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Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Disegno

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 20221, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 22

Permessi di costruzione in zone esposte al rumore

I permessi di costruzione per edifici destinati al soggiorno prolungato di persone sono concessi, fatto salvo il capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni possono essere rispettati.

1

Se i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati, il permesso di costruzione può essere concesso soltanto se: 2

a.

in ogni unità abitativa la percentuale definita dal Consiglio federale, ma almeno la metà dei locali sensibili al rumore, dispone di una finestra in corrispondenza della quale i valori limite delle immissioni sono rispettati; e

b.

la protezione edile minima contro il rumore esterno e interno secondo l'articolo 21 è opportunamente rafforzata.

In caso di rumore degli aeromobili o per una percentuale limitata di unità abitative in grandi complessi residenziali possono essere concesse deroghe ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a.

3

1 2

FF 2023 239 RS 814.01

2022-4178

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 24

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Requisiti per le zone edificabili

Le zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone possono essere delimitate soltanto se i valori di pianificazione possono essere rispettati.

1

Nelle zone edificabili le modifiche dei piani di utilizzazione volte a creare ulteriore spazio abitativo possono essere approvate soltanto se i valori limite delle immissioni possono essere rispettati.

2

In deroga ai capoversi 1 e 2, le zone edificabili possono essere delimitate o le modifiche dei piani di utilizzazione nelle zone edificabili possono essere approvate se: 3

a.

sussiste un interesse preponderante per quanto concerne lo sviluppo centripeto degli insediamenti;

b.

all'interno della zona edificabile o nelle sue vicinanze vi è uno spazio aperto destinato ad attività ricreative corrispondente alla densità e al tipo di utilizzazione della zona e accessibile alla popolazione interessata; e

c.

sono previste misure che contribuiscono a una qualità abitativa adeguata sotto il profilo acustico, in particolare per le infrastrutture per i trasporti, gli edifici e i loro dintorni.

Art. 32c cpv. 1, 1bis e 4 I Cantoni provvedono affinché i siti seguenti siano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano: 1

a.

discariche e altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati);

b.

parchi giochi e aree verdi pubblici il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l'ambiente e nei quali i bambini in tenera età giocano abitualmente.

I Cantoni possono prevedere prestazioni finanziarie per il risanamento di parchi giochi e giardini privati se: 1bis

a.

il suolo di questi siti è inquinato con sostanze pericolose per l'ambiente e i bambini in tenera età vi giocano abitualmente; e

b.

questi siti sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento come pure sugli obiettivi e l'urgenza dei risanamenti.

4

Art. 32d cpv. 6 Le spese per l'esame e il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini risanati secondo l'articolo 32c capoversi 1 lettera b e 1bis sono di principio a carico del proprietario del sito, salvo disposizioni contrarie del diritto cantonale.

6

Art. 32e cpv. 3-6 Abrogati 2 / 10

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Inserire gli art. 32ebis e 32eter prima del titolo del Capitolo 5 Art. 32ebis

Indennità della Confederazione

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese per l'esame di siti che risultano non essere inquinati (art. 32d cpv. 5), se gli esami sono conclusi entro il 31 dicembre 2045.

1

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese per l'esame di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento è conclusa entro il 31 dicembre 2032 e: 2

a.

il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 4­6; o

b.

il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento sono conclusi entro il 31 dicembre 2045 e: 3

a.

il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 4­5; o

b.

il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese per l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti seguenti degli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali e non rientrano nelle disposizioni previste dal capoverso 5, se i provvedimenti sono conclusi entro il 31 dicembre 2045: 4

a.

siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012;

b.

altri siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020.

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese per provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in siti di impianti di tiro storico e di tiro in campagna e le spese per l'esame, la sorveglianza e il risanamento se: 5

a.

i provvedimenti sono conclusi entro il 31 dicembre 2045; e

b.

sono stati depositati soltanto i rifiuti di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020.

