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23.004 Rapporto annuale 2022 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 23 gennaio 2023

Onorevoli colleghi, conformemente all'articolo 55 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10), vi sottoponiamo il rapporto sull'attività delle Commissioni della gestione e della loro Delegazione nel 2022 affinché ne prendiate atto.

Il presente rapporto informa sui controlli più importanti effettuati durante l'anno in rassegna nonché sui risultati e sugli insegnamenti che se ne possono trarre.

Gradite, onorevoli colleghi, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 gennaio 2023

In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali: La presidente della CdG-N, Prisca Birrer-Heimo Il presidente della CdG-S, Matthias Michel

2023-0292

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Indice 1

Introduzione

5

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Mandato e organizzazione 2.1 Missioni e competenze delle CdG 2.1.1 Missioni della CdG nell'ambito dell'alta vigilanza 2.1.2 Diritti d'informazione e natura confidenziale dei lavori 2.1.3 Collaborazione della CdG e della DelCG con la loro segreteria 2.1.4 Collaborazione della CdG con le Commissioni delle finanze, la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze 2.2 Organizzazione e composizione delle CdG

6 6 6 8

3

Lavori delle CdG nel 2022 3.1 Pubblicazioni delle CdG nel 2022 3.2 Settore DFAE/DDPS 3.2.1 Controllo successivo concernente l'ispezione sulle circostanze della nomina di Roland Nef a capo dell'esercito 3.3 Settore DFF/DEFR 3.3.1 Regolamentazione della negoziazione in borsa delle criptovalute 3.3.2 Nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale 3.3.3 Problemi legati al transito di rifugiati attraverso la Svizzera 3.3.4 Interventi della SECO nell'ambito della protezione consolare 3.4 Settore DFI/DATEC 3.4.1 Carenza di macchinisti alle FFS 3.4.2 Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza 3.4.3 Problemi di natura tecnica a Skyguide SA 3.4.4 Rischi associati all'approvvigionamento elettrico della Svizzera: attività precedenti delle autorità federali 3.4.5 Laboratori biologici di alta sicurezza: risanamento del laboratorio di Mittelhäusern 3.4.6 Cartella informatizzata del paziente 3.5 Settore DFGP/CaF 3.5.1 Traffico di migranti 3.5.2 Situazione in Ucraina ­ Provvedimenti della SEM 3.5.3 Violenza contro i richiedenti l'asilo nei centri federali d'asilo 3.6 Settore Tribunali/MPC

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9 10 11 15 15 17 17 18 18 21 22 23 25 25 26 29 30 32 34 36 36 37 38 40

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3.6.1

Questioni inerenti al coordinamento con la Commissione giudiziaria 3.6.2 Violazione del segreto d'ufficio: decreto di abbandono del procuratore pubblico straordinario 3.6.3 Introduzione del dossier giudiziario elettronico (Justitia 4.0) 3.7 Stato di avanzamento delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCG 3.8 Altri temi trattati dalle CdG 3.9 Visite di servizio 3.10 Domande di vigilanza 4

5

40 41 41 42 45 51 52

Ispezione concernente la gestione della pandemia di COVID-19 4.1 Settore DFF/DEFR 4.1.1 Crediti COVID-19 4.2 Settore DFI/DATEC 4.2.1 Fonti di informazione internazionali e scambi internazionali dell'UFSP e del DFI 4.2.2 Basi d'informazione scientifica del DFI e dell'UFSP 4.2.3 Collaborazione fra Confederazione e Cantoni per la gestione della pandemia 4.2.4 Gestione dei dati nel settore sanitario: lavori del DFI e dell'UFSP per la digitalizzazione del sistema sanitario 4.2.5 Gestione dei dati sanitari: riforma del Servizio sanitario coordinato 4.2.6 Vigilanza dell'UFSP sulla Fondazione «lemievaccinazioni» 4.2.7 Gestione del materiale medico: ridistribuzione, rivendita e distruzione dei vaccini non utilizzati 4.3 Settori DFGP/CaF 4.3.1 Valutazione della gestione di crisi da parte della Cancelleria federale

53 56 56 59

Attività informative e protezione dello Stato 5.1 Compiti, diritti e organizzazione della DelCG 5.2 Controllo successivo all'ispezione sul caso Crypto AG 5.2.1 Contesto 5.2.2 Raccomandazione 4 5.2.3 Raccomandazione 8 5.2.4 Raccomandazione 9 5.2.5 Raccomandazione 11 5.3 Contatti con l'estero 5.4 Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione, esplorazione radio ed esplorazione dei segnali via cavo 5.5 Obblighi di informazione e di comunicazione

72 72 74 74 74 76 77 78 79

59 61 62 63 64 66 69 71 71

80 81 3 / 112

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5.6 5.7 5.8

Sistemi d'informazione e protezione dei dati Indennità per i Cantoni per l'esecuzione della LAIn Eventi nell'ambito Ciber del SIC 5.8.1 Alta vigilanza concomitante della DelCG 5.8.2 Conoscenze acquisite sulle attività dell'ambito Ciber del SIC 5.8.3 Processi di vigilanza a livello di SIC e DDPS 5.8.4 Attività di vigilanza dell'AVI-AIn 5.8.5 Valutazione della DelCG 5.9 Contratto di prestazioni di servizio del SIC con un privato 5.9.1 Alta vigilanza concomitante della DelCG 5.9.2 Conclusioni della DelCG 5.10 Condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale 5.10.1 Alta vigilanza sulla condotta in materia di politica di sicurezza 5.10.2 Compiti e funzionamento di DelSic e CrS 5.10.3 Missione di evacuazione a Kabul nell'agosto 2021 ­ Valutazione della DelCG 5.10.4 Attacco russo all'Ucraina nel febbraio 2022 5.10.5 Colloquio della DelCG con la DelSic del maggio 2022 5.10.6 Ulteriori lavori del GCUR e della DelSic 5.10.6.1 Scenari per lo sviluppo della situazione 5.10.6.2 Richieste di materiale bellico svizzero da parte di altri Paesi 5.10.6.3 Preparazione a un evento nucleare 5.10.7 Colloquio tra DelCG e DDPS nell'ottobre 2022 6

Rapporti di gestione 2021 e rapporti periodici 6.1 Rapporto di gestione 2021 del Consiglio federale 6.2 Rapporto di gestione 2021 del Tribunale federale 6.3 Altri rapporti analizzati dalle CdG

Elenco delle abbreviazioni

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83 84 86 86 87 88 89 90 92 92 93 94 94 95 96 97 99 100 100 101 101 102 103 103 104 105 106

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Rapporto 1

Introduzione

Il presente rapporto annuale fornisce una visione d'insieme delle attività di alta vigilanza parlamentare delle Commissioni della gestione (CdG) e della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) nel 2022, nonché alcune informazioni sui metodi e sui processi operativi, sui problemi riscontrati in occasione di alcuni controlli e sui risultati conseguiti.

Nel 2022 le CdG hanno pubblicato quattordici rapporti d'inchiesta, nei quali hanno esaminato in particolare la trasformazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), il tentativo di estorsione ai danni del consigliere federale Alain Berset, la protezione delle acque sotterranee, la procedura di valutazione dei nuovi aerei da combattimento e l'istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale. Quattro rapporti hanno reso conto di accertamenti condotti in relazione con la pandemia di COVID-19 (v. sotto), uno ha riferito del controllo successivo concernente un'indagine precedente delle CdG e tre si fondavano su valutazioni realizzate dal Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA). Un elenco delle pubblicazioni delle CdG nell'anno in rassegna è presentato ai numeri 3.1 (pubblicazioni generali) e 4 (pubblicazioni in relazione con la pandemia COVID-19).

Il rapporto annuale si concentra soprattutto sui dossier che non sono stati oggetto di comunicazioni pubbliche durante l'anno in rassegna (cfr. n. 3.2 segg.). Per essere il più possibile trasparenti, nel rapporto annuale le CdG informano inoltre in forma sintetica dei lavori in corso (cfr. n. 3.8 segg.). Conformemente alle loro direttive, le CdG forniscono informazioni dettagliate in merito a un dossier solo una volta completata l'indagine.

Nell'anno in rassegna le CdG hanno proseguito la loro ispezione volta ad analizzare le misure adottate dal Consiglio federale per lottare contro la pandemia di COVID-19.

Il numero 4 presenta i risultati dei loro lavori a tale proposito. I vari accertamenti delle CdG hanno riguardato, fra l'altro, i crediti COVID-19 (cfr. n. 4.1.1), i problemi legati alla fondazione «lemievaccinazioni» (cfr. n. 4.2.6) la cessione e la rivendita delle dosi di vaccino inutilizzate (cfr. n. 4.2.7), o la valutazione della gestione di crisi condotta dalla Cancelleria federale (CaF)
(cfr. n. 4.3.1). Nel quadro della loro ispezione concernente la gestione della pandemia di COVID-19 le CdG hanno inoltre pubblicato rapporti concernenti l'indennità di perdita di guadagno COVID-19 per lavoratori indipendenti, l'acquisto di maschere di protezione, l'organizzazione di crisi della Confederazione e l'approvvigionamento economico del Paese.

Nel 2022, le CdG hanno inoltre avviato due nuove ispezioni: una concernente la comunicazione delle autorità prima delle votazioni e l'altra sulla misurazione dell'efficacia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo1. Su ognuna delle suddette ispe1

Le CdG e la DelCG pubblicano il rapporto annuale 2021 e il programma per il 2022, comunicato stampa delle CdG-N/S del 27 gennaio 2022.

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zioni il CPA sta attualmente svolgendo una valutazione (cfr. rapporto CPA allegato, n. 3), sulla cui base la commissione competente farà le proprie considerazioni sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare.

Oltre che delle ispezioni menzionate, nel 2022 le CdG si sono occupate di varie tematiche su cui non sono ancora state pubblicate informazioni e che sono oggetto del presente rapporto. Tra queste rientrano in particolare la regolamentazione della negoziazione in borsa delle criptovalute (cfr. n. 3.3.1), i problemi di natura tecnica a Skyguide SA (cfr. n. 3.4.3), la cartella informatizzata del paziente (cfr. n. 3.4.6), i provvedimenti adottati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in relazione con la crisi in Ucraina (cfr. n. 3.5.2) nonché la violenza contro i richiedenti l'asilo (cfr. n. 3.5.3).

Nell'anno in rassegna le CdG si sono riunite in 26 sedute plenarie, il gruppo di coordinamento ha tenuto una seduta mentre le sottocommissioni e i gruppi di lavoro hanno tenuto 90 sedute, 16 delle quali dedicate a sopralluoghi presso servizi della Confederazione. Dal canto suo, la DelCG si è incontrata 13 volte. Il totale complessivo ammonta a 130 sedute.

In occasione della seduta plenaria comune del 23 gennaio 2023 le CdG hanno approvato all'unanimità il presente rapporto e deciso di pubblicarlo. La bozza del rapporto è stata sottoposta per parere alle autorità interessate conformemente all'articolo 157 della legge sul Parlamento (LParl)2. I pareri pervenuti sono stati esaminati dalle CdG e dalla DelCG e tenuti in considerazione per quanto possibile.

La struttura del rapporto annuale delle CdG è stata leggermente modificata. In passato, il capitolo relativo ai lavori delle CdG nell'anno in rassegna (n. 3) era organizzato per settori tematici (ad es. sicurezza sociale e sanità pubblica, Stato e amministrazione, ambiente, trasporti e infrastrutture ecc.). Queste categorie predefinite non permettevano però di tenere conto in modo ottimale della complessità e della varietà dei compiti dell'Amministrazione federale. Per migliorarne la leggibilità, il resoconto sarà d'ora in poi strutturato in base ai settori di attività delle sottocommissioni delle CdG;3 le informazioni saranno quindi classificate in funzione dei compiti dei dipartimenti ­ rispettivamente della CaF, dei Tribunali della Confederazione o del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ­ e non più in base al settore tematico interessato.

2

Mandato e organizzazione

2.1

Missioni e competenze delle CdG

2.1.1

Missioni della CdG nell'ambito dell'alta vigilanza

In qualità di commissioni parlamentari le CdG esercitano, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, nonché di altri enti incaricati di compiti

2 3

Legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10).

I rispettivi settori di attività delle sottocommissioni delle CdG sono i seguenti: DFAE e DDPS, DFF e DEFR, DFI e DATEC, DFGP e CaF, Tribunali e MPC.

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federali (art. 169 della Costituzione federale [Cost.]4 e art. 52 LParl). I compiti, le responsabilità e le competenze delle CdG sono definiti principalmente agli articoli 26­27, 52­55 e 153­158 LParl, ma anche in altri testi legali5 e regolamentari6.

Nell'esercizio del loro mandato le CdG verificano principalmente se le autorità federali agiscono secondo la Costituzione e le leggi e se i compiti loro assegnati dal legislatore sono stati svolti correttamente (controllo della legalità). Accertano inoltre che le misure adottate dallo Stato siano opportune e che le autorità federali sfruttino adeguatamente il margine discrezionale di cui dispongono (controllo dell'adeguatezza).

Infine controllano l'efficacia delle misure adottate con riferimento agli obiettivi fissati dal legislatore (controllo dell'efficacia).

I compiti delle CdG sono i seguenti: ­

eseguire ispezioni;

­

incaricare il CPA di effettuare valutazioni;

­

verificare i rapporti annuali di gestione del Consiglio federale e del Tribunale federale (TF), nonché i rapporti annuali di altre unità amministrative della Confederazione;

­

trattare i rapporti che devono essere presentati loro dal Consiglio federale, dai dipartimenti e da altri uffici;

­

effettuare sopralluoghi presso autorità e servizi della Confederazione;

­

trattare le domande di vigilanza presentate da terzi;

­

formulare raccomandazioni al Consiglio federale, ai dipartimenti, ai tribunali della Confederazione e all'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) o al MPC;

­

verificare l'attuazione di raccomandazioni formulate in precedenza.

Le CdG riferiscono una volta all'anno al Parlamento sui principali risultati dei loro lavori (art. 55 LParl). Il presente rapporto verrà trattato dalle due Camere nella sessione primaverile.

L'ambito di vigilanza delle CdG comprende tutte le attività del Consiglio federale e delle unità dell'Amministrazione federale, nonché dei tribunali della Confederazione e del MPC. Ne sono escluse la giurisprudenza dei Tribunali e le decisioni del Ministero pubblico (art. 191c Cost., art. 26 cpv. 4 LParl).

L'alta vigilanza parlamentare si esercita inoltre su tutti gli enti di diritto pubblico e privato e sulle persone fisiche e giuridiche che svolgono compiti federali, benché in questo ambito le CdG facciano prova di maggiore moderazione rispetto a quanto avviene per i servizi dell'Amministrazione centrale. Anche i Cantoni sono soggetti 4 5

6

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101).

Art. 32 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), art. 5 cpv. 1 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), art. 20 della legge del 4 ottobre 1991 sul transito alpino (LTAlp; RS 742.104) e art. 10 della legge del 18 marzo 2005 sul raccordo RAV (LRAV; RS 742.140.3).

Principi d'azione delle Commissioni della gestione del 29 agosto e del 4 settembre 2003 (FF 2015 3927).

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alla vigilanza delle CdG, nella misura in cui sono incaricati dell'attuazione del diritto federale (art. 46 cpv. 1 e 49 cpv. 2 Cost.).

2.1.2

Diritti d'informazione e natura confidenziale dei lavori

Per adempiere il compito di alta vigilanza, le CdG dispongono di ampi diritti d'informazione (art. 150 e 153 LParl), che sono stati rafforzati e precisati con la modifica della LParl del 17 giugno 20117. In particolare hanno il diritto di interrogare direttamente tutti i rappresentanti delle autorità, tutti i collaboratori dei servizi della Confederazione e altri rappresentanti di organi che assumono compiti federali (in carica o no), nonché di ottenere da questi ultimi tutte le informazioni utili per il loro lavoro.

Esse hanno inoltre la possibilità di chiamare a comparire le persone soggette all'obbligo di informare e, se del caso, di prescrivere un accompagnamento coattivo. Visto che il segreto d'ufficio non si applica in caso di audizioni di agenti della Confederazione da parte delle CdG, le persone sentite da queste ultime non possono avvalersene per rifiutarsi di deporre.

Nell'esercizio dei loro diritti d'informazione le CdG sono sottoposte soltanto a due restrizioni: non sono autorizzate a consultare i verbali delle sedute del Consiglio federale né a esigere informazioni che devono essere tenute segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative o per altri motivi (art. 153 cpv. 6 LParl).

Le commissioni di vigilanza «decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione» (art. 153 cpv. 6 primo periodo LParl): questa competenza garantisce che la decisione relativa alla portata e all'esercizio dei diritti d'informazione sia presa in ogni singolo caso dalle CdG quale organo che esercita la vigilanza e non dall'Esecutivo che vi è sottoposto. Se il Consiglio federale fa valere che un documento rientra nella categoria dei documenti soggetti alla protezione dello Stato, le CdG fanno appello alla DelCG per dirimere la questione.

Le due riserve summenzionate relative ai diritti d'informazione delle CdG non valgono per la DelCG: in virtù dell'articolo 169 capoverso 2 Cost. e dell'articolo 154 LParl, quest'ultima dispone infatti di diritti d'informazione illimitati nei confronti delle autorità e degli enti assoggettati alla sua vigilanza. Oltre a poter esigere tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti, la DelCG può infatti anche disporre interrogatori formali di testimoni (art. 155 LParl) senza che si possa far
valere il segreto d'ufficio o militare.

Dati i loro ampi diritti d'informazione, in contropartita le CdG e la DelCG devono garantire la confidenzialità e trattare le informazioni confidenziali in maniera responsabile. Le CdG sono pertanto tenute a prendere provvedimenti appropriati per tutelare

7

LParl: precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza, modifica del 17 giugno 2011 (RU 2011 4537); rapporto annuale 2011 delle CdG e della DelCG del 27 gennaio 2012, n. 2.1.4 (FF 2012 6061, in particolare 6075).

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il segreto (art. 150 cpv. 3 LParl)8. Le CdG hanno dunque emanato pertinenti istruzioni che tra l'altro disciplinano in maniera restrittiva l'accesso ai corapporti dei capidipartimento relativi agli affari del Consiglio federale9. I membri delle CdG sono inoltre vincolati al segreto d'ufficio per quanto concerne tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito del loro mandato (art. 8 LParl).

I rapporti d'inchiesta sono generalmente pubblicati, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione (art. 158 cpv. 3 LParl). La legge conferisce alle autorità interessate il diritto di esprimere un parere prima della pubblicazione (art. 157 LParl).

I mezzi di cui dispongono le CdG nei confronti degli uffici sottoposti alla loro vigilanza sono soprattutto di natura politica. Le Commissioni comunicano in genere le proprie conclusioni alle autorità superiori responsabili mediante rapporti ufficiali o lettere che contengono raccomandazioni rispetto alle quali dette autorità sono chiamate a prendere posizione. Così facendo, le Commissioni obbligano le autorità a rendere conto del lavoro svolto (o di eventuali omissioni). All'occorrenza, possono ricorrere agli strumenti parlamentari (deposito di una mozione, di un postulato o di un'iniziativa parlamentare) per avviare una modifica di legge.

2.1.3

Collaborazione della CdG e della DelCG con la loro segreteria

Le CdG e la DelCG dirigono i propri lavori e ne assumono la responsabilità. Spetta a loro determinare le questioni da approfondire e stabilire la procedura da seguire durante le inchieste.

La segreteria delle CdG/DelCG, aggregata ai Servizi del Parlamento, assiste e fornisce consulenza alle Commissioni e alla DelCG nello svolgimento dei loro compiti10. In virtù dell'articolo 67 LParl la segreteria dispone degli stessi diritti d'informazione delle CdG e della DelCG, per le quali opera. Secondo l'articolo 153 capoverso 1 secondo periodo LParl, le CdG e la DelCG possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti: le CdG e la DelCG le conferiscono mandati, di cui seguono e verificano l'attuazione.

Data la specificità del sistema di milizia e la necessaria indipendenza delle CdG nei confronti degli enti sottoposti a vigilanza, la segreteria delle CdG/DelCG svolge un ruolo essenziale nell'adempimento del loro mandato legale assistendole nella scelta, 8

9

10

Perizie su mandato della CdG-N: Biaggini Giovanni, «Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte im Bereich der Strafverfolgung aus verfassungsmässiger Sicht», 5 giugno 2008; Oberholzer Niklaus, «Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte im Bereich der Strafverfolgung aus strafprozessualer Sicht: Gutachten im Auftrag der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates», 5 giugno 2008, www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > CdG > Documenti di riferimento (stato: 2 dicembre 2022, disponibile soltanto in tedesco e francese).

Weisungen der GPK der eidg. Räte über ihre Massnahmen zum Geheimnisschutz del 27 gennaio 2012, www.parlament.ch > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > CdG > Documenti di riferimento > Diritti d'informazione delle Commissioni della gestione (stato: 2 dicembre 2022, disponibile soltanto in tedesco e francese).

Art. 64 cpv. 1 e 2 lett. b e d LParl.

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nell'ideazione e nello svolgimento di inchieste e valutazioni e per tutte le altre misure concernenti l'alta vigilanza11. La segreteria tratta inoltre le domande di cui all'articolo 129 LParl e prepara le relative decisioni.

2.1.4

Collaborazione della CdG con le Commissioni delle finanze, la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze

Nell'ambito delle loro attività, le CdG sono regolarmente in contatto con gli altri enti incaricati della vigilanza e dell'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione, ossia le Commissioni delle finanze (CdF), la Delegazione delle finanze (DelFin) e il Controllo federale delle finanze (CDF).

Nella prassi i due settori dell'alta vigilanza parlamentare ­ sulle finanze e sulla gestione ­ non sempre possono essere chiaramente distinti. La gestione, nelle sue varie modalità, ha spesso conseguenze finanziarie, mentre l'azione dello Stato, quasi senza eccezioni, ha un legame con le finanze. Inoltre, i problemi nel settore della vigilanza finanziaria hanno spesso origine nella gestione e viceversa.

Considerato quanto precede, è necessario che le CdF, la DelFin e le CdG collaborino e coordinino le loro attività. In generale si procede nel modo seguente: se per un determinato oggetto sono predominanti gli aspetti di politica finanziaria, la sua trattazione spetta prioritariamente alle CdF e alla DelFin, mentre le questioni riguardanti soprattutto la gestione sono affidate prioritariamente alle CdG. Determinati oggetti, quali i rapporti di gestione dei tribunali della Confederazione e di talune imprese pubbliche, i consuntivi e i preventivi dei tribunali della Confederazione, del MPC e dell'Autorità di vigilanza sul MPC, sono trattati congiuntamente dalle CdF e dalle CdG. Inoltre, le segreterie delle due Commissioni si incontrano quattro volte all'anno per coordinare i loro lavori, mentre i segretari delle sottocommissioni si incontrano e si scambiano informazioni ogni volta che ciò si rivela necessario in relazione a un determinato dossier.

Le CdG mantengono anche contatti con il CDF, l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione, le cui competenze sono definite nella legge sul Controllo delle finanze (LCF)12. Secondo l'articolo 15 capoverso 1 LCF, le CdF e la DelFin sono gli interlocutori diretti del CDF in Parlamento. La legge prevede inoltre che il CDF trasmetta i risultati delle sue verifiche alla DelFin (art. 14 cpv. 1 LCF). Finora questo valeva anche per i risultati delle verifiche riguardanti la gestione. Con la revisione della LCF, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, è stata istituita una base legale per il flusso di informazioni tra il CDF, i dipartimenti, gli uffici
federali incaricati di eseguire compiti trasversali, il Consiglio federale, la DelFin e le CdG. La modifica della legge prevede tra l'altro che il CDF comunichi alle CdG e alla DelCG le lacune

11

12

Art. 7 lett. a del regolamento interno dei Servizi del Parlamento del 16 maggio 2014 (RSP), www.parlamento.ch > Il Parlamento > Servizi del Parlamento (stato: 2 dicembre 2022).

Legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze (LCF; RS 614.0).

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sostanziali constatate nella gestione degli affari, contemporaneamente alla presentazione del rapporto alla DelFin13.

Le CdG ricevono il programma di verifica del CDF ogni anno alla fine del mese di gennaio e hanno quindi l'opportunità di discutere con il CDF su eventuali questioni di fondo. Inoltre, le CdG prendono atto del rapporto annuale del CDF ogni primavera14.

2.2

Organizzazione e composizione delle CdG

Come le altre commissioni parlamentari, le CdG sono composte da 25 membri del Consiglio nazionale e da 13 membri del Consiglio degli Stati. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni con la possibilità di rinnovare il mandato. La composizione delle commissioni e l'assegnazione della presidenza e della vicepresidenza si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera (art. 43 cpv. 3 LParl). Per quanto possibile, è tenuto conto anche delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

Ogni commissione è suddivisa in diverse sottocommissioni permanenti (art. 45 cpv. 2 LParl, art. 14 cpv. 3 del Regolamento del Consiglio nazionale [RCN]15 e art. 11 cpv. 1 del Regolamento del Consiglio degli Stati [RCS]16), che coprono tutti i dipartimenti, la CaF, i tribunali della Confederazione, il MPC e la sua autorità di vigilanza (AVMPC).

Gli ambiti sono assegnati nel modo seguente: Sottocommissioni DFAE/DDPS:

­ Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Sottocommissioni DFGP/CaF:

­ Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Sottocommissioni DFF/DEFR:

­ Dipartimento federale delle finanze (DFF)

Sottocommissioni DFI/DATEC:

­ Dipartimento federale dell'interno (DFI)

13 14

15 16

­ Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

­ Cancelleria federale (CaF)

­ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

­ Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Art. 14 cpv. 1 LCF Nel 2018 le CdG hanno esaminato approfonditamente la questione della delimitazione tra l'alta vigilanza parlamentare e le attività del CDF. Cfr. Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 29 gennaio 2019 (FF 2019 2359, in particolare 2376).

Regolamento del 3 ottobre 2003 del Consiglio nazionale (RCN; RS 171.13).

Regolamento del 20 giugno 2003 del Consiglio degli Stati (RCS; RS 171.14).

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Sottocommissioni Tribunali/MPC:

­ Tribunale federale (TF) ­ Tribunale militare di cassazione (TMC) ­ Tribunale penale federale (TPF) ­ Tribunale amministrativo federale (TAF) ­ Tribunale federale dei brevetti (TFB) ­ Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ­ Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC)

Su incarico delle commissioni plenarie, le sottocommissioni seguono l'operato delle autorità sottoposte alla loro vigilanza; svolgono il lavoro vero e proprio d'inchiesta (p. es. audizioni, perizie, richieste di documentazione) e riferiscono alle commissioni plenarie. Oltre a fungere da organi decisionali, queste ultime approvano e pubblicano rapporti e formulano raccomandazioni alle autorità politiche responsabili (art. 158 LParl).

Le CdG possono inoltre istituire gruppi di lavoro o sottocommissioni ad hoc per esaminare temi che richiedono particolari conoscenze specialistiche.

Nel 2022 erano operativi due gruppi di lavoro, composti di membri della CdG-N e della CdG-S. Il gruppo di lavoro «Gestione dei rischi della Confederazione», di cui fa parte anche un rappresentante della DelFin, si occupa appunto della gestione dei rischi e dei relativi rapporti indirizzati al Consiglio federale. Il gruppo di lavoro «Fideiussioni per la navigazione marittima» si è occupato in particolare dei lavori che hanno dato seguito all'ispezione delle fideiussioni nella navigazione marittima, condotta nel 201817.

Al proprio interno ogni commissione nomina inoltre tre membri che formano la DelCG, che si occupa dell'alta vigilanza sulle attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione civili e militari. Secondo la Costituzione e la legge, la Delegazione dispone di diritti d'informazione molto ampi (cfr. n. 5).

Le sottocommissioni della CdG-N sono composte ciascuna di nove membri, quelle della CdG-S di cinque. I membri della DelCG, oltre al mandato in seno alla Delegazione, possono far parte al massimo di un'altra sottocommissione. Questa misura permette di sgravare i membri della DelCG.

Nel 2022 la CdG-N è stata presieduta dalla consigliera nazionale Prisca Birrer-Heimo, coadiuvata dalla consigliera nazionale Manuela Weichelt. La CdG-S è stata presieduta dal consigliere agli Stati Matthias Michel, affiancato dal consigliere agli Stati Werner Salzmann. La DelCG è stata presieduta dalla consigliera agli Stati Maya Graf; la carica di vicepresidente è stata ricoperta dalla consigliera nazionale Yvonne Feri.

La composizione delle CdG, delle loro sottocommissioni e dei gruppi di lavoro nonché della DelCG nel 2022 è presentata nella tabella qui appresso.

17

Fideiussioni nella navigazione marittima. Rapporto delle CdG del 26 giugno 2018 (FF 2018 5253).

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Composizione delle CdG, delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e della DelCG nel 2022 CdG-N (Commissione plenaria)

CdG-S (Commissione plenaria)

Prisca Birrer-Heimo (presidente), Angelo Barrile, Marianne Binder-Keller, Katja Christ, Thomas de Courten, Yvette Estermann, Yvonne Feri, Corina Gredig, Alfred Heer, Erich Hess, Alois Huber, Christian Imark, Matthias Samuel Jauslin, Fabian Molina, Stefan Müller-Altermatt, Nicolo Paganini, Isabelle Pasquier-Eichenberger, Katharina Prelicz-Huber, Daniela Schneeberger (dal 30.5.2022), Priska Seiler Graf, Andri Silberschmidt (fino al 29.5.2022), Marianne Streiff-Feller (fino al 16.8.2022), Liliane Studer (dal 17.8.2022), Michael Töngi, Erich von Siebenthal, Laurent Wehrli, Manuela Weichelt (vicepresidente)

Matthias Michel (presidente), Philippe Bauer, Elisabeth Baume-Schneider, Thierry Burkart, Marco Chiesa, Daniel Fässler, Maya Graf, Charles Juillard, Othmar Reichmuth, Werner Salzmann (vicepresidente), Carlo Sommaruga, Hans Stöckli, Heidi Z'graggen

Sottocommissioni DFAE/DDPS Nicolo Paganini (presidente), Yvette Charles Juillard (presidente), Philippe Estermann, Corina Gredig, Alois Huber, Bauer, Elisabeth Baume-Schneider, Matthias Samuel Jauslin, Fabian Werner Salzmann, Hans Stöckli Molina, Isabelle Pasquier-Eichenberger, Priska Seiler Graf, Erich von Siebenthal Sottocommissioni DFGP/CaF Alfred Heer (presidente), Angelo Daniel Fässler (presidente), Barrile, Corina Gredig, Erich Hess, Thierry Burkart, Marco Chiesa, Fabian Molina, Nicolo Paganini, Carlo Sommaruga, Heidi Z'graggen Katharina Prelicz-Huber, Daniela Schneeberger (dal 30.5.2022), Andri Silberschmidt (fino al 29.5.2022), Marianne Streiff-Feller (fino al 16.8.2022), Liliane Studer (dal 17.8.2022)

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Sottocommissioni DFF/DEFR Yvonne Feri (presidente), Marianne Binder-Keller, Prisca Birrer-Heimo, Thomas de Courten, Stefan MüllerAltermatt, Katharina Prelicz-Huber, Daniela Schneeberger (dal 30.05.2022), Andri Silberschmidt (fino al 29.05.2022), Erich von Siebenthal, Manuela Weichelt

Othmar Reichmuth (presidente), Maya Graf, Charles Juillard, Matthias Michel, Hans Stöckli

Sottocommissioni DFI/DATEC Thomas de Courten (presidente), AnMarco Chiesa (presidente), Elisabeth gelo Barrile, Katja Christ, Alois Huber, Baume-Schneider, Matthias Michel, Christian Imark, Matthias Samuel Othmar Reichmuth, Heidi Z'graggen Jauslin, Priska Seiler Graf, Marianne Streiff-Feller (fino al 16.8.2022), Liliane Studer (dal 17.8.2022), Michael Töngi Sottocommissioni Tribunali/MPC Manuela Weichelt (presidente), Marianne Binder-Keller, Prisca BirrerHeimo, Katja Christ, Yvette Estermann, Erich Hess, Christian Imark, Isabelle Pasquier-Eichenberger, Laurent Wehrli

Hans Stöckli (presidente), Thierry Burkart, Marco Chiesa, Daniel Fässler, Carlo Sommaruga

DelCG Maya Graf (presidente), Philippe Bauer, Yvonne Feri (vicepresidente), Alfred Heer, Stefan Müller-Altermatt, Werner Salzmann Gruppo di lavoro «Gestione del rischio Confederazione» (solo membri delle CdG) Prisca Birrer-Heimo (presidente), Manuela Weichelt, Yvonne Feri, Matthias Michel (vicepresidente), Werner Salzmann, Othmar Reichmuth, Ursula Schneider Schüttel (membro DelFin) Gruppo di lavoro «Fideiussioni per la navigazione marittima» Yvonne Feri (presidente), Thomas de Courten, Maya Graf, Charles Juillard, Matthias Michel, Othmar Reichmuth, Daniela Schneeberger (dal 30.5.2022), Andri Silberschmidt (fino al 29.5.2022), Hans Stöckli, Erich von Siebenthal, Manuela Weichelt

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3

Lavori delle CdG nel 2022

Nel presente capitolo le CdG riferiscono su temi e oggetti di cui si sono occupate nel periodo in rassegna, prestando particolare attenzione alle questioni che non sono già state oggetto di informazioni pubbliche. Per gli oggetti in relazione ai quali nel corso dell'anno sono stati pubblicati rapporti, comunicati stampa o documenti di altro tipo, le CdG rinviano ai pertinenti documenti pubblicati, elencati nella tabella seguente (fanno eccezione le pubblicazioni riguardanti l'ispezione concernente la pandemia di COVID-19, riportate al n. 4).

