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Traduzione

Accordo internazionale del 2022 sul caffè Concluso a Londra il 9 giugno 2022 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo I Governi Parte del presente Accordo, riconoscendo l'eccezionale importanza del caffè per le economie di molti Paesi che dipendono in gran parte dal caffè per i loro proventi di esportazione e per raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sociale ed economico e per quelle di molti Paesi per i quali le importazioni di caffè svolgono un ruolo fondamentale; riconoscendo l'importanza del settore caffeario quale fonte di reddito per milioni di persone, in particolare nei Paesi in sviluppo, e tenendo conto del fatto che, in molti di questi Paesi, la produzione avviene per mezzo di piccole aziende agricole a conduzione familiare; considerando la necessità di una collaborazione tra i Membri della catena del valore nell'ottica di creare le condizioni strutturali che non soltanto consentano ai coltivatori di caffè di raggiungere un benessere reale e di migliorare costantemente le loro condizioni di vita, ma che possano anche garantire il futuro delle prossime generazioni di coltivatori di caffè e dell'industria mondiale del caffè; riconoscendo che un settore caffeario sostenibile contribuisce all'adempimento degli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs); riconoscendo la necessità di incoraggiare lo sviluppo sostenibile del settore caffeario al fine di migliorare l'occupazione e il reddito e conseguire un livello di vita più elevato e migliori condizioni di lavoro nei Paesi membri; considerando che una stretta cooperazione internazionale nelle questioni legate al caffè, in particolare il commercio internazionale, può favorire un settore caffeario mondiale economicamente diversificato, lo sviluppo economico e sociale dei Paesi produttori, l'espansione della produzione e del consumo del caffè, nonché il miglioramento delle relazioni tra i Paesi esportatori e i Paesi importatori di caffè;

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considerando che la collaborazione tra i Membri, le organizzazioni internazionali, il settore privato e tutte le altre cerchie interessate possono contribuire allo sviluppo del settore caffeario; riconoscendo che un migliore accesso alle informazioni sul caffè e alle strategie di gestione del rischio improntate sul mercato, per le quali sono essenziali una catena di approvvigionamento trasparente, il contenimento della volatilità dei prezzi nonché la capacità di adottare più facilmente normative adeguate, possono contribuire a evitare distorsioni di mercato, dannose sia per i produttori che per i consumatori; e prendendo atto dei vantaggi ottenuti grazie alla cooperazione internazionale scaturita dall'attuazione degli Accordi internazionali del 19621, 19682, 19763, 19834, 19945, 20016 e 20077 sul caffè, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Obiettivo Art. 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente Accordo è rafforzare il settore mondiale del caffè e favorirne lo sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale nel quadro di un'economia di mercato a vantaggio di tutti i partecipanti del settore, mediante le seguenti misure:

1 2 3 4 5 6 7

1.

promuovere la cooperazione internazionale in materia di caffè per sviluppare tutte le aree di coltivazione e ridurre il divario sociale, economico e tecnologico tra i Paesi, tenendo conto delle esigenze e delle priorità dei Membri;

2.

facilitare l'impegno a livello nazionale, regionale e globale in materia di caffè da parte dei Membri e delle cerchie interessate della catena del valore del caffè;

3.

incoraggiare i Membri a sviluppare un settore caffeario sostenibile in termini economici, sociali ed ambientali;

4.

offrire un forum di consultazione per sensibilizzare alle condizioni strutturali dei mercati internazionali e alle tendenze a lungo termine a livello di produzione e consumo che bilanciano la domanda e l'offerta, nonché per regolare adeguatamente i mercati a pronti, fisici e finanziari del caffè, al fine di contrastare la volatilità e l'eccessiva speculazione che hanno effetti distorsivi sui prezzi, negativi sia per i produttori che per i consumatori;

RU 1965 556 RU 1968 1490 RU 1976 2300 RU 1984 107 RU 1996 116 RU 2005 2647 RU 2011 4421

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5.

agevolare l'espansione e la trasparenza del commercio internazionale di tutti i tipi e di tutte le forme di caffè e incoraggiare l'eliminazione degli ostacoli al commercio;

6.

raccogliere, diffondere e pubblicare informazioni economiche, tecniche e scientifiche, statistiche e studi, nonché i risultati della ricerca e dello sviluppo su questioni relative al caffè;

7.

promuovere lo sviluppo del consumo e dei mercati per tutti i tipi e tutte le forme di caffè, anche nei Paesi produttori di caffè e nei mercati emergenti;

8.

sviluppare progetti, sostenere la gestione delle risorse finanziarie per le iniziative e ­ ove possibile e opportuno ­ gestire la realizzazione di progetti a beneficio dei Membri e dell'economia caffearia mondiale;

9.

promuovere la qualità del caffè per accrescere la soddisfazione dei consumatori e i benefici per i produttori;

10. promuovere lo sviluppo e l'attuazione di adeguate procedure di sicurezza alimentare nel settore caffeario dei Paesi membri; 11. promuovere programmi di formazione e informazione che contribuiscano al trasferimento, verso i Membri, di pratiche innovative e tecnologie appropriate per il caffè; 12. incoraggiare e aiutare i Membri a sviluppare e attuare strategie per aumentare la resilienza delle comunità locali e dei coltivatori di caffè, in particolare dei piccoli proprietari, mettendoli nelle condizioni di beneficiare della produzione e del commercio di caffè, il che può contribuire all'eliminazione della povertà attraverso un reddito di sussistenza per le famiglie; 13. agevolare la diffusione di informazioni, in particolare sugli strumenti e i servizi finanziari che possono aiutare i produttori di caffè dei Paesi membri ad accedere a strumenti di credito e di gestione del rischio, promuovendo la loro inclusione finanziaria e la capacità di gestire i rischi e tenendo conto anche del cambiamento climatico; 14. affrontare ­ ove opportuno attraverso la ricerca ­ le sfide alle quali il settore caffeario mondiale è confrontato, tra cui la volatilità dei prezzi, gli elevati costi di produzione, i parassiti e le malattie, il cambiamento climatico e la tracciabilità del caffè; e 15. promuovere soluzioni di mercato che consentano ai produttori di generare un valore aggiunto maggiore.

Capitolo II: Definizioni Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: 1.

per «caffè» s'intende il seme e la ciliegia della pianta del caffè, sia che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, ivi compreso il caffè 3 / 30

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macinato, il caffè decaffeinato, il caffè liquido, il caffè solubile e il caffè premiscelato. Il Consiglio, al più presto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e, in seguito, ogni tre anni, passa in rassegna i fattori di conversione per i tipi di caffè enumerati nelle lettere d­h qui di seguito. Dopo ciascuno di questi esami, il Consiglio determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima dell'esame iniziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare, i fattori di conversione sono quelli utilizzati nell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè, i quali sono enumerati nell'Allegato del presente Accordo. Fatte salve tali disposizioni, i termini qui appresso avranno il seguente significato: a) per caffè verde s'intende tutto il caffè in chicchi crudi, non tostati, b) per ciliegia di caffè essiccata s'intende il frutto essiccato della pianta del caffè; l'equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate, c) per caffè pergamenato s'intende il seme di caffè verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato, d) per caffè torrefatto s'intende il caffè verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffè macinato, e) per caffè decaffeinato s'intende il caffè verde, torrefatto o solubile, dopo estrazione della caffeina, f) per caffè liquido si intendono i solidi solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida, g) per caffè solubile si intendono i solidi disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto, e h) per caffè premiscelato s'intende una miscela di caffè solubile o di caffè tostato e macinato con altri ingredienti alimentari, solitamente zucchero e/o surrogato del latte, ed eventualmente altri ingredienti; 2.

