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22.082 Messaggio concernente la legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI) del 9 dicembre 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale concernente lo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2019

M

16.3388

Progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese (N 28.02.2018, Sollberger; S 20.03.2019)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-4103

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Compendio La presente legge ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e i costi della regolamentazione che gravano sulle imprese. Crea inoltre le basi per una regolamentazione efficiente, definisce gli strumenti concreti e le misure di sgravio. A essere regolamentati sono gli obblighi di verifica, la stima dei costi della regolamentazione, il monitoraggio dell'onere, gli studi settoriali e l'istituzione di una piattaforma elettronica centralizzata per la fornitura di servizi da parte delle autorità.

Situazione iniziale Per garantire buone condizioni quadro economiche è fondamentale mettere a punto una regolamentazione efficiente. Da diversi anni, il Parlamento e il mondo economico invocano misure efficaci per uno sgravio amministrativo delle imprese. I sondaggi svolti presso le imprese indicano che l'onere amministrativo continua a rappresentare una delle preoccupazioni principali.

La mozione 16.3388 Sollberger incaricava il Consiglio federale di presentare al Parlamento un progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese.

Il Consiglio federale ha elaborato un avamprogetto e lo ha posto in consultazione dal 28 aprile al 18 agosto 2021. In fase di consultazione, l'avamprogetto di legge nel suo complesso ma anche le singole misure proposte hanno ricevuto un ampio consenso.

Il sostegno è arrivato da tutti i partiti tranne il Partito socialista (PS), da un'ampia maggioranza dei Cantoni e da tutte le associazioni dell'economia, meno le organizzazioni dei consumatori e i sindacati. La stragrande maggioranza dei partecipanti riconosce la necessità di intervenire per incrementare gli sforzi volti a uno sgravio delle imprese, sostiene la creazione di strumenti adeguati a livello legislativo e accoglie con favore l'avanzamento della digitalizzazione dei servizi offerti dalle autorità.

Contenuto del disegno Il presente disegno di legge mira a ridurre l'onere normativo per le imprese e ad ampliare ulteriormente la gamma dei servizi digitalizzati offerti dalle autorità. Le misure riguardano sia le regolamentazioni nuove che quelle esistenti. L'obiettivo è di verificare in modo sistematico il loro potenziale di sgravio e di presentare in modo più trasparente i costi della regolamentazione per
le imprese.

L'integrazione di principi e obblighi di verifica intende contribuire a garantire che le nuove regolamentazioni siano concepite in modo efficiente e snello dal punto di vista amministrativo, soprattutto per le piccole e medie imprese. Le stime sistematiche dei costi della regolamentazione garantiscono che gli oneri per le imprese derivanti da nuovi atti legislativi siano analizzati e inclusi nelle basi decisionali del Consiglio federale e del Parlamento. Per osservare l'andamento dei costi della regolamentazione e identificare eventuali criticità si procederà a un monitoraggio. Inoltre, l'efficienza economica e l'eventuale potenziale di sgravio delle regolamentazioni esistenti dovranno essere valutati in modo mirato mediante studi settoriali. Le proposte di

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sgravio concrete dovranno sempre considerare gli obiettivi e i vantaggi effettivi di una determinata regolamentazione.

Lo sgravio diretto delle imprese comprende in particolare processi elettronici efficienti tra le imprese e le autorità, come reso possibile dalle disposizioni relative a una piattaforma elettronica centralizzata per la fornitura di servizi alle imprese da parte delle autorità.

Le nuove disposizioni relative a una piattaforma elettronica centralizzata e ai servizi aggiuntivi offerti alleggeriranno il carico amministrativo per le imprese. Le ulteriori misure previste intendono consentire all'Amministrazione federale di identificare e sfruttare in modo più coerente le possibilità di sgravio offerte dalle regolamentazioni esistenti e da quelle nuove, nonché di rafforzare la consapevolezza dell'onere normativo nelle basi decisionali del Consiglio federale e del Parlamento. Nel complesso, a seconda di come saranno concepite le misure, la Confederazione potrebbe dover far fronte a un certo onere supplementare. Uno studio esterno mette comunque in luce un rapporto positivo tra costi e benefici.

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Indice Compendio

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6 6 9

Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 1.4 Interventi parlamentari

11 12

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Testo sottoposto a consultazione 2.2 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione 2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

12 12 13 14

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

15

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.2 Attuazione

19 19 20

5

Commento ai singoli articoli 5.1 Sezione 1: Principi normativi 5.2 Sezione 2: Elaborazione di atti normativi 5.3 Sezione 3: Monitoraggio e studi settoriali 5.4 Sezione 4: Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità 5.4.1 Osservazione preliminare 5.4.2 Panoramica 5.4.3 Informazioni di base sulla piattaforma elettronica 5.4.4 Commento agli articoli 9-18 5.5 Capitolo 5: Disposizioni finali

21 21 27 30

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.1.1 Ripercussioni finanziarie 6.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.3 Ripercussioni sull'economia 6.4 Ripercussioni sulla società 6.5 Ripercussioni sull'ambiente

49 49 49 53

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità

59 59

6

7

4 / 72

33 33 33 33 35 48

54 55 58 58

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7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Forma dell'atto Subordinazione al freno alle spese Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale Delega di competenze legislative Protezione dei dati Rapporto con altri atti legislativi

Allegati 1.

Spiegazioni relative alla piattaforma elettronica centralizzata (art. 9­18) 2.

Tabella riassuntiva dei dati utilizzati Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI) (Disegno)

59 59 60 60 61 62 63

65 71

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Problematica Delle regolamentazioni efficienti ed essenziali sono determinanti per garantire un contesto economico favorevole. Un onere normativo gravoso comporta rischi per la competitività della Svizzera, motivo per cui occorre evitare regolamentazioni inutili o inefficienti. Pertanto, la riduzione dell'onere normativo a carico delle imprese rappresenta un tema centrale dal punto di vista sia politico che economico.

Gli oneri amministrativi rientrano tuttora tra le maggiori fonti di preoccupazione per le imprese. Lo si evince anche dai risultati del monitoraggio della burocrazia, uno studio commissionato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sulla percezione degli oneri amministrativi da parte delle imprese: dall'ultimo sondaggio, effettuato nel 2018, è emerso che nei quattro anni precedenti gli oneri amministrativi percepiti sono rimasti elevati e hanno fatto registrare un incremento rispetto al sondaggio precedente del 2014. Nel 2018 il 67,5 per cento delle imprese riteneva che l'onere amministrativo fosse elevato o eccessivo1.

In Svizzera sono poche le cifre oggettive sui costi effettivi cui le imprese devono far fronte. Era il 2013 quando il Consiglio federale ha effettuato l'ultima stima una tantum dei costi diretti della regolamentazione in 12 settori2. Questi costi sono stati stimati a circa dieci miliardi di franchi all'anno. I benefici delle rispettive regolamentazioni non sono stati quantificati in tale stima, per cui risulta impossibile esprimersi circa l'efficienza di queste ultime. La stima, inoltre, si limitava solo ad alcuni settori selezionati. A oggi non esistono dati sistematici e generalizzati circa l'andamento dei costi della regolamentazione in Svizzera.

Contesto Da anni il Parlamento e gli attori economici invocano misure efficaci per ridurre gli oneri amministrativi. Dal 2015 sono stati depositati più di 100 interventi parlamentari relativi ai costi della regolamentazione o agli sgravi amministrativi3. Anche il Forum

1

2

3

LINK (2019), Monitoraggio della burocrazia 2018, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Promozione della piazza economica > Studi. L'ultimo sondaggio si è svolto nel 2022. La pubblicazione di questi dati è prevista per l'inizio di marzo del 2023.

Consiglio federale (2013), Bericht über die Regulierungskosten - Schätzung der Kosten von Regulierungen sowie Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kostenreduktion consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Regulierung > Projekte in der Regulierungspolitik.

Consiglio federale (2019), Administrative Entlastung - Bilanz 2016­2019, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Standortförderung > KMU-Politik > Administrative Entlastung > Berichte > Bericht administrative Entlastung 2019.

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PMI4, una commissione extraparlamentare della Confederazione, o il think tank Avenir Suisse5 chiedono ulteriori misure, anche a livello istituzionale, per lo sgravio delle imprese.

Dal 2006 il Consiglio federale ha pubblicato rapporti periodici sullo sgravio amministrativo, con i quali proponeva e attuava regolarmente misure di sgravio concrete.

Tuttavia, il 7 dicembre 2018 ha deciso di non redigere più questi rapporti: molte delle misure di sgravio facilmente attuabili erano infatti già state adottate e altre misure, con un elevato potenziale di sgravio (p. es. una riforma globale dell'imposta sul valore aggiunto con un'aliquota unica) non erano suscettibili di raccogliere una maggioranza politica. Mancava inoltre un meccanismo sistematico per identificare e attuare le misure di sgravio, motivo per cui non è stato possibile ottenere gli effetti auspicati. Pertanto, quello del 27 novembre 20196 è stato l'ultimo rapporto di questo tipo.

In adempimento delle mozioni 15.3400 Vogler e 15.3445 Gruppo liberale radicale, il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha deciso di non istituire un organo di controllo per l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)7. Tuttavia, con l'adozione delle nuove direttive per l'analisi d'impatto della regolamentazione applicabile ai progetti legislativi della Confederazione (direttive AIR) il 6 dicembre 20198, ha chiaramente sottolineato il desiderio di garantire maggiore trasparenza in merito all'impatto dei nuovi atti legislativi.

Le nuove direttive AIR stabiliscono, tra le altre cose, che per gli atti legislativi della Confederazione si proceda a una verifica rapida (cosiddetto quick check) dei punti da esaminare nell'AIR. Sulla base di questa verifica viene deciso se e in quale misura effettuare un'AIR. Quest'ultima rappresenta lo strumento che permette di esaminare e illustrare le ripercussioni economiche dei progetti legislativi della Confederazione.

Permette di esaminare sistematicamente la necessità normativa, le opzioni alternative di intervento, gli effetti previsti sull'economia, sull'ambiente e sulla società nonché l'attuabilità. Oltre a ciò, per gli atti legislativi che causano costi della regolamentazione aggiuntivi a più di 1000 imprese o importanti oneri a determinati settori è necessaria una stima quantitativa dei costi della regolamentazione. Le nuove direttive AIR sono state incluse nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale9 elaborata dalla Cancelleria federale.

4

5 6

7

8 9

Forum PMI (2020), Oneri amministrativi: il Forum PMI lancia l'allarme, comunicato stampa del 18 febbraio 2020, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > SECO > Comunicati stampa.

Avenir Suisse (2016), Soluzioni per eludere la giungla normativa II, consultabile all'indirizzo: www.avenir-suisse.ch > Pubblicazioni.

Consiglio federale (2019), Administrative Entlastung ­ Bilanz 2016­2019, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Standortförderung > KMU-Politik > Administrative Entlastung > Berichte > Bericht administrative Entlastung 2019.

Consiglio federale (2018), Il Consiglio federale intende ottimizzare l'analisi d'impatto della regolamentazione, comunicato stampa del Consiglio federale del 19 dicembre 2018, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa.

FF 2019 7111 Cancelleria federale (2020), Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale, consultabile all'indirizzo www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione.

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Inoltre dal 2007, con la «Strategia di e-government Svizzera», si persegue l'obiettivo di migliorare le procedure amministrative mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tale strumento è pensato per ridurre l'onere amministrativo a carico di imprese e privati e per aumentare la produttività dell'amministrazione pubblica. L'e-government contribuisce a ridurre il numero, la durata e la complessità dei servizi offerti dalle autorità, agevolandone l'accesso alle imprese. Le imprese e l'amministrazione pubblica possono così impiegare le risorse in modo più efficace e mirato.

Nonostante una crescente digitalizzazione dei servizi offerti dalle autorità, quello dell'e-government svizzero resta però un contesto eterogeneo e fortemente frammentato. A livello federale, e talvolta persino all'interno di singoli uffici, vengono adottate soluzioni diverse tra loro. A questo si aggiungono diversi portali amministrativi10 a livello cantonale o comunale. Per le imprese risulta molto complicato orientarsi, capire a chi rivolgersi e gestire le varie piattaforme.

In linea con la Strategia «Svizzera digitale» del 20 aprile 201611 e la «Strategia di e-government Svizzera» 2016­2019 della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, il 6 novembre 2017 è stata lanciata EasyGov.swiss, (di seguito: piattaforma elettronica centralizzata) che mette a disposizione delle imprese i servizi offerti dalle autorità. Da allora la piattaforma elettronica centralizzata è stata costantemente ampliata.

Nell'agosto del 2022 la piattaforma, diventata famosa in particolare per la possibilità di richiedere i crediti COVID-19, contava più di 46 servizi offerti dalle autorità. Dal lancio sono più di 67 000 le imprese registrate (stato: agosto 2022). Questa cifra non comprende le imprese che utilizzano i servizi offerti dalle autorità che rientrano nell'area liberamente accessibile di EasyGov e che non richiedono una registrazione, come in particolare le richieste di crediti COVID-19 e le fideiussioni per start up, presentate da più di 137 000 aziende mediante EasyGov. Con il presente disegno di legge, la Confederazione viene incaricata di gestire e sviluppare questa piattaforma elettronica centralizzata e renderla fruibile per le imprese, così come per i Cantoni e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti
amministrativi in base alle rispettive esigenze. Gli organi federali, i Cantoni e gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi saranno dal canto loro tenuti, nel quadro dell'esecuzione del diritto federale, a offrire i propri servizi amministrativi elettronici a favore delle imprese mediante la piattaforma elettronica centralizzata. Quest'ultima favorisce una transizione digitale in cui i servizi sono incentrati meno sull'autorità e più sui clienti. Le imprese possono beneficiare di tutti i servizi offerti dalle autorità utilizzando un unico account, avendo a disposizione una procedura in larga parte uniforme. Non è necessario conoscere le competenze e i processi delle varie autorità.

Mandato parlamentare Il 20 marzo 2019 è stata trasmessa la mozione 16.3388 Sollberger (Progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese) con il testo seguente:

10 11

Cfr. osservazione introduttiva al numero 5.4.1.

FF 2016 3515

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«Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), ispirandosi alle procedure e alle esperienze di diversi cantoni che puntano nella stessa direzione».

Lo stesso giorno, il Parlamento ha approvato la mozione 16.3360 del Gruppo liberaleradicale, che richiede l'introduzione di un freno alla regolamentazione e persegue quindi obiettivi simili al mandato della LSgrI. Il messaggio sull'introduzione di un freno alla regolamentazione12 sarà presentato al Parlamento come atto a sé stante.

Obiettivi Il presente disegno di legge mira a ridurre l'onere normativo per le imprese e ad ampliare ulteriormente la gamma dei servizi digitalizzati delle autorità. Le misure proposte riguardano sia le regolamentazioni esistenti che quelle nuove. L'obiettivo è di verificare in modo sistematico il loro potenziale di sgravio e di presentare in modo più trasparente i costi della regolamentazione per le imprese. Eventuali proposte concrete di sgravio dovranno sempre considerare gli obiettivi e i vantaggi effettivi di una determinata regolamentazione.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

Nella sua motivazione, la mozione 16.3388 Sollberger elenca diverse misure adottabili per raggiungere lo sgravio auspicato, senza però prescrivere misure vincolanti.

Dopo aver considerato un'ampia gamma di opzioni, il nostro Collegio ha individuato sei elementi. Il presente disegno di legge deve in particolare:

12 13

­

formulare i principi per una regolamentazione efficiente e snella dal punto di vista amministrativo a livello federale;

­

nel caso di progetti di atti legislativi, imporre all'Amministrazione di valutare sistematicamente e mettere a rapporto eventuali misure di semplificazione per le imprese;

­

per le regolamentazioni nuove, andranno determinati in maniera vincolante i costi della regolamentazione, al fine di informare i decisori politici su eventuali costi successivi;

­

prevedere l'introduzione di un monitoraggio dell'evoluzione dell'onere;

­

invitare la Confederazione a elaborare periodicamente studi settoriali che analizzino singoli settori normativi, identifichino il potenziale di sgravio e propongano misure opportune;

­

creare la base legale per una piattaforma elettronica centralizzata con la quale realizzare, tra l'altro, gli obiettivi della «Strategia di e-government Svizzera» e dell'organizzazione che la sostituirà, Amministrazione Digitale Svizzera (ADS13).

FF 2023 168 Si veda anche il commento all'articolo 13, capoverso 2.

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Le misure proposte mirano a migliorare la trasparenza dell'onere a carico delle imprese e a creare principi uniformi per una regolamentazione efficiente. È altresì importante che gli strumenti introdotti si applichino sia all'onere imputabile a nuove regolamentazioni sia a quello derivante dalle regolamentazioni vigenti. In futuro occorrerà identificare il potenziale di sgravio in modo sistematico. Le possibilità offerte dalla digitalizzazione, inoltre, celano un notevole potenziale per lo sgravio amministrativo, ragion per cui dovranno essere sfruttate meglio. Le misure sono descritte in maniera dettagliata nel capitolo 4.

Per contro, l'ipotesi di iscrivere nella legge un cosiddetto obiettivo di riduzione è stata vagliata e respinta. Tale ipotesi prevedeva, per esempio, di incaricare il nostro Consiglio di fissare un obiettivo quantitativo di riduzione dei costi della regolamentazione a cui le imprese devono far fronte per effetto delle regolamentazioni vigenti. Nel valutare misure di sgravio concrete, soppesare i costi e i benefici e stabilire le priorità politiche è sostanzialmente possibile. Le riduzioni dei costi della regolamentazione dovrebbero sempre essere raffrontate alle ripercussioni economiche. Se così non fosse, la pressione esercitata sulle istituzioni per ridurre lo sgravio potrebbe portare a misure di sgravio inefficienti. Uno svantaggio considerevole dell'obiettivo di riduzione è rappresentato dal grande carico di lavoro legato all'analisi approfondita della normativa vigente che si renderebbe necessaria per stabilire un obiettivo di riduzione adeguato. In generale, anche la distribuzione degli obiettivi parziali tra i diversi uffici rappresenterebbe probabilmente un ostacolo: è infatti difficile definire una chiave di distribuzione oggettiva. Per tutti questi motivi, l'obiettivo di riduzione non è stato preso in considerazione come possibile strumento nel disegno di legge proposto.

A non essere prevista è inoltre l'istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di esaminare l'AIR o le stime dei costi di una nuova regolamentazione al fine di migliorare la qualità delle analisi d'impatto e renderle più complete. Nel quadro dei lavori in adempimento delle mozioni 15.3400 Vogler e 15.3445 Gruppo liberale radicale, il Consiglio federale aveva già vagliato l'ipotesi
di istituire un organo di questo tipo, ma aveva bocciato l'idea per motivi di costi ed efficienza. Il 9 dicembre 2020 il Parlamento ha tolto dal ruolo entrambe le mozioni. L'iniziativa parlamentare 19.402 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, che avanza la stessa richiesta, è attualmente sospesa. Nel rapporto sul freno alla regolamentazione redatto in adempimento del postulato 15.3421 Caroni, il Consiglio federale ha inoltre preso in esame vari approcci per porre un freno all'onere normativo14. Si è detto contrario a meccanismi rigidi, come la regola one in, one out, poiché non permettono una valutazione di costi e benefici. La regola one in, one out esigerebbe che ogni nuovo onere normativo sia compensato riducendo in misura equivalente quello già esistente.

Anche il Parlamento ha respinto le mozioni 16.3543 e 18.3061 Martullo che chiedevano l'introduzione della norma one in, two out.

Un'integrazione dell'AIR all'interno del presente disegno di legge non è funzionale, in quanto si basa su una comprensione più ampia e su un'analisi economica dei costi e dei benefici per la società, l'ambiente e l'economia, mentre la mozione e la legge si 14

Consiglio federale (2018), Regulierungsbremse: Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Ansätze und Modelle, consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch > 15.3421 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses.

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concentrano specificamente sullo sgravio alle imprese. Inoltre, le direttive AIR sono state chiarite e rese più vincolanti di recente.

A determinare l'onere normativo che grava sulle aziende concorrono le regolamentazioni a tutti i livelli statali. Tuttavia, il presente progetto di legge riguarda fondamentalmente solo le attività normative di competenza della Confederazione. Le leggi cantonali sullo sgravio delle imprese citate come esempi nella mozione possono fungere solo in maniera limitata da base per una legge federale, poiché in parte contengono strumenti già esistenti a livello federale (p. es. AIR). I Cantoni di Zurigo e Basilea Campagna dispongono di normative, quali l'obbligo di limitare il numero di organi amministrativi a cui rivolgersi o di promuovere la comunicazione elettronica con le autorità. Prevedono inoltre l'obbligo di realizzare l'AIR, la definizione dei compiti di un organo di informazione e coordinamento per le imprese e l'obbligo di esaminare le possibilità di sgravio previste dal diritto vigente (ZH). Le costituzioni cantonali di almeno altri tre Cantoni (GR15, AG16 e SO17) contemplano un obbligo generale di sgravio amministrativo.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Rapporto con il programma di legislatura Il presente disegno di legge è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202018 sul programma di legislatura 2019­2023 e nel decreto federale del 21 settembre 202019 sul programma di legislatura 2019­2023. In virtù dell'obiettivo 3 del messaggio sul programma di legislatura 2019­2023, la Svizzera provvede, tra le varie cose, a condizioni generali economiche il più possibile stabili nonché che promuovano l'innovazione nell'era digitale. Nel messaggio, il presente disegno di legge è presentato come uno dei provvedimenti volti a raggiungere questo obiettivo.

Rapporto con il piano finanziario L'affare è incluso nel preventivo 2022 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2023­2025; si trova nel volume 2B, tra gli affari relativi agli obiettivi del Consiglio federale per il 2022.

15 16 17 18 19

Art. 84 cpv. 4 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 14 settembre 2003 (RS 131.226).

Art. 50 cpv. 2bis della Costituzione del Cantone di Argovia del 25 giugno 1980 (RS 131.227).

Art. 121 cpv. 5 della Costituzione del Cantone di Soletta dell'8 giugno 1986 (RS 131.221).

FF 2020 1565 FF 2020 7365

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Rapporto con le strategie del Consiglio federale L'implementazione rapida e capillare della piattaforma elettronica centralizzata fa parte della Strategia «Svizzera digitale» del Consiglio federale e della «Strategia di e-government Svizzera» di Confederazione, Cantoni e Comuni. Inoltre, il presente disegno di legge rientra all'interno dell'analisi globale del Consiglio federale del 16 febbraio 2022 sul rafforzamento della piazza economica svizzera20 e fa quindi parte dei dodici progetti con cui intende affrontare le sfide attualmente poste alla piazza economica svizzera.

