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Decreto del Consiglio federale concernente le richieste dei Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia di ottenere un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico negli anni 2023­2025 del 3 marzo 2023

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; esaminate le richieste dei Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia, decreta:

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1.

ai Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia è accordata l'autorizzazione di principio a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari federali che si svolgeranno tra il 18 giugno 2023 e il 18 maggio 2025 compresi, nel rispetto delle condizioni secondo il numero 2 e degli oneri secondo il numero 3.

2.

Alla sperimentazione del voto elettronico nei singoli Cantoni si applicano le condizioni specifiche riportate nell'allegato.

3.

Le sperimentazioni del voto elettronico sottostanno inoltre agli oneri seguenti: a. l'urna elettronica è chiusa alle ore 12.00 del sabato precedente la domenica della votazione; b. nel Cantone di Turgovia la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata al più presto la domenica della votazione; c. nei Cantoni di Basilea Città e San Gallo la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata già il sabato precedente la domenica della votazione; d. i Cantoni adottano le misure necessarie affinché i risultati non siano divulgati prima delle ore 12.00 della domenica della votazione.

RS 161.1

2023-0702

FF 2023 553

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4.

Il Consiglio federale prende atto che i Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia garantiscono quanto segue: ­ le sperimentazioni del voto elettronico sono svolte conformemente alle disposizioni della legislazione federale; ­ essi adottano, nei rispettivi ambiti di competenza, tutte le misure necessarie per mantenere sufficientemente bassi i rischi di sicurezza; ­ essi adottano le misure previste nell'elenco del 20 febbraio 2023 allestito dalla Confederazione e dai Cantoni e indicante gli ambiti in cui è necessario un intervento.

5.

La Cancelleria federale è autorizzata ad ammettere al voto elettronico gli aventi diritto di voto conformemente al campo di applicazione territoriale e alle categorie di elettori previsti dal presente decreto (n. 2 e allegato), sempre che non siano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 dell'ordinanza sui diritti politici.

6.

La Cancelleria federale informa i Governi dei Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia in merito al decreto del Consiglio federale.

3 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato

Condizioni specifiche per Cantone

Cantone

Campo d'applicazione territoriale ed elettorato ammesso alle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)2

Basilea Città

Sistema della Posta Svizzera

30 %

Tutto il territorio (Svizzeri all'estero aventi diritto di voto; aventi diritto di voto con disabilità residenti in Svizzera)

San Gallo

Sistema della Posta Svizzera

30 %

Tutto il territorio (Svizzeri all'estero aventi diritto di voto; aventi diritto di voto residenti in Svizzera in Comuni pilota, previa notifica)

Turgovia

Sistema della Posta Svizzera

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

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L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:

comunale

(secondo l'art. 27f cpv. 3 ODP nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto con disabilità)

Concerne le votazioni in materia

cantonale

Percentuale massima dell'elettorato cantonale ammessa

federale

Condizioni Sistema di voto elettronico impiegato

18 giugno 2023 26 novembre 2023 3 marzo 2024 9 giugno 2024 22 settembre 2024 24 novembre 2024 9 febbraio 2025 18 maggio 2025

I Cantoni comunicano alla Cancelleria federale, per ogni votazione popolare federale, il numero di Svizzeri all'estero e di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che intendono coinvolgere nella sperimentazione del voto elettronico. La Cancelleria federale concede il nulla osta soltanto se tale numero non supera i limiti stabiliti dall'articolo 27f capoverso 1 ODP, pari al 30 % dell'elettorato cantonale e al 10 % dell'elettorato svizzero.

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