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Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del 25 gennaio 2023

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; visto l'articolo 55 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), emana le istruzioni seguenti:

1

Delegazione Sicurezza

1.1

Composizione

La Delegazione Sicurezza (DelSic) è una delegazione del Consiglio federale secondo l'articolo 23 LOGA.

1

2

3

Si compone: a.

del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);

b.

del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;

c.

del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

È presieduta dal capo del DDPS.

1.2 1

1 2

Compiti

La DelSic ha i compiti seguenti: a.

valuta la situazione in materia di politica di sicurezza;

b.

coordina affari interdipartimentali in materia di politica di sicurezza;

c.

affida mandati al Comitato ristretto Sicurezza (CrS);

RS 120 RS 172.010

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d.

2

può preparare affari in materia di politica di sicurezza per le decisioni del Consiglio federale.

Può coinvolgere il CrS in situazioni di crisi e affidargli compiti di coordinamento.

1.3

Segreteria

La Segreteria generale del DDPS gestisce la segreteria della DelSic. È responsabile della convocazione, dell'ordine del giorno e del verbale.

1

I dipartimenti comunicano al segretario gli affari da trattare nella DelSic e garantiscono che il Consiglio federale sia informato tempestivamente sui risultati delle deliberazioni in seno alla DelSic.

2

La segreteria della DelSic trasmette alla Delegazione delle Commissioni della gestione la convocazione, l'ordine del giorno e il verbale.

3

1.4

Sedute

1

La DelSic si riunisce secondo necessità, ma almeno quattro volte all'anno.

2

Partecipano permanentemente alle sedute della DelSic: a.

il direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

b.

il portavoce del Consiglio federale;

c.

il segretario.

Ciascun membro della DelSic è autorizzato a farsi accompagnare alle sedute da una o due persone del proprio dipartimento.

3

4

Se necessario, la DelSic può coinvolgere altre persone.

1.5

Coordinamento con i Cantoni

La necessità di coordinamento con i Cantoni è chiarita durante ogni seduta della DelSic.

1

Il coordinamento è effettuato attraverso la piattaforma politica della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS).

2

2

Comitato ristretto Sicurezza

2.1

Composizione

1

Il CrS si compone dei seguenti membri permanenti: a.

il segretario di Stato del DFAE;

b.

il direttore del SIC;

c.

il capo della Politica di sicurezza DDPS;

d.

il direttore dell'Ufficio federale di polizia.

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2

Se necessario i membri possono farsi rappresentare.

Sono membri non permanenti del CrS un rappresentate della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e il delegato RSS.

3

Se necessario il CrS può consultare altre persone dell'Amministrazione o di servizi esterni.

4

5

Il capo della Politica di sicurezza DDPS detiene la presidenza.

2.2

Compiti

Il CrS è competente per la rappresentazione e la valutazione della situazione rilevante per la politica di sicurezza e l'individuazione tempestiva di sfide nel contesto della politica di sicurezza. Il SIC coordina con la rete informativa integrata la valutazione comune della situazione; al riguardo tiene conto delle conoscenze e delle valutazioni dei servizi rappresentati nel CrS.

1

Il CrS coordina affari a livello di politica di sicurezza nonché a livello operativo e provvede a coinvolgere i servizi interessati.

2

I servizi rappresentati nel CrS hanno il diritto di sottoporre proposte alla DelSic; al riguardo coinvolgono gli altri membri.

3

4

La CrS si riunisce secondo necessità, ma almeno sei volte all'anno.

2.3

Segreteria

Il DDPS gestisce la segreteria del CrS. La segreteria è diretta dal segretario della DelSic.

1

Il segretario dirige un gruppo di coordinamento composto di un rappresentante ciascuno dei servizi del CrS. Il gruppo di coordinamento è competente per la preparazione e l'ulteriore elaborazione delle sedute sotto il profilo amministrativo e materiale.

2

La segreteria trasmette il verbale delle sedute alla Delegazione delle Commissioni della gestione.

3

2.4

Collaborazione con i Cantoni

Un rappresentante della CCPCS nonché il delegato della RSS sono convocati alle sedute del CrS nelle quali sono trattati affari cantonali, ma almeno due volte all'anno.

1

Il rappresentante della CCPCS nonché il delegato della RSS ricevono l'ordine del giorno di tutte le sedute del CrS. Per motivi di segretezza è possibile rimuovere trattande dall'ordine del giorno.

2

3

Se necessario il CrS può invitare alle sedute altri rappresentanti dei Cantoni.

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3

Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° marzo 2023.

25 gennaio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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