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Legge federale concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti a energia eolica
Progetto
(Modifica della legge sull'energia e della legge sul Tribunale federale) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del 23 gennaio 20231; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: Minoranza (Imark, Egger Mike, Graber, Page, Rüegger, Strupler, Wobmann) Rinvio del progetto alla Commissione con il mandato di attuare la richiesta seguente: per «compensare» la prevista accelerazione dei progetti di impianti a energia eolica, i Comuni interessati devono avere la possibilità di pronunciarsi in modo definitivo mediante decisione a maggioranza.
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale sull'energia del 30 settembre 20163 Art. 71c
Disposizioni transitorie della modifica del ... (produzione di elettricità supplementare mediante impianti a energia eolica)
Agli impianti a energia eolica d'interesse nazionale con un piano di utilizzazione passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera non è raggiunta una produzione supplementare complessiva di 1 TWh di energia l'anno rispetto al 2021, le seguenti regole: 1
a.
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il Cantone rilascia la licenza edilizia per questi impianti;
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RS 730.0
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Accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti a energia eolica. LF
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b.
la licenza edilizia è impugnabile mediante ricorso soltanto al tribunale superiore cantonale conformemente all'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale;
c.
la sua decisione è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale soltanto se concerne una questione di diritto d'importanza fondamentale;
d.
per quanto possibile, le istanze di ricorso adottano una decisione con effetto riformatorio ed entro un termine ragionevole.
Per le domande e i ricorsi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione si applicano la competenza e la procedura di cui al capoverso 1.
Su domanda del richiedente, l'autorità sinora competente valuta la domanda o il ricorso.
2
Il presente articolo rimane applicabile alle domande pubblicate prima del raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1 nonché a eventuali procedure di ricorso.
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Minoranza (Jauslin, de Montmollin, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter) Art. 71c cpv. 1, frase introduttiva Agli impianti a energia eolica d'interesse nazionale con un piano di utilizzazione passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera non è raggiunta una potenza installata supplementare complessiva di 600 MW rispetto al 2021, le seguenti regole: 1
Minoranza (Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Schneider Schüttel) Art. 71c cpv. 1, frase introduttiva Agli impianti a energia eolica d'interesse nazionale con un piano di utilizzazione passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera non è raggiunta una produzione supplementare complessiva di 0,6 TWh di energia l'anno rispetto al 2021, le seguenti regole: 1
2. Legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale Art. 83 lett. z Il ricorso è inammissibile contro: z.
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le decisioni concernenti le licenze edilizie di impianti a energia eolica d'interesse nazionale conformemente all'articolo 71c capoverso 1 lettera b della
RS 173.110 RS 173.110
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legge del 30 settembre 20166 sull'energia, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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