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Traduzione

Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza del 1° novembre 2022

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera, in seguito denominato «Svizzera», e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania, in seguito denominato «Germania», in seguito congiuntamente denominati «Parti» e individualmente «Parte», considerando le strette relazioni esistenti tra la Svizzera e la Germania e auspicando che la cooperazione volta a contrastare le attività anticoncorrenziali contribuisca a migliorare e a rafforzare le loro relazioni; osservando che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza è un aspetto fondamentale per il buon funzionamento dei rispettivi mercati, così come per il benessere economico dei consumatori di entrambe le Parti e per i loro scambi; tenendo conto del fatto che i sistemi d'applicazione del diritto della concorrenza della Svizzera e della Germania si basano sugli stessi principi e prevedono norme analoghe; vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti in materia di diritto della concorrenza, adottata il 16 settembre 2014; riconoscendo che la cooperazione e il coordinamento, compresi lo scambio di informazioni e in particolare la trasmissione di informazioni ottenute dalle Parti nel corso delle loro indagini, contribuiranno all'applicazione più efficace del diritto della concorrenza di entrambe le Parti; prendendo atto dell'Accordo del 17 maggio 20131 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, hanno convenuto quanto segue:

1

RS 0.251.268.1

2023-0100

FF 2023 313

Cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza. Acc. con la Germania

Art. 1

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Scopo e campo d'applicazione

Lo scopo del presente Accordo è contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di entrambe le Parti attraverso la cooperazione e il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni, tra le autorità in materia di concorrenza delle Parti, ed eliminare o ridurre la possibilità di controversie tra le Parti in tutte le questioni riguardanti l'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte.

1

La cooperazione in materia penale tra autorità amministrative o di perseguimento penale o fra tribunali non è oggetto del presente Accordo.

2

Art. 2

Rapporto con altri accordi internazionali

Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali di cui sono firmatarie, e in particolare, nel caso della Svizzera, dall'Accordo del 17 maggio 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

1

La cooperazione delle Parti ai fini dell'attuazione di norme di diritto penale comune o di altre norme penali è basata sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19592 e sull'Accordo del 13 novembre 19693 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione.

2

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intende per: 1

2

«autorità in materia di concorrenza» delle Parti: a.

per la Germania, l'Ufficio federale dei cartelli (Bundeskartellamt), e

b.

per la Svizzera, la Commissione della concorrenza, compresa la sua segreteria;

«diritto della concorrenza»: a.

2 3

per la Germania, la legge contro le limitazioni della concorrenza nella versione pubblicata il 26 luglio 2013 (BGBl. I pag. 1750, 3245), modificata da ultimo dall'articolo 2 della legge del 19 luglio 2022 (BGBl. I, pag. 1214, 1225), nella rispettiva versione vigente (in seguito denominata «GWB»), gli articoli 101, 102 e 105 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, gli articoli 53 e 54 dell'Accordo sullo spazio economico europeo se applicati in combinato disposto con gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i loro regolamenti di esecuzione nonché tutti i relativi emendamenti, e

RS 0.351.1 RS 0.351.913.61

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b.

3

4

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per la Svizzera, la legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (in seguito denominata «LCart», RS 251) e le sue ordinanze d'esecuzione nonché tutte le modifiche;

«impresa»: a.

per la Germania, un'impresa secondo l'articolo 1 GWB, e

b.

per la Svizzera, un'impresa secondo l'articolo 2 capoverso 1bis LCart;

«atto anticoncorrenziale»:

qualsiasi atto che possa essere oggetto di un divieto, di sanzioni o di altre misure correttive da parte delle autorità in materia di concorrenza a norma del rispettivo diritto della concorrenza delle Parti; 5

6

«indagine»: a.

per la Germania, qualsiasi procedimento amministrativo secondo gli articoli 54 segg. GWB ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza tedesco o europeo e qualsiasi procedimento proprio di ammenda secondo gli articoli 81 segg. GWB nella misura in cui è condotto in modo indipendente e non nel quadro dell'assistenza amministrativa, e

b.

per la Svizzera, qualsiasi indagine condotta dalle autorità in materia di concorrenza secondo gli articoli 26 segg. e 32 segg. LCart;