per «sacco» s'intende un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde; tonnellata designa la tonnellata metrica pari a 2204,6 libbre; la libbra equivale a 453,597 grammi;

3.

per «annata caffearia» s'intende il periodo di 12 mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre;

4.

per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione internazionale del caffè; per «Consiglio» s'intende il Consiglio internazionale del caffè;

5.

per «Parte contraente» s'intende un Governo, l'Unione europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o notifica dell'applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù degli articoli 44, 45 e 46, o che vi ha aderito secondo le disposizioni dell'articolo 47;

6.

per «Membro» s'intende una Parte contraente;

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7.

per «Membro esportatore» o «Paese esportatore» s'intende, rispettivamente, un Membro o un Paese esportatore netto di caffè, vale a dire un Membro o Paese che esporta più caffè di quanto ne importa;

8.

per «Membro importatore» o «Paese importatore» s'intende, rispettivamente, un Membro o un Paese importatore netto di caffè, vale a dire un Membro o un Paese che importa più caffè di quanto ne esporta;

9.

per «maggioranza ripartita» s'intende una votazione che richiede almeno il 70 per cento dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e almeno il 70 per cento dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;

10. per «depositario» s'intende l'organizzazione intergovernativa o la Parte contraente dell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè designata con decisione presa consensualmente dal Consiglio entro il 6 ottobre 2022 nell'ambito dell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè. La decisione costituisce parte integrante del presente Accordo; 11. per «settore privato» s'intende il segmento dell'economia che è posseduto, controllato e gestito da individui o imprese private, o da imprese statali le cui principali attività si svolgono nel settore del caffè o sono a esso connesse e che operano verosimilmente come parte di un sistema aperto basato sul mercato, tra cui, ma non solo: a) agricoltori, organizzazioni e cooperative agricole e altri produttori, b) micro, piccole e medie imprese, c) imprese sociali, d) grandi imprese nazionali e multinazionali, e) istituti finanziari, e f) associazioni industriali e commerciali; 12. per «società civile» s'intende l'ampia gamma di organizzazioni non governative e senza scopo di lucro che hanno una presenza nella vita pubblica, difendono gli interessi e i valori dei loro Membri e di altri soggetti in base a considerazioni etiche, culturali, politiche, scientifiche, accademiche o filantropiche; 13. per «Membro affiliato» s'intende un operatore del settore privato o della società civile connesso o impegnato nel lavoro dell'Organizzazione; 14. per «CEO e Global Leaders Forum» (CGLF) s'intende un forum di alti dirigenti di operatori del settore privato firmatari della Dichiarazione di Londra del 2019 sui livelli dei prezzi, sulla volatilità dei prezzi e sulla sostenibilità a lungo termine del settore del caffè, istituito come risposta del settore privato alla Risoluzione CIC 465 del 20 settembre 2018. Il CGLF si riunisce annualmente con i Membri dell'Organizzazione, le cerchie interessate e i partner di sviluppo per esaminare i risultati del Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè (Coffee PublicPrivate Working Party, CPPWP) di cui all'articolo 35.

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Capitolo III: Impegni generali dei Membri Art. 3

Impegni generali dei Membri

1) I Membri si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie che consentano loro di adempiere gli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo e a cooperare pienamente tra di loro per conseguire la realizzazione dell'obiettivo del presente Accordo; in particolare i Membri si impegnano anche a fornire, ove possibile, le informazioni necessarie per facilitare il funzionamento del presente Accordo, purché tali informazioni non vìolino obblighi di riservatezza.

2) I Membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono un'importante fonte di informazioni statistiche sul commercio di caffè. I Membri esportatori si assumono pertanto la responsabilità di garantire la corretta emissione di tali certificati di origine.

3) I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i Membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.

Capitolo IV: Membri e affiliazione Art. 4

Membri dell'Organizzazione

1) Ogni Parte contraente costituisce un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione.

2) Un Membro può cambiare categoria in base a condizioni stabilite dal Consiglio.

3) Qualsiasi riferimento nel presente Accordo a un Governo è interpretato nel senso di includere un riferimento all'Unione europea o a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente competenza esclusiva nella negoziazione, conclusione e applicazione del presente Accordo.

Art. 5

Partecipazione in gruppo

Due o più Parti contraenti possono partecipare in gruppo all'Organizzazione previa notifica adeguata indirizzata al Consiglio e al depositario, che ha effetto dalla data specificata dalle Parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, compresi gli obblighi finanziari.

Art. 6

Affiliazione

1) Su decisione del Consiglio, un operatore del settore privato o della società civile può essere preso in considerazione come Membro affiliato.

2) Gli operatori che intendono aderire all'Organizzazione devono presentare al Presidente del Consiglio un'apposita domanda precedentemente approvata da un Membro.

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3) Il Consiglio può approvare o respingere le domande di affiliazione.

4) Lo status di Membro affiliato è riesaminato per ogni annata caffearia dal Consiglio.

5) Il Consiglio stabilisce le procedure di valutazione delle domande di affiliazione, che tengono conto di come le attività del richiedente sono connesse o integrate con le attività dell'Organizzazione e della loro diretta pertinenza con gli obiettivi del presente Accordo.

6) L'Organizzazione può ricorrere alla consulenza specialistica dei Membri affiliati, mentre questi ultimi di possono esprimere i loro pareri e impegnarsi nel lavoro dell'Organizzazione.

7) Il Consiglio definisce il piano dei contributi annuali che i Membri affiliati sono tenuti a versare. Il meccanismo e la gestione dei contributi versati sono conformi alle norme e alle regolamentazioni finanziarie dell'Organizzazione.

Capitolo V: Organizzazione internazionale del caffè Art. 7

Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffè

1) L'Organizzazione internazionale del caffè costituita con l'Accordo internazionale del 1962 sul caffè continua ad esistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e sorvegliarne il funzionamento.

2) L'Organizzazione ha sede a Londra, Regno Unito, salvo diversa decisione da parte del Consiglio.

3) Il Consiglio internazionale del caffè è l'autorità suprema dell'Organizzazione. Il Consiglio è assistito, se necessario, dal Comitato finanziario e amministrativo e dal Comitato economico. Il Consiglio è inoltre assistito dalla Commissione dei Membri affiliati, dalla Conferenza mondiale del caffè e dal Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè.

4) Il Consiglio è supportato dal Direttore esecutivo e dal personale dell'Organizzazione.

Art. 8

Privilegi e immunità

1) L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Dispone in particolare della capacità di contrarre, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.

2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei Membri che si trovano sul territorio del Paese ospite al fine di esercitarvi le loro funzioni saranno regolati da un Accordo di Sede concluso tra il Governo ospite e l'Organizzazione.

3) L'Accordo di Sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Tuttavia, esso può estinguersi: a)

per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;

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b)

nel caso in cui la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure

c)

qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

4) L'Organizzazione può concludere con uno o più Membri accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio, vertenti sui privilegi e le immunità, che potrebbero essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.

5) I Governi dei Membri diversi dal Governo ospite concedono all'Organizzazione le stesse facilitazioni previste per le istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie o di cambio, la gestione di conti bancari ed il trasferimento di fondi.

Capitolo VI: Consiglio internazionale del caffè Art. 9

Composizione del Consiglio internazionale del caffè

1) Il Consiglio internazionale del caffè è composto da tutti i Membri dell'Organizzazione.