1.4

Interventi parlamentari

Con il presente disegno di legge il nostro Collegio attua la mozione 16.3388 Sollberger. Proponiamo pertanto di togliere dal ruolo il suddetto intervento parlamentare, in quanto adempiuto.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

In vista della procedura di consultazione, la SECO ha commissionato uno studio esterno per esaminare l'impatto del presente disegno di legge sulla Confederazione, le imprese e l'economia nel suo insieme. Lo studio si basa sui requisiti di un'eventuale analisi d'impatto della regolamentazione. I risultati di questo studio sono riassunti nel capitolo 6 del presente messaggio.

2.1

Testo sottoposto a consultazione

Dal 28 aprile al 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha condotto una consultazione sull'avamprogetto della LSgrI.

L'avamprogetto conteneva le seguenti sei misure: (1) principi per una regolamentazione efficiente, (2) obbligo di esaminare misure di semplificazione per le imprese in caso di nuovi atti legislativi, (3) stime dei costi della regolamentazione, (4) monitoraggio dell'onere per le imprese, (5) studi settoriali per identificare possibilità di sgravio in regolamentazioni esistenti, (6) potenziamento della piattaforma elettronica centralizzata. I contenuti dell'avamprogetto posto in consultazione corrispondevano in gran parte a quelli del relativo messaggio, spiegati in dettaglio al numero 4.1 (La normativa proposta).

20

Consiglio federale (2022), Rafforzamento della piazza economica svizzera ­ Analisi globale del Consiglio federale del 16 febbraio 2022, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale si adopera per rafforzare la piazza economica svizzera.

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Gli 82 pareri pervenuti sono stati espressi da 26 Cantoni, sei partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, due associazioni mantello nazionali o regionali di Comuni, città e regioni di montagna, 30 associazioni mantello dell'economia nazionali e regionali, una commissione extraparlamentare (Forum PMI), due organizzazioni dei consumatori, 11 organizzazioni della società civile, tre imprese e un privato21.

2.2

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

Nel complesso, i pareri pervenuti in fase di consultazione e relativi all'introduzione della LSgrI sono positivi. 68 degli 82 partecipanti (83 %) sono in linea di massima favorevoli al progetto posto in consultazione. Il progetto di legge è sostenuto dalla maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VD, VS, ZG, ZH) e dei partiti politici (UDC, PLR, Alleanza del Centro, PVL e PEV), nonché dalle associazioni economiche e di categoria, dal Forum PMI, dall'Unione delle città svizzere e dal Gruppo svizzero per le regioni di montagna. Per tutti gli attori menzionati, l'avamprogetto della LSgrI contribuisce in modo importante a contenere i crescenti oneri normativi per le imprese e a mantenere o migliorare l'attrattiva della piazza economica svizzera. A questo proposito è importante che lo sforzo di applicazione non sia troppo elevato: solo così il rapporto costi-benefici del progetto potrà essere adeguato. I sostenitori della proposta hanno anche presentato varie richieste di integrazione e modifiche minori a singole disposizioni dell'avamprogetto di legge. La più frequente riguarda l'introduzione di un organo di controllo indipendente.

In molti sono inoltre a favore di un obiettivo di riduzione vincolante, che considerano un'altra misura efficace. In ogni caso, gli strumenti e i contenuti principali proposti nell'avamprogetto sono messi in discussione solo raramente.

14 degli 82 partecipanti alla consultazione (17 %) respingono l'avamprogetto della LSgrI o si dicono quantomeno critici: si tratta di otto Cantoni (BE, BL, GE, LU, NE, SZ, TG, UR), del PS, di due organizzazioni dei consumatori, di due sindacati e dell'Unione svizzera delle arti e mestieri. Il bisogno di una legge di sgravio specifica non viene riconosciuto: non sembra infatti sussistere una necessità d'intervento, viste le disposizioni già in vigore, tra le quali rientrano per esempio le direttive AIR. Secondo questi partecipanti contrari, le imprese e le associazioni economiche possono già oggi contribuire in modo adeguato al processo legislativo. Inoltre, sono state espresse critiche in merito al rapporto costi-benefici dell'avamprogetto. L'impegno profuso in passato per ridurre i costi della regolamentazione ha portato sinora a successi piuttosto limitati nonostante abbia richiesto un elevato sforzo
da parte dell'Amministrazione.

La creazione di disposizioni legali relative a una piattaforma elettronica centralizzata è sostanzialmente appoggiata da 47 dei 51 partecipanti che si sono espressi esplicitamente in merito a tali disposizioni. Tra questi partecipanti rientrano 19 Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD e ZH), i 21

La documentazione relativa alla procedura di consultazione è consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DEFR.

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partiti PEV, PLR, PVL, Alleanza del Centro e UDC nonché numerose associazioni economiche e di categoria, l'Unione delle città svizzere e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna. Quattro partecipanti (BE, BL, TG e Swissdec) guardano con occhio critico le disposizioni sulla piattaforma elettronica centralizzata o chiedono di rinunciarvi.

Nove Cantoni (AG, AR, BL, BS, GE, LU, SZ, TG, ZH) nonché eAVS/AI, Centre Patronal e l'associazione eGov Schweiz rifiutano l'obbligo di rendere accessibili sulla piattaforma elettronica centralizzata i servizi offerti dalle autorità per l'esecuzione del diritto federale. Due Cantoni (AI, VD) e la Fédération des Entreprises Romandes si esprimono in modo critico nei confronti dell'obbligo di utilizzo. A giustificazione del rifiuto, sette Cantoni (AG, AR, BL, BS, GE, LU e ZH) rimandano al parere espresso nell'ambito della consultazione sull'avamprogetto della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)22 e alle preoccupazioni espresse in quell'occasione in merito alla minaccia di un intervento importante a livello della loro autonomia esecutiva. Altri quattro partecipanti alla consultazione (SZ, TG, eAVS/AI e Centre Patronal) fanno riferimento alle possibilità già presenti nel settore delle assicurazioni sociali, che verrebbero messe in discussione da un obbligo di mettere a disposizione i servizi sulla piattaforma centralizzata. L'associazione eGov Schweiz respinge l'obbligo di utilizzo in quanto rappresenta una centralizzazione non efficiente.

2.3

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

L'avamprogetto della LSgrI posto in consultazione è sostenuto dalla stragrande maggioranza dei partecipanti. È emerso chiaramente che quasi tutti i partecipanti individuano una necessità di intervenire per rafforzare gli sforzi volti a uno sgravio delle imprese e sostengono l'integrazione di strumenti adeguati all'interno di una legge.

Dal punto di vista del nostro Collegio, l'ampio consenso riscontrato depone chiaramente a favore di una stretta osservanza del contenuto dell'avamprogetto in consultazione all'interno del messaggio, e del mantenimento di tutti i punti chiave proposti.

Per le ragioni già menzionate (n. 1.2) rifiutiamo misure di più ampia portata, come l'istituzione di un organo di controllo indipendente o un obiettivo di riduzione rigido, e ci asteniamo quindi dall'inserire queste misure nel disegno di legge. L'impegno profuso dall'Amministrazione è considerato mediante aggiustamenti puntuali del presente disegno di legge e precisazioni nei commenti (n. 5.2). È quindi semplificato l'obbligo di stima dei costi della regolamentazione e sono maggiormente enfatizzati il principio della proporzionalità e un'implementazione pragmatica (p. es. precisazioni relative alla stimabilità dei costi e rinuncia all'obbligo di stima degli sgravi). Tuttavia, ulteriori sforzi di sgravio sono per loro natura associati a un certo onere ­ che si tratti di valutare semplificazioni nel caso di nuove leggi o di esaminare regolamentazioni esistenti ­ e vengono espressamente sostenuti in fase di consultazione. Resta l'obbligo 22

La documentazione relativa alla procedura di consultazione in merito alla LMeCA è consultabile all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF.

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di rendere accessibili sulla piattaforma elettronica centralizzata i servizi offerti dalle autorità nel quadro dell'esecuzione del diritto federale; in caso contrario verrebbe infatti meno la possibilità di un punto di contatto unico per le imprese. Si è dato seguito alle critiche mosse da una minoranza di partecipanti alla consultazione in merito alla ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni regolamentando questa fattispecie all'interno di un nuovo articolo. I commenti chiariscono inoltre che non è limitata l'autonomia esecutiva dei Cantoni e degli istituti di assicurazione sociale nell'esecuzione del diritto federale, con la possibilità di continuare a disporre di portali propri.

Inoltre, gli standard necessari per l'attuazione dell'obbligo devono essere realizzati in collaborazione con l'organizzazione ADS e quindi con il coinvolgimento di Cantoni e Comuni.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Alcuni Stati si sono dotati di strumenti, con relative norme di legge, finalizzati alla verifica e alla riduzione dei costi della regolamentazione, ma anche al miglioramento della regolamentazione. Anche se la formulazione e la definizione delle misure di sgravio variano da Paese a Paese, nella maggior parte dei casi gli sforzi si basano su una registrazione sistematica dei costi della regolamentazione. Questi costituiscono la base per ulteriori meccanismi di riduzione dell'onere normativo. Di seguito, si discuterà della formulazione della politica di regolamentazione così come della digitalizzazione dei servizi amministrativi nell'UE, in Germania, nel Regno Unito e in Austria.

Unione Europea In una comunicazione al Parlamento europeo del 2021, la Commissione europea ha proposto diversi miglioramenti al processo legislativo dell'UE, tra cui l'introduzione del principio one in, one out. Ciò significa che dal 2022 i nuovi oneri per i cittadini e le imprese derivanti dalle proposte della Commissione saranno compensati da uno sgravio equivalente in regolamentazioni esistenti nello stesso settore. Le consultazioni con i cittadini saranno facilitate dal miglioramento dell'attuale portale Di' la tua. Già nel 2002 la Commissione aveva lanciato l'idea di una politica basata su dati concreti, compresa la riduzione degli oneri normativi. Ciò include valutazioni regolari della legislazione esistente, compreso un obiettivo di riduzione dei costi amministrativi del 25 per cento tra il 2007 e il 2012, un sistema AIR particolarmente moderno, un progetto di consultazione delle parti interessate e un programma completo di riduzione degli oneri (REFIT). Dal 2015 esiste anche il comitato per il controllo normativo, che svolge i compiti di un organo di revisione AIR23.

23

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori, COM/2021/219 final.

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L'UE considera la digitalizzazione un importante presupposto per favorire innovazione, crescita e creazione di nuovi posti di lavoro. Nel 2018, quindi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di istituire uno sportello digitale unico chiamato Your Europe, a disposizione delle amministrazioni pubbliche di tutti gli Stati membri24. L'obiettivo di questo sportello digitale unico è quello di ridurre gli oneri amministrativi di cittadini e imprese affinché possano muoversi più agevolmente nel mercato interno. È prevista una piattaforma a livello europeo, che collegherà in modo intelligente i portali dei singoli Stati membri entro la fine del 2023 e sarà disponibile in tutte le lingue rilevanti. Sempre entro la fine del 2023, 21 procedure amministrative selezionate saranno rese disponibili a tutti i cittadini e alle imprese dell'UE senza distinzioni tra Paesi e su un'unica piattaforma e collegate al sistema europeo Once-OnlyTechnical-System (OOTS). Grazie all'utilizzo dell'OOTS, lo scambio di prove tra le autorità interne all'UE sarà transfrontaliero e automatizzato. Per i cittadini e le imprese che acconsentono alla trasmissione del rispettivo documento, questo aspetto elimina la necessità di fornire più volte le stesse prove.

Germania In Germania il Consiglio nazionale per il controllo delle norme (Nationaler Normenkontrollrat) istituito nel 2006 svolge un ruolo fondamentale per quanto attiene alle misure di sgravio. Si tratta di un organo indipendente che ha il compito di validare i costi della regolamentazione che ricadono sull'economia, sui cittadini e sull'amministrazione. Nell'ambito delle misure di sgravio, la Germania ha fissato un obiettivo di riduzione vincolante pari al 25 per cento da raggiungere tra il 2007 e il 2011. Dal 2015 è in vigore una norma vincolante del tipo one in, one out per limitare a lungo termine l'onere di adempimento derivante dalle regolamentazioni25. Il legislatore tedesco ha inoltre inserito nelle tre cosiddette leggi sulla riduzione della burocrazia (Bürokratieentlastungsgesetze; BEG I-III)26 diverse misure concrete, attuate attraverso la modifica di altri atti legislativi. A ciò si aggiunge il rilevamento a cadenza biennale dell'onere normativo percepito in passaggi importanti della vita delle imprese e dei cittadini, attraverso sondaggi sulle esperienze concrete27.

24

25

26

27

Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.

Consiglio nazionale per il controllo delle norme, Gesamtkonzept Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung, consultabile all'indirizzo www.normenkontrollrat.bund.de > Über uns > Gesamtkonzept.

Erstes Bürokratieentlastungsgesetz, consultabile all'indirizzo: bgbl.de > Kostenloser Bürgerzugang > Bundesgesetzblatt Teil I > 2015 > n. 32 del 31.07.2015 > Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie.

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz, consultabile all'indirizzo: bgbl.de > Kostenloser Bürgerzugang > Bundesgesetzblatt Teil I > 2017 > n. 44 del 05.07.2017 > Zweites Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie (Zweites Bürokratieentlastungsgesetz).

Drittes Bürokratieentlastungsgesetz, consultabile all'indirizzo: bgbl.de > Kostenloser Bürgerzugang > Bundesgesetzblatt Teil I > 2019 > n. 42 del 28.11.2019 > Drittes Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie (Drittes Bürokratieentlastungsgesetz).

Statistisches Bundesamt, Wissenswertes zur Lebensbefragung, consultabile all'indirizzo: www.amtlich-einfach.de >Hintergrund > Zufriedenheitsbefragung.

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Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi amministrativi, la legge del 14 agosto 2017 sul miglioramento dell'accesso online ai servizi amministrativi (Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen; OZG)28 obbliga l'Amministrazione federale, i Länder e i comuni a erogare questi servizi anche in linea attraverso portali amministrativi entro la fine del 202229. Questi portali, a livello federale e dei singoli Länder, devono inoltre essere collegati tra loro affinché l'utenza possa accedere ai servizi amministrativi elettronici passando per i vari portali, senza incontrare barriere e su un'unica piattaforma. L'Amministrazione federale e i Länder devono creare degli account a disposizione dell'utenza che ne consentano l'identificazione univoca per i servizi amministrativi elettronici su tutti i portali. Sulla base della OZG sono stati individuati circa 600 servizi amministrativi da digitalizzare (i cosiddetti servizi OZG). Il catalogo di attuazione, noto come OZG-Umsetzungskatalog, raggruppa i servizi OZG in 35 situazioni che riguardano la vita privata e 17 che riguardano le imprese, con 14 campi tematici sovraordinati (p. es.

«famiglia e figli» oppure «gestione e sviluppo aziendale»). Il catalogo di attuazione non si basa sulle competenze delle autorità, ma sul punto di vista di cittadinanza e imprese.

Gran Bretagna Già dal 1998 la Gran Bretagna segue svariati criteri qualitativi per una buona normativa. Questi criteri sono sanciti dal 2006 dall'articolo 2 della legge sulla riforma legislativa e regolamentare (Legislative and Regulatory Reform Act). Il comitato sulle politiche normative (Regulatory Policy Committee) è l'ente indipendente, istituito nel 2009, che verifica le analisi delle conseguenze e le stime dei costi effettuate dai dipartimenti britannici30. Quale modello istituzionalizzato di riduzione degli oneri, nel 2011 la Gran Bretagna ha adottato la norma one in, x out, che è poi stata costantemente sviluppata fino a diventare one in, three out. Il Business Impact Target è un obiettivo di riduzione quantitativa che limita i costi diretti della legislazione all'interno di un periodo di legislatura31. Vi sono inoltre unità per migliorare l'attività normativa (Better Regulation Unit) in ogni dipartimento e un'unità sovraordinata per l'intero Governo (Better
Regulation Executive), che promuovono una migliore regolamentazione nei dipartimenti e offrono supporto32.

All'inizio del 2022, il Governo ha comunicato di voler riformare la guida alla regolamentazione (Better Regulation Framework) e di voler quindi sfruttare la libertà normativa ottenuta con la Brexit. Ciò implicherebbe per esempio l'eliminazione del Business Impact Target nella sua versione attuale, che verrebbe poi sostituito da un 28

29 30 31

32

Gesetz vom 14. Aug. 2017 zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen, consultabile all'indirizzo: www.onlinezugangsgesetz.de > Grundlagen > Onlinezugangsgesetz.

Lo stato dell'attuazione è consultabile all'indirizzo: https://dashboard.ozg-umsetzung.de.

Regulatory Policy Committee (2020), About us, consultabile all'indirizzo: www.gov.uk > Business and industry > Business regulation > About us.

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2019), Business Impact Target Statutory Guidance, consultabile all'indirizzo: www.gov.uk > Business and industry > Business regulation > Regulation reform.

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2020), Better Regulation Framework Interim Guidance, consultabile all'indirizzo: www.gov.uk > Environment > Climate change and energy.

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indicatore rivisto, in grado di racchiudere una gamma di conseguenze più ampia rispetto ai soli costi netti diretti per le imprese. Inoltre, i ministeri devono identificare con più anticipo la necessità a livello normativo ed esaminare eventuali alternative.

Dovrà anche essere posta maggiore enfasi sulla valutazione della regolamentazione esistente. I ministeri sono esortati a comunicare i criteri per la successiva valutazione al momento della presentazione delle loro proposte normative. Dopo la sua scadenza nel 2017, si sta discutendo la reintroduzione del principio one in, x out33.

Austria In Austria l'amministrazione si occupa dal 2013 dell'impatto dei progetti normativi sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI). Ad essere monitorati sono i possibili effetti derivanti da aspetti finanziari, internazionalizzazione, capacità innovativa, fondazione di nuove imprese o acquisizioni34. L'Austria ha inoltre introdotto la norma one in, one out nel 201535.

Per quanto riguarda la digitalizzazione, in Austria le istituzioni pubbliche, i comuni, gli istituti di sicurezza sociale e la Cancelleria erogano servizi capillari in linea al fine di sgravare le imprese dagli oneri burocratici attraverso la possibilità di gestire in modo digitale i contatti con le autorità.

La legge sul portale per i servizi alle imprese (Unternehmensserviceportalgesetz; USP) disciplina l'istituzione e la gestione di un portale unico per i servizi in linea destinati alle imprese, a supporto dello scambio elettronico di informazioni tra i partecipanti e della trasmissione di dati. Oltre a contenere informazioni e procedure amministrative complete e specifiche per le imprese, l'USP consente anche di gestire tutte le applicazioni attraverso un'autenticazione unica (single sign on). Dal 2018 è possibile costituire un'impresa svolgendo tutte le operazioni in modalità elettronica.

Il principio once-only, introdotto anch'esso nel 2018, dà la possibilità alle imprese di comunicare agli enti pubblici tutti i dati richiesti per una sola volta. Il diritto allo scambio di pratiche in forma elettronica, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, obbliga inoltre tutte le autorità pubbliche che si occupano dell'attuazione delle leggi federali a consentire la trasmissione elettronica dei documenti federali a cittadini e imprese.

Le aziende, da parte loro, sono obbligate ad aderire alla trasmissione in forma elettronica36.

33

34

35 36

Regulatory Policy Committee (2022), Government responds to the Better Regulation Framework consultation, consultabile all'indirizzo: www.blog.gov.uk > Government responds to the Better Regulation Framework consultation - Regulatory Policy Committee.

Bundeskanzleramt (2012), Handbuch Wirkungsorientierte Folgenabschätzung, consultabile all'indirizzo: www.oeffentlicherdienst.gv.at > Wirkungsorientierte Verwaltung > Berichte & Service > Handbücher & Folder.

CEPS (2019), Feasibility study: Introducing one-in-one-out in the European Commission, consultabile all'indirizzo: www.ceps.eu > ceps publications.

Parlamento austriaco (2021), Forschungsausschuss beschließt «Once-Only-Plattform» für Meldungen von Unternehmen und behördlichen Datenaustausch, consultabile all'indirizzo: www.parlament.gv.at > Parlament aktiv > Parlamentskorrespondenz > Meldungen im Jahr 2021 > PK-Nr. 838.

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4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Come primo elemento, il presente disegno di legge prevede principi normativi che fungono da linee guida e ausilio nella stesura di nuovi atti e nella valutazione del diritto vigente, con l'obiettivo di garantire una regolamentazione efficiente dal punto di vista economico e con il minor impatto possibile sulle imprese.

Un secondo elemento è rappresentato dai vari obblighi di verifica, con i quali le unità competenti dell'Amministrazione federale sono legalmente obbligate a verificare in modo mirato misure di semplificazione per le imprese e le PMI in caso di nuovi atti legislativi. Eventuali possibilità di sgravio per le imprese verranno analizzate esplicitamente nel corso del processo legislativo e discusse tempestivamente.

Il terzo elemento è costituito da requisiti concreti per la stima dei costi della regolamentazione per le imprese nel caso di nuovi atti legislativi. Le stime dei costi della regolamentazione sono generalmente effettuate nell'ambito di un'AIR, che analizza anche l'impatto sull'ambiente e sulla società. Se tempestive e di buona qualità, le stime dei costi della regolamentazione aumentano la trasparenza in merito all'onere che grava sulle imprese, consentono di ponderare le alternative e rafforzano le basi decisionali del Consiglio federale e del Parlamento.

Il quarto elemento si articola in un mandato per il monitoraggio dell'onere normativo per le imprese. Questo monitoraggio dovrà basarsi su indicatori e informazioni facilmente reperibili e consentire di rilevare lo sviluppo di nuovi oneri. L'obiettivo è quello di identificare aree problematiche con oneri particolarmente elevati.

Gli studi settoriali, inseriti come quinto elemento del presente disegno di legge, permettono l'integrazione di uno strumento che si concentri sull'onere imposto alle imprese da regolamentazioni già in vigore. Per questo motivo, ogni anno sarà selezionato un determinato numero di settori normativi all'interno dei quali si dovranno identificare, sulla base di studi settoriali, il potenziale di sgravio nonché misure concrete di miglioramento. Le proposte di sgravio dovranno mettere in luce gli effetti economici e tenere quindi anche conto dei benefici della regolamentazione.

Ogni quattro anni il Consiglio federale presenterà al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio dell'onere
derivante dai costi della regolamentazione, sulle proposte di sgravio messe in luce dagli studi settoriali, sull'attuazione di queste misure e su eventuali ulteriori sforzi in materia di sgravio amministrativo. Sia l'obbligo di rendicontazione che il monitoraggio e gli studi settoriali sono limitati a dieci anni.