«atto d'esecuzione»:

qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini svolte dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte; 7

«informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine»:

qualsiasi informazione che una Parte ottiene avvalendosi dei suoi diritti formali d'indagine oppure che è trasmessa da un altro ente a una delle Parti in virtù di un obbligo legale, vale a dire:

8

a.

per la Germania, le informazioni ottenute o trasmesse nell'ambito di misure esecutive relative a procedimenti amministrativi secondo gli articoli 54 segg.GWB ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza tedesco o europeo o nell'ambito di un procedimento proprio di ammenda secondo gli articoli 81 segg. GWB, e

b.

per la Svizzera, le informazioni ottenute su richiesta secondo l'articolo 40 LCart, le deposizioni secondo l'articolo 42 capoverso 1 LCart e le perquisizioni svolte dall'autorità in materia di concorrenza secondo l'articolo 42 capoverso 2 LCart, o le informazioni raccolte in applicazione dell'ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese;

«informazioni ottenute nell'ambito della procedura di trattamento favorevole»: a.

per la Germania, le informazioni ottenute nell'ambito di una procedura di trattamento favorevole secondo gli articoli 81h­81n GWB, e

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b.

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per la Svizzera, le informazioni ottenute secondo l'articolo 49a capoverso 2 LCart e gli articoli 8­14 dell'ordinanza del 12 marzo 2004 sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza (RS 251.5);

«informazioni ottenute nell'ambito della procedura di conciliazione»:

10

a.

per la Germania, le informazioni ottenute nell'ambito della risoluzione amichevole di un procedimento di ammenda secondo gli articoli 81 segg. GWB, e

b.

per la Svizzera, le informazioni ottenute secondo l'articolo 29 LCart;

«atto d'esercizio dei pubblici poteri»:

una decisione che implica l'imposizione di sanzioni, richiede o vieta una pratica oppure che richiede la messa a disposizione di informazioni da parte del destinatario o dei destinatari: a.

per la Germania, le decisioni nei procedimenti amministrativi secondo gli articoli 54 segg. GWB e nei procedimenti di ammenda secondo gli articoli 81 segg. GWB ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza tedesco o europeo, in particolare ordini di cessazione di attività, ordini che impongono multe o responsabilità, nonché ordini di informazione o di consegna, e

b.

per la Svizzera, atti emanati in relazione all'applicazione degli articoli 5, 7, 9 e 10 LCart.

Art. 4

Notifiche

L'autorità in materia di concorrenza di una Parte notifica per scritto all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte tutti gli atti d'esecuzione che ritiene possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte. In deroga al primo periodo del presente paragrafo, le notifiche secondo il presente articolo possono essere effettuate anche per via elettronica.

1

Gli atti d'esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte includono, in particolare: 2

1.

gli atti d'esecuzione riguardanti presunti atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni, nei confronti di un'impresa costituita o organizzata secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;

2.

gli atti d'esecuzione che riguardano comportamenti considerati come favoriti, imposti o approvati dall'altra Parte;

3.

gli atti d'esecuzione nei confronti di atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni che sono compiuti o sono stati compiuti in misura significativa anche nel territorio dell'altra Parte;

4.

gli atti d'esecuzione che riguardano una concentrazione in cui una o più parti dell'operazione sono imprese costituite o organizzate secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;

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5.

gli atti d'esecuzione che riguardano una concentrazione in cui un'impresa che controlla una o più parti dell'operazione è costituita o organizzata secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte; e

6.

gli atti d'esecuzione che riguardano misure correttive che espressamente esigano o vietino determinati comportamenti nel territorio dell'altra Parte o che contengano obblighi vincolanti per le imprese stabilite in tale territorio.

Le notifiche secondo il paragrafo 1 relative alle concentrazioni sono effettuate: 1.

per la Germania, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 35 segg.

GWB; e

2.

per la Svizzera, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 33 LCart.

Le notifiche secondo il paragrafo 1 relative a questioni diverse dalle concentrazioni sono effettuate senza indugio: 4

1.

per la Germania, all'avvio del primo atto formale di indagine; e

2.

per la Svizzera, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 27 LCart.