3.1

Pubblicazioni delle CdG nel 2022

Rapporti e comunicati stampa delle CdG Tema

Documenti pubblicati

Controlling di affari offset

Rapporto della CdG-S del 25 gennaio 2022 (FF 2022 261)

Il controlling degli affari di compensazione Comunicato stampa della CdG-S del 25 gennaio 2022 non permette di trarre conclusioni pertinenti sul rafforzamento della competitività dell'industria svizzera Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG delle Camere federali

Rapporto delle CdG-N/S del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513)

Le CdG e la DelCG pubblicano il rapporto Comunicato stampa delle CdG-N/S annuale 2021 e il programma per il 2022 del 27 gennaio 2022 Sicurezza informatica della RUAG.

Situazione nel 2021

Rapporto della CdG-N del 18 febbraio 2022 (FF 2022 491)

RUAG: la CdG-N ritiene adeguata la reazione degli enti federali competenti al presunto ciberattacco del maggio 2021, ma chiede ulteriori misure di sicurezza prima di una vendita di parti di impresa

Comunicato stampa della CdG-N del 22 febbraio 2022

Problemi di indirizzamento nell'ambito Comunicato stampa della CdG-S del canone radiotelevisivo: la CdG-S acco- del 24 maggio 2022 glie con favore i miglioramenti apportati, anche se alcuni punti rimangono aperti Trasformazione dell'AFD in UDSC: aspetti legali e adeguatezza

Rapporto della CdG-S del 23 maggio 2022 (FF 2022 1702)

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Tema

Documenti pubblicati

Amministrazione federale delle dogane: Comunicato stampa della CdG-S d scutibile sul piano politico l'adeguatezza del 30 maggio 2022 di alcuni aspetti della riorganizzazione Accertamenti sul tentativo di estorsione ai Rapporto delle CdG-N/S danni del consigliere federale Alain Berset del 14 giugno 2022 (FF 2022 2083) Accertamenti delle CdG sul tentativo di Comunicato stampa della CdG-S estorsione ai danni del consigliere federale del 14 giugno 2022 Alain Berset Protezione delle acque sotterranee in Svizzera

Rapporto della CdG-N del 28 giugno 2022 (FF 2022 1771)

Protezione delle acque sotterranee: dinanzi Comunicato stampa della CdG-N del 30 giugno 2022 alle lacune nell'attuazione la CdG-N si attende un intervento più deciso del Consiglio federale Procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento

Rapporto della CdG-N del 9 settembre 2022 (FF 2022 2484)

Nuovi aerei da combattimento: la CdG-N giudica regolare la procedura di valutazione, ma critica il Consiglio federale per aver inutilmente limitato all'inizio della procedura il suo margine di manovra

Comunicato stampa della CdG-N del 9 settembre 2022

Pianificazione e istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale

Rapporto delle CdG-N/S del 20 settembre 2022 (FF 2022 2429)

Riscontri delle CdG in merito alla pianificazione e all'istituzione della Corte d'appello in seno al Tribunale penale federale

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 22 settembre 2022

Garanzia dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione dell'Amministrazione federale decentralizzata: stato d'attuazione delle raccomandazioni della CdG-S

Rapporto della CdG-S del 21 ottobre 2022 (FF 2022 2979)

Indipendenza delle autorità di vigilanza e Comunicato stampa della CdG-S di regolazione: la CdG-S ritiene che nono- del 24 ottobre 2022 stante i progressi raggiunti sia necessaria una maggiore armonizzazione delle norme

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Tema

Documenti pubblicati

Commissioni consultive extraparlamentari Rapporto della CdG-S del 15 novembre 2022 (FF 2022 3006) Commissioni consultive extraparlamentari: Comunicato stampa della CdG-S del 17 novembre 2022 necessità di intervenire in relazione alle decisioni istitutive e alla verifica nell'ambito del rinnovo integrale

3.2

Settore DFAE/DDPS

Nel 2022 la CdG-N ha concluso diverse indagini di più ampia portata nel settore DFAE/DDPS e ha riferito nei rispettivi rapporti in merito ai suoi risultati (rapporti sull'acquisto di mascherine di protezione nella prima fase della pandemia di COVID-19, sulla sicurezza informatica della RUAG e sulla procedura di valutazione sui nuovi aerei da combattimento [NAC], cfr. n. 3.1).

All'inizio del 2022 sono state adottate diverse misure per poter accelerare e concludere quanto prima l'indagine sulla procedura di valutazione NAC. La CdG-N e la sottocommissione competente dell'indagine hanno posticipato all'autunno 2022 la trattazione di tutti gli altri affari. Nel contempo la CdG-S e la sua sottocommissione DFAE/DDPS hanno rinunciato a tenere riunioni e a procedere a chiarimenti nella prima metà del 2022, in modo da poter destinare all'ispezione relativa alla procedura di valutazione NAC tutte le risorse di cui la segreteria disponeva in quel momento La priorità data all'ispezione della procedura di valutazione NAC e le misure sopra menzionate hanno fatto sì che quasi tutte le altre questioni fossero tenute in sospeso e non ancora portate a termine, ragione per cui di seguito è possibile rendere conto soltanto di un dossier.

Dal 29 giugno 2022 la sottocommissione del Consiglio degli Stati ha ripreso a riunirsi regolarmente, mentre dall'ottobre 2022 la sottocommissione del Consiglio nazionale ha ricominciato ad occuparsi degli affari tenuti in sospeso. Il rendiconto di questi lavori è previsto nel rapporto annuale del 2023.

3.2.1

Controllo successivo concernente l'ispezione sulle circostanze della nomina di Roland Nef a capo dell'esercito

Nel quadro del suo secondo controllo successivo concernente l'ispezione sulle circostanze della nomina di Roland Nef a capo dell'esercito18, la CdG-N si è concentrata su diverse questioni in merito allo svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle

18

Circostanze della nomina di Roland Nef a capo dell'esercito. Rapporto della CdG-N del 28 novembre 2008 (FF 2009 2879).

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persone (CSP)19. Dato che taluni problemi erano legati all'elaborazione della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)20 ed erano stati rinviati più volte, anche il controllo successivo dell'ispezione si è protratto per diversi anni. Durante questo periodo, la Commissione ha preso coscienza di nuovi aspetti, tra cui l'archiviazione dei dati dei CSP e le responsabilità delle unità CSP in seno alla Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) e nella CaF. Nei suoi accertamenti la CdG-N ha quindi affrontato anche questi temi.

Alla fine del 202121, la CdG-N è giunta alla conclusione che le questioni sollevate sono state chiarite. Ha rilevato che lo svolgimento dei CSP e le relative responsabilità sono stati chiaramente disciplinati. Grazie all'elaborazione della LSIn, l'ordinanza sui CSP22 e le linee guida dipartimentali, si dispone oggi di una regolamentazione adeguata. I due servizi specializzati CSP della SG-DDPS e della CaF garantiscono la possibilità di effettuare controlli indipendenti e che non vi siano conflitti di interesse.

Infine, la Commissione ha osservato che la CaF e l'Archivio federale svizzero (AFS) hanno definito nell'autunno 2020 quali dati e documenti personali debbano essere classificati come aventi valore archivistico; questo disciplinamento si applica anche agli archivi CSP del DDPS. La CdG-N ha dunque deciso di chiudere definitivamente il suo controllo successivo e il relativo dossier.

3.3

Settore DFF/DEFR

3.3.1

Regolamentazione della negoziazione in borsa delle criptovalute

Nell'anno in rassegna, la CdG-S ha chiuso i lavori concernenti la regolamentazione della negoziazione in borsa delle criptovalute, dando seguito a una richiesta sottopostale nel maggio 2021. Lo scopo di tale richiesta era da una parte di sostenere la domanda depositata nel 2020 dalla fondazione Greenpeace Svizzera in merito alla gestione dei rischi finanziari dovuti al clima, nel cui merito la CdG-N ha reso conto nel precedente rapporto annuale23. D'altra parte, l'autore della richiesta ritiene che le criptovalute non adempiono i criteri fissati dalla legge per essere negoziati in borsa, segnatamente perché chi le crea o emette non è identificabile. La CdG-N ha chiesto informazioni su quest'ultimo aspetto all'Autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari (FINMA) e al DFF nel 2021 e nel 2022.

Occorre anzitutto osservare che in Svizzera le disposizioni legali in materia di mercati finanziari si applicano per principio a prescindere dalle tecnologie utilizzate (neu19 20 21

22 23

I risultati del primo controllo successivo concernente la suddetta ispezione sono stati pubblicati nel 2013 (FF 2013 5397).

Legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, LSIn; RS 128).

Dato che il controllo successivo si è concluso soltanto nel tardo 2021, non è stato più possibile inserirne un resoconto nel rapporto annuale 2021, motivo per cui questo tema viene ripreso in questa sede.

Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4).

Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513 n. 3.2.4).

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tralità tecnologica). Secondo la vigente legge sul riciclaggio di denaro (LRD)24, un intermediario finanziario svizzero che custodisce criptovalute per terzi o aiuta a trasferirle è assoggettato agli stessi obblighi previsti per la moneta fiduciaria ­ come il franco svizzero ­ fra cui l'identificazione dell'avente diritto economico. Per ridurre i rischi specifici individuati nel settore delle criptovalute sono d'altronde stati adottati diversi provvedimenti legislativi25, entrati in vigore nel maggio 202126.

Occorre inoltre distinguere fra la negoziazione in borsa di strumenti finanziari che hanno un legame con le criptovalute, la negoziazione in borsa di strumenti finanziari che hanno un legame con la tecnologia di registro distribuito (TRD)27 o di blockchain28 e l'impiego e la negoziazione di criptovalute.

Per quanto concerne la negoziazione in borsa di strumenti finanziari che hanno un legame con le criptovalute, occorre sottolineare che i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi)29 e i valori mobiliari fondati sulla TRD conformemente all'articolo 2 lettera bbis LInFi possono essere oggetto di un'autorizzazione di negoziazione e possono essere negoziati su apposite piattaforme30 sottoposte alla vigilanza della FINMA (cfr. art. 26 lett. b LInFi). Le criptovalute non sono né valori mobiliari né valori mobiliari fondati sulla TRD e non sono quindi attualmente negoziate nelle borse svizzere.

La legge TRD, entrata in vigore il 1° agosto 2021, ha invece reso possibile l'emissione di token sotto forma di diritti valori registrati conformemente all'articolo 973d del Codice delle obbligazioni (CO)31. Questi diritti valori possono essere considerati alla stregua di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2 lettera b LInFi. Ne consegue che è possibile emettere valori mobiliari in quanto token fondati sulla blockchain e successivamente negoziarli, conservarli e compensarli sulle piattaforme di negoziazione

24 25

26 27

28

29

30

31

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0).

Cfr. in particolare il secondo rapporto nazionale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, comunicato stampa dellaSFI del 29 ottobre 2021, www.sif.admin.ch > Documentazione > Informazioni specifiche > Secondo rapporto nazionale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Legge federale del 25 settembre 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (Legge TRD; RU 2021 33).

Un registro distribuito è un registro registrato e sincronizzato simultaneamente in una rete di computer, che evolve mediante l'aggiunta di nuove informazioni convalidate preliminarmente dall'intera rete e destinate a non essere mai modificate né soppresse; «registre distribué», https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca (consultato il 31 ottobre 2022).

Il termine di tecnologia di registro distribuito (TRD) comprende i diversi sistemi che si avvalgono di registri distribuiti. La blockchain è una delle forme possibili di archiviazione dei dati in uno di questi sistemi.

Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi; RS 958.1).

Per piattaforma di negoziazione ai sensi dell'art. 25 LInF, si intende qualsiasi borsa o sistema multilaterale di negoziazione. Una borsa è un'organizzazione il cui scopo è la negoziazione multilaterale di valori mobiliari, in seno alla quale tali valori sono quotati, mentre non c'è alcuna quotazione nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220).

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TRD (conformemente all'art. 73a e seguenti LInFi).32 In tal caso si applicano le stesse condizioni di autorizzazione valide per altri valori mobiliari, compresa la condizione di trasparenza in relazione all'emittente. I sistemi di negoziazione fondati sulla TRD devono essere autorizzati dalla FINMA; sino ad oggi la FINMA non ha tuttavia rilasciato alcuna autorizzazione in tal senso.

La semplice utilizzazione di criptovalute in quanto strumento di pagamento per beni o servizi non è disciplinata in Svizzera. Ne consegue che non è necessaria alcuna autorizzazione specifica. Benché la FINMA ritenga che un'utilizzazione su vasta scala delle criptovalute celi indubbiamente un rischio accresciuto di finanziamento di attività illecite quali il riciclaggio di denaro, il DFF considera che questo mezzo di pagamento rimane confinato a una nicchia di mercato e non ritiene quindi necessario adottare una normativa più severa. È peraltro applicabile l'articolo 305bis del Codice penale33, secondo cui è punibile chiunque compia un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato.

Riassumendo, le criptovalute non sono negoziate sulle piattaforme su cui la FINMA esercita la sua vigilanza. Possono invece essere negoziati in borsa strumenti finanziari legati alle criptovalute, gli exchange traded products (ETP)34, cui si applicano le condizioni di autorizzazione definite nei regolamenti delle borse, comprese le norme sulla trasparenza degli emittenti.

Per quanto concerne l'identificazione di chi crea ed emette le criptovalute, occorre osservare che la creazione e l'emissione di nuove criptovalute possono avvenire mediante mining35 o per il tramite di un initial coin offering (ICO)36. Le leggi sui mercati finanziari non disciplinano le attività di mining. L'emissione di criptovalute per il tramite di un ICO è invece considerata dal diritto svizzero alla stregua di un servizio di intermediazione finanziaria e i fornitori di questi servizi sottostanno pertanto agli obblighi previsti dalla LRD, analogamente ai servizi di cambio o i pagamenti in criptovalute. La custodia collettiva di criptovalute richiede inoltre un'autorizzazione bancaria o un'autorizzazione fintech
conformemente all'articolo 1b della legge sulle banche (LBCR)37. I clienti di questo tipo di fornitori svizzeri devono essere identificati.

L'unica eccezione è il cambio di criptovalute per importi inferiori ai 1 000 franchi svizzeri per clienti occasionali (p. es. mediante un distributore automatico di cambio di bitcoin). Questa soglia corrisponde allo standard internazionale raccomandato dal 32

33 34

35 36 37

Questi token fondati sulla blockchain possono essere valutati, sulla base della loro funzione economica, in quanto azioni, obbligazioni o strumenti finanziari derivati e devono essere distinti dalle criptovalute vere e proprie.

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0).

Un ETP o prodotto negoziato in borsa è un titolo acquistato su una borsa nazionale.

Gli ETP possono essere gestiti attivamente, ma spesso sono riferiti a indici, azioni, materie prime o eventualmente criptovalute.

Il mining consiste nel fornire un servizio ­ un'operazione di convalida che consente di aggiungere blocchi a una rete di criptovaluta ­ in cambio di una ricompensa pecuniaria.

Nel caso di un ICO, gli investitori trasferiscono mezzi finanziari (solitamente sotto forma di criptovalute già esistenti) all'organizzatore dell'ICO.

Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0).

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Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) ed è stato ripresa anche nel diritto svizzero. I servizi di intermediazione finanziaria che trattano criptovalute non sono regolamentati in tutti gli ordinamenti giuridici e non sempre è possibile stabilire un collegamento univoco con una persona responsabile. Secondo la FINMA, l'anonimato aumenta e con esso i rischi legati al riciclaggio di denaro.

Sulla scorta di quanto precede, la CdG-N ritiene che i requisiti legali presenti nel diritto svizzero per l'emissione e il commercio di criptovalute siano attualmente chiari.

Ha preso atto che, secondo il DFF, il diritto svizzero dei mercati finanziari offre attualmente, grazie all'approccio fondato sulla neutralità tecnologica, un quadro adeguato sia per gli attivi tradizionali sia per gli attivi in criptovaluta. Il DFF ritiene che per il momento non vi sia la necessità di intervenire per contrastare i rischi che le criptovalute potrebbero rappresentare.

La CdG-N considera che non sia necessario agire neppure dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare. Ritiene tuttavia positivo che a seguire l'evoluzione della situazione saranno sia il DFF, segnatamente nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui la Svizzera è membro, sia la FINMA al fine di individuare prontamente eventuali necessità di intervento. Ha deciso di chiudere i lavori su questa tematica.

3.3.2

Nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale

Nel 2022 la CdG-N ha concluso il suo secondo controllo successivo concernente la nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale, svolto in seguito all'ispezione della CdG-N del 201338 fondata su una valutazione del CPA39. In quell'occasione la CdG-N aveva esaminato la procedura di selezione e di nomina dei quadri superiori dell'Amministrazione federale e le modalità con cui i diversi dipartimenti preparano e presentano le candidature. La CdG-N aveva formulato sei raccomandazioni e il Consiglio federale ha successivamente adottato, sulla base dell'ispezione, le istruzioni relative alla nomina dei quadri di grado più elevato e alle pertinenti procedure40.

Dopo aver effettuato un controllo successivo nell'ambito del quale si era detta soddisfatta in merito all'attuazione della maggior parte delle raccomandazioni41, la Commissione ha avviato un secondo controllo successivo in data 22 ottobre 2021, concentrandosi in particolare sulla presentazione delle relazioni d'interesse dei candidati. La CdG-N aveva infatti espresso il desiderio che le informazioni in merito fornite al Consiglio federale fossero più sistematiche e più precise.

38 39 40

41

Nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale. Rapporto della CdG-N del 15 novembre 2013 (FF 2014 2523).

Valutazione della procedura di nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale, rapporto del CPA del 20 giugno 2013 (FF 2014 2535).

Istruzioni del Consiglio federale sulla nomina dei quadri di grado più elevato da parte del Consiglio federale (Elementi di base per la preparazione delle procedure di elezione da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale) (FF 2014 8425).

Controllo successivo concernente la nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale. Rapporto sintetico della CdG-N del 2 aprile 2019 (FF 2019 3291).

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La CdG-N ha constatato che il modello utilizzato per le proposte di nomina all'attenzione del Consiglio federale era stato completato precisando le rubriche che i dipartimenti dovevano includere e che le informazioni presentate nell'ambito di tali proposte sono oggi più esaustive e trasparenti. L'Ufficio federale del personale (UFPER) ha valutato che il numero di proposte incomplete era esiguo. L'Ufficio riceve in effetti tutte le proposte e, nei rari casi in cui manca un elemento, invita i dipartimenti a fornire i relativi complementi.

Sulla base delle verifiche effettuate, la CdG-N si reputa soddisfatta dell'attuazione delle raccomandazioni e dell'applicazione delle istruzioni e ha quindi deciso di chiudere i lavori su questo dossier, indirizzando una lettera in tal senso all'attenzione del Consiglio federale in data 28 giugno 2022.

3.3.3

Problemi legati al transito di rifugiati attraverso la Svizzera

Nell'anno in esame la CdG-N ha concluso i suoi lavori in merito ai problemi legati al transito di rifugiati attraverso la Svizzera. È stata informata sui provvedimenti adottati dall'UDSC in seguito al caso del bambino nato morto nel 2014 da una donna siriana mentre con un gruppo di rifugiati era in transito tra Vallorbe e Domodossola sotto la sorveglianza del Corpo delle guardie di confine.

La CdG-N ha preso atto della decisione del Tribunale militare d'appello 242 dopo che era passata in giudicato nel 2020. L'UDSC l'ha informata che da allora sono state adottate diverse misure e adeguati diversi processi al fine di migliorare la sicurezza in questo ambito. Dal 2015, ad esempio, i trasferimenti vengono effettuati in autobus e non più in treno. Inoltre, da diversi anni, tutte le guardie di confine frequentano un corso di salvataggio e primo soccorso di due settimane e nel 2014 e nel 2020 il personale è stato sensibilizzato alla nozione di emergenza.

Per quanto riguarda le infrastrutture, nel 2015 sono stati allestiti diversi centri di controllo e accoglienza per la presa in carico di gruppi di rifugiati più numerosi. Sono state acquistate ulteriori attrezzature, come sedie a rotelle, corrimano, seggioloni per bambini, materassi, cibo di emergenza, fasciatoi, ecc. Dal 2016 le persone che non possono essere riammesse immediatamente sono trasferite in abitazioni adeguate, a seconda della situazione.

Alcuni collaboratori dell'UDSC sono stati inoltre formati secondo la «Conversation Leader Migration» (CLM). Questa formazione specializzata, concepita in collaborazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), riguarda sia la comunicazione interculturale sia i colloqui specifici con i migranti. Dopo un progetto pilota, nuovi specialisti sono stati formati ogni anno in base alle necessità e impiegati con successo lungo le rotte migratorie. Nel 2022 l'UDSC conta 150 collaboratori formati secondo il suddetto approccio. Inoltre, in collaborazione con l'UNHCR, sono state create delle schede con pittogrammi (medico, toilette, cibo,

42

Decisione 17 900031 del Tribunale militare d'appello 2 del 5 e 6 novembre 2018 (non pubblicata).

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ecc.) per informare i migranti sulla procedura di controllo e per facilitare la comunicazione tra le parti.

Sulla base delle informazioni ottenute, la CdG-N ha ritenuto che le misure generali adottate dall'UDSC fossero adeguate, per cui ha deciso di chiudere il dossier.

3.3.4

Interventi della SECO nell'ambito della protezione consolare

Nel luglio 2022 un intervento della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) risalente al 2019 presso le autorità messicane in merito a una prevista normativa sull'etichettatura degli alimenti è stato criticato da diverse organizzazioni della società civile.

Al proposito sono stati presentati anche numerosi interventi parlamentari43. L'obiettivo di tale normativa riguardante la salute pubblica, nel frattempo entrata in vigore, è lottare contro l'obesità rendendo i consumatori attenti ai prodotti eccessivamente zuccherati, salati o grassi. Prendendo spunto da questo caso, la CdG-N si è informata su quali siano le basi legali su cui la SECO si fonda per intervenire nell'ambito della protezione consolare e quale sia in generale la sua prassi.

Secondo la Cost.44 la Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero. La protezione consolare, basata in particolare sulla legge sugli Svizzeri all'estero (LSEst) e la relativa ordinanza (OSEst)45, consiste in un aiuto che lo Stato d'origine fornisce ai suoi cittadini allo scopo di difendere i loro diritti conformemente al sistema giuridico dello Stato di residenza. Lo Stato d'origine, in questo caso la Svizzera, agisce quindi in nome e per conto dei suoi cittadini. I rappresentanti svizzeri all'estero forniscono una protezione consolare per esempio intervenendo presso le autorità competenti dello Stato di residenza. Questa procedura si applica sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche, ammesso che abbiano un legame sufficientemente forte con la Svizzera46. Non esiste tuttavia alcun diritto alla protezione consolare (art. 43 cpv. 1 LSEst) e un intervento della Svizzera nell'ambito di procedure giudiziarie all'estero è di norma escluso.

La SECO è responsabile della concessione, dell'entità e della limitazione della protezione consolare per le persone giuridiche (art. 47 OSEst). Questo intervento è sussidiario (art. 42 LSEst), ossia è concesso soltanto se le persone fisiche o giuridiche 43

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46

Ip. Fehlmann Rielle. «Nutrizione. Se la Svizzera vuole impedire che siano adottate norme per proteggere dall'obesità le popolazioni sudamericane» del 15 settembre 2022 (22.3924); Ip. Arslan. «La SECO si oppone individualmente alle avvertenze apposte sul cibo spazzatura in Messico» del 30 settembre 2022 (22.4242).

Art. 101 cpv. 1 Cost.

Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst; RS 195.1); ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst; RS 195.11).

Per beneficiare della protezione consolare le persone giuridiche devono essere soggette al diritto svizzero, essere organizzate conformemente alle sue disposizione e aver istituito il centro della loro amministrazione effettiva in Svizzera. La protezione consolare può essere accordata, a titolo sussidiario, anche alle persone giuridiche all'estero se queste sono controllate da un cittadino svizzero o da una persona giuridica svizzera; al riguardo si veda l'articolo 40 LSEst.

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all'estero non sono in grado di assumere la tutela dei propri interessi da sole. Le modalità d'intervento della SECO sono disciplinate in apposite direttive47. Questi interventi devono rispettare la concorrenza ed essere proporzionati. Nei singoli casi il DEFR, d'intesa con il DFAE, decide sulla concessione della protezione consolare alle imprese sulla base di interessi di politica economica, estera e sociale, nel rispetto della proporzionalità e tenendo conto del contesto culturale e della reputazione dell'azienda.

Nel caso di domande di protezione consolare provenienti da imprese, la SECO analizza le richieste caso per caso e interviene, dopo l'esame, unicamente sugli elementi e le domande che rivestono un interesse pubblico per la Svizzera; queste riflessioni vengono coordinate con il DFAE e i rappresentanti svizzeri sul posto, in particolare con gli addetti economici. Si procede a una ponderazione degli interessi dopo aver preso atto delle valutazioni delle varie unità amministrative.

Nel caso riguardante la normativa messicana la SECO è intervenuta, su richiesta dell'azienda Nestlé SA, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito a una notifica fatta dal Messico al Comitato sugli ostacoli tecnici al commercio (OTC) dell'OMC48, 49. La SECO ha dichiarato alla CdG-N che la Svizzera condivide l'obiettivo e l'intento del Messico di proteggere la salute pubblica e di garantire informazioni trasparenti ai consumatori ma, con altri membri50, ha messo in discussione le norme internazionali e le basi scientifiche su cui si basa il Messico per imporre questa prescrizione tecnica di etichettatura dei prodotti. Ha inoltre chiesto se erano state considerate soluzioni alternative, in che modo erano stati valutati i rischi e se fosse previsto un periodo transitorio per le aziende. L'obiettivo di questo processo multilaterale nel quadro dell'OMC è di assicurarsi che le prescrizioni tecniche non incidano negativamente sul commercio e che siano adottate in modo proporzionato agli scopi. Il parere della Svizzera in merito è pubblico e può essere consultato online51, come tutti i pareri della Svizzera nell'ambito dell'OMC.

A seguito di questi lavori, la CdG-N si ritiene soddisfatta delle risposte fornite dalla SECO. Considera che le basi legali siano chiare e che le condizioni quadro per simili interventi da parte della SECO siano disciplinate in modo adeguato. Per questi motivi la CdG-N ha chiuso i suoi lavori al riguardo.

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Direttiva della SECO del 20 ottobre 2017 «Interessenwahrung von schweizerischen Unternehmen im Ausland» (non pubblicata).

In virtù degli accordi internazionali l'adozione o la modifica di prescrizioni tecniche deve essere comunicata ai membri dell'OMC. Questa comunicazione è detta «notifica».

Le notifiche servono a informare le parti interessate. In questo modo in particolare l'industria si può preparare all'entrata in vigore di una prescrizione.

Notifica G/TBT/N/MEX/178/Add.9 del Messico del 14 ottobre 2019 all'attenzione del Comitato OTC dell'OMC, https://eping.wto.org/fr > Rechercher > Notifications et préoccupations commerciales (consultato il 15 novembre 2022).

Nel febbraio 2020 si trattava dell'UE, degli Stati Uniti, del Costa Rica e del Guatemala.

Nel maggio 2020 si sono uniti alle preoccupazioni degli altri membri anche El Salvador e il Canada. Le discussioni su questa norma sono proseguite in seno al Comitato OTC e l'ultima riunione su questo tema si è tenuta nel luglio 2022.

Mexique - Projet de modification de la norme officielle mexicaine NOM-051SCFI/SSA1-2010: «spécifications générales pour l'étiquetage des aliments et des boissons non alcooliques préemballés» (ID 608), www.eping.wto.org > Search > Trade Concerns (consultato il 15 novembre 2022).

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3.4

Settore DFI/DATEC

3.4.1

Carenza di macchinisti alle FFS

Proseguendo i lavori dell'anno precedente52, nel 2022 la CdG-N ha portato avanti e concluso i suoi accertamenti sulla carenza di macchinisti alle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Nell'aprile 2021, i rappresentanti delle FFS avevano assicurato alla Commissione che la carenza di macchinisti era stata superata grazie a un'attiva campagna di assunzioni.

Tuttavia, nell'autunno dello stesso anno diversi collegamenti ferroviari nella regione lemanica hanno dovuto essere nuovamente soppressi a causa della persistente carenza di macchinisti. La CdG-N ha quindi deciso di riaprire il dossier e di condurre ulteriori accertamenti.

Nel febbraio 2022, la Commissione ha sentito una delegazione delle FFS su questo argomento. I rappresentanti dell'azienda hanno riconosciuto ancora una volta che la carenza di macchinisti era riconducibile a errori di pianificazione interna. Da un audit è emerso che le FFS si erano mostrate troppo ottimiste in relazione all'impatto di alcuni lavori e grandi eventi sul fabbisogno di personale, e che il numero di giorni di assenza per malattia dei macchinisti era stato sottostimato. Il CEO delle FFS ha rilevato che sono state adottate diverse misure nell'ambito della pianificazione del personale affinché tali errori non si verifichino più in futuro.

Le FFS hanno inoltre illustrato alla sottocommissione i motivi delle nuove soppressioni di treni occorse nell'autunno 2021 nella regione lemanica. Al di là dei problemi di pianificazione summenzionati, le cause sono da ricercare nell'elevato numero di assenze per malattia, nel ritardo accumulato nel completamento della formazione delle nuove leve a causa della pandemia di COVID-19 e nell'introduzione di nuovo materiale rotabile transfrontaliero che ha richiesto una formazione più lunga. Secondo l'azienda la situazione è tuttavia migliorata dal novembre 2021, dato che nuovi macchinisti hanno concluso la loro formazione.

In generale, le FFS hanno assicurato che la situazione in relazione ai macchinisti si sta lentamente normalizzando. In particolare hanno dichiarato che, grazie alla campagna di assunzioni dell'azienda, tutti i corsi di formazione erano al completo, 260 macchinisti completeranno la loro formazione nel 2022 ed entro l'anno si dovrebbe riuscire a coprire il fabbisogno di personale per tutta la Svizzera. I rappresentanti
dell'azienda hanno espresso l'intenzione di ridurre i saldi di ore supplementari e di formare macchinisti per più tipi di treni e di tratte, al fine di aumentare la flessibilità del loro impiego. Hanno inoltre affermato che il lavoro del macchinista è ancora molto attrattivo e che la domanda era elevata53. Nondimeno hanno riconosciuto che l'esigua percentuale di conducenti donne e la mancanza di flessibilità per quanto riguarda la conciliabilità tra lavoro e vita privata restano delle sfide per la professione.

Nel novembre 2022 la CdG-N ha rifatto il punto della situazione. Ha preso atto che nel frattempo non sono stati soppressi collegamenti ferroviari a causa della mancanza 52 53

Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 3.8.2).

Secondo le FFS in due anni sono giunte oltre 16 500 candidature.

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di macchinisti. Le FFS hanno riferito che la campagna di assunzioni continuava a dare i suoi frutti, che l'evoluzione in termini di personale era in linea con le aspettative e che la situazione era ormai ampiamente ripristinata in tutta la Svizzera. Alla fine di settembre 2022 si contavano 2477 macchinisti FFS (equivalenti in posti), ossia 89 in più rispetto all'anno precedente. Le FFS prevedono di raggiungere un totale di 2561 equivalenti in posti a tempo pieno entro la fine del 2023. Per quanto riguarda le prossime sfide, la CdG-N ha preso atto che il tasso di assenze per malattia è rimasto elevato nella regione di Ginevra e che sono in corso chiarimenti. Inoltre, lavori nella regione di Basilea richiedono personale aggiuntivo; il fabbisogno sarà coperto entro l'autunno 2023 grazie a nuovi corsi di formazione.

Nel settore del trasporto merci, le FFS hanno dichiarato di disporre di sufficienti capacità di personale, vale a dire circa 500 macchinisti e 1000 manovratori. Secondo le FFS, il gran numero di pensionamenti e la scarsa attrattiva del settore della manovra costituiscono le sfide principali in questo ambito.

