FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

23.008 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza dell'11 gennaio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 gennaio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-0098

FF 2023 311

FF 2023 311

Compendio L'Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza, firmato dalle Parti il 1° novembre 2022, mira a perfezionare la cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza delle Parti.

Situazione iniziale Vista la profonda interdipendenza tra le economie svizzera e tedesca, il perfezionamento della cooperazione tra le rispettive autorità in materia di concorrenza è di particolare interesse per la Svizzera, non da ultimo perché il nostro Paese non dispone delle possibilità di cooperazione che hanno gli Stati membri dell'UE tra di loro.

Poiché la concorrenza è un importante strumento di contenimento dei prezzi, l'Accordo sottoposto per approvazione contribuirà anche a contrastare questo problema, riconducibile tra l'altro a pratiche anticoncorrenziali transfrontaliere.

L'Accordo in questione riprende in larga misura l'Accordo concluso il 17 maggio 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (di seguito «Accordo di cooperazione Svizzera­UE»), che nella pratica ha dato prova di essere uno strumento valido.

L'Accordo migliorerà la protezione della concorrenza in entrambi i Paesi, obiettivo dichiarato delle due Parti. Le procedure potranno essere condotte in modo più efficace e ­ in presenza di fattispecie identiche o correlate ­ si potranno evitare incoerenze. Negli ultimi anni le autorità in materia di concorrenza della Svizzera e della Germania si sono ripetutamene trovate ad affrontare casi di pratiche transfrontaliere potenzialmente illecite, nei quali una cooperazione formale tra di loro avrebbe facilitato le indagini.

Contenuto del progetto L'obiettivo dell'Accordo è consentire una più stretta cooperazione tra la Commissione della concorrenza della Svizzera (di seguito «COMCO») e l'autorità federale tedesca in materia di cartelli (Bundeskartellamt, di seguito «BKartA»). L'Accordo offre a questi due organismi la possibilità di notificarsi reciprocamente le misure d'esecuzione adottate, di coordinarle e di scambiarsi
informazioni. Le autorità delle Parti, tuttavia, non sono in nessun caso obbligate a disporre una determinata misura (p. es. una perquisizione) su richiesta dell'autorità dell'altra Parte.

Gli elementi fondamentali dell'Accordo sono lo scambio, la discussione e la trasmissione di informazioni. L'Accordo prevede anche lo scambio di informazioni confidenziali, necessarie per lo svolgimento di un'indagine, seppure a condizioni restrittive.

Analogamente all'Accordo di cooperazione Svizzera­UE, queste informazioni possono essere scambiate soltanto se i casi su cui le autorità di entrambe le Parti stanno indagando sono gli stessi o sono correlati. Questa stretta collaborazione è resa

2 / 20

FF 2023 311

possibile dal fatto che sotto il profilo dei contenuti le legislazioni in materia di concorrenza delle due Parti sono molto simili.

L'Accordo consente di accedere più facilmente ai mezzi di prova ma prevede comunque le necessarie garanzie, in particolare per quanto riguarda la confidenzialità, il principio di specialità, i diritti delle parti del procedimento nonché la discrezionalità dell'autorità che riceve la richiesta di darvi seguito o meno. Le informazioni fornite non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni a persone fisiche né per procedimenti penali o civili.

In quanto Stato membro dell'UE, la Germania fa parte della Rete europea della concorrenza (REC), nell'ambito della quale determinate informazioni su casi di diritto della concorrenza con rilevanza transfrontaliera vengono condivise con altri Stati membri e con la Commissione europea. Poiché nel settore della concorrenza esiste già l'Accordo di cooperazione Svizzera­UE, il presente Accordo statuisce che la Germania può trasmettere nell'ambito della REC le informazioni ottenute in virtù del presente Accordo esclusivamente alla Commissione europea, a condizione che siano in gioco interessi dell'UE, compresi quelli dei suoi Stati membri, e che la COMCO ne sia informata. Agli Stati membri dell'UE tali informazioni possono essere trasmesse solo in casi eccezionali e previo esplicito consenso della COMCO.

L'Accordo, infine, contiene disposizioni sulla notifica di atti d'esercizio dei pubblici poteri e di altra corrispondenza a imprese dell'altra Parte.

3 / 20

FF 2023 311

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Vista la profonda interdipendenza tra le economie svizzera e tedesca, le autorità in materia di concorrenza stentano ad attuare le legislazioni pertinenti perché dal punto di vista giuridico il loro ambito d'intervento rimane generalmente confinato ai rispettivi territori nazionali. A livello internazionale è ormai ampiamente riconosciuta l'importanza di un'efficace cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza.

La cooperazione con la Commissione europea nell'ambito della concorrenza è disciplinata dall'Accordo del 17 maggio 20131 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (di seguito «Accordo di cooperazione Svizzera­UE»). Questo accordo, dimostratosi valido nella pratica, disciplina la cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza svizzere (la COMCO e la sua segreteria) da una parte e la Commissione europea dall'altra. La cooperazione con le autorità in materia di concorrenza degli Stati membri dell'UE, come ad esempio l'autorità federale tedesca in materia dei cartelli (Bundeskartellamt, BKartA), ne rimane tuttavia esclusa. A seconda delle circostanze, spetta agli Stati membri dell'UE sanzionare le pratiche restrittive della concorrenza attuate sul proprio territorio. È pertanto importante colmare questa lacuna.

La Germania è il più importante partner commerciale della Svizzera. Date le grandi differenze di prezzo tra i due Paesi, vi è un forte incentivo alla suddivisione dei mercati tra Svizzera e Germania. Soprattutto nel settore del commercio online transfrontaliero il numero dei procedimenti paralleli a carico delle autorità in materia di concorrenza di entrambi i Paesi è molto probabilmente destinato a crescere.

La cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza dei due Paesi si è finora svolta prevalentemente in maniera informale, a livello bilaterale o nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e della Rete internazionale della concorrenza (International Competition Network, ICN). Questa cooperazione è però limitata, soprattutto perché non è ammesso lo scambio di informazioni ottenute da un'autorità nell'ambito di un determinato procedimento. Nel diritto svizzero e in quello tedesco tali informazioni sono infatti protette
in virtù dei segreti d'ufficio e d'affari.