Come sesto elemento, il legislatore incarica il Consiglio federale, mediante una base giuridica esplicita, di gestire una piattaforma elettronica centralizzata per lo svolgimento semplificato dei servizi offerti dalle autorità. La sezione 4 del presente disegno di legge contiene pertanto disposizioni sullo scopo e sulle funzioni della piattaforma e sul suo utilizzo per l'esecuzione del diritto federale e cantonale. Quest'ultimo prevede che, se sono soddisfatte determinate condizioni, gli organi incaricati dell'esecuzione del diritto federale siano tenuti a rendere accessibili alle imprese i propri servizi attraverso la piattaforma elettronica centralizzata. L'obiettivo è consentire ai vari livelli amministrativi di lavorare in stretta collaborazione e di condividere le infrastrutture, in modo da fornire alle imprese informazioni e servizi digitali di facile utilizzo, 19 / 72

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orientati ai gruppi target e con un risparmio di risorse. A tal fine è indispensabile definire degli standard.

Inoltre, nella sezione 4, il presente disegno di legge interviene anche in merito alla ripartizione dei costi tra la Confederazione, i Cantoni e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi. L'articolo 15 crea in aggiunta una base legale per il trattamento e la trasmissione da parte della SECO dei dati personali e delle persone giuridiche, pubblicati sulla piattaforma elettronica centralizzata. Infine, la sezione 4 si sofferma anche sul termine di conservazione dei dati e sull'accesso ai documenti ufficiali ai sensi della legge del 17 dicembre 200437 sulla trasparenza (LTras).

4.2

Attuazione

Attuazione prevista Sulla base del presente disegno di legge, è necessario adeguare le istruzioni, le linee guida e le direttive del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale. In particolare, sarà necessario verificare in che modo debbano essere adattate le disposizioni AIR del Consiglio federale, la Guida alla redazione dei messaggi, la Guida di legislazione e le Direttive per gli affari del Consiglio federale. Inoltre, il Consiglio federale designerà un organo responsabile del monitoraggio.

Per quanto riguarda la piattaforma elettronica centralizzata, ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1, è la SECO che ne assicura la predisposizione, la pianificazione e la forma.

È inoltre responsabile dell'ampliamento in funzione delle necessità, della gestione e del supporto alle autorità nel rendere accessibili i loro servizi sulla piattaforma. Inoltre la Cancelleria federale (CaF) può prevedere eccezioni all'obbligo di rendere accessibili i servizi elettronici delle autorità sulla piattaforma elettronica centralizzata, stabilire termini per l'attuazione di tale obbligo nonché, in collaborazione con la SECO e con l'organizzazione ADS, stabilire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti (nella misura in cui ciò sia necessario per l'interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma elettronica centralizzata). Nel quadro dell'ordinanza dipartimentale dovrà essere specificata più nel dettaglio anche la sicurezza dei dati.

Esame dell'attuabilità nella procedura preparlamentare L'attuabilità del disegno è stata esaminata nel quadro dell'AIR affidata a una società esterna. Lo studio conclude che quantificare i costi della regolamentazione di alcuni atti legislativi può essere difficile, in quanto non sempre è possibile effettuare stime significative dei costi o, in alcuni casi, non è possibile stimare questi ultimi utilizzando una metodologia uniforme. I limiti relativi all'applicazione pratica sono considerati mediante obblighi di stima concepiti in modo pragmatico (cfr. n. 5.2) ma, in alcune circostanze, possono ridurre il valore informativo del monitoraggio previsto. Il punto critico dei principi normativi proposti sta nella difficoltà di controllo dell'applicazione pratica. Poiché i principi sono formulati in modo relativamente ampio dal punto di vista tematico e sono destinati a fungere principalmente da linee guida, a nessuna unità amministrativa è stata attribuita la responsabilità esplicita di 37

RS 152.3

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monitorarne l'applicazione. Le difficoltà appena citate potrebbero tendenzialmente indebolire l'effetto sperato. Tuttavia, tocca alla rispettiva unità amministrativa responsabile garantire il rispetto dei principi; le responsabilità risultano pertanto chiaramente definite. Infine, mediante i processi esistenti e consolidati (consultazione degli uffici, procedura di consultazione ecc.), sia l'Amministrazione sia i cittadini possono controllare la qualità e la correttezza della quantificazione dei costi della regolamentazione e richiedere eventuali miglioramenti.

Predisposizione della metodologia per le stime dei costi della regolamentazione e gli studi settoriali La SECO fornisce alle altre unità amministrative una metodologia per la stima dei costi della regolamentazione e per lo svolgimento degli studi settoriali, oltre ad altri ausili e linee guida.

Valutazione programmata della legge L'articolo 19 del presente disegno di legge obbliga il Consiglio federale, al più tardi entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge, a verificarne il contenuto e l'esecuzione in termini di necessità, adeguatezza, efficacia ed economicità. Il risultato della valutazione sarà espresso in un rapporto destinato al Parlamento, nel quale potranno essere avanzate anche proposte di modifica della legge o eventuali proroghe delle misure a tempo determinato.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Sezione 1: Principi normativi

I principi normativi riportati nel disegno di legge fungono da linee guida e ausilio nell'ottica di una normativa efficiente in termini economici e quindi il meno gravosa possibile per le imprese. Tali principi vanno osservati in sede di elaborazione di nuovi atti normativi e di definizione delle modalità di esecuzione, nonché di valutazione del diritto vigente.

Va da sé che gli obblighi che derivano dai principi sono formulati in termini generici e astratti. Secondo il diritto vigente alcune unità dell'Amministrazione federale devono già ottemperare a requisiti normativi equivalenti, più dettagliati o persino più severi, nonché ai requisiti riguardanti le stime dei costi normativi e la valutazione degli atti normativi vigenti. Queste disposizioni legali, che in genere si applicano a settori economici o ambiti specifici, conservano la propria validità e prevalgono sui principi qui esposti. Ciò vale per esempio per l'articolo 4 della legge federale del 6 ottobre 199538 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), per l'articolo 7 della legge del 5 ottobre 199039 sui sussidi (LSu) o per l'articolo 7 della legge del 22 giugno 200740 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e le sue disposizioni di

38 39 40

RS 946.51 RS 616.1 RS 956.1

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esecuzione41. Queste ultime disciplinano, tra l'altro, il modo in cui devono essere applicati i principi normativi e si deve tenere conto della proporzionalità, della differenziazione e degli standard internazionali nelle attività di regolamentazione.

Art. 1

Legislazione

L'articolo 1 enuncia i principi per l'elaborazione di atti normativi (ovvero contenenti norme di diritto) federali recependo principi economici di ordine generale. Il campo di applicazione è deliberatamente formulato in maniera ampia. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200242 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Lett. a La lettera a descrive il principio dell'efficienza economica in base al quale, nell'elaborare una normativa, la scelta deve ricadere sulla variante che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l'ambiente, la società e l'economia. Per variante si intendono le varie forme che può assumere un atto per adempiere allo scopo perseguito dalla normativa. Per ogni variante occorre quindi determinare i costi e i benefici (o il grado di realizzazione degli obiettivi). Le ripercussioni di ogni normativa, incluse quelle sulla società e sull'ambiente, sono analizzate nel quadro di un'AIR. Idealmente, costi e benefici sono quantificabili; se ciò risulta impossibile, è necessario procedere a una descrizione qualitativa delle ripercussioni. Per quanto riguarda la metodologia da applicare, si rimanda al manuale AIR della SECO43.

Lett. b La lettera b stabilisce il principio dello sgravio delle imprese. Nel corso della procedura legislativa occorre identificare il prima possibile i costi della regolamentazione che gravano sulle imprese e vagliare le alternative. Un'analisi tempestiva consente di tenere conto dell'onere per le imprese fin dalle prime riflessioni sulle varianti normative ipotizzabili. Bisogna ricordare in particolare che strumenti come divieti, monopoli e concessioni, obblighi d'autorizzazione, attestati di capacità o prescrizioni tecniche possono comportare costi elevati. Strumenti più flessibili come gli obblighi di notifica (anziché gli obblighi di autorizzazione), una regolamentazione differenziata o la possibilità di limitare la durata della normativa comportano in genere oneri minori per le imprese. Una normativa differenziata tiene conto delle diverse caratteristiche delle aziende in termini di settore, dimensioni, complessità, struttura, attività commerciale o rischi. Procedure di opposizione, strumenti dell'economia di mercato, 41

42 43

Consiglio federale (2019), Il Consiglio federale adotta la nuova ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, comunicato stampa del Consiglio federale del 13 dicembre 2019, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale.

RS 171.10 DEFR (2022), Regulierungsfolgenabschätzung: Handbuch, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Wirtschaftslage & Wirtschaftspolitik > Wirtschaftspolitik > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung (RFA).

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«pungoli» comportamentali (nudge), una migliore base di informazioni o autoregolamentazioni rappresentano alternative dai costi potenzialmente inferiori.

Per ridurre l'onere che grava sulle imprese è essenziale tenere conto delle particolarità delle PMI. Spesso l'onere normativo implica costi fissi. Pertanto, l'introduzione di una normativa che impone alle imprese un'azione può comportare un onere molto più elevato per le PMI che per le grandi imprese.

Con il principio di cui alla lettera b si intende prendere opportunamente in considerazione gli interessi delle PMI, in altre parole pensare prima ai più piccoli (think small first): nell'elaborazione di un atto normativo occorre innanzitutto tenere conto delle necessità delle PMI e dell'onere che, per effetto della nuova normativa, potrebbe gravare su di esse. Se per esempio una normativa comporta nuovi obblighi i cui costi sono uguali a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, in termini relativi sulle imprese più piccole graverà un onere maggiore. Nei limiti del possibile è bene evitare scenari di questo tipo, per esempio mediante semplificazioni, eccezioni, una normativa differenziata o una clausola di opting out. A tal fine è possibile prevedere un test di compatibilità PMI o intavolare un dibattito all'interno del Forum PMI. Un principio simile è contemplato, per esempio, dalla legge del 5 gennaio 200944 sullo sgravio amministrativo delle imprese del Cantone di Zurigo (Gesetz zur administrativen Entlastung der Unternehmen, EntlG).

Lett. c La lettera c stabilisce il principio secondo cui la normativa deve essere favorevole all'innovazione e neutrale sotto il profilo tecnologico. Un quadro normativo per le imprese favorevole all'innovazione comprende una serie di fattori che non possono essere discussi in modo esaustivo in questa sede. Per esempio, gli atti normativi orientati ai risultati e tecnologicamente neutri sono di solito più favorevoli all'innovazione rispetto a quelli che precisano processi, materiali o tecnologie. Inoltre, nell'ottica di una normativa favorevole all'innovazione, è importante che i termini di attuazione siano stabiliti in modo tale che le imprese possano tenere conto delle nuove norme nei loro piani di investimento a lungo termine. Poiché le imprese spesso si affidano a fonti di finanziamento esterne per realizzare
investimenti favorevoli all'innovazione, è fondamentale che la normativa non limiti l'accesso al capitale. In definitiva, è considerata favorevole all'innovazione una normativa che non inibisce l'emergere di nuovi mercati e fornisce un impulso alla domanda di offerte innovative. È quindi fondamentale prevenire le barriere di accesso al mercato ed evitare di influenzare la domanda di prodotti e servizi in modo tale da smorzare l'incentivo delle imprese ad aumentare la quota di mercato45.

La neutralità tecnologica implica che nell'elaborazione di una normativa si rinunci in generale a disposizioni o restrizioni relative ai mezzi tecnologici da utilizzare, a meno che non siano assolutamente indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo o non vi sia un'esigenza di protezione prevalente.

44 45

LS 930.1 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (2016), Study Innovations-Check in der Gesetzesfolgenabschätzung ­ Gesetzgebung innovationsfreundlich gestalten, consultabile all'indirizzo: www.medianet-bb.de > Veröffentlichungen.

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Lett. d La lettera d sancisce il principio generale della neutralità della concorrenza tra le imprese. Vanno scongiurate le distorsioni concorrenziali, siano esse oggettive o potenziali. Nello specifico, affinché gli atti normativi non producano distorsioni di questo tipo, occorre evitare di limitare il numero di fornitori, di restringere la libertà tariffaria delle imprese (sebbene una restrizione di questo tipo sia ammessa, a titolo eccezionale, sotto forma di limiti massimi legali) e di imporre limiti quantitativi o concedere sovvenzioni suscettibili di distorcere la concorrenza.

Il principio della neutralità dello Stato in materia di concorrenza riveste una grande importanza all'interno della Costituzione federale (Cost.). L'articolo 94 capoverso 4 Cost.46 stabilisce esplicitamente che le deroghe al principio della libertà economica (che, oltre al diritto fondamentale della libertà economica stabilito dall'art. 27 Cost.

ingloba anche il principio della neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza) sono ammissibili solo se previste dalla Costituzione o fondate su regalie cantonali (p. es. in ambito radiotelevisivo, art. 93 Cost. e in conformità con l'art. 36 Cost.). In questo contesto, la lettera d è volta a garantire che il mandato costituzionale sia sempre rispettato quando vengono elaborati atti normativi federali. Occorre tuttavia ricordare che l'obiettivo principale di questo principio è quello di garantire condizioni concorrenziali uniformi a tutti gli operatori del mercato. Pertanto, esso non vieta alcuna attività imprenditoriale dello Stato, sempre che quest'ultimo abbia gli stessi diritti e doveri in materia di concorrenza e l'offerta privata non sia soppiantata da quella statale47.

Lett. e La lettera e stabilisce il principio secondo cui gli atti normativi devono essere formulati in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari. Questi devono poter comprendere e attuare la normativa senza troppi sforzi o supporto esterno.

Questo principio si fonda su quanto esposto all'articolo 7 della legge del 5 ottobre 200748 sulle lingue, che prevede gli stessi criteri per tutti i testi della Confederazione. La lettera e riprende questi criteri nel contesto dello sgravio amministrativo.

Art. 2

Esecuzione

L'articolo 2 elenca i principi per un'esecuzione degli atti normativi federali che permetta di contenere i costi per le imprese. Se osservati, questi principi consentono di evitare oneri amministrativi inutili, senza però compromettere gli obiettivi perseguiti dalla rispettiva normativa.

L'attuazione concreta di questi principi normativi avverrà tenendo conto della Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020­202349 (in particolare della sua

46 47 48 49

RS 101 Cfr. DTF 143 II 425 consid. 4.2, DTF 138 I 378 consid. 6.2.2 pag. 385 segg.

RS 441.1 Cancelleria federale (2019), Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020­2023 ­ Strategia e pianificazione TIC della Confederazione, consultabile all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Strategia e pianificazione TIC della Confederazione.

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iniziativa strategica sul principio once-only) e del programma Gestione dei dati a livello nazionale (NaDB).

Lett. a Lo scopo della lettera a è quello di contenere il più possibile il numero delle autorità a cui le imprese devono rivolgersi. In altre parole, i contatti tra le autorità e le imprese necessari per l'esecuzione di norme (p. es. per chiedere un'autorizzazione) devono coinvolgere il minor numero di enti possibile. Ciò permette di ridurre il numero di pratiche burocratiche oltre ai contatti tra imprese e autorità.

Lett. b La lettera b, strettamente correlata al capoverso 1 lettera e, è pensata per garantire una comunicazione chiara delle norme. In questo contesto, per norme si intendono tutti i diritti e gli obblighi delle imprese che derivano da un atto normativo. Le norme devono essere veicolate in modo che la loro comprensione e l'adempimento degli obblighi ivi previsti pongano alle imprese meno problemi possibile. Quando le norme in vigore vengono rivedute occorre spiegare con chiarezza quali sono le differenze rispetto alle norme previgenti. Gli strumenti per rivolgersi ai destinatari in modo adeguato possono essere, per esempio, opuscoli informativi o siti Internet. A questo proposito, si rimanda anche alla revisione parziale dell'ordinanza del 7 ottobre 201550 sulle pubblicazioni ufficiali (OPubb), in vigore dal 1° luglio 2022. Essa prevede che i commenti alle ordinanze siano pubblicati analogamente ai messaggi che accompagnano le leggi (art. 26 OPubb). Ciò mira, tra l'altro, a rafforzare la funzione dei commenti come fonte d'informazione (materiale) per l'interpretazione delle norme e permette alle aziende di informarsi con più facilità.

Lett. c La lettera c si riallaccia all'ordinanza del 25 maggio 201151 sui termini ordinatori (OTOr) e ne sancisce l'idea di base a livello di legge. L'obiettivo è quello di ridurre i costi che gravano sulle imprese per effetto dei tempi di attesa e dei processi relativi a procedure di prima istanza del diritto dell'economia. Le procedure devono quindi essere semplici e chiare. Un'impresa che necessita di un'autorizzazione, per esempio, deve sapere in anticipo quali documenti inoltrare. Nei limiti del possibile vanno messe in campo soluzioni elettroniche per semplificare le procedure ai sensi del principio generale di cui alla lettera d. Grazie
a termini di trattamento fissi, le imprese godono di una maggiore certezza nella pianificazione, il che equivale a una forma di sgravio a loro beneficio. L'articolo 4 OTOr precisa i criteri per definire termini adeguati.

Lett. d La lettera d mira a promuovere le soluzioni elettroniche per ridurre l'onere amministrativo. I contatti tra l'Amministrazione federale e le imprese saranno semplificati grazie alla digitalizzazione. Di conseguenza, non solo è importante digitalizzare la modulistica, ma anche agevolare l'insieme delle procedure mediante mezzi elettronici.

50 51

RS 170.512.1 RS 172.010.14

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Lett. e La lettera e disciplina la modulistica necessaria nei contatti tra imprese e autorità. In particolare all'interno di una singola unità amministrativa, i moduli devono essere il più possibile armonizzati e semplificati. L'uniformità dei moduli garantisce maggiore chiarezza e riduce il carico di lavoro per le aziende. Il termine semplice presuppone, tra le varie cose, che si evitino domande non indispensabili o richieste di spiegazioni per iscritto. La digitalizzazione può aiutare a semplificare le procedure: per esempio, i moduli elettronici permettono di visualizzare o di nascondere in maniera automatica le domande a seconda delle risposte già fornite.

Lett. f La lettera f prevede che in sede di esecuzione i controlli basati sui rischi rappresentino la procedura standard. Per le imprese, infatti, i controlli comportano in particolare costi per il personale (preparazione e accompagnamento degli ispettori).

Scegliendo le imprese in maniera mirata in funzione dei vari indicatori di rischio, è possibile ottenere un elevato livello di protezione, pur riducendo al minimo l'onere amministrativo. La formulazione di questo principio non esclude comunque controlli generalizzati né criteri di selezione complementari. Di conseguenza, una scelta basata sui rischi può essere integrata anche da una componente casuale o da controlli cosiddetti reattivi a seguito di una segnalazione o notifica da parte di terzi. L'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari è un esempio di controllo basato sui rischi. Il livello di rischio di un'impresa viene determinato in funzione di diversi criteri (p. es. il risultato degli ultimi controlli effettuati, le dimensioni dell'impresa o il settore di attività).

L'intervallo e la frequenza dei controlli sono fissati in base al livello dei rischi52.

Art. 3

Verifica

Cpv. 1 Il principio sancito al capoverso 1 ricorda che la verifica del diritto vigente e dei compiti relativi alla sua esecuzione allo scopo di rilevare il potenziale di sgravio a favore delle imprese è un incarico permanente della Confederazione. Questo principio non implica nuovi strumenti di valutazione e prevede che la verifica avvenga nel quadro della normale procedura legislativa e delle attività di valutazione esistenti.

Cpv. 2 Con il principio sancito al capoverso 2 si intende attribuire maggiore importanza all'aspetto dell'economicità nelle valutazioni del diritto vigente. Le valutazioni ex post effettuate dalla Confederazione devono integrare in misura maggiore i principi di cui agli articoli 1 e 2, così da poter elaborare una normativa efficiente. Occorre per esempio verificare se uno strumento iscritto nella legge continua a offrire il miglior rapporto costi-benefici per l'economia nel suo insieme.

52

Consiglio federale (2019): Controlli statali: Potenziale di sgravio amministrativo per le imprese che rispettano i requisiti previsti, consultabile all'indirizzo: www.parlamento.ch > 15.3117 > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare (non disponibile in italiano).

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5.2 Art. 4

Sezione 2: Elaborazione di atti normativi Obblighi di verifica

Cpv. 1 Il capoverso 1 obbliga l'unità amministrativa federale alla quale compete l'elaborazione di un atto normativo a verificare vari aspetti. Gli obblighi di verifica elencati si applicano a tutti i disegni di atti normativi. Per la redazione dei messaggi vanno esaminati anche gli elementi di cui all'articolo 141 capoverso 2 LParl. Gli obblighi di verifica previsti dal presente disegno di legge sono volti a sgravare le imprese, motivo per cui vi sono iscritti; vanno considerati un completamento degli obblighi di verifica di cui al menzionato articolo della LParl.

Lett. a Questo obbligo di verifica riprende il principio normativo relativo allo sgravio delle PMI (art. 1 lett. b) e lo completa. Una normativa può comportare un onere per le imprese a prescindere dalle dimensioni delle stesse e risultare comparativamente più elevato per le PMI. Spesso quest'onere comporta costi fissi che proporzionalmente gravano in maniera minore sulle grandi imprese. Occorre quindi verificare caso per caso se l'onere a cui devono far fronte le PMI è proporzionalmente più elevato e se è possibile prevedere una normativa semplificata o differenziata, che sia efficace e meno costosa. L'obiettivo è quello di compensare gli eventuali svantaggi a scapito delle PMI mediante soluzioni più convenienti in termini di costi, senza limitare eccessivamente i benefici della normativa.

Lett. b Questo obbligo di verifica impone all'unità competente dell'Amministrazione federale di verificare se è possibile evitare una normativa più onerosa rispetto a normative comparabili in altri Paesi (cosiddetto swiss finish). Si intendono in particolare le normative dei principali partner commerciali della Svizzera, per esempio l'UE. Lo swiss finish è auspicabile solo nei casi in cui comporti un beneficio maggiore e se i costi normativi potenzialmente più elevati sono proporzionati. Se però devono ottemperare a requisiti normativi più rigidi rispetto alla concorrenza estera, le imprese svizzere rischiano di subire uno svantaggio concorrenziale. L'obbligo di verifica garantisce che la necessità di fare ricorso allo swiss finish sia espressamente documentata e motivata.

Lett. c Questo obbligo di verifica completa il principio normativo che prevede di sfruttare appieno i servizi elettronici e digitali delle autorità (art. 2 lett. d). La «Strategia
di egovernment Svizzera» contribuisce a ridurre l'onere che grava sulle imprese grazie ai nuovi mezzi tecnologici. L'Amministrazione dovrà verificare se, mediante soluzioni di e-government e in particolare la piattaforma elettronica centralizzata per i servizi offerti dalle autorità, sia possibile semplificare l'esecuzione della normativa prevista.