La CdG-N è giunta alla conclusione che le FFS stanno affrontando la questione della carenza di macchinisti con assoluta priorità e che gli sviluppi in questo settore sembrano nel complesso positivi. Ha rilevato che permangono alcune questioni da risolvere ma che l'azienda le sta affrontando in modo proattivo. Sulla base di questi risultati, la Commissione ha deciso di concludere i suoi lavori relativi a questo dossier.

Continuerà puntualmente a tenersi aggiornata sugli sviluppi della situazione nel corso delle sue riunioni annuali dedicate al raggiungimento degli obiettivi strategici delle FFS.

3.4.2

Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza

Nel corso dell'anno in rassegna, la CdG-N ha proseguito gli accertamenti avviati nel 202054 in merito alle attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), la commissione extraparlamentare incaricata di indagare su inconvenienti e incidenti nei trasporti. Per volontà del legislatore, questo organo gode di una grande indipendenza, concretizzata nell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET)55. Le CdG danno prova di estrema discrezione quando esercitano la loro alta vigilanza su tali unità autonome: in particolare non si pronunciano su questioni operative legate a talune inchieste del SISI.

Nel 2021, sulla base dei due casi concreti verificatisi ­ ossia l'incidente ferroviario a Baden56 e il crollo del velivolo Ju-52 della compagnia aerea J-Air57 ­ la Commissione 54 55 56

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Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 3.8.4 e 3.8.5).

Ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET; RS 742.161) Nell'agosto 2019 un collaboratore delle FFS ha perso la vita durante la partenza di un treno nella stazione di Baden (AG) a causa di un difetto nel sistema anti-bloccaggio della porta di un vagone.

Nell'agosto 2018 il velivolo Ju-52 della compagnia Ju-Air si è schiantato nei pressi di Flims (GR), provocando la morte di 17 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio.

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aveva informato il DATEC e il SISI sulla sua valutazione intermedia in relazione a quattro aspetti di portata generale58. Nella primavera 2022 il Dipartimento l'ha informata dello stato dei lavori in corso al riguardo, indicando in particolare che la questione relativa all'utilizzo dei rapporti del SISI nell'ambito di inchieste penali era correlata alla tematica della just culture59 e che tale questione sarebbe stata esaminata nell'ambito dell'attuazione del postulato 20.346360. Il Dipartimento ha inoltre espresso la sua intenzione di esaminare l'opportunità di chiarire le norme relative al monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni del SISI nell'ambito di un progetto di revisione dell'OIET. La Commissione si terrà informata sull'avanzamento di questi lavori.

Nel corso del 2022 la CdG-N ha ricevuto, da parte di diversi attori nel settore dei trasporti, diverse richieste di alta vigilanza relative alle attività del SISI. I richiedenti, in gran parte provenienti dal settore dell'aviazione leggera, hanno formulato una serie di critiche in relazione sia al modo di procedere del SISI nell'ambito delle sue inchieste sulla sicurezza, sia alle conoscenze specialistiche del servizio e alla qualità dei suoi rapporti. Taluni hanno inoltre criticato il fatto che il SISI si pronuncerebbe nei suoi rapporti in merito all'accertamento di errori e responsabilità legati agli eventi imprevisti senza averne il diritto, influenzando in tal modo eventuali procedimenti penali in corso. La CdG-N ha invitato il DATEC e il SISI a prendere posizione sulle critiche espresse. Ha peraltro preso atto di diversi documenti, fra cui un rapporto sui risultati di una peer review cui il SISI si è sottoposto nel 2019 nell'ambito dello «European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities» (ENCASIA).

Sulla base delle informazioni raccolte la CdG-N non ha individuato alcun indizio concreto e pertinente di disfunzioni tali da compromettere il buon funzionamento generale del SISI. Ritiene che il SISI abbia fornito risposte convincenti alle critiche che gli sono state mosse. Dal canto suo, il DATEC ha indicato alla Commissione di non aver individuato inadempienze sistemiche all'interno del SISI e di non poter confermare quanto lamentato nelle richieste. La CdG-N ha peraltro constatato che la peer review cui il SISI
si è sottoposto nel 2019 nell'ambito dell'ENCASIA non ha fatto emergere alcuna lacuna strutturale: il servizio è stato descritto come un'autorità d'inchiesta sulla sicurezza competente, dotata di sufficienti risorse finanziare e con esperienza nelle inchieste relative a un'ampia gamma di eventi imprevisti e incidenti gravi. Da ultimo 58

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In particolare: procedura di notifica in occasione di eventi imprevisti nei trasporti, utilizzo dei rapporti del SISI per inchieste penali, monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni del SISI nel settore dell'aviazione, ruolo del Civil Aviation Safety Office (CASO).

Per maggiori dettagli, cfr. rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 3.8.4).

La just culture («cultura giusta» o «cultura della sicurezza»), applicata a taluni settori con un elevato potenziale di rischio (ad es. aviazione civile o sicurezza nucleare), consiste in un approccio nella gestione degli eventi imprevisti secondo cui gli addetti in prima linea o altre persone coinvolte non sono puniti per le loro azioni, omissioni o decisioni se queste sono proporzionate alla loro esperienza e alla loro formazione. Lo scopo è di creare le condizioni favorevoli alla segnalazione efficace degli eventi imprevisti e di contribuire in tal modo a una gestione più efficace in materia di sicurezza.

Po. CAG-S «Principio della «cultura giusta» nel diritto svizzero» del 25 maggio 2020 (20.3463). L'elaborazione del rapporto in adempimento del postulato è stata posta sotto l'egida dell'UFG. Questo rapporto è stato pubblicato il 9 dicembre 2022 «Culture de l'erreur: possibilités et limites de son ancrage juridique», rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre 2022.

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la CdG-N ha preso atto che il SISI aveva incaricato un giurista esterno di esaminare alcune critiche formulate nei suoi confronti nel 2020 e che questi non aveva constatato alcuna violazione delle basi legali o delle norme procedurali nei casi studiati.

Pur non avendo individuato disfunzioni di portata generale relative al SISI, la CdG-N ha comunque rilevato alcuni aspetti puntuali che richiedono accertamenti complementari dal profilo dell'alta vigilanza. In particolare si riferisce alla correlazione fra le inchieste del SISI e i procedimenti penali, le risorse a disposizione del SISI61 e le strutture di vigilanza sul SISI. Nel novembre 2022, la Commissione ha incontrato una delegazione del DATEC per discutere di questi aspetti. Informerà in un secondo tempo sulla sua valutazione finale.

Nel corso dell'anno in rassegna, la CdG-N si è parimenti informata a più riprese in merito al nuovo Safety Office del DATEC. Questo servizio specializzato, subordinato alla Segreteria generale del Dipartimento, sostituisce dal 2021 il «Civil Aviation Safety Office» (CASO). Il suo scopo consiste nell'esercitare una sorveglianza sistemica estesa in materia di sicurezza su tutti i settori che rientrano nella responsabilità degli uffici del DATEC e non più solamente in quello dei trasporti come faceva invece il CASO. Il DATEC ha illustrato nel dettaglio alla Commissione i compiti e le competenze di questo nuovo servizio. La Commissione ha preso atto segnatamente che il Safety Office avrebbe applicato un approccio sistemico nel monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni del SISI, concentrandosi su quelle che presentano una certa rilevanza per tutti gli uffici del Dipartimento.

Da ultimo, a margine di questo dossier la Commissione si è informata presso il DATEC e l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) in merito all'attuazione delle raccomandazioni adottate in seguito allo schianto dello Ju-52. Ha preso atto che gran parte delle raccomandazioni emanate dal SISI ­ che concernevano essenzialmente la regolamentazione nell'ambito degli aeromobili ­ erano nel frattempo state applicate dall'UFAC. Ha parimenti preso atto che, secondo il DATEC, la maggior parte delle raccomandazioni contenute nel rapporto di valutazione dell'attività di vigilanza dell'UFAC redatto nel 2021 dall'Istituto olandese per l'aviazione
e lo spazio (Royal Netherlands Aerospace Centre [NLR]62) su incarico del DATEC erano state attuate o erano in procinto di esserlo. L'Ufficio ha di fatto adottato diverse misure al fine di rafforzare la cultura interna della sicurezza e i sistemi di gestione della sicurezza. La Commissione esaminerà nel 2023 l'eventualità di procedere ad accertamenti complementari al proposito.

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Dinnanzi alla Commissione il SISI ha affermato che le risorse di cui il suo ufficio d'inchiesta disponeva al momento erano insufficienti per trattare nei termini tutte le inchieste in sospeso nel settore dell'aviazione. Il problema dell'elevato numero di inchieste pendenti è menzionato anche nel rapporto di peer review relativo al SISI.

Il DATEC ha riconosciuto la necessità di affrontare la questione.

Review of the FOCA supervision of Swiss civil aviation, rapporto del NLR ­ Royal Netherlands Aerospace Centre del 2021.

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3.4.3

Problemi di natura tecnica a Skyguide SA

Il 15 giugno 2022, una grave anomalia tecnica ha interessato la Skyguide SA, comportando la sospensione delle attività di controllo del traffico aereo operato dall'impresa e la chiusura dello spazio aereo svizzero per diverse ore.

Alla fine di giugno, la CdG-N ha posto al DATEC ­ quale dipartimento che rappresenta la Confederazione come azionista di maggioranza di Skyguide SA ­ una serie di domande scritte in relazione a questo evento. Le domande riguardavano in particolare le cause e le conseguenze dell'anomalia tecnica, gli scambi tra il Dipartimento e l'impresa al riguardo e la gestione del rischio di Skyguide SA.

Nella sua risposta di fine agosto, il DATEC ha informato la Commissione che il problema è stato causato da un componente di rete difettoso, per il quale il sistema di backup (ridondanza) non ha funzionato. Siccome alcuni dati necessari per fornire servizi di navigazione aerea non erano più disponibili, il 15 giugno intorno alle 3 del mattino Skyguide SA aveva deciso di applicare uno «zero rate», ossia di chiudere a tutto il traffico lo spazio aereo posto sotto la sua sorveglianza. La chiusura, durata circa cinque ore, ha interessato diverse decine di voli della rete europea. Una volta risolto il problema, Skyguide SA è tornata pienamente operativa. Il DATEC ha informato la CdG-N che la sicurezza del traffico aereo è stata pienamente garantita in ogni momento.

La Commissione ha preso atto che Skyguide SA aveva informato tempestivamente il DATEC e l'UFAC del problema tecnico e che un primo rapporto intermedio era stato trasmesso al Dipartimento una settimana dopo l'interruzione del traffico aereo. Pochi giorni dopo, la capodipartimento del DATEC ha convocato una riunione con una delegazione dell'impresa e rappresentanti di DATEC, DDPS e UFAC per discutere le conclusioni di questo rapporto. Il Dipartimento ha chiesto a Skyguide SA di condurre un'indagine approfondita sulle cause dell'interruzione tecnica e sulle misure da attuare. Nell'autunno del 2022, il Dipartimento ha incaricato un'organizzazione indipendente di svolgere un esame supplementare dei fatti e dei risultati dell'indagine di Skyguide SA63. Lo scopo è di chiarire perché la ridondanza prevista per il componente difettoso non si sia attivata.

Il DATEC ha informato la CdG-N che il sistema di gestione dei rischi di Skyguide
SA prevedeva l'interruzione dei servizi di navigazione aerea e che erano state adottate diverse misure per farvi fronte (in particolare sistemi di allerta precoce, sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, procedure e piani di emergenza, alimentazione elettrica di emergenza). Il DATEC ritiene che la gestione dei rischi di Skyguide SA sia conforme alle norme industriali e che gli indicatori di prestazione dell'impresa ­ in particolare in materia di sicurezza e di capacità ­ corrispondano agli standard europei e siano adeguati. La Commissione parte dal presupposto che le indagini commissionate da Skyguide SA e DATEC faranno luce sull'adeguatezza della gestione dei rischi dell'impresa e permetteranno di definire gli eventuali correttivi necessari a questo livello.

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Il corrispondente rapporto d'inchiesta è stato pubblicato il 19 dicembre 2022.

Cfr. Inchiesta indipendente concernente il guasto tecnico presso Skyguide il 15 giugno 2022, comunicato stampa del DATEC del 19 dicembre 2022.

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Interrogata dalla Commissione sulle conseguenze finanziarie dell'interruzione tecnica, il DATEC ha risposto che, nonostante sia difficile fornire una valutazione, i danni dovrebbero essere dell'ordine di milioni di franchi. Il Dipartimento ha precisato che la responsabilità di risarcire i passeggeri spetta alle compagnie aeree; ai sensi della legge sulla responsabilità (LResp)64 la responsabilità diretta di Skyguide SA verrebbe chiamata in causa soltanto nel caso di atti illeciti (azioni o omissioni) nell'ambito di una responsabilità causale. Secondo il DATEC, nell'agosto 2022 non vi era alcun indizio in tal senso.

Sulla base delle informazioni fornitele, la CdG-N ha constatato che il DATEC, in quanto dipartimento che rappresenta la Confederazione come azionista di maggioranza di Skyguide SA, ha reagito rapidamente all'evento e ha seguito da vicino la questione. Nel 2023, prenderà atto delle conclusioni cui le indagini svolte sono giunte e discuterà con il Dipartimento e Skyguide SA dei risultati e degli insegnamenti tratti da questo caso.

3.4.4

Rischi associati all'approvvigionamento elettrico della Svizzera: attività precedenti delle autorità federali

Nel febbraio 2022, in seguito a una serie di decisioni del Consiglio federale sull'approvvigionamento elettrico in Svizzera65 e alla pubblicazione di diversi rapporti sull'argomento66 nell'autunno 2021, la CdG-S ha sentito una delegazione dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) per discutere delle sfide in questo ambito dal punto di vista dell'alta vigilanza.

I rappresentanti dell'UFE hanno illustrato alla Commissione la suddivisione delle responsabilità e delle competenze nel settore dell'approvvigionamento elettrico, nonché i lavori condotti dall'UFE e dal DATEC a tal fine, in particolare il progetto di legge sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e le misure per far fronte a eventuali situazioni di penuria. I rappresentanti della ElCom hanno riferito sul lavoro svolto dalla loro commissione negli anni precedenti, nonché sulla loro valutazione della situazione attuale e sulle prospettive future.

A seguito di questa audizione, la CdG-S non ha individuato alcuna necessità di intervenire a breve termine, dal punto di vista dell'alta vigilanza, per quanto riguarda la 64

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Legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32), in particolare art. 19.

Cfr. in particolare: «Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili», comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021; «Il Consiglio federale promuove la pianificazione di misure preventive per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico», comunicato stampa del Consiglio federale del 13 ottobre 2021.

Frontier Economics, «Analyse Stromzusammenarbeit CH-EU [Analisi della collaborazione CH-UE in materia di elettricità]», rapporto finale del 1° settembre 2021 (disponibile soltanto in tedesco); UFE, «Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera 2025», rapporto del 1° ottobre 2021; ElCom, «Misure a livello di rete per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità della rete a breve e medio termine», rapporto del 13 ottobre 2021.

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situazione dell'approvvigionamento, le misure adottate dalla Confederazione in questo ambito, la ripartizione delle responsabilità tra gli attori del mercato dell'elettricità e gli sviluppi futuri in questo dossier, dato che questi aspetti erano già stati trattati dalle competenti Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia delle Camere federali.

La Commissione ha invece deciso di esaminare in modo più approfondito se il Consiglio federale e l'Amministrazione avessero in passato adeguatamente individuato i rischi associati alla negoziazione di un accordo sull'energia elettrica con l'Unione europea (UE), in particolare durante l'elaborazione e l'adozione della Strategia energetica 2050 (nuova LEne)67 tra il 2012 e il 2017. A tal fine, ha esaminato a fondo le pubblicazioni e i dibattiti parlamentari dell'epoca.

Da queste analisi è emerso che il Consiglio federale aveva sottolineato in diversi messaggi dal 201268 l'importanza, per la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera, di un accordo sull'energia elettrica con l'UE e i rischi associati all'assenza di tale accordo. La ElCom, da parte sua, aveva evidenziato, almeno dal 2014, le sfide connesse alla maggiore dipendenza della Svizzera dalle importazioni di energia e, dal 2015, la necessità di disporre di un quadro giuridico stabile sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Dal maggio 2016 diversi documenti delle autorità federali facevano riferimento al fatto che i negoziati sull'accordo sull'energia elettrica erano in fase di stallo e che la finalizzazione dell'accordo sarebbe dipesa dalla risoluzione di questioni istituzionali.

Nel suo rapporto sull'approvvigionamento elettrico del giugno 201669, la ElCom ha rilevato l'importanza di un accordo sull'energia elettrica e i rischi dell'assenza di un simile accordo quale potenziale causa di una penuria nell'approvvigionamento in inverno.

Le ricerche della Commissione hanno mostrato che la questione dell'accordo sull'energia elettrica con l'UE è stata sollevata solo in modo puntuale durante i dibattiti alle 67

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Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0). A seguito della catastrofe nucleare di Fukushima, alla fine del 2011 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una strategia energetica globale al fine di garantire un approvvigionamento elettrico senza ricorso al nucleare e ridurre al minimo la dipendenza energetica dall'estero. Nel settembre 2013, il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla nuova LEne come prima parte della Strategia energetica 2050. Le Camere federali hanno esaminato il progetto di legge tra il 2014 e il 2016 e lo hanno adottato nel settembre 2016.

In seguito a un referendum, la nuova LEne è stata accettata in votazione popolare il 21 maggio 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Nel contempo, nell'aprile 2016 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Strategia Reti elettriche). La legge è stata esaminata dalle Camere federali nel 2016 e nel 2017 e adottata nel dicembre 2017. Le nuove disposizioni di legge e le relative ordinanze sono entrate in vigore, in gran parte, il 1° giugno 2019.

Messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia) e iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)» (FF 2013 6489); messaggio del 13 aprile 2016 concernente la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull'approvvigionamento elettrico) (FF 2016 3393).

ElCom, Rapporto 2016 sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, giugno 2016, n. 5.1.1.

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Camere federali sulla nuova LEne, tra il 2014 e il 2016, e quasi per nulla durante i dibattiti alle Camere federali sulla Strategia Reti elettriche nel 2017.

Allo stesso modo, la CdG-S ha osservato che tale aspetto era stato oggetto di scarsa considerazione durante la campagna relativa al referendum sulla LEne nella primavera del 2017. Una scheda informativa dell'UFE70 vi faceva riferimento, mentre l'opuscolo informativo del Consiglio federale non menzionava esplicitamente questo aspetto. Nei media, l'allora capo del DATEC aveva più volte sottolineato l'importanza di un tale accordo ed era piuttosto ottimista al riguardo. Per contro, in una dichiarazione pubblicata nel marzo 201771, l'allora presidente della ElCom Carlo SchmidSutter si diceva ben più pessimista sulla questione. In particolare, aveva sottolineato i rischi legati alla collaborazione tra Svizzera e UE nel settore dell'energia e criticato la posizione dell'UE in relazione alla negoziazione dell'accordo sull'energia elettrica.

Sulla base di questa analisi, la CdG-S è giunta alla conclusione che in passato non vi sono state mancanze di rilievo da parte del Consiglio federale nella gestione del dossier. Ha constatato che il Consiglio federale ha informato il Parlamento in modo trasparente, nei suoi vari messaggi, sullo stato dei negoziati con l'UE e sui rischi associati all'assenza di un accordo sull'energia elettrica. Il fatto che questo aspetto non abbia avuto un ruolo di primo piano nei dibattiti nelle Camere federali e nella campagna per la votazione si spiega, secondo la Commissione, con il contesto politico dell'epoca: non era infatti possibile prevedere che pochi anni dopo la Svizzera avrebbe dovuto affrontare una grave crisi energetica e che i negoziati con l'UE si sarebbero interrotti. Sulla scorta di tali risultati, la CdG-S ha deciso di chiudere i lavori su questo aspetto.

Nell'anno in rassegna le CdG sono state messe al corrente dal Consiglio federale circa l'organizzazione di crisi istituita dall'Amministrazione federale per gestire l'attuale situazione energetica e i rischi di penuria di elettricità durante l'inverno 2022/2023.

Durante l'autunno 2022 hanno in particolare sentito la capo del DATEC, il capo del DEFR e rappresentanti della CaF. Le Commissioni continueranno anche nel 2023 ad informarsi al riguardo.

3.4.5

Laboratori biologici di alta sicurezza: risanamento del laboratorio di Mittelhäusern

In applicazione dell'articolo 14 capoverso 1 LCF, nel maggio 2021 il CDF ha trasmesso alle CdG una copia del suo rapporto sul risanamento e l'ampliamento del laboratorio di alta sicurezza di Mittelhäusern, subordinato all'Istituto di virologia e immunologia (IVI)72. Secondo il CDF, la verifica condotta aveva messo in evidenza che l'esercizio di laboratori di alta sicurezza bisognosi di risanamento in cui si lavora

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UFE, «Approvvigionamento energetico della Svizzera e sviluppo internazionale», scheda informativa del 21 marzo 2017.

«Importstrategie funktioniert bei Strom nicht [La strategia dell'importazione non funziona per l'elettricità]». In: «Basler Zeitung», 7 marzo 2017.

Unsere Abklärungen zum Bauprojekt Sanierung und Erweiterung der Hochsicherheitsanlage Mittelhäusern, rapporto del CDF del 20 aprile 2021.

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con agenti patogeni in grado di riprodurre epizozie e zoonosi altamente contagiose comporta alcuni rischi significativi73.

La CdG-N ha invitato l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ­ cui è subordinato l'IVI ­ a trasmetterle un parere scritto sulle critiche formulate dal CDF e a informarla sui provvedimenti adottati. Nel novembre 2021 ha comunicato al DFI e al CDF le proprie conclusioni al proposito. Sulla base di questi suoi primi accertamenti ha successivamente approfondito, durante il 2022, diversi aspetti di portata generale in merito al quadro giuridico relativo ai laboratori di alta sicurezza74.

Per quanto concerne il caso specifico del laboratorio di Mittelhäusern, la Commissione non ha ravvisato necessità di intervenire dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare. Ha preso atto dell'indicazione dell'USAV secondo cui, da quando è entrato in servizio nel 1993, il laboratorio è sempre stato conforme al massimo livello di sicurezza biologica e, sempre secondo l'Ufficio, le modifiche apportate durante le diverse ristrutturazioni non avrebbero ridotto il livello di sicurezza.

L'USAV ha riconosciuto di fronte alla CdG-N che nel 2011, quando si stavano pianificando i lavori di ristrutturazione del laboratorio al fine di prolungarne l'esercizio sino al 2035, erano state sottovalutate le difficoltà dovute alla trasformazione di un'installazione di alta sicurezza in corso di funzionamento e che il progettista generale scelto non era stato in grado di gestire la complessità del progetto. I lavori hanno quindi dovuto essere sospesi nel 2019, per poi essere ripresi a regime ridotto. Pur deplorando questa situazione, la CdG-N ha espresso soddisfazione per il fatto che ne sono scaturiti degli insegnamenti, che l'organizzazione del progetto è stata chiarita e che la ristrutturazione avanza ora sotto la direzione di un nuovo progettista. Ha altresì preso atto che i lavori in vista della costruzione di un nuovo edificio sul sito di Mittelhäusern per il periodo dopo il 2035 sembrano ben avviati.

La Commissione si rallegra anche del fatto che, in seguito al rapporto del CDF, l'IVI ha commissionato una nuova perizia esterna sull'impatto che l'abbandono di taluni progetti parziali della ristrutturazione avrebbe avuto sulla sicurezza del laboratorio di Mittelhäusern. Secondo
l'USAV, lo studio mostra che l'abbandono di progetti parziali non ha alcuna incidenza sulla sicurezza del laboratorio e che le misure messe in atto, unitamente a quelle previste, sono sufficienti per garantire un esercizio sicuro dell'IVI. Lo studio conferma altresì che i laboratori dell'IVI sono perfettamente conformi ai requisiti dell'OIConf75. La Commissione ha preso atto del rapporto in questione, constatando che esso forniva risposte dettagliate alle domande e alle raccomandazioni del CDF.

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74

75

Nella lettera inviata a maggio 2021 alle CdG, il CDF sottolinea che la sua verifica mette in evidenza rischi elevati nell'ambito dell'utilizzazione e della sicurezza dell'esercizio del laboratorio di alta sicurezza [di Mittelhäusern].

Per «laboratori di alta sicurezza», la CdG-N intende i laboratori che lavorano con organismi dei gruppi 3 e 4 conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf; RS 814.912) e che di conseguenza svolgono attività delle classi 3 e 4 conformemente all'articolo 7 OIConf (attività che presentano un rischio moderato o elevato).

Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf; RS 814.912).

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La CdG-N ha affermato di confidare nel fatto che il DFI, l'IVI e l'USAV avrebbero continuato ad attribuire un'attenzione particolare agli aspetti in materia di sicurezza nell'ambito delle future ristrutturazioni e che avrebbero apportato tempestivamente i correttivi necessari in caso di dubbio sulla sicurezza delle installazioni.

Nel corso del 2022 la CdG-N ha approfondito diverse questioni di carattere generale sul quadro giuridico relativo ai laboratori biologici di alta sicurezza. Nel febbraio 2022 ha affrontato l'argomento con una delegazione del CDF, rivolgendo poi al proposito, nei mesi di marzo e agosto 2022, una serie di domande scritte al DFI e al DATEC.

Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione procederà a una valutazione dal profilo dell'alta vigilanza nel corso del 2023.

3.4.6

Cartella informatizzata del paziente

Durante l'anno in rassegna, la CdG-N ha continuato a seguire gli sviluppi nell'ambito dell'introduzione della cartella informatizzata del paziente (CIP) sulla scia dei lavori condotti negli ultimi anni76.

Nell'aprile 2022 il Consiglio federale ha comunicato la sua decisione di proseguire lo sviluppo della CIP mediante una serie di misure77 e ha quindi incaricato il DFI di preparare un progetto di revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)78. Nel giugno 2022 la CdG-N ha incontrato al proposito una delegazione del DFI e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

La Commissione ha preso atto che l'introduzione della CIP continua a procedere, anche se il numero totale di cartelle aperte ­ attorno alle 10 000 nel giugno 2022 ­ è ben al di sotto delle sue aspettative. Il DFI ha informato che quasi tutte le comunità di riferimento79 sono ormai operative e che per il 2023 è prevista una campagna di promozione della CIP, ammesso che nel frattempo l'offerta possa essere estesa a tutta la Svizzera e che siano disponibili sufficienti punti di apertura.

Il DFI ha osservato che il Consiglio federale prevede di sottoporre due messaggi al Parlamento: l'uno relativo a una soluzione di finanziamento transitoria per sostenere le comunità di riferimento (consultazione prevista per febbraio 2023) e l'altro relativo a una revisione completa della LCIP (consultazione prevista per giugno 2023). Lo scopo di quest'ultima consiste soprattutto nel chiarire la ripartizione delle competenze e responsabilità finanziarie fra la Confederazione e i Cantoni. Il Consiglio federale prevede che i Cantoni finanzino la gestione delle comunità di riferimento, mentre la Confederazione assumerebbe i costi legati allo sviluppo della CIP.

76

77 78 79

Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 3.3.1), rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570, n. 3.3.1), rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2019, n. 3.3.1 (FF 2019 2359, 2385).

Il Consiglio federale intende sviluppare ulteriormente la cartella informatizzata del paziente, comunicato stampa del Consiglio federale del 27 aprile 2022.

Legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1).

eHealth Suisse: Comunità e comunità di riferimento, www.e-health-suisse.ch > Attivazione & comunità > Comunità CIP (consultato il 18 novembre 2022).

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Nell'ambito del suo disegno di revisione della LCIP, il Consiglio federale propone altresì di considerare la CIP alla stregua di uno strumento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. A livello legale, questo nuovo strumento si fonderebbe sull'articolo 117 Cost., dando in tal modo alla Confederazione un'ampia competenza normativa di cui attualmente non dispone. Interpellato in merito alla validità legale di questo ancoraggio nella Costituzione, il DFI ha affermato che una perizia giuridica da lui commissionata giungeva alla conclusione che l'articolo 117 Cost.

costituiva una base legale adeguata, conformemente a quanto poi confermato anche dall'Ufficio federale di giustizia (UFG).

La CdG-N ha affrontato con i rappresentanti del DFI e dell'UFSP diverse altre misure previste dal Consiglio federale nel disegno di revisione della LCIP per rendere più attrattivo questo strumento, segnatamente l'opzione di un modello «opt-out», l'accesso ai dati della CIP a fini di ricerca, l'introduzione di un archivio centralizzato dei dati dinamici o l'apertura della CIP per servizi supplementari. Il DFI e l'UFSP hanno parimenti assicurato, suscitando l'apprezzamento della Commissione, che gli aspetti legati al recupero dei dati della CIP in caso di fallimento di una comunità di riferimento sarebbero stati chiariti nell'ambito della revisione. Un'altra questione centrale concerne la modalità con cui saranno fatturati i compiti relativi alla CIP da parte dei fornitori di prestazioni sanitarie e la necessità di un eventuale adeguamento delle tariffe in questo ambito.

La CdG-N ha constatato che la situazione finanziaria delle comunità di riferimento rimane tuttora tesa: a fronte degli ingenti investimenti effettuati per introdurre la CIP le entrate finanziarie sinora registrate sono esigue. Da questo punto di vista, accoglie con favore la volontà del Consiglio federale di istituire una soluzione di finanziamento transitoria sino all'entrata in vigore della LCIP riveduta. Ha tuttavia preso atto che tale finanziamento entrerebbe in vigore al più presto nel luglio 2024. Rimane quindi aperta la questione relativa alle possibilità di intervento della Confederazione e dei Cantoni nel caso in cui una comunità di riferimento dovesse essere confrontata a difficoltà finanziarie prima di tale data. La
Commissione rileva che, in assenza di una base legale, la Confederazione non dispone attualmente di alcun diritto di vigilanza sulla situazione finanziaria delle comunità di riferimento.

Un'altra questione da risolvere concerne il coordinamento fra la CIP e la futura identità elettronica sviluppata dalla Confederazione (Id-e). L'UFSP ha indicato che al riguardo erano in corso dei chiarimenti con l'UFG. Il 29 giugno 2022 il Consiglio federale ha messo in consultazione un avamprogetto di legge80, al fine di introdurre l'Ide entro il 2025. Nel frattempo le comunità di riferimento utilizzeranno le soluzioni in materia di identità elettronica già esistenti. La direttrice dell'UFSP ha assicurato che l'Ufficio vigilerà affinché la transizione verso il sistema Id-e della Confederazione avvenga senza intoppi.

Sulla base delle informazioni ricevute, la CdG-N ha concluso che il Consiglio federale, il DFI e l'UFSP hanno affrontato attivamente le carenze della CIP individuate in passato, benché la situazione sia tuttora poco soddisfacente e rimangano ancora numerose incertezze e questioni da risolvere. Reputa che il legislatore avrà la possibilità 80

Id-e: il Consiglio federale avvia la consultazione, comunicato stampa del Consiglio federale del 29 giugno 2022.

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di pronunciarsi sulle opzioni relative allo sviluppo della CIP sulla base dei due messaggi elaborati dal Consiglio federale. Nell'immediato non ha quindi ravvisato la necessità di un ulteriore intervento dell'alta vigilanza parlamentare. Continuerà tuttavia a tenersi informata sull'evoluzione di questo dossier e, quando saranno pubblicati i messaggi del Consiglio federale, li esaminerà per verificare che le carenze che ha riscontrato siano affrontate adeguatamente.

3.5

Settore DFGP/CaF

3.5.1

Traffico di migranti

Dopo essersi occupata del traffico di esseri umani una prima volta nel 2019, nell'anno in rassegna la CdG-S ha voluto essere messa al corrente sugli ultimi sviluppi in questo ambito. A tal fine ha sentito la direttrice supplente dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

La direttrice supplente di fedpol ha affermato che la lotta contro il traffico di esseri umani rappresenta un compito urgente delle autorità di perseguimento penale.

L'UDSC riveste un ruolo importante nel rilevare il fenomeno poiché ha la possibilità di rilevare i passaggi illegali della frontiera e di riconoscere i documenti di viaggio falsi. Il perseguimento penale del traffico di migranti è invece di competenza dei Cantoni. Il compito di fedpol in questo ambito è di garantire il miglior coordinamento possibile, fermo restando che la lotta al traffico di migranti poggia su tre pilastri: prevenzione, coordinamento e cooperazione internazionale. Dall'ultima volta che la Commissione si è occupata della questione sono intervenuti i seguenti sviluppi: ­

il traffico di migranti è stato inserito in quanto tale nella Strategia di lotta alla criminalità 2020­2023 del DFGP. L'obiettivo è anzitutto quello di riconoscere il traffico di migranti;

­

fedpol è il centro di coordinamento e competenza. Il suo compito è di adottare nuovi approcci investigativi, in particolare di far sì che il lavoro della polizia si concentri maggiormente sui flussi di denaro. Inoltre occorrerà impiegare gli organi preposti al controllo del mercato del lavoro per individuare il traffico di migranti.