2) Ogni Membro nomina un proprio rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o più supplenti. Ogni membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

Art. 10

Poteri e funzioni del Consiglio

1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente Accordo, esercita le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

2) A seconda delle esigenze, il Consiglio può istituire e sciogliere comitati e organi sussidiari, diversi da quelli menzionati al paragrafo 3 dell'articolo 7.

3) Il Consiglio stabilisce i regolamenti necessari all'esecuzione del presente Accordo e conformi alle sue disposizioni, in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale.

Il Consiglio può prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.

4) Il Consiglio stabilisce periodicamente un piano d'azione strategico per dirigere i propri lavori e indicarne le priorità, comprese quelle legate ad attività di progetto in virtù dell'articolo 33 e gli studi, le inchieste e i rapporti in virtù dell'articolo 32. Il programma delle attività e il preventivo amministrativo approvati dal Consiglio tengono conto delle priorità fissate nel piano d'azione.

5) Il Consiglio provvede inoltre all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo e di ogni altra documentazione che ritiene auspicabile.

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Art. 11

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Presidente e Vicepresidente del Consiglio

1) Il Consiglio elegge per ogni annata caffearia un Presidente e un Vicepresidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2) Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori, e il Vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Tale ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia.

3) Né il Presidente né il Vicepresidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del Membro.

Art. 12

Sessioni del Consiglio

1) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno e può tenere sessioni straordinarie se decide in questo senso. Può tenere sessioni straordinarie su richiesta di dieci Membri. Le sessioni del Consiglio sono indette almeno con 30 giorni di anticipo, salvo in caso di emergenza, nel qual caso sono indette con un preavviso di almeno dieci giorni.

2) Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se un Membro invita il Consiglio a svolgere una riunione sul suo territorio e se il Consiglio dà il proprio consenso, i costi supplementari che ne derivano per l'Organizzazione, eccedenti quelli normalmente sostenuti quando la sessione si svolge presso la sede dell'Organizzazione, sono a carico di detto Membro.

3) Il Consiglio può invitare ogni Paese non membro od ogni organizzazione di cui agli articoli 16 e 17 ad assistere a qualunque sessione in qualità di osservatore. Ad ogni sessione il Consiglio delibera sulle domande d'ammissione a titolo di osservatore.

4) Il quorum necessario affinché una sessione del Consiglio possa prendere decisioni è costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori e dei Membri importatori che detengono rispettivamente almeno due terzi del totale dei voti per ogni categoria. Se all'inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria il quorum non è raggiunto, il Presidente decide di ritardare l'apertura della sessione o della riunione plenaria di almeno due ore. Se all'ora prevista per la nuova riunione il quorum non è ancora stato raggiunto, il Presidente può nuovamente differire per almeno altre due ore l'inizio della sessione o della riunione plenaria. Se alla fine di questo nuovo rinvio il quorum non è ancora stato raggiunto, si rinvia la questione su cui occorre prendere decisioni alla successiva sessione del Consiglio.

Art. 13

Voti

1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ogni categoria, come indicato nei seguenti paragrafi del presente articolo.

2) Ogni Membro ha cinque voti come cifra di base.

3) I restanti voti dei Membri esportatori sono suddivisi fra di essi come segue: il 50 per cento proporzionalmente al volume medio delle loro rispettive esportazioni di 9 / 30

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caffè e il 50 per cento proporzionalmente al valore medio delle loro rispettive esportazioni di caffè.

4) I restanti voti dei Membri importatori sono suddivisi fra di essi come segue: il 50 per cento proporzionalmente al volume medio delle loro rispettive importazioni di caffè e il 50 per cento proporzionalmente al valore medio delle loro rispettive importazioni di caffè.

5) L'Unione europea o ogni organizzazione intergovernativa, così come è definita dal paragrafo 3 dell'articolo 4, dispone di voti a titolo di Membro unico. Dispone, come cifra di base, di cinque voti, ai quali si aggiungono voti supplementari a seconda del volume e del valore medio delle sue importazioni o esportazioni di caffè. Se è classificata come Membro esportatore, in conformità al paragrafo 7 dell'articolo 2, i suoi voti sono calcolati in conformità al paragrafo 3 del presente articolo. Se è classificata come Membro importatore, in conformità al paragrafo 8 dell'articolo 2, i suoi voti sono calcolati in conformità al paragrafo 4 del presente articolo.

6) Ai fini del presente articolo, per esportazioni e importazioni di caffè si intendono le spedizioni, rispettivamente, da qualsiasi origine e verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti.

7) Ai fini del presente articolo, nel caso dell'Unione europea o di un'organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, le esportazioni si intendono comprensive della somma delle esportazioni verso tutte le destinazioni, anche al suo interno, e le importazioni comprendono la somma delle importazioni da tutte le origini, anche al suo interno.

8) Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia in conformità alle disposizioni del presente articolo e la ripartizione così fissata rimane in vigore per tutto l'anno in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 9 del presente articolo.

9) Qualora sopravvenga un cambiamento nella partecipazione all'Organizzazione o se il diritto di voto di un Membro è sospeso o ristabilito ai sensi dell'articolo 22, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

10) Nessun Membro può disporre di due terzi o più dei voti della sua categoria.

11) Non sono ammesse le frazioni di voto.

Art. 14

Procedura di voto del Consiglio

1) Ogni Membro ha diritto di esprimere tutti i voti di cui dispone e non è autorizzato a frazionarli. Tuttavia, un Membro può disporre differentemente dei voti che gli sono dati per procura, in base alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

2) Ogni Membro esportatore può autorizzare per scritto qualsiasi altro Membro esportatore e ogni Membro importatore può autorizzare per scritto qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.

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Art. 15

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Decisioni del Consiglio

1) Il Consiglio si impegna ad adottare tutte le sue decisioni e a formulare tutte le sue raccomandazioni mediante consenso. Qualora non raggiunga un consenso, il Consiglio deve prendere le sue decisioni e formulare le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita di almeno il 70 per cento dei voti dei Membri esportatori presenti e votanti e di almeno il 70 per cento dei voti dei Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.

2) La seguente procedura si applica ad ogni decisione presa dal Consiglio a maggioranza ripartita dei voti: a)

se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei voti in seguito al voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, essa è rimessa ai voti entro 48 ore se il Consiglio lo decide a maggioranza dei Membri presenti; e

b)

se ancora una volta la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei voti, è considerata respinta.

3) I Membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni che il Consiglio prende in forza del presente Accordo.

Art. 16

Collaborazione con altri organismi

1) Il Consiglio può prendere disposizioni per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, con altre organizzazioni intergovernative appropriate, nonché con organizzazioni internazionali e regionali pertinenti. Utilizza in maniera ottimale diverse fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterrà opportune per conseguire l'obiettivo del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne la realizzazione di qualsiasi progetto nel quadro di queste misure, l'Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo delle garanzie fornite da Membri o da altri enti. L'appartenenza all'Organizzazione non obbliga nessun Membro ad assumere responsabilità inerenti alle somme di denaro prese a prestito o ai prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti.

2) Quando ciò è possibile, l'Organizzazione può raccogliere presso i Paesi membri, i Paesi non membri, le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni sui progetti e i programmi di sviluppo incentrati sul settore caffeario. Se del caso, e con l'accordo delle Parti in causa, l'Organizzazione può rendere disponibili informazioni a tali altre organizzazioni nonché ai Membri.