Le notifiche includono in particolare i nomi delle imprese oggetto degli atti d'esecuzione, le attività esaminate e i mercati cui sono correlate, le disposizioni giuridiche rilevanti e la data degli atti d'esecuzione disposti dalle autorità.

5

Art. 5

Coordinamento degli atti d'esecuzione

Qualora le autorità in materia di concorrenza delle Parti pongano in essere atti d'esecuzione riguardanti situazioni correlate, esse possono coordinare tali atti. Possono in particolare coordinare la tempistica dei loro accertamenti o delle loro perquisizioni.

1

Per stabilire se determinati atti d'esecuzione possano essere coordinati, le autorità in materia di concorrenza delle Parti tengono conto in particolare dei seguenti elementi: 2

1.

le conseguenze di tale coordinamento sulla capacità delle autorità in materia di concorrenza delle Parti di conseguire gli obiettivi dei loro atti d'esecuzione;

2.

le capacità delle autorità in materia di concorrenza delle Parti di ottenere le informazioni necessarie a porre in essere gli atti d'esecuzione;

3.

la possibilità di evitare obblighi confliggenti e oneri inutili alle imprese oggetto degli atti d'esecuzione; e

4.

l'opportunità di utilizzare più efficacemente le risorse.

L'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte, mediante adeguata comunicazione all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, può in qualsiasi momento limitare il coordinamento degli atti d'esecuzione e procedere autonomamente ad uno specifico atto d'esecuzione.

3

Art. 6

Prevenzione dei conflitti (cortesia passiva)

L'autorità in materia di concorrenza di una Parte riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra Parte in tutte le fasi dei suoi atti d'esecuzione, incluse 1

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le decisioni riguardanti l'avvio degli atti d'esecuzione, l'ambito d'applicazione degli stessi e la natura delle sanzioni o delle altre misure correttive richieste in ciascun caso.

Se un determinato atto d'esecuzione previsto dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte può influire su interessi rilevanti dell'altra Parte, la prima Parte, pur mantenendo completo potere discrezionale, fa tutto il possibile per: 2

1.

informare senza indugio l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte in merito agli sviluppi significativi per gli interessi di tale Parte;

2.

dare all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte la possibilità di presentare osservazioni; e

3.

prendere in considerazione le osservazioni dell'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte nell'adottare decisioni.

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica gli obblighi delle autorità in materia di concorrenza delle Parti secondo l'articolo 4 paragrafi 3 e 4.

Se l'autorità in materia di concorrenza di una delle Parti ritiene che i suoi atti d'esecuzione possano influire negativamente sugli interessi rilevanti dell'altra Parte, essa si adopera al massimo per ricercare una soluzione che concili i rispettivi interessi. Nel ricercare tale soluzione, l'autorità in materia di concorrenza della Parte interessata dovrebbe prendere in considerazione i seguenti elementi, oltre a qualsiasi altro fattore che possa essere rilevante nella fattispecie: 3

1.

l'importanza relativa degli effetti reali o potenziali degli atti o delle operazioni anticoncorrenziali sugli interessi rilevanti della Parte che adotta gli atti d'esecuzione, rispetto ai loro effetti sugli interessi rilevanti dell'altra Parte;

2.

l'importanza relativa degli atti o delle operazioni anticoncorrenziali posti in essere nel territorio di una Parte rispetto agli atti o alle operazioni anticoncorrenziali posti in essere nel territorio dell'altra Parte;

3.

la misura in cui possono essere influenzati atti d'esecuzione adottati dall'altra Parte nei confronti delle medesime imprese; e

4.

la misura in cui le imprese si vedranno imporre obblighi confliggenti da entrambe le Parti.

Art. 7

Cortesia attiva

Quando ritenga che gli atti o le operazioni anticoncorrenziali compiuti nel territorio dell'altra Parte possano influire negativamente sui propri interessi rilevanti, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può, tenendo conto dell'importanza di evitare conflitti in merito alla giurisdizione e della possibilità che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte sia in grado di porre in essere atti d'esecuzione più efficaci nei confronti di tali attività anticoncorrenziali, richiedere che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte adotti atti d'esecuzione adeguati o estenda quelli già adottati.