La direttrice supplente di fedpol ha comunque sottolineato che la lotta contro il traffico di esseri umani è e rimane una grossa sfida. Le crisi internazionali e i movimenti migratori che ne conseguono rappresentano un terreno ideale per questo fenomeno.

La lotta al traffico di migranti deve avvenire su due fronti: occorre che gli indizi alla frontiera vengano presi in debito conto e che la SEM e le autorità interne preposte al mercato del lavoro assumano una funzione centrale.

Da ultimo la Commissione ha preso atto che, in relazione alla guerra in Ucraina, fedpol non considera elevato il rischio di traffico di esseri umani, dal momento che i cittadini ucraini hanno potuto entrare legalmente in Svizzera. Sulla base di quanto sentito dalla direttrice supplente di fedpol, la CdG-S non ritiene che per il momento vi sia la necessità di intervenire dal profilo dell'alta vigilanza.

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3.5.2

Situazione in Ucraina ­ Provvedimenti della SEM

Quando all'inizio del 2022 le forze armate russe hanno invaso l'Ucraina occupando diverse parti di territorio, moltissimi cittadini ucraini hanno lasciato il loro Paese per raggiungere l'Europa occidentale, anche la Svizzera. Nella seduta dell'11 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso di attivare lo statuto S per le persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina.81 I profughi provenienti dall'Ucraina hanno pertanto potuto ottenere in tempi rapidi un permesso di soggiorno senza doversi sottoporre all'usuale procedura di asilo.

La sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N ha deciso di occuparsi dell'attivazione dello statuto di protezione S e degli altri provvedimenti specifici alla SEM adottati dal Consiglio federale e dalla SEM stessa in relazione alla situazione in Ucraina. Nella seduta del 25 maggio 2022 ha sentito nel merito la segretaria di Stato della SEM.

La segretaria di Stato della SEM ha affermato nel corso dell'audizione che fino al 25 maggio 2022 erano giunti in Svizzera quasi 53 000 cittadini ucraini in cerca di protezione, un numero di persone superiore a quelle arrivate in Svizzera durante la crisi migratoria nel 2015 (ca. 40 000). La capodipartimento del DFGP ha convocato per la prima volta in assoluto lo Stato maggiore Asilo (SONAS)82, diretto dalla segretaria di Stato della SEM. Al suo interno sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro (Alloggio Confederazione, Distribuzione fra i Cantoni e cambiamento di Cantone, Sicurezza, Pianificazione sussidiaria).

Al gruppo di lavoro Alloggio spettava la responsabilità di potenziare rapidamente il piano d'emergenza concordato con i Cantoni nel 2016 in seguito alla crisi migratoria.

In tempi normali la Confederazione ha una capacità di 5000 posti, mentre il piano d'emergenza ne prevede 9000. Secondo i dati della segretaria della SEM è stato possibile mettere a disposizione ulteriori alloggi per le persone in cerca di protezione e per i richiedenti l'asilo. L'incertezza riguardo agli sviluppi della situazione in Ucraina non consentiva di prevedere come sarebbe evoluto il fabbisogno in questo ambito. Nei momenti di maggior affluenza la SEM faceva registrare 1850 entrate al giorno. Una delle sue priorità era distribuire quanto prima i profughi fra i Cantoni. Nell'ambito del SONAS è stata anche preparata e coordinata la distribuzione
dei richiedenti fra i Cantoni e sono stati messi a disposizione un numero sufficiente di alloggi. Dopo alcune difficoltà iniziali nella distribuzione fra i Cantoni è stata applicata la chiave di ripartizione, tenendo tuttavia in debito conto i casi di rigore.

La SEM, per il tramite del SONAS, ha inoltre adottato tempestivamente i provvedimenti atti a prevenire la tratta di migranti. Al riguardo è stata lanciata una campagna informativa.

La segretaria di Stato della SEM ha comunque chiarito che lo statuto di protezione S è principalmente incentrato sul rientro in patria delle persone interessate. Visto tuttavia che si prevedeva il perdurare della situazione in Ucraina, il Consiglio federale ha deciso di versare 3000 franchi per ogni persona in cerca di protezione in aggiunta a 81 82

Ucraina: il Consiglio federale attiva lo statuto di protezione S per i profughi ucraini, comunicato stampa del Consiglio federale dell'11 marzo 2022.

Ucraina: la consigliera federale Keller-Sutter convoca lo Stato maggiore Asilo, comunicato stampa del DFGP del 21 marzo 2022.

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un importo forfettario di base di 1556 franchi, al fine di sostenere in particolare l'apprendimento linguistico e di aumentare quindi le possibilità di impiego.

Il volume di persone in cerca di protezione ha raggiunto dimensioni storiche. La SEM ha quindi dovuto aumentare i propri effettivi riassegnando parte dei collaboratori della Centrale di Wabern, assumendo personale supplementare e impiegando persone già al servizio dell'Amministrazione per evadere le domande pervenute.

Nella seduta della sottocommissione del 31 ottobre 2022 la segretaria di Stato ha informato nuovamente sui recenti sviluppi in questo settore, soffermandosi sulle prestazioni finanziarie che la Confederazione versa ai Cantoni per l'accoglienza di persone con lo statuto di protezione S. L'impiego di tali fondi è di competenza dei Cantoni.

La Commissione si occuperà di nuovo di questo tema e dei relativi provvedimenti nel corso del 2023.

3.5.3

Violenza contro i richiedenti l'asilo nei centri federali d'asilo

Dopo che nel 2020 sono state rese pubbliche diverse lacune e irregolarità in relazione al trattamento dei richiedenti l'asilo nei centri federali, la CdG-N ha deciso di indagare più a fondo su queste accuse contro il personale addetto alla sicurezza privato.

Dai primi accertamenti è emerso che la SEM ha affrontato la questione della violenza contro i richiedenti l'asilo e le ha conferito un'importanza prioritaria. Ha pertanto incaricato l'ex giudice federale Niklaus Oberholzer di indagare sulle irregolarità. Oberholzer ha redatto un rapporto all'attenzione della SEM in cui ha formulato 12 raccomandazioni che riguardavano i seguenti ambiti: l'applicabilità della legge sulla coercizione (1), il coinvolgimento di servizi di sicurezza privati (2), la maggiore presenza della SEM sul campo (3), il programma di formazione per il personale addetto alla sicurezza (4), la segnalazione di eventi particolari (5), l'istituzionalizzazione del debriefing in caso di eventi gravi (6), il sistema di denuncia anonimo per i casi critici (7), lo strumento per gestire le situazioni di crisi (8), le norme disciplinari (9), la perquisizione e il controllo dei richiedenti l'asilo (10), la sala di riflessione (11) e i procedimenti penali contro il personale (12).

Il rapporto finale del 30 settembre 2021 è stato presentato alla competente sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N da Oberholzer e dall'allora segretario di Stato della SEM nella seduta dell'11 novembre 2021. Secondo le dichiarazioni dell'allora segretario di Stato, Oberholzer era stato incaricato non soltanto di verificare singoli casi, ma anche di analizzare questioni sistematiche. Nella riunione interna successiva all'audizione, la sottocommissione è giunta alla conclusione che la SEM ha riconosciuto la gravità della situazione e ha compiuto un primo importante passo per rimediare alle lacune riscontrate, alcune delle quali di ampia portata.

Allo stesso tempo si è constatato che diverse domande sono rimaste senza risposta, motivo per cui la sottocommissione ha affrontato nuovamente la questione nella seduta del 5 settembre 2022, in particolare per quanto riguardava l'attuazione delle raccomandazioni. Si è quindi svolta un'altra audizione, questa volta con la nuova segretaria di Stato della SEM, la quale ha presentato alla sottocommissione l'attuazione 38 / 112

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delle varie raccomandazioni: la SEM ha istituito un progetto dal titolo «Prévention et Sécurité dans les centres fédéraux d'asyle (Préséc)» inteso a verificare ed attuare le raccomandazioni formulate nel rapporto Oberholzer. Tuttavia, a causa dello scoppio quasi simultaneo della guerra in Ucraina, i lavori del gruppo di progetto sono stati sospesi poco dopo l'inizio della guerra e sono ripresi soltanto nel luglio del 2022.

Complessivamente, sono stati individuati tre ambiti cui dare la priorità: ­

mancanza di una base legale che consenta al personale addetto alla sicurezza privato di applicare misure coercitive: è auspicata l'istituzione di una base legale. Nel frattempo sono state adottate misure a breve termine. Esse definiscono in modo preciso quando il personale addetto alla sicurezza privato possa comunque ancora usare la coercizione nel singolo caso e contemplano un adeguamento a livello di ordinanza inteso a disciplinare chiaramente la detenzione provvisoria di persone per un massimo di due ore;

­

formazione del personale: la SEM non attuerà la raccomandazione di Oberholzer di sostituire tutto il personale addetto alla sicurezza con collaboratori della SEM, poiché questa misura non influirebbe necessariamente sulla qualità e sulla qualifica del lavoro svolto dal personale e sarebbe molto costosa.

Inoltre, la SEM può reagire in modo più flessibile alle fluttuazioni del numero di richiedenti l'asilo impiegando personale di sicurezza privato. Tuttavia occorre migliorare la formazione del personale impiegato, ad esempio avvalendosi in ogni regione d'asilo di uno specialista con un'ottima formazione nei settori della sicurezza delle persone, della mediazione interculturale e dell'educazione degli adulti. Queste persone dovranno formare a loro volta il personale sul campo;

­

presenza di collaboratori della SEM nei centri federali d'asilo: in futuro, un responsabile della SEM dovrà essere presente in ogni centro federale d'asilo.

Ciò richiederà una piccola ristrutturazione.

Sono in fase di elaborazione anche misure concernenti l'attuazione delle altre raccomandazioni, ad esempio un progetto pilota in collaborazione con un ufficio di notifica esterno inteso a migliorare e riconoscere precocemente eventuali sviluppi negativi.

Infine, la SEM ha sviluppato anche un vasto programma di prevenzione destinato a evitare qualsiasi forma di violenza.

Durante la riunione interna la sottocommissione ha concluso che si sarebbe occupata nuovamente dell'attuazione delle varie raccomandazioni entro circa un anno. Allo stesso tempo la SEM è stata invitata a informare per iscritto la sottocommissione sull'attuazione delle raccomandazioni prima che la questione venga nuovamente trattata.

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3.6

Settore Tribunali/MPC

3.6.1

Questioni inerenti al coordinamento con la Commissione giudiziaria

Negli ultimi anni, sono ripetutamente emerse questioni relative al coordinamento e alla delimitazione delle competenze tra le CdG o le loro sottocommissioni Tribunali/MPC e la Commissione giudiziaria (CG).

Di conseguenza le CdG e la CG hanno chiarito nel rapporto annuale le rispettive esigenze di coordinamento e delimitazione delle competenze. Sulla base delle loro analisi e a seguito di un incontro tra una delegazione della CG e della sottocommissione Tribunali/MPC delle CdG svoltosi nel settembre 2022 sono giunte alle seguenti conclusioni: ­

la procedura concernente le comunicazioni trasmesse dalle CdG alla CG conformemente all'articolo 40a capoverso 6 della LParl in relazione alle rielezioni si è dimostrata efficace e conforme alle basi legali. In virtù del diritto generale di proposta di cui godono le commissioni nei confronti di altre commissioni, la CG può chiedere alle CdG di svolgere un'indagine o un accertamento di determinate fattispecie. Le CdG sono, dal canto loro, libere di accettare o respingere tale richiesta. Va inoltre notato che gli accertamenti delle CdG non sono incentrati sulle stesse questioni trattate dalla CG: l'alta vigilanza delle CdG riguarda principalmente la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia del funzionamento delle autorità federali (art. 26 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 52 cpv. 2 LParl). Soltanto se le CdG, nel corso della loro attività di alta vigilanza, constatano fatti che lascino presagire una violazione dei doveri d'ufficio da parte di una persona eletta dall'Assemblea federale, devono informarne la CG conformemente all'articolo 40a capoverso 6 LParl.

­

Il flusso di informazioni dall'AV-MPC, per quanto riguarda la sua vigilanza sul MPC, a destinazione sia della CG sia delle CdG si è svolto efficacemente in conformità con le rispettive competenze. In base al loro diritto di essere informate, sia la CG sia le CdG possono ottenere in qualsiasi momento dall'AV-MPC le informazioni necessarie.

­

Nella procedura di vigilanza del TF e nell'esame dell'avvio di procedure di destituzione da parte della CG è necessario un chiarimento dato che alla CG non compete la vigilanza ma l'avvio di una procedura di destituzione per sospetta violazione dei doveri d'ufficio da parte di un procuratore generale, di un sostituto procuratore generale o di un giudice di un Tribunale della Confederazione di prima istanza. Le delimitazioni dettagliate delle competenze devono essere specificate caso per caso. In futuro le Commissioni e le segreterie dovranno scambiarsi regolarmente informazioni ed esperienze. I risultati delle inchieste svolte dalle CdG e pubblicate vanno presentati alla CG.

In questo modo si garantirà anche in futuro il coordinamento tra la CG e le sottocommissioni delle CdG e le rispettive segreterie.

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3.6.2

Violazione del segreto d'ufficio: decreto di abbandono del procuratore pubblico straordinario

In relazione alla tentata estorsione ai danni del consigliere federale Alain Berset sono state rese pubbliche dai media varie informazioni classificate. Il 17 settembre 2021 il MPC ha presentato una denuncia penale contro ignoti per il sospetto di una violazione del segreto d'ufficio, dopodiché il 27 ottobre 2021 l'AV-MPC ha nominato un procuratore pubblico straordinario affidandogli la direzione del procedimento. La designazione è avvenuta sulla base dell'articolo 67 della legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP)83, secondo cui è nominato un procuratore pubblico straordinario, se un procuratore capo o un procuratore pubblico è perseguito per reati connessi all'attività ufficiale.

Il procuratore pubblico straordinario ha abbandonato il procedimento con decreto d'abbandono del 30 gennaio 2022, contro il quale nessuno era legittimato a interporre reclamo. Il procuratore pubblico straordinario ha limitato i propri accertamenti ai procuratori federali, senza prendere in considerazione la possibilità che la violazione del segreto d'ufficio potesse giungere anche da un'altra cerchia (p. es. fedpol).

Le CdG-N/S si sono poste la questione se fosse necessaria una revisione della LOAP e hanno sentito al riguardo sia il procuratore generale della Confederazione sia la presidente dell'AV-MPC. Quest'ultimi hanno concluso che nel caso in questione il procuratore pubblico straordinario ha frainteso il mandato e non ha interpretato correttamente l'articolo 67 LOAP. Si è giunti così al decreto di abbandono, senza che la violazione del segreto d'ufficio fosse stata integralmente chiarita. Una volta nominato, il procuratore pubblico straordinario non soggiace ad alcuna restrizione. Le istituzioni hanno funzionato bene, non si è pertanto trattato di un problema a livello di sistema, ma di un caso singolo insoddisfacente. Entrambi gli attori si sono espressi contro una revisione della LOAP.

Se il MPC designa un procuratore federale straordinario, il procuratore generale o il procuratore federale capo deve approvare un eventuale decreto di abbandono del procuratore pubblico designato. Un'approvazione analoga da parte dell'AV-MPC non è prevista nel caso in cui essa nomini un procuratore federale straordinario. Attualmente è al vaglio delle CdG se sussiste al riguardo una lacuna nelle prescrizioni legali e quindi una necessità d'intervenire sul piano legislativo.

3.6.3

Introduzione del dossier giudiziario elettronico (Justitia 4.0)

Le sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG stanno seguendo da lungo tempo l'introduzione del dossier giudiziario elettronico (Justitia 4.0). Il progetto non concerne soltanto i tribunali della Confederazione, ma anche i tribunali cantonali e i ministeri pubblici cantonali, rappresentati, rispettivamente, dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e dal MPC. Lo 83

Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP; RS 173.71).

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scopo principale di questa innovazione è il passaggio alla trasmissione elettronica degli atti giudiziari. A tal fine viene creata una piattaforma unificata mediante la quale scambiare i dati sia fra privati (p. es. per il tramite dei loro avvocati) e autorità giudiziarie sia fra le diverse autorità giudiziarie.

Le competenti sottocommissioni hanno constatato che il progetto ha già fatto registrare più di un anno di ritardo rispetto alla pianificazione iniziale. Ha altresì preso atto che sono tuttora irrisolte diverse questioni sostanziali, fra cui quella relativa all'obbligatorietà della comunicazione elettronica per le autorità giudiziarie e le persone coinvolte. Occorre anzitutto ancora elaborare le basi legali necessarie in questo ambito sia a livello di Confederazione che dei Cantoni. Altre questioni concernono i dossier giudiziari e la sicurezza dei dati.

Le Commissioni reputano importante che la protezione dei dati sia considerata in quanto aspetto prioritario. Ritiene inoltre che l'obbligo della comunicazione elettronica non debba penalizzare le persone che non dispongono di competenze o strumenti digitali. Secondo le persone coinvolte nel progetto presso il TF, questa problematica è già presa in debito conto. L'obbligo deve quindi valere soltanto per le persone autorizzate a rappresentare le parti in un procedimento giudiziario a titolo professionale.

Per tutti gli altri non vi sarà alcun obbligo. In tal modo chi non vorrà essere rappresentato da un avvocato potrà continuare ad adire le vie legali in modalità analogica.

Le CdG non hanno ravvisato alcuna necessità di intervento immediato, ma le competenti sottocommissioni continueranno a tenersi aggiornate sulle questioni aperte di cui sopra e sull'introduzione del dossier giudiziario elettronico.

3.7

Stato di avanzamento delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCG

Come menzionato sopra, le ispezioni rappresentano lo strumento principale delle CdG. Un'ispezione delle CdG è caratterizzata da tre tappe principali: innanzitutto l'ispezione vera e propria, basata sulle inchieste della Commissione e/o su una valutazione del CPA. Questa prima tappa si conclude con la presentazione di un rapporto ­ generalmente pubblico ­ indirizzato all'autorità responsabile, in genere il Consiglio federale. Il parere delle autorità responsabili fa parte della seconda tappa: secondo l'articolo 158 LParl l'autorità responsabile deve informare le commissioni di vigilanza sull'attuazione delle raccomandazioni. Questo parere è pubblicato se non vi si oppongono interessi degni di protezione. Le CdG valutano il parere ed eventualmente conducono inchieste supplementari o addirittura pubblicano un secondo rapporto. La terza tappa consiste nel controllo successivo: due o tre anni dopo la pubblicazione del rapporto d'ispezione, di norma la CdG interessata incarica la sottocommissione competente di effettuare un controllo successivo, durante il quale viene esaminato in che misura l'autorità interessata si sia occupata dei problemi constatati e abbia attuato le raccomandazioni della CdG. Se determinati punti restano aperti, la CdG svolge talvolta inchieste supplementari o, trascorso un nuovo termine, effettua un nuovo controllo.

Qui di seguito sono elencate tutte le ispezioni delle CdG in corso a fine 2022, per le quali cioè non erano ancora terminate le tre tappe. Ai numeri 3.1 e 3.2 sono men42 / 112

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zionate le ispezioni definitivamente concluse, per le quali il controllo successivo è stato terminato e/o che non devono essere ulteriormente trattate. Le ispezioni sono elencate con la data che corrisponde al (primo) rapporto di ispezione della CdG sul tema in questione. Le altre date corrispondono ai rapporti sintetici pubblicati nel quadro dell'ispezione o dei controlli successivi.

Ispezioni in corso ­ CdG-N/S Tema

Rapporto(i) Prossima tappa delle CdG-N/S

Provvedimenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale per gestire la pandemia di COVID-19

­

(cfr. n. 4)

Pianificazione ed entrata in funzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale

2022

Trattazione del parere dei tribunali (2023)

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione

2021

Pubblicazione rapporto sintetico (2023)

Fideiussione per navi d'alto mare

2019 2018

Pubblicazione rapporto sintetico (2023)

Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC e il MPC ­

Corapporto sui futuri lavori legislativi (2023)

Ispezioni in corso ­ CdG-N Tema

Rapporto(i) Prossima tappa delle CdG

Comunicazione delle autorità prima delle votazioni

­

Pubblicazione rapporto (2023)

Procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento

2022

Trattazione del parere del Consiglio federale (2023)

Protezione delle acque sotterranee in Svizzera 2022

Trattazione del parere del Consiglio federale (2023)

Relazioni pubbliche della Confederazione

Continuazione del controllo successivo (2023)

2019

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Tema

Rapporto(i) Prossima tappa delle CdG

Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale

2019

Trattazione del parere del Consiglio federale (2023)

Carcerazione amministrativa dei richiedenti l'asilo

2019 2018

Pubblicazione rapporto sintetico (2023)

Valutazione degli effetti degli accordi di libero scambio

2019 2017

Continuazione del controllo successivo (2023)

Conteggio elettronico dei voti (e-counting)

2018 2017

Continuazione del controllo successivo (2023)

Ispezioni in corso ­ CdG-S Tema

Rapporto(i) Prossima tappa delle CdG

Misurazione dell'efficacia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo

­

Pubblicazione Rapporto (2023)

Trasformazione dell'AFD in UDSC: aspetti giuridici e adeguatezza

2022

Trattazione del parere del Consiglio federale (2023)

Commissioni extraparlamentari

2022

Trattazione del parere del Consiglio federale (2023)

Controlling degli affari di compensazione

2022

Trattazione del parere del Consiglio federale (2023)

Protezione della biodiversità in Svizzera

2021

Controllo successivo (2023)

Analisi del DNA nei procedimenti penali

2019

Controllo successivo (2023)

Adempimento delle mozioni e dei postulati accolti

2019

Controllo successivo (2023)

Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA ­ Considerazioni sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare

2019

Chiusura dell'ispezione (2023)

Revisione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi

2018

Controllo successivo (2024)

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Rapporto(i) Prossima tappa delle CdG

Tema

Partecipazione della Confederazione all'appli- 2019 cazione di sanzioni economiche 2018

Continuazione del controllo successivo (2023)

Adeguatezza degli scenari demografici dell'Ufficio federale di statistica

2019 2018

Continuazione del controllo successivo (2023)

Vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno aiconsigli d'amministrazione delle imprese parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS

2019 2018

Continuazione del controllo successivo (2023)

Introduzione del nuovo canone radiotelevisivo 2020 2017

Controllo successivo (2024)

Ammissione e riesame dei medicamenti iscritti 2014 nell'elenco delle specialità

Continuazione del controllo successivo (2023)

Indennità di perdita di guadagno: irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari

Secondo controllo successivo (2023)

2013

Ispezioni in corso ­ DelCG Tema

Rapporto(i) Prossima tappa delle CdG

Caso Crypto AG

2020

3.8

Controllo successivo (2023)

Altri temi trattati dalle CdG

Sottocommissioni DFAE/DDPS Tema

In corso

Sicurezza informatica RUAG

X

Sistemi di comunicazione per la condotta e l'intervento dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) (compresi i progetti RDS+ e salvaguardia del valore di Polycom)

X

Trattazione conclusa

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Tema

In corso

Accuse concernenti i metodi di allenamento della Federazione svizzera di ginnastica (FSG)

X

Catasto dei siti inquinati e attuazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti in seno al DDPS

X

Protezione della popolazione: rapporto Auslegeordnung Telematikprojekte (stato d'avanzamento dei progetti telematici)

X

Progetti prioritari del DDPS ­ Sistema di ricognitori telecomandati (ADS-15)

X

Acquisto del mortaio da 12 cm modello 16 da parte di armasuisse

X

Sponsorizzazione DDPS

X

Strategia in materia di armamento DDPS

X

Procedura di formazione per il servizio diplomatico

X

Trattazione conclusa

Contratto della Pilatus-Werke con l'Arabia Saudita

X

Fornitura di prestazioni di sicurezza private all'estero

X

Controlli di sicurezza relativi alle persone

X

Gestione degli immobili DDPS

X

Sottocommissioni DFF/DEFR Tema

In corso

Conseguenze del caso di corruzione presso la SECO

X

Amministrazione digitale Svizzera

X

Efficacia del principio Cassis-de-Dijon

X

Procedura di acquisto di beni da parte della Confederazione

X

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Trattazione conclusa

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Tema

In corso

Verifica dell'attività amministrativa dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e del DEFR in relazione al versamento dei pagamenti diretti

X

Attuazione dell'Accordo FATCA

X

Attuazione dell'obbligo di dichiarazione del legno da parte del DEFR

X

Riconoscimento dei diplomi esteri

X

Prevenzione delle molestie sessuali in seno all'Amministrazione federale: procedure e possibilità di segnalazione

X

Cibersicurezza

X

Attività di vigilanza delle autorità svizzere all'estero

X

Trasmissione di dati di terzi nel quadro dell'assistenza amministrativa da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

X

Attuazione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti

X

Trattazione conclusa

Verifica della chiave di ripartizione dei contributi federali alle facoltà di medicina

X

Portafoglio immobiliare dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

X

Casi di rigore in relazione alla crisi pandemica

X

Sottocommissioni DFI/DATEC Tema

In corso

FFS: ordinazione di treni a due piani presso la ditta Bombardier

X

Perturbazioni della rete Swisscom

X

Cantiere nella stazione di Losanna

X

Trattazione conclusa

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Tema

In corso

Just culture nell'Amministrazione federale e nelle imprese parastatali

X

Partecipazione della Svizzera ai sistemi europei di allarme sanitario

X

Penuria di vaccini in Svizzera

X

Trattazione delle domande di omologazione relative a medicamenti innovativi

X

Vigilanza di Swissmedic nel settore ospedaliero e gestione della qualità negli ospedali

X

Trattazione conclusa

Revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (corapporto)

X

Legislazione sulla disattivazione delle centrali nucleari

X

Label «Area 2000 watt»

X

Situazione del personale all'Istituto di virologia e immunologia (IVI)

X

Rapporto annuale «Assicurazioni sociali 2020»

X

Rafforzamento della vigilanza nel settore dell'AI

X

Possibilità di accesso alla ricerca AFS

X

Raggiungimento degli obiettivi di Swissmedic per il 2019­2021

X

Medicamenti contaminati provenienti dall'estero: vigilanza di Swissmedic

X

Strategia svizzera conto le resistenze agli antibiotici

X

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Sottocommissioni DFGP/CaF Tema

In corso

Assistenza medica in caso di rinvii coatti

X

Radicalizzazione ed estremismo violento

X

eRetour

X

Modernizzazione del Centro delle pubblicazioni ufficiali

X

Centri federali per le procedure d'asilo accelerate

X

Reimpostazione dell'Esercizio di condotta strategica e dell'Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza

X

Violenza contro le donne nei centri di asilo della Confederazione

X

Tentativo di estorsione nei confronti del consigliere federale Alain Berset

X

Appalti cloud della Confederazione

X

Trattazione conclusa

Svizzera 2035

X

Trasformazione digitale e informatica ­ Progetti chiave dell'Amministrazione federale ­ piattaforma per la registrazione dei dati biometrici (ESYSP)

X

Legge federale sui giochi in denaro

X

Assistenza giudiziaria internazionale

X

Frontex / Gestione della migrazione

X

Caso Dick Marty

X

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Sottocommissioni Tribunali/MPC Tema

In corso

Vigilanza del TF sui tribunali di prima istanza

X

Fallimento della revisione della legge federale sul Tribunale federale (LTF): seguito dei lavori

X

Influenza esercitata sulla giurisprudenza dei giudici dai rispettivi partiti di appartenenza

X

Accertamenti condotti dall'AV-MPC sul caso Magnitsky

X

Ruolo del MPC nel caso dell'aggressore di Morges (2020)

X

Contatti tra il MPC e la Federazione internazionale di calcio (FIFA)

X

Attuazione dell'articolo 260ter CP (Iv. Pa. CdG-S)

X

Tasse di giustizia riscosse dai tribunali della Confederazione

X

Indiscrezioni in relazione agli affari del Consiglio federale

X

Indicatori della gestione delle risorse delle autorità di perseguimento penale

Trattazione conclusa

sospeso

Commissioni plenarie Tema

In corso

Progetti chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dell'Amministrazione federale ­ Centri di calcolo DDPS/Confederazione 2020

X

Organizzazione di crisi delle autorità federali per far fronte alla crisi energetica

X

AV-MPC ­ Rinnovo integrale per il mandato 2023­2026

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Trattazione conclusa

X

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Tema

In corso

Trattazione conclusa

Iniziativa parlamentare 15.451: «Rafforzamento delle Commissioni della gestione»

X

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2021 ­ Rapporto del Consiglio federale

X

Sfide della digitalizzazione per l'Amministrazione federale

X

I poteri dello Stato a livello federale ­ Pesi e contrappesi in mutamento

X

Gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali: rapporto di valutazione della ditta Interface su mandato dell'UFSP

X

3.9

Visite di servizio

Le visite di servizio sono un altro importante strumento delle CdG. Le sottocommissioni effettuano visite in uffici, tribunali o altri enti incaricati di compiti federali e, durante i colloqui con i rispettivi responsabili, raccolgono informazioni sui mandati, sui compiti e sulle competenze dei servizi amministrativi interessati, nonché sui loro affari in corso o di particolare interesse. Queste visite possono avvenire indipendentemente da un'inchiesta in corso o nell'ambito di un'ispezione o di un controllo successivo. Ad esempio, le sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG-N/S hanno reso visita al MPC, riuscendo così ad avere una visione d'insieme sull'organizzazione e sui compiti del MPC che, dopo una difficile fase di transizione senza un procuratore generale, può ora adempiere nuovamente i suoi compiti in condizioni meno problematiche.

Qui di seguito sono riportate le visite effettuate nel 2022.

Visite di servizio DFAE/DDPS

­ Laboratorio sotterraneo del Mont Terri a St-Ursanne, Ufficio federale di topografia (swisstopo) ­ Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra

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DFI/DATEC

­ Archivio federale svizzero (AFS) ­ Ufficio federale delle strade (USTRA) ­ Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ­ MeteoSvizzera all'aeroporto di Zurigo

DFF/DEFR

­ Sorveglianza dei prezzi ­ Ufficio federale delle abitazioni ­ Politecnico federale di Losanna (EPFL) ­ Ufficio federale del personale (UFPER)

DFGP/CaF

­ Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ­ Ufficio federale di giustizia (UFG) ­ Istituto federale di metrologia (METAS) ­ Segreteria generale del DFGP (SG-DFGP)

Tribunali/ MPC

­ Ministero pubblico della Confederazione (MPC)

3.10

Domande di vigilanza

Le domande secondo l'articolo 129 LParl sono segnalazioni di privati o di organizzazioni concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali che sottostanno all'alta vigilanza delle Camere federali. Le CdG si occupano di queste segnalazioni quando riguardano eventuali malfunzionamenti o lacune nell'ambito dell'attuazione delle leggi o della gestione da parte di un'autorità federale.

I limiti generali cui è soggetta l'alta vigilanza si applicano anche alle suddette domande. In particolare le CdG non sono autorizzate ad abrogare o modificare determinate decisioni né possono effettuare il controllo di merito delle decisioni giudiziarie (art. 26 cpv. 4 LParl). Le CdG decidono liberamente se e in che modo trattare le domande che ricevono. Di norma le CdG si occupano di singoli casi se riguardano una problematica generale. Tra l'altro i richiedenti non hanno i diritti di parte né possono interporre ricorso contro le decisioni delle CdG.

Nell'anno in rassegna le CdG hanno ricevuto 25 domande, 18 delle quali hanno potuto essere trattate in via definitiva. In questo stesso periodo, le Commissioni si sono anche occupate di 3 domande ricevute durante l'anno precedente.

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4

Ispezione concernente la gestione della pandemia di COVID-19

Il 18 maggio 2020 le CdG hanno deciso, nell'ambito di un'ispezione, di esaminare le misure adottate dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale per affrontare la pandemia di COVID-19. Gli accertamenti dovevano concentrarsi sul periodo in cui è stata in vigore la situazione straordinaria nella primavera del 2020. Per tenere in considerazione le circostanze particolari, la dinamica e l'ampiezza tematica, le CdG hanno deciso di svolgere l'ispezione in modo decentralizzato nelle sottocommissioni.

Queste ultime dovevano definire in autonomia i punti chiave e, se necessario, adattarli o rinunciare agli accertamenti previsti, soprattutto se alcuni temi sono già stati trattati o sono in corso di approfondimento da parte del Consiglio federale, dei dipartimenti o di altri organi. A seconda del caso, le sottocommissioni tengono quindi conto delle informazioni già presenti o rinunciano a svolgere inchieste proprie. Le sottocommissioni hanno deciso di non affrontare alcuni aspetti legati alla pandemia di COVID-19 citati nel programma annuale 2021 sulla base di altri motivi (nessuna indicazione di problemi comprovati, scarsa rilevanza).