Art. 17

Collaborazione con organizzazioni non governative

Per conseguire l'obiettivo del presente Accordo, l'Organizzazione può, fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 34, 35 e 37, avviare e rafforzare attività di collaborazione con le organizzazioni non governative e senza scopo di lucro appropriate, esperte degli aspetti pertinenti del settore caffeario e con altri esperti in materia di caffè.

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Capitolo VII: Direttore esecutivo e personale Art. 18

Direttore esecutivo e personale

1) Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo. Stabilisce le condizioni d'impiego del Direttore esecutivo; queste ultime sono comparabili a quelle dei funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative simili.

2) Il Direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli incombono nella gestione del presente Accordo.

3) Il Direttore esecutivo nomina il personale dell'Organizzazione in conformità al regolamento stabilito dal Consiglio.

4) Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari né nell'industria caffearia, né nel commercio o nel trasporto del caffè.

5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo e il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Membro, né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ogni Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Capitolo VIII: Finanze e Amministrazione Art. 19

Comitato finanziario e amministrativo

È istituito un Comitato finanziario e amministrativo. Il Consiglio ne fissa la composizione e il mandato. Tale Comitato è incaricato di sorvegliare la preparazione del bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio e di esercitare altre funzioni attribuitegli dal Consiglio, compresi il controllo delle entrate e delle uscite e le questioni relative all'amministrazione dell'Organizzazione. Il Comitato finanziario e amministrativo riferisce al Consiglio in merito ai suoi lavori.

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1) Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti in ogni altro comitato del Consiglio sono a carico dello Stato che rappresentano.

2) Le altre spese che l'applicazione del presente Accordo comporta sono coperte dai contributi annuali dei Membri che sono ripartiti come indicato nell'articolo 21, nonché dai proventi della vendita ai Membri di servizi particolari e della vendita di informazioni e di studi risultanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 30 e 32.

3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

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Art. 21

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Adozione del bilancio preventivo amministrativo e determinazione dei contributi

1) Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo e stabilisce il contributo di ogni membro a tale bilancio. Il Direttore esecutivo predispone un progetto di bilancio preventivo amministrativo che viene controllato dal Comitato finanziario e amministrativo in conformità alle disposizioni dell'articolo 19.

2) Il contributo di ogni Membro al bilancio amministrativo per ogni esercizio finanziario è calcolato come segue: i) il 50 per cento in base al valore medio del commercio totale e ii) il 50 per cento in base al volume medio del commercio totale dei quattro anni civili precedenti. Ai fini del presente articolo, «commercio totale» designa la somma di tutte le importazioni ed esportazioni al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per l'esercizio finanziario in questione. Per la determinazione dei contributi si conteggiano i contributi dei singoli Membri senza tenere conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di un Membro o della ridistribuzione dei voti ad essa eventualmente conseguente. Tale conteggio non si applica tuttavia ai Membri la cui partecipazione è stata sospesa a norma del paragrafo 4 dell'articolo 22; i loro contributi sono ridistribuiti tra i rimanenti Membri solo per quell'esercizio finanziario.

3) Secondo il paragrafo 2 dell'articolo 21, il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni Paese che diviene Membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, in funzione del periodo rimanente dell'esercizio finanziario in corso; i contributi assegnati agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono tuttavia invariati.

4) Ogni membro deve versare un contributo minimo dello 0,25 per cento del bilancio preventivo amministrativo totale per ogni esercizio finanziario.

5) I Membri il cui commercio totale medio di caffè rappresenta una quota inferiore allo 0,25 per cento della somma del commercio totale medio di tutti i Membri in termini di volume e valore sono tenuti a versare unicamente il contributo minimo di cui al paragrafo 4.

6) I restanti contributi dei Membri, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 5, sono suddivisi fra di essi come segue: il 50
per cento proporzionalmente al volume medio del loro commercio totale di caffè e il 50 per cento proporzionalmente al valore medio del loro commercio totale di caffè.

7) Ai fini del presente articolo, per esportazioni e importazioni di caffè si intendono le spedizioni, rispettivamente, da qualsiasi origine e verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti.

8) Ai fini del presente articolo, nel caso dell'Unione europea o di un'organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, le esportazioni si intendono comprensive della somma delle esportazioni verso tutte le destinazioni, anche al suo interno, e le importazioni comprendono la somma delle importazioni da tutte le origini, anche al suo interno.

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Accordo internazionale del 2022 sul caffè

Art. 22

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Versamento dei contributi

1) I contributi al bilancio amministrativo di ogni esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio.

2) Un Membro che non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro sei mesi dal momento in cui è esigibile, perde, fino a quando non abbia integralmente pagato il suo contributo, i suoi diritti di voto e il suo diritto di partecipare alle riunioni dei comitati specializzati. Tuttavia, salvo decisione presa dal Consiglio, il Membro in questione non viene privato di nessuno degli altri diritti che gli sono conferiti dal presente Accordo, né sollevato da alcuno degli obblighi che quest'ultimo impone.

3) Un Membro il cui diritto di voto è sospeso in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo rimane tuttavia obbligato a versare il suo contributo.

4) Il Consiglio sospende temporaneamente, mediante decisione, la partecipazione di qualsiasi Membro con arretrati persistenti di oltre 21 mesi di contributi non versati. I Membri temporaneamente sospesi sono esonerati dall'obbligo di contribuire al bilancio amministrativo dell'Organizzazione, ma rimangono soggetti a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente Accordo. Dopo il pagamento integrale dei contributi arretrati o dopo l'approvazione di un piano di rimborso da parte del Consiglio, il Membro riacquista il diritto di appartenenza all'Organizzazione. I versamenti effettuati dai Membri in mora sono accreditati dapprima al contributo in sospeso da più tempo.

Art. 23

Responsabilità finanziarie

1) L'Organizzazione, funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 7, non è abilitata a contrarre qualsivoglia obbligo che non rientri nel campo d'applicazione del presente Accordo, e non può essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare non deve avere la possibilità di assumere prestiti di denaro. Nell'esercizio della sua facoltà di stipulare contratti, l'Organizzazione inserisce nei suoi contratti le condizioni del presente articolo in modo da farne prendere atto alle altre Parti interessate; tuttavia, qualora tali condizioni non vengano inserite, non per questo il contratto sarà inficiato di nullità, né si riterrà che l'Organizzazione abbia prevaricato i poteri che le sono conferiti.

2) La responsabilità finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi ai contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Si presume che i terzi che trattano con l'Organizzazione siano a conoscenza delle disposizioni del presente Accordo relative alle responsabilità finanziarie dei Membri.

Art. 24

Verifica e pubblicazione dei conti

Il più presto possibile ed entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, sarà predisposto un rendiconto per il Consiglio debitamente verificato da un esperto abilitato, relativo all'attivo e al passivo, ai redditi ed alle spese dell'Organizzazione durante l'esercizio finanziario in questione. Il rendiconto è sottoposto al Consiglio per approvazione nella sessione successiva.

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Capitolo IX: Aspetti economici Art. 25

Comitato economico

È istituito un Comitato economico, responsabile di questioni relative a: promozione e sviluppo del mercato, trasparenza del mercato, informazioni statistiche, studi e indagini, progetti, sviluppo sostenibile e finanziamento del settore del caffè. Il Consiglio determina la composizione e il mandato del Comitato economico in aggiunta ai compiti di cui agli articoli 33 e 38.