Le autorità svizzere in materia di concorrenza sono inoltre svantaggiate rispetto a quelle dei Paesi membri dell'UE, perché nell'ambito della REC queste ultime possono scambiarsi informazioni confidenziali tra di loro e con la Commissione europea. Questa situazione ostacola l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza svizzero in presenza di pratiche anticoncorrenziali transfrontaliere, rendendo più difficile l'accesso a eventuali mezzi di prova al di fuori del territorio elvetico. Comporta inoltre doppioni e incoerenze nelle decisioni che concernono casi analoghi. Negli ultimi anni 1

RS 0.251.268.1

4 / 20

FF 2023 311

le autorità svizzere in materia di concorrenza si sono trovate ad affrontare casi di cartelli transfrontalieri nei quali una cooperazione ai sensi del presente Accordo avrebbe facilitato il loro operato.

La revisione parziale tecnica della legge sui cartelli svizzera (legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli, LCart) attualmente in corso ­ e in particolare la revisione e l'armonizzazione del controllo delle concentrazioni ­ nonché il concetto di posizione dominante relativa introdotto il 1° gennaio 2022 (modifica del 19 marzo 20213 della LCart) renderanno più che mai necessario un accordo sulla concorrenza tra Svizzera e Germania nell'interesse delle imprese e dei consumatori svizzeri, in particolare per quanto riguarda la notifica transfrontaliera di atti d'esercizio di pubblici poteri e di altra corrispondenza.

1.2

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20204 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20205 sul programma di legislatura 2019­2023. L'Accordo di cooperazione con la Germania contribuirà a promuovere la concorrenza e a instaurare procedure più efficienti, a vantaggio delle imprese e dei consumatori svizzeri.

L'Accordo promuove gli obiettivi della politica svizzera in materia di concorrenza e di crescita perché agevola l'applicazione del diritto della concorrenza. In tal senso, contribuisce a creare un quadro economico stabile e favorevole all'innovazione (cfr.

obiettivo n. 3 del programma di legislatura 2019­20236).

Una politica economica orientata alla concorrenza è un presupposto importante per rafforzare la piazza economica svizzera nel contesto internazionale. Pertanto, l'Accordo contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Svizzera nell'ambito della sua strategia economica estera.

2 3 4 5 6

RS 251 RU 2021 576 FF 2020 1565 FF 2020 7365 FF 2020 7365, in particolare 7366

5 / 20

FF 2023 311

2

Procedura preliminare

2.1

Svolgimento dei negoziati

Nel suo messaggio concernente l'Accordo di cooperazione Svizzera­UE, il Consiglio federale aveva menzionato la possibilità di concludere accordi simili con Stati membri dell'UE7.

Da marzo 2016 a ottobre 2017 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in presenza della segreteria della COMCO, ha intrattenuto colloqui esplorativi con il Ministero dell'economia tedesco, affiancato dal BKartA. A novembre 2017 il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha conferito alla SECO il mandato di negoziare un accordo con la Germania. In merito a questo progetto sono poi stati informati, nel dicembre 2017, il Consiglio federale e, in gennaio 2018, le Commissioni della politica estera del Parlamento conformemente all'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento (LParl).

L'Accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 22 giugno 2022 e firmato dalla segretaria di Stato dell'economia Budliger Artedia e, per la Germania, dal segretario di Stato del Ministero federale dell'economia e della protezione del clima Giegold il 1° novembre 2022 a Berlino.

2.2

Procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione (LCo), occorre indire una procedura di consultazione per i trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)10 o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, se ne può fare a meno se non vi sono da attendersi nuove informazioni perché le posizioni degli ambienti interessati sono note.

Nello specifico, le cerchie interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi prima dell'inizio dei negoziati, nel 2017, e prima della parafatura del testo, avvenuta a dicembre 2021. Non sono state sollevate obiezioni. La Commissione extraparlamentare per la politica economica, composta da rappresentanti delle imprese, dei sindacati, della società civile e degli ambienti accademici, è stata consultata per scritto sul progetto di Accordo a novembre 2021 e con spiegazioni supplementari della SECO nella riunione del febbraio 2022 e non ha espresso obiezioni. Le Commissioni parlamentari della politica estera sono state informate dal capo del DEFR nel 2018 in merito al mandato di negoziazione e, a giugno 2021, sullo stato di avanzamento delle trattative.

7

8 9 10

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza; FF 2013 3295.

RS 171.10 RS 172.061 RS 101

6 / 20

FF 2023 311

Le informazioni fornite non hanno dato adito a obiezioni né discussioni. I Cantoni, rappresentati dalla Conferenza dei Governi cantonali, non si sono pronunciati.

In virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può quindi rinunciare a una procedura di consultazione perché da questa non vi sarebbero da attendersi nuove informazioni.

3

Punti essenziali del progetto

Il testo dell'Accordo corrisponde in larga misura all'Accordo di cooperazione Svizzera­UE. Le poche divergenze sono principalmente dovute alle differenze tra le leggi sulla concorrenza dell'UE e della Germania e alle relative definizioni o sono frutto di adeguamenti redazionali.

L'Accordo deve permettere di reagire efficacemente di fronte alle pratiche anticoncorrenziali attuate a livello transfrontaliero. Analogamente all'accordo con l'UE, questo disegno di accordo non implica però un'armonizzazione materiale del diritto. Le Parti continueranno ad applicare le loro legislazioni nazionali. L'Accordo è di natura puramente procedurale in quanto accordo di assistenza amministrativa.

La cooperazione ­ che si svolge tra la COMCO e la sua segreteria per la Svizzera e il BKartA per la Germania ­ riguarda le inchieste e i procedimenti concernenti gli accordi illeciti, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni.

L'Accordo disciplina le notifiche tra le autorità in materia di concorrenza, il coordinamento delle misure di applicazione del diritto della concorrenza, la cortesia attiva (possibilità di chiedere all'autorità dell'altra Parte di adottare determinate misure) e passiva (prevenzione di conflitti nell'esecuzione del diritto della concorrenza). In questi settori il testo dell'Accordo riprende in larga misura la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del 16 settembre 2014 relativa alla cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti in materia di diritto della concorrenza (Raccomandazione dell'OCSE del 2014)11 nonché le disposizioni concordate tra Svizzera e UE nel loro Accordo di cooperazione e quelle contenute nei loro rispettivi accordi con il Giappone12.

