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Legge federale sull'Assemblea federale

Disegno

(Legge sul Parlamento, LParl) (Freno alla regolamentazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20221, decreta: I La legge sul Parlamento del 13 dicembre 20022 č modificata come segue: Art. 77a

Freno alla regolamentazione

Le leggi e i decreti federali sull'approvazione di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.) richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, se comportano un aumento dei costi della regolamentazione: 1

a.

per oltre 10 000 imprese; o

b.

di oltre 100 milioni di franchi per la totalitā delle imprese.

I costi della regolamentazione includono i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di agire, tollerare od omettere.

2

Sono determinati per un periodo di dieci anni tenendo conto degli sgravi indotti dalla regolamentazione.

3

Se i valori soglia di cui al capoverso 1 sono superati, il disegno di atto legislativo deve contenere una clausola che lo subordina al freno alla regolamentazione.

4

Art. 81 cpv. 1 ter I disegni di atti legislativi che contengono una clausola sulla subordinazione al freno alla regolamentazione secondo l'articolo 77a capoverso 4 richiedono nella votazione finale il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

1ter

1 2

FF 2023 168 RS 171.10

2022-4082

FF 2023 169

Legge sul Parlamento (Freno alla regolamentazione)

FF 2023 169

Art. 141 cpv. 3 Nel messaggio concernente una legge federale o un decreto federale sull'approvazione di un trattato internazionale secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., il Consiglio federale precisa in merito alle ripercussioni sull'economia in particolare: 3

a.

per quante imprese l'atto legislativo comporta un aumento dei costi della regolamentazione;

b.

a quanto ammonta nel complesso questo aumento dei costi della regolamentazione;

c.

se i valori soglia di cui all'articolo 77a sono superati;

d.

quali costi della regolamentazione supplementari, non stimabili in cifre, sono attesi per le imprese.

Art. 173a

Valutazione del freno alla regolamentazione

Il Consiglio federale verifica cinque anni dopo l'entrata in vigore degli articoli 77a, 81 capoverso 1ter e 141 capoverso 3 se le disposizioni ivi contenute sono adeguate, efficaci ed economiche.

1

Al termine della verifica presenta un rapporto all'Assemblea federale e, se del caso, le sottopone proposte di miglioramento.

2

II La legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione č modificata come segue: Art. 6a

Requisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti

Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all'articolo 141 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento.

III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

Essa č pubblicata nel Foglio federale non appena il decreto federale che introduce un freno alla regolamentazione č stato approvato da Popolo e Cantoni.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 4

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RS 172.061 RS 171.10