FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 28 agosto 2024

Iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)», presentata il 2 febbraio 2023; dopo che il 30 gennaio 2023 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)», presentata il 2 febbraio 2023, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Burch Peter, Im Chnebler 2, 8602 Wangen 2. Hauswirth Hedwig, Bäpur 7, 8618 Oetwil am See 3. Schenk Vera, Kastelsstrasse 91, 2540 Grenchen 4. Lüthi Roland, Metzgermattstrasse 4, 3380 Wangen an der Aare 5. Dohr Sarah, Route de Saint-Légier 15D, 1800 Vevey 6. Santamaria Aline, Waldaustrasse 21, 8606 Nänikon 7. Rüefli Alcide, Hasenmattstrasse 4, 2540 Grenchen 8. Brunet Alexandra, Neumatt 3, 5712 Beinwil am See 9. Hofer Patrick, Wildsbergstrasse 52, 8606 Greifensee

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein Aufarbeitung Corona Zeit, c/o Patrick Hofer, Wildsbergstrasse 52, 8606 Greifensee e pubblicata nel Foglio federale del 28 febbraio 2023.

14 febbraio 2023

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Inserire prima del titolo del titolo sesto:

Capitolo 5: Autorità per la ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 Art. 191d

Istituzione di una Commissione d'inchiesta svizzera

Per indagare sui retroscena della pandemia di COVID-19 è istituita una Commissione d'inchiesta extraparlamentare svizzera.

Art. 191e

Compiti generali della Commissione

La Commissione inizia i lavori il più presto possibile dopo l'accettazione degli articoli 191d­191r da parte del Popolo e dei Cantoni e indaga sui retroscena della pandemia di COVID-19 dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

1

Tutte le spese sostenute dalla Commissione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera.

2

3

4

La Commissione ha in particolare il compito di rispondere alle seguenti domande: a.

I test utilizzati, sui cui risultati sono o sono stati basati i provvedimenti antiCOVID-19 in Svizzera, permettono di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 e altri virus, oppure l'affidabilità di tale distinzione non è stata dimostrata?

b.

I test utilizzati permettono o permettevano di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 infettiva e frammenti virali incapaci di replicarsi?

c.

I test utilizzati sono stati eseguiti sempre secondo le stesse specifiche, per esempio per quanto riguarda il numero di amplificazioni, e sono stati calibrati e convalidati?

d.

Può essere dimostrato che le persone asintomatiche che si sentono o si sentivano in buona salute svolgono o hanno svolto un ruolo epidemiologicamente significativo nella diffusione della SARS-CoV-2 oppure che chi ha preso le decisioni ha ordinato i provvedimenti senza disporre di sufficienti basi scientifiche?

RS 101

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e.

Rispetto agli anni precedenti, quali erano le capacità nei reparti di terapia intensiva effettivamente disponibili dopo il 2019 e in che misura sono state sfruttate?

f.

I provvedimenti sono stati necessari e idonei a prevenire un sovraccarico delle capacità nei reparti di terapia intensiva e le conseguenti restrizioni dei diritti fondamentali e dei diritti umani, in particolare i danni economici e sociali, erano proporzionate rispetto alla loro utilità dimostrabile?

g.

Le previsioni fatte all'inizio del 2020 sui tassi di mortalità dovuti alla SARSCoV-2 e le altre previsioni sull'evoluzione della pandemia di COVID-19 si sono avverate? In caso negativo, le persone responsabili hanno potuto fondare tali previsioni su dati in quel momento effettivamente disponibili e adeguati dal punto di vista scientifico?

h.

La popolazione svizzera è stata informata in modo continuativo e trasparente sugli effetti noti dei vaccini anti-COVID-19 oppure vi sono prove secondo cui avrebbe ricevuto, per negligenza o intenzionalmente, informazioni imprecise o insufficienti? Il Codice di Norimberga è stato in qualche modo violato?

La Commissione è tenuta a redigere e pubblicare un rapporto sul risultato delle indagini sui retroscena e sui fatti effettivamente avvenuti in relazione alla pandemia di COVID-19, in particolare anche secondo l'articolo 191q.

4

Art. 191f

Compiti speciali della Commissione finalizzati a un indennizzo dignitoso delle persone danneggiate dai vaccini anti-COVID-19

La Commissione accerta i danni causati dai vaccini anti-COVID-19 in modo indipendente e senza limitazioni tutelando nel contempo gli interessi delle persone danneggiate. Ognuno è tenuto a fornire informazioni alla Commissione. In caso di accettazione degli articoli 191d­191r da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale pubblica senza indugio gli accordi sull'acquisto di vaccini anti-COVID-19 nella loro integralità e inalterati. La Commissione informa il pubblico in modo trasparente sui tipi di danni causati dai vaccini e sulla loro effettiva portata numerica.