Come già l'Accordo di cooperazione Svizzera­UE, il presente Accordo si spinge più in là rispetto ai suddetti strumenti. Prevede infatti anche lo scambio di informazioni confidenziali necessarie per lo svolgimento di un'indagine, seppure a condizioni restrittive: le autorità di entrambe le Parti devono indagare sugli stessi casi o su casi correlati e le garanzie procedurali di entrambi i Paesi devono rimanere intatte. Questa stretta collaborazione è resa possibile dal fatto che sotto il profilo dei contenuti le legislazioni in materia di concorrenza delle due Parti sono molto simili. La Parte cui è rivolta la richiesta,
inoltre, è libera di decidere se darvi seguito o meno. Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate dall'autorità competente solo in un determinato procedimento in materia di diritto della concorrenza.

11 12

La Raccomandazione è consultabile all'indirizzo http://legalinstruments.oecd.org.

Per la Svizzera queste disposizioni fanno parte dell'Accordo di attuazione che accompagna l'Accordo di libero scambio e di partenariato economico concluso con il Giappone il 19 febbraio 2009 ed entrato in vigore il 1° settembre 2009 (RS 0.946.294.632).

7 / 20

FF 2023 311

In Germania, a differenza di quanto avviene nella rispettiva legislazione svizzera (e in quella dell'UE), le infrazioni contro la legge sui cartelli sono regolarmente perseguite anche a livello penale. Inoltre, i processi civili inerenti al diritto dei cartelli sono più frequenti che in Svizzera. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 42b capoverso 2 lettera d della legge del 6 ottobre 199513 sui cartelli (LCart), le informazioni fornite non possono essere utilizzate per l'imposizione di sanzioni a persone fisiche né per procedimenti penali o civili.

In quanto Stato membro dell'UE, la Germania fa parte della Rete europea della concorrenza (REC), nell'ambito della quale determinate informazioni su casi di diritto della concorrenza con rilevanza transfrontaliera vengono condivise con altri Stati membri e con la Commissione europea. Poiché nel settore della concorrenza esiste già l'Accordo di cooperazione Svizzera­UE, il presente Accordo statuisce che la Germania può trasmettere alla Commissione europea, nell'ambito della REC, le informazioni ottenute in virtù del medesimo, a condizione che siano in gioco interessi dell'UE, compresi quelli dei suoi Stati membri, e che la COMCO ne sia informata. Agli Stati membri dell'UE tali informazioni possono essere trasmesse solo in casi eccezionali e previo esplicito consenso della COMCO.

L'Accordo, infine, contiene disposizioni sulla notifica di atti d'esercizio dei pubblici poteri e di altra corrispondenza a imprese dell'altra Parte. Sul piano dei contenuti, queste disposizioni corrispondono in larga misura allo scambio di note tra la Svizzera e l'UE, avvenuto in aggiunta all'Accordo di cooperazione tra i due Paesi14, e in deroga al quale, su richiesta della Svizzera, possono essere notificati alle imprese sul territorio dell'altra autorità in materia di concorrenza, e da parte di quest'ultima, anche documenti che non sono veri e propri atti d'esercizio dei pubblici poteri (p. es. lettere di notifica).

4

Commento ai singoli articoli

Preambolo Il preambolo dell'Accordo specifica che la cooperazione nella lotta contro le pratiche anticoncorrenziali deve contribuire a migliorare e sviluppare le relazioni tra Svizzera e Germania e che l'applicazione efficace del diritto della concorrenza è importante, in ultima istanza, per il benessere economico dei consumatori e per il commercio reciproco. Il preambolo constata inoltre che i sistemi d'applicazione del diritto della concorrenza di Germania e Svizzera sono comparabili. Ciò significa, in sostanza, che entrambe le legislazioni considerano inammissibili le medesime pratiche. Sono simili gli strumenti d'indagine di cui dispongono le rispettive autorità in materia di concorrenza e i diritti alla difesa delle parti di un procedimento. Questa somiglianza degli ordinamenti giuridici delle Parti è una premessa indispensabile per una collaborazione stretta ed efficace tra le rispettive autorità. Il preambolo, infine, fa riferimento alla 13 14

RS 251 Scambio di note del 17 maggio 2013 tra il Consiglio federale e la Commissione europea concernente la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, RS 0.251.268.11.

8 / 20

FF 2023 311

Raccomandazione dell'OCSE del 2014, che a livello internazionale rappresenta uno standard importante per la cooperazione nel settore della concorrenza.

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

Lo scopo dell'Accordo è «contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di entrambe le Parti attraverso la cooperazione e il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni, tra le autorità in materia di concorrenza delle Parti, ed eliminare o ridurre la possibilità di controversie tra le Parti in tutte le questioni riguardanti l'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte». Rimane esplicitamente esclusa la cooperazione in materia penale tra autorità amministrative o di perseguimento penale o fra tribunali.

Art. 2

Rapporto con altri accordi internazionali

Le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali, in particolare, nel caso della Svizzera, dall'Accordo di cooperazione Svizzera­UE. L'articolo specifica inoltre che la cooperazione tra le Parti ai fini dell'attuazione di norme di diritto penale comune o di altre norme penali è basata sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195915 e sull'Accordo del 13 novembre 196916 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione.

Art. 3

Definizioni

L'articolo 3 definisce i principali termini utilizzati nell'Accordo. Le autorità in materia di concorrenza (n. 1) sono, per la Svizzera, la Commissione della concorrenza (COMCO) unitamente alla sua segreteria, e, per la Germania, l'Ufficio federale dei cartelli (Bundeskartellamt, BKartA). Il «diritto della concorrenza» è definito come le regole rispettive delle Parti applicabili agli accordi illeciti, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni, nonché tutti i relativi emendamenti (n. 2). Per la Svizzera si tratta della LCart e delle rispettive ordinanze, in particolare dell'ordinanza del 17 giugno 199617 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese e dell'ordinanza del 12 marzo 200418 sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza. Per la Germania si tratta invece della legge contro le limitazioni della concorrenza (GWB) nella versione pubblicata il 26 luglio 2013 (BGBl. I pag. 1750, 3245), modificata da ultimo dall'articolo 2 della legge del 19 luglio 2022 (BGBl. I, pag. 1214, 1225). Il termine «impresa» è definito da entrambe le Parti in base alle rispettive legislazioni (n. 3), per la Svizzera in base all'articolo 2 capoverso 1bis LCart, per la Germania in base all'articolo 1 GWB. Le definizioni di «atto anticoncorrenziale» (n. 4) e di «atto d'esecuzione» (n. 6) si riferiscono ai rispettivi diritti della concorrenza. Per la Svizzera gli atti d'esecuzione coprono le procedure d'inchiesta ai 15 16 17 18

RS 0.351.1 RS 0.351.913.61 RS 251.4 RS 251.5

9 / 20

FF 2023 311

sensi dell'articolo 27 LCart e le procedure di esame di concentrazioni ai sensi dell'articolo 33 LCart. Il termine «indagine» (n. 5) si riferisce, per la Svizzera, alle inchieste condotte dalla COMCO secondo gli articoli 26 e seguenti e 32 e seguenti LCart e, per la Germania, ai procedimenti amministrativi condotti in applicazione del diritto della concorrenza tedesco o europeo e ai procedimenti di ammenda indipendenti, cioè non condotti nell'ambito dell'assistenza amministrativa a favore di altre autorità tedesche.