1

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La richiesta è formulata con la massima precisione riguardo alla natura degli atti e delle operazioni anticoncorrenziali e ai loro effetti reali o potenziali sugli interessi rilevanti della Parte la cui autorità in materia di concorrenza ha effettuato la richiesta, e comprende un'offerta di tali ulteriori informazioni e della cooperazione complementare che l'autorità in materia di concorrenza è in grado di fornire.

2

L'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta decide dopo attenta valutazione sull'opportunità di adottare atti d'esecuzione o di estendere quelli già adottati nei confronti degli atti o delle operazioni anticoncorrenziali descritti nella richiesta. L'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta informa senza indugio l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte della propria decisione.

Nel caso di adozione di atti d'esecuzione o dell'estensione di atti già adottati, l'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta informa l'autorità in materia di concorrenza richiedente del loro esito e, per quanto possibile, dei principali sviluppi intermedi.

3

Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta, secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere in via discrezionale se adottare o no atti d'esecuzione nei riguardi degli atti anticoncorrenziali indicati nella richiesta, né ostano a che l'autorità in materia di concorrenza richiedente ritiri la sua richiesta.

4

Art. 8

Scambio, esame e trasmissione di informazioni

Per realizzare lo scopo del presente Accordo quale enunciato all'articolo 1, le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono scambiarsi pareri e informazioni sull'applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza, ai sensi degli articoli 8­ 10.

1

Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono discutere tutte le informazioni, incluse quelle ottenute nell'ambito di un'indagine, necessarie per realizzare la cooperazione e il coordinamento previsti dal presente Accordo.

2

Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono trasmettersi le informazioni in loro possesso previo esplicito consenso scritto dell'impresa o della persona fisica che le ha fornite. Qualora tali informazioni contengano dati personali, tali dati personali possono essere trasmessi solo se le autorità in materia di concorrenza delle Parti stanno indagando sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlati. In ogni altro caso si applica l'articolo 10 paragrafo 3.

3

In mancanza del consenso di cui al paragrafo 3, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può, su richiesta, trasmettere all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, ai fini di utilizzo come prova, informazioni già in suo possesso, alle seguenti condizioni: 4

1.

la richiesta di tali informazioni è fatta per scritto e include una descrizione generale dell'oggetto e della natura dell'indagine o del procedimento su cui verte e delle relative disposizioni giuridiche; deve inoltre identificare le imprese oggetto dell'indagine o del procedimento la cui identità è nota al momento della richiesta; 7 / 12

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2.

l'autorità in materia di concorrenza richiedente conferma inoltre che le informazioni già in suo possesso riguardano atti o operazioni su cui entrambe le autorità in materia di concorrenza stanno indagando;

3.

l'autorità in materia di concorrenza che riceve la richiesta determina, in concertazione con l'autorità in materia di concorrenza richiedente, quali informazioni in suo possesso siano rilevanti e possano essere trasmesse.

Nessuna delle due autorità in materia di concorrenza è tenuta a discutere informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine o a trasmetterle all'altra autorità in materia di concorrenza, in particolare se ciò è incompatibile con i suoi interessi rilevanti o se è indebitamente gravoso.

5

Le autorità in materia di concorrenza delle Parti non discutono né si trasmettono informazioni ottenute nel quadro di una procedura di trattamento favorevole o di una procedura di conciliazione, a meno che l'impresa o la persona fisica che ha fornito le informazioni non abbia dato esplicito consenso scritto.

6

Le autorità in materia di concorrenza delle Parti non discutono, richiedono o si trasmettono informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine se l'uso di tali informazioni è vietato in virtù dei diritti e privilegi procedurali garantiti dalle rispettive legislazioni delle Parti e applicabili ai loro atti d'esecuzione, incluso il principio di nonautoincriminazione e il diritto al segreto professionale.

7

Se un'autorità in materia di concorrenza di una Parte apprende che uno dei documenti trasmessi secondo il presente articolo contiene informazioni inesatte, ne informa immediatamente l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, che a sua volta le corregge o elimina senza indugio.

8

Art. 9

Utilizzo delle informazioni

Le informazioni che l'autorità in materia di concorrenza di una Parte discute con l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o che trasmette a quest'ultima in virtù del presente Accordo sono utilizzate solo ai fini dell'applicazione delle norme di concorrenza da parte della sua autorità in materia di concorrenza o in qualsiasi successiva procedura di riparazione (Germania) o di ricorso (Svizzera).