1

I produttori dei vaccini anti-COVID-19 sono tenuti a risarcire integralmente i danni causati dai vaccini e le spese da essi derivanti. Le persone fisiche o giuridiche che detengono o detenevano una quota di partecipazione nelle società produttrici rispondono a titolo sussidiario nella misura in cui si sono arricchite grazie a tale quota.

Accordi, atti normativi o decisioni di altro tenore sono nulli.

2

Art. 191g

Compiti speciali della Commissione nel caso di indizi di reato penale

La Commissione comunica alle autorità penali ordinarie ogni indizio di reato penale secondo il diritto svizzero emerso durante le sue indagini. Il tribunale speciale di cui all'articolo 191h è obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un'influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19.

1

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La Commissione può tuttavia decidere liberamente di cercare prove parallelamente alle autorità penali ordinarie e chiedere il giudizio del tribunale speciale anche in caso di sospetto di crimini o delitti.

2

Art. 191h

Istituzione di un tribunale speciale

Per giudicare i fatti indagati dalla Commissione è istituito un tribunale speciale, obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un'influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19. Basato sul modello del Tribunale penale federale, il tribunale speciale si compone di una Corte penale di prima istanza, di una Corte dei reclami penali e di una Corte d'appello che statuisce in ultima istanza; esso subentra per competenza ai tribunali ordinari. Se una causa penale sottostà alla giurisdizione sia dei tribunali ordinari che del tribunale speciale, i procedimenti sono riuniti presso la Commissione.

Art. 191i

Prescrizione dell'azione penale e della pena

L'azione penale e la pena per possibili crimini e delitti relativi alla pandemia di COVID-19 non si prescrivono e il termine per presentare querela è di sei mesi dalla pubblicazione del rapporto della Commissione sul risultato delle indagini.

Art. 191j

Composizione della Commissione

All'inizio dei suoi lavori la Commissione consta di sette membri. Il comitato dell'iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)», pubblicata nel Foglio federale il 28 febbraio 2023, e l'Assemblea federale propongono al Popolo rispettivamente sette candidati alla nomina di membro della Commissione. Possono essere proposte soltanto persone che non sono o non sono state né pubblici ufficiali né coinvolte nell'emanazione dei provvedimenti anti-COVID-19.

1

Almeno due delle persone proposte rispettivamente dal comitato d'iniziativa e dall'Assemblea federale sono elette a maggioranza dei voti. Se una persona lascia la carica, il comitato d'iniziativa o l'Assemblea federale, a seconda di chi l'ha proposta, nomina un sostituto.

2

Il Consiglio federale provvede affinché la Commissione sia eletta dal Popolo entro sei mesi dall'accettazione degli articoli 191d­191r da parte del Popolo e dei Cantoni.

3

A seconda del carico di lavoro, la Commissione può fare eleggere altri membri dal Popolo.

4

Art. 191k

Organizzazione della Commissione

La Commissione decide liberamente come organizzarsi e come adempiere i propri compiti.

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Art. 191l

Immunità della Commissione

I membri della Commissione non sono soggetti ad alcuna giurisdizione per gli atti compiuti nell'adempimento dei loro compiti. Mantengono l'immunità anche dopo la cessazione della loro funzione.

1

Un membro della Commissione può essere perseguito penalmente soltanto con l'autorizzazione della maggioranza degli altri membri.

2

Art. 191m

Immunità penale

L'immunità di qualsiasi persona, in particolare dei membri dell'esecutivo, del legislativo e del giudiziario a tutti i livelli statali, è revocata per possibili reati penali relativi alla pandemia di COVID-19.

Art. 191n

Impedimento di trattamenti benefici per la salute

La Commissione verifica se è stato impedito il ricorso a trattamenti benefici per la salute e a farmaci efficaci o a una migliore profilassi e se questo ha causato decessi o decorsi più gravi della malattia che si sarebbero potuti evitare.

Art. 191o

Amnistia

Le pene pronunciate contro persone fisiche o giuridiche che non hanno rispettato provvedimenti anti-COVID-19 illeciti sono condonate e lo Stato indennizza integralmente le spese giudiziarie e di patrocinio.

Art. 191p

Pubblicità delle indagini

Mediante comunicati stampa e trasmissioni televisive, la Commissione e il tribunale speciale informano periodicamente il pubblico nel modo più trasparente possibile sullo svolgimento delle indagini e delle udienze, sempre che ciò sia compatibile con lo scopo delle indagini.

1

La Società svizzera di radiotelevisione è tenuta a trasmettere le informazioni fornite dalla Commissione e dal tribunale speciale durante le ore di punta e sui canali principali, senza condizioni né censure.

2

La Commissione e il tribunale speciale possono pubblicare le proprie informazioni sul loro sito Internet in modo che siano liberamente e integralmente accessibili.

