroniche.

5

4

RS 641.20

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Titolo dopo l'art. 35c

Capitolo 7: Riduzione del carico inquinante causato da materie prime e prodotti Titolo prima dell'art. 35e

Sezione 2: Coltivazione, raccolta e fabbricazione di legno e prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti Titolo prima dell'art. 35i

Sezione 3: Progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse Art. 35i In funzione del loro carico inquinante, il Consiglio federale può subordinare la messa in commercio di prodotti e imballaggi a esigenze riguardanti in particolare: 1

a.

la recuperabilità, la durata di vita, la disponibilità di pezzi di ricambio e la riparabilità dei prodotti;

b.

la prevenzione degli effetti dannosi e l'uso più efficiente delle risorse durante tutto il ciclo di vita; e

c.

l'apposizione di un contrassegno e l'informazione.

Minoranza (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Sutter) frase introduttiva, lett. c e d In funzione del loro carico inquinante, il Consiglio federale subordina la messa in commercio di prodotti e imballaggi a esigenze riguardanti in particolare: 1

c.

l'apposizione di un contrassegno e un'informazione uniformi, comparabili, visibili e comprensibili; e

d.

l'introduzione di un indice di riparabilità.

Nell'attuare il capoverso 1 il Consiglio federale tiene conto delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera.

2

Minoranza (Egger Mike, Dettling, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) Art. 35i Stralciare

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Titolo prima dell'art. 35j

Sezione 4: Costruzioni a basso consumo di risorse Art. 35j In funzione del carico inquinante e nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può subordinare le opere edili a esigenze riguardanti: 1

a.

l'utilizzo di materiali da costruzione e componenti rispettosi dell'ambiente;

b.

l'utilizzo di materiali da costruzione recuperati;

c.

la separabilità dei componenti utilizzati; e

d.

il riutilizzo di componenti.

Minoranza (Bourgeois, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rüegger, Vincenz, Wobmann) In funzione del carico inquinante, il Consiglio federale può subordinare le opere edili, ad eccezione delle dighe di protezione, a esigenze riguardanti: 1

Nell'ambito della pianificazione, della costruzione, dell'esercizio, del rinnovo e dello smantellamento delle proprie opere edili, la Confederazione assume un ruolo esemplare. A tal fine considera le esigenze più severe in materia di costruzioni a basso consumo di risorse nonché soluzioni innovative.

2

Minoranza (Rüegger, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Wobmann) 2

Stralciare

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla forma e sul contenuto di un certificato sul consumo di risorse di opere edili.

3

Minoranza (Jauslin, Bourgeois, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Paganini, Page, Rüegger, Vincenz, Wobmann) 3

Stralciare

Minoranza (Flach, Bäumle, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Sutter) Art. 35j Il Consiglio federale emana i valori limite delle emissioni grigie di gas ad effetto serra delle opere edili che devono essere rispettati in fase di costruzione o modifica sostanziale delle opere stesse. Nel farlo, prende in considerazione in particolare lo stato della tecnica e la sostenibilità economica.

1

In funzione del carico inquinante e nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può inoltre subordinare le opere edili a esigenze riguardanti: 2

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a.

l'impiego di materiali da costruzione provenienti dal riciclaggio dei materiali di rifiuti edili;

b.

la possibilità di smantellare opere edili; e

c.

il riutilizzo di componenti.

Nell'ambito della pianificazione, della costruzione, dell'esercizio, della modifica e dello smantellamento delle proprie opere edili, la Confederazione assume un ruolo esemplare. A tal fine considera le esigenze più severe in materia di costruzioni a basso consumo di risorse e predilige soluzioni innovative.

3

Minoranza (Egger Mike, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 35j Stralciare Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a­29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis­32asepties (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1­4 (tassa per il finanziamento dei provvedimenti), 35a­35c (tasse d'incentivazione), 35d (biocarburanti e biocombustibili), 35e­35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

1

Art. 41a cpv. 4 Nell'emanare le prescrizioni d'esecuzione tengono conto delle misure già adottate volontariamente dalle imprese, purché l'effetto di tali misure sulla protezione dell'ambiente sia almeno equivalente al diritto d'esecuzione.

4

Art. 48a

Progetti pilota

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge con riguardo alla realizzazione dei progetti pilota innovativi, purché queste disposizioni siano limitate nel tempo, nello spazio e nella materia e servano ad acquisire l'esperienza necessaria all'ulteriore sviluppo della presente legge nonché alla sua esecuzione.

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Art. 49 cpv. 1 e 3 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che esercitano attività legate alla protezione dell'ambiente.

1

Essa può promuovere lo sviluppo, la certificazione, la verifica e l'introduzione sul mercato di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico inquinante. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.

3

Art. 49a 1

2

Informazione, consulenza e piattaforme

La Confederazione può accordare aiuti finanziari per: a.

progetti di informazione e consulenza legati alla protezione dell'ambiente;

b.

piattaforme dedicate alla salvaguardia delle risorse e al rafforzamento dell'economia circolare.

Gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi.

Art. 60 cpv. 1 lett. s È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

s.

viola le prescrizioni sulla progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse (art. 35i cpv. 1).

Art. 61 cpv. 1 lett. i e j nonché. 4 1

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: i.

viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 31b cpv. 3, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1­4);

j.

viola le prescrizioni sulle costruzioni a basso consumo di risorse (art. 35j cpv. 1);

È punito con la multa sino a 300 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, getta o abbandona in modo abusivo piccole quantità di rifiuti (art. 31b cpv. 5).

4

Minoranza (Graber, Egger Mike, Imark, Rüegger, Wobmann) 4

Stralciare

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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1. Legge federale del 21 giugno 20195 sugli appalti pubblici Art. 30 cpv. 4 Laddove opportuno, il committente prevede specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente.

4

Minoranza (Jauslin, Bourgeois, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann)

2. Legge del 12 giugno 20096 sull'IVA Art. 23 cpv. 2 n. 12 2

Sono esenti dall'imposta: 12. la fornitura di materiali da costruzione recuperati e di componenti usati.

3. Legge federale del 30 settembre 20167 sull'energia Art. 45 cpv. 3 lett. e 3

I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti: e.

i valori limite per l'energia grigia nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti considerevoli negli edifici esistenti.

Minoranza (Egger Mike, Dettling, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) e.

Stralciare

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5 6 7

RS 172.056.1 RS 641.20 RS 730.0

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