Art. 26

Eliminazione degli ostacoli al commercio e al consumo

1) I Membri riconoscono la necessità di rendere più efficiente la catena di approvvigionamento, di rimuovere gli ostacoli esistenti e di evitare che se ne creino di nuovi, suscettibili di ostacolare la produzione, il commercio e il consumo di caffè.

2) I Membri sono sollecitati a regolamentare il proprio settore caffeario per soddisfare gli obiettivi della politica nazionale in materia di salute, ambiente e reddito di sussistenza, coerentemente con gli impegni e gli obblighi assunti nell'ambito degli accordi internazionali e degli SDGs delle Nazioni Unite, compresi quelli relativi al commercio internazionale e regionale.

3) I Membri riconoscono che alcune misure vigenti possono, in misura più o meno importante, intralciare l'aumento del consumo di caffè, in particolare: a)

alcuni regimi d'importazione applicabili al caffè, comprese le tariffe preferenziali o altre tariffe, i contingenti, le operazioni di monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto e varie regole amministrative o prassi commerciali;

b)

alcuni regimi di esportazione relativi ai sussidi diretti o indiretti e ad altre regole amministrative o prassi commerciali; e

c)

alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne e regionali di carattere legislativo e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo o compromettere l'efficienza della catena di approvvigionamento.

4) In considerazione degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, i Membri si adoperano affinché siano ridotte le tariffe sul caffè e siano adottate altre misure volte a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.

5) In considerazione del loro comune interesse, i Membri si impegnano a cercare i mezzi con i quali ridurre progressivamente e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 3 del presente articolo o i mezzi con in quali ridurre sensibilmente i loro effetti.

6) Tenendo conto dei loro interessi reciproci, i Membri si impegnano a cercare modi per contenere la volatilità dei prezzi attraverso regolamenti adeguati.

7) Per quanto riguarda gli impegni contratti a norma del paragrafo 5 del presente articolo, i Membri informano ogni anno il Consiglio di tutte le misure che hanno adottato al fine di dare seguito alle disposizioni del presente articolo.

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8) Il Direttore esecutivo prepara e distribuisce annualmente a tutti i Membri un'indagine, che sarà esaminata dal Consiglio, sugli ostacoli al commercio e al consumo di caffè, nonché sulle distorsioni del mercato che alimentano la volatilità dei prezzi e che incidono sulla distribuzione dei redditi o del valore, in particolare per i coltivatori di caffè e gli altri produttori.

9) Per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai Membri che gli riferiscono, appena possibile, sulle misure prese per attuare tali raccomandazioni.

Art. 27

Promozione e sviluppo dei mercati

1) I Membri riconoscono sia per i Membri esportatori sia per i Membri importatori i vantaggi che risultano dagli sforzi miranti a promuovere il consumo, a migliorare la qualità del prodotto e a sviluppare i mercati del caffè, ivi compresi quelli dei Membri esportatori.

2) Le attività di promozione e di sviluppo dei mercati possono comprendere in particolare campagne d'informazione, la ricerca, lo sviluppo delle capacità e gli studi relativi alla produzione e al consumo di caffè, compresa la giornata internazionale del caffè.

3) Tali attività possono rientrare nel programma di attività o nelle attività di progetto dell'Organizzazione di cui all'articolo 33 e possono essere finanziate da contributi volontari dei Membri, dei non Membri, di altre organizzazioni e del settore privato.

Art. 28

Misure relative al caffè trasformato

I Membri riconoscono la necessità dei Paesi in via di sviluppo di ampliare la base delle loro economie attraverso, tra l'altro, l'industrializzazione e l'esportazione di prodotti manufatti, compresa la lavorazione del caffè e l'esportazione di caffè trasformato, come indicato alle lettere d­h del paragrafo 1 dell'articolo 2. A questo proposito i Membri evitano di adottare misure governative che potrebbero incidere negativamente sul settore caffeario di altri Membri.

Art. 29

Miscele e succedanei

1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o utilizzati con caffè ai fini della rivendita in commercio con la denominazione di caffè. I Membri si adoperano per vietare la pubblicità e la vendita di prodotti con il nome di caffè contenenti meno dell'equivalente del 95 per cento di caffè verde come materia prima di base.

Tuttavia, il presente paragrafo non si applica al caffè premiscelato di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera h.

2) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguardo all'osservanza delle norme del presente articolo.

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Accordo internazionale del 2022 sul caffè

Art. 30

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Informazioni statistiche

1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare: a)

dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione e il consumo di caffè nel mondo, comprese le informazioni concernenti la produzione, il consumo, il commercio e i prezzi di caffè nelle diverse categorie di mercato, se possibile per tipo di caffè, e i prodotti contenenti caffè; e

b)

nella misura in cui lo ritiene opportuno, dati tecnici su coltivazione, costi di produzione, trasformazione e utilizzazione del caffè.

2) Il Consiglio può chiedere ai Membri di fornirgli le informazioni in materia di caffè che esso giudica necessarie per la sua attività, in particolare rapporti statistici periodici concernenti la produzione, le tendenze di produzione, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e l'imposizione, ma non rende pubblici i dati che consentono di identificare le operazioni di persone o società che producono, lavorano e commercializzano il caffè. Per quanto possibile, i Membri forniscono le informazioni richieste nella forma più particolareggiata, tempestiva ed accurata possibile.

3) Il Consiglio istituisce un sistema di prezzi indicativi atto a consentire la pubblicazione di un prezzo indicativo quotidiano composito che rispecchi le effettive condizioni del mercato.

4) Se nei tempi fissati dal Consiglio un Membro non fornisce o stenta a fornire informazioni statistiche o di altro tipo richieste per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedere al Membro interessato di spiegare i motivi di tale inadempienza. Il Membro in questione può anche informare il Consiglio sulle difficoltà incontrate e chiedere un'assistenza tecnica.

5) Se si ritiene che occorra un aiuto tecnico o se un Membro non ha fornito per due anni consecutivi le informazioni statistiche richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo, non ha sollecitato l'aiuto del Consiglio e non ha spiegato le ragioni di tale inadempienza, il Consiglio può prendere le iniziative atte a incitare il Membro in questione a fornire le informazioni richieste.

Art. 31

Certificati di origine

1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffè e di verificare le quantità di caffè che sono state esportate per ogni Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati di origine disciplinato dalle regole approvate dal Consiglio.

2) Tutto il caffè esportato da un Membro esportatore è provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformità al pertinente regolamento del Consiglio, dalle agenzie qualificate scelte dal Membro in questione e approvate dall'Organizzazione. Quest'ultima riesamina periodicamente le informazioni contenute nel certificato di origine alla luce dell'evoluzione delle condizioni di consumo e del commercio internazionale.

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3) Ogni Membro esportatore notifica all'Organizzazione le agenzie governative o non governative responsabili di adempiere le funzioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo. L'Organizzazione approva nominativamente un organismo non governativo in conformità alle regole approvate dal Consiglio.

4) Ogni Membro esportatore, a titolo eccezionale e con un'adeguata giustificazione, può chiedere al Consiglio di autorizzare che i dati relativi alle sue esportazioni di caffè figuranti nei certificati di origine siano trasmessi all'Organizzazione in forma diversa.

Art. 32

Studi, inchieste e rapporti

1) Allo scopo di aiutare i Membri, l'Organizzazione favorisce la preparazione di studi, inchieste, rapporti tecnici e di altri documenti su aspetti pertinenti del settore caffeario.