Le CdG hanno già concluso alcuni accertamenti nell'ambito dell'ispezione concernente la gestione della pandemia di COVID-19 e pubblicato i propri risultati (v. tabella seguente). Il rapporto annuale 2020 e 2021 delle CdG/DelCG fornisce già un resoconto dei vari argomenti trattati dalle Commissioni in relazione con la pandemia di COVID-19. Le CdG-N/S hanno deciso di elencare in una tabella sinottica i risultati dei diversi accertamenti sulla loro pagina Internet sotto una voce separata (cfr. il comunicato stampa delle CdG-N/S del 29 marzo 2022).84 Tema

Documentazione pubblicata

Le CdG analizzano la gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 26 maggio 2020

Fornitura di vaccini: la CdG-N esamina i contatti intercorsi tra le autorità federali e Lonza

Comunicato stampa della CdG-N del 30 marzo 2021

Attuazione alla frontiera delle misure COVID-19

Rapporto della CdG-S del 22 giugno 2021 (FF 2021 2393)

Misure COVID-19 prese alla frontiera: Comunicato stampa della CdG-S del 25 giugno 2021 le restrizioni richiedono una base legale, nonché un coordinamento e una comunicazione efficaci Contatti tra le autorità federali e le imprese Rapporto della CdG-N Lonza e Moderna riguardo alla produzione del 16 novembre 2021 (FF 2022 450) e all'acquisto di vaccini anti-COVID-19 84

www.parlamento.ch > Servizi > News > CdG-N/S (stato: 8 dicembre 2022)

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Tema

Documentazione pubblicata

Vaccini anti-COVID-19: le autorità federali Comunicato stampa della CdG-N del 18 novembre 2021 hanno gestito le trattative con Lonza e Moderna in modo adeguato Indennità di perdita di guadagno COVID-19 Rapporto sintetico della CdG-N per lavoratori indipendenti del 18 febbraio 2022 (FF 2022 515) La CdG-N stila un bilancio globalmente Comunicato stampa della CdG-N del 18 febbraio 2022 positivo dell'IPG COVID-19 per i lavoratori indipendenti durante i primi mesi della crisi Pandemia di COVID-19: acquisto di mascherine di protezione

Rapporto della CdG-N del 18 febbraio 2022 (FF 2022 490)

La CdG-N ha riscontrato mancanze nell'ambito dell'acquisto di mascherine nella prima fase della pandemia

Comunicato stampa della CdG-N del 21 febbraio 2022

In rete è ora disponibile una panoramica Comunicato stampa delle CdG-N/S dei lavori delle CdG riguardanti la gestione del 29 marzo 2022 della pandemia di COVID-19 Organizzazione di crisi della Confederazione per la gestione della pandemia di COVID-19 (da gennaio a giugno 2020)

Rapporto delle CdG-N/S del 17 maggio 2022 (FF 2022 1801)

A seguito della pandemia di COVID-19, Comunicato stampa delle CdG-N/S del 24 maggio 2022 le CdG chiedono una riflessione di fondo sull'organizzazione di crisi della Confederazione Opportunità ed efficacia dell'approvvigiona- Rapporto della CdG-N del 9 settembre 2022 (FF 2022 2358) mento economico durante la pandemia di COVID-19 Le raccomandazioni della Confederazione Comunicato stampa della CdG-N del 12 settembre 2022 in materia di approvvigionamento economico devono assumere un carattere più vincolante La CdG-N invita il Consiglio federale a Comunicato stampa della CdG-N trarre insegnamenti generali dalle indennità dell'8 novembre 2022 di perdita di guadagno COVID-19

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La seguente tabella fornisce una panoramica dei principali accertamenti ancora in corso nell'ambito della gestione della crisi pandemica. I risultati saranno disponibili a tempo debito.

Tema

Rapporto(i) Fase successiva delle CdG

COVID-19: collaborazione tra Confederazione ­ e Cantoni

Pubblicazione del rapporto (CdG-S, 2023)

COVID-19: gestione dei dati nel settore sanitario

­

Continuazione degli accertamenti (CdG-S, 2023)

COVID-19: responsabilità in materia di comunicazione ­ ruolo della CaF

­

Continuazione degli accertamenti (CdG-S, 2023)

COVID-19: utilizzo dei dati scientifici da parte ­ dell'UFSP

Pubblicazione del rapporto (CdG-N, 2023)

COVID-19: lavoro ridotto

­

Pubblicazione del rapporto (CdG-N, 2023)

Osservanza da parte del Consiglio federale delle norme costituzionali in alcune misure per la gestione della pandemia

­

Continuazione degli accertamenti (CdG-S, 2023)

Cessione e rivendita delle dosi di vaccino non somministrate

­

Continuazione degli accertamenti (CdG-N, 2023)

Organizzazione di crisi della Confederazione per la gestione della pandemia di COVID-19

2022

Trattazione del parere del Consiglio federale (CdG-N/S, 2023)

Opportunità ed efficacia dell'approvvigionamento economico durante la pandemia di COVID-19

2022

Trattazione del parere del Consiglio federale (CdG-N, 2023)

Attuazione alla frontiera dei provvedimenti relativi alla pandemia di COVID-19

2021

Controllo successivo (CdG-S, 2024)

I capitoli da 4.1 a 4.3 contengono ulteriori informazioni su temi scelti per i quali i lavori non sono ancora terminati, che non sono oggetto di pubblicazione o per i quali non è prevista la pubblicazione.

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4.1

Settore DFF/DEFR

4.1.1

Crediti COVID-19

Nel 2022 la CdG-S ha terminato i lavori relativi ai crediti COVID-19 avviati nel 2020.

La Commissione aveva già informato in merito agli aspetti legati all'attuazione di questo strumento nell'ambito del rapporto 202085. Nel 2021 e 2022 ha approfondito in particolare le varianti esaminate dall'amministrazione, i rischi finanziari assunti dalla Confederazione e la lotta contro gli abusi. A tal fine ha sentito l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), la SECO, la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali e il CDF.

La CdG-S si è informata sulle varianti esaminate e discusse all'interno e al di fuori dell'amministrazione fra febbraio e marzo 2020. Fra queste vanno annoverati gli aiuti finanziari diretti della Confederazione, sotto forma di prestiti o contributi a fondo perso, la fideiussione semplice prevista nell'articolo 495 del Codice delle obbligazioni (CO)86 oppure il ricorso all'Assicurazione contro rischi delle esportazioni (ASRE). A metà marzo 2020 la Confederazione ha constatato il bisogno urgente di fornire liquidità alle imprese colpite dal confinamento e fortemente fragilizzate, per consentire loro di far fronte ai costi fissi.87 Secondo l'AFF le parti coinvolte si sono subito rese conto che per permettere un'attuazione in tempi quanto più brevi la soluzione doveva fondarsi sulle strutture già esistenti, in particolare sulle risorse delle banche, delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni88 e della SECO. Il fatto che i crediti COVID-19 dovessero poter essere concessi rapidamente e senza formalità a partire dal 26 marzo 2020 rispondeva infatti a un'esigenza politica del capo del DFF per far fronte alla mancanza di liquidità delle imprese e quindi per evitare dei fallimenti.

La CdG-S si è parimenti informata sugli importi garantiti dalla Confederazione e sui rischi assunti da quest'ultima. La Confederazione garantiva al 100 per cento i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi; per i crediti «COVID-19 Plus» (oltre i 500 000 franchi) la copertura della Confederazione era dell'85 per cento e il 15 per cento di rischio residuo era a carico delle banche. Per i crediti COVID-19 sino a 500 000 franchi, l'AFF ha informato la CdG-S che, al termine di un esame congiunto fra autorità e banche, soltanto una copertura dei rischi al 100 per cento da parte della
Confederazione, fosse essa diretta o indiretta, entrava in linea di conto. Questi crediti dovevano in effetti sostenere nell'immediato e senza formalità le piccole e microimprese che, nella maggior parte dei casi, non avevano una relazione di credito con una banca.

Conformemente ai loro obblighi di diligenza, le banche avrebbero dovuto procedere 85 86 87

88

Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570 n. 4.3.2).

Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220).

In quel momento, altre misure di aiuto non avevano ancora esplicato i loro effetti, come l'estensione e la semplificazione del lavoro ridotto e l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a favore dei lavoratori indipendenti.

Sostenute dalla Confederazione, le cooperative di fideiussione consentono alle PMI di ottenere più facilmente dei crediti bancari. Queste organizzazioni possono infatti fornire garanzie alle banche che concedono presti alle imprese; v. anche www.seco.admin.ch > Promozione della piazza economica > Politica per PMI > Fideiussioni per PMI (consultato il 25 ottobre 2022).

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a un'analisi del credito, come hanno fatto per i crediti COVID-19 superiori a 500 000 franchi. Questa procedura avrebbe richiesto tempo e avrebbe comportato ritardi nell'evasione delle domande di credito pervenute fra la fine di marzo e l'inizio di maggio 202089. Secondo l'AFF non sarebbe stato possibile concedere i primi crediti alle piccole e microimprese già il 26 marzo 2020 se il tasso di copertura delle fideiussioni per queste categorie di crediti COVID-19 non fosse stato del 100 per cento.

La CdG-S si è informata su come sia stata elaborata la lotta contro gli abusi. L'AFF ha risposto che era stata utilizzata consapevolmente una formulazione aperta in merito alle competenze in materia di lotta agli abusi e di scambio di informazioni su ampia scala, affinché le unità amministrative competenti potessero elaborare in un secondo tempo il pertinente piano di controllo. Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale aveva già annunciato i primi capisaldi di un piano di lotta contro gli abusi, incaricando il DFF di esaminare la questione in vista di disposizioni più severe in materia di responsabilità. Una pertinente disposizione era quindi stata inserita nell'aprile 2020 nell'ordinanza sulle fideiussioni solidali90, in virtù della quale gli organi delle imprese rispondono in solido dei danni causati dall'impiego abusivo dei crediti. La prima versione del piano di controllo, elaborata in stretta collaborazione con l'AFF e il CDF, è stata pubblicata il 12 maggio 2020. Il piano è poi stato costantemente rielaborato ma senza essere soggetto alla stessa urgenza rispetto al sistema di fideiussione dei crediti COVID-19. L'AFF ha informato che aveva consapevolmente rinunciato, nella fase di richiesta di crediti, a un esame completo di ogni impresa, data l'urgenza della situazione e visto l'ingente numero di domande. Esaminare i rapporti di gestione di ciascun richiedente avrebbe condotto a un onere assai riguardevole in termini di personale, a costi altrettanto elevati e a una considerevole perdita di tempo per la concessione dei crediti. Per questa ragione si era deciso di basarsi sull'autodichiarazione dei richiedenti e su un controllo rudimentale effettuato dalle banche creditrici. Indicazioni false nell'ambito dell'autodichiarazione avrebbero condotto all'azione penale e la relativa comminatoria di sanzione
figurava esplicitamente nella convenzione di credito.

Al fine di contrastare un certo rischio di abuso legato all'indicazione a mano della cifra d'affari da parte dei richiedenti al momento della domanda, si sarebbe previsto, nel caso di una nuova versione del sistema di fideiussione dei crediti COVID-19, di ottenere l'importo della cifra d'affari direttamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nell'ambito di una procedura automatizzata al momento della richiesta. L'importo non avrebbe così potuto essere modificato da parte dei richiedenti, consentendo nel contempo di impedire domande multiple grazie a una procedura di richiesta digitale. La possibilità di richiedere crediti COVID-19 non è tuttavia stata prorogata dalla Confederazione e tali adeguamenti non sono mai stati messi in atto visto che il provvedimento è scaduto il 31 luglio 2020. Data la loro complessità, questi ulteriori provvedimenti sul piano digitale non hanno potuto essere attuati nella primavera 2020 per motivi di tempo.

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Durante questo lasso di tempo sono state depositate quasi 100 000 domande di crediti.

Art. 18a dell'ordinanza del 25 marzo 2020 concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, OFis-COVID-19; RS 951.261), introdotto dall'art. 21 dell'ordinanza del 16 apr. 2020 sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus (Ordinanza COVID-19 insolvenza) (RU 2020 1233).

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La CdG-S ha altresì esaminato la possibilità che l'amministrazione ricorresse a terzi per attuare il progetto. Secondo l'AFF, la decisione di fondarsi sulle strutture esistenti derivava direttamente dalle linee guida che hanno retto l'istituzione dei crediti COVID-19 ed era dovuta a una necessità di fatto. Le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni riconosciute dallo Stato e ben radicate nell'ambito delle piccole e medie imprese (PMI) hanno pertanto costituito la base di riferimento. Sin dall'inizio dei lavori è parso tuttavia chiaro che il sistema abituale di fideiussione dei crediti a favore delle PMI non si prestava alle operazioni di massa, conformemente a quanto illustrato dal Consiglio federale nel messaggio sulle fideiussioni solidali legate alla COVID-1991. Le SECO e le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni hanno quindi delegato, sotto la loro direzione, a Kellerhals Carrard, Pricewaterhouse-Coopers, Intrum e altri terzi la gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni di fideiussione, le attività di incasso, la revisione contabile e la consulenza legale. Secondo l'AFF il ricorso a terzi era indispensabile per consentire il buon funzionamento di un tale sistema di fideiussione, approccio che si è poi dimostrato fondamentalmente valido nella realtà dei fatti.

A margine dell'ispezione sui crediti COVID-19, la CdG-S ha chiesto informazioni anche sul ciberattacco a EasyGov92, reso possibile dal fatto che la funzione di correzione delle domande di credito COVID-19 figurava nell'area pubblica del portale e non era quindi sufficientemente protetta. La CdG-S ha già riferito in merito nel suo rapporto annuale 202193. Aveva ritenuto importante che le unità amministrative applicassero un rigoroso approccio «Security by Design» al momento dello sviluppo delle funzionalità sulle loro piattaforme.

In considerazione delle informazioni ricevute, la CdG-S si dice soddisfatta della rapidità con cui sono stati elaborati i provvedimenti relativi ai crediti COVID-19 nel marzo 2020. Ha preso atto dalle critiche formulate dal CDF94 sul fatto che i controlli a posteriori sarebbero risultati più facili se le imprese, al momento del deposito della domanda, fossero state tenute a fornire più informazioni. La CdG-S valuta tuttavia che una richiesta in tal senso avrebbe ritardato l'attuazione
dei provvedimenti e che la decisione politica di puntare alla rapidità fosse adeguata, considerato come in quel momento fosse difficile prevedere l'evoluzione della situazione. Sulla scorta di quanto precede e tenuto conto della priorità conferita alla rapidità nella concessione dei crediti, la CdG-S ritiene che lo strumento e i meccanismi di sorveglianza siano stati attuati in modo adeguato. Per valutare esaustivamente se la scelta fra rapidità o efficienza sia stata adeguata occorrerà tuttavia disporre di tutti gli elementi relativi alla valutazione dell'efficacia dei crediti COVID-19 da parte delle competenti autorità.

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Messaggio del 18 settembre 2020 relativo alla legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (FF 2020 7427, in particolare 7462).

Ciberattacco a EasyGov, comunicato stampa della SECO del 21 ottobre 2021.

Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 3.7.3).

Verbale della sottocommissione DFF/DEFR della CdG-S del 22 marzo 2021 (audizione del CDF).

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4.2

Settore DFI/DATEC

4.2.1

Fonti di informazione internazionali e scambi internazionali dell'UFSP e del DFI

Nel prosieguo dei suoi lavori del 2020 e 202195, la CdG-N ha effettuato ulteriori accertamenti sulle fonti di informazione su cui il DFI e l'UFSP si sono basati per monitorare l'evoluzione internazionale della pandemia nonché sugli scambi internazionali avuti dal Dipartimento e dall'Ufficio durante la crisi. Dopo aver sentito le unità interessate nel giugno 2022, ha deciso di porre fine ai lavori su questo dossier. Continuerà comunque a osservare la partecipazione della Svizzera alle reti europee di allarme sanitario.

La CdG-N è generalmente soddisfatta del modo in cui il DFI e l'UFSP hanno gestito le informazioni internazionali sulla situazione epidemiologica e dei contatti internazionali intrattenuti dal Dipartimento e dall'Ufficio durante la pandemia. Ritiene che questi elementi abbiano contribuito a una gestione adeguata della crisi da parte delle autorità svizzere. In particolare, la Commissione ha notato che si è tenuto adeguatamente conto delle sfide internazionali nella gestione della crisi e che il Consiglio federale è stato regolarmente informato sulla situazione epidemiologica in Europa e nel resto del mondo. L'introduzione di un'applicazione per il certificato COVID riconosciuta a livello internazionale è, secondo la Commissione, un buon esempio di collaborazione riuscita tra la Svizzera e i Paesi vicini.

La Commissione ha preso atto del secondo rapporto di valutazione della CaF sulla gestione della pandemia, pubblicato nel giugno 202296, che presenta anch'esso conclusioni generalmente positive riguardo alla collaborazione internazionale dell'Amministrazione federale. Tuttavia, la CaF individua la necessità di migliorare lo scambio di informazioni tra i dipartimenti «in merito agli sviluppi, ai risultati e alle esperienze internazionali» e di integrare questi aspetti nelle esercitazioni di preparazione alle crisi.

Insieme al DFI e all'UFSP, la Commissione ha condotto una prima valutazione sul tracciamento internazionale dei contatti. L'Ufficio giunge alla conclusione che questo strumento si è rivelato particolarmente importante durante tutta la pandemia. La CdGN ha osservato che esso ha assunto due forme distinte: in primo luogo, il tracciamento dei contatti diretti con altri Paesi per ricostruire le catene di infezione, particolarmente importanti nelle prime settimane della crisi,
e in secondo luogo, l'introduzione durante la pandemia di un modulo per la registrazione dei passeggeri dei voli provenienti dall'estero. L'UFSP ha riconosciuto che il tracciamento individuale dei contatti a livello internazionale ha raggiunto rapidamente i limiti delle sue capacità, in particolare con l'arrivo della variante omicron. La Commissione ha accolto con favore la volontà dell'UFSP di condurre una riflessione sull'uso di questi strumenti in caso di

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Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 4.1.3), rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570, n. 4.1.3.)

CaF: Rapporto concernente la valutazione della gestione di crisi dell'Amministrazione federale durante la pandemia di COVID-19 (Seconda fase / agosto 2020 ­ ottobre 2021) del 22 giugno 2022, cfr. in particolare n. 2.5.

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crisi future e di impegnarsi in seno alle organizzazioni internazionali per chiarire e rafforzare le pertinenti prescrizioni.

La CdG-N ha inoltre notato con soddisfazione che la Svizzera si impegna in modo attivo a rafforzare il ruolo dell'OMS nella gestione delle epidemie sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle prescrizioni sanitarie internazionali e lo scambio di informazioni a livello mondiale.

La Commissione ha preso atto che l'UFSP ha tratto un bilancio positivo anche dalla collaborazione con i servizi del DFAE e con altre unità federali interessate dagli aspetti internazionali della gestione delle crisi. Ha osservato che nelle prime settimane della crisi è stato necessario chiarire diverse questioni di coordinamento, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle misure alle frontiere97. La situazione sembra tuttavia essere migliorata in seguito, in particolare grazie all'istituzione di vari organismi di coordinamento. Secondo la Commissione è importante condurre una riflessione sull'opportunità di mantenere in futuro tali organismi e sulla forma che essi devono assumere o se possano essere riattivati nel caso una nuova crisi si ripresenti.

Un punto cruciale del dossier, secondo la CdG-N, riguarda l'accesso della Svizzera alle reti sanitarie europee98. Durante la pandemia di COVID-19, l'UE ha concesso alla Svizzera un accesso ad hoc alle piattaforme e ai relativi sistemi99. Tutti gli attori dell'Amministrazione concordano sul fatto che questo accesso è stato cruciale per la gestione della crisi in Svizzera; tale importanza è parimenti rilevata dalla CaF nel suo rapporto di valutazione. Occorre tuttavia considerare che la Svizzera sarà nuovamente esclusa da queste reti una volta terminata la pandemia. Nel giugno 2022, i rappresentanti del DFI e dell'UFSP hanno segnalato che, nonostante l'accesso fosse ancora garantito, si stavano già riscontrando le prime difficoltà a ottenere determinate informazioni. Il DFI ha rammentato alla CdG-N l'importanza di istituzionalizzare la cooperazione sanitaria con l'UE per evitare che la Svizzera dipenda ancora da un accesso ad hoc alle reti europee in caso di crisi future. I negoziati relativi a un accordo sanitario tra la Svizzera e l'UE, in corso da 13 anni, sono tuttavia
stati congelati nel 2021 in seguito alla decisione del Consiglio federale di interrompere i negoziati sull'accordo quadro istituzionale. Nel giugno 2022, sulla base della valutazione della CaF, il Consiglio federale ha incaricato il DFAE, il DFI e il DDPS di «illustrare quali meccanismi, reti e piattaforme dell'UE sono necessari per un'efficace gestione delle crisi da parte dell'Amministrazione federale» e di riferirne in un rapporto alla sua attenzione entro la metà del 2023.

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Cfr. in merito Attuazione alla frontiera delle misure COVID-19, rapporto della CdG-S del 22 giugno 2021 (FF 2021 2393).

Da osservare che la CdG-N segue già da diversi anni la tematica della partecipazione della Svizzera alle reti europee di allarme sanitario; cfr. in particolare il rapporto annuale 2019 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2020, n. 3.3.2 (FF 2020 2865, in particolare 2884).

In particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie CEPCM (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), il Comitato per la sicurezza sanitaria CSS (Health Security Committee, HSC) e il Sistema di allarme rapido e di reazione SARR (Early Warning and Response System, EWRS).

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Sulla base delle informazioni raccolte, la CdG-N ha deciso di concludere i suoi lavori relativi a questo dossier. Parte dal presupposto che gli insegnamenti tratti in merito alle fonti di informazione internazionali e ai contatti internazionali saranno tenuti in debita considerazione dalle unità interessate nelle loro valutazioni della pandemia di COVID-19. Tuttavia, continuerà a monitorare attivamente la gestione specifica dell'accesso della Svizzera alle reti sanitarie europee.

4.2.2

Basi d'informazione scientifica del DFI e dell'UFSP

Nel gennaio 2021 le CdG hanno deciso di incaricare il CPA di condurre una valutazione sull'utilizzo delle conoscenze scientifiche da parte dell'UFSP durante la pandemia di COVID-19. Oltre all'aspetto della gestione delle conoscenze scientifiche in seno all'Ufficio e della loro considerazione ai fini delle basi decisionali, il CPA è stato incaricato di esaminare in che modo lo stato delle conoscenze scientifiche era stato comunicato alla popolazione100. Nel settembre 2022 la CdG-N ha preso atto delle conclusioni formulate dal CPA nell'ambito della suddetta valutazione. Su questa base, nel primo semestre 2023 pubblicherà un rapporto in cui presenterà le sue conclusioni dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare e le sue raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale.

A margine di questa valutazione, la CdG-N ha altresì preso atto delle conclusioni cui giunge la valutazione commissionata dall'UFSP all'ufficio Interface e a diversi esperti esterni in merito alla gestione della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali101. La valutazione esamina, fra l'altro, la collaborazione instauratasi fra le autorità federali e il mondo scientifico sino all'estate 2021, giungendo alla conclusione che è necessario ripensare e regolamentare tale collaborazione sulla base dei lavori condotti dalla CaF, dal Consiglio della scienza e dal CPA. La CdG-N e la CdG-S hanno discusso delle conclusioni con il capo del DFI, una delegazione dell'UFSP e rappresentanti dell'ufficio Interface durante le loro sedute plenarie svoltesi, rispettivamente, in giugno e in ottobre 2022. La CdG-N integrerà nella sua valutazione gli elementi acquisiti in questo ambito.

Da ultimo la CdG-N ha preso atto delle conclusioni del secondo rapporto di valutazione della CaF sulla gestione della pandemia102 in merito alla collaborazione dell'Amministrazione federale con il mondo scientifico. I pareri delle persone sentite al proposito sono piuttosto discordanti. Benché la maggioranza tracci un bilancio positivo della forma di collaborazione adottata, è stato ravvisato un potenziale di miglioramento su più fronti. La CaF, il DEFR e il DFI sono stati incaricati di presentare al 100

Per maggiori informazioni sulla valutazione del CPA, cfr. rapporto annuale 2022 del CPA, n. 3.1.

101 Balthasar, Andreas / Essig, Stefan / von Stokar, Thomas / Vettori, Anna / von Dach, Andrea / Trageser, Judith / Trein, Philipp / Rubinelli, Sara / Zenger, Christoph / Perrotta, Maria / Weiss, Günter (2022): Valutazione della gestione della crisi COVID-19 fino all'estate 2021. Rapporto del 4 febbraio 2022 all'attenzione dell'UFSP, Servizio Valutazione e ricerca (disponibile soltanto in tedesco, riassunto in italiano).

102 CaF: Rapporto del 22 giugno 2022 concernente la valutazione della gestione di crisi dell'Amministrazione federale durante la pandemia di COVID-19 (Seconda fase / agosto 2020 - ottobre 2021), cfr. in particolare n. 2.3.

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Consiglio federale, entro la fine del 2022, diverse opzioni relative alla futura organizzazione della consulenza scientifica alle autorità politiche103. La CdG-N si informerà dei risultati di questi accertamenti in vista dell'elaborazione del suo rapporto.

4.2.3

Collaborazione fra Confederazione e Cantoni per la gestione della pandemia

Durante l'anno in rassegna la CdG-S ha proseguito i lavori in merito alla collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19.

Ha preso atto del relativo rapporto finale della CdC pubblicato alla fine di aprile 2022104, dove i Cantoni esprimono diverse critiche per quanto concerne sia la collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni sia la considerazione degli interessi cantonali nel processo decisionale della Confederazione. Il rapporto formula 15 raccomandazioni. Nel mese di settembre, la Commissione ha discusso dei risultati con una delegazione della CdC e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). Ha altresì preso atto del parere del Consiglio federale in relazione alle raccomandazioni della CdC, reso pubblico nell'ottobre 2022105.

La CdG-S ha parimenti esaminato le conclusioni della valutazione commissionata dall'UFSP all'ufficio Interface e a diversi esperti esterni in merito alla gestione della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali106. Lo scopo era di esaminare sotto diverse angolature la collaborazione con i Cantoni nell'ambito della pandemia (in particolare in relazione all'adozione di misure sanitarie, all'organizzazione di crisi o all'assistenza sanitaria). La CdG-N e la CdG-S hanno discusso delle conclusioni con il capo del DFI, una delegazione dell'UFSP e rappresentanti dell'ufficio Interface durante le loro sedute plenarie svoltesi, rispettivamente, in giugno e in ottobre 2022.

Da ultimo la Commissione ha preso atto delle conclusioni del secondo rapporto di valutazione della CaF sulla gestione della pandemia107 in merito alla collaborazione in seno al sistema federale svizzero. La CaF constata che la collaborazione fra gli organi di crisi federali e cantonali è stata valutata in modo critico da gran parte delle persone sentite. I maggiori problemi si sarebbero manifestati soprattutto nell'autunno 2020, durante la seconda ondata pandemica. Per quanto concerne la procedura di 103 104

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Nell'ambito della risposta al Po. Michel «Utilizzare il potenziale scientifico per affrontare periodi di crisi» del 5 maggio 2020 (20.3280).

CdC: Cooperazione tra Confederazione e Cantoni durante l'epidemia di COVID-19: conclusioni e raccomandazioni, rapporto finale del 29 aprile 2022 (disponibile soltanto in tedesco e francese) Parere del Consiglio federale del 12 ottobre 2022 in merito al rapporto finale della CdC sulla cooperazione tra Confederazione e Cantoni durante l'epidemia di COVID-19.

Balthasar, Andreas / Essig, Stefan / von Stokar, Thomas / Vettori, Anna / von Dach, Andrea / Trageser, Judith / Trein, Philipp / Rubinelli, Sara / Zenger, Christoph / Perrotta, Maria / Weiss, Günter (2022): Valutazione della gestione della crisi COVID-19 fino all'estate 2021. Rapporto del 4 febbraio 2022 all'attenzione dell'UFSP, Servizio Valutazione e ricerca (disponibile soltanto in tedesco, riassunto in italiano).

CaF: Rapporto del 22 giugno 2022 concernente la valutazione della gestione di crisi dell'Amministrazione federale durante la pandemia di COVID-19 (Seconda fase / agosto 2020 ­ ottobre 2021); cfr. in particolare n. 2.2.

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consultazione sui provvedimenti della Confederazione vi sono divergenze di vedute fra l'Amministrazione federale e i Cantoni. Secondo la CaF sarà importante riesaminare, nell'ambito dei lavori attualmente in corso per l'adeguamento dell'organizzazione di crisi della Confederazione in seguito alla pandemia, il modo in cui il Cantoni vengono coinvolti nella gestione di crisi a livello federale.

La CdG-S prevede di informare sui fatti di cui è venuta a conoscenza e di presentare la sua valutazione al proposito, dal punto di vista dell'alta vigilanza, in un rapporto che pubblicherà nel corso del 2023.

4.2.4

Gestione dei dati nel settore sanitario: lavori del DFI e dell'UFSP per la digitalizzazione del sistema sanitario

Dando seguito ai lavori sulla collaborazione tra le autorità federali e i Cantoni nella gestione della crisi di COVID-19108, la CdG-S ha approfondito la questione della gestione dei dati nel settore sanitario e gli insegnamenti tratti in questo ambito dopo la pandemia.

La CdG-S ha preso atto di un rapporto pubblicato nel gennaio 2022 dall'UFSP, su incarico del Consiglio federale109, concernente il miglioramento della gestione dei dati nel settore sanitario110. Nel rapporto l'UFSP definisce diversi principi per la gestione futura dei dati sanitari ed elenca cinque misure concrete per ottenere miglioramenti duraturi in questo ambito111. Sulla base del rapporto dell'UFSP, il Consiglio federale ha conferito diversi mandati al DFI, al DDPS, al DFF e alla CaF112.

Nel luglio 2022, la CdG-S ha discusso con una delegazione del DFI e dell'UFSP le conclusioni di questo rapporto e le misure decise su tale base. Il Dipartimento e l'Ufficio hanno riconosciuto che la crisi COVID-19 ha messo in luce importanti carenze nell'ambito della digitalizzazione del settore sanitario svizzero e che vi è una chiara necessità di correttivi in questo ambito. Hanno tuttavia anche sottolineato che durante la pandemia sono stati compiuti molti progressi. A questo proposito hanno citato vari 108

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Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 4.1.4), rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570, n. 4.1.2).

Il mandato è stato conferito al DFI sulla base di una valutazione concernente la gestione della pandemia effettuata dalla CaF. CaF: Rapporto di valutazione della gestione della crisi pandemica di COVID-19 (Prima fase / febbraio-agosto 2020), dell'11 dicembre 2020, cfr. in particolare il n. 2.3 e la raccomandazione 8.

UFSP: Rapporto sul miglioramento della gestione dei dati nel settore sanitario, stato di attuazione del mandato 8 del rapporto di valutazione della gestione della crisi pandemica di COVID-19 (Prima fase / febbraio-agosto 2020), del 12 gennaio 2022 (disponibile in francese e tedesco).

Istituzione di un registro degli ospedali per i fornitori di prestazioni stazionarie, armonizzazione dei registri e introduzione degli identificatori mancanti della cartella informatizzata del paziente, sviluppo delle interazioni comuni per lo scambio di dati, sviluppo delle valutazioni dei dati dell'UFSP, costituzione di un gruppo specializzato nella gestione dei dati nel sistema sanitario.

Occorre migliorare la gestione dei dati nel settore sanitario, comunicato stampa del Consiglio federale del 12 gennaio 2022.

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esempi, come lo sviluppo dell'interfaccia online dell'UFSP113, l'applicazione del certificato COVID-19 o il sistema di gestione delle vaccinazioni.

Ciononostante la Commissione ha notato che in questo settore permangono molte sfide, fra cui la standardizzazione e l'interoperabilità dei sistemi informatici nel sistema sanitario svizzero, l'inclusione della protezione dei dati e la necessità di migliorare l'agilità dei sistemi e del quadro legislativo per tenere il passo con la rapida evoluzione della tecnologia.

L'UFSP ha comunicato la sua intenzione di fissare a livello di legge la segnalazione elettronica di tutte le malattie infettive a dichiarazione obbligatoria114 e di trasformare l'interfaccia COVID-19 in un portale informativo dedicato alle malattie trasmissibili.

La Commissione ha preso atto che l'UFSP sta inoltre elaborando un registro nazionale degli ospedali e lavorando all'istituzione di uno sportello per lo scambio di dati sanitari con le altre autorità del sistema sanitario a livello federale. L'Ufficio ha inoltre annunciato di aver intrapreso i primi passi per la costituzione di un gruppo di specialisti, comprendente tutti gli attori del sistema sanitario svizzero, con il compito di definire gli standard per i sistemi di gestione dei dati sanitari115. Il DFI intende inoltre sottoporre al Parlamento un credito d'impegno per sostenere il progetto di trasformazione digitale promosso dall'UFSP.