Vengono inoltre definite le informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine o di altre procedure (procedure di trattamento favorevole e procedure di transazione; n. 7­9) e gli atti d'esercizio dei pubblici poteri relativi a un'indagine o ad altri procedimenti (n. 10).

Art. 4

Notifiche

Le notifiche da parte dell'autorità in materia di concorrenza di una Parte degli atti d'esecuzione che essa ritiene possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte sono uno strumento classico della cooperazione internazionale in materia di concorrenza, di cui spesso segnano il punto di partenza. L'articolo 4 si ispira in larga misura alle disposizioni della Raccomandazione dell'OCSE del 2014 e all'Accordo di cooperazione Svizzera­UE.

Per quanto riguarda le notifiche, l'Accordo introduce una modalità semplice e rapida, ossia quella di effettuarle per via elettronica anziché per posta (par. 1, alla fine). Questa modalità comprende, ad esempio, le notifiche tramite e-mail, che oggi sono ormai diventate una consuetudine, ma che per la Germania costituiscono una deroga al requisito della forma scritta.

Il paragrafo 2 elenca a titolo d'esempio diversi casi in cui occorre effettuare una notifica. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti sono libere di effettuare altre notifiche se ritengono che i loro atti d'esecuzione possano riguardare gli interessi dell'altra Parte.

I paragrafi 3 e 4 stabiliscono il momento in cui le notifiche devono essere effettuate.

Per la Svizzera, le notifiche che riguardano le concentrazioni vanno effettuate all'avvio di una procedura di esame secondo l'articolo 33 LCart. In tutti gli altri casi vanno effettuate al momento di aprire un'inchiesta secondo l'articolo 27 LCart, se tale momento coincide con quello in cui, secondo il diritto svizzero, deve essere pubblicata la comunicazione ufficiale.

Sul piano dei contenuti la notifica deve essere sufficientemente dettagliata da permettere all'autorità ricevente di valutarne i probabili effetti sugli interessi della sua giurisdizione. Le informazioni che devono figurare nella notifica sono specificate al paragrafo 5 (in particolare i nomi delle parti in causa, i comportamenti esaminati e i mercati a cui sono correlati, le disposizioni giuridiche rilevanti e la data degli atti d'esecuzione).

Art. 5

Coordinamento degli atti d'esecuzione

In virtù del paragrafo 1 le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono coordinare gli atti d'esecuzione che riguardano situazioni correlate. Questa formulazione è volutamente ampia in modo da consentire un coordinamento a partire dal momento 10 / 20

FF 2023 311

in cui le autorità in materia di concorrenza si trovano di fronte a fattispecie correlate, già in uno stadio precoce del procedimento (p. es. in caso di perquisizioni). Su questa base, la COMCO e il BKartA possono ad esempio coordinare le condizioni e gli oneri per l'autorizzazione di una concentrazione notificata alle due autorità. Possono anche scambiarsi informazioni sulla delimitazione dei mercati o sullo stato di avanzamento dei procedimenti. Come menzionato espressamente al paragrafo 1, le autorità possono anche coordinare la tempistica delle loro perquisizioni. Questo aspetto è particolarmente importante, poiché se un'autorità effettua una perquisizione prima dell'altra, quest'ultima non potrà più contare sull'effetto sorpresa e avrà più difficoltà a raccogliere le prove.

La possibilità di coordinare gli atti d'esecuzione in caso di situazioni correlate è nella pratica un fattore di efficienza per le autorità in materia di concorrenza e un fattore di coerenza per le imprese interessate da tali misure. Questi due aspetti si riflettono nella lista esemplificativa degli elementi di cui le autorità tengono conto per determinare se gli atti d'esecuzione possono essere coordinati (par. 2). Il paragrafo 3 statuisce chiaramente che il coordinamento non pregiudica il diritto delle Parti di decidere in piena autonomia. In qualsiasi momento l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può ­ mediante un'adeguata comunicazione non sottoposta a esigenze di forma ­ indicare all'altra autorità la sua volontà di limitare il coordinamento e di adottare autonomamente un determinato atto d'esecuzione.

Art. 6 e 7

Prevenzione dei conflitti (cortesia passiva) e cortesia attiva

L'articolo 6 statuisce il principio della cortesia passiva: nell'applicare il suo diritto della concorrenza l'autorità in materia di concorrenza di una Parte riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra Parte. L'articolo 7 include il principio della cortesia attiva, che si riferisce alle richieste rivolte dall'autorità di una Parte a quella dell'altra Parte di adottare determinati atti d'esecuzione. Questi due principi fanno parte dei concetti centrali della cooperazione internazionale in materia di concorrenza e sono sanciti nelle raccomandazioni dell'OCSE. La formulazione di queste disposizioni è poco vincolante; le autorità in materia di concorrenza mantengono il loro potere discrezionale sugli atti di esecuzione da adottare. La cortesia attiva di cui all'articolo 7 non implica l'obbligo per una delle due autorità in materia di concorrenza di adottare atti d'esecuzione su richiesta dell'altra autorità. Inoltre, un'autorità non può chiedere all'altra di utilizzare i suoi poteri d'indagine per raccogliere prove a suo vantaggio, ad esempio di effettuare una perquisizione per suo conto.

Gli articoli 6 e 7 permettono alle autorità in materia di concorrenza di essere informate sugli sviluppi pertinenti per gli interessi rilevanti della loro giurisdizione e di far valere il proprio parere. Gli «interessi rilevanti» di una Parte non sono definiti in questo contesto, ma lasciati alla discrezionalità delle rispettive autorità in materia di concorrenza.

Queste ultime potranno far riferimento a titolo indicativo alla lista esemplificativa che figura all'articolo 4, relativamente alle notifiche.