Lett. d Questo obbligo di verifica completa il principio normativo che prevede una verifica periodica degli atti normativi vigenti (cfr. art. 3). L'ufficio competente verifica se 27 / 72

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abrogando o ottimizzando norme che disciplinano lo stesso ambito, ma che risultano datate o meno efficienti, è possibile sgravare le imprese. Va inoltre verificato se altre misure consentano possibili sgravi all'interno dello stesso ambito.

Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce che gli esiti delle verifiche di cui al capoverso 1 devono essere documentati nei rapporti esplicativi per la procedura di consultazione e nei messaggi del Consiglio federale. Questa disposizione assicura che la verifica sia effettuata conformemente alle direttive e garantisce la necessaria trasparenza. Non sostituisce i punti di cui all'articolo 141 LParl, bensì li completa.

Art. 5

Stima dei costi della regolamentazione

Cpv. 1 Il capoverso 1 obbliga a eseguire la stima dei costi che gravano sulle imprese per effetto degli atti normativi della Confederazione. Determinante ai fini di tale obbligo è la possibilità di stimare i costi. L'ampio campo di applicazione tiene conto del fatto che nelle imprese il carico normativo è spesso il risultato di una serie di normative differenti e anche gli oneri più modesti imputabili ad atti normativi di livello inferiore possono, se cumulati, comportare un onere importante per le imprese.

La stima dei costi della regolamentazione compete all'unità dell'Amministrazione federale incaricata di elaborare l'atto normativo. In genere la stima dei costi della regolamentazione è effettuata nel quadro dell'AIR. Quest'ultima, tuttavia, ha una portata più ampia: prende in considerazione il sistema economico nel suo complesso e analizza le ripercussioni su economia, società e ambiente. Pertanto, le stime dei costi della regolamentazione possono essere parte dell'AIR e completarla, ma non sostituirla.

Per costi della regolamentazione si intendono tutti i costi a cui le imprese devono far fronte a causa degli obblighi di agire, tollerare un'azione o astenersi da un'azione. Gli obblighi di agire comprendono tra l'altro gli obblighi di informazione, notifica, registrazione o autorizzazione; gli obblighi di astenersi includono divieti e norme con effetti simili a quelli dei divieti; gli obblighi di tollerare implicano l'accettazione di azioni di terzi, per esempio controlli statali. Le stime devono tenere conto sia dei costi della regolamentazione unici (p. es. investimenti iniziali o di adattamento) che di quelli ricorrenti (p. es. obblighi di rendicontazione annuale). Dalla stima di tali costi vanno generalmente dedotti gli sgravi di cui beneficiano le imprese, per esempio in virtù dell'abrogazione o della semplificazione di disposizioni vigenti.

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) mette a disposizione una guida per la stima dei costi della regolamentazione.

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Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce che i risultati delle stime dei costi della regolamentazione devono essere riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione (art. 6a della legge del 18 marzo 200553 sulla consultazione) e nel messaggio del Consiglio federale (art. 141 cpv. 2 LParl). La comunicazione attraverso questi canali garantisce una tempestiva realizzazione delle stime e uno sfruttamento ottimale delle informazioni prodotte, oltre a garantire un'analisi critica dei risultati. Per rendere più facile la valutazione del rapporto costi-benefici occorre raffrontare l'esito della stima dei costi al beneficio atteso dalla normativa. Se quest'ultimo non è quantificabile, deve almeno essere indicato dal punto di vista qualitativo e rapportato ai costi.

Cpv. 3 La metodologia utilizzata opera una distinzione tra costi diretti e indiretti. I primi sono solitamente dovuti a obblighi di agire: tra le categorie tipiche rientrano i costi del personale (p. es. per la compilazione di un modulo nel caso di un obbligo di notifica), i costi di investimento (p. es. per ammodernare i processi di produzione) o i costi finanziari (p. es. la tassa per l'ottenimento di un'autorizzazione). I costi indiretti si manifestano per lo più sotto forma di mancati utili, per esempio a causa di divieti o ritardi, e sono solitamente più difficili da rilevare. Sia i costi diretti che quelli indiretti rientrano nella definizione di costi della regolamentazione e sono rilevanti per una valutazione affidabile dell'onere normativo a carico delle imprese.

Per quanto possibile, occorre procedere a stime quantitative dei costi della regolamentazione. Le stime devono rispettare i principi dell'utilità e della proporzionalità. Si può rinunciare a una stima quantitativa se l'impegno e la complessità relativi alla stima nel suo insieme o alle singole categorie di costi sono giudicati sproporzionati. I costi che non possono essere quantificati devono almeno essere descritti dal punto di vista qualitativo, e la loro portata va precisata laddove possibile. Occorre inoltre motivare perché tali costi non sono quantificabili.

Per valutare quali costi della regolamentazione devono essere stimati quantitativamente per un atto normativo specifico, può essere utile affidarsi in prima battuta
al quick check54. Questo modulo non comprende solamente i punti che normalmente vanno esaminati nel quadro dell'AIR, ma anche domande relative ai costi della regolamentazione, e deve essere compilato quanto prima nel corso della procedura legislativa. Il quick check comprende un'analisi della rilevanza concernente le conseguenze per le imprese, necessaria per decidere se una stima dei costi è realizzabile.

Poiché il quick check deve essere consegnato alla prima consultazione interna degli uffici, questi ultimi ottengono, in tempi utili, la possibilità di esprimersi in merito alla fattibilità di una stima dei costi della regolamentazione. Inoltre, la procedura di consultazione offre alle imprese e alle associazioni dell'economia interessate dalla

53 54

RS 172.061 DEFR (2020), Formular Quick-Check, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Wirtschaftslage & Wirtschaftspolitik > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung (RFA).

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normativa l'opportunità di esprimersi, anche in modo critico, sulle stime dei costi effettuate.

Nel quadro della stima dei costi della regolamentazione, i costi inevitabili vanno dedotti dai costi calcolati. Questi ultimi sono costi che le imprese devono sostenere indipendentemente dall'introduzione di una norma statale. Per citare un esempio classico di costi inevitabili, basti pensare all'introduzione in Svizzera di una regola già in vigore all'estero e che molte imprese svizzere già rispettano a prescindere da una normativa nazionale in materia.

Nel caso di atti normativi in materia fiscale, l'ammontare d'imposta da versare non rientra nei costi della regolamentazione. I rendiconti d'imposta (p. es. la compilazione della dichiarazione d'imposta) costituiscono per contro un classico obbligo di agire e rientrano nella definizione di costi della regolamentazione. Anche nel caso di dazi, tasse di incentivazione e contributi alle assicurazioni sociali, l'importo da versare allo Stato non è considerato parte dei costi della regolamentazione, diversamente dal dispendio di tempo richiesto per il disbrigo delle relative pratiche amministrative. Le tasse causali, invece, che per definizione sono imposte alla singola impresa per uno specifico servizio fornito dall'ente pubblico, rientrano nella definizione di costi della regolamentazione. Si tratta in particolare di tasse, come quelle per l'iscrizione nel registro di commercio o nell'ambito di una procedura di autorizzazione.

Cpv. 4 Secondo il capoverso 4 le unità competenti dell'Amministrazione federale aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione. Gli aggiornamenti sono necessari quando il disegno di atto normativo subisce modifiche sostanziali che comportano notevoli ripercussioni sui costi a cui le imprese devono far fronte; ciò vale altresì per le modifiche apportate dal Parlamento. Inoltre, un aggiornamento può essere utile se il contesto cambia in modo tale che la stima dei costi della regolamentazione non riflette più adeguatamente l'onere risultante.

Una volta apportata l'ultima modifica all'atto normativo, che può essere effettuata fino alla votazione finale in Parlamento, i risultati dell'aggiornamento della stima dei costi vanno comunicati ai responsabili del monitoraggio. La raccolta dei risultati è volta a creare una base di dati cospicua dalla quale attingere in seguito nel quadro del monitoraggio previsto.

5.3 Art. 6

Sezione 3: Monitoraggio e studi settoriali Monitoraggio dell'onere derivante dai costi della regolamentazione

Cpv. 1 L'articolo 6 incarica il Consiglio federale di monitorare l'andamento dell'onere a cui le imprese devono far fronte e di sviluppare, a tale scopo, un sistema di monitoraggio.

La responsabilità è affidata al DEFR.

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L'articolo di legge non definisce concretamente le modalità del monitoraggio. I costi di cui all'articolo 5 possono fungere da base, così come nuovi indicatori che descrivano l'onere. È anche ipotizzabile che il monitoraggio della burocrazia già esistente venga integrato all'interno del sistema. L'obiettivo è quello di fornire informazioni sull'andamento nel tempo dei nuovi oneri che derivano alle imprese dalla regolamentazione, di individuare le aree problematiche e quindi di fornire una base per la selezione degli studi settoriali.

Cpv. 2 Il Consiglio federale designerà per via d'ordinanza un servizio responsabile del monitoraggio.

Articolo 7

Studi settoriali

Cpv. 1 Gli studi settoriali prendono in esame il diritto vigente. Costituiscono pertanto un elemento fondamentale del presente disegno di legge e completano i compiti delle autorità federali che riguardano principalmente le normative nuove (obblighi di verifica, stima dei costi della regolamentazione, monitoraggio). La valutazione mirata del diritto vigente consente di identificare potenziali di sgravio per le imprese e di proporre misure di sgravio concrete.

Ogni anno il Consiglio federale fa realizzare da tre a cinque studi settoriali; il margine nello stabilire quanti studi realizzare permette di adeguare il loro numero in funzione della portata prevista.

Il Consiglio federale sceglie i temi degli studi settoriali. In virtù del meccanismo di verifica dell'efficacia (art. 170 Cost.), gli studi settoriali previsti sono inseriti negli obiettivi annuali del Consiglio federale. Conformemente all'articolo 144 capoverso 1 LParl, il Consiglio federale comunica al Parlamento gli obiettivi prefissati. In questo modo, il Parlamento è informato per tempo degli studi previsti. Ha inoltre a disposizione vari strumenti per discutere e proporre i focus tematici che vorrebbe fossero oggetto di tali studi e che possono anche essere definiti nel programma di legislatura.

Per garantire che le valutazioni siano il più indipendenti possibile, in linea di massima gli studi settoriali devono essere affidati esternamente all'Amministrazione federale.

Qualora si preveda di realizzare uno studio settoriale internamente, occorre prima darne motivazione al Consiglio federale.

In termini di contenuto, gli studi settoriali di atti in vigore valutano una determinata area tematica. Le aree tematiche comprendono sia le varie normative all'interno di un settore (p. es. diritto in materia di derrate alimentari o in materia di revisione) sia le normative intersettoriali (p. es. le procedure di autorizzazione, i controlli, i termini ordinatori). Non viene imposta alcuna restrizione specifica per quanto riguarda il contenuto degli studi settoriali.

La realizzazione degli studi settoriali è affidata al dipartimento preposto alla rispettiva area tematica, il quale dispone delle competenze tecniche necessarie. La SECO fornisce ai dipartimenti in questione il sostegno necessario.

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Le basi metodologiche sono fornite dal DEFR e servono a facilitare lo svolgimento degli studi settoriali nonché, se opportuno, a stabilire alcuni requisiti comuni. A seconda dell'ambito tematico e della normativa è comunque possibile adattare la metodologia.

Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce il meccanismo per scegliere i temi da prendere in esame negli studi settoriali. I dipartimenti sono incaricati di proporre almeno un tema all'anno riguardante il rispettivo settore di competenza e che si presta a essere oggetto di uno studio. Possono proporre anche temi supplementari, per esempio sulla base dei riscontri provenienti dagli ambienti economici o dai sondaggi. Anche il monitoraggio previsto costituirà una preziosa fonte di informazioni.

Cpv. 3 Con il capoverso 3 si intende conferire anche ai Cantoni la facoltà di proporre temi per gli studi settoriali. In questo modo si tiene conto della natura dell'onere normativo causato non solo nell'ambito di competenza della Confederazione, ma a tutti i livelli dello Stato federale. Infatti spesso i Cantoni sono incaricati di attuare il diritto federale e sono pertanto ben posizionati per osservare l'impatto di quest'ultimo sui costi. Anche le associazioni mantello nazionali dell'economia avranno la possibilità di proporre dei temi.

Cpv. 4 L'obiettivo degli studi settoriali consiste in primo luogo nell'illustrare misure migliorative finalizzate allo sgravio delle imprese. Tuttavia, per evitare normative inefficienti e una valutazione delle misure proposte che tenga conto solo dell'impatto sulle imprese, occorre prendere in considerazione il beneficio globale della normativa e le sue ripercussioni sul sistema economico in senso lato (cioè su economia, società e ambiente). Nello specifico, ciò significa raffrontare il potenziale effetto di sgravio al rischio di ridurre il beneficio della normativa.

Una volta portati a termine, gli studi settoriali devono essere pubblicati dall'unità amministrativa responsabile. L'obbligo di pubblicazione è garanzia di trasparenza circa le possibilità di sgravio e alimenta il dibattito pubblico sulla riduzione dell'onere che deriva alle imprese dalla regolamentazione.

Cpv. 5 Sulla base di una proposta presentatagli dal dipartimento competente, il Consiglio federale decide in merito all'attuazione dello studio settoriale,
vale a dire alla procedura per attuare le misure proposte concretamente. Le misure elaborate nel quadro di studi affidati esternamente possono dunque sempre essere discusse internamente prima di essere sottoposte al Consiglio federale.

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Art. 8

Rapporto

Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone al Parlamento un rapporto che illustra i lavori realizzati nell'ambito dello sgravio delle imprese e i risultati del monitoraggio. A seconda delle modalità definite, il monitoraggio consente di valutare l'evoluzione dell'onere e individuare i settori che si rivelano particolarmente onerosi.

Idealmente, il rapporto informa anche sui futuri studi settoriali. Inoltre, presenta una panoramica delle proposte di sgravio scaturite dagli studi settoriali e fornisce informazioni sullo stato di attuazione di queste ultime. Infine, illustra le ulteriori misure e attività del Consiglio federale che hanno portato a una riduzione dell'onere derivante dai costi della regolamentazione.

5.4

Sezione 4: Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità

5.4.1

Osservazione preliminare

All'interno del presente messaggio, i termini piattaforma e portale sono utilizzati come sinonimi dell'infrastruttura che permette l'interazione elettronica tra uomo e macchina.

5.4.2

Panoramica

La sezione 4 del presente disegno di legge disciplina la pianificazione, la struttura, la gestione e la messa a disposizione della piattaforma elettronica centralizzata. Oltre a regolamentare i costi, contiene una delega delle competenze alla CaF, in modo che questa possa stabilire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti, nella misura in cui ciò sia necessario per l'interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma elettronica centralizzata. Infine, la sezione 4 contiene disposizioni riguardanti la protezione dei dati e il principio della trasparenza.

5.4.3

Informazioni di base sulla piattaforma elettronica

Un'amministrazione pubblica moderna ed efficiente è un prerequisito essenziale per il successo economico di un Paese. Attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'e-government consente ai cittadini e alle imprese di accedere ai servizi statali indipendentemente da fattori spaziotemporali. Recarsi in un determinato ufficio o in posta si rende quindi del tutto superfluo. Il risparmio che ne deriva in termini di tempo porta a una riduzione dell'onere amministrativo, soprattutto per le aziende. L'e-government rende le operazioni amministrative più rapide ed economiche e permette così alle imprese e all'amministrazione pubblica di impiegare le risorse in modo più efficace e mirato. Non bisogna poi dimenticare che l'e-government accresce la qualità dei dati e rende possibile o consente la conformità con le direttive e la valutazione dei dati.

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Con l'introduzione sempre più massiccia dell'e-government, il numero di punti di accesso in linea ai servizi delle autorità sta crescendo rapidamente. A livello federale, e talvolta persino all'interno di singoli uffici, vengono adottate soluzioni diverse tra loro. A questo si aggiungono diversi portali amministrativi a livello cantonale o comunale. Tuttavia, come dimostra lo Studio nazionale sul Governo elettronico 201955, il raggruppamento dei servizi digitali offerti dalle autorità e un accesso centrale a questi ultimi rappresentano la soluzione più vantaggiosa per le imprese, soprattutto per le PMI.

In questo contesto, nel 2017 è stata lanciata una piattaforma elettronica centralizzata per le interazioni tra le imprese e le autorità. Denominata EasyGov.swiss, supporta una trasformazione digitale incentrata non più sulle autorità bensì sull'utente. Su questa piattaforma, concepita come uno sportello unico (one stop shop), le imprese possono accedere in modo efficace e sicuro a tutti i servizi messi a diposizione dalle autorità di tutti i livelli (Confederazione, Cantoni, Comuni), utilizzando un unico conto cliente e una procedura guidata perlopiù standardizzata. In questo modo si garantisce alle imprese uno sgravio amministrativo, un risparmio in termini di tempo e una maggiore sicurezza riguardo alle procedure, poiché, per esempio, non devono più cercare l'autorità competente, né trovare il servizio corrispondente.

In base al presente disegno di legge, le autorità federali, le autorità cantonali e i terzi incaricati dell'esecuzione del diritto federale devono rendere accessibili i propri servizi alle imprese e alle altre unità IDI mediante la piattaforma elettronica centralizzata, a meno che il diritto applicabile non vi si opponga. Naturalmente, le autorità sono libere di continuare a gestire portali propri. Le unità IDI sono per esempio soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio o associazioni e fondazioni non soggette all'IVA e non iscritte nel registro di commercio che versano contributi AVS (art 3 cpv. 1 lett. c legge federale del 18 giugno 201056 sul numero d'identificazione delle imprese, LIDI).

Quando il presente disegno di legge utilizza l'aggettivo centralizzata, intende una piattaforma elettronica attraverso la quale gli utenti possono accedere a svariati servizi delle
autorità importanti per un'impresa. La terminologia qui adottata assume la prospettiva degli utenti, ma non quella delle autorità.

Da un punto di vista tecnico, il presente disegno di legge prevede una soluzione indipendente da una piattaforma o da una tecnologia specifica. Al momento dell'attuazione della legge, la piattaforma EasyGov.swiss già esistente sarà utilizzata come sportello unico per le imprese, ma potrà essere sostituita in futuro da un'altra piattaforma tecnica, senza che ciò influisca sull'attuazione della legge.

Va osservato a questo punto che il mandato legale per la gestione di una piattaforma elettronica centralizzata a livello federale non rappresenta una strategia volta a rimodellare l'attuale panorama informatico nazionale, composto da piattaforme e portali settoriali ai vari livelli dello Stato.

55

56

SECO (2019), Studio nazionale sul governo elettronico 2019, L'E-Government in Svizzera dal punto di vista della popolazione, delle aziende e dell'amministrazione, consultabile, in tedesco, all'indirizzo: www.digitale-verwaltung-schweiz.ch > Pubblicazioni.

RS 431.03

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La scelta del modello di integrazione (cfr. allegato 1) è sempre effettuata dopo aver consultato l'organo competente a livello nazionale (p. es. l'ufficio federale, la conferenza dei direttori cantonali competente in materia, ecc.) Le imprese e altre unità IDI possono accedere ai servizi offerti dalle autorità attraverso la piattaforma elettronica centralizzata o, se disponibili, attraverso portali di accesso dedicati delle singole autorità. Le soluzioni decentralizzate già esistenti o in fase di sviluppo vengono quindi preservate anche per garantire la protezione degli investimenti. Nel settore delle assicurazioni sociali è previsto per esempio che la piattaforma elettronica centralizzata sia collegata al sistema Swissdec (per le notifiche salariali obbligatorie), e che sfrutti quindi un'infrastruttura già esistente.

La piattaforma elettronica centralizzata prevista dal presente disegno è un esempio concreto di mezzo TIC concepito come servizio elettronico ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (D-LMeCA)57. Secondo l'articolo 1 lettera a D-LMeCA, la legge crea le condizioni per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità. Si applicano quindi le disposizioni contenute nel D-LMeCA, a meno che il presente disegno di legge non preveda altrimenti.

5.4.4 Art. 9

Commento agli articoli 9-18 Scopo

Cpv. 1 Il capoverso 1 incarica la SECO di gestire una piattaforma elettronica centralizzata per permettere alle imprese e ad altre unità IDI di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c LIDI di accedere ai servizi offerti dalle autorità. Esso riguarda anche le imprese all'estero che usufruiscono di tali servizi in Svizzera, indipendentemente dal fatto che abbiano già un numero IDI svizzero.

In virtù della sua autonomia organizzativa (art. 178 cpv. 1 secondo periodo Cost. e art. 8 cpv. 1 della legge del 21 marzo 199758 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]), il Consiglio federale può affidare la competenza della piattaforma anche a un'altra unità amministrativa di cui all'articolo 2 LOGA.

Dal punto di vista tecnico, la piattaforma non è gestita direttamente dalla SECO, bensì da un fornitore interno di prestazioni informatiche, come disposto dall'articolo 8 dell'ordinanza del 25 novembre 202059 sulla trasformazione digitale e l'informatica (OTDI). Attualmente questo ruolo è ricoperto dal Centro servizi informatici DEFR (ISCeco). Inoltre, per quanto riguarda la delega di compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria, si applica l'articolo 8 D-LMeCA. È quindi possibile delegare l'esecuzione di procedure di appalto secondo il diritto in materia di appalti pubblici a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione 57 58 59

FF 2022 805 e messaggio del 4 marzo 2022 sulla legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (FF 2022 804).

RS 172.010 RS 172.010.58

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federale se la Confederazione ­ ma nessun privato ­ detiene partecipazioni nell'organizzazione e se quest'ultima non fornisce alcuna prestazione a privati (art. 8 cpv. 2 D-LMeCA).

La SECO si occupa di concepire, pianificare e allestire la piattaforma elettronica centralizzata, è responsabile degli adeguamenti che si rendono necessari, e ne definisce i principi gestionali. Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, rispetta le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati vigente. Domanda le risorse necessarie, procede agli acquisti, può definire la configurazione tecnica della piattaforma, commissiona studi in collaborazione con le autorità competenti e aiuta le autorità a rendere accessibili i loro servizi sulla piattaforma. Per quanto attiene alla definizione della configurazione tecnica, la SECO non può impartire istruzioni a terzi. Esse avrebbero il carattere di norme di diritto e, secondo l'articolo 13, dovrebbero essere emanate dalla CaF (o, secondo l'art. 48 cpv. 1 LOGA, dal dipartimento). La SECO ricorda inoltre alle autorità l'obbligo di cui all'articolo 11 capoverso 1.

Cpv. 2 Secondo il capoverso 2, il focus sui servizi delle autorità alle imprese e ad altre unità IDI non preclude alla SECO la possibilità di consentire l'accesso alla piattaforma elettronica centralizzata anche ai privati, a condizione che i servizi offerti a questi ultimi siano paragonabili a quelli offerti alle imprese. Un esempio in questo senso è la domanda d'esecuzione: poiché sia le imprese e le altre unità IDI sia i privati possono presentare domande d'esecuzione, già oggi la piattaforma elettronica centralizzata permette a entrambe le categorie di utenti di accedere a questi servizi.