La CdG-S ha osservato che il Dipartimento e l'Ufficio hanno dato la massima priorità a questo tema. Nondimeno la trasformazione digitale del settore sanitario è un cantiere aperto di vaste dimensioni, che si protrarrà per molti anni e richiederà l'adeguamento di diverse basi giuridiche e l'impiego di importanti risorse; il pertinente progetto dovrà inoltre essere integrato nel quadro più generale della digitalizzazione dell'Amministrazione federale. La Commissione continuerà a seguire questo dossier e riferirà sullo stato di avanzamento dei lavori nel 2023.

4.2.5

Gestione dei dati sanitari: riforma del Servizio sanitario coordinato

Nell'ambito dei lavori relativi alla gestione dei dati sanitari e agli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 (cfr. n. 4.2.4), la CdG-S ha esaminato anche la riforma del Servizio sanitario coordinato (SSC). Nel novembre 2022 ha sentito una delegazione del DDPS e l'ex delegato alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) su questo progetto.

Il compito principale del SSC, finora assoggettato all'Aggruppamento Difesa del DDPS116, è di coordinare l'impiego e l'utilizzo delle risorse in personale, materiale e 113 114

www.covid19.admin.ch/it/overview (consultato il 21 novembre 2022).

UFSP (www.bag.admin.ch), Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria: Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive (consultato il 22 novembre 2022).

115 La prima seduta di questo gruppo specializzato si è tenuta nel settembre 2022.

Cfr. «Trasformazione digitale nel settore sanitario: il gruppo di esperti Gestione dei dati ha iniziato i lavori», comunicato stampa dell'UFSP del 20 settembre 2022.

116 L'incaricatodel Consiglio federale per il servizio sanitario coordinato è stato finora il medico in capo dell'esercito.

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installazioni delle autorità sanitarie civili e militari, in particolare in caso di crisi. Durante la pandemia, il SSC ha svolto un ruolo importante nella gestione dei dati sanitari amministrando il sistema d'informazione e d'impiego (SII), uno strumento per la raccolta dei dati relativi all'occupazione dei letti di terapia intensiva. Nondimeno sono state mosse diverse critiche al funzionamento del SII117.

Dinnanzi alla Commissione i rappresentanti del DDPS hanno tracciato un bilancio in merito all'impiego del SII durante la pandemia. Hanno sottolineato che il sistema ha avuto il vantaggio di essere stato implementato in circa 150 ospedali svizzeri all'inizio del 2020 e ha quindi rappresentato l'unica possibilità di raccogliere dati su larga scala all'interno della rete ospedaliera. Questo strumento è stato dunque utilizzato, al di là dell'aspetto delle capacità ospedaliere, per raccogliere molte informazioni sulla situazione epidemiologica. Secondo le persone sentite, all'inizio della pandemia una grande sfida era costituita dal dal poco rigore applicato dagli ospedali nel segnalare i dati.

La Commissione ha preso atto che il DDPS sta pianificando di realizzare il progetto «SII 2.0», volto a sostituire l'attuale sistema in uso ormai da 18 anni. La nuova versione di questo strumento intende, tra l'altro, semplificare le interfacce con i sistemi informatici degli ospedali.

Il progetto sarà attuato nell'ambito della riforma del SSC, di cui il DDPS si sta occupando da diversi anni. Sulla base di una perizia esterna del 2018118 e di un rapporto della RSS del 2021119, nel marzo 2022 la capodipartimento ha deciso che in futuro il SSC non sarà più subordinato all'Aggruppamento Difesa ma all'UFPP120. Nel mese di settembre, il Consiglio federale ha deciso che questo cambiamento sarà effettivo dal 1° gennaio 2023 e ha approvato la revisione parziale della relativa ordinanza121.

Nel corso dell'audizione svolta nel novembre 2022, la CdG-S ha discusso in termini più generali con i rappresentanti del DDPS degli obiettivi e delle sfide della riforma del SSC. Ha preso atto che gran parte dei lavori relativi al riorientamento dell'unità e alla definizione del suo futuro ruolo nell'organizzazione di crisi della Confederazione saranno avviati nel 2023, dopo che il SSC sarà subordinato all'UFPP a tutti gli effetti.

Nel corso del 2023 la Commissione deciderà come seguire l'attuazione della riforma del SSC e la modernizzazione del SII.

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A tale proposito si veda in particolare il rapporto del CDF (disponibile soltanto in tedesco e francese) concernente l'efficacia del coordinamento interdipartimentale in materia di federalismo del 12 ottobre 2021 (in particolare il n. 5).

Zeltner, Thomas (2018): Besoins futurs dans le domaine du Service sanitaire coordonné, perizia all'attenzione del capo del DDPS, rapporto del 18 dicembre 2018 (disponibile in tedesco e francese).

Rete integrata Svizzera per la sicurezza, Bisogni futuri nel settore del Servizio sanitario coordinato, rapporto del 9 novembre 2021 (disponibile in tedesco e francese).

Nuovo orientamento per il Servizio sanitario coordinato, comunicato stampa del DDPS del 14 marzo 2022.

Il Consiglio federale approva la nuova organizzazione del Servizio sanitario coordinato, comunicato stampa del Consiglio federale del 23 settembre 2022.

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4.2.6

Vigilanza dell'UFSP sulla Fondazione «lemievaccinazioni»

Nell'anno in rassegna la CdG-N ha completato i suoi lavori sul tema della vigilanza dell'UFSP sulla fondazione «lemievaccinazioni». L'obiettivo di questa fondazione senza scopo di lucro era «la gestione della cartella di vaccinazione informatizzata su una piattaforma elettronica come pure (...) la sua promozione e diffusione tra la popolazione svizzera»122. Per raggiungere questi obiettivi, ha gestito la piattaforma elettronica «lemievaccinazioni.ch». Per diversi anni la Fondazione ha beneficiato del sostegno finanziario della Confederazione e alcuni suoi impiegati sono entrati a far parte del Consiglio della fondazione per determinati periodi123. Nell'ambito della pandemia di COVID-19, a fine 2020 l'UFSP ha inoltre incaricato la fondazione di creare il modulo «myCOVIDvac» per la documentazione elettronica delle vaccinazioni COVID19, conferendole così un ruolo importante nella gestione della pandemia e aumentando l'interesse pubblico per la sicurezza dei dati della cartella di vaccinazione informatizzata.

Nella primavera 2021 sono state riscontrate gravi carenze nella protezione dei dati e nella sicurezza della piattaforma elettronica gestita dalla Fondazione, che hanno portato l'IFPDT ad avviare un procedimento. La piattaforma è stata messa offline poco dopo. A causa di problemi finanziari, la Fondazione ha presentato domanda di liquidazione nell'agosto 2021. Nel novembre 2021 ha restituito ad alcuni utenti della piattaforma dati sulle vaccinazioni in e-mail non criptate, procedura che è stata interrotta in seguito a un intervento dell'IFPDT124.

Alla luce degli eventi e dei legami tra l'Amministrazione federale e la Fondazione, la CdG-N ha deciso di approfondire tali aspetti dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare, focalizzando i propri accertamenti sul modo in cui il Dipartimento e l'UFSP hanno esercitato le loro funzioni di vigilanza in questo caso, sull'opportunità delle misure adottate e sugli insegnamenti generali tratti. Tra la primavera 2021 e l'autunno 2022 la CdG-N ha condotto audizioni con i rappresentanti del DFI e dell'UFSP nonché con ex collaboratori dell'Ufficio e ha preso atto di diversi documenti rilevanti. La Commissione ha comunicato le sue conclusioni al Consiglio federale tramite lettera a fine gennaio 2023.

122

Registro di commercio del Cantone di Berna, https://be.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-169.700.102 (ultimo accesso: 5 dicembre 2022).

123 Conformemente all'art. 50 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) e all'art. 74 dell'ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp; RS 818.101.1), dal 2016 al 2021 l'UFSP ha garantito sovvenzioni alla Fondazione per circa 1,2 milioni di franchi.

Ha anche raccomandato alla popolazione di utilizzare il libretto di vaccinazione elettronico. È stato inoltre commissionato lo sviluppo del modulo «myCOVIDvac» per 0,4 milioni di franchi.

124 Durante la procedura di fallimento i dati sulle vaccinazioni sono stati inizialmente all'Ufficio fallimenti Bern-Mittelland in qualità di rappresentante della massa fallimentare, prima di essere trasferiti nel giugno 2022, in base a un accordo di diritto pubblico richiesto dall'IFPDT, al Cantone di Argovia e alla comunità di riferimento eHealth Aargau, affinché potessero valutare nell'ambito di un progetto preliminare se e a che condizioni sarebbe stato possibile restituire i dati sulle vaccinazioni ai diretti interessati nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati (cfr. sotto).

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La CdG-N deplora che la mancata introduzione di una cartella di vaccinazione informatizzata da parte della Fondazione «lemievaccinazioni» abbia compromesso un importante tassello della Strategia nazionale di vaccinazione, di grande importanza per la salute pubblica. Rileva inoltre che quanto accaduto ha comportato svantaggi sotto forma di mancato accesso e perdita almeno temporanea dei propri dati sulle vaccinazioni per circa 400 000 utenti della piattaforma elettronica nonché un notevole danno finanziario per la Confederazione, senza contare il rischio che la popolazione perda fiducia nella cartella di vaccinazione informatizzata. Nonostante la responsabilità principale della gestione della Fondazione e degli eventi citati ricada sul Consiglio di fondazione, la CdG-N ritiene che il DFI e l'UFSP, nella loro funzione di vigilanza, abbiano una responsabilità sussidiaria.

La CdG-N ha chiesto informazioni più dettagliate su sei aspetti. Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, giunge alla conclusione che l'UFSP abbia agito in modo appropriato e che l'attuazione insufficiente in tal senso sia di responsabilità della Fondazione. La grande importanza della sicurezza e della protezione dei dati è stata sottolineata dall'UFSP in diversi colloqui con la Fondazione, la quale ha sempre assicurato di aver adottato tutte le misure necessarie. La CdG-N ha invitato il Consiglio federale a garantire che le autorità federali continuino a prestare grande attenzione alla sicurezza dei dati quando collaborano con fondazioni di diritto privato.

Riguardo alla vigilanza dell'UFSP sulla Fondazione, la CdG-N ha concluso che è stata esercitata con troppa moderazione. Sebbene la gestione della Fondazione fosse chiaramente insoddisfacente125, l'UFSP, che in quanto sovvenzionatore aveva un obbligo di vigilanza sull'utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale, non ha esaminato le carenze riscontrate in modo abbastanza critico.

La CdG-N esprime inoltre un giudizio critico sul seggio nel Consiglio di fondazione di due ex collaboratori dell'UFSP da maggio 2018 a gennaio 2020 e da gennaio 2021 ad aprile 2021. I due ex collaboratori hanno dichiarato alla CdG-N di aver fatto parte del Consiglio di fondazione a titolo privato. Per la Commissione è difficile comprendere come mai l'UFSP non abbia trovato una
soluzione per essere rappresentato quale istituzione all'interno del Consiglio di fondazione126. Rileva che non è possibile fare una distinzione netta tra un seggio a titolo privato e un seggio a titolo professionale.

Constata anche che le persone che hanno temporaneamente fatto parte del Consiglio 125

Ad es. la documentazione relativa alle domande di sovvenzione e ai conteggi era incompleta o non comprensibile, i rapporti e le fatture venivano presentati in ritardo o non venivano presentati affatto.

126 Per quanto riguarda quest'aspetto, nel quadro della consultazione amministrativa sul presente rapporto il DFI ha espresso alle CdG quanto segue: «Secondo il DFI questa valutazione è condivisibile nella misura in cui una rappresentanza formale come istituzione è preferibile alla rappresentanza privata dei collaboratori di un Ufficio. Il DFI ritiene tuttavia che i risultati dei presenti accertamenti suggeriscano che in futuro si debba rinunciare a un seggio in organi di direzione di organizzazioni che ricevono aiuti finanziari dall'UFSP. Non è possibile esercitare la funzione di vigilanza dell'Ufficio e nel contempo rappresentare gli interessi dell'organizzazione come membro di un organo di direzione.

I conflitti di obiettivi e d'interessi non sarebbero da escludere soprattutto se l'organizzazione è confrontata a sfide cruciali. Bisognerebbe per lo meno definire criteri chiari che stabiliscano in quali casi una rappresentanza istituzionale possa avere senso, quali siano le competenze del rappresentante dell'UFSP in quest'organo di direzione e il suo ruolo in materia di vigilanza all'UFSP.»

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di fondazione erano responsabili della verifica del dossier in seno all'UFSP, una circostanza che la Commissione ritiene inappropriata sul piano organizzativo. A suo parere, questa situazione ha potuto determinare conflitti di interesse, in alcuni casi l'inosservanza delle regole di ricusazione e, in ultima analisi, un indebolimento dell'attività di vigilanza dell'UFSP. La CdG-N giunge alla conclusione che servono norme chiare e coerenti a livello federale sulla nomina di rappresentanti della Confederazione in fondazioni di diritto privato.

In seguito a tali eventi, il DFI e l'UFSP hanno adottato diverse misure e tratto i debiti insegnamenti. In primo luogo il DFI ha commissionato un'indagine preliminare esterna per l'accertamento della fattispecie. In secondo luogo l'UFSP ha adottato diverse misure, tra cui l'attribuzione di un mandato di verifica esterno per il controlling dei contratti e delle sovvenzioni presso l'Ufficio, l'esame di eventuali casi simili nel sostegno alle fondazioni e la sensibilizzazione del personale sulla necessità di verificare le condizioni di pagamento. La CdG-N apprezza le risposte e le misure del DFI e dell'UFSP, che considera appropriate e opportune, ritenendo infine che da questo caso si debbano trarre insegnamenti riguardo all'informazione e alla comunicazione al pubblico sulla raccolta e l'utilizzo dei dati riguardanti la popolazione nel quadro di attività svolte da enti privati sostenuti dalla Confederazione.

Per quanto riguarda il futuro, la CdG-N riconosce che l'UFSP ha cercato soluzioni con la Fondazione «lemievaccinazioni» e con l'autorità fallimentare anche dopo la cessazione delle attività, affinché i dati sulle vaccinazioni non debbano essere cancellati127. La Commissione approva che l'UFSP stia sostenendo finanziariamente un progetto preliminare della Comunità di riferimento eHealth Aargau per valutare se e a quali condizioni sarebbe possibile restituire i dati sulle vaccinazioni e quanto costerebbe. L'UFSP sta inoltre esaminando una soluzione a lungo termine per sostituire il libretto di vaccinazione elettronico, integrandone uno simile nella CIP. La CdG-N ha invitato il Consiglio federale a valutare l'opportunità di creare un registro nazionale delle vaccinazioni nell'ambito dell'attuale revisione della LEp.

Per la Commissione, gli eventi di cui sopra
sollevano la questione generale del modo in cui la Confederazione si impegna e sorveglia le fondazioni di diritto privato che ricevono aiuti finanziari. La CdG-N ha esortato il Consiglio federale a garantire che i dipartimenti esaminino la suddetta questione nonché a chiarire quali norme o prescrizioni sono attualmente in vigore al riguardo e se vi sia un'ulteriore necessità di legiferare in quest'ambito. La CdG-N continuerà a tenersi informata sui lavori in corso.

127

In virtù dell'art. 50 LEp, l'UFSP può concedere aiuti finanziari a progetti di terzi. Tuttavia, non dispone di alcuna base legale per ottenere direttamente i dati sulle vaccinazioni.

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4.2.7

Gestione del materiale medico: ridistribuzione, rivendita e distruzione dei vaccini non utilizzati

Dando seguito ai lavori degli anni precedenti sulla gestione del materiale medico durante la pandemia di COVID-19128, nell'anno in rassegna la CdG-N ha esaminato la questione della gestione da parte delle autorità federali delle scorte inutilizzate di vaccini anti-COVID-19 in Svizzera.

Nel maggio 2022, il DFI ha informato la Commissione del numero di dosi di vaccino consegnate e somministrate in Svizzera. La CdG-N ha preso atto che fino al 22 aprile 2022 erano state consegnate dai produttori circa 20,8 milioni di dosi, di cui circa 15,6 milioni sono state somministrate e le rimanenti sono state immagazzinate dalla Base logistica dell'esercito (BLEs).

Il DFI ha presentato alla CdG-N la strategia adottata dal Consiglio federale nel febbraio 2022 in materia di cessione delle dosi di vaccino non utilizzate129. Ha affermato che la priorità assoluta della Confederazione era di riuscire a rivendere le dosi in eccesso, ma che fino a quel momento non si era concretizzata alcuna possibilità in tal senso. In una seconda fase, la Confederazione sta valutando la possibilità di differire le consegne dei vaccini, ossia di rinunciare temporaneamente a determinate dosi e di acquistarle in un secondo momento. Il terzo passo consiste nel cedere gratuitamente le dosi in eccesso ad altri Paesi, principalmente mediante il programma COVAX130.

Lo smaltimento di vaccini, invece, va considerato solo come ultima ratio. Il Dipartimento ha dichiarato che fino alla fine di aprile 2022 non è stato necessario smaltire alcuna dose.

La Commissione ha preso atto che nel giugno 2021 il Consiglio federale aveva deciso di donare quattro milioni di dosi di vaccino di AstraZeneca al programma COVAX e che nel febbraio 2022 aveva annunciato l'intenzione di cedere un massimo di 15 milioni di dosi di vaccino ad altri Paesi. Il DFI ha tuttavia spiegato al Consiglio federale che la partecipazione all'iniziativa COVAX allo scopo di donare dosi precedentemente consegnate in Svizzera presupponeva la cessione di almeno 10 milioni di dosi, condizione che allora non sussisteva. Il Dipartimento ha affermato che, per questo motivo, per la cessione dei vaccini immagazzinati in Svizzera andavano previsti contatti bilaterali.

Il CdG-N ha inoltre osservato che la cessione di vaccini era stata discussa regolarmente dal DFI nel quadro dei suoi scambi con i produttori e che i contratti prevede-

128

Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 4.1.4), rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570, n. 4.1.5).

129 Cessione di vaccini anti-COVID-19 e acquisto di medicamenti per l'immunizzazione passiva contro la COVID-19, comunicato stampa del Consiglio federale del 23 febbraio 2022.

130 Il programma COVAX, co-diretto dall'organizzazione internazionale Alliance GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), dalla Coalizione per le innovazioni in materia di preparazione alle epidemie (CEPI) e dall'OMS, si prefigge di accelerare la messa a punto e la produzione di vaccini anti-COVID-19 e di assicurarne un accesso giusto ed equo a livello mondiale.

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vano esplicitamente la donazione di dosi di vaccino al programma COVAX o a Paesi terzi, nonché la rivendita senza scopo di lucro131.

Alla domanda della Commissione se il Consiglio federale fosse consapevole del fatto che in occasione dell'acquisto di vaccini una parte delle dosi ordinate avrebbe potuto rimanere inutilizzata, il DFI ha illustrato i principi seguiti nella strategia di approvvigionamento. Ha dichiarato che l'obiettivo principale del Consiglio federale era di disporre in ogni momento di una quantità sufficiente di vaccini sicuri ed efficaci. Ha sottolineato che il Consiglio federale aveva tenuto conto, da un lato, del rischio di dover disporre di dosi supplementari nel caso in cui l'efficacia di alcuni vaccini fosse risultata insufficiente o nel caso di problemi di consegna e, dall'altro, del fatto che sarebbe stato assai meno costoso acquistare dosi di vaccino che dover adottare misure drastiche in caso di nuove ondate di contagi. Secondo il DFI, optando per questa strategia il Consiglio federale era consapevole che la Svizzera non avrebbe somministrato tutte le dosi di vaccino acquistate e che sarebbero rimaste delle eccedenze. Ha altresì rilevato che la quantità finale di dosi di vaccino eccedenti dipendeva da vari fattori difficilmente prevedibili con precisione. Il Dipartimento ha insistito sul fatto che avesse ritenuto estremamente importante, nel sottoporre le sue proposte al Consiglio federale, presentare in modo trasparente le opportunità e i rischi inerenti all'acquisto dei vaccini e la necessità di ponderare gli interessi politici nel definire il necessario margine di sicurezza. Ha rammentato infine che la strategia del Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste esplicite del Parlamento di avere sempre a disposizione un numero sufficiente di vaccini.

Alla fine di ottobre 2022, la CdG-N, insieme al DFI, ha di nuovo fatto il punto della situazione, da cui è emerso che circa 2,6 milioni di dosi immagazzinate presso la BLEs e circa 450 000 dosi conservate nei Cantoni erano scadute e andavano smaltite. La Commissione ha altresì preso atto della decisione del Consiglio federale di eliminare i 5,8 milioni di dosi immagazzinate all'estero che avevano raggiunto la data di scadenza132. Ha rilevato che l'UFSP ha verificato sistematicamente con Swissmedic, prima di distruggere
le dosi, se i produttori avessero presentato richieste di prolungamento della durata di conservazione o se tali richieste fossero previste.

La CdG-N ha inoltre osservato che dal maggio 2022 la Svizzera ha fornito gratuitamente 1,4 milioni di dosi di vaccino a cinque Paesi terzi133 attraverso il programma COVAX o attraverso contatti bilaterali di concerto con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione 134. Il DFI ha illustrato alla Commissione i motivi per cui il tetto di 15 milioni di dosi fissato nel febbraio 2022 è ben lungi dall'essere stato raggiunto.

Ha sottolineato che la domanda internazionale di vaccini è diminuita costantemente nel corso dell'anno e che le ragioni di questa scarsa richiesta (problemi infrastrutturali e logistici, scetticismo nei confronti dei vaccini tra la popolazione) sono di natura 131 132

A partire dal 2022 o 2023, a seconda dei produttori.

COVID-19: smaltimento di vaccini scaduti, comunicato stampa del Consiglio federale del 19 ottobre 2022.

133 Kirghizistan, Honduras, Liberia, Nauru, Guatemala.

134 Secondo le informazioni fornite dal DFI nel maggio 2022 (cfr. sopra) la cessione di dosi previamente consegnate in Svizzera era possibile attraverso l'iniziativa COVAX soltanto se si fosse raggiunto un volume minimo di 10 milioni di dosi. La CdG-N ne deduce che queste condizioni siano nel frattempo state modificate o che le dosi in questione non siano state dapprima consegnate in Svizzera.

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strutturale e difficili da superare. Il DFI ha inoltre riferito che la Svizzera non è stata in grado di rivendere nessuna dose di vaccino ad altri Paesi. Ciò si spiega in particolare con il fatto che la situazione in materia di produzione e consegna di vaccini antiCOVID-19 è migliorata in modo significativo, consentendo agli Stati di coprire il proprio fabbisogno acquistando direttamente dai produttori i vaccini di ultima generazione.

La CdG-N ha deciso di continuare ad approfondire questo tema nel 2023. In particolare, si terrà informata sugli sviluppi relativi alla distruzione delle dosi scadute e sugli insegnamenti tratti dal DFI e dall'UFSP in vista delle prossime acquisizioni di vaccini.

In un secondo momento, riferirà in merito alla sua valutazione dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare.

A margine di questo dossier, la Commissione si è fra l'altro occupata dell'attuazione della strategia per la promozione a lungo termine della ricerca, dello sviluppo e della produzione di vaccini in Svizzera. L'obiettivo di suddetta strategia, lanciata dal Consiglio federale nel maggio 2021135, è di consolidare la posizione della Svizzera in questo settore sul piano mondiale136. La Commissione ha osservato che il Consiglio federale aveva incaricato il DFI e il DEFR, nel dicembre 2021, di esaminare in dettaglio undici misure in tal senso e, se necessario, di presentare proposte per la loro attuazione. Secondo il DFI, questi lavori dovrebbero essere ultimati nel secondo trimestre del 2023. La CdG-N sarà informata dell'esito di questi accertamenti.

4.3

Settori DFGP/CaF

4.3.1

Valutazione della gestione di crisi da parte della Cancelleria federale

La CdG-S si è già occupata a più riprese della valutazione della gestione di crisi in relazione alla pandemia di COVID-19 da parte della CaF. Una prima valutazione, relativa alla prima fase della pandemia, è stata conclusa dalla CaF con il rapporto dell'11 dicembre 2020. La CaF ha poi proceduto a una seconda valutazione, di cui ha reso conto nel rapporto del 22 giugno 2022. Il periodo preso in esame si estendeva da agosto 2020 a ottobre 2021. Il rapporto della CaF del 22 giugno 2022 conteneva anche informazioni sullo stato d'attuazione delle raccomandazioni formulate nel primo rapporto.

La valutazione è stata presentata alla CdG-S dal cancelliere della Confederazione.

L'organizzazione di crisi non era oggetto dell'audizione, che è invece stata affrontata nell'ambito di altri lavori delle CdG, i cui risultati sono poi stati pubblicati in un rapporto distinto. Il secondo rapporto della CaF contiene 13 raccomandazioni, che il Consiglio federale ha accolto e trasposto in mandati concreti ai dipartimenti e alla CaF.

135

Coronavirus: Il Consiglio federale adotta un programma di promozione per vaccini e medicamenti anti-COVID-19, comunicato stampa del Consiglio federale del 19 maggio 2021.

136 Cfr. a questo proposito: Contatti tra le autorità federali e le imprese Lonza e Moderna riguardo alla produzione e all'acquisto di vaccini anti-COVID-19. Rapporto della CdG-N del 16 novembre 2021 (FF 2022 450, n. 5.8).

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Il cancelliere della Confederazione ha affermato che nel complesso la gestione di crisi ha funzionato a dovere, ma che sono stati individuati nove ambiti che richiedono correttivi e per i quali sono state formulate le 13 raccomandazioni. In questa sede vanno menzionati due ambiti centrali: il coordinamento e la consultazione con i Cantoni e i Comuni nell'ambito del nostro sistema federale, nonché il coinvolgimento del mondo scientifico, che si è rivelato una delle principali lacune.

Coordinamento e consultazione nel sistema federale: nell'autunno 2020 il coordinamento fra la Confederazione e i Cantoni ha funzionato in misura insufficiente. La domanda di fondo che si pone al riguardo è come garantire che i Cantoni e le Conferenze specialistiche e cantonali vengano coinvolti in modo utile. Occorre inoltre far sì che le posizioni dei Cantoni particolarmente colpiti possano essere rilevate tempestivamente mediante uno strumento digitale (cfr. anche n. 4.2.3).

Collaborazione con il mondo scientifico: dal momento che il coinvolgimento del mondo scientifico acquisisce sempre più importanza, entro la fine del 2022 la CaF sottoporrà al Consiglio federale delle riflessioni di fondo e proposte volte a migliorare questo aspetto. Le riflessioni non dovranno tuttavia essere incentrate esclusivamente su una crisi sanitaria poiché in futuro saremo confrontati con altri tipi di crisi (cfr. anche n. 4.2.2).

La Commissione riprenderà a tempo debito le raccomandazioni e ne discuterà con rappresentanti della CaF.

5

Attività informative e protezione dello Stato

5.1

Compiti, diritti e organizzazione della DelCG

L'anno in esame segna il trentesimo anniversario della costituzione della DelCG, riunitasi per la prima volta il 4 marzo 1992. La base legale per l'istituzione di una delegazione delle CdG era stata fornita poco prima dall'articolo 47quinquies della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)137, entrato in vigore il 1° febbraio 1992 e adottato dalle Camere federali durante la prima sessione invernale della 44a legislatura. L'impulso per la nuova delegazione era stato dato dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta (CPI) del 1989 e 1990, incaricate di indagare sugli eventi verificatisi presso il DFGP e l'allora Dipartimento militare federale (DMF), con le iniziative parlamentari 89.243 e 90.266. L'obiettivo principale delle due CPI era di rafforzare l'alta vigilanza parlamentare sulla protezione dello Stato in Svizzera e sul servizio informazioni concernente l'estero.

Oggi la DelCG vigila su tutte le attività della Confederazione nel settore delle attività informative civili e militari. Concretamente esercita l'alta vigilanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), competente sia per il servizio informazioni concernente l'interno (protezione dello Stato) sia per quello concernente l'estero. La DelCG esercita l'alta vigilanza anche sulle attività informative dell'esercito, in particolare su quelle del Servizio informazioni militare, nonché del Centro operazioni elettroniche (COE), il quale esegue esplorazioni radio per il SIC e il SIM 137

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RU 1992 639, in particolare 641

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ed esplorazioni dei segnali via cavo per conto del SIC. Vigila inoltre sulle indagini di polizia giudiziaria del MPC nel settore della protezione dello Stato.

L'alta vigilanza parlamentare della DelCG si estende anche agli organi cantonali di esecuzione che acquisiscono informazioni o elaborano dati su mandato del SIC. Dato che questo compito sconfina nel campo di competenza degli organi di vigilanza parlamentare cantonali, la DelCG interviene soltanto d'intesa con l'organo cantonale competente.

Sono inoltre assoggettati all'alta vigilanza della DelCG l'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI), l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), istituita dalla legge federale sulle attività informative (LAIn) 138, e il Tribunale amministrativo federale (TAF), quando si pronuncia su misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione o richieste di esplorazione dei segnali via cavo del SIC.

Benché il controllo di merito delle decisioni giudiziarie da parte dell'alta vigilanza non sia ammesso (art. 26 cpv. 4 LParl), la DelCG può verificare la cooperazione tra gli organi coinvolti e in generale l'efficacia dei processi di approvazione.

La DelCG è un organo permanente comune a entrambe le CdG delle Camere federali, in cui è sempre rappresentato anche un partito non governativo. Si compone di tre membri della CdG-N e di tre membri della CdG-S. La DelCG si costituisce da sé (art. 53 cpv. 1 LParl) ed elegge il proprio presidente e il vicepresidente, di norma per un biennio.

Per esercitare i suoi compiti la DelCG dispone di diritti d'informazione particolarmente estesi (art. 169 cpv. 2 Cost.; art. 154 LParl): può farsi consegnare documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei Servizi delle attività informative, riceve tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi, e può esigere i verbali delle sedute del Consiglio federale.

Come le CdG, anche la DelCG incentra la sua attività di controllo sul rispetto dei criteri di legittimità, opportunità ed efficacia. Per la DelCG l'alta vigilanza consiste anzitutto nell'esaminare il modo in cui l'Esecutivo esercita i suoi compiti di vigilanza.

In ultima analisi spetta al Consiglio federale, e non
al Parlamento, assumersi la responsabilità dell'operato dei Servizi delle attività informative. La Delegazione verifica in particolare se il Consiglio federale e il dipartimento competente svolgano correttamente i compiti di gestione e vigilanza loro attribuiti dalla legge.

138

Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121)

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5.2

Controllo successivo all'ispezione sul caso Crypto AG

5.2.1

Contesto

Il 2 novembre 2020 la DelCG ha adottato il rapporto relativo all'ispezione sul caso Crypto AG139. Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha espresso il proprio parere nel rispetto del termine previsto140, dicendosi disposto ad attuare integralmente 6 delle 12 raccomandazioni rivoltegli e a conformarsi ad altre 3 in parte o nella misura del possibile.

Ai fini del proprio controllo successivo all'ispezione, il 25 agosto 2021 la DelCG ha chiesto al Consiglio federale di presentarle entro due anni un rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni. Al contempo, la DelCG ha chiesto che la CaF svolgesse entro la fine del 2021 un lavoro preliminare concreto per regolamentare nella pratica la trasmissione delle note segrete alla DelCG (raccomandazione 11). Inoltre, ha chiesto al DDPS di proporre criteri per definire i casi in cui il Consiglio federale deve essere informato sulle attività di acquisizione del SIC e, se necessario, possa prendere decisioni al riguardo (raccomandazione 4). Il 21 novembre 2021, in relazione alla raccomandazione 8, la DelCG ha chiesto informazioni dettagliate sulla prassi di archiviazione della SG-DDPS.

Il 10 dicembre 2021 il Consiglio federale ha espresso il proprio parere sull'ulteriore procedura riguardo alle raccomandazioni 4 e 11 e, nell'anno in rassegna, la DelCG ne ha monitorato l'attuazione con il DDPS e la CaF. Inoltre, la DelCG ha discusso con il DDPS le informazioni aggiuntive sulla raccomandazione 8 e ha preso atto del lavoro indipendente del SIC e dell'AFS sulla raccomandazione 9.

5.2.2

Raccomandazione 4

Raccomandazione 4 Il DDPS informa il Consiglio federale se una collaborazione in materia di attività informative tra il SIC e un servizio partner implica una società svizzera. Il Consiglio federale dovrà stabilire i criteri in base ai quali intende decidere autonomamente su una tale collaborazione.