Nell'ambito della cortesia passiva, secondo l'articolo 6 paragrafo 2, alla fine, le notifiche previste in questo contesto non dispensano le autorità in materia di concorrenza dai loro obblighi di notifica al momento dell'avvio di un procedimento, conformemente all'articolo 4 paragrafi 3 e 4.

11 / 20

FF 2023 311

Art. 8

Scambio, esame e trasmissione di informazioni

Paragrafo 1: le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono scambiarsi pareri e informazioni alle condizioni elencate agli articoli 8­10: anche in questo caso non si tratta di un obbligo, ma solo di una possibilità. Nell'ambito dell'Accordo lo scambio di informazioni non confidenziali non è limitato (par. 2). Secondo i paragrafi 3 e 4, le informazioni confidenziali possono invece essere scambiate solo nel quadro di una procedura d'inchiesta secondo l'articolo 27 LCart. Per «informazioni confidenziali» si intendono le informazioni su persone e di altro tipo che in Svizzera sono protette dal segreto d'ufficio o dal segreto d'affari, come ad esempio quelle ottenute dalle autorità in materia di concorrenza durante interrogatori o perquisizioni domiciliari (p. es. corrispondenza tra membri di un cartello, informazioni su fatturato, concorrenti o quote di mercato di determinate aziende).

Una volta che la COMCO dichiara concluso il procedimento, lo scambio di informazioni non è più consentito. L'articolo 8 opera una distinzione tra discussioni (par. 2), scambio di informazioni con il consenso dell'impresa coinvolta (par. 3) e scambio di informazioni ottenute durante il procedimento d'indagine senza il consenso dell'impresa coinvolta (par. 4 segg.); quest'ultimo scambio è tuttavia soggetto a condizioni particolarmente restrittive.

Non appena le autorità decidono di cooperare, lo scambio di informazioni ­ sia che si tratti di condividere pareri o di trasmettere documenti e altre informazioni ­ è disciplinato in base al sistema a cascata di cui all'articolo 8 paragrafi 2­8, in combinato disposto con gli articoli 9­10. Più è alto il livello di protezione delle informazioni da scambiare, più sono restrittive le condizioni di trasmissione. Questo principio comprende la possibilità di rifiutare la trasmissione. La cascata corrisponde a quella prevista dall'Accordo di cooperazione Svizzera­UE e consiste dei seguenti elementi: ­

le autorità in materia di concorrenza possono scambiarsi tutte le informazioni non confidenziali ottenute nel corso o al di fuori di un procedimento (par. 2);

­

le autorità in materia di concorrenza possono scambiarsi documenti o informazioni se le imprese che li hanno forniti hanno espressamente dato il loro consenso. Le informazioni contenenti dati personali possono essere scambiate solo se entrambe le autorità stanno indagando su comportamenti o operazioni identici o correlati e se i dati personali sono protetti (par. 3);

­

in assenza del consenso delle imprese coinvolte, le autorità possono trasmettere informazioni solo su richiesta formale dell'autorità dell'altra Parte. Le due autorità devono indagare sulla stessa fattispecie nel quadro di un procedimento formale. La richiesta deve essere effettuata per scritto e menzionare il procedimento esatto, la fattispecie su cui si indaga, le disposizioni legali violate e le imprese coinvolte. L'autorità destinataria della richiesta decide a propria discrezione quali informazioni in suo possesso sono rilevanti e statuisce le condizioni che devono essere soddisfatte per la loro trasmissione (par. 4);

­

le informazioni che un'autorità ottiene nell'ambito di una procedura di trattamento favorevole o di una conciliazione non possono essere trasmesse, a meno che l'impresa coinvolta non abbia dato esplicito consenso (par. 6);

12 / 20

FF 2023 311

­

non possono essere scambiate informazioni se il loro utilizzo è vietato da diritti o protezioni giuridiche, ad esempio se è stato violato il principio di nonautoincriminazione o il segreto professionale dell'avvocato (par. 7);

­

a prescindere dal tipo di informazioni, nessuna delle due autorità in materia di concorrenza è obbligata a trasmetterle, in particolare se ciò è incompatibile con interessi rilevanti o se determina un onere di lavoro sproporzionato (par. 5).

Paragrafo 2: all'interno delle autorità in materia di concorrenza i responsabili dei fascicoli possono discutere oralmente i casi coperti dal segreto d'ufficio. Si tratta in questo caso di informazioni scambiate oralmente, mentre ai paragrafi 3 e 4 lo scambio consiste in una trasmissione di documenti. Il paragrafo 2 consente i contatti informali tra i collaboratori in uno stadio precoce del procedimento, prima dell'avvio formale di un'indagine. Tali contatti possono aver luogo in seguito a una notifica secondo l'articolo 4, a una richiesta rientrante nella cortesia attiva secondo l'articolo 7, in vista di un coordinamento degli atti secondo l'articolo 5 o ancora in vista di uno scambio di informazioni secondo gli articoli 8 paragrafo 4 e seguenti. I paragrafi 5 e 6 e i limiti imposti dall'articolo 9 all'utilizzo delle informazioni nonché gli obblighi di confidenzialità previsti all'articolo 10 si applicano anche a questi contatti informali.

Paragrafo 3: il paragrafo 3 disciplina lo scambio di informazioni previo esplicito consenso scritto dell'impresa che le ha fornite (waiver). Questo paragrafo si riferisce alla situazione in cui un'impresa notifica per esempio una fusione o fornisce altre informazioni all'autorità in materia di concorrenza, rinuncia alla confidenzialità e autorizza l'autorità a scambiare le informazioni con una o più autorità estere. La precisazione secondo cui i dati a carattere personale possono essere trasmessi solo se le autorità in materia di concorrenza indagano su comportamenti o operazioni identici o correlati riflette le esigenze di proporzionalità e opportunità della trasmissione delle informazioni contenute nella legislazione relativa alla protezione dei dati (art. 4 cpv. 2 e 3 della legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei dati; LPD). Questo scambio di informazioni deve inoltre essere conforme alla LPD, come si deduce dal rinvio dell'articolo 10 paragrafo 3 dell'Accordo. Si ha un «comportamento correlato» quando i mercati interessati da un cartello non sono esattamente identici in Svizzera e in Germania o se nei due Paesi le imprese che partecipano a un cartello non sono esattamente le stesse.