Se un'altra norma prevede che un servizio specifico dell'autorità possa essere erogato mediante la piattaforma elettronica centralizzata, la disposizione di tale norma prevale sull'articolo 9 capoverso 2.

Art. 10

Funzioni

Cpv. 1 Secondo il capoverso 1, la piattaforma elettronica centralizzata supporta l'utente nella compilazione di richieste alle autorità. Per utente si intende sempre una persona fisica.

Di conseguenza, un'unità IDI non può essere considerata un utente e deve designare persone autorizzate ad agire per suo conto sulla piattaforma elettronica centralizzata.

Il termine utente comprende anche un privato ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 che agisce in nome proprio.

Cpv. 2 Il capoverso 2 elenca alle lettere a­c le possibilità che la piattaforma elettronica centralizzata offre all'utente.

Lett. a Secondo la lettera a, l'utente può inserire e gestire dati in modo da utilizzarli in seguito in richieste da trasmettere alle autorità. In linea di principio queste richieste vanno compilate inserendo manualmente i dati, ma se possibile l'inserimento può avvenire automaticamente mediante apposite interfacce.

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Lett. b La lettera b prevede che l'utente possa importare dati da registri ufficiali, a condizione che le basi legali dei registri non vi si oppongano.

Le lettere a­b favoriscono, nel limite delle possibilità legali e tecniche, l'applicazione del principio once-only: i dati richiesti frequentemente ­ come l'indirizzo, il numero IDI o le coordinate bancarie ­ sono inseriti un'unica volta manualmente o importati direttamente dai registri delle autorità disponibili in formato digitale. La piattaforma centralizzata stessa non tiene alcun registro ufficiale: le autorità competenti mantengono la sovranità sui registri. I dati conservati all'interno della piattaforma elettronica centralizzata sottostanno al controllo esclusivo dell'utente, il quale, se necessario, può modificarli o cancellarli e decidere se trasmetterli all'autorità cui compete l'erogazione del servizio richiesto.

Lett. c Secondo la lettera c, la piattaforma elettronica centralizzata offre all'utente la possibilità di trasmettere documenti a un'autorità o ricevere documenti da un'autorità, a condizione che il diritto applicabile non vi si opponga. La disposizione di cui alla lettera c può essere attuata secondo diversi schemi di integrazione (cfr. spiegazioni sull'articolo 11 capoverso 1, nonché la figura 1 nell'allegato 1) e tenendo conto degli standard vincolanti di cui all'articolo 13.

Solo l'utente o una persona da lui autorizzata (p. es. una società fiduciaria o una società di consulenza) può trasmettere una richiesta alle autorità, e solo le autorità possono trasmettere notifiche all'utente. Le autorità non hanno accesso diretto ai documenti dell'utente presenti sulla piattaforma elettronica centralizzata. Per documenti si intendono anche dati strutturati.

Anche i servizi delle autorità a cui si applica la legge federale del 20 dicembre 196860 sulla procedura amministrativa (PA) dovranno poter essere erogati attraverso la piattaforma elettronica centralizzata. Al riguardo si dovrà chiarire in che modo è possibile facilitare all'utente la trasmissione dei documenti riguardanti procedimenti, pur rispettando le disposizioni pertinenti della PA (in particolare l'art. 11b cpv. 2, l'art. 21a e l'art. 34 cpv. 1bis). Andrà eventualmente modificata l'ordinanza del 18 giugno 201061 concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito
di procedimenti amministrativi (OCE-PA). Se nell'ambito della legge federale, attualmente in fase di elaborazione, concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (AP-LPCEG)62 verranno create piattaforme di trasmissione per i procedimenti ai sensi della PA, anche la piattaforma elettronica centralizzata dovrà prevedere una funzione di trasmissione o permettere di utilizzare tale funzione su un'eventuale altra piattaforma.

60 61 62

RS 172.021 RS 172.021.2 L'avamprogetto della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia e il relativo rapporto esplicativo sono disponibili all'indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino> Progetti di legislazione in corso > Comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità.

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Secondo la lettera c, seconda parte del periodo, è possibile trasmettere documenti a un'autorità o ricevere documenti da un'autorità solo a condizione che il diritto applicabile non vi si opponga. Un esempio sono i documenti soggetti a segreto fiscale.

L'articolo 110 della legge federale del 14 dicembre 199063 sull'imposta federale diretta prevede infatti che chiunque è incaricato di eseguire tale legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità nonché a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali. A causa del segreto fiscale, le autorità fiscali non possono quindi trasmettere documenti all'utente mediante la piattaforma, poiché ciò implicherebbe l'archiviazione sulla piattaforma dei documenti soggetti a segreto fiscale. Tali documenti (sia fisici sia elettronici) sono quindi sempre trasmessi dalle autorità fiscali direttamente al contribuente: si tratta infatti dell'unico modo per garantire che nessun terzo (operatore della piattaforma) possa accedere a dati fiscali protetti dal diritto penale.

Cpv. 3 Secondo il capoverso 3, la piattaforma fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi, in modo da poter trasmettere documenti e importare dati dai registri ufficiali. Si tratta esclusivamente di interfacce della piattaforma elettronica centralizzata; quelle delle autorità partner non sono incluse. L'elenco delle interfacce elettroniche, costantemente aggiornato, è consultabile sulla piattaforma di interoperabilità I14Y IOP64 gestita dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Art. 11

Utilizzo per l'esecuzione del diritto federale

Cpv. 1 La piattaforma elettronica centralizzata mira a semplificare, digitalizzare e conseguentemente ottimizzare le interazioni tra autorità e imprese e altre unità IDI. Le imprese e le altre unità IDI beneficiano al massimo dei servizi digitali offerti dalle autorità di tutti i livelli statali, se questi servizi sono raggruppati e resi disponibili su un'unica piattaforma centralizzata.

Questo obiettivo richiede che il legislatore emani requisiti vincolanti per l'esecuzione del diritto federale ­ a prescindere dal fatto che la responsabilità sia della Confederazione stessa o dei Cantoni ­ in materia di accessibilità ai servizi elettronici delle autorità da parte delle aziende e di altre unità IDI.

Oltre alle autorità federali (periodo 1), il campo di applicazione del capoverso 1 comprende anche le autorità cantonali e terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi, nella misura in cui eseguono il diritto federale (periodo 2).

Le autorità federali comprendono l'Amministrazione federale centrale e decentralizzata di cui agli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del 25 novembre 199865 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

63 64 65

RS 642.11 Piattaforma di interoperabilità (I14Y IOP) dell'UST, consultabile all'indirizzo: www.i14y.admin.ch; per ulteriori informazioni, cfr. allegato 1.

RS 172.010.1

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I terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi sono organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato, che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale, incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni di svolgere compiti amministrativi legati all'esecuzione del diritto federale. Si tratta, ad esempio, di assicurazioni private contro gli infortuni a cui sono affidati compiti amministrativi di esecuzione del diritto federale. Gli istituti di previdenza privati o di diritto pubblico ai sensi della legge federale del 25 giugno 198266 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) non sono inclusi, nella misura in cui la legge non conferisca loro competenze decisionali.

Il capoverso 1 non si applica ai servizi forniti dalle autorità dei Cantoni e dei Comuni che non riguardano l'esecuzione del diritto federale.

L'obbligo di cui al capoverso 1 non impedisce alle autorità di continuare a gestire parallelamente portali propri, anche nei casi in cui i loro servizi siano disponibili sulla piattaforma (cfr. allegato 1). Per i servizi legati all'esecuzione del diritto federale messi a disposizione delle imprese o di altre unità IDI, ogni autorità può così scegliere se gestire un proprio portale di accesso in aggiunta alla piattaforma elettronica centralizzata o se utilizzare solo quest'ultima. Il modello di integrazione (cfr. allegato 1) viene scelto dopo aver consultato l'organo competente a livello nazionale (p.es. l'ufficio federale, la conferenza dei direttori cantonali competente in materia, ecc.). Le imprese e altre unità IDI possono accedere ai servizi delle autorità attraverso la piattaforma elettronica centralizzata o, se disponibili, attraverso portali di accesso dedicati delle singole autorità. Le soluzioni decentralizzate già esistenti o in fase di sviluppo vengono quindi preservate anche per garantire la protezione degli investimenti. Nel settore delle assicurazioni sociali è previsto per esempio che la piattaforma elettronica centralizzata sia collegata al sistema Swissdec (per le notifiche salariali obbligatorie), e che sfrutti quindi un'infrastruttura già esistente.

L'obbligo di cui al capoverso 1 si estende ai servizi che le autorità forniscono in forma elettronica. Per forma elettronica si intende la possibilità di
ricevere o trasmettere i servizi delle autorità senza l'utilizzo di carta, attraverso un modulo in linea, un portale Internet, un'interfaccia elettronica o simili. La presente disposizione non comporta tuttavia l'obbligo per le autorità di mettere a disposizione i propri servizi in modalità elettronica.

I servizi che nell'ambito dell'esecuzione del diritto federale non sono proposti in forma elettronica non sono interessati dall'obbligo di cui al capoverso 1; possono però comunque essere messi a disposizione sulla piattaforma centralizzata se auspicato dall'autorità. Questa procedura permette alle autorità di digitalizzare i propri processi mediante un collegamento con la piattaforma centralizzata, senza dover sviluppare e gestire piattaforme proprie.

Inoltre, secondo il capoverso 1, l'obbligo di mettere a disposizione delle imprese e di altre unità IDI servizi delle autorità attraverso la piattaforma elettronica centralizzata si estende solo ai casi non in contrasto con il diritto federale applicabile. Questa limitazione vale sia per i servizi forniti dalle autorità federali, sia per quelli forniti dalle autorità cantonali e da terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi, nella 66

RS 831.40

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misura in cui eseguono il diritto federale. Un esempio è il segreto fiscale. L'articolo 110 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta prevede infatti che chiunque è incaricato di eseguire tale legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità nonché a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali.

A causa del segreto fiscale, le autorità fiscali non possono quindi trasmettere documenti all'utente mediante la piattaforma, poiché ciò implicherebbe l'archiviazione sulla piattaforma dei documenti soggetti a segreto fiscale. Tali documenti (sia fisici sia elettronici) sono quindi sempre trasmessi dalle autorità fiscali direttamente al contribuente; si tratta infatti dell'unico modo per garantire che nessun terzo (operatore della piattaforma) possa accedere a dati fiscali protetti dal diritto penale.

Cpv. 2 Il capoverso 2 autorizza la Cancelleria federale (CaF), in quanto centro di competenza per la trasformazione digitale67, a prevedere eccezioni all'obbligo di cui all'articolo 11 capoverso 1 di rendere accessibili i servizi elettronici delle autorità sulla piattaforma elettronica centralizzata.

Eventuali eccezioni possono riguardare un intero ambito giuridico, compresi tutti i servizi delle autorità in quell'ambito (p. es. il diritto in materia di mercati finanziari), o singoli servizi di un'autorità specifica (p. es. alcuni servizi delle casse di compensazione AVS). Un'eccezione può essere motivata in particolare da un rapporto costibenefici insufficiente, dovuto a un numero particolarmente esiguo di imprese o di interazioni annue per un determinato servizio, o da circostanze tecniche, se si rivela molto difficile o addirittura impossibile rendere accessibile un servizio. Un'eccezione può inoltre essere concessa anche se, per esempio, un organo amministrativo avente stretti rapporti con uffici esteri o con organizzazioni internazionali ha esigenze particolari nell'ambito della digitalizzazione e dell'e-government, che sarebbero disattese con l'accesso alla piattaforma centralizzata. Gli organi o autorità di vigilanza e di regolazione possono chiedere alla SECO di concedere eccezioni, e questa a sua volta, d'intesa con i servizi federali interessati, si rivolge
alla CaF.

Secondo il capoverso 2, la CaF può stabilire termini per l'attuazione dell'obbligo di rendere accessibili i servizi digitali delle autorità sulla piattaforma elettronica centralizzata, ossia termini transitori e termini di introduzione. In tutto ciò tiene conto dei requisiti organizzativi e tecnici che le autorità devono soddisfare e stabilisce termini adeguati.

Il termine transitorio determina la data entro cui ­ dopo l'entrata in vigore della presente legge ­ i servizi soggetti all'obbligo di cui all'articolo 11 D-LSgrI devono essere resi accessibili mediante la piattaforma elettronica centralizzata. Se non viene fissato un termine, l'obbligo si applica a partire dall'entrata in vigore della legge.

Il termine di introduzione determina la data entro cui l'autorità deve rendere accessibile un nuovo servizio digitale mediante la piattaforma elettronica centralizzata. Se non viene fissato un termine, l'obbligo si applica a decorrere dall'introduzione del servizio in questione.

67

Cfr. commenti all'articolo 13 D-LSgrI.

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Art. 12

Utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale

Secondo l'articolo 12, la SECO può mettere la piattaforma elettronica centralizzata a disposizione dei Cantoni e degli organismi esterni incaricati dell'esecuzione del diritto cantonale (per la ripartizione dei costi cfr. art. 14), ma solo se non ne risulta compromesso l'adempimento dei compiti principali della piattaforma (lett. a) e non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari (lett. b).

Se, per esempio, non dispone di risorse sufficienti, la SECO può quindi rifiutare l'utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale o può consentirlo in modo scaglionato.

I requisiti per mettere a disposizione la piattaforma sono conformi a quelli stabiliti nel disegno della LMeCA (art. 11 cpv. 3 D-LMeCA). Il requisito secondo il quale tali mezzi devono essere contemporaneamente disponibili per l'adempimento dei compiti delle autorità federali non è elencato in questo articolo, poiché è già soddisfatto con il mandato della SECO di gestire una piattaforma elettronica centralizzata (cfr. art. 9 cpv. 1).

Questa disposizione contribuisce a rendere la piattaforma uno sportello unico per le imprese e altre unità IDI, dato che consentirà di accedere anche a servizi cantonali e comunali non legati all'esecuzione del diritto federale. Le imprese e altre unità IDI potrebbero così accedere per esempio alle procedure di autorizzazione edilizia.

Art. 13

Standard

Cpv. 1 Tra i compiti della CaF rientra anche quello di promuovere e coordinare la trasformazione digitale dell'Amministrazione federale. L'OTDI costituisce la base legale per l'organizzazione interdipartimentale dell'Amministrazione federale in relazione alla trasformazione digitale e alla gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ad esempio, garantisce che gli standard relativi all'architettura aziendale siano definiti in modo coerente ed efficace in tutti i dipartimenti (art. 4 cpv. 2 OTDI).

L'OTDI si applica a tutte le unità dell'Amministrazione federale centrale. Tuttavia, il suo ambito di applicazione non è limitato alle unità che secondo l'allegato 1 OLOGA appartengono all'Amministrazione federale centrale, bensì si estende a tutte le unità che ne fanno parte de facto.

Di conseguenza, sulla base dell'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 17 capoverso 1 lettera d OTDI, può emanare già oggi direttive generali-astratte all'attenzione delle autorità federali in merito a standard tecnici, organizzativi e procedurali, nella misura in cui ciò sia necessario per l'interoperabilità68 di altri sistemi con la piattaforma elettronica centralizzata.

Poiché i Cantoni e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi non rientrano nel campo di applicazione dell'OTDI, la CaF non ha la competenza di stabilire

68

Cfr. www.i14y.admin.ch > FAQ > Cos'è l'interoperabilità?

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standard vincolanti a livello di interoperabilità delle piattaforme. Questo aspetto è dunque compreso nel presente disegno di legge.

Il presente disegno prevede quindi un ampliamento delle competenze della CaF; solo con la definizione di standard uniformi e vincolanti in materia di interoperabilità è infatti possibile garantire la comunicazione tra le varie piattaforme delle autorità. Se questi standard non sono definiti in modo vincolante, i sistemi delle autorità non possono interagire tra loro.

La competenza della CaF per quanto riguarda la definizione degli standard in materia di interoperabilità delle piattaforme comprende anche l'emanazione di disposizioni relative alla sicurezza dei dati, in particolare nell'ambito della trasmissione dei dati tra le autorità e la piattaforma elettronica centralizzata.

Nell'ambito delle sue competenze, la CaF può anche prevedere delle eccezioni.

Secondo il capoverso 1, le norme stabilite dalla CaF si applicano alle autorità e ai terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi ai sensi del presente disegno di legge. Gli standard devono quindi essere rispettati non solo dalla Confederazione, ma anche dai Cantoni e dai terzi a cui sono affidati compiti amministrativi.

Inoltre, l'articolo 13 capoverso 1 secondo periodo D-LSgrI prevede che la CaF si basi su standard aperti esistenti e consolidati a livello internazionale. Gli standard possono riguardare la definizione delle interfacce e la creazione di un'infrastruttura per integrare il servizio sedex (secure data exchange) dell'UST, ma anche i requisiti relativi alle identità elettroniche, ai diritti di accesso, al rilascio e al riconoscimento delle procure, ecc. Per esempio, occorrono interfacce alla piattaforma elettronica centralizzata laddove, per una determinata prestazione, l'autorità competente vanti un grado sufficiente di maturità digitale e sia in grado di rinviare alla piattaforma elettronica centralizzata dati strutturati indirizzati all'impresa richiedente (scambio di dati bidirezionale). Standard possono essere definiti anche per garantire lo scambio di dati bidirezionale tra la piattaforma elettronica centralizzata e le autorità. Analogamente, la standardizzazione può essere applicata alle interfacce delle autorità che devono ricevere i dati strutturati dalla piattaforma elettronica
centralizzata (cfr. prestazione dell'autorità D, fig. 1 dell'allegato 1).

Gli standard aperti sono standard verificabili dalla popolazione senza restrizioni e utilizzabili da chiunque. Vengono sviluppati indipendentemente da fornitori specifici e sono accessibili a tutti gli utenti. Inoltre, permettono di condividere dati, processi e metodi con altre persone, liberamente e senza bisogno di modifiche. Grazie all'utilizzo di standard aperti diminuisce la dipendenza dai produttori e si evitano barriere all'interoperabilità.

Cpv. 2 Secondo il capoverso 2, la CaF definisce gli standard in collaborazione con la SECO e l'Amministrazione digitale Svizzera, una nuova organizzazione sostenuta dalla Confederazione e dai Cantoni, operativa dal 1° gennaio 2022. Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (CdC) hanno concluso un accordo quadro in merito, e anche l'Unione delle città svizzere (UCS) e l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) partecipano alla nuova organizzazione in veste di partner. I Comuni possono prendervi parte direttamente sulla base di accordi singoli. L'Amministrazione digitale 42 / 72

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Svizzera è una piattaforma politica concepita in particolare per lo sviluppo di standard e va quindi coinvolta nella definizione di questi ultimi. Non disponendo tuttavia ancora di una competenza specifica in materia di standardizzazione, sarà la CaF ad essere incaricata dell'adozione formale degli standard.

In qualità di gestore della piattaforma elettronica centralizzata, la SECO supporta la CaF nello sviluppo degli standard.

La collaborazione tra la CaF, la SECO e l'Amministrazione digitale Svizzera prevista dall'articolo 13 capoverso 2 D-LSgrI mira a garantire che le esigenze dei Cantoni possano essere prese in considerazione in una fase precoce, che sia possibile garantire l'interoperabilità dei sistemi, in particolare con quelli cantonali, e che ­ per quanto possibile ­ gli adattamenti informatici richiesti ai Cantoni siano ridotti al minimo.

Art. 14

Costi

Cpv. 1 Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma elettronica centralizzata che derivano dall'utilizzo della stessa per l'esecuzione del diritto federale. I costi di sviluppo includono la messa a disposizione di nuovi servizi delle autorità. I costi di gestione comprendono sia la manutenzione ordinaria e l'ampliamento della piattaforma, sia gli adeguamenti per ragioni di sicurezza.

Le autorità cantonali e i terzi incaricati di compiti amministrativi nell'ambito dell'esecuzione del diritto federale e i cui servizi sono resi accessibili sulla piattaforma elettronica centralizzata dovranno sostenere costi aggiuntivi unici per garantire l'interoperabilità. Tali costi riguardano, per esempio, lo sviluppo di interfacce e dipendono dal livello di maturità digitale e dalle infrastrutture esistenti. Sotto il profilo dei costi complessivi, le autorità competenti e in particolare i Cantoni contribuiranno quindi in misura adeguata ai costi di sviluppo della piattaforma elettronica centralizzata.

Per motivi amministrativi si rinuncia alla fatturazione interna tra gli uffici federali.

Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce che la SECO può stipulare un accordo di partecipazione finanziaria con i Cantoni, con gli enti di diritto pubblico, in particolare con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e con terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi per i costi che derivano dall'utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto federale. La stipula di un tale accordo può rendersi necessaria per esempio per ottemperare a particolari requisiti cantonali (p. es. requisiti eccezionali per l'integrazione dei servizi delle autorità nella piattaforma elettronica centralizzata). La formulazione potestativa indica che tale accordo si basa sulla volontarietà delle parti.

Sussiste inoltre, sempre su base volontaria, la possibilità di finanziare i costi di sviluppo per il tramite dell'Amministrazione digitale Svizzera, cioè della Confederazione e dei Cantoni.

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Cpv. 3 Secondo il capoverso 3, in caso di utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi cantonali versano un contributo che copre i costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari. Per ridurre l'onere amministrativo della SECO, il contributo dei Cantoni ai costi di gestione e di sviluppo può essere versato anche una tantum.

La ripartizione dei costi in ambito cantonale (in rapporto ai rispettivi Comuni nonché agli organismi esterni) spetta ai Cantoni.

Cpv. 4 Se utilizzano la piattaforma elettronica centralizzata per l'esecuzione del diritto cantonale e se non vi è un interesse elevato da parte della Confederazione, i Cantoni contribuiscono a coprire i costi di gestione e di sviluppo. Se invece l'interesse della Confederazione è elevato, quest'ultima può prevedere che i Cantoni non si facciano carico di tutti i costi e se ne assume una quota massima pari al 45 per cento. Per ragioni di equivalenza fiscale i Cantoni devono sostenere più della metà dei costi.

Sussiste un elevato interesse per la Confederazione soprattutto se questo interesse rafforza l'attrattiva della piazza economica, per esempio quando si voglia rendere accessibili servizi che sono offerti dalle autorità in tutti i Cantoni (come le procedure di autorizzazione edilizia). In caso di costi trascurabili, la SECO può rinunciare integralmente, per ragioni di economicità, ai contributi cantonali di cui al capoverso 3.

