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ad 22.461 Iniziativa parlamentare Legge urgente concernente l'accelerazione di progetti di parchi eolici avanzati e di grandi progetti di centrali idroelettriche ad accumulazione Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 23 gennaio 2023 Parere del Consiglio federale del 3 marzo 2023

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 23 gennaio 20231 concernente l'iniziativa parlamentare 22.461 «Legge urgente concernente l'accelerazione di progetti di parchi eolici avanzati e di grandi progetti di centrali idroelettriche ad accumulazione».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 22 settembre 2022 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha deciso di modificare la legge del 30 settembre 20162 sull'energia (LEne), con l'obiettivo di accelerare la procedura per il progetto «Trift» e per impianti a energia eolica d'interesse nazionale. Secondo il testo depositato, l'articolo 71b capoverso 1 LEne entrato in vigore il 30 settembre 2022 si applica per analogia anche al progetto «Trift». Per quanto concerne gli impianti a energia eolica d'interesse nazionale, fino a una produzione totale supplementare di 1 TWh all'anno rispetto al 2021, i piani d'utilizzazione passati in giudicato valgono come autorizzazioni edilizie quando nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione è stata effettuata una ponderazione completa degli interessi. Il testo depositato inoltre esclude la possibilità di ricorso.

Il 25 ottobre 2022 la CAPTE-S ha approvato all'unanimità questa iniziativa, per cui la CAPTE-N ha potuto definire i punti essenziali del progetto nella sua riunione del 1° novembre 2022. Nel farlo, si è discostata in modo non trascurabile dal testo originale dell'iniziativa. Inoltre, la Commissione ha deciso di non includere nel progetto di legge la realizzazione di progetti idroelettrici e segnatamente il progetto «Trift». La Commissione considererà le sue richieste in merito alle condizioni quadro per l'energia idroelettrica nell'oggetto concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (21.047).

Nella sua riunione dal 23 al 25 gennaio 2023, la CAPTE-N ha adottato il progetto.

Il progetto presentato dal Consiglio federale il 23 gennaio 2023 prevede che per gli impianti a energia eolica d'interesse nazionale con piani d'utilizzazione passati in giudicato si applichi quanto segue: fino a quando in Svizzera non sarà raggiunta una produzione totale supplementare di 1 TWh all'anno rispetto al 2021, spetta al Cantone rilasciare l'autorizzazione edilizia per questi impianti e contro l'autorizzazione edilizia, a livello cantonale, è ammesso unicamente il ricorso al tribunale cantonale di ultima istanza. Contro la decisione dell'istanza cantonale può essere presentato ricorso al Tribunale federale solo se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale. Queste
disposizioni rimarranno applicabili anche dopo il raggiungimento dell'obiettivo di 1 TWh a quei progetti che sono stati depositati pubblicamente prima del raggiungimento di tale obiettivo.

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Parere del Consiglio federale

Il nuovo progetto legislativo della CAPTE-N riprende parti del concetto della modifica della LEne (il cosiddetto «progetto di accelerazione»3). È indispensabile e indiscutibile che le procedure di autorizzazione debbano essere accelerate. Secondo il progetto della CAPTE-N, in determinate circostanze le procedure degli impianti a energia eolica menzionati possono essere accelerate fino a tre anni. Oltre che per questo obiettivo di accelerazione, il Consiglio federale accoglie con favore il progetto presentato anche perché, rispetto alla versione originale, non viene meno l'autorizzazione edilizia (art. 71c cpv. 1).

A giudizio del Consiglio federale, tuttavia, il progetto di legge dovrebbe essere precisato nei seguenti punti: ­

Le autorizzazioni rilasciate nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia

Allo scopo di garantire una ponderazione globale degli interessi, il rilascio delle autorizzazioni speciali, di competenza cantonale, deve essere in linea di principio coordinato con la pianificazione dell'utilizzazione, che di regola avviene in riferimento a un progetto. Tuttavia, non si può escludere che, in singoli casi, le autorizzazioni ­ ad esempio un'autorizzazione in materia di protezione delle acque ­ possano essere concesse solo nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia cantonale. Per evitare l'insorgere di diverse vie legali e procedure parallele, l'articolo 71c D-LEne deve applicarsi non solo alle autorizzazioni edilizie, ma anche alle eventuali altre autorizzazioni a essa necessariamente connesse, sempre che rientrino nella competenza cantonale (cfr. art. 25a della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio).