2) Tali aspetti possono comprendere i lavori riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè, l'analisi della catena di valore del caffè, il cambiamento climatico, le strategie di gestione dei rischi finanziari e di altra natura, l'incidenza delle politiche governative in materia di produzione e consumo di caffè, gli aspetti legati alla sostenibilità del settore caffeario, i legami tra caffè e salute, le possibilità di sviluppo dei mercati del caffè nei suoi impieghi tradizionali e non tradizionali nonché altri temi che il Consiglio ritiene rilevanti.

3) L'informazione raccolta, classificata, analizzata e diffusa può comprendere, se tecnicamente realizzabile, anche: a)

i volumi e i prezzi dei caffè in funzione di fattori quali le diverse zone geografiche, le famiglie, le comunità locali e le condizioni di produzione;

b)

l'informazione sulle strutture del mercato, le nicchie di mercato e le nuove tendenze della produzione e del consumo; e

c) studi relativi all'evoluzione dei redditi di sussistenza garanti di benessere.

4) Per attuare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio esamina gli studi, le indagini e i rapporti da includere nel programma d'attività annuale, compresa la stima del fabbisogno di risorse, prestando particolare attenzione ai piccoli e medi agricoltori e agli altri produttori. Tali attività sono finanziate mediante gli accantonamenti del bilancio preventivo amministrativo o fonti non previste nel bilancio.

5) Per i coltivatori di caffè di piccole e medie dimensioni e per altri produttori, l'Organizzazione accorda una particolare priorità all'agevolazione dell'accesso all'informazione al fine di aiutarli a migliorare la loro sostenibilità e produttività e i loro risultati finanziari, segnatamente la gestione del credito e dei rischi.

Capitolo X: Attività dell'organizzazione in materia di progetti Art. 33

Elaborazione e finanziamento di progetti

1) Attraverso il Comitato economico i Membri e il Direttore esecutivo possono sottoporre al Consiglio proposte di progetti. Tali proposte devono contribuire alla rea18 / 30

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lizzazione degli obiettivi del presente Accordo e rientrare in uno o più campi d'attività prioritari figuranti nel piano d'azione strategico e nel programma d'attività annuale approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 10.

2) Il Consiglio fissa e aggiorna le procedure e i meccanismi di presentazione, valutazione, approvazione, determinazione delle priorità e di finanziamento dei progetti, nonché le procedure e i meccanismi di attuazione, di controllo e di valutazione di questi ultimi e per l'ampia diffusione dei loro risultati. Il Comitato economico è responsabile dell'attuazione di tali procedure e meccanismi e della formulazione di raccomandazioni all'attenzione del Consiglio.

3) Ad ogni sessione del Consiglio, il Direttore esecutivo riferisce sullo stato di avanzamento di tutti i progetti approvati dal Consiglio, compresi i progetti in attesa di finanziamento, quelli in corso di attuazione o terminati dopo l'ultima sessione del Consiglio.

4) L'Organizzazione si adopera per cooperare con altre organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, agenzie di sviluppo multilaterali e bilaterali e donatori pubblici e privati al fine di ottenere assistenza finanziaria e sostegno per l'esecuzione di programmi, progetti e attività d'interesse per l'economia caffearia, a seconda dei casi.

Capitolo XI: Settore caffeario privato Art. 34

Commissione dei Membri affiliati

1) La Commissione dei Membri affiliati (CMA) è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni su richiesta del Consiglio nonché invitare il Consiglio e i suoi organi sussidiari a includerle nei loro ordini del giorno e a deliberare su questioni relative al presente Accordo e allo stato del settore caffeario mondiale.

2) La CMA è composta da tutti i Membri affiliati.

3) La CMA ha un Presidente e un Vicepresidente, eletti dai suoi Membri per un periodo di un anno. I titolari di queste funzioni sono rieleggibili. Il Presidente e il Vicepresidente non sono retribuiti dall'Organizzazione.

4) Il Presidente e il Vicepresidente della CMA sono invitati dal Consiglio a partecipare alle sue riunioni e hanno diritto di parola.

5) Il Presidente e il Vicepresidente della CMA rappresentano quest'ultimo in seno al Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè (CPPWP).

6) La CMA si riunisce di norma presso la sede dell'Organizzazione, prima delle sessioni ordinarie del Consiglio e senza conflitti di orario con tali sessioni. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro a tenere una riunione sul suo territorio, anche la CMA può riunirsi su tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'Organizzazione, eccedenti quelli normalmente sostenuti quando la riunione si svolge presso la sede dell'Organizzazione, sono a carico del Paese o dell'organizzazione del settore privato responsabile di tale invito.

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7) La CMA può, con l'approvazione del Consiglio, tenere riunioni straordinarie.

8) La CMA elabora il proprio regolamento interno nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 35

Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè

1) Il Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè (di seguito denominato CPPWP) è un meccanismo di partenariato pubblico-privato multi-stakeholder il cui obiettivo è identificare e attuare azioni pratiche e tempestive per affrontare questioni riguardanti i livelli e la volatilità dei prezzi nonché la sostenibilità a lungo termine del settore del caffè.

2) Il CPPWP deve: a)

stabilire un consenso su questioni e azioni prioritarie da sottoporre all'esame del Consiglio e da condividere con il «CEO and Global Leaders Forum» (CGLF);

b)

condurre il dialogo pubblico-privato e monitorare i progressi in merito a impegni su questioni riguardanti i livelli e la volatilità dei prezzi nonché la sostenibilità a lungo termine del settore del caffè;

c)

promuovere l'ulteriore sviluppo e l'operatività degli impegni e delle iniziative approvate dal Consiglio in merito alla questione dei livelli di prezzo e della sostenibilità a lungo termine del settore del caffè; e

d)

sviluppare costantemente una visione condivisa e un programma per il dialogo pubblico-privato, affrontando le questioni urgenti che interessano il settore del caffè, chiarendo le aspettative e identificando le opportunità e le risorse per un'azione condivisa.

3) Il CPPWP è composto in ugual numero da delegati nominati dal Consiglio e da rappresentanti del settore privato. I rappresentanti della società civile e delle organizzazioni internazionali possono aderire al CPPWP alle condizioni stabilite dal Consiglio.

4) Il Direttore esecutivo funge da segretario ex-officio del CPPWP ed è affiancato da un membro del personale designato che funge da supplente e agisce per suo conto, se necessario.

5) Il CPPWP elabora il proprio regolamento interno nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle condizioni pertinenti approvate dal Consiglio.

6) Il CPPWP stabilisce i propri meccanismi per coinvolgere le parti interessate del settore pubblico e privato del caffè, i partner di sviluppo e la società civile nella valutazione delle questioni prioritarie e nell'identificazione delle migliori pratiche e soluzioni.

7) Il CPPWP presenta al Consiglio, per valutazione, relazioni periodiche, delibere e raccomandazioni.

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Art. 36

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Impegno, integrazione e inclusione

1) Il Consiglio e i suoi organi sussidiari, compreso il CPPWP, consentono ai Membri affiliati e alle organizzazioni internazionali, ove opportuno, di: a)

fornire analisi specialistiche dei problemi basandosi direttamente sulle loro esperienze sul campo;

b)

fungere da organi di allerta precoce;

c)

contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni di rilievo;

d)

contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo; e

e)

fornire informazioni pertinenti durante gli eventi dell'Organizzazione.