Paragrafo 4: se l'impresa che ha fornito le informazioni non rinuncia alla confidenzialità, il paragrafo 4 fissa le condizioni alle quali le informazioni
ottenute nel corso del procedimento d'indagine possono essere trasmesse dall'autorità di una Parte a quella dell'altra Parte per essere utilizzate come elementi di prova. Le condizioni enunciate in questo paragrafo mirano in particolare a escludere il rischio di una ricerca di informazioni generalizzata e indiscriminata (fishing expedition). Del resto, solo le informazioni già in possesso dell'autorità possono essere oggetto di tali scambi, il che esclude la raccolta di informazioni presso imprese per conto dell'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte. Il numero 1 stabilisce che per lo scambio di informazioni è necessaria una domanda formale (scritta) che deve contenere determinate indicazioni minime. Dato che al momento della richiesta non è sempre nota l'identità di 19

RS 235.1

13 / 20

FF 2023 311

tutte le imprese oggetto dell'indagine o del procedimento, è sufficiente che l'autorità richiedente individui, in tale fase, le imprese oggetto dell'indagine o del procedimento. Il numero 2 specifica che le informazioni possono essere trasmesse solo se le due autorità indagano su atti (p. es. un accordo illecito o un abuso di posizione dominante) o operazioni (p. es. una concentrazione) identici o correlati. Il numero 3 permette all'autorità destinataria della richiesta di limitare lo scambio di informazioni allo stretto necessario. Questa restrizione contribuisce a evitare che la cooperazione diventi un onere troppo gravoso per le autorità in materia di concorrenza.

Paragrafo 5: anche se sono soddisfatte tutte le condizioni, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte resta libera di discutere o trasmettere le informazioni ottenute nel corso del procedimento d'indagine. La COMCO deve osservare in particolare l'articolo 42b capoversi 2 e 3 LCart. Sul piano dei contenuti queste disposizioni corrispondono ai numeri 1­3 del paragrafo 4 illustrato sopra (su art. 42b cpv. 2 lett. b LCart), nonché ai paragrafi 6 (su art. 42b cpv. 2 lett. f LCart) e 7 (su art. 42b cpv. 2 lett. e cpv. 3 LCart) e all'articolo 9 (su art. 42b cpv. 2 lett. a­d LCart) commentati qui di seguito. La COMCO può inoltre rifiutarsi di cooperare se non dispone delle risorse necessarie per effettuare lo scambio di informazioni.

Paragrafo 6: lo scambio di informazioni non deve mettere a repentaglio l'efficacia delle procedure di trattamento favorevole, secondo cui le imprese vengono ricompensate per la loro cooperazione. Se le informazioni fornite nel quadro di queste procedure potessero essere discusse o trasmesse liberamente dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte, l'impresa che le ha fornite potrebbe trovarsi in una situazione sfavorevole nell'altra giurisdizione, in particolare qualora non vi abbia presentato una domanda di trattamento favorevole. Le autorità in materia di concorrenza di entrambe le Parti attribuiscono grande importanza alla protezione della procedura di trattamento favorevole. Qualsiasi informazione derivante da una tale procedura trasmessa senza il consenso delle persone coinvolte metterebbe in pericolo l'istituzione e intaccherebbe la fiducia delle imprese che l'hanno scelta confidando nel
trattamento scrupoloso e confidenziale delle informazioni da parte delle autorità. La procedura di trattamento favorevole non potrebbe più dare i risultati che ha permesso di raggiungere in passato grazie al trattamento particolare delle informazioni da parte dell'autorità in materia di concorrenza. La situazione è analoga per quanto riguarda la procedura finalizzata a trovare una conciliazione, che presuppone anch'essa un rapporto cooperativo tra l'autorità in materia di concorrenza e l'impresa che ha violato determinate norme del diritto della concorrenza.

Paragrafo 7: il paragrafo 7 definisce il principio della «doppia barriera» (double barrier), secondo cui un'autorità può trasmettere solo le informazioni che lei stessa sarebbe autorizzata a utilizzare nelle proprie procedure. Nell'utilizzare le informazioni ricevute dalla sua controparte, l'autorità deve inoltre rispettare le protezioni e i diritti previsti dal proprio ordinamento giuridico. Pertanto, la COMCO non potrebbe trasmettere al BKartA la corrispondenza tra un avvocato e il suo cliente e la Germania non avrebbe il diritto di farne uso, perché tale corrispondenza è protetta sia nel diritto svizzero sia in quello tedesco. In tale contesto occorre rilevare che se l'ordinamento giuridico dell'autorità che trasmette le informazioni e quello dell'autorità ricevente prevedono garanzie simili, come tra la Svizzera e la Germania, i rischi legati allo scambio di informazioni per i diritti delle Parti sono minori. La trasmissione alla 14 / 20

FF 2023 311

Germania di informazioni che sono già in possesso della COMCO ­ o viceversa ­ non rappresenta una decisione formale. Non vi è pertanto alcuna possibilità di impugnarla.

Le imprese interessate, tuttavia, ne sono informate a norma dell'articolo 42b capoverso 3 LCart e sono invitate a pronunciarsi al riguardo prima che le informazioni siano effettivamente trasmesse al BKartA. Possono impugnare le decisioni finali o intermedie della COMCO e rivendicare una violazione dei loro diritti al momento della raccolta delle informazioni.

Paragrafo 8: il paragrafo 8 si rifà a un principio generale della legislazione sulla protezione dei dati secondo cui chi tratta dati personali deve assicurarsi che gli stessi siano corretti e che gli eventuali terzi coinvolti siano abilitati a esigerne l'eventuale rettifica, se inesatti.

Art. 9

Utilizzo delle informazioni

Per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni discusse o trasmesse da un'autorità in materia di concorrenza all'altra, l'articolo 9 paragrafo 1 sancisce il principio della destinazione a scopo determinato: solo l'autorità ricevente può infatti utilizzare le informazioni trasmessele e può farlo esclusivamente in applicazione del proprio diritto della concorrenza. Le informazioni ricevute non possono quindi essere trasmesse ad altre autorità quali le autorità penali o fiscali.

Inoltre, secondo il paragrafo 2 l'autorità in materia di concorrenza ricevente può utilizzare le informazioni ottenute nel corso del procedimento d'indagine solo se i comportamenti o le operazioni in questione sono identici o correlati.

Secondo il paragrafo 3 le informazioni trasmesse senza il consenso dell'impresa interessata possono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo specificato nella richiesta. L'autorità ricevente non potrà dunque utilizzare queste informazioni in un altro procedimento a carico della stessa impresa.