1

Le informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine e discusse con l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o a questa trasmesse in virtù del presente Accordo sono utilizzate dall'autorità in materia di concorrenza ricevente al solo fine dell'applicazione del suo diritto della concorrenza nel caso di uno stesso comportamento o di una stessa operazione, o nel caso di comportamenti od operazioni correlati.

2

Le informazioni trasmesse in virtù dell'articolo 8 paragrafo 4 sono utilizzate dall'autorità in materia di concorrenza ricevente solo ai fini definiti nella richiesta.

3

Nessuna informazione discussa o trasmessa a norma del presente Accordo è utilizzata dalle autorità in materia di concorrenza per irrogare sanzioni a persone fisiche né divulgata per essere utilizzata nell'ambito di procedimenti penali o civili.

4

L'autorità in materia di concorrenza di una Parte può chiedere che le informazioni trasmesse a norma del presente Accordo siano utilizzate esclusivamente alle condi5

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zioni da essa specificate. L'autorità in materia di concorrenza ricevente non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso preliminare dell'autorità in materia di concorrenza che le ha trasmesse.

Art. 10

Protezione e confidenzialità delle informazioni

Le autorità in materia di concorrenza delle Parti trattano una richiesta fatta o ricevuta come un atto confidenziale. L'autorità in materia di concorrenza ricevente mantiene la confidenzialità delle informazioni ottenute a norma del presente Accordo conformemente alla sua legislazione. Entrambe le autorità in materia di concorrenza si oppongono, in particolare, a qualsiasi richiesta di divulgazione delle informazioni ricevute avanzata da un terzo o da un'altra autorità. Ciò non impedisce la divulgazione delle informazioni in questione: 1

1.

ai fini dell'ottenimento di un ordine dell'autorità giudiziaria riguardante l'applicazione tramite i pubblici poteri del diritto della concorrenza di una Parte;

2.

a imprese oggetto di un'indagine o di un procedimento ai sensi del diritto della concorrenza delle Parti e contro le quali potrebbero essere usate le informazioni, se tale divulgazione è richiesta dalla legislazione della Parte che riceve le informazioni;

3.

alle autorità giudiziarie nelle procedure di ricorso secondo la legislazione della Svizzera o quella della Germania;

4.

se, e nella misura in cui, ciò è indispensabile per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti secondo la legislazione di una Parte.

In tali casi, l'autorità in materia di concorrenza ricevente garantisce pienamente la protezione dei segreti commerciali nell'ambito del diritto vigente.

Se l'autorità in materia di concorrenza di una Parte apprende che le informazioni sono state utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni del presente articolo, essa ne informa immediatamente l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte. Le Parti si consultano senza indugio sui provvedimenti da prendere per ridurre al minimo l'eventuale pregiudizio risultante da tale utilizzo o da tale divulgazione e per garantire che tale situazione non si ripeta.

2

Le Parti assicurano la protezione dei dati personali conformemente alle loro rispettive legislazioni.

3

Art. 11

Notifica

Se una Parte deve notificare atti d'esercizio dei pubblici poteri a imprese o a persone fisiche nel territorio dell'altra Parte le quali non hanno un recapito nel suo territorio, l'autorità in materia di concorrenza può trasmettere l'atto all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, che lo notifica tempestivamente al destinatario. Dopo la notifica, quest'ultima fornisce senza indugio all'autorità in materia di concorrenza della prima Parte una conferma della notifica, datata e firmata da una persona identificabile. Se omette di farlo entro un termine ragionevole, comunica tempestivamente 1

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all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, se e in che modo l'atto è stato notificato.

Le autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte possono far notificare secondo il paragrafo 1 comunicazioni, richieste di informazioni o altri documenti che non costituiscono atti d'esercizio dei pubblici poteri oppure trasmetterle direttamente ai destinatari nel territorio dell'altra Parte. In quest'ultimo caso, informano l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte.

2

Sono fatte salve le altre basi giuridiche che regolano le modalità di notifica nel territorio dell'altra Parte.