Va adeguato in tal senso anche l'articolo 83 lettera z della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale. Le autorizzazioni concesse dalle autorità federali (ad es. approvazioni dei piani da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, autorizzazioni di ostacoli alla navigazione aerea da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile) continueranno a essere rilasciate dalle stesse autorità secondo i processi e le procedure consolidati.

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L'importanza dell'obiettivo di produzione di 1 TWh

L'articolo 71c capoverso 3 D-LEne stabilisce che esso rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente prima del raggiungimento dell'obiettivo di produzione di 1 TWh di cui al capoverso 1 nonché alle eventuali procedure di ricorso. Ciò significa che la disposizione relativa alla procedura accelerata rimane applicabile, a titolo transitorio, anche dopo il raggiungimento di tale obiettivo.

Sulla base delle spiegazioni nell'ultimo paragrafo del numero 3.1 del rapporto della CAPTE-N del 23 gennaio 2023, il Consiglio federale intende l'articolo 71c capoverso 3 D-LEne come segue: l'articolo 71c capoverso 1 D-LEne vige a tempo determinato fino a quando non è immessa in rete una produzione supplementare di 1 TWh di 3

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Il progetto posto in consultazione è consultabile alla pagina www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DATEC > Modifica della legge sull'energia.

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elettricità all'anno rispetto al 2021 da impianti a energia eolica. Questo limite può essere raggiunto durante una procedura pendente. Pertanto la regolamentazione transitoria di cui all'articolo 71c capoverso 3 è necessaria. L'articolo 71c capoverso 1 è applicabile a tutte le procedure che erano state depositate pubblicamente al momento del raggiungimento della produzione supplementare di 1 TWh o che sono pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo cantonale o eventualmente al Tribunale federale.

Lo stesso vale ovviamente anche per i progetti che sono stati autorizzati, ma per i quali non è ancora scaduto il termine di ricorso. Ciò potrebbe far sì che gli impianti di energia eolica autorizzati ai sensi del proposto articolo 71c capoverso 1 D-LEne producano più di 1 TWh di elettricità all'anno. Il Consiglio federale ritiene che la questione non sia problematica per i seguenti motivi: l'articolo 71c capoverso 3 D-LEne lo prevede e questo è anche presentato in modo trasparente nel rapporto della CAPTE-N; la determinazione concreta della capacità di produzione è inoltre a discrezione del legislatore; del resto l'articolo 71c D-LEne non prevede alcun adeguamento del diritto materiale.

A parte il coordinamento delle autorizzazioni cantonali con l'autorizzazione edilizia proposto dal Consiglio federale, la LEne non prevede alcun coordinamento delle varie procedure (federali) necessarie. Si pongono tuttavia altre questioni relative al coordinamento, in particolare in relazione alla procedura di approvazione dei piani prevista dal diritto federale nel caso di linee elettriche a corrente forte o alle varie procedure cantonali per un progetto che interessa i territori di più Cantoni. Spetterà alle autorità competenti concordarsi sul trattamento da riservare a queste procedure, in modo da tenere conto della volontà legislativa.

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Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di approvare il progetto della CAPTE-N, con i seguenti adeguamenti: Legge del 30 settembre 2016 sull'energia Art. 71c cpv. 1 lett. a e b Agli impianti a energia eolica d'interesse nazionale con un piano d'utilizzazione passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera non è raggiunta una produzione supplementare complessiva di 1 TWh di energia l'anno rispetto al 2021, le seguenti regole: 1

a.

l'autorizzazione edilizia e le autorizzazioni di competenza cantonale a essa necessariamente connesse sono rilasciate dal Cantone;

b.

l'autorizzazione edilizia e le altre autorizzazioni di cui alla lettera a sono impugnabili mediante ricorso soltanto al tribunale superiore cantonale conformemente all'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale;

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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale Art. 83 cpv. z Il ricorso è inammissibile contro: z.

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le decisioni secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge del 30 settembre 20167 sull'energia concernenti le autorizzazioni edilizie e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse relative a impianti a energia eolica d'interesse nazionale, se non si pone alcuna questione di diritto di importanza fondamentale.

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