Inoltre, secondo il paragrafo 4, le informazioni scambiate in virtù dell'Accordo non possono essere utilizzate per infliggere sanzioni a persone fisiche o nell'ambito di procedimenti penali o civili. Questa disposizione corrisponde ai requisiti dell'articolo 42b capoverso 3 lettera d LCart.

In base al paragrafo 5 è possibile imporre ulteriori condizioni all'autorità richiedente per l'utilizzo delle informazioni.

Art. 10

Protezione e confidenzialità delle informazioni

Paragrafo 1: l'autorità in materia di concorrenza di una Parte deve trattare in maniera confidenziale le richieste di informazioni fatte e ricevute e deve mantenere, conformemente alla sua legislazione, la confidenzialità delle informazioni ottenute in base all'Accordo. Nelle loro attività, la COMCO e il BKartA sono entrambi tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

I casi in cui le informazioni possono essere divulgate sono definiti ai numeri 1­4. Gli ordini della autorità giudiziarie menzionati al numero 1 devono concernere lo stesso caso nell'ambito del quale le informazioni sono state chieste alla COMCO. Il numero 2 si riferisce al diritto di consultazione degli atti di cui dispongono le imprese 15 / 20

FF 2023 311

oggetto di un procedimento ai sensi del diritto della concorrenza. A norma del numero 3, la trasmissione di informazioni a un'autorità giudiziaria in una procedura di ricorso secondo il diritto svizzero o tedesco costituisce un'ulteriore deroga all'obbligo di confidenzialità. Sia in Svizzera che in Germania questi tribunali sono soggetti a obblighi di confidenzialità simili a quelli delle autorità in materia di concorrenza. In Svizzera questa disposizione riguarda le procedure di ricorso contro le decisioni della COMCO dinanzi al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale. Infine, secondo il numero 4, la divulgazione è possibile anche qualora sia indispensabile per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti secondo la legislazione di una Parte. Nel diritto svizzero si tratta di casi contemplati dalla legge del 17 dicembre 200420 sulla trasparenza (LTras). La consultazione degli atti è soggetta alle eccezioni previste dagli articoli 7 e seguenti LTras.

Secondo l'articolo 25 capoversi 2 e 3 LCart, la COMCO può inoltre comunicare al Sorvegliante dei prezzi ­ previo esplicito consenso del BKartA ­ le informazioni di cui quest'ultimo necessita per lo svolgimento dei suoi compiti.

In tutti i casi in cui è prevista una divulgazione secondo il paragrafo 1, il segreto d'affari deve essere tutelato dall'autorità che riceve le informazioni. I segreti commerciali sono definiti in conformità alle norme delle Parti. L'Accordo non precisa il momento in cui il segreto d'affari debba essere individuato. Di conseguenza, nel momento in cui trasmette le informazioni, l'autorità che le fornisce può già indicare i segreti d'affari che esse contengono, o trasmettere i documenti menzionando che possono contenere segreti d'affari, e lasciare all'autorità ricevente l'onere di individuarli di concerto con l'impresa coinvolta. In Svizzera i segreti d'affari sono individuati congiuntamente dalla COMCO e dall'impresa coinvolta e sono indicati come tali a partire dalla trasmissione delle informazioni.

Paragrafo 2: le Parti si consultano tempestivamente se le informazioni sono state utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 10. Così facendo possono ridurre al minimo gli eventuali danni ed evitare che una situazione simile si ripeta.

Paragrafo 3: le legislazioni della Svizzera
e della Germania sulla protezione dei dati contengono presupposti da rispettare per quanto riguarda la trasmissione dei dati personali a un'autorità estera. L'Accordo specifica che ogni Parte deve garantire la protezione dei dati personali in conformità con la propria legislazione. Ai fini del trattamento di dati personali, l'Accordo costituisce inoltre un fondamento giuridico ai sensi dell'articolo 17 LPD, in quanto definisce lo scopo del trattamento e descrive le informazioni che possono essere trasmesse e le persone coinvolte (art. 8 seg.). La ricezione e la trasmissione di dati personali costituiscono un trattamento secondo la LPD. Per quanto riguarda la ricezione di informazioni, secondo l'articolo 18a capoverso 3 LPD, se i dati non sono raccolti presso la persona interessata ma presso un terzo (p. es. il BKartA), la persona interessata ne deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non vengono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi. Secondo gli articoli 18b capoverso 1 e 9 capoverso 2 LPD, un organo federale può tuttavia rifiutare, limitare o differire l'informazione nella misura in cui la comunicazione delle informazioni comprometta un'istruzione penale o 20

RS 152.3

16 / 20

FF 2023 311

un'altra procedura d'inchiesta. La COMCO potrà quindi rifiutare, limitare o differire l'informazione della persona interessata se questa comunicazione rischia di pregiudicare una sua inchiesta. Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, secondo l'articolo 6 LPD i dati personali non possono essere comunicati a un'autorità estera qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, in particolare per l'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata. Il regolamento UE n. 2018/172521 offre una protezione adeguata per quanto riguarda le persone fisiche. Quanto alle persone giuridiche, che contrariamente alle persone fisiche non sono contemplate da tale regolamento, i principi generali della protezione offerta dalla LPD, in particolare i principi di liceità, proporzionalità, pertinenza con l'obiettivo, esattezza e sicurezza dei dati nonché il diritto di accedervi, sono rispettati nell'ambito delle procedure condotte dal BKartA. L'Accordo rispetta quindi i requisiti previsti dalla LPD. La LPD riveduta, che entrerà in vigore il 1° settembre 202322, non includerà più le persone giuridiche. Vanno invece considerate le disposizioni rivedute della legge del 21 marzo 199723 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), articoli 57r e 57s, per il trattamento e la comunicazione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali24. La comunicazione di questi dati continuerà quindi a richiedere un'esplicita base legale. Nel caso di dati degni di particolare protezione, ossia i dati su procedimenti e sanzioni amministrativi o penali o su segreti professionali, d'affari o di fabbricazione, la comunicazione dev'essere prevista da una legge in senso formale. Nel caso specifico questa condizione è adempiuta, in quanto l'Accordo disciplina esplicitamente la comunicazione di dati degni di particolare protezione delle imprese coinvolte.