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese per gli esami e i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e aree verdi pubblici risanati secondo l'articolo 32c capoverso 1 lettera b, sempreché non sussistano pretese di indennità secondo i capoversi 1­5.

6

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La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese per i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e giardini privati risanati secondo l'articolo 32c capoverso 1bis, sempreché non sussistano pretese di indennità secondo i capoversi 1­5.

7

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per versare alle autorità cantonali competenti, per il loro onere lavorativo, indennità forfettarie per: 8

a.

la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento per i siti inquinati per i quali è necessario un esame di cui ai capoversi 2 e 3, se la valutazione è conclusa entro il 31 dicembre 2032;

b.

la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti i siti inquinati per i quali è necessario un risanamento secondo i capoversi 4 e 5, se le misure di risanamento di natura edile sono concluse entro il 31 dicembre 2045; e

c.

la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti gli altri siti inquinati per i quali è necessario un risanamento, ad eccezione di quelli di cui ai capoversi 6 e 7, se le misure edili di risanamento sono concluse entro il 31 dicembre 2045.

Art. 32eter

Ammontare delle indennità e riscossione della tassa

Le indennità di cui all'articolo 32ebis sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: 1

a.

per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 1, al 40 per cento dei costi computabili;

b.

per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoversi 2 e 3 lettera b: 1. al 40 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996, 2. al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;

c.

per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 3 lettera a: 1. al 60 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996, 2. al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;

d.

per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoversi 4 e 5, al 40 per cento dei costi computabili;

e.

per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 6, al 60 per cento dei costi computabili;

f.

per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 7, al 40 per cento dei costi computabili;

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g.

per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 8 lettera a, forfettariamente a 3000 franchi per sito;

h.

per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 8 lettera b, forfettariamente a 5000 franchi per sito;

i.

per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 8 lettera c, forfettariamente a 10000 franchi per sito.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di riscossione della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.

2

Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.

3

Art. 35b e 35bbis Abrogati Art. 35c cpv. 1 e 3bis Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 18 marzo 20053 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero.

1

3bis

Abrogato

Art. 49 cpv. 1bis Per garantire un'offerta di corsi qualitativamente elevata, essa può versare contributi a organizzazioni private che offrono corsi di formazione e formazione continua sull'uso dei prodotti fitosanitari che rientrano nelle sostanze di cui all'articolo 29.

L'ammontare dei contributi è definito in funzione dell'interesse della Confederazione all'adempimento dei compiti nonché delle possibilità di finanziamento del destinatario e ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. Gli aiuti finanziari possono essere versati forfettariamente in base ai costi stimati di una prestazione fornita secondo criteri di efficienza.

1bis

Art. 53 cpv. 2 I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti d'impegno pluriennali.

2

3

RS 631.0

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Inserire dopo l'articolo 53

Capitolo 3: Procedura Sezione 1: Comunicazione elettronica in procedure amministrative Art. 53a Il Consiglio federale può prescrivere che le parti procedano per via elettronica allo scambio di documenti con l'autorità di esecuzione della Confederazione se periodicamente: 1

a.

presentano conclusioni in una procedura prevista dalla presente legge; o

b.

in virtù di prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente soggiacciono a un obbligo di notifica.

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, il Consiglio federale può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati.

2

Inserire prima dell'articolo 54

Sezione 1a: Amministrazione della giustizia Inserire prima del Titolo quarto

Sezione 5: Sistemi di informazione e di documentazione Art. 59bis L'Ufficio federale può gestire sistemi di informazione e di documentazione per lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge.

1

Nell'ambito dello svolgimento di procedure per via elettronica l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi devono essere garantite.

2

L'Ufficio federale può concedere l'accesso ai sistemi di informazione e di documentazione ai servizi e alle persone seguenti: 3

a.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);

b.

servizi cantonali competenti per l'esecuzione;

c.

persone soggette all'obbligo di autorizzazione o di dichiarazione;

d.

altri servizi e altre persone designate dal Consiglio federale, se necessario per l'adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.