3

Art. 191q

Verifica delle basi dei provvedimenti anti-COVID-19

Se, nel rapporto sul risultato delle indagini, la Commissione constata una delle seguenti fattispecie, i provvedimenti emanati in relazione alla pandemia di COVID-19 sono da considerarsi illeciti: 1

a.

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non sono stati utilizzati test anti-COVID-19 calibrati e convalidati a livello nazionale, per esempio a causa di prescrizioni diverse da un laboratorio all'altro riguardo alle amplificazioni, oppure i test utilizzati non erano idonei a rilevare virus della SARS-CoV-2 in grado di replicarsi, oppure i test erano limi-

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tati a piccole parti di virus, per esempio frammenti virali invece di virus infettivi completi, oppure i test non erano in grado di operare una distinzione tra la SARS-CoV-2 e altri virus, per esempio altri ceppi di coronavirus, e i dati numerici o i risultati ricavati da questi test sono serviti da base di riferimento per constatare l'esistenza della pandemia di COVID-19; b.

l'Ufficio federale della sanità pubblica non può dimostrare che, per oltre il 50 per cento dei casi di decesso contabilizzati, le persone di cui ha ascritto il decesso alla SARS-CoV-2 sono effettivamente decedute per morte naturale causata dal virus e non può escludere che in realtà il decesso non sia imputabile ad altre malattie mortali;

c.

vi sono stati Paesi, o regioni all'interno di un territorio nazionale come per esempio gli Stati federali americani, con più di 500 000 abitanti e una densità demografica pari o superiore a quella della Svizzera che, pur non avendo emanato nel 2020 o 2021 nessuno o quasi nessun provvedimento anti-COVID-19, come per esempio l'obbligo di indossare la mascherina, non hanno registrato tassi di mortalità o ricovero per COVID-19 superiori a quelli registrati in Svizzera o non hanno avuto un aumento dei decessi statisticamente significativo rispetto agli anni antecedenti alla dichiarazione della pandemia di COVID-19.

Oppure vi sono stati alcuni Stati federali, come la Florida, il Texas, il South Dakota e altri, nei quali per diversi mesi non sono stati emanati provvedimenti o ne sono stati emanati di meno severi e nei quali i dati numerici relativi ai decessi e ai ricoveri dovuti alla SARS-CoV-2 non sono stati significativamente più alti rispetto ad altri Stati federali comparabili;

d.

nessuno in Svizzera può fornire, in un periodo non superiore a 12 mesi, un isolato purificato secondo i postulati di Henle-Koch dei ceppi virali 2020 e 2021 di SARS-CoV-2, inclusi gli esperimenti di controllo;

e.

tenendo conto dell'immigrazione, della piramide delle età della popolazione, del numero di decessi previsti e della conseguente mortalità, durante la pandemia di COVID-19 in Svizzera non è stato registrato un aumento significativo dei decessi nell'arco di dodici mesi rispetto alla media degli ultimi dieci anni, fino a quando più del 60 per cento della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino.

Se, secondo il suo apprezzamento giuridico, la Commissione dovesse ritenere nel rapporto sul risultato delle indagini che i provvedimenti adottati a livello nazionale o cantonale erano illeciti, incostituzionali, sproporzionati o addirittura arbitrari, coloro che li hanno emanati o hanno svolto un ruolo decisivo nella loro emanazione risponderanno con il proprio patrimonio, solidalmente con il Cantone o la Confederazione, dei danni da essi derivanti e saranno perseguiti penalmente.

2

Le pretese di risarcimento e di riparazione in relazione alla pandemia di COVID-19 si prescrivono in 20 anni.

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Art. 191r

Disposizioni complementari sul tribunale speciale

Possono essere nominati o eletti giudici del tribunale speciale: i giudici in carica o ex giudici di tribunali federali, cantonali o distrettuali con una solida esperienza nella conduzione di procedimenti penali e la conoscenza delle tre lingue ufficiali. Possono essere eletti cancellieri: i giuristi con una solida esperienza in diritto penale e conoscenza delle tre lingue ufficiali. Il comitato dell'iniziativa di ricostruzione analitica e l'Assemblea federale propongono al Popolo i candidati per l'elezione. Il Consiglio federale provvede affinché i giudici siano eletti dal Popolo entro sei mesi dall'accettazione degli articoli 191d­191r da parte del Popolo e dei Cantone per un periodo di cinque anni.

1

Il tribunale speciale determina autonomamente la sua organizzazione e amministrazione. Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. Tiene una contabilità propria. I giudici del tribunale speciale sono remunerati come i giudici federali ordinari impiegati a tempo pieno.

2

Tutte le spese sostenute dal tribunale speciale a sua discrezione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera.

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