Art. 15

Trattamento dei dati

Il presente disegno di legge si basa sulla legge federale del 25 settembre 202069 sulla protezione dei dati (nLPD), che entrerà in vigore il 1° settembre 202370. Nel corso della revisione totale di questa legge è stato necessario modificare anche altri atti normativi, tra cui la LOGA. Il motivo è il seguente: l'ambito di applicazione della riveduta legge federale sulla protezione dei dati riguarda le persone fisiche, ma non le persone giuridiche. Per gli organi federali, la soppressione della protezione dei dati delle persone giuridiche significherebbe non poter più applicare le basi legali del diritto federale che li autorizzano a trattare dati personali nei casi in cui trattano dati di persone giuridiche. Tuttavia, secondo l'articolo 5 capoverso 1 Cost. il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. Su questa base, pertanto, dal 1° settembre 2023 la LOGA riveduta disciplinerà il trattamento dei dati delle persone giuridiche da parte della Confederazione71.

Relazione tra la nLPD (e la LOGA riveduta) e il D-LSgrI Se non è espressamente indicato il contrario, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al presente disegno di legge si applicano le norme della nLPD (p. es. la 69 70

71

FF 2020 6695, RU 2022 491 Consiglio federale (2022), Nuovo diritto in materia di protezione dei dati dal 1° settembre 2023, comunicato stampa del Consiglio federale del 31 agosto 2022, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa.

FF 2017 5939, in particolare 5968.

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tenuta di un registro delle attività di trattamento di cui all'art. 12 nLPD, il diritto d'accesso di cui all'art. 25 nLPD o le pretese e le procedure di cui all'art. 41 nLPD). In caso di trattamento dei dati di persone giuridiche, si applicano le disposizioni pertinenti della LOGA riveduta72. Sono fatte salve le disposizioni procedurali sulla protezione dei dati delle varie leggi.

Gestione e manutenzione La SECO è responsabile della manutenzione e della gestione della piattaforma; può affidare a terzi questi compiti, che includono anche attività quali l'esercizio di un call center per l'assistenza agli utenti. Le persone incaricate della manutenzione o della gestione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario all'adempimento dei loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita.

Cpv. 1 L'accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un'autorità o ricevuti da un'autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall'utente stesso. Si tratta sia di documenti trasmessi all'autorità competente (p. es. l'iscrizione dell'impresa presso l'ufficio cantonale del registro di commercio o modifiche nel registro di commercio) sia di documenti inviati dall'autorità competente alla piattaforma elettronica centralizzata (p. es. l'estratto del registro di commercio). I dati conservati sulla piattaforma sottostanno al controllo esclusivo dell'utente: le autorità ricevono solo i dati messi a disposizione o inviati da quest'ultimo. Le autorità non hanno accesso diretto ai dati dell'utente attraverso la piattaforma elettronica centralizzata.

Cpv. 2 e 3 Trattamento e comunicazione dei dati personali (compresi i dati personali degni di particolare protezione) In base al principio dell'articolo 34 capoverso 1 nLPD, gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale. L'articolo 15 crea questa base legale per il trattamento dei dati personali ai sensi della LSgrI. Trattandosi di una legge in senso formale, in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 lettera a nLPD possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione.

Inoltre l'articolo 36 capoverso 1 nLPD stabilisce che gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se lo prevede una base legale. Anche questo requisito
legale viene soddisfatto attraverso l'articolo 15.

Trattamento e comunicazione dei dati di persone giuridiche (compresi i dati degni di particolare protezione) Secondo l'articolo 57r della LOGA riveduta, gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, se lo esige l'adempimento di loro compiti disciplinati in una legge in senso formale.

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 199973 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 72 73

FF 2020 6695, in particolare 6736 seg.

RS 172.216.1

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(Org-DEFR), la SECO è il centro di competenza della Confederazione per tutte le questioni inerenti alla politica economica. Uno dei suoi obiettivi è migliorare l'attrattiva della piazza economica svizzera. Semplificare i servizi offerti dalle autorità alle imprese ­ soprattutto alle PMI ­ attraverso la piattaforma elettronica centralizzata contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo. Per gestire la piattaforma, la SECO deve poter trattare i dati (p. es. salvare dati inseriti e trasmettere una richiesta all'autorità competente). Il presente disegno di legge è una legge in senso formale.

Secondo l'articolo 57s della LOGA riveduta, gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale. In caso di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione, possono comunicarli soltanto se lo prevede una legge in senso formale. Il presente disegno tiene conto di questo aspetto.

Trattamento dei dati La nLPD usa la nozione di trattamento in un'accezione ampia. L'articolo 5 capoverso 1 lettera d nLPD definisce il trattamento come qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati. Il trattamento dei dati per mezzo della piattaforma elettronica centralizzata, ovvero da parte del suo gestore, consiste unicamente nel mettere a disposizione degli utenti le funzioni di cui all'articolo 10. A questo scopo non è necessario conoscere i dati né tantomeno comunicarli ad organi diversi da quelli a cui l'utente stesso li trasmette mediante la piattaforma.

L'articolo 15 autorizza la SECO a trattare e comunicare i dati personali e i dati di persone giuridiche, compresi, per entrambe le categorie, i dati degni di particolare protezione.

L'esistenza di una base legale per il trattamento e la comunicazione di dati personali e di dati di persone giuridiche in una legge in senso formale rende superflui anche gli accordi tra la SECO e le autorità competenti in materia di esecuzione del diritto federale.

Art. 16

Durata di conservazione dei dati

Cpv. 1 Il capoverso 1 stabilisce che i dati sono conservati fino a quando l'utente non li distrugge o incarica la SECO della loro distruzione.

Cpv. 2 Il capoverso 2 disciplina alle lettere a e b altri due casi in cui la SECO distrugge i dati: se l'unità IDI cessa l'attività economica, ma comunque al più tardi dopo un anno (lett. a), oppure due anni dopo essere venuta a conoscenza del decesso di un privato ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2, a meno che un successore legale non abbia avanzato pretese durante questo periodo (lett. b).

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Per quanto riguarda l'eliminazione dei dati, è opportuno fare riferimento alla relazione tra D-LSgrI e nLPD: stando al principio lex specialis derogat legi generali, in caso di discrepanza la norma speciale (lex specialis) prevale sulla norma generale (lex generalis). Questo significa anche che se il presente disegno di legge (lex specialis) non contiene alcuna norma particolare relativa al trattamento dei dati personali, si applicano le disposizioni della nLPD (lex generalis). Lo stesso vale per la relazione tra il presente disegno di legge e la LOGA riveduta per quanto riguarda il trattamento dei dati di persone giuridiche.

In relazione al trattamento dei dati personali da parte degli organi federali vi è anche la possibilità di far valere le pretese e procedure di cui all'articolo 41 nLPD. Chi ha un interesse degno di protezione può quindi esigere che l'organo federale responsabile cancelli o distrugga i dati personali pertinenti.

Alla rettifica, cancellazione e distruzione dei dati delle persone giuridiche si applica l'articolo 57t della LOGA riveduta.

Art. 17

Sicurezza dei dati

Tra le competenze della SECO rientra quella di garantire la sicurezza dei dati della piattaforma elettronica centralizzata.

L'articolo 8 capoverso 1 nLPD stabilisce che il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. Quanto più alto è il rischio di una violazione tanto più rigidi dovranno essere i requisiti posti ai provvedimenti da adottare. L'obiettivo è quindi quello di evitare, mediante provvedimenti adeguati, violazioni della sicurezza dei dati (art. 8 cpv. 2 nLPD).

L'articolo 17 prevede che il DEFR disciplini le disposizioni atte a garantire la sicurezza dei dati della piattaforma elettronica centralizzata.

Art. 18

Principio della trasparenza

Secondo la LTras chiunque ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali dell'Amministrazione federale, a meno che interessi pubblici o privati preponderanti vi si oppongano.

L'articolo 5 LTras definisce cosa si intende per documento ufficiale: secondo il capoverso 1, per documento ufficiale si intende ogni informazione registrata su un qualsiasi supporto (lettera a), in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata (lettera b) e concernente l'adempimento di un compito pubblico (lettera c).

Cpv. 1 Il capoverso 1 stabilisce che i dati memorizzati sulla piattaforma elettronica centralizzata non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della LTras. Si tratta dei dati trasmessi da unità IDI e da privati a un'autorità mediante la piattaforma elettronica centralizzata, dei dati conservati dall'autorità competente su questa piattaforma e dei dati di base. Di conseguenza la SECO non può renderli accessibili al pubblico in risposta a una domanda in virtù della LTras.

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Cpv. 2 Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LTras, per essere considerata un documento ufficiale, l'informazione deve essere in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata.

Il capoverso 2 stabilisce che i documenti destinati alle autorità o provenienti da queste ultime e trasmessi mediante la piattaforma elettronica centralizzata sono considerati documenti ufficiali delle rispettive autorità. La valutazione di una domanda di accesso a tali documenti spetta all'autorità materialmente responsabile dei servizi, non alla SECO. Nel quadro della LSgrI, quest'ultima è competente solo per le domande in virtù della LTras relative a documenti riguardanti l'istituzione, la gestione o il finanziamento della piattaforma elettronica centralizzata.

5.5 Art. 19

Capitolo 5: Disposizioni finali Verifica

Cpv. 1 A causa del loro effetto indiretto, al momento è molto difficile stimare l'efficacia delle misure disciplinate nella legge, poiché dipenderà in misura considerevole anche dall'effettiva possibilità di ottenere sgravi efficaci grazie alle misure introdotte. La necessità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità dell'intera legge e della sua esecuzione saranno pertanto valutate al più tardi dopo dieci anni.

Cpv. 2 Il risultato della valutazione sarà espresso in un rapporto del Consiglio federale al Parlamento, nel quale potranno essere avanzate anche proposte di modifica della legge. In particolare bisognerà anche valutare se abrogare, come previsto al momento, gli articoli da 6 a 8, la cui validità è limitata nel tempo, oppure se prorogarli o ancora inserirli nella legge a tempo indeterminato. I Cantoni dovranno essere coinvolti in questo processo.

Art. 20

Disposizioni di esecuzione

L'articolo 20 sancisce la competenza generale del Consiglio federale di emanare le disposizioni di esecuzione della LSgrI.

Art. 21

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

Cpv. 1 La presente legge sottostà a referendum.

Cpv. 2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Cpv. 3 Le disposizioni sul monitoraggio dei costi normativi (art. 6), sugli studi settoriali (art. 7) e sul rapporto del Consiglio federale all'attenzione dell'Assemblea federale (art. 8) si applicano per un periodo di dieci anni. All'interno di quest'arco di tempo si vedrà se le misure si sono dimostrate valide (cfr. spiegazioni all'art. 19 cpv. 1).

6

Ripercussioni

Nel quadro della stesura del presente disegno di legge, la SECO ha commissionato uno studio esterno per l'analisi delle ripercussioni. I paragrafi seguenti illustrano i risultati dell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)74. L'analisi si è concentrata sulla stima quantitativa dei costi a carico della Confederazione e sull'analisi qualitativa delle ripercussioni sull'intera economia. Grazie a una normativa più efficiente e all'espansione della digitalizzazione dei servizi delle autorità è possibile promuovere la produttività dell'economia e migliorare la qualità della piazza economica. In generale, si può affermare che in base all'AIR il rapporto costi-benefici del presente disegno di legge è positivo. Nell'analisi vengono discussi inoltre i vantaggi della piattaforma elettronica centralizzata, valutati periodicamente75.

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1

Ripercussioni finanziarie

L'attuazione dell'obbligo di stimare i costi della regolamentazione, del monitoraggio e degli studi settoriali genera un potenziale onere supplementare per l'Amministrazione federale compreso tra 1,5 e 4,3 milioni di franchi all'anno (senza la piattaforma elettronica centralizzata, trattata più avanti); il costo effettivo dipende fortemente dalle modalità di attuazione e dall'organizzazione pratica all'interno dell'Amministrazione federale. Si aggiungono costi non quantificabili, ma presumibilmente bassi, per adempiere i principi normativi e gli obblighi di verifica. L'onere supplementare è distribuito tra tutte le unità amministrative con progetti normativi e sarà finanziato con le risorse esistenti.

74

75

Ecoplan (2021): Auswirkungen des Unternehmensentlastungsgesetzes und der Regulierungsbremse ­ Auswirkungsanalyse zu den vorgeschlagenen Massnahmen zur Umsetzung der Motionen 16.3388 Sollberger und 16.3360 FDP-Liberale Fraktion, consultabile all'indirizzo www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung > Weitere Beispiele von RFA > Unternehmensentlastungsgesetz und Regulierungsbremse (studio in tedesco con riassunto in italiano).

Università di San Gallo, IMP-HSG (2022), Aggiornamento della valutazione dei benefici EasyGov.swiss., consultabile all'indirizzo www.seco.admin.ch > Temi > Promozione della piazza economica > Politica per PMI E-government > Valutazione dell'utilità di EasyGov e del portale per PMI > Valutazione dell'utilità di EasyGov.swiss 2021.

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I principi normativi devono essere considerati al momento della stesura di nuovi atti legislativi durante il normale processo legislativo. È molto improbabile che ci saranno costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

L'onere supplementare previsto per l'adempimento degli obblighi di verifica può variare notevolmente a seconda dell'atto legislativo. In alcuni casi gli obblighi previsti saranno pressoché irrilevanti e l'onere tenderà a zero. Inoltre già attualmente si valutano determinate alternative alle regolamentazioni proposte. In altri casi la verifica, per esempio per quanto riguarda regolamentazioni differenziate o l'abrogazione di una regolamentazione esistente, potrebbe comportare costi supplementari che potrebbero tuttavia essere accompagnati anche da notevoli benefici.

Sebbene già oggi viga l'obbligo di valutare l'impatto degli atti legislativi, l'obbligo sancito per legge di stimare i costi della regolamentazione comporterà costi supplementari a livello decentralizzato nelle varie unità amministrative, che possono eseguire le rispettive stime internamente o conferendo un mandato esterno. Per dare un ordine di grandezza, nell'AIR i costi supplementari per l'obbligo di quantificare i costi della regolamentazione per le imprese sono stimati a circa 1,85 milioni di franchi all'anno (intervallo compreso tra 1,1 e 3 mio.). Questa stima si basa su una serie di ipotesi, in particolare sul numero di atti legislativi e sul costo per stima, che può variare notevolmente a seconda della complessità dell'atto. Gli aggiustamenti rispetto all'avamprogetto posto in consultazione, ossia i chiarimenti sulla stimabilità dei costi della regolamentazione nel commento e le semplificazioni nella quantificazione degli sgravi, comportano tendenzialmente un onere minore.

I costi stimati per il monitoraggio previsto sono relativamente bassi in quanto l'onere supplementare per una stima più coerente dei costi della regolamentazione rientra nel nuovo obbligo di legge di stimare questi costi. I costi restanti per il monitoraggio sono stimati a circa 100 000 franchi all'anno (intervallo compreso tra CHF 47 500 e 170 000). La raccolta e il consolidamento di tutte le stime dei costi della regolamentazione per le imprese rappresentano i costi maggiori. Vanno aggiunti circa 125 000 franchi di costi unici (intervallo compreso
tra CHF 80 000 e 200 000) per la progettazione e la messa a punto del monitoraggio.

Sono previsti da tre a cinque studi settoriali ex-post all'anno, svolti in linea di principio da enti esterni e la cui portata può variare. Quale ordine di grandezza, nel complesso i costi approssimativi per gli studi settoriali sono stimati a circa 685 000 franchi all'anno (intervallo compreso tra CHF 350 000 e 1 060 000, in base alla portata degli studi). I costi sono suddivisi principalmente in costi per gli studi condotti da enti esterni, costi per l'identificazione dei settori, costi per la consulenza tecnica, costi per la garanzia della qualità metodologica e costi per dar seguito alle raccomandazioni.

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Tabella 1 Panoramica dei costi stimati annuali, in milioni di franchi (senza piattaforma elettronica centralizzata)76 Costi annuali* del presente disegno di legge, in mio. CHF (tra parentesi: intervallo)

Principi

Non quantificabili

Obblighi di verifica

Non quantificabili

Obbligo di effettuare una stima dei costi

1,85 (1,1­3,02)

Monitoraggio

0,1 (0,05­0,17)

Studi settoriali

0,69 (0,35­1,06)

Totale

2,64 (1,5-4,25)

*incluse le spese per il personale

Il finanziamento della piattaforma elettronica centralizzata è garantito in linea di principio dalla Confederazione, dato che probabilmente le spese supplementari derivanti dai contatti con le autorità al di fuori dell'esecuzione del diritto federale saranno minime. I fondi necessari vengono richiesti caso per caso nell'ambito dei messaggi sulla promozione della piazza economica. Con il decreto federale sul finanziamento delle attività di governo elettronico delle piccole e medie imprese, il Parlamento definisce il quadro finanziario per la gestione, lo sviluppo e la messa a disposizione di ulteriori servizi offerti dalle autorità sulla piattaforma elettronica centralizzata. L'espansione dei servizi disponibili prevista dal presente disegno di legge richiederà fondi aggiuntivi, la cui entità dipende dalla velocità di attuazione e deve essere determinata dal Parlamento, come avvenuto in passato, nell'ambito del messaggio concernente la promozione della piazza economica77. Questi fondi aggiuntivi non sono quindi inclusi nella tabella 1. Nel 2021 i costi per l'integrazione (comprese business analysis e traduzioni) di singoli servizi offerti dalle autorità e per la manutenzione, la gestione e il 76

77

Ecoplan (2021), Auswirkungen des Unternehmensentlastungsgesetzes und der Regulierungsbremse ­ Auswirkungsanalyse zu den vorgeschlagenen Massnahmen zur Umsetzung der Motionen 16.3388 Sollberger und 16.3360 FDP-Liberale Fraktion, consultabile all'indirizzo www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung > Weitere Beispiele von RFA > Unternehmensentlastungsgesetz und Regulierungsbremse (studio in tedesco con riassunto in italiano).

Messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020­2023 (FF 2019 2035). Il messaggio 2024­2027 sarà adottato dal nostro Collegio all'inizio del 2023.

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supporto di primo livello della piattaforma elettronica centralizzata ammontavano complessivamente a 6,1 milioni di franchi, di cui 1,4 milioni per la gestione e 4,7 milioni per l'ulteriore sviluppo della piattaforma (messa a disposizione di nuovi servizi e adeguamenti necessari). Nel 2021 sono stati messi a disposizione altri 9 servizi; alla fine di quell'anno erano accessibili 40 servizi mediante la piattaforma elettronica centralizzata.

Le autorità federali che offriranno i propri servizi sulla piattaforma potrebbero doversi assumere costi supplementari unici per lo sviluppo del sistema (p. es. creazione di interfacce), a seconda dell'infrastruttura esistente e del grado di maturità digitale. Tali costi dovranno essere assunti dalle singole autorità, tuttavia risulteranno nettamente inferiori rispetto alla situazione in cui le singole autorità avrebbero dovuto assumersi le spese di sviluppo e gestione di una piattaforma propria. Nel caso di un'integrazione parziale (cfr. modello di integrazione «Servizio dell'autorità A», fig. 1 allegato 1), le autorità continueranno a farsi carico della totalità dei costi del loro portale o della loro piattaforma. Inoltre la SECO può stipulare un accordo di partecipazione finanziaria con i Cantoni, con gli enti di diritto pubblico, in particolare con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e con terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi cantonali per i costi che derivano dall'utilizzo della piattaforma elettronica centralizzata per l'esecuzione del diritto federale, soprattutto in caso di esigenze cantonali particolari. Tuttavia, al momento l'entità di questa partecipazione finanziaria non può essere stimata in modo affidabile.

In caso di utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale, le autorità cantonali e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. In questo modo, in linea di principio sono coperti i costi che derivano dallo sviluppo di applicazioni cantonali. Tuttavia, nel caso di progetti che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, quest'ultima può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale. La Confederazione può rinunciare integralmente ai contributi cantonali nel caso di costi trascurabili.
Il presente disegno di legge ha ripercussioni positive anche sullo Stato, il quale beneficia indirettamente di un minor onere normativo delle imprese. Per esempio, la maggiore produttività del settore privato e il rafforzamento della piazza economica hanno un effetto positivo sulle entrate fiscali. Grazie all'espansione della piattaforma elettronica centralizzata ci si può inoltre aspettare un guadagno indiretto in termini di efficienza all'interno dell'Amministrazione. Se le autorità si affidassero completamente a questa piattaforma potrebbero ridurre o eliminare le spese di gestione dei propri portali (cfr. riquadro «Esempio pratico relativo al valore aggiunto derivante dalla piattaforma elettronica centralizzata: Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF)»).

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Esempio pratico relativo al valore aggiunto derivante dalla piattaforma elettronica centralizzata: Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) Il 18 maggio 2022 l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) ha reso operativo il sistema digitale per la vigilanza sulle fondazioni (eESA). Grazie al nuovo sistema, fondazioni e uffici di revisione possono comunicare con l'AVF in modo semplice, rapido e completamente elettronico mediante la piattaforma elettronica centralizzata (EasyGov.swiss). Ad esempio, le fondazioni possono presentare rapporti annuali, prorogare scadenze o inviare documenti all'AVF; un'amministrazione logica e chiara rende più facile il tracciamento di tutte le transazioni.

Inoltre sono disponibili numerosi altri servizi offerti delle autorità, come modifiche del registro di commercio, domande di esecuzione e servizi nell'ambito delle assicurazioni sociali. Oltre 1500 fondazioni si sono già registrate su EasyGov.swiss e stanno utilizzando i nuovi servizi digitali.

Nell'ambito dello sviluppo di eESA, l'AVF ha dovuto scegliere se creare una piattaforma interna o se integrarla in EasyGov.swiss; alla fine è stato scelto quest'ultimo portale, in quanto già esistente, collaudato e solido. Importanti elementi costitutivi, come il livello delle informazioni e le funzioni trasversali centrali (p.es.

processi di registrazione e autorizzazione) sono stati forniti come standard e non è stato necessario svilupparli. Inoltre EasyGov ha messo a disposizione un team consolidato di business analyst, sviluppatori e altri professionisti su base temporanea per mappare le procedure ufficiali specifiche dell'AVF. In questo modo il progetto è risultato molto meno complesso per l'AVF, dato che il team di progetto EasyGov si è occupato di tutte le questioni centrali relative agli aspetti di sicurezza, all'infrastruttura necessaria ecc.

Inoltre, i costi del progetto sono stati ridotti di circa 2,3 milioni di franchi rispetto alla creazione completamente interna di un portale, e anche la spesa interna per lo sviluppo del portale è stata ridotta di circa il 60 per cento. I costi annuali di gestione e manutenzione (circa CHF 200 000 ­ 300 000) sono notevolmente inferiori. Anche l'onere interno per la gestione del portale viene quasi completamente meno e si riduce di oltre l'80 per cento
rispetto a un portale sviluppato e gestito internamente. Infine è possibile potenziare in modo più efficiente il portale (p. es.

mappatura di un nuovo servizio), in quanto sono sempre disponibili capacità di analisi e sviluppo per gli aggiornamenti.

