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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Rimessa in vigore e modifica del 3 febbraio 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010, dell'11 settembre 2012, del 6 marzo 2014, del 25 luglio 2016, del 9 maggio 2017, del 1° marzo 2019 e del 2 maggio 20191 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, sono rimessi in vigore.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel CCL per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale del 27 ottobre 2022 Art. 3

Salari effettivi

A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un aumento generale del salario individuale pari al 3,3% in tutte le classi salariali di cui all'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2022 e deve essere in grado di «svolgere pienamente l'attività lavorativa».

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FF 2000 4513; 2005 3565; 2007 5563; 2008 7501; 2010 257, 4443; 2012 7137; 2014 2129; 2016 6087; 2017 3175; 2019 1947, 2793

2023-0335

FF 2023 284

FF 2023 284

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze si applica l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

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La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2022. Adeguamenti al rincaro e aumenti salariali accordati a partire dal 1° settembre 2022 o già convenuti per il 2023 possono essere compensati con l'aumento generale.

3

Il CCL costruzioni ferroviarie è inoltre modificato come segue: Art. 17 cpv. 1

Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento salario, del 13a mensilità)

Salari base: il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all'ora/al mese) in franchi svizzeri, fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto: 1

Salario base Classi salariali V

Q

A

B

C

6501/36.95

5966/33.90

5759/32.70

5381/30.55

4874/27.70

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

3 febbraio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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