2) Consapevoli che l'Organizzazione offre loro la possibilità di essere ascoltati da un ampio pubblico contribuendo così al suo programma, i Membri affiliati possono: a)

partecipare alle attività dell'Organizzazione, previa approvazione del Consiglio, o a quelle contenute nel programma d'attività;

b)

ottenere e condividere informazioni, conoscenze e buone pratiche con i Membri e gli altri Membri affiliati attraverso gli strumenti di collaborazione messi a disposizione dall'Organizzazione o con altri mezzi;

c)

partecipare a conferenze e a eventi internazionali connessi all'Organizzazione;

d)

fare dichiarazioni scritte e orali in occasione di questi eventi;

e)

organizzare eventi collaterali;

f)

accedere a informazioni e dati; e

g)

avere opportunità di networking e di lobbying in modo da ampliare i propri contatti e la propria base di conoscenze per esplorare possibili partenariati con vari soggetti interessati.

Art. 37

Conferenza mondiale del caffè

1) Il Consiglio prende provvedimenti ai fini dello svolgimento, ad intervalli appropriati, di una Conferenza mondiale del caffè (di seguito denominata «Conferenza») che sarà composta da Membri esportatori e da Membri importatori, da rappresentanti del settore privato e da altri partecipanti interessati, compresi i partecipanti dei Paesi non Membri. Il Consiglio si accerta, con la collaborazione del Presidente della Conferenza, che la Conferenza contribuisca a promuovere gli obiettivi del presente Accordo.

2) La Conferenza ha un Presidente che non è rimunerato dall'Organizzazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio per un periodo di tempo adeguato ed è invitato a partecipare alle sessioni del Consiglio in qualità di osservatore.

3) Il Consiglio stabilisce la forma, il titolo, l'argomento e gli orari della Conferenza, tenendo informati la Commissione dei Membri affiliati e il Gruppo di lavoro pubblicoprivato sul caffè. La Conferenza si svolge di norma presso la sede dell'Organizzazione durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro a 21 / 30

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tenere una sessione sul suo territorio, anche la Conferenza può svolgersi su tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'Organizzazione, eccedenti quelli normalmente sostenuti quando la sessione si svolge presso la sede dell'Organizzazione, sono a carico del Paese responsabile di tale invito.

4) A meno che il Consiglio non decida diversamente, la Conferenza è autofinanziata.

5) Il Presidente sottopone al Consiglio le conclusioni della Conferenza.

Art. 38

Finanze del settore caffeario

Il Comitato economico promuove le consultazioni su argomenti relativi ai meccanismi di finanziamento e di gestione del rischio nel settore del caffè, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli e medi produttori, degli agricoltori e delle comunità locali nelle zone di produzione del caffè.

Capitolo XII: Disposizioni generali Art. 39

Preparativi per un nuovo accordo

1) Il Consiglio può esaminare la possibilità di negoziare un nuovo Accordo internazionale sul caffè.

2) Al fine di attuare questa disposizione, il Consiglio esamina i progressi compiuti dall'Organizzazione nel conseguire l'obiettivo del presente Accordo, come specificato dall'articolo 1.

Capitolo XIII: Sviluppo sostenibile Art. 40

Settore caffeario sostenibile

1) I Membri accordano la dovuta priorità alla gestione sostenibile delle risorse e della lavorazione del caffè, tenendo conto dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni ­ economica, sociale e ambientale ­ in modo equilibrato e integrato, in conformità con gli SDGs delle Nazioni Unite e con altre iniziative globali correlate approvate dai Membri.

2) L'Organizzazione può, su richiesta, aiutare i Membri a sviluppare in modo sostenibile il loro settore caffeario al fine di promuovere la prosperità dei coltivatori di caffè e di tutte le cerchie interessate, migliorando al contempo la produttività, la qualità, la resilienza e la redditività della catena del valore del caffè, in particolare nell'interesse dei piccoli agricoltori e di altri piccoli produttori di caffè.

Art. 41

Livello di vita e condizioni di lavoro

I Membri considerano il miglioramento del livello di vita e delle condizioni di lavoro delle popolazioni che lavorano nel settore caffeario in funzione del loro stadio di sviluppo, tenendo presenti i principi riconosciuti e le norme applicabili a livello 22 / 30

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internazionale a tale riguardo. I Membri stabiliscono, inoltre, di comune intesa che le norme di lavoro non sono utilizzate ai fini di un commercio protezionista.

Capitolo XIV: Consultazioni, controversie e ricorsi Art. 42

Consultazioni

Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni eventualmente presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo e accetta qualsiasi consultazione in proposito. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Se una delle Parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione o se la consultazione non ha un esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell'articolo 43. Se la consultazione dà luogo ad una soluzione, un rapporto al riguardo è sottoposto al Direttore esecutivo che lo distribuisce a tutti i Membri.

Art. 43

Controversie e ricorsi

1) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non viene risolta per via negoziale è deferita per decisione al Consiglio su richiesta di qualsiasi Membro parte alla controversia.

2) Il Consiglio definisce una procedura di composizione delle controversie e dei ricorsi.

Capitolo XV: Disposizioni finali Art. 44

Firma e ratifica, accettazione o approvazione

1) Salvo disposizione contraria, il presente Accordo sarà depositato, dal 6 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 compreso, presso la sede del depositario affinché sia firmato dalle Parti contraenti dell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè e dai Governi invitati alla sessione del Consiglio durante la quale il presente Accordo è stato adottato.

2) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Governi firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure giuridiche.

3) Salvo nei casi previsti dall'articolo 46, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 31 luglio 2023. Tuttavia, il Consiglio può decidere di concedere proroghe del termine ai Governi firmatari che non sono in grado di depositare i loro strumenti prima di tale data. Tali decisioni del Consiglio saranno trasmesse al depositario.

4) All'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione o della notifica dell'applicazione provvisoria dell'Accordo, l'Unione europea deposita presso 23 / 30

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il depositario una dichiarazione nella quale conferma la sua competenza esclusiva sulle questioni disciplinate dal presente Accordo. Gli Stati membri dell'Unione europea non possono diventare Parte contraente del presente Accordo.

Art. 45

Applicazione provvisoria

Ogni Governo firmatario che si propone di ratificare, accettare o approvare il presente Accordo può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente alle sue procedure giuridiche.

Art. 46

Entrata in vigore

1) Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo quando i Governi firmatari che detengono almeno i due terzi dei voti dei Membri esportatori e i Governi firmatari che detengono almeno i due terzi dei voti dei Membri importatori, calcolati al 6 giugno 2022, senza riferimento all'eventuale sospensione di cui all'articolo 22, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Altrimenti entra in vigore a titolo definitivo in qualsiasi momento, attraverso il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, se è provvisoriamente in vigore secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e se tali quote percentuali sono raggiunte.

2) Se non è entrato in vigore definitivamente il 31 luglio 2023, il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente alla stessa data o ad una data successiva nei 12 mesi che seguono, a condizione che i Governi firmatari aventi il numero di voti specificato al paragrafo 1 del presente articolo abbiano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio secondo le disposizioni dell'articolo 45.

3) Se il presente Accordo è entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente il 31 luglio 2024, esso cessa di essere in vigore provvisoriamente a meno che i Governi firmatari che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, o che hanno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, decidano di comune intesa che rimane in vigore provvisoriamente per una durata specifica. Questi Governi firmatari possono anche decidere di comune intesa che il presente Accordo entrerà definitivamente in vigore fra di loro.

4) Se il presente Accordo non è entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, il 31 luglio 2024 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo, i Governi firmatari che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle loro leggi e ai loro regolamenti, possono decidere di comune intesa che esso entrerà definitivamente in vigore fra di loro.

