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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale pianificazione territoriale e della costruzione del 20 dicembre 2022

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'associazione «Plavenir ­ formazione professionale pianificazione territoriale e della costruzione» conformemente al regolamento del 10 maggio 20222 allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2023.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

3 Può

essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

20 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2023-0105

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Allegato (Art. 1)

Regolamento del fondo per la formazione professionale pianificazione territoriale e della costruzione Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «fondo per la formazione professionale pianificazione territoriale e della costruzione» il fondo per la formazione professionale (in seguito denominato «fondo») dell'associazione «Plavenir ­ formazione professionale pianificazione territoriale e della costruzione» ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua delle disegnatrici e dei disegnatori AFC nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni tipiche del settore, tra cui: 1

a.

pianificazione del territorio;

b.

pianificazione strategica e analisi del fabbisogno per progetti di costruzione nell'ambito dell'edilizia, del genio civile, degli spazi esterni e della progettazione di interni;

c.

concezione di progetti di costruzione nell'ambito dell'edilizia, del genio civile, degli spazi esterni e della progettazione di interni;

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d.

gare d'appalto e/o pianificazione dei costi di progetti di costruzione nell'ambito dell'edilizia, del genio civile, degli spazi esterni e della progettazione di interni;

e.

pianificazione dell'esecuzione e/o direzione dei lavori per progetti di costruzione nell'ambito dell'edilizia, del genio civile, degli spazi esterni e della progettazione di interni;

f.

preparazione e gestione delle procedure di autorizzazione per progetti di costruzione nell'ambito dell'edilizia, del genio civile, degli spazi esterni e della progettazione di interni.

Non sono incluse nel campo d'applicazione aziendale secondo il capoverso 1 le aziende esecutrici o parti di aziende nelle attività edili principali, secondarie e di giardinaggio e paesaggismo.

2

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base: 1

a.

titoli della formazione professionale di base, compresi i titoli anteriori di formazione equivalenti: 1. disegnatrice / disegnatore AFC (indirizzi architettura, ingegneria civile, pianificazione del territorio, architettura del paesaggio, architettura d'interni); 2. disegnatrice del genio civile / disegnatore del genio civile AFC; 3. disegnatrice edile / disegnatore edile AFC; 4. disegnatrice d'arredamenti / disegnatore d'arredamenti AFC; 5. disegnatrice-paesaggista / disegnatore-paesaggista AFC; 6. disegnatrice in pianificazione del territorio / disegnatore in pianificazione del territorio AFC.

b.

persone con una qualifica che si basa su una formazione professionale di base secondo la lettera a.

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

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Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base per disegnatrici e disegnatori AFC, della formazione professionale superiore per la professione di disegnatrice e disegnatore AFC e della formazione professionale continua per disegnatrici e disegnatori AFC, il fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti: 1

2

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di valutazione e qualificazione delle offerte formative sostenute dall'associazione Plavenir, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

sostegno ai corsi interaziendali e riduzione dei loro costi per le aziende formatrici;

f.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

g.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'associazione Plavenir in relazione ai compiti svolti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

Il fondo può anche contribuire al finanziamento dei seguenti ambiti: a.

reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

b.

partecipazione a campionati delle professioni nazionali e internazionali.

Il Comitato direttivo di Plavenir è libero di concedere altri contributi per misure che corrispondono agli obiettivi del fondo.

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Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

1

Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

2

Art. 9 1

Contributi

I contributi si suddividono in: a.

contributo per azienda secondo l'articolo 4:

180 franchi;

b.

contributi pro capite secondo l'articolo 5:

40 franchi.

2

Le aziende individuali sono tenute al versamento di contributi.

3

Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

4

5

I contributi devono essere versati ogni anno.

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

1

Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

2

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RS 831.40 RS 412.101

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Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Comitato direttivo

Il Comitato direttivo dell'associazione Plavenir è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

Assolve in particolare i seguenti compiti: a.

costituzione di una segreteria;

b.

emanazione di un regolamento esecutivo;

c.

ridefinizione periodica dell'elenco delle prestazioni e dell'importo destinato alla costituzione di riserve;

d.

decisione sui ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo;

e.

approvazione del preventivo;

f.

sorveglianza della segreteria.

Art. 13

Commissione del fondo

L'assemblea generale dell'associazione Plavenir elegge i membri della Commissione del fondo. La Commissione del fondo è composta da 3 a 5 persone.

1

2

Il mandato è di 4 anni. Si applica un limite di mandato di 12 anni.

3

Delibera in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

Art. 14

Segreteria

La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi, dell'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

2

Art. 15

Presentazione dei conti, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti e con un proprio centro di costo.

1

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I conti del fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti di Plavenir, da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni6.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per informazione.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato il 10 maggio 2022 dall'assemblea generale dell'associazione Plavenir.

Art. 18

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

1

Il Comitato direttivo può sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

Alpnach Dorf, 14 novembre 2022 Plavenir ­ formazione professionale pianificazione territoriale e della costruzione

Presidente:

Direttore:

Martin Stuber

Marco von Wyl

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