Il caso Crypto AG ha dimostrato come un'operazione congiunta tra i servizi segreti statunitensi e svizzeri e una società svizzera possa avere importanti ricadute sul piano politico. L'operazione, inoltre, ha avuto conseguenze reali non solo quando è stata progressivamente resa pubblica tra il 2019 e il 2020, ma ha avuto ripercussioni dirette sulla sicurezza di molti Stati per decenni. Come ha dimostrato il caso Bühler, anche

139 140

Caso Crypto AG. Rapporto della DelCG del 2 novembre 2020 (FF 2021 156).

Caso Crypto AG. Rapporto della DelCG del 2 novembre 2020. Parere del Consiglio federale del 26 maggio 2021 (FF 2021 1222).

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la vita e l'incolumità del personale della società all'oscuro dell'operazione potevano essere a rischio141.

Nella raccomandazione 4 del suo rapporto di ispezione, la DelCG ha quindi suggerito che operazioni congiunte di questo tipo siano sempre comunicate al Consiglio federale e che quest'ultimo stabilisca i criteri in base ai quali deciderà su una tale collaborazione.

Il Consiglio federale ha accolto solo parzialmente la raccomandazione 4, respingendo l'obbligo di essere informato di ogni operazione congiunta del SIC con un servizio partner in cui sia coinvolta una società svizzera per l'acquisizione di informazioni. Le decisioni sull'opportunità di informare il Consiglio federale devono piuttosto essere prese caso per caso e in relazione a tutte le attività del SIC. Il Consiglio federale ha quindi voluto stabilire criteri per definire quali attività informative il DDPS deve comunicargli e quando invece vuole decidere autonomamente sulla loro attuazione.

Tuttavia, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno attendere la revisione successiva della LAIn o dell'OAIn142 prima di implementare una normativa in tal senso.

Ritenendo urgente una simile normativa, nella sua risposta al parere del Consiglio federale la DelCG ha chiesto che il DDPS le sottoponesse proposte per tali criteri entro la fine del 2021. Il Consiglio federale, però, non ha ritenuto necessario tale rapporto, come ha comunicato alla DelCG il 10 dicembre 2021.

Durante il colloquio con il DDPS a maggio 2022, la DelCG ha ribadito la sua richiesta di un rapporto con proposte di criteri per l'attuazione della raccomandazione 4. Nella sua lettera del 15 settembre 2022, il DDPS ha formulato una prima proposta contenente i criteri che definiscono i casi in cui il DDPS deve discutere un'attività operativa presso la DelSic, ma non i casi in cui il Consiglio federale deve essere informato oppure deve decidere autonomamente su un'attività operativa del SIC.

Stando al testo della lettera, spetta alla DelSic decidere caso per caso se informare il Consiglio federale. Tuttavia, come è emerso dal colloquio tra la DelCG e la capo del DDPS dell'11 ottobre 2022, la decisione di informare il Consiglio federale rimane in ultima analisi di competenza del DDPS, mentre l'informazione del DFAE e del DFGP deve avvenire nel senso di una consultazione. Per
la DelCG questa precisazione è importante, poiché una delegazionedel Consiglio federale non ha alcun potere decisionale.

La DelCG ha preso atto che d'ora in poi i criteri proposti saranno applicati e che sarà informata sui casi specifici trattati in seno alla DelSic. La DelCG si aspetta inoltre che le esperienze maturate con i nuovi criteri confluiscano nell'elaborazione della disposizione di legge per l'attuazione della raccomandazione 4.

141

Caso Crypto AG. Rapporto della DelCG del 2 novembre 2020, n. 3.1.3 (FF 2021 156, . 3.1.3).

142 Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn; RS 121.1).

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5.2.3

Raccomandazione 8

Raccomandazione 8 Il DDPS disciplina le modalità di archiviazione sicura e legale dei documenti dei massimi livelli della sua direzione che si riferiscono alla sua attività diretta di condotta e sorveglianza nelle attività informative. Inoltre, la SG-DDPS assicura l'archiviazione della documentazione personale degli ex capi del DDPS e ne rende conto alla DelCG.

Nell'ambito della sua ispezione, la DelCG ha constatato che il DDPS non aveva documentato a sufficienza la propria attività di condotta e sorveglianza nelle attività informative né aveva archiviato i documenti esistenti in modo conforme alla legge.

Con la raccomandazione 8, la DelCG intendeva garantire la possibilità di ricostruire in ogni momento in quale misura la direzione politica fosse informata sugli affari di intelligence e avesse deciso al riguardo.

Nel suo parere del 26 maggio 2021, il Consiglio federale ha rilevato che i documenti della SG-DDPS sono stati tenuti sistematicamente nel sistema di gestione degli affari «Acta Nova» e che gli atti per i quali è stato definito un valore archivistico sono stati consegnati all'AFS in forma elettronica mediante il processo d'archiviazione standardizzato. Tuttavia, il parere del Consiglio federale si riferisce unicamente agli atti del DDPS archiviati nel sistema di gestione «Acta Nova». Durante il colloquio con la capo del DDPS del 28 ottobre 2021, la DelCG ha spiegato che questo sistema consente di archiviare informazioni fino al livello di classificazione «confidenziale», ma non «segreto»143. Il 12 novembre 2021 la Delegazione ha quindi chiesto un rapporto esplicativo al DDPS.

Il 31 gennaio 2022 la capo del DDPS ha confermato per scritto alla DelCG che i documenti con livello di classificazione «segreto» non sono archiviati nel sistema «Acta Nova», ma sono redatti esclusivamente dal consulente di intelligence della capo del DDPS su un sistema separato e conservati in forma cartacea in una cassaforte. La lettera, tuttavia, non menzionava nulla sull'archiviazione di tali atti. A oggi la DelCG non sa nemmeno se per le sedute di direzione tra la capo del DDPS e il direttore del SIC siano stati redatti verbali classificati come segreti.

La DelCG ha ritenuto problematico anche lo scambio di e-mail crittate tra l'ex direttore del SIC e la capo del DDPS. Dato che la questione di come si possa
garantire la decrittazione e l'archiviazione di tale corrispondenza non è stata completamente chiarita durante l'audizione del 2 maggio 2022, per la DelCG è essenziale che il SIC invii sempre alla capo del DDPS le informazioni su affari segreti in forma cartacea.

Inoltre, durante l'ispezione presso la Biblioteca Am Guisanplatz (BiG) sono stati rinvenuti due quaderni con appunti manoscritti dell'ex consigliere federale Samuel Schmid. Il 12 novembre 2021 la DelCG ha chiesto al DDPS informazioni scritte su come è disciplinato l'ulteriore accesso a questi documenti e su quali termini di protezione si applicano a queste note manoscritte. Il 31 gennaio 2022 la capo del 143

Cfr. art. 11 dell'ordinanza del 3 aprile 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell'Amministrazione federale (Ordinanza GEVER; RS 172.010.441).

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DDPS ha informato la DelCG che i documenti erano stati inventariati dalla BiG in collaborazione con l'AFS. L'inventario digitale di questi documenti è stato importato successivamente nel sistema di informazione archivistica dell'AFS. Il termine di protezione per le registrazioni dei colloqui sulla gestione con l'ex direttore del Servizio informazioni strategico (SIS) è di 80 anni, mentre per gli altri dossier è di 50 anni.

Con e-mail del 10 marzo 2022, il consulente di intelligence della capo del DDPS ha confermato alla DelCG che i manoscritti dell'ex consigliere federale Schmid erano stati trasmessi integralmente all'AFS. In questo modo, a vent'anni dalla fine del mandato del consigliere federale Schmid, anche le prescrizioni del promemoria «Documenti di lavoro personali e archivi privati dei magistrati della Confederazione»144 ora sono stati soddisfatti. Per la DelCG, questa parte della raccomandazione 8 è stata quindi attuata.

5.2.4

Raccomandazione 9

Raccomandazione 9 La DelCG ritiene necessario che, in caso di necessità, il SIC possa accedere rapidamente alle conoscenze disponibili in merito alle attività informative passate.

Parallelamente all'archiviazione dei documenti provenienti dalla ricerca operativa e dagli scambi condotti tra le organizzazioni che l'hanno preceduto e i servizi stranieri, a tal fine il SIC appronta una visione d'insieme delle operazioni e delle fonti per le quali esistono ancora dossier.

La DelCG ha constatato che il DDPS non è stato in grado di accedere tempestivamente alle conoscenze disponibili sul caso Crypto AG a causa della mancanza di una visione d'insieme dei documenti esistenti. In particolare, la direzione del SIC è venuta a conoscenza solo per caso dell'esistenza di una voluminosa documentazione conservata nell'installazione K del SIC145, riconvertita per l'archiviazione di atti operativi.

Alla luce di questi fatti, la DelCG ha ritenuto necessario che il SIC fosse in grado di mettere rapidamente a disposizione, se del caso, le conoscenze richieste in merito alle attività informative passate. La raccomandazione 9 mirava a far sì che il SIC approntasse una visione d'insieme delle operazioni e delle fonti per le quali esistono ancora atti.

Con lettera del 31 gennaio 2022, la capo del DDPS ha informato la DelCG che il 20 dicembre 2021 il SIC aveva concordato con l'AFS di dotare i «dati particolarmente sensibili» di cui all'articolo 7 dell'ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-

144

Archivio federale svizzero: Documenti di lavoro personali e archivi privati dei magistrati della Confederazione, senza data (in tedesco e francese), www.bar.admin.ch > Gestione dell'informazione > Valore archivistico (stato: 14 ottobre 2022).

145 Caso Crypto AG. Rapporto della DelCG del 2 novembre 2020 (FF 2021 156, n. 6.1.2).

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SIC)146 di uno strumento di ricerca supplementare per ogni trasmissione all'AFS.

Questi strumenti di ricerca, utilizzati per un rapido reperimento dei dossier, vengono consegnati all'AFS insieme ai documenti in forma cartacea. La DelCG è stata informata del contenuto di tali strumenti, delle modalità di conservazione e della possibile consultazione dei dossier da parte del personale del SIC.

Al termine di questi lavori preliminari, il 9 febbraio 2022 il SIC ha riferito di aver consegnato all'AFS diverse scatole di documenti relativi a operazioni di intelligence ­ incluse quelle sul caso Crypto AG ­ insieme agli strumenti di ricerca per un'archiviazione conforme alla legge. La DelCG presume che, in caso di necessità, ciò possa garantire la rapida reperibilità di tutti gli atti relativi alle operazioni e si aspetta che il Consiglio federale confermi entro il 31 agosto 2023 l'attuazione della raccomandazione 9.

5.2.5

Raccomandazione 11

Raccomandazione 11 La DelCG riceve man mano le note segrete riguardanti le attività informative o aventi un rapporto con gli oggetti in corso di esame da parte della Delegazione, di cui il Consiglio federale giunge a conoscenza. Il Consiglio federale sottopone alla DelCG una proposta in merito alla procedura da seguire.

Conformemente all'articolo 154 capoverso 3 LParl, la DelCG riceve costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi. Un accordo tra la DelFin e la DelCG specifica che la CaF trasmette alla DelCG tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi, nella misura in cui i documenti classificati come segreti o confidenziali siano numerati147. In pratica, al più tardi 24 ore dopo che il Consiglio federale ha emanato una decisione a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna, la CaF trasmette alla DelCG a mezzo corriere una copia della decisione, comprensiva di proposte e corapporti (art. 53 cpv. 3bis LParl).

Tuttavia, oltre a emanare decisioni classificate come segrete, il Consiglio federale prende atto anche di note classificate come segrete, senza che a queste faccia seguito una sua decisione. Finora la DelCG non è stata informata di tali note, il che ha rappresentato una lacuna informativa per l'alta vigilanza parlamentare.

Per questo motivo, nella raccomandazione 11 la DelCG ha chiesto che, con la stessa procedura prevista per le decisioni segrete del Consiglio federale, le vengano recapitate man mano tutte le note segrete di cui il Consiglio federale è venuto a conoscenza in merito ad attività informative o aventi un rapporto con gli oggetti in corso di esame da parte della Delegazione. Il Consiglio federale ha approvato questa 146

Ordinanza del 16 agosto 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-SIC; RS 121.2).

147 Accordo del 6 dicembre 2006 tra DelFin e DelCG concernente l'alta vigilanza sulle attività di protezione dello Stato e sui servizi di informazione (n. 9 lett. b).

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raccomandazione e ha incaricato la CaF di esaminare con la DelCG le modalità di attuazione del requisito concernente le «attività aventi un rapporto con gli oggetti in corso di esame da parte della Delegazione».

Il 25 agosto 2021 la DelCG ha chiesto al Consiglio federale da un lato di trasmetterle una lista di tutte le note segrete dal 1° gennaio 2018; dopo averla ricevuta, ha chiesto che le fossero trasmesse retroattivamente tutte le note relative al settore di alta vigilanza di sua competenza, prendendone atto il 21 marzo 2022.

Dall'altro lato, nella stessa data, la DelCG ha chiesto al Consiglio federale di trasmetterle con effetto immediato tutte le note segrete su «attività aventi un rapporto con gli oggetti in corso di esame da parte della Delegazione». La DelCG ha concretizzato tale formulazione il 26 gennaio 2022, decidendo che tutte le note segrete di DDPS, DFGP e DFAE rilevanti per la politica di sicurezza devono esserle trasmesse automaticamente e aggiungendo che, in caso di dubbi, la CaF deve consultare la segreteria della DelCG. Il cancelliere della Confederazione è stato informato per scritto di questa decisione il 7 febbraio 2022.

Il 2 marzo 2022, il cancelliere della Confederazione e l'allora segretaria della DelCG hanno discusso le modalità di collaborazione, concordando inoltre che la CaF trasmetta ogni mese alla DelCG una lista delle note classificate come confidenziali.

Se necessario, la DelCG può richiedere note che le interessano. Su sua richiesta, da fine febbraio 2022 la DelCG riceve tutte le note classificate come confidenziali sulla guerra in Ucraina e le sue conseguenze.

5.3

Contatti con l'estero

Il Consiglio federale definisce ogni anno la collaborazione del SIC e del SIM con autorità estere (art. 70 cpv. 1 lett. f LAIn; art. 99 cpv. 6 LM148). Prima che il Consiglio federale approvi l'elenco dei servizi partner con cui il SIC e il SIM intrattengono contatti regolari, esso viene discusso dalla DelSic (art. 7 cpv. 1 OAIn). Dopo che il Consiglio federale ha approvato tale elenco, anche la DelCG ne prende atto.

Nel 2021 la DelCG ha criticato l'aumento costante del numero di servizi partner di SIC e SIM/SPPEs (Servizio per la protezione preventiva dell'esercito), constatando che nel corso del tempo i servizi problematici o improduttivi non siano stati rimossi dall'elenco ma semplicemente spostati nelle categorie «inattivo» o «da valutare». Alla luce dei ragguagli ottenuti, l'8 settembre 2021 la DelCG ha quindi chiesto al Consiglio federale di sottoporre a una verifica approfondita l'elenco dei contatti con l'estero. Il Consiglio federale è in particolare chiamato a verificare quali contatti possono essere stralciati dall'elenco, quale utilità concreta abbiano le categorie «inattivo» e «da valutare» e quali informazioni gli occorrano per assicurare la direzione politica dei contatti con l'estero149.

148

Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM ; RS 510.10).

149 Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 5.5).

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Il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha confermato alla DelCG che la categoria «inattivo» sarebbe stata eliminata, dichiarando però anche di voler mantenere la categoria «da valutare». Il Consiglio federale non ha invece risposto alla domanda della DelCG sulle informazioni necessarie per assicurare la direzione dei contatti con l'estero.

Il 22 giugno 2022 il Consiglio federale ha approvato l'ultimo elenco dei contatti con l'estero. Dopo l'analisi del nuovo elenco e l'audizione del direttore del SIC il 24 agosto 2022, la DelCG ha constatato che il numero di servizi partner del SIC è diminuito: nello specifico, sono stati stralciati dall'elenco diversi servizi partner classificati come «da valutare» e tutti i servizi partner classificati «inattivi» nell'anno precedente. Allo stesso modo, tutti i servizi partner del SIM/SPPEs, il cui capo è stato sentito dalla DelCG sempre il 24 agosto 2022, classificati come «inattivi» sono stati stralciati dall'elenco. Il numero di servizi partner del SIM/SPPEs si è quindi quasi dimezzato rispetto all'anno precedente.

Secondo la DelCG, il consolidamento dell'elenco dei servizi partner è complessivmaente riuscito, sebbene non abbia contribuito a ridurre la complessità degli elenchi, molto lunghi e dispersivi. Per la DelCG è difficile comprendere come il Consiglio federale possa ottenere le informazioni necessarie a una direzione attiva e precisa dei contatti con l'estero con la documentazione esistente. Continua a non esserle chiaro nemmeno secondo quali «principi di collaborazione in materia di attività informative» il Consiglio federale stabilisca la cooperazione dei servizi informazioni, come richiesto dall'articolo 7 OAIn.

5.4

Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione, esplorazione radio ed esplorazione dei segnali via cavo

La LAIn ha offerto al SIC la possibilità di adottare misure di sorveglianza e perquisizione che in precedenza erano riservate solo alle autorità di perseguimento penale. Tali misure devono però essere approvate dal TAF. Conformemente all'articolo 29 capoverso 8 LAIn, il TAF redige ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione della DelCG. Nel febbraio 2022 la DelCG ha discusso tale rapporto d'attività con la presidente responsabile della Corte I del TAF e con il presidente della Camera «LAIn».

La DelCG ha così ottenuto una visione d'insieme del lavoro del TAF come pure informazioni su singoli casi. Ad esempio, il tribunale ha spiegato di aver respinto tre richieste del SIC per misure di acquisizione soggette ad autorizzazione nel corso del 2021. Una di queste domande respinte riguardava la riconsiderazione di una precedente decisione di autorizzazione: il tribunale ha rifiutato l'adeguamento di questa decisione a nuovi riscontri. In un quarto caso, il TAF ha vincolato l'autorizzazione a un onere.

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La DelCG informa il pubblico sul numero di richieste del SIC che sono state respinte o accolte solo in parte conformemente a una decisione presa nel 2019150. In questo modo la DelCG intende integrare le cifre chiave che il SIC pubblica annualmente in adempimento di un intervento parlamentare (17.5640)151. Nell'allegato al suo rapporto sulla situazione del giugno 2022, il SIC ha riportato un totale di 64 misure autorizzate e con nullaosta nel 2021152.

L'11 ottobre 2022 la DelCG ha inoltre discusso con il SIC il rapporto annuale sulle misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione e l'acquisizione di informazioni in sistemi informatici ubicati all'estero secondo l'articolo 37 capoverso 2 LAIn. Queste ultime misure richiedono l'autorizzazione preliminare della capo del DDPS. Durante l'audizione l'attenzione si è focalizzata anche sugli sforzi compiuti dal SIC per ottenere informazioni dai servizi di accesso alla rete («provider») attraverso misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione, precedentemente ottenute dall'ambito Ciber del SIC al di fuori del quadro giuridico (cfr.

n. 5.8).

Nell'anno in rassegna la DelCG si è occupata anche del rapporto annuale nel campo dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo. Al riguardo, nella seduta di maggio, la DelCG ha sentito i rappresentanti del COE e del SIC, prendendo atto nello stesso giorno anche del rapporto d'attività dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI). Il 9 settembre 2022 la DelCG ha ricevuto dal TAF un elenco di domande sulle sue competenze e funzioni nel campo dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo in relazione alla sentenza 1C_377/2019 del TF del 1° dicembre 2020, con la quale è stata rinviata al TAF una controversia sulla base di due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)153. La DelCG ha preso posizione su tali questioni il 28 ottobre 2022.

5.5

Obblighi di informazione e di comunicazione

Il Consiglio federale stabilisce ogni anno in un elenco non pubblico quali fatti e constatazioni devono essere comunicati spontaneamente al SIC (art. 20 cpv. 4 LAIn).

In questo elenco classificato come confidenziale il Consiglio federale deve inoltre definire l'estensione dell'obbligo e disciplinare la procedura di comunicazione. La DelCG ha preso conoscenza dell'elenco l'11 ottobre 2022.

150

Rapporto annuale 2019 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2020, n. 4.4 (FF 2020 2659, in particolare 2724).

151 Nel 2018 il TAF ha accolto parzialmente tre richieste del SIC, mentre nel 2019 i casi di accoglimento parziale sono stati due (Rapporto annuale 2019 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2020, FF 2020 2659, in particolare 2724). Nel 2020 il TAF ha respinto per la prima volta tre richieste del SIC di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022, FF 2022 513, n. 5.6).

152 cfr. Rapporto sulla situazione del SIC del giugno 2022, indicatori a pag. 86.

153 Sentenza della Corte EDU nella causa Centrum för Rättvisa contro Svezia del 25 maggio 2021 35252/08 e sentenza della Corte EDU nella causa Big Brother Watch contro Regno Unito del 25 maggio 2021 58170/13, 62322/14 e 24960/15.

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L'11 ottobre 2022 la DelCG si è occupata anche della raccolta dei dati concernenti i viaggi, che consentono al SIC di trattare le informazioni relative a viaggi, soggiorni e contatti delle persone osservate (TRAVINT, Travel Intelligence). La DelCG ha constatato che l'ultimo rapporto TRAVINT riflette la lenta ripresa dei viaggi dopo la pandemia di COVID-19.

Il SIC utilizza il sistema d'informazione Quattro P per trattare i dati concernenti documenti d'identità e fotografie raccolti dalle autorità di controllo delle frontiere.

Ciò concerne i viaggiatori provenienti da una quarantina di Stati non membri dell'UE.

Delle persone registrate in questo sistema nell'anno in rassegna, circa 3 300 avevano un nesso con la sfera di competenza del SIC.

Conformemente alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)154, la SEM può obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli provenienti da Paesi al di fuori dello spazio Schengen, dati sulle persone trasportate (art. 104 cpv. 1 LStrI). Tra queste possono esservi anche cittadini svizzeri. Tali informazioni sui passeggeri, i cosiddetti dati API (Advanced Passenger Information), contengono in particolare i dati personali dei passeggeri e informazioni sul loro passaporto.

L'obbligo di comunicazione permette alla SEM di combattere le entrate illegali.

fedpol e SIC utilizzano i dati API per lottare contro la criminalità internazionale organizzata, il terrorismo, lo spionaggio e la preparazione del commercio illecito di armi e materiali radioattivi e dei trasferimenti di tecnologia illegali. Attualmente 70 aeroporti155 sono soggetti all'obbligo di comunicazione e i dati API rilevati da 24 di questi aeroporti in 15 Paesi sono comunicati anche al SIC. Nell'anno in rassegna il SIC ha esaminato circa 1,9 milioni di dati concernenti i passeggeri, e questi hanno permesso di individuare circa 7 000 persone che presentavano un nesso con la sfera di competenza del SIC.

Nel suo ultimo rapporto annuale la DelCG ha osservato che, a differenza di altri settori di competenza del SIC, la LStrI non fornisce una base legale per il rilevamento dei dati API relativi all'estremismo violento (art. 104 cpv. 1bis lett. b LStrI e contrario).

Il SIC e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) condividono
questa constatazione156. La DelCG ha quindi chiesto al SIC di informarla, nell'ambito del rapporto annuale TRAVINT 2022, sul trattamento di dati API in relazione all'estremismo violento e sulla legalità di tale trattamento.

Già il 14 febbraio 2022 il SIC ha informato la DelCG che le liste API non sarebbero più state confrontate con il sistema IASA-GEX SIC con effetto immediato e che le corrispondenze esistenti, registrate dopo l'entrata in vigore della LStrI il 1° giugno 2019, sarebbero state cancellate, specificando però di voler conservare i dati API registrati nel sistema IASA-GEX SIC prima del 1° giugno 2019. Nel suo rapporto 154

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

155 cfr. www.sem.admin.ch > Entrata, soggiorno & lavoro > Entrata > Advance Passenger Information (API) > Informazioni per le imprese di trasporto aereo (consultato il 9 dicembre 2022).

156 Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022 (FF 2022 513, n. 5.10).

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TRAVINT del 29 luglio 2022, il SIC ha poi confermato che nel frattempo il suo organo di controllo della qualità aveva cancellato le precedenti registrazioni di corrispondenze API. La DelCG presume pertanto che nel sistema IASA-GEX SIC non siano più memorizzati dati API relativi all'estremismo violento.

5.6

Sistemi d'informazione e protezione dei dati

Nel corso degli ultimi anni, prendendo in esame il trattamento dei dati all'interno del SIC, la DelCG ha constatato che gli indicatori trimestrali del SIC sulla qualità dei dati erano sempre meno rappresentativi della quantità complessiva di dati del Servizio.

Questi indicatori, la cui ideazione157 risale a prima dell'istituzione del SIC, in definitiva erano rilevanti solo per i record di dati registrati in modo strutturato (cfr.

art. 2 lett. c ed e OSIME-SIC) nei sistemi IASA-GEX SIC e IASA SIC. Tuttavia, durante accertamenti condotti in relazione a una domanda di vigilanza dell'associazione «dirittifondamentali.ch», la DelCG ha constatato che il SIC aveva archiviato 3,3 milioni di articoli di stampa con dati personali che non erano registrati tramite gli indicatori.

Già nel 2021, quindi, la DelCG ha chiesto al DDPS di elaborare un concetto per l'ulteriore sviluppo degli indicatori in grado di soddisfare le esigenze di vigilanza della capo del DDPS e dell'alta vigilanza parlamentare. Nel gennaio 2022 la DelCG ha preso atto delle proposte del DDPS, non riuscendo tuttavia a individuare i criteri di qualità applicabili e gli indicatori che ne dovrebbero scaturire. La DelCG ha quindi deciso di tornare sulla questione nel contesto della revisione della LAIn. Alla luce della scarsa rappresentatività degli indicatori utilizzati finora, nell'ambito del suo programma annuale la DelCG ha rinunciato alla loro ulteriore trasmissione da parte del SIC.

A seguito di indicazioni esterne secondo cui il SIC non sarebbe in grado di rispettare il termine di 30 giorni per rispondere alle richieste di informazioni, la DelCG ha chiesto inoltre al SIC informazioni sullo stato delle pendenze a fine luglio 2022. Il servizio ha risposto che il termine prescritto era scaduto per metà delle 223 richieste di informazioni in sospeso.

Secondo la nota ricevuta, il SIC ha registrato un picco straordinario nei mesi di giugno e luglio 2022, pari a circa 380 richieste di informazioni158. Durante il colloquio con la capo del DDPS dell'11 ottobre 2022, la DelCG ha appreso che nell'anno in corso il SIC aveva già ricevuto 618 richieste di informazioni. L'elaborazione rapida di tali richieste è da tempo una priorità del DDPS, ma secondo la capodipartimento impegna una quantità eccessiva di risorse. L'onere per le singole informazioni sarebbe aumentato, tra l'altro, per via dei numerosi articoli di stampa archiviati dal SIC,

157

Rapporto annuale 2014 delle CdG e della DelCG del 30 gennaio 2015, n. 4.2 (FF 2015 4283, in particolare 4342).

158 La questione dell'esistenza di un nesso causale ­ oltre alla coincidenza temporale ­ tra questo picco e la consultazione sulla revisione della LAIn, avviata nella seconda metà di maggio, esula dalle competenze dell'alta vigilanza parlamentare e quindi non è stata approfondita dalla DelCG.

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sebbene il servizio non avesse intenzione di trattare le informazioni sulle persone ivi menzionate.

In questo contesto, la DelCG ha affrontato anche la questione della risposta data dalla capo del DDPS durante l'ora delle domande in Consiglio nazionale il 13 giugno 2022 a due domande sulla conservazione dei dati presso il SIC (22.7490 e 22.7491). La capo del DDPS aveva sostenuto che il SIC talvolta può trattare nomi di partiti o di loro membri, che possono poi essere trovati tramite una ricerca a testo intero, una pratica che è lecita se le informazioni in questione sono rilevanti per i compiti legali del SIC.

Al riguardo, la DelCG ha fatto riferimento alla sua interpretazione giuridica consolidata secondo cui il SIC non può acquisire o trattare informazioni sulle attività politiche e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione e di associazione in Svizzera. La registrazione di tali informazioni è consentita solo se, in ultima analisi, le attività politiche sono finalizzate a sostenere il terrorismo, l'estremismo violento o lo spionaggio. Un riferimento a una sfera di competenza del SIC, ad esempio un parlamentare che fa una dichiarazione pubblica sulla minaccia del terrorismo, non giustifica invece tale registrazione.

La DelCG non ha potuto confermare nemmeno le dichiarazioni rilasciate dalla capo del DDPS in Consiglio, secondo cui le venti misure proposte dalla Delegazione nel suo rapporto annuale 2019 in risposta alla domanda di vigilanza di «dirittifondamentali.ch» erano state pienamente attuate dal SIC. Il fatto che nel marzo 2020 il DDPS abbia informato una volta la DelCG sullo stato di attuazione delle misure, non garantisce che la qualità dei dati sia ora conforme alle disposizioni di legge, tanto più che nei due rapporti annuali successivi la DelCG ha evidenziato ulteriori carenze nel trattamento dei dati del SIC. Per questo motivo, durante il colloquio dell'11 ottobre 2022 la DelCG e la capo del DDPS hanno concordato che il Consiglio federale non farà più riferimento alla DelCG nelle sue risposte alle interrogazioni parlamentari concernenti la qualità dei dati del SIC.

5.7

Indennità per i Cantoni per l'esecuzione della LAIn

I Cantoni acquisiscono e trattano informazioni nell'ambito dell'esecuzione della LAIn di propria iniziativa o su mandato del SIC. Per indennizzare i Cantoni per l'esecuzione della legge federale, l'articolo 85 capoverso 5 LAIn prevede che il Consiglio federale stabilisca un'indennità forfettaria in base all'importo dei crediti approvati; nella pratica ciò avviene ogni quattro anni in base alla chiave di ripartizione applicabile tra i Cantoni.

Questa chiave di ripartizione è determinata sulla base della somma delle quote d'occupazione delle persone presso i Cantoni per le quali l'espletamento dei compiti secondo la LAIn rappresenta una «parte importante» della loro regolare attività (art. 6 cpv. 2 OAIn). A livello interno il SIC parte dal presupposto che una persona debba dedicare il 70 per cento del suo lavoro all'applicazione della LAIn per essere conteggiata nella chiave di ripartizione. Il Consiglio federale non ha definito altri criteri che possono incidere sull'importo dell'indennità.

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In virtù di un mandato congiunto di DelCG e DelFin del 30 novembre 2016, ogni anno il CDF esegue una verifica presso il SIC conformemente all'articolo 5 della legge sul Controllo delle finanze (LCF). Nel suo rapporto di verifica del 23 febbraio 2021 sui sussidi ai servizi informazioni cantonali (SICant), il CDF ha raccomandato al SIC di considerare la qualità della conservazione dei dati dei SICant in generale come un criterio qualitativo separato (nel senso di un obiettivo) e di indicare le conseguenze di una valutazione negativa di questo criterio in termini di versamento delle indennità.

Secondo il CDF, il criterio «qualità della conservazione dei dati» dovrebbe essere dichiarato vincolante nella relativa circolare al più tardi con il prossimo adeguamento della chiave di ripartizione a fine 2022. Nel suo parere, il SIC si è dichiarato d'accordo con questa raccomandazione.

Secondo l'articolo 85 capoverso 5 LAIn, il numero di persone impiegate dai SICant è l'unico criterio per stabilire le indennità versate dalla Confederazione ai Cantoni. Altri criteri che possono incidere sull'indennità, ad esempio la qualità dei dati di un SICant, non sono previsti né nella legge né dal diritto esecutivo. Con lettera del 31 marzo 2021, la DelCG ha pertanto informato la DelFin, il DDPS e il CDF che, attuando la raccomandazione in questione del CDF, il SIC avrebbe violato il diritto in vigore.

Nel frattempo il CDF ha respinto la critica mossa dall'alta vigilanza, cui è seguito nei mesi successivi uno scambio di opinioni tra DelCG, DelFin e CDF composto da sette lettere in totale. È solo dopo che l'UFG si è espresso a favore dell'interpretazione giuridica della DelCG che il CDF ha corretto la propria raccomandazione, adottando una nuova versione del suo rapporto di verifica del 21 dicembre 2021, in cui, attuando il parere dell'UFG, ha raccomandato al SIC di considerare la qualità della conservazione dei dati dei SICant in generale come un criterio qualitativo separato (nel senso di un obiettivo), da elaborare con i SICant e dichiarare vincolante nella circolare a partire dal 2022. Nella seduta del 23 febbraio 2022, la DelCG ha preso atto con soddisfazione di tale sviluppo.

Conformemente all'articolo 6 capoverso 3 OAIn, il SIC stabilisce la chiave di ripartizione assieme ai Cantoni almeno ogni quattro
anni. L'attuale chiave di ripartizione per gli anni dal 2020 al 2022 è stata stabilita a fine 2019 e comunicata ai Cantoni tramite circolare; il SIC ha quindi dovuto determinare una nuova chiave di ripartizione nel 2022 e, a tal fine, sentire la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS).