6.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le spese per il personale sostenute dalle singole unità amministrative per le stime dei costi della regolamentazione e per gli studi settoriali sono incluse nelle stime elencate al numero 6.1.1 e non possono essere quantificate singolarmente; sono assorbite internamente dalle rispettive unità amministrative. Per svolgere i compiti della SECO nell'ambito della sua funzione trasversale e di supporto, in particolare per le stime dei costi della regolamentazione e gli studi settoriali e per il monitoraggio, saranno creati due posti a tempo pieno finanziati con fondi della SECO.

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Le autorità i cui servizi saranno resi accessibili sulla piattaforma elettronica centralizzata potrebbero doversi assumere un costo supplementare unico moderato per lo sviluppo del sistema. In linea di massima verranno utilizzate le interfacce esistenti presso le autorità di modo che, se il grado di maturità digitale delle stesse fosse sufficiente, l'investimento in termini di personale e di risorse risulterebbe minimo. Qualora le interfacce non fossero disponibili, le autorità in questione dovranno crearle; questo scenario comporterebbe un onere unico in termini finanziari e di personale, che andrebbe assunto internamente.

Si prevede invece che il know-how per la gestione e lo sviluppo della piattaforma elettronica centralizzata spetterà maggiormente alla SECO. Il rafforzamento delle risorse amministrative interne, in particolare nei settori della gestione dei progetti, dell'analisi aziendale, dell'architettura informatica, dei test e dell'esperienza utente, mira a migliorare la gestione e a garantire la sicurezza della piattaforma. I mandati precedentemente esternalizzati saranno quindi per quanto possibile internalizzati (circa otto posti a tempo pieno).

Dato che le spese per il personale non rientrano nel credito d'impegno e-government, si dovrà correggere il decreto di finanziamento legato al messaggio concernente la promozione della piazza economica 2024­2027 tenendo presente tale internalizzazione. Complessivamente, con l'attuazione del presente disegno di legge, il personale della SECO aumenterà di dieci posti a tempo pieno, senza che ciò vada a incidere sul bilancio della Confederazione.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Le misure descritte concernono principalmente l'Amministrazione federale. Grazie a norme essenziali e semplificate, è tuttavia possibile che anche i Cantoni vengano sgravati nell'esecuzione del diritto federale. Inoltre le misure di sgravio previste e la piattaforma elettronica centralizzata rafforzano l'attrattiva della piazza economica cantonale, e ciò si potrebbe per esempio tradurre a sua volta in maggiori entrate fiscali.

In linea di principio la Confederazione garantisce il finanziamento della piattaforma elettronica centralizzata (art. 14 cpv. 1 D-LSgrI).

Ciò significa che le autorità cantonali e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi che applicano il diritto federale e i cui servizi sono resi accessibili sulla piattaforma elettronica centralizzata non devono sostenere alcun costo finanziario al riguardo. Questi enti potrebbero però dover sostenere costi supplementari unici per lo sviluppo del sistema (p. es. interfacce). È difficile stimare con precisione questi costi, che dovrebbero tuttavia essere piuttosto contenuti, dato che si tratterà soprattutto di integrare interfacce esistenti e gli enti non dovranno a mettere a disposizione piattaforme proprie. In alcuni casi è prevista la partecipazione dei Cantoni o dei terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi: l'articolo 14 capoverso 2 stabilisce che la SECO può stipulare un accordo di partecipazione finanziaria con i Cantoni, con gli enti di diritto pubblico, in particolare con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e con terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi cantonali per i costi che derivano dall'utilizzo della piattaforma elettronica centralizzata per 54 / 72

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l'esecuzione del diritto federale. Tuttavia, è probabile che i costi siano complessivamente molto più bassi rispetto a quelli che sorgerebbero se i Cantoni o i terzi incaricati dei compiti amministrativi sviluppassero soluzioni proprie.

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 D-LSgrI, in caso di utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. Nel caso di un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente (art.14 cpv. 4 D-LSgrI).

A medio e lungo termine si prevede che la piattaforma elettronica centralizzata porterà a guadagni in termini di efficienza e al miglioramento dei processi e della qualità dei dati per le autorità partecipanti. Se le autorità si affidassero completamente a questa piattaforma potrebbero ridurre o eliminare le spese di gestione dei propri portali.

6.3

Ripercussioni sull'economia

A eccezione della piattaforma elettronica centralizzata, le misure descritte sono rivolte principalmente all'Amministrazione. Il presente disegno di legge crea numerosi strumenti che favoriscono e promuovono lo sgravio normativo delle imprese. Gli effetti benefici derivano principalmente dalla diffusione rapida e capillare della piattaforma elettronica centralizzata, dalla disponibilità di informazioni sui costi della regolamentazione e dall'identificazione sistematica delle misure di sgravio. Ci si può quindi aspettare che la maggiore trasparenza durante l'elaborazione migliori la qualità globale della regolamentazione. Il miglioramento del quadro normativo permetterà di rafforzare le imprese: ciò comporterà effetti positivi di varia natura sull'economia (aumento della produttività, creazione di posti di lavoro, consolidamento delle innovazioni ecc.). Nel complesso, si prevede quindi un miglioramento della qualità della piazza economica.

Dato che le misure sortiscono effetti indiretti, è solo parzialmente possibile quantificare nel concreto i loro benefici e lo sgravio che ne potrebbe derivare; pertanto nel quadro dell'AIR è stata svolta una stima qualitativa dei benefici derivanti dalle singole misure, con un risultato nel complesso positivo.

Per quanto riguarda i principi normativi, il principale effetto consiste in una maggiore sensibilizzazione e quindi una considerazione più coerente dei principi di efficienza e qualità nella preparazione degli atti da parte dell'Amministrazione federale, influendo positivamente sull'efficacia e sull'efficienza delle nuove regolamentazioni. È tuttavia probabile che i benefici di questa misura risultino piuttosto modesti, dato che già oggi spesso si controlla il rispetto di questi principi in fase di elaborazione di una norma, anche ciò non è poi sempre documentato. Il fatto di riunire i principi pertinenti in una stessa legge comporterà comunque un certo vantaggio in termini di accessibilità ed efficienza nel corso del controllo dei principi stessi.

Per quanto riguarda gli obblighi di verifica, il vantaggio principale consiste in una maggiore ponderazione dei potenziali costi della regolamentazione all'interno dell'Amministrazione federale. L'ufficio federale responsabile di un determinato atto 55 / 72

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legislativo dovrà prendere in esame eventuali misure di semplificazione per le imprese allo scopo di identificarne il potenziale di sgravio. I nuovi atti legislativi conterranno un maggior numero di misure di semplificazione, il che sortirà effetti positivi indiretti sull'economia. Resta comunque difficile stimare la portata di tali effetti. Verosimilmente una parte del potenziale di semplificazione è già oggi identificato e, dove possibile, sfruttato. In linea di massima però anche un numero esiguo di semplificazioni supplementari potrebbe generare guadagni tangibili e cumulativi negli anni per l'economia in termini di efficienza.

Con l'estensione dell'obbligo di effettuare una stima dei costi ci si aspetta un effetto positivo indiretto sull'economia, soprattutto grazie al fatto che per tutti gli atti legislativi con un onere elevato saranno disponibili dati quantitativi riguardanti almeno i costi della regolamentazione diretti e stimabili che ne derivano. È comunque difficile prevedere la portata di questo effetto. La sola presentazione trasparente dei costi della regolamentazione non permetterà di ridurre l'onere normativo a carico delle imprese: affinché ciò accada, questi atti legislativi dovranno essere modificati, o addirittura respinti, dall'Amministrazione federale stessa, dal Consiglio federale o dal Parlamento.

Esempi di stime dei costi effettuate in passato mostrano che già un numero ridotto di alternative più economiche per le imprese è sufficiente per compensare la spesa aggiuntiva a livello di amministrazione. Per esempio, nella revisione del diritto in materia di derrate alimentari, la proroga dei periodi di transizione in base alla stima dei costi ha permesso di risparmiare 140 milioni di franchi78.

L'aumento delle stime dei costi della regolamentazione potrebbe inoltre generare costi supplementari per le imprese. La metodologia pubblicata dall'Amministrazione federale per la stima dei costi della regolamentazione79 prevede, per gli atti legislativi più corposi, la possibilità di realizzare sondaggi presso le imprese per confermare le stime effettuate dagli esperti. Tuttavia, considerato che nel quadro di atti legislativi importanti dovrebbero già essere realizzati sondaggi di questo tipo, che le nuove direttive AIR prevedono già una stima dei costi e che la partecipazione ai
sondaggi è facoltativa per le imprese, l'onere amministrativo stimato che ne deriva è molto ridotto.

Per quanto riguarda gli studi settoriali, l'effetto principale è l'attuazione delle possibilità di sgravio per le imprese elaborate nel quadro degli studi stessi. Grazie al monitoraggio previsto sarà inoltre possibile identificare in modo mirato ed esaminare con gli studi quei settori che offrono un potenziale di sgravio importante. Quale ulteriore conseguenza positiva, gli studi settoriali potrebbero incoraggiare alcuni uffici federali a valutare di introdurre altre misure di sgravio normativo.

78

79

Oesch T., Gehrig M., Küng V. e Graff A.L. (2015), Regulierungsfolgenabschätzung zum neuen Lebensmittelrecht (S. 67), consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung > Vertiefte RFA > Lebensmittelverordnungen (2015) > Regulierungsfolgenabschätzung zum neuen Lebensmittelrecht (studio in tedesco con sintesi in italiano).

SECO (2020), Leitfaden zur Schätzung der Regulierungskosten, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung > Hilfsmittel.

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L'effetto positivo atteso degli studi settoriali viene illustrato da un rapporto simile80, nel quale il Consiglio federale ha pubblicato una stima dei costi della regolamentazione in 12 aree tematiche e ha proposto 32 misure per ridurli. Con l'attuazione di una di queste misure è stato per esempio possibile ottenere uno sgravio di 4,1 milioni di franchi all'anno, frutto di un migliore coordinamento del controllo dei datori di lavoro da parte della SUVA, delle casse di compensazione e degli assicuratori privati contro gli infortuni. Ulteriori sgravi sono derivati dalla semplificazione della raccolta dei dati della statistica dell'impiego dell'UST, dalla rinuncia (parziale) alla documentazione sull'orario di lavoro, dall'ampliamento del sistema informativo in linea e dal miglioramento della comunicazione e della documentazione in materia di IVA. Un'ulteriore misura attuata di tale rapporto sono le indicazioni della SECO sul pronto soccorso (art. 36 dell'ordinanza 3 del 18 agosto 199381 concernente la legge sul lavoro), ridotte quasi della metà alla fine del 2017, anche perché erano stati imposti obblighi troppo vasti ai datori di lavoro; ciò nonostante non è stato compromesso l'obiettivo di assistere adeguatamente una persona fino all'arrivo dei servizi di soccorso.

Lanciata a novembre 2017, la piattaforma elettronica centralizzata proponeva inizialmente alle imprese i seguenti servizi offerti dalle autorità: costituzione di imprese, modifiche nel registro di commercio e operazioni legate all'IVA. È previsto un notevole ampliamento nel periodo di legislatura 2020­2023, potenziando via via la piattaforma.

Uno studio realizzato nel 2018 dall'Università di San Gallo ha stimato l'utilità della piattaforma elettronica centralizzata in rapporto al numero di utenti di allora (ca. 7500 imprese registrate) prendendo spunto dalla valutazione di StartBiz82, la piattaforma precedente. In base ai dati raccolti su StartBiz, la costituzione di un'impresa mediante la piattaforma centralizzata richiede in media un terzo del tempo e costa la metà rispetto a prima. I fondatori di un'impresa che sbrigano in linea le pratiche legate ai servizi offerti dalle autorità mediante la piattaforma centralizzata riscontrano benefici monetizzabili pari a una media di circa 2300 franchi. Secondo lo studio i benefici globali per
gli utenti di allora, incluse le imprese che avevano unicamente beneficiato di informazioni o chiarito i propri obblighi, erano pari a circa 6,3 milioni di franchi all'anno. Se il numero dei servizi offerti dalle autorità cresce e la piattaforma è utilizzata a più riprese, si generano più guadagni in termini di efficienza e più sinergie.

La crisi legata al COVID-19 ha accelerato il processo di digitalizzazione di molte PMI, con un incremento delle imprese registrate: attualmente (stato: agosto 2022) la piattaforma è utilizzata da più di 67 000 imprese. Per tenere conto della gamma di servizi notevolmente ampliata e dell'aumento significativo del numero di utenti negli ultimi anni, nel 2021 l'Università di San Gallo ha aggiornato la valutazione

80

81 82

Consiglio federale (2013), Bericht über die Regulierungskosten, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Regulierung > Projekte in der Regulierungspolitik.

RS 822.113 Università di San Gallo, IMP-HSG (2018), Valutazione dell'utilità di EasyGov e del portale per PMI, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Promozione della piazza economica> Politica per PMI> E-government.

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dell'utilità della piattaforma elettronica centralizzata83. Con i servizi offerti in quel momento e 55 000 imprese registrate, il beneficio totale era di circa 8,3 milioni di franchi all'anno.

In considerazione delle numerose fasi di ampliamento già pianificate o ipotizzate, è probabile che il numero di utenti continui a crescere in modo significativo nei prossimi anni. Di conseguenza, continueranno ad aumentare anche i vantaggi della piattaforma elettronica centralizzata. Il presente disegno di legge può accelerare il potenziamento di quest'ultima: rimane tuttavia difficile calcolare l'entità dei benefici supplementari che ne derivano.

6.4

Ripercussioni sulla società

Il presente disegno di legge non ha un impatto diretto sulla società. Dato che i costi della regolamentazione diventano più trasparenti, in determinate circostanze potrebbero assumere un peso maggiore nelle decisioni del Consiglio federale e del Parlamento; pertanto, è ipotizzabile che in singoli casi alcuni atti legislativi siano adeguati.

Si possono immaginare semplificazioni ed eventualmente anche una modifica che riduca il beneficio perseguito da un atto normativo con obiettivi sociopolitici oppure che comporti un trasferimento dei costi. Viceversa, è possibile che il dibattito sui costi di un atto normativo permetta di ottenere informazioni fondate in merito ai benefici che ne derivano o che un atto normativo sia accolto con maggior favore in virtù delle semplificazioni e delle riduzioni dei costi proposte. In ogni caso, spetta al Consiglio federale e al Parlamento soppesare i diversi interessi.

6.5

Ripercussioni sull'ambiente

Il presente disegno di legge non ha un impatto diretto sull'ambiente. Vale quanto affermato per le ripercussioni sulla società: è possibile che la maggiore trasparenza dei costi della regolamentazione modifichi la decisione in merito a un atto normativo nel settore dell'ambiente. Non è quindi da escludere che, in determinati casi, una volta soppesati tutti gli interessi, diminuiscano i benefici per l'ambiente, sebbene la decisione finale spetti comunque al Consiglio federale e al Parlamento. Come per le ripercussioni sulla società, un dibattito approfondito sui costi della regolamentazione può anche far sì che nuovi atti legislativi siano accolti con maggior favore.

83

Università di San Gallo, IMP-HSG (2022), Aggiornamento della valutazione dell'utilità di EasyGov.swiss, consultabile all'indirizzo www.seco.admin.ch > Promozione della piazza economica > Politica per PMI > E-government > Valutazione dell'utilità di EasyGov e del portale per PMI > Valutazione dell'utilità di EasyGov.swiss 2021.

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7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Basi giuridiche I principi normativi e le disposizioni relative alla stesura degli atti, al monitoraggio e agli studi di settore (sezioni 1­3) si basano sulla competenza intrinseca della Confederazione di regolamentare le procedure ­ comprese quelle legislative ­ dei suoi organi.

La piattaforma elettronica centralizzata è concepita per fornire servizi da parte delle autorità federali; anche in questo caso, la Confederazione ne è intrinsecamente responsabile. Inoltre, le autorità dei Cantoni sono tenute a mettere a disposizione i loro servizi su questa piattaforma se applicano il diritto federale (art. 11 cpv. 1 secondo periodo D-LSgrI); questo obbligo è necessario per l'esecuzione corretta e uniforme del diritto federale, nell'ottica di un orientamento all'utente, e rientra quindi nel campo dalle varie competenze federali su cui si basano gli atti legislativi da applicare.

Per convenzione giuridica, per rappresentare le competenze in questione nell'ingresso viene citato l'articolo 173 capoverso 2 Cost.

Compatibilità con i diritti fondamentali Il presente disegno di legge si rivolge in linea di principio alle unità dell'Amministrazione federale, alle autorità cantonali e a terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi cantonali. Non disciplina invece i diritti e i doveri dell'individuo nei confronti dello Stato.

Dato che non è previsto alcun obbligo per i singoli soggetti di utilizzare la piattaforma elettronica centralizzata e non viene prescritto l'utilizzo dei servizi offerti dalle autorità in forma elettronica, l'uguaglianza giuridica di cui all'articolo 8 Cost. non viene intaccata.

Il presente disegno di legge è quindi compatibile con i diritti fondamentali.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente disegno di legge è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Non crea alcun conflitto con gli impegni internazionali esistenti e non sono recepite regole di diritto internazionale.

7.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il presente disegno di legge soddisfa questa condizione. La competenza dell'Assemblea federale

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per l'emanazione della legge deriva dell'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi o crediti d'impegno che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi né spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Principio di sussidiarietà I principi per la ripartizione e l'adempimento dei compiti e delle competenze comprendono il principio della sussidiarietà sancito dall'articolo 5a Cost. concretizzato, per la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, dall'articolo 43a capoverso 1 Cost. Quest'ultimo stabilisce che la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Nel contempo la Confederazione deve fare ricorso in modo moderato alle proprie competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l'adempimento dei loro compiti. Si limita a un ruolo di sostegno e coordinamento in modo da rispettare il principio di sussidiarietà.

Dal 2008 la Confederazione, i Cantoni e i Comuni collaborano alla creazione di un'amministrazione digitale in Svizzera. L'e-government riguarda quindi tutti e tre i livelli statali e funziona al meglio quando tutti i livelli amministrativi collaborano strettamente e condividono le infrastrutture per fornire alla popolazione e all'economia informazioni e servizi digitali che siano il più possibile facili da usare, orientati agli utenti e parsimoniosi in termini di risorse. È quindi indispensabile un buon coordinamento e una gestione comune tra gli enti pubblici.

Un passo importante verso l'amministrazione digitale nei confronti delle imprese è la piattaforma elettronica centralizzata prevista dal presente disegno di legge.

Ciò presuppone che il legislatore emani norme uniformi e vincolanti per l'applicazione del diritto federale, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia della Confederazione stessa o dei Cantoni. La Confederazione deve coordinare questa standardizzazione; la responsabilità dei sistemi cantonali rimane invece di esclusiva competenza dei Cantoni. Il principio di sussidiarietà viene così garantito.

Principio dell'equivalenza fiscale Secondo il principio dell'equivalenza fiscale sancito all'articolo 43a Cost., la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi (cpv. 2) e la collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione (cpv. 3).

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Il principio dell'equivalenza fiscale richiede quindi una congruenza tra i beneficiari dei servizi pubblici e i soggetti che se ne assumono le spese e prendono le decisioni: la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume quindi i costi (art. 43a cpv. 2 Cost.), e la collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione (art. 43a cpv. 3 Cost.).

Nell'ambito delle loro competenze la Confederazione e i Cantoni provvedono a condizioni quadro favorevoli all'economia privata (art. 94 cpv. 3 Cost.). Il presente disegno di legge mira a mettere a disposizione delle imprese i servizi offerti dalle autorità in forma centralizzata e quindi elettronica e orientata all'utente. Per assicurare l'interoperabilità delle piattaforme, all'insegna dell'orientamento all'utente e per garantire un'esecuzione uniforme del diritto federale è necessario un certo grado di standardizzazione, che sarà definito in collaborazione con l'Amministrazione digitale Svizzera.

Inoltre, la Confederazione fornisce la piattaforma e sostiene la maggior parte dei costi, esclusi i contributi volontari dei Cantoni, dell'Amministrazione digitale Svizzera e di terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi cantonali secondo l'articolo 14 capoverso 2 del presente disegno.

In base al principio dell'equivalenza fiscale, le autorità cantonali e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi (art. 14 cpv. 3) in caso di utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale.

Il principio dell'equivalenza fiscale è garantito dalle disposizioni sopra citate.

7.6

Delega di competenze legislative

Il presente disegno di legge contiene diverse norme di delega per l'emanazione di ordinanze.

Delega delle competenze al Consiglio federale: ­

il Consiglio federale ha la facoltà di designare un organo responsabile del monitoraggio (art. 6 cpv. 2 D-LSgrI).

Delega delle competenze al Dipartimento: ­

l'articolo 17 D-LSgrI prevede che il DEFR disciplini le disposizioni per la sicurezza dei dati relativi alla piattaforma elettronica centralizzata.

Delega delle competenze alla CaF: ­

l'articolo 11 capoverso 2 D-LSgrI stabilisce che la CaF può prevedere eccezioni all'obbligo di rendere accessibili i servizi elettronici offerti dalle autorità sulla piattaforma elettronica centralizzata;

­

l'articolo 11 capoverso 2 D-LSgrI autorizza la CaF anche a stabilire dei termini per l'attuazione dell'obbligo di rendere accessibili i servizi elettronici offerti dalle autorità sulla piattaforma elettronica centralizzata;

­

secondo l'articolo 13 D-LSgrI la CaF può stabilire ­ in collaborazione con la SECO e l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e nella misura in cui è necessario per l'interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma ­ 61 / 72

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standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti, basandosi su standard aperti esistenti e consolidati a livello internazionale.

7.7

Protezione dei dati

Il presente disegno di legge si basa sulla nLPD, che entrerà in vigore il 1° settembre 2023. Nel corso della revisione totale di questa legge è stato necessario modificare anche altri atti legislativi, tra cui la LOGA. Il motivo è il seguente: l'ambito di applicazione della revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati riguarda ora le persone fisiche, ma non le persone giuridiche. Per gli organi federali, l'abrogazione della protezione dei dati delle persone giuridiche significherebbe che non sarebbero più applicabili le basi legali del diritto federale che li autorizzano a trattare dati personali nei casi in cui trattano dati di persone giuridiche. Tuttavia, secondo l'articolo 5 capoverso 1 Cost. il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. Su questa base, dal 1° settembre 2023 la revisione della LOGA regolerà il trattamento dei dati delle persone giuridiche da parte della Confederazione.

Per quanto riguarda il rapporto tra la nuova legge federale sulla protezione dei dati e il presente disegno di legge si rimanda alle spiegazioni fornite al numero 7.8.