Art. 11

Notifica

Il paragrafo 1 disciplina la notifica di atti d'esercizio dei pubblici poteri ­ ossia delle decisioni come definite all'articolo 3 numero 10 del presente Accordo ­ a imprese o persone fisiche sul territorio dell'altra Parte. Tali atti possono essere notificati tramite l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte.

Il paragrafo 2 disciplina invece la trasmissione di altra corrispondenza, come le lettere che informano il destinatario sull'apertura di un'indagine o le richieste di informazioni non vincolanti. Questa corrispondenza può essere inviata tramite l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o direttamente all'impresa o alla persona fisica interessata che risiede nel territorio dell'altra Parte. In caso di trasmissione diretta, l'autorità in materia di concorrenza mittente ne informa l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte.

21

22 23 24

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

RU 2022 491 RS 172.010 RU 2022 491 pag. 42 e 43

17 / 20

FF 2023 311

Art. 12

Informazione della Commissione europea

In base al diritto della concorrenza dell'UE e all'Accordo sullo Spazio economico europeo, le autorità in materia di concorrenza degli Stati membri dell'UE hanno determinati obblighi di informazione nei confronti della Commissione europea. In considerazione del fatto che in questo settore esiste già un Accordo di cooperazione Svizzera­UE, il paragrafo 2 contiene una disposizione secondo cui la Germania può trasmettere alla Commissione europea le informazioni ricevute nell'ambito della REC al fine di adempiere ai suoi obblighi, purché siano in gioco interessi dell'UE, compresi quelli dei suoi Stati membri (par. 1) e che la COMCO ne sia informata (par. 2). Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate al solo fine dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'UE da parte della Commissione europea (par. 4). Per contro, la trasmissione di tali informazioni ad altri Stati dell'UE ­ direttamente o tramite la Commissione europea ­ è ammessa solo in casi eccezionali e previo esplicito consenso della COMCO (par. 3 e 4).

Art. 13

Consultazioni

L'Accordo prevede consultazioni tra le Parti. Queste si tengono su richiesta di una Parte. L'Accordo non istituisce però un comitato misto né un qualsiasi altro organismo permanente. Le Parti possono prendere in considerazione, tra l'altro, un riesame del funzionamento del presente Accordo nonché la possibilità di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nell'ambito dei rispettivi diritti della concorrenza. Le Parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica nel loro diritto della concorrenza, nonché di ogni modifica di altre leggi e regolamenti e di ogni cambiamento delle prassi d'esecuzione delle loro autorità in materia di concorrenza che possa incidere sul funzionamento del presente Accordo (par. 2).

Art. 14

Comunicazioni

Salvo altrimenti convenuto dalle Parti o dalle loro autorità in materia di concorrenza, le notifiche, le richieste di informazioni e le altre comunicazioni tra di loro secondo il presente Accordo avvengono in lingua tedesca. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ogni Parte designa un proprio punto di contatto.

Art. 15

Diritto vigente

L'Accordo non è finalizzato a un'armonizzazione materiale del diritto della concorrenza delle Parti. Ciascuna di esse preserva la propria autonomia sia nella formulazione sia nell'applicazione del diritto della concorrenza.

Art. 16

Entrata in vigore, modifica e disdetta

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica d'approvazione. Le Parti possono modificare l'Accordo per scritto e ciascuna Parte può disdirlo in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. Le restrizioni all'uso delle informazioni trasmesse secondo il presente Accordo, di cui agli articoli 8­10, continuano ad applicarsi anche dopo la disdetta: le informazioni già trasmesse rimangono protette.

18 / 20

FF 2023 311

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

L'Accordo non ha ripercussioni sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Gli oneri supplementari risultanti dalle attività di cooperazione saranno coperti con le attuali risorse di personale.

5.2

Ripercussioni sull'economia

L'Accordo intende provvedere affinché le legislazioni sulla concorrenza di entrambi i Paesi possano essere applicate efficacemente anche alle pratiche transfrontaliere.

Gli effetti negativi di accordi o pratiche anticoncorrenziali da parte di aziende che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa si ripercuotono principalmente sui concorrenti e sulle controparti del mercato (p. es. i consumatori, lo Stato o i fornitori) che ne sono interessati. Questi soggetti possono essere ostacolati nell'avvio o nell'esercizio della concorrenza o essere svantaggiati (p. es. attraverso prezzi o condizioni commerciali inadeguati). Ciò si traduce da un lato in perdite di benessere a livello macroeconomico dovute alla minore concorrenza e, dall'altro, in perdite di benessere per i consumatori, le quali si ripercuotono anche sullo Stato (e quindi, in ultima analisi, sui contribuenti) ogniqualvolta deve appaltare un servizio o un'opera. Le rendite di tipo monopolistico o di cartello, che sono ad esempio il risultato di prezzi concordati anticipatamente, promuovono anche il mantenimento in essere di strutture aziendali poco efficienti e fanno lievitare ulteriormente i costi economici.

Contribuendo a rendere più efficienti e coerenti le procedure nei due i Paesi, l'Accordo contribuirà a proteggere meglio la concorrenza, evitando così questi svantaggi. Questo rafforza le economie e le forze innovative di entrambi i Paesi, nonché gli scambi commerciali tra loro.

6

Aspetti legali

6.1

Costituzionalità

Gli affari esteri competono alla Confederazione (art. 54 cpv. 1 Cost.). L'Assemblea federale è competente per l'approvazione dei trattati internazionali sulla base dell'articolo 166 capoverso 2 Cost., esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl, art. 7a cpv. 1 LOGA). La LCart non prevede una tale competenza per il Consiglio federale e l'Accordo non rappresenta neppure un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA. L'Accordo deve quindi essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale.

19 / 20

FF 2023 311

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, quelli che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e quelli comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata, ma può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. Non implica l'adesione a un'organizzazione internazionale. Contiene norme di diritto importanti, in particolare sullo scambio e sull'utilizzo di informazioni confidenziali nel settore del diritto della concorrenza. Il decreto di approvazione sottostà pertanto a referendum facoltativo, come previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'Accordo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Il presente Accordo e la cooperazione formale tra le autorità in materia di concorrenza in esso prevista non hanno in particolare ripercussioni né sull'Accordo di cooperazione Svizzera­UE, né sull'Accordo del 22 luglio 197225 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio), né sull'Accordo del 21 giugno 199926 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

6.3

Protezione dei dati

L'Accordo è compatibile con la legislazione sulla protezione dei dati (cfr. n. 4).

25 26

RS 0.632.401 RS 0.748.127.192.68

20 / 20