I servizi e le persone di cui al capoverso 3 possono consultare e trattare dati personali registrati nei sistemi di informazione e di documentazione per quanto necessario per l'adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge. La consultazione e il trattamento di dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali sono riservati ai servizi e alle persone di cui al capoverso 3 lettere a, b e d.

4

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Art. 60, rubrica, cpv. 1 lett. a­k e m­r, nonché cpv. 2 e 3 Crimini e delitti È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

a.

Concerne soltanto il testo francese

b.

Concerne soltanto il testo francese

c.

Concerne soltanto il testo francese

d.

Concerne soltanto il testo francese

e.

Concerne soltanto il testo francese

f.

Concerne soltanto il testo francese

g.

Concerne soltanto il testo francese

h.

Concerne soltanto il testo francese

i.

Concerne soltanto il testo francese

j.

Concerne soltanto il testo francese

k.

Concerne soltanto il testo francese

m. Concerne soltanto il testo francese n.

Concerne soltanto il testo francese

o.

ritira rifiuti speciali senza autorizzazione o ne organizza l'importazione o l'esportazione senza autorizzazione (art. 30f cpv. 2 lett. c e d);

p.

Concerne soltanto il testo francese

q.

Concerne soltanto il testo francese

r.

Concerne soltanto il testo francese

In caso di circostanze aggravanti la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Vi sono circostanze aggravanti se l'infrazione: 2

a.

mette gravemente in pericolo l'uomo o l'ambiente;

b.

è stata commessa per mestiere; o

c.

è stata commessa dall'autore come membro di una banda costituitasi per contravvenire sistematicamente alla presente legge.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

3

Art. 61 cpv. 1 e 2 1

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

Concerne soltanto il testo francese

b.

Concerne soltanto il testo francese

c.

Concerne soltanto il testo francese 7 / 10

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d.

Concerne soltanto il testo francese

e.

Concerne soltanto il testo francese

f.

Concerne soltanto il testo francese

g.

Concerne soltanto il testo francese

h.

viola l'obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 32b cpv. 2 e 3);

i.

viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1­2bis);

k.

Concerne soltanto il testo francese

l.

Concerne soltanto il testo francese

m. Concerne soltanto il testo francese mbis Concerne soltanto il testo francese

2

n.

Concerne soltanto il testo francese

o.

Concerne soltanto il testo francese

p.

Concerne soltanto il testo francese

Concerne soltanto il testo francese

Art. 61a cpv. 1, primo periodo Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude la tassa secondo l'articolo 35a, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. ...

1

Art. 62a

Assistenza amministrativa

Le seguenti autorità si prestano assistenza e si scambiano le informazioni necessarie alla prevenzione e al perseguimento di infrazioni e all'esecuzione di misure previste dalla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca, ingegneria genetica o circolazione delle specie di fauna e di flora protette: 1

a.

l'Ufficio federale;

b.

l'UDSC;

c.

l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

d.

l'Ufficio federale di polizia;

e.

il Ministero pubblico della Confederazione;

f.

le autorità penali e amministrative cantonali;

g.

altre autorità penali o amministrative federali designate dal Consiglio federale, se necessario per l'adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.

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Le informazioni trasmesse possono comprendere anche dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario per l'adempimento da parte delle autorità interessate dei compiti e degli obblighi previsti dalla legge.

2

3

Sono fatte salve disposizioni federali e cantonali più severe.

Art. 65a

Disposizione transitoria della modifica del ...

In deroga all'articolo 36 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi, le domande di indennità per le spese per provvedimenti secondo l'articolo 32ebis capoversi 3 lettera a e 8 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'entrata in vigore della presente modifica o sono già conclusi. Le domande devono essere presentate all'Ufficio federale al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

II Il Codice di procedura penale5 è modificato come segue: Art. 269 cpv. 2 lett. g La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: 2

g.

legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoversi 1 lettere g-i, m e o, nonché 2;

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4 5 6

RS 616.1 RS 312.0 RS 814.01

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