Art. 47

Adesione

1) Salvo disposizioni contrarie dell'Accordo, il Governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o

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Accordo internazionale del 2022 sul caffè

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ogni organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, può aderire al presente Accordo secondo le procedure stabilite dal Consiglio.

2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.

3) Dopo il deposito di uno strumento di adesione, ogni organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 deposita una dichiarazione che conferma la sua competenza esclusiva per le questioni indicate nel presente Accordo. Gli Stati membri dell'organizzazione summenzionata non possono diventare Parte contraente del presente Accordo.

Art. 48

Riserve

Non possono essere espresse riserve riguardo a qualsivoglia disposizione del presente Accordo.

Art. 49

Recesso volontario

Ogni Parte contraente può in qualsiasi momento ritirarsi dal presente Accordo notificando per scritto il proprio recesso al depositario. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.

Art. 50

Esclusione

Se considera che un Membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, e ritiene che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, il Consiglio può escludere tale Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Il Membro in questione cessa di appartenere all'Organizzazione e di essere Parte dell'Accordo 90 giorni dopo la data della decisione del Consiglio.

Art. 51

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

1) In caso di recesso o esclusione di un Membro, il Consiglio, se del caso, procede alla liquidazione dei suoi conti. L'Organizzazione conserva le somme già versate dal Membro che recede o è escluso, il quale è peraltro tenuto a pagare le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una Parte contraente che non è in grado di accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere Parte dell'Accordo ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 53, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che riterrà più equo.

2) Il Membro che ha cessato di partecipare al presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione del presente Accordo.

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Accordo internazionale del 2022 sul caffè

Art. 52

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Durata e cessazione

1) Il presente Accordo rimane in vigore fino alla sua denuncia da parte del Consiglio secondo il paragrafo 3 del presente articolo.

2) A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo il Consiglio lo riesamina ogni cinque anni, se necessario, in particolare per tenere conto delle nuove sfide e opportunità e per rispondervi adeguatamente, e adotta le decisioni appropriate.

3) Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di rescindere il presente Accordo.

La cessazione ha effetto alla data decisa dal Consiglio.

4) Nonostante la cessazione dell'Accordo, il Consiglio rimane in funzione per tutto il tempo necessario per adottare ogni provvedimento indispensabile nel periodo di tempo richiesto al fine di liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilità e disporre degli averi.

5) Qualsiasi decisione adottata riguardo alla cessazione del presente Accordo e qualsiasi notifica ricevuta dal Consiglio, in conformità al presente articolo, è debitamente trasmessa dal Consiglio al depositario.

Art. 53

Emendamenti

1) Il Consiglio può proporre un emendamento all'Accordo che comunica a tutte le Parti contraenti. L'emendamento entra in vigore per tutti i Membri dell'Organizzazione 100 giorni dopo che le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri esportatori e le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle Parti contraenti dell'Accordo al momento in cui la proposta di emendamento è comunicata alle Parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti notificano al depositario che accettano l'emendamento; il Consiglio comunica il termine a tutte le Parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere di tale termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore non sono soddisfatte, l'emendamento deve intendersi ritirato.

2) Fatta salva una decisione contraria del Consiglio, se una Parte contraente non ha notificato al depositario la sua accettazione di un emendamento conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo nel termine fissato a tal fine dal Consiglio, tale Parte contraente cessa di essere Parte del presente Accordo a decorrere dalla data in cui l'emendamento entra in vigore.

3) Il Consiglio notifica al depositario ogni emendamento comunicato alle Parti contraenti in forza del presente articolo.

Art. 54

Disposizione supplementare e transitoria

Tutte le misure prese dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, o a suo nome, in virtù dell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè, sono applicabili fino all'entrata in vigore del presente Accordo.

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Accordo internazionale del 2022 sul caffè

Art. 55

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Testi autentici dell'Accordo

I testi del presente Accordo in lingua francese, inglese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il depositario.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

(Seguono le firme)

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Accordo internazionale del 2022 sul caffè

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Allegato 1

Fattori di conversione per il caffè torrefatto, decaffeinato, liquido e solubile come definito nell'accordo internazionale del 2007 sul caffè Caffè torrefatto Per ottenere l'equivalente del caffè torrefatto in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto del caffè torrefatto per 1,19.

Caffè decaffeinato Per ottenere l'equivalente del caffè verde decaffeinato in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto del caffè verde decaffeinato per 1,05. Per ottenere l'equivalente del caffè decaffeinato torrefatto e decaffeinato solubile in caffè verde occorre moltiplicare il rispettivo peso netto per 1,25 e per 2,73.

Caffè liquido Per ottenere l'equivalente del caffè liquido in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto dei solidi disidratati di caffè contenuti nel caffè liquido per 2,6.

Caffè solubile Per ottenere l'equivalente del caffè solubile in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto del caffè solubile per 2,6.

Caffè premiscelato Da stabilire, conformemente alla Risoluzione 476 approvata dal Consiglio internazionale del caffè il 9 giugno 2022.

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Accordo internazionale del 2022 sul caffè

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Depositario dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè Risoluzione numero 477 del 9 giugno 2022

Il Consiglio internazionale del caffè, considerato che: nella sua 133a sessione del 9 giugno 2022 ha adottato la risoluzione 476, che approva il testo dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè; secondo il paragrafo 1 dell'articolo 76 (Depositari dei trattati) della Convenzione di Vienna del 19698 sul diritto dei trattati la designazione del depositario di un trattato può essere fatta dagli Stati che hanno preso parte ai negoziati e il depositario può essere uno o diversi Stati, un'organizzazione internazionale o il funzionario amministrativo più elevato in grado dell'organizzazione stessa; e secondo il paragrafo 10 dell'articolo 2 dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè il Consiglio designa il depositario con decisione presa consensualmente entro il 6 ottobre 2022 e la decisione costituisce parte integrante dell'Accordo del 2022, decide di: 1. designare l'Organizzazione internazionale del caffè come depositario dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè; 2. chiedere al CEO, in qualità di responsabile amministrativo più elevato in grado dell'Organizzazione internazionale del caffè, di adottare le misure necessarie per garantire che l'Organizzazione eserciti la sua funzione di depositario dell'Accordo del 2022 conformemente alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, vale a dire a di:

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a)

conservare la versione originale dell'Accordo e le procure affidate al depositario;

b)

produrre copie certificate conformi della versione originale dell'Accordo e di provvedere alla loro distribuzione;

c)

ricevere le firme apportate all'Accordo e ricevere e conservare tutti gli strumenti, le notifiche e le comunicazioni relativi all'Accordo;

d)

verificare che le firme e tutti gli strumenti, le notifiche e le comunicazioni relativi all'Accordo siano in buona e debita forma;

e)

trasmettere gli atti, le notifiche e le comunicazioni relativi all'Accordo;

RS 0.111

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Accordo internazionale del 2022 sul caffè

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f)

comunicare la data in cui è stato depositato il numero di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o le notifiche di applicazione provvisoria necessari per l'entrata in vigore definitiva o provvisoria dell'Accordo, come previsto dall'articolo 46 dell'Accordo;

g)

registrare l'Accordo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

h)

in caso di domande sull'espletamento delle funzioni del depositario, portarle all'attenzione degli Stati firmatari e degli Stati contraenti o, se opportuno, del Consiglio internazionale del caffè;

Confermo che quanto sopra è una copia fedele dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè adottato con la risoluzione 476 del Consiglio internazionale del caffè in occasione della sua 133a sessione del 9 giugno 2022. La versione originale dell'Accordo è conservata dall'Organizzazione internazionale del caffè.

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