Secondo il presente disegno di legge, l'accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un'autorità o ricevuti da quest'ultima è consentito solo alle persone autorizzate dall'utente stesso. La SECO può trasmettere i dati alle autorità competenti solo su richiesta dell'utente interessato. I dati vengono conservati sulla piattaforma elettronica centralizzata fino a quando l'utente non li distrugge e sono quindi sotto il controllo esclusivo di quest'ultimo.

Finora la raccolta dati della piattaforma elettronica centralizzata è stata riportata nel registro dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 11a LPD). Secondo l'articolo 12 nLPD il titolare e il responsabile del trattamento devono tenere ognuno un registro delle loro attività di trattamento e notificarlo all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Anche il piano per la sicurezza dell'informazione e la protezione dei dati della piattaforma elettronica centralizzata continua a essere verificato e, se necessario, adattato ogni volta che viene integrato un nuovo servizio offerto dalle autorità. L'accesso alle banche dati è protetto tramite l'autenticazione mediante il sistema centrale di accesso
e autorizzazione dell'Amministrazione federale (eIAM), la trasmissione criptata dei dati nonché l'utilizzo di antivirus e firewall. I processi importanti all'interno dei sistemi informatici sono registrati e valutati nell'architettura di sistema della piattaforma elettronica centralizzata. In virtù dell'articolo 153c capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194684 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e dell'articolo 134ter dell'ordinanza del 31 ottobre 194785 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la SECO è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS, a condizione che lo comunichi all'Ufficio centrale di compensazione.

84 85

RS 831.10 RS 831.101

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In aggiunta, nel quadro dell'ordinanza dipartimentale verrà specificata la sicurezza dei dati. Inoltre la competenza della CaF per quanto riguarda la definizione degli standard in materia di interoperabilità delle piattaforme comprende anche l'emanazione di disposizioni relative alla sicurezza dei dati, in particolare nell'ambito della trasmissione dei dati tra le autorità e la piattaforma elettronica centralizzata.

7.8

Rapporto con altri atti legislativi

Rapporto D-LMeCA ­ D-LSgrI La piattaforma elettronica centralizzata disciplinata dal presente disegno di legge è un esempio concreto di mezzo TIC concepito come servizio elettronico ai sensi dell'articolo 11 D-LMeCA. In conformità con il suo articolo 1, lettera a, il disegno di legge LMeCA crea le condizioni per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici e tra tali autorità e terzi nell'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità. Si applicano le disposizioni del disegno di legge LMeCA (lex generalis), a meno che il presente disegno di legge (lex specialis) non preveda altrimenti.

Rapporto AP-LPCEG ­ D-LSgrI L'avamprogetto della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (AP-LPCEG)86 crea le condizioni legali per una piattaforma centralizzata (Justitia.Swiss) attraverso la quale autorità, tribunali, avvocati e parti in causa nonché altri enti coinvolti possono ricevere e inviare documenti (art. 1 AP-LPCEG). La piattaforma Justitia.Swiss sarà gestita da una corporazione costituita dalla Confederazione e dai Cantoni (art. 3 AP-LPCEG), che sarà quindi responsabile della creazione, della gestione, dello sviluppo e della sicurezza della piattaforma. L'obbligo di utilizzare Justitia.Swiss sussiste solo se previsto dal diritto processuale applicabile nel caso concreto. Dato che l'avamprogetto della LPCEG si occupa di procedure giudiziarie, in linea di principio le procedure amministrative ai sensi dell'avamprogetto della PA (AP-PA) non sono soggette al suddetto obbligo. Le procedure avviate mediante decisione di un'autorità amministrativa federale in prima istanza e quelle concluse da un'autorità di ricorso non sono procedure giudiziarie in senso stretto. Di conseguenza, non vanno gestite mediante la piattaforma Justitia.Swiss prevista dall'avamprogetto della LPCEG. L'articolo 6a capoverso 2 AP-PA prevede la gestione di una piattaforma separata per queste procedure amministrative ai sensi della PA87. Un'eccezione è costituita dal capo terzo della PA, che riguarda la procedura di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale: trattandosi di una procedura giudiziaria, si applica anche l'obbligo di utilizzare Justitia.Swiss.

86

87

L'avamprogetto della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia e il relativo rapporto esplicativo sono consultabili all'indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità; cfr. art. 1 AP-LPCEG.

Maggiori informazioni: legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia e relativo rapporto esplicativo, consultabili all'indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità.

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Il presente disegno di legge prevede che la SECO gestisca una piattaforma elettronica centralizzata per far sì che le autorità possano fornire in modo più semplice servizi alle unità IDI. Le imprese potranno così disporre di una piattaforma elettronica accessibile a livello centrale e quindi orientata all'utente per i servizi offerti dalle autorità, in modo da essere sgravate dall'onere amministrativo. L'obiettivo è far sì che le aziende siano in grado di gestire attraverso questa piattaforma le procedure amministrative a cui si applica la PA.

A differenza della piattaforma Justitia.Swiss, sulla piattaforma elettronica centralizzata le imprese potranno in linea di massima gestire tutte le procedure amministrative ai sensi della PA: non è fatta alcuna distinzione tra procedure giudiziarie in senso stretto e in senso lato. Si dovrà chiarire in che modo sia possibile consentire la trasmissione dei documenti procedurali rispettando le disposizioni pertinenti della PA (in particolare l'art. 11b cpv. 2, l'art. 21a e l'art. 34 cpv. 1bis) in una forma semplice per l'utente. Andrà eventualmente modificata l'ordinanza del 18 giugno 201088 concernente la comunicazione in forma elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA). Se nell'ambito della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia, attualmente in fase di elaborazione, dovesse essere previsto su Justitia.Swiss un accesso per le procedure giudiziarie ai sensi della PA, la piattaforma elettronica centralizzata dovrà anche poter utilizzare le sue funzioni di trasmissione.

L'art. 6a capoverso 2 AP-PA prevede la gestione di una piattaforma separata per le procedure amministrative ai sensi della PA che non rientrano nel campo d'applicazione dell'AP-LPCEG. La piattaforma elettronica centralizzata dovrà mettere a disposizione una funzione di trasmissione analoga oppure poter utilizzare le funzioni di trasmissione di un'eventuale piattaforma separata.

Rapporto D-LSgrI ­ nLPD (e LOGA riveduta) Il presente disegno di legge (lex specialis) prevale sulla nLPD (lex generalis). Se non è espressamente indicato altrimenti, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al presente disegno di legge si applicano le norme della nLPD (p. es. la tenuta di un registro delle attività di trattamento di
cui all'art. 12 nLPD oppure il diritto d'accesso di cui all'art. 25 nLPD).

Lo stesso vale anche per il rapporto tra il presente disegno di legge e la LOGA riveduta in relazione ai dati delle persone giuridiche: se il presente disegno di legge (lex specialis) non prevede altrimenti, si applicano le disposizioni pertinenti della LOGA riveduta.

Assistenza amministrativa e giudiziaria Dato che il presente disegno di legge non contiene norme specifiche sull'assistenza penale amministrativa e giudiziaria, si applicano tra gli altri l'articolo 14 OLOGA e l'articolo 36 nLPD.

88

RS 172.021.2

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Allegato 1

Spiegazioni relative alla piattaforma elettronica centralizzata (art. 9­18) Sulla base della linea guida strategica sui portali delle autorità orientati all'utente (Benutzerorientierte Behördenportale), è stato deciso che i dipartimenti e le unità amministrative sono incaricate di progettare i portali delle autorità in modo da renderli interoperabili e ponendo in primo piano la prospettiva dell'utente (aziende e privati)89.

Questo documento e i lavori successivi sono fondati sullo studio sull'architettura d'integrazione per i portali delle autorità dedicati alla fornitura di servizi90 svolto dalla SECO nell'ambito della Strategia di e-government Svizzera 2021­2023, secondo la quale le imprese devono poter accedere ai servizi offerti dalle autorità sulla piattaforma elettronica centralizzata91. Lo studio prevede due modelli di integrazione: implementazione (chiamata anche integrazione completa) e inserimento (chiamato anche integrazione parziale) (cfr. fig. 1 nell'allegato 1). L'obbligo di cui all'articolo 11 capoverso 1 D-LSgrI non impedisce alle autorità di continuare a gestire parallelamente portali propri, anche nei casi in cui i loro servizi sono già disponibili sulla piattaforma. Per i servizi offerti dalle autorità in esecuzione del diritto federale che si rivolgono a imprese, ogni autorità può così scegliere se gestire un proprio portale di accesso parallelo alla piattaforma elettronica centralizzata o se utilizzare solo quest'ultima. Le imprese possono a loro volta accedere ai servizi offerti dalle autorità attraverso la piattaforma elettronica centralizzata e, se disponibili, attraverso portali di accesso dedicati delle singole autorità. Le soluzioni decentrate già esistenti o in fase di sviluppo vengono quindi prese in considerazione anche per garantire la protezione degli investimenti. Nel settore delle assicurazioni sociali è previsto per esempio che la piattaforma elettronica centralizzata sia collegata al sistema Swissdec per le notifiche di salario imposte dallo Stato, utilizzando quindi un'infrastruttura già esistente.

Per sostenere in modo ottimale la trasformazione digitale dell'attività amministrativa, la Confederazione si affida a interfacce elettroniche, le cosiddette Application Programming Interface (API). Si tratta di un obiettivo strategico della Confederazione92 e di
una richiesta del Parlamento93. In futuro le API dovrebbero fungere da base per i servizi digitali offerti dalle autorità, sia all'interno dell'Amministrazione federale 89

90

91 92

93

Cancelleria federale (2021), Strategische Leitlinie benutzerorientierte Behördenportale, Beschluss zur Digitalen Transformation und IKT-Lenkung Bund, consultabile all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Architettura della Confederazione > Portali delle autorità.

AWK Group AG (2022), Studie Architekturreview EasyGov: Integrations-Sollarchitektur für Behördenleistungsportale, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Promozione della piazza economica > Studi > EasyGov.Swiss: studio sull'architettura d'integrazione per i portali delle autorità dedicati alla fornitura di servizi.

Per quanto riguarda la definizione di centralizzata, si vedano anche le spiegazioni al numero 5.4.3.

Cancelleria federale (2020), Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020­2023 ­ Strategia e pianificazione TIC della Confederazione, consultabile all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Strategia e pianificazione TIC della Confederazione.

Cfr. mozioni 18.4276, 18.4238 e 20.4260.

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sia all'esterno mediante partner negli ambiti dell'amministrazione pubblica, dell'economia e della società. Tenendo presente questo obiettivo, i modelli di integrazione possono evolvere nel medio-lungo termine, ad esempio verso un maggiore ricorso all'integrazione completa mediante API.

Le basi per determinare i servizi offerti dalle autorità sottoposti all'obbligo sono soprattutto la piattaforma di interoperabilità I14Y e l'inventario dei servizi dell'amministrazione pubblica svizzera secondo lo standard eCH-0070 dell'associazione eCH (www.ech.ch)94.

Principali modelli di integrazione dei servizi offerti dalle autorità sulla piattaforma elettronica centralizzata La figura 1 (cfr. sotto) mostra un esempio, non giuridicamente vincolante né esaustivo, dei possibili modelli di integrazione dei servizi offerti dalle autorità sulla piattaforma centralizzata e le possibilità di accesso parallele (linee grigie continue e tratteggiate).

Figura 1 Principali modelli di integrazione dei servizi offerti dalle autorità destinate alle imprese

Fonte: SECO (illustrazione propria)

94

L'inventario dei servizi è pubblicato sul sito www.ech.ch (non disponibile in italiano).

Per quanto riguarda l'inventario dei servizi e una stima approssimativa della quantità di servizi, si veda il paragrafo corrispondente dell'allegato 1.

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Spiegazioni Per tutti i servizi offerti dalle autorità resi accessibili mediante la piattaforma elettronica centralizzata, le banche dati (BD) e le applicazioni specifiche (AS) rimangono presso le autorità competenti e continuano a essere gestite autonomamente. Le singole autorità possono decidere se consentire alle imprese l'accesso alle banche dati e alle applicazioni specifiche unicamente mediante la piattaforma elettronica centralizzata (linea grigia continua) o anche mediante un canale diretto (linea grigia tratteggiata). I dati vengono inviati dalla piattaforma all'autorità rispettando gli standard stabiliti dal presente disegno di legge. Di seguito è spiegata la trasmissione mediante la piattaforma elettronica centralizzata (linea grigia continua).

Servizio dell'autorità A La piattaforma elettronica centralizzata viene integrata parzialmente con un portale dell'autorità A, che deve soddisfare determinati requisiti. L'utente riceve le informazioni sui servizi offerti dall'autorità mediante la piattaforma, per poi essere reindirizzato al portale dell'autorità A (p. es. con la stessa identità elettronica e senza dover effettuare un nuovo accesso, vale a dire non mediante un semplice link). Gli standard che dovranno essere emanati dalla CaF definiranno i requisiti tecnici a tale scopo.

L'impresa compila le richieste direttamente sulla piattaforma dell'autorità A.

Servizio dell'autorità B L'autorità B non dispone di una propria piattaforma e gestisce le richieste elettroniche solo attraverso la piattaforma centralizzata. I servizi offerti dall'autorità sono integrati completamente in questa piattaforma e l'impresa segue una procedura guidata. Dato il basso grado di maturità digitale dell'autorità B (o nel caso in cui sia necessaria una firma autografa e l'utente non sia provvisto di firma elettronica qualificata), la piattaforma elettronica centralizzata crea un documento che l'utente può scaricare, stampare e inviare per posta all'autorità.

Servizio dell'autorità C Come l'autorità B, anche l'autorità C non dispone di una propria piattaforma e gestisce le richieste elettroniche solo attraverso la piattaforma elettronica centralizzata, oppure ha un grado di maturità digitale maggiore rispetto all'autorità B e mette autonomamente a disposizione sul proprio sito Internet i moduli elettronici da
scaricare e compilare. In questo caso le imprese possono seguire sulla piattaforma centralizzata una procedura guidata per le richieste, che vengono poi trasmesse all'autorità C per esempio sotto forma di file PDF. Se è necessaria una firma autografa, è possibile procedere con firma elettronica qualificata oppure stampare il modulo, firmarlo e inviarlo all'autorità per posta. Se non è necessaria la firma o se è possibile firmare con firma elettronica qualificata, la piattaforma elettronica centralizzata trasmette direttamente la richiesta in formato elettronico all'autorità.

Servizio dell'autorità D L'autorità ha un elevato livello di maturità digitale. Non dispone di una propria piattaforma, ma di un'interfaccia dedicata. In questo caso l'impresa segue una procedura guidata per compilare la richiesta sulla piattaforma elettronica centralizzata, la quale 67 / 72

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poi trasmette per conto dell'impresa i dati in forma strutturata all'interfaccia dell'autorità D.

In linea di principio ogni modello di integrazione consente all'autorità competente di inviare documenti alle imprese attraverso la piattaforma elettronica centralizzata. Per consentire lo scambio di dati bidirezionale, l'autorità in questione deve disporre di un grado di maturità digitale sufficiente e deve rispettare gli eventuali standard.

Piattaforma di interoperabilità I14Y95 Per facilitare la collaborazione di privati e aziende con il settore pubblico, il nostro Collegio intende promuovere l'utilizzo multiplo dei dati con il programma «Gestione dei dati a livello nazionale» dell'UST96. A tal fine è stata sviluppata la piattaforma di interoperabilità I14Y, disponibile da giugno 2021 e rivolta principalmente a Confederazione, Cantoni, Comuni e imprese vicine alla Confederazione. Dato che le amministrazioni pubbliche e le imprese lavorano a stretto contatto, è aperta anche a queste ultime.

La piattaforma I14Y è un catalogo delle raccolte di dati delle autorità federali, cantonali e comunali. Pur documentando pubblicamente queste raccolte di dati, non contiene alcun database. Grazie alle informazioni sui titolari dei dati e alle API, facilita lo scambio di dati con l'Amministrazione e internamente all'Amministrazione. Inoltre consente a tutti gli utenti di accedere alle fonti di dati disponibili (liberamente o con i rispettivi diritti di accesso). Rende anche più facile identificare le informazioni che sono già state registrate per poi utilizzarle più volte (principio once-only). Supporta quindi la creazione di nuovi servizi e la realizzazione di nuove analisi di dati.

Il catalogo dei metadati della piattaforma I14Y svolge essenzialmente la funzione di motore di ricerca per le raccolte di dati, le interfacce elettroniche e i servizi offerti dalle autorità. La gamma di servizi e le raccolte di dati vengono costantemente ampliate. La piattaforma I14Y utilizza lo standard DCAT-AP.

Inventario dei servizi dell'amministrazione pubblica svizzera eCH-0070 Nell'estate 2022 l'inventario dei servizi dell'amministrazione pubblica svizzera eCH-0070 è stato aggiornato e ampliato. L'inventario non è definitivo e non ha alcuna pretesa di esaustività. Oltre alla base legale e alla descrizione dei servizi, adesso contiene anche le seguenti informazioni:

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categoria di appartenenza della base legale a fondamento del servizio dell'autorità (diritto internazionale, federale, cantonale o direttive comunali);

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categoria di appartenenza dell'organo di esecuzione (Confederazione, Cantoni, Comuni, organi amministrativi esterni della Confederazione e dei Cantoni o più di una delle autorità menzionate);

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rilevanza del servizio per le imprese e/o per i privati;

Nel settore dello sviluppo di software, la parola inglese interoperability è spesso abbreviata con I14Y. Il numero 14 corrisponde al numero di lettere omesse.

Cfr. www.bfs.admin.ch > Gestione dei dati a livello nazionale NaDB.

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esistenza di una soluzione elettronica per eseguire il servizio offerto dall'autorità; nel caso in cui solo alcune autorità (p. es. Cantoni o uffici federali) offrano una soluzione elettronica, o solo una parte del processo sia gestibile in modalità elettronica, il servizio è classificato come parzialmente elettronico. Segue una descrizione di massima della soluzione elettronica attuale.

L'inventario dei servizi, pubblicato sul sito www.ech.ch (non disponibile in italiano), elenca un totale di 356 servizi offerti dalle autorità rilevanti per le imprese nell'esecuzione del diritto federale, di cui 88 completamente e 140 parzialmente disponibili in formato elettronico (cfr. tabella 2). La maggior parte dei servizi per le aziende sono di competenza dei Cantoni (240), seguiti da quelle della Confederazione (63) e dei Comuni (8); 29 servizi vengono invece forniti da un'organizzazione incaricata dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni; infine 16 servizi vengono forniti da più di una delle autorità menzionate.

Tabella 2 Servizi offerti dalle autorità per l'esecuzione del diritto federale destinati alle imprese Modalità elettronica

Modalità parzialmente elettronica

Modalità non elettronica

Totale

Confederazione

37

3

23

63

Cantoni

35

122

83

240

Comuni

2

1

5

8

10

8

11

29

4

6

6

16

88

140

128

356

Organo di esecuzione

Organi amministrativi esterni Più autorità

Fonte: SECO, dati basati sull'inventario dei servizi dell'Amministrazione pubblica svizzera in base allo standard eCH-0070, Associazione eCH, giugno 2022.

Servizi offerti dalle autorità Ai sensi del presente disegno di legge, un servizio offerto dalle autorità prevede l'adempimento di un compito previsto dalla legge da parte degli enti stabiliti dalla legge stessa.

Questa definizione si fonda in particolare sulle direttive dell'Associazione eCH concernenti la descrizione dei servizi dell'amministrazione pubblica svizzera: a)

Standard eCH-0070, inventario dei servizi dell'amministrazione pubblica svizzera (non disponibile in italiano) Lo standard eCH-0070 registra e aggiorna i servizi pubblici delle autorità svizzere per privati e imprese. L'inventario dei servizi eGov CH è parte integrante della documentazione sulla gestione dei processi aziendali per eGovernment Svizzera (documentazione Business Process Model eGov CH).

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b)

Standard eCH-0073, direttive concernenti la descrizione dei servizi dell'amministrazione pubblica svizzera (non disponibile in italiano) Lo standard eCH-0073 definisce «servizi pubblici» i servizi erogati da organi amministrativi per l'adempimento di compiti previsti dalla legge, quindi pubblici. L'erogazione di tali servizi è un compito sovrano, in quanto previsto dalla legge, e pertanto non può essere delegato al libero mercato.

c)

Standard eCH-0088, descrizione dei passaggi da seguire presso le autorità in Svizzera (non disponibile in italiano) Lo standard eCH-0088 descrive passo dopo passo le procedure che permettono di beneficiare dei servizi pubblici dal punto di vista di coloro che ne usufruiscono.

La presente definizione di servizi offerti dalle autorità differisce dalla definizione di eCH perché il gruppo dei destinatari è più vasto: non comprende solo gli organi amministrativi, ma anche altri attori incaricati dalla Confederazione o dai Cantoni di eseguire il diritto federale.

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Allegato 2

Tabella riassuntiva dei dati utilizzati Citazione, rimando

Fonte

Ultimo aggiornamento

Osservazioni

N. 1.1: nel 2018 il 67,5 per cento delle imprese riteneva che l'onere amministrativo fosse elevato o eccessivo

LINK Institut, Monitoraggio della burocrazia 2018

2019

Informazioni fornite dalle imprese sull'onere amministrativo soggettivo complessivo su una scala da 1 (scarso) a 4 (eccessivo)

N. 1.1: i costi diretti Consiglio federale, sono stati stimati a circa Bericht über die dieci miliardi di franchi Regulierungskosten all'anno

2013

Sono stati esaminati solo i costi diretti derivanti dai principali obblighi di agire in 12 settori; inoltre sono stati stimati i costi per l'economia in generale sulla base delle informazioni di singoli esperti o aziende

N. 1.1: sono stati depositati più di 100 interventi parlamentari

Consiglio federale, Bericht 2019 über die administrative Entlastung, Bilanz 2016­ 2019, allegato IV.

N. 1.1 e 6.3: la piattaforma viene usata da più di 67 000 imprese

www.easygov.swiss

N. 6: tutte le stime quantitative e le informazioni qualitative sulle ripercussioni (ad eccezione del n. 6.3, come indicato qui sotto)

ECOPLAN, Bericht zu den 2021 Auswirkungen des Unternehmensentlastungsgesetzes und der Regulierungsbremse

N. 6.3: benefici monetizzabili pari a circa 2 300 franchi in media.

Secondo lo studio i benefici globali per gli utenti di allora equivalgono a 6,3 milioni di franchi all'anno

Università di San Gallo, 2018 IMP-HSG (2018): Valutazione dell'utilità di EasyGov e del portale per PMI

N. 6.3: con l'offerta e i dati relativi agli utenti (a partire dal 2021) si è ottenuto un beneficio di 8,3 milioni di franchi all'anno

Università di San Gallo, IMP-HSG (2022): Aggiornamento della valutazione dell'utilità di EasyGov.swiss

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