3

Art. 12

Informazione della Commissione europea

Se l'Ufficio federale dei cartelli, dietro richiesta della Commissione della concorrenza o di propria iniziativa, ritiene che i casi indagati dalle autorità in materia di concorrenza di entrambe le Parti riguardino gli interessi dell'Unione europea, compresi quelli dei suoi Stati membri, ne informa la Commissione della concorrenza affinché questa possa esaminare la possibilità di uno scambio di informazioni ai sensi dell'Accordo del 17 maggio 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

1

L'Ufficio federale dei cartelli può, in base al diritto della concorrenza dell'Unione europea, trasmettere alla Commissione europea le informazioni ricevute dalla Commissione della concorrenza secondo l'articolo 8 del presente Accordo al solo fine dell'adempimento dei suoi obblighi di informazione. L'Ufficio federale dei cartelli notifica senza indugio questa trasmissione di informazioni alla Commissione della concorrenza. Nel trasmettere tali informazioni, l'Ufficio federale dei cartelli richiama l'attenzione della Commissione europea sulle restrizioni d'uso e sulla protezione delle informazioni secondo il presente Accordo e secondo l'Accordo del 17 maggio 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

2

L'Ufficio federale dei cartelli può trasmettere alle autorità in materia di concorrenza di altri Stati dell'Unione europea le informazioni ricevute dalla Commissione della concorrenza secondo l'articolo 8 del presente Accordo solo previa approvazione della Commissione della concorrenza.

3

Le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, trasmesse alla Commissione europea secondo il paragrafo 2, sono utilizzate al solo fine dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea da parte della Commissione europea e non sono divulgate. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 10 paragrafo 1 si applicano per analogia. Queste informazioni non possono essere trasmesse alle autorità in materia di concorrenza degli Stati membri dell'Unione europea senza il consenso della Commissione della concorrenza.

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Art. 13

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Consultazioni

Le Parti si consultano, su richiesta di una di loro, su qualsiasi questione possa sorgere in relazione all'attuazione del presente Accordo. Su richiesta di una di loro, le Parti prendono in considerazione un riesame del funzionamento del presente Accordo ed esaminano la possibilità di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nell'ambito del rispettivo diritto della concorrenza.

1

Le Parti si informano, al più presto, di qualsiasi modifica intervenuta nel loro diritto della concorrenza, così come di ogni modifica di altre leggi e regolamenti e di ogni cambiamento nelle prassi di esecuzione delle loro autorità in materia di concorrenza che possa incidere sul funzionamento del presente Accordo. Su richiesta di una di loro, le Parti procedono a consultazioni per valutare le specifiche implicazioni di tali modifiche o cambiamenti per il presente Accordo, e in particolare per determinare se quest'ultimo debba essere modificato secondo l'articolo 16 paragrafo 2.

2

Art. 14

Comunicazioni

Salvo altrimenti convenuto fra le Parti o le loro autorità in materia di concorrenza, le notifiche, le richieste di informazioni e le altre comunicazioni tra le Parti secondo il presente Accordo avvengono in tedesco.

1

L'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte designa un punto di contatto per facilitare le comunicazioni fra le Parti su ogni argomento relativo all'attuazione del presente Accordo.

2

Art. 15

Diritto vigente

Nessun elemento del presente Accordo è interpretato in modo da pregiudicare la formulazione o l'applicazione del diritto della concorrenza dell'una o dell'altra Parte.

Art. 16

Entrata in vigore, modifica e disdetta

Il presente Accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro procedure legali interne. Le Parti si notificano vicendevolmente il completamento delle rispettive procedure. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica.

1

Le Parti possono convenire per scritto qualsiasi modifica del presente Accordo.

Salvo altrimenti convenuto, la modifica entra in vigore secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1. Qualsiasi modifica della richiesta di forma scritta menzionata nel primo periodo richiede a sua volta la forma scritta.

2

Ciascuna Parte può disdire il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il presente Accordo cessa di essere in vigore trascorsi sei mesi dalla data in cui l'altra Parte ha ricevuto tale notifica.

3

Le restrizioni all'uso delle informazioni trasmesse secondo il presente Accordo, di cui agli articoli 8­10, continuano ad applicarsi dopo la denuncia.

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Fatto a Berlino, il 1° novembre 2022, in due esemplari originali, ciascuno in lingua tedesca.

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