Nell'ambito della determinazione della nuova chiave di ripartizione, a fine luglio 2022 la CCPCS ha chiesto al CDF di consegnarle il suddetto rapporto di verifica. Dopo che la DelFin ha dato il suo consenso, con una lettera del 30 agosto al CDF la DelCG ha autorizzato la trasmissione del rapporto alla CCPCS, a condizione che il rapporto fosse messo a disposizione solo della CCPCS, dei SICant e delle autorità cantonali di vigilanza o alta vigilanza.

Durante il colloquio dell'11 ottobre 2022, discutendo con la capo del DDPS in merito alla determinazione della nuova chiave di ripartizione, la DelCG ha appreso che i Cantoni avevano respinto la prima proposta del SIC, per cui il SIC ha deciso di istituire un gruppo di lavoro congiunto con la CCPCS. La validità dell'attuale chiave di ripartizione è stata quindi prorogata a fine 2023.

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5.8

Eventi nell'ambito Ciber del SIC

5.8.1

Alta vigilanza concomitante della DelCG

Nel suo rapporto annuale 2021, in un apposito sottocapitolo sulle altre questioni riguardanti il SIC, la DelCG aveva fatto riferimento «a taluni problemi rilevati tempo addietro nel servizio»159. Per motivi di tutela del segreto, all'epoca la DelCG non aveva ancora voluto rivelare che tali eventi si erano verificati nell'ambito Ciber del SIC, parte della divisione Gestione delle informazioni (NDBI). Il Consiglio federale, dopo essere stato informato al riguardo dal DDPS, ha pubblicato un comunicato stampa il 26 gennaio 2022160.

La DelCG è venuta a conoscenza delle attività problematiche dell'ambito Ciber per la prima volta a fine agosto 2021. Il 28 ottobre 2021 ha chiesto informazioni alla capo del DDPS sugli accertamenti in corso che il SIC aveva disposto internamente nonché commissionato a titolo supplementare a uno studio legale. Il 21 dicembre 2021 la DelCG ha preso atto di questa perizia giuridica e del rapporto finale sull'indagine interna.

Per la DelCG, la perizia esterna e il rapporto di indagine interna hanno ampiamente chiarito la situazione giuridica e la fattispecie. Pertanto, ha chiesto alla capo del DDPS di informarla entro metà gennaio 2022 sulle azioni successive che il suo dipartimento avrebbe intrapreso alla luce di tali risultati, invitandolo a esaminare rapidamente la questione di una denuncia penale.

Dalla risposta della capo del DDPS del 20 gennaio 2022, la DelCG ha appreso che, come misura immediata, il SIC aveva deciso di trasferire l'ambito Ciber dalla divisione NDBI (Gestione delle informazioni) alla divisione NDBA (Analisi). La capo del DDPS aveva inoltre deciso di avviare un'inchiesta amministrativa nel campo della cibernetica, invitando la DelCG a comunicarle entro fine gennaio 2022 se avesse essa stessa intenzione di condurre un'inchiesta formale sulla fattispecie ai sensi dell'articolo 154a LParl.

Nella seduta del 26 gennaio 2022, la DelCG non ha ritenuto opportuno in quel momento convertire gli accertamenti in corso in un'ispezione formale, quindi la questione dell'autorizzazione dell'inchiesta amministrativa commissionata dal DDPS non si è nemmeno posta. Contemporaneamente, nel suo comunicato stampa del 27 gennaio 2022, ha annunciato che, nell'ambito dell'alta vigilanza concomitante da lei esercitata, controllerà come il DDPS intende organizzare in futuro i
compiti nel campo della cibernetica e come terrà conto degli aspetti penali degli eventi161.

Per approfondire le proprie conoscenze di ciberdifesa e farsi un'idea del funzionamento della vigilanza all'interno di SIC, DDPS e AVI-AIn, nella prima metà dell'anno la DelCG ha tenuto 11 audizioni con 13 persone in totale e ha acquisito documenti rilevanti, in gran parte provenienti dagli atti dell'indagine interna del SIC.

159

Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCG del 25 gennaio 2022, n. 5.14 (FF 2022 513, in particolare 131).

160 Inchiesta amministrativa in seno all'ambito Ciber del SIC, comunicato stampa del Consiglio federale del 26 gennaio 2022.

161 Eventi nell'ambito Ciber del SIC, comunicato stampa della DelCG del 27 gennaio 2022.

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Dopo che a maggio 2022 l'ex giudice federale Niklaus Oberholzer aveva informato la DelCG sui punti salienti dell'inchiesta amministrativa, la Delegazione lo ha sentito in merito al suo lavoro durante la sua seduta di agosto. La DelCG ha ricevuto il rapporto dell'inchiesta, datato 15 agosto, a fine settembre. A novembre ha completato i suoi accertamenti con un'audizione del DDPS sull'esito dell'inchiesta amministrativa e informato l'AVI-AIn sullo stato di avanzamento del controllo in corso.

5.8.2

Conoscenze acquisite sulle attività dell'ambito Ciber del SIC

Le conoscenze della DelCG sulle precedenti attività dell'ambito Ciber si basano prevalentemente sui lavori e sul rapporto finale dell'indagine interna come pure sulle audizioni condotte. Secondo il rapporto, a partire dal 2015 l'ambito Ciber ha acquisito dati di server di diversi provider privati, copiando i dati memorizzati dai server interessati (immagini dei server) o sorvegliando e registrando il loro traffico dati (contenuti e dati marginali). Ciò è comunque sempre avvenuto con il consenso o la collaborazione dei provider, ma all'insaputa delle persone che avevano noleggiato i server162.

Le attività operative dell'ambito Ciber sono state sospese solo dopo che l'allora direttore del SIC ha commissionato l'indagine interna a fine aprile 2021.

Sebbene non sia stato possibile ricostruire in dettaglio le attività dell'ambito Ciber per mancanza di documentazione, l'indagine interna ha ritenuto che la creazione di oltre 50 immagini server e circa 100 misure di sorveglianza del traffico dati dovesse essere registrata. I dati acquisiti sono stati utilizzati per identificare i ciberattacchi in corso.

Le informazioni più importanti al riguardo sono state ottenute dal contenuto del traffico delle comunicazioni e dalle immagini dei server163. Le comunicazioni elettroniche, che sono state messe in sicurezza durante l'indagine interna, permettono inoltre di concludere che le informazioni acquisite in questo modo sono state condivise anche con società di sicurezza private.

Secondo quanto accertato dalla DelCG, l'essere subordinato alla divisione NDBI a livello organizzativo ha consentito all'ambito Ciber di acquisire informazioni operative al di fuori dei processi di intelligence prescritti, il che non ha permesso di assicurare né la documentazione interna né i rapporti all'attenzione della direzione del SIC e degli organi di vigilanza.

162

Una parte di questi server era stata intenzionalmente noleggiata da hacker per attaccare obiettivi soprattutto al di fuori della Svizzera. L'altra parte dei server è stata bloccata dagli hacker e utilizzata per tali attacchi senza il consenso dei locatari.

163 Questi metodi sono noti nel campo della cibersicurezza nonché descritti nella recente letteratura specializzata, ad es. in Attribution of Advanced Persistent Threats: How to Identify the Actors Behind Cyber-Espionage, Timo Steffens, Springer, ISBN: 978-3-662-61312-2.

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5.8.3

Processi di vigilanza a livello di SIC e DDPS

Una ricostruzione di quanto accaduto all'interno del SIC mostra che la maggioranza dei membri della direzione aveva riconosciuto la portata dell'acquisizione di informazioni dai provider privati al più tardi a settembre 2020. È stato a quel punto che il capo della divisione Ricerca (NDBB), allora vicedirettore del servizio, ha deciso che il capo dell'ambito Ciber avrebbe dovuto preparare una nota sulla collaborazione con i provider da sottoporre al suo superiore diretto (capo NDBI). Il direttore del SIC è entrato in possesso di un rapporto del genere, sebbene non datato, prima della metà di dicembre 2020.

Questo documento - presumibilmente solo una bozza - non è però stato discusso dalla direzione del SIC. È stato trovato nell'autunno 2021 tra gli atti che l'ex direttore del SIC aveva lasciato e che sono stati messi a disposizione per l'indagine interna. Riguardo alla questione se il documento sia pervenuto al direttore del SIC attraverso la linea gerarchica, dagli atti e dalle audizioni condotte dalla DelCG sono emerse informazioni contrastanti.

Il capo originario dell'ambito Ciber ha lasciato il SIC a inizio 2021, mentre all'interno del servizio i metodi di lavoro di tale ambito venivano sempre più messi in discussione, spingendo il direttore del SIC a commissionare un'indagine interna al capo della sicurezza del servizio a fine aprile 2021. L'oggetto dell'indagine era l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni da parte dell'ambito Ciber del SIC come pure le sue relazioni con provider e società di sicurezza private. Il mandato non prevedeva un'analisi completa delle basi legali di queste attività.

Nella seduta di direzione del 17 maggio 2021, il direttore del SIC ha informato la capo del DDPS dell'indagine avviata sulle procedure interne all'ambito Ciber del SIC164.

Da una richiesta di chiarimenti presso il MPC è inoltre emerso che l'ambito Ciber del SIC aveva rispettato le disposizioni di legge. Nell'ottobre 2021 il MPC ha spiegato alla DelCG di non essere a conoscenza della sorveglianza in tempo reale praticata dal SIC presso i provider né di essersi espresso sulla loro legalità.

A maggio 2021 sono stati messi in sicurezza dispositivi e dati dell'ambito Ciber del SIC e sono state condotte audizioni con circa una dozzina di membri del SIC. Nel suo primo rapporto intermedio, a giugno
2021 il capo della sicurezza ha suggerito al direttore del SIC di coinvolgere uno studio legale esterno per la valutazione giuridica, proposta che poi è stata approvata. La capo del DDPS ha appreso del mandato solo dopo che questo era stato assegnato.

Le prime informazioni, ricevute dalla DelCG il 25 agosto 2021, l'hanno immediatamente indotta a esigere una cronologia degli eventi verificatisi all'interno del SIC.

Solo quel giorno la capo del DDPS ha ricevuto informazioni concrete dal SIC sui metodi di acquisizione utilizzati dall'ambito Ciber.

Durante il colloquio del 28 ottobre 2021, la capo del DDPS ha informato la DelCG del lavoro svolto fino a quel momento dal SIC, ma non ha voluto fornire una valutazione degli eventi nell'ambito Ciber del SIC prima di disporre del rapporto.

164

Nella seduta di direzione si era deciso di informare la DelCG sull'indagine interna durante il colloquio del 27 maggio 2021, cosa che però non è avvenuta.

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Il rapporto di indagine interna del dicembre 2021 conteneva nove raccomandazioni per la direzione del SIC. In aggiunta all'esame di una nuova subordinazione organizzativa dell'ambito Ciber, raccomandava soprattutto un'inchiesta amministrativa esterna per chiarire la rilevanza penale dei fatti all'interno di tale ambito. A metà gennaio 2022 la capo del DDPS ha optato per un'inchiesta amministrativa finalizzata a esaminare le procedure di gestione e le decisioni dei responsabili e a chiarire le questioni dettagliate rimaste in sospeso nell'indagine interna.

Il 7 novembre 2022, il segretario generale del DDPS e il direttore del SIC hanno informato la DelCG delle conclusioni che il Dipartimento aveva tratto dal rapporto dell'inchiesta amministrativa. L'attenzione si è concentrata sulla constatazione che, sebbene l'ambito Ciber del SIC non avesse una base legale per le sue attività, secondo l'esperto non vi era alcun motivo di presentare una denuncia penale. Il DDPS intendeva inoltre considerare proposte volte a semplificare il dispositivo giuridico per l'acquisizione di dati marginali nella revisione della LAIn. Per quanto riguarda l'organizzazione dei compiti del SIC nell'ambito Ciber, il direttore del SIC ha richiamato l'attenzione sul fatto che la verifica in corso delle strutture della Confederazione nel settore del ciberspazio potrebbe ancora influire su questo aspetto (cfr. n. 5.10.3).

5.8.4

Attività di vigilanza dell'AVI-AIn

Nel suo piano di controllo 2021, punto 21­2, l'AVI-AIn prevedeva un controllo della protezione delle infrastrutture critiche e della Cyber Defence. Dopo un colloquio preliminare a metà maggio, l'AVI-AIn ha condotto fino a fine giugno 2021 interviste formali con dirigenti del SIC, alcuni dei quali erano già stati interrogati nell'ambito dell'indagine interna.

A inizio giugno 2021 l'AVI-AIn ha ricevuto una lettera anonima che la esortava a esaminare in maniera approfondita i gravi eventi verificatisi nell'ambito Ciber del SIC. In caso contrario, la lettera minacciava di informare i media. Sebbene il direttore dell'AVI-AIn ha comunicato per scritto alla capo del DDPS questa minaccia anonima e l'ha incontrata di persona all'inizio di agosto, la capo del DDPS non è stata comunque informata in merito all'entità dei problemi dell'ambito Ciber.

Nel suo rapporto di controllo del 23 settembre 2021, l'AVI-AIn ha richiamato l'attenzione sul rischio che il SIC, accedendo a dati marginali di server, «agisca in una zona grigia da un punto di vista legale»165. Il SIC dovrebbe pertanto esaminare a quali condizioni la sua pratica di acquisire «metadati» da un provider sia legittima166. Nel suo rapporto, l'AVI-AIn non ha affrontato la questione della creazione di immagini dei server, anch'essa problematica sul piano legale.

Nel gennaio 2022 il capo dell'AVI-AIn ha confermato alla DelCG che la sua autorità aveva rinunciato a condurre i propri accertamenti sul piano legale, poiché il SIC aveva già richiesto una perizia esterna a tale scopo. Ha inoltre confidato sul fatto che l'allora 165

Protezione delle infrastrutture critiche e della /Cyber Defence: rapporto di controllo 21-2 dell'AVI-AIn del 23 settembre 2021, pag. 12.

166 La raccomandazione è stata abbandonata dopo che il SIC, nel suo parere, ha fatto riferimento agli accertamenti in corso da parte di uno studio legale.

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direttore del SIC aveva già chiarito la fattispecie con il MPC nel maggio 2021 e che il MPC non aveva riscontrato alcuna procedura penalmente scorretta (cfr. n 5.8.3).

Sulla base dei documenti predisposti dal SIC per la DelCG in seguito alla riunione del 25 agosto 2021, nell'ottobre 2021 l'AVI-AIn ha avviato nuovi e ampi accertamenti presso l'ambito Ciber. Le domande dell'AVI-AIn riguardavano tuttavia argomenti importanti che la DelCG stava nel frattempo monitorando nell'ambito delle sue attività di alta vigilanza o consistevano in domande esplicite cui l'indagine interna doveva rispondere entro la fine dell'anno.

Come la DelCG ha appreso in seguito, l'AVI-AIn ha avviato un nuovo controllo singolo sull'ambito Ciber e a gennaio 2022 ha interrogato due membri del SIC. Il nuovo capo dell'AVI-AIn ha informato la DelCG sui lavori in corso il 22 novembre 2022.

Dopo aver ricevuto il rapporto dell'ex giudice federale Oberholzer, l'AVI-AIn ha deciso di approfondire alcune delle sue domande con ulteriori analisi.

5.8.5

Valutazione della DelCG

Sulla base della perizia giuridica esterna e dell'inchiesta amministrativa, per la DelCG è dimostrato che l'ambito Ciber del SIC abbia acquisito informazioni dai provider violando le disposizioni di legge e quindi illegalmente. Nell'ambito delle sue attività di alta vigilanza, la DelCG ha inoltre voluto valutare il funzionamento della vigilanza in seno al DDPS a tutti i livelli. Si è quindi reso necessario chiarire all'interno del SIC se il capo della divisione NDBI e la direzione del servizio fossero al corrente dell'acquisizione di informazioni presso provider privati da parte dell'ambito Ciber. Alla luce delle informazioni contraddittorie ricevute dalla DelCG, sembra difficile fare una valutazione definitiva per il periodo precedente al 2020.

Per contro, è possibile valutare l'esercizio della vigilanza a livello di NDBI dopo che, nel settembre 2020, il vicedirettore del SIC e capo ad interim della NDBB aveva incaricato il capo dell'ambito Ciber di redigere una nota sulle attività di acquisizione del suo settore all'attenzione del capodivisione superiore (cfr. n. 5.8.3). Sebbene tale lavoro fosse di grande importanza, nei mesi che sono seguiti la sorveglianza del capo della divisione NDBI è stata insufficiente.

Data l'assenza di una sorveglianza efficace nella linea gerarchica, la direzione del SIC non è stata nemmeno in grado di reagire in modo appropriato di fronte ai metodi di lavoro problematici dell'ambito Ciber. Alla fine l'allora direttore del SIC non ha avuto altra scelta e ad aprile 2021 è dovuto ricorrere a un'indagine interna, che tra l'altro ha comportato l'interruzione di attività importanti dell'ambito Ciber del SIC (separazione della rete, divieto di contatto con i rappresentanti dei provider collaborativi).

Poiché l'indagine è stata condotta da personale interno del SIC, si sono poste anche le questioni riguardanti la loro parzialità e la possibilità di condurre gli accertamenti in modo indipendente e senza restrizioni, oltre al fatto che, dopo poco tempo, le risorse destinate all'indagine sono state ridotte.

Nonostante le circostanze aggravanti, l'indagine interna è stata in grado di ampliare l'oggetto dell'analisi quando ciò si è rivelato necessario nel corso del suo lavoro, ad esempio commissionando una perizia esterna per valutare la legalità dell'acquisizione 90 / 112

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di informazioni da parte dell'ambito Ciber del SIC. Tuttavia, considerato l'obbligo previsto dall'articolo 75 LAin, secondo cui il SIC deve garantire la legalità delle sue attività attraverso misure di controllo adeguate, l'allora direttore avrebbe dovuto disporre da subito un chiarimento delle questioni legali.

Come è emerso dal colloquio dell'ottobre 2021, la capo del DDPS non è stata coinvolta nella determinazione degli obiettivi o nel calendario dell'indagine interna né si è occupata dei risultati intermedi dell'indagine, preferendo farsi un'opinione sulla questione non prima del rapporto finale. Dopo che a gennaio 2022 la capo del DDPS ha ordinato anche un'inchiesta amministrativa, a seguito dell'indagine interna del SIC e parallelamente a ulteriori accertamenti dell'AVI-AIn, ci sono voluti due anni perché il DDPS concludesse i processi di vigilanza relativi agli eventi nell'ambito Ciber del SIC.

La DelCG si chiede quindi se la capo del DDPS non avrebbe potuto scegliere una strategia di vigilanza più efficace avviando un'inchiesta amministrativa nell'estate del 2021. Una conclusione più rapida delle indagini avrebbe anche potuto ridurre le incertezze del personale e garantire meglio la capacità operativa di questo importante settore.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza dell'AVI-AIn, per la DelCG è comprensibile che, tenuto conto della decisione del SIC di richiedere una perizia esterna, l'Autorità non abbia formulato una raccomandazione corrispondente, abbia rinunciato a una valutazione giuridica finale e abbia completato rapidamente il suo rapporto di verifica.

Meno opportuna sembra invece la successiva ripresa degli accertamenti da parte dell'AVI-AIn, soprattutto dopo che l'alta vigilanza aveva agito conferendo chiari mandati al SIC.

Il DDPS non ha coordinato le attività dell'inchiesta amministrativa esterna e dell'AVI-AIn, ma sarebbe stato opportuno farlo. Tuttavia, poiché l'autorità di vigilanza ha intensificato i suoi accertamenti solo dopo la conclusione dell'inchiesta amministrativa, è ora possibile approfondire le questioni rimaste in sospeso.

A differenza dei laboriosi processi di vigilanza del DDPS, la DelCG riconosce un'evoluzione positiva per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo delle attività di acquisizione dell'ambito Ciber, che ora vengono svolte con il coinvolgimento
formale della divisione NDBB (Ricerca). Già nell'ottobre 2021, il vicedirettore responsabile dell'ufficio ha emanato una direttiva interna secondo cui, prima di acquisire informazioni da provider, occorre esaminare in che misura le disposizioni della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)167 e della LAIn devono essere rispettate con riferimento alle misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione.

Per sostenere questo processo, già nel febbraio 2022 la DelCG aveva chiesto al SIC di mettere quanto prima a disposizione del TAF la perizia dello studio legale esterno.

Nel corso dell'anno in esame la DelCG ha seguito il modo in cui il SIC ­ sempre previa autorizzazione giudiziaria ­ ha iniziato ad accumulare esperienze con i mezzi di acquisizione delle informazioni previsti dalla legge. Sulla base di questi risultati, la 167

Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

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DelCG deciderà come procedere in seguito, in particolare per quanto riguarda la necessità di revisione della LAIn. Basandosi sui suoi accertamenti, la DelCG ritiene che il successo della ciberdifesa non può essere garantito soltanto con l'acquisizione di dati marginali.

5.9

Contratto di prestazioni di servizio del SIC con un privato

5.9.1

Alta vigilanza concomitante della DelCG

Il 5 novembre 2021 la capo del DDPS è stata informata per la prima volta dell'esistenza di un mandato designato come contratto di prestazioni di servizio tra l'ex direttore del SIC e un privato. Questa persona era stata incaricata di creare «in tutta segretezza e riservatezza» una rete di contatti in vari settori per l'allora direttore del SIC e di ricavarne informazioni utili per il Servizio. Il contratto, che risale alla primavera del 2019, è stato prorogato nella primavera del 2020 e risolto dal SIC il 31 marzo 2021.

Il 9 dicembre 2021 la capo del DDPS ha informato la presidente della DelCG sui punti essenziali del contratto. Lo stesso giorno il DDPS ha trasmesso il contratto alla DelCG, precisando che le prestazioni fornite erano in fase di accertamento interno e che il SIC era stato incaricato di raccogliere tutti i documenti e di presentarli alla SG-DDPS.

Successivamente, la DelCG ha chiesto che le venissero forniti entro fine gennaio 2022 tutti i rapporti che il privato aveva redatto all'attenzione del SIC, esigendo i dettagli dei pagamenti effettuati. Ha altresì chiesto alla capo del DDPS in che misura il contratto stabilisse una relazione con una fonte e se fosse opportuno raccogliere informazioni sotto copertura su persone della sfera economica, scientifica, culturale e politica a loro insaputa.

In una prima valutazione, il 1° febbraio 2022 la capo del DDPS ha informato la DelCG di ritenere il contratto di prestazioni di servizio «inopportuno e discutibile sul piano politico» nonché «altamente problematico sul piano giuridico». Questa valutazione corrisponde testualmente a una perizia del servizio giuridico della SG-DDPS del 20 gennaio 2022, in cui si afferma anche che non si può affatto escludere una violazione dell'articolo 5 LAIn né una relazione con una fonte secondo l'articolo 15 della LAIn.

Al contempo, la DelCG ha ricevuto i documenti relativi alla collaborazione con il privato ancora reperibili presso il SIC, compresi i conteggi delle spese del privato e alcune delle sue e-mail all'ex direttore del SIC. Diverse informazioni contenute in questi documenti erano però già state pubblicate nei media168: è emerso, infatti, che il SIC aveva già fornito informazioni dettagliate ai media una settimana prima che tali documenti fossero trasmessi alla DelCG. Successivamente, la Delegazione ha espresso il proprio sconcerto alla capo del DDPS per questo tipo di approccio.

168

Oberst S. schiesst scharf, in: Tages-Anzeiger, 22 gennaio 2022; Ein Geheimberater auf Abwegen. in: Tages-Anzeiger, 1° febbraio 2022.

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Nella sua lettera alla DelCG del 1° febbraio 2022, la capo del DDPS aveva anche annunciato un'inchiesta amministrativa per accertare i fatti relativi al suddetto contratto di prestazioni di servizio. Secondo le Istruzioni del Consiglio federale del 18 agosto 2021 concernenti le inchieste amministrative e le inchieste disciplinari, le inchieste amministrative sono soggette a un obbligo di consultazione preventiva dell'UFG e della CaF169. Nella sua lettera del 24 febbraio 2022, la DelCG ha quindi chiesto la trasmissione dei documenti relativi a questa procedura di consultazione.

Dopo ripetute richieste, la DelCG ha potuto concludere che il DDPS aveva avviato la prescritta consultazione sui mandati relativi alle inchieste amministrative per il contratto di prestazioni di servizio e sugli eventi nell'ambito Ciber del SIC (cfr. n. 5.8) solo dopo che la DelCG aveva segnalato il suddetto obbligo di consultazione.

Per quanto riguarda il contenuto del contratto, la DelCG ha constatato numerose incongruenze. Nonostante la somma degli importi forfettari mensili avesse superato completamente il tetto massimo annuale dei costi, si sono continuate a imputare spese, che apparentemente sono state anche rendicontate senza ricevute per tutto il periodo del contratto e di conseguenza non sono mai state controllate. Inoltre, il conteggio di spese come i costi telefonici e gli abbonamenti ai giornali non era conforme con le Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio del settembre 2016. Il privato avrebbe anche dovuto indicare l'IVA nelle sue fatture, cosa che di fatto non è mai avvenuta.

In questo contesto, la DelCG si è chiesta in che misura questo mandato fosse rappresentativo della qualità dei contratti di prestazioni di servizio del SIC. Fino a quel momento, non aveva alcuna garanzia che il contratto in questione fosse un caso isolato e non sapeva se esistessero altri contratti problematici di questo tipo presso il SIC. Per questo motivo, in virtù di un accordo congiunto del 2016, il 25 febbraio 2022 la DelCG ha proposto alla DelFin una verifica generale dei contratti di prestazioni di servizio del SIC a opera del CDF. Il 2 maggio 2022 la DelFin ha approvato tale proposta e ha incaricato il CDF di completare il rapporto di verifica entro la fine di ottobre 2023.

A marzo
e a maggio 2022, la DelCG ha inoltre sentito i protagonisti principali dei processi di gestione all'interno del SIC in merito all'assegnazione del mandato al privato. Le informazioni ottenute le hanno permesso di ricostruire ampiamente i fatti verificatisi all'interno del SIC.

5.9.2

Conclusioni della DelCG

A fine settembre la DelCG ha ricevuto il rapporto finale dell'inchiesta amministrativa esterna del 30 agosto 2022, in cui si conferma che nel contratto di prestazioni di servizio non sono state rispettate diverse istruzioni pertinenti sull'acquisto di beni e servizi presso il SIC, come pure che sono stati violati altri principi del diritto in materia di acquisti. Inoltre, l'inchiesta amministrativa giunge alla conclusione che si dovrebbe 169

Queste prescrizioni sono da ricondurre a un rapporto della CdG-N. Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale. Rapporto della CdG-N del 19 novembre 2019 (FF 2020 1469).

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rinunciare a sporgere denuncia penale e lascia in sospeso la questione se la persona incaricata fosse una fonte del SIC.

Il 7 novembre 2022 la DelCG ha discusso il rapporto con il segretario generale del DDPS, tematizzando il mancato rispetto delle disposizioni di diritto in materia di acquisti, i processi interni del SIC come pure le conseguenze delle raccomandazioni formulate. In un comunicato stampa del 1° dicembre 2022, il DDPS ha informato il pubblico sui risultati dell'inchiesta amministrativa e sulle raccomandazioni che ne derivano170.

Oltre alla violazione delle istruzioni interne concernenti il diritto in materia di acquisti, la DelCG ha preso atto con sconcerto del fatto che, dopo le elezioni del 20 ottobre 2019, il privato abbia analizzato quali membri del Parlamento federale sarebbero stati «utili» oppure «ostili» nei confronti del direttore del SIC. Poiché tali valutazioni sono state fatte nell'ambito di un rapporto contrattuale con il SIC, sono disciplinate dall'articolo 5 capoverso 5 LAIn e rappresentano quindi un trattamento non autorizzato di informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione.

L'inchiesta amministrativa esterna ha altresì dimostrato che il privato aveva acquisito informazioni sotto copertura su argomenti di competenza del SIC (cfr. art. 6 LAIn) e le aveva trasmesse all'allora direttore del SIC. A tal fine aveva incontrato diplomatici stranieri e rappresentanti di organizzazioni internazionali, un modo di operare che in linea di principio corrisponde a un'attività tipica di una fonte umana (cfr. art. 15 LAIn). Tuttavia, il privato non era passato attraverso il processo di reclutamento prescritto internamente dal SIC né vi erano gestori delle fonti della divisione Ricerca responsabili di tale persona e della legalità delle sue attività (cfr. art. 15 e 16 OAIn).

Allo stesso modo, non è stato presentato alcun rapporto alla capo del DDPS e alla DelCG (cfr. art. 19 OAIn). Le prescrizioni di cui sopra si applicano a chiunque acquisisca informazioni sotto copertura per conto del SIC, a prescindere dalle modalità contrattuali della sua collaborazione con il SIC.

5.10

Condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

5.10.1

Alta vigilanza sulla condotta in materia di politica di sicurezza

Nel 1999 il Consiglio federale aveva rivisto i suoi strumenti di condotta in materia di politica di sicurezza con il Rapporto sulla politica di sicurezza 2000171. Da allora, la DelCG ha monitorato sistematicamente l'attività della DelSic e dei suoi organi di stato maggiore preparatori ODSic (Organo direttivo in materia di sicurezza) e successivamente CrS (Comitato ristretto Sicurezza).

170

Inchiesta amministrativa relativa a un mandato di consulenza in seno al Servizio delle attività informative della Confederazione, comunicato stampa del DDPS del 1° dicembre 2022.

171 Sicurezza attraverso la cooperazione. Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la politica di sicurezza della Svizzera (RAPOLSIC 2000) del 7 giugno 1999 (FF 1999 6561).

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In quanto autorità di alta vigilanza, la DelCG si interessa al ruolo del Servizio delle attività informative in questi organi e al contributo della DelSic alla vigilanza e al controllo da parte del Consiglio federale sulle attività informative (cfr. art. 80 LAIn).

La DelCG monitora inoltre il funzionamento degli strumenti di condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale riguardo alla loro opportunità ed efficacia172. A oggi la DelCG ha dovuto condurre otto colloqui con la DelSic: il primo nel novembre del 2004 ha riguardato il coordinamento dei servizi delle attività informative in quel periodo173, mentre l'ultimo, tenuto a maggio dell'anno in rassegna, ha riguardato la missione di evacuazione a Kabul e la guerra in Ucraina.

5.10.2

Compiti e funzionamento di DelSic e CrS

Secondo l'articolo 2 delle Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del 2 dicembre 2016174, la DelSic valuta la situazione rilevante in materia di sicurezza e coordina affari interdipartimentali in materia di politica di sicurezza. Si compone della capo del DDPS, della capo del DFGP e del capo del DFAE.

Il CrS si compone della direttrice di fedpol, della segretaria di Stato del DFAE e del direttore del SIC. I tre dipartimenti rappresentati nel CrS mettono a disposizione le basi per la valutazione congiunta della situazione all'attenzione della DelSic. Il CrS è anche responsabile dell'individuazione tempestiva di sfide nel campo della politica di sicurezza: può presentare proposte alla DelSic come pure ad altre delegazioni del Consiglio federale e in caso di crisi coordina e integra le competenze interne ed esterne.

L'ufficio che presiede a rotazione annuale il CrS allestisce i propri verbali all'attenzione della DelCG. La Delegazione riceve sistematicamente tutti i documenti rilevanti della DelSic. La presidenza permanente è affidata al DDPS.

A partire dal 2019 la segretaria generale del DFGP e i segretari generali di DFAE e DDPS partecipano a titolo permanente alle sedute della DelSic. Nei 25 anni precedenti, tuttavia, la presenza di segretari generali nella DelSic non è mai stata tema di discussione, mentre i tre membri del CrS hanno sempre fatto parte della cerchia fissa di partecipanti. Altri rappresentanti della linea gerarchica, ad esempio il capo dell'esercito, non sono più stati invitati alle sedute della DelSic a partire dal 2019.

Di norma la DelSic pianifica quattro sedute ordinarie all'anno, mentre il CrS si riunisce una volta al mese. Nel 2019 e nel 2020 la DelSic ha organizzato solo tre sedute, nel 2021 due sedute ordinarie. Durante la prima metà del 2021, per discutere di eventuali affari di compensazione a livello politico riguardo alla procedura di acquisto dei nuovi aerei da combattimento, la DelSic si è riunita altre quattro volte nel 172

Rapporto annuale 2012 delle CdG e della DelCG del 24 gennaio 2013, n. 4.5 (FF 2013 2903, in particolare 2988).

173 Colloquio della DelCG con la DelSic, comunicato stampa della DelCG del 22 novembre 2004 (in tedesco).

174 Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale (FF 2016 7825).

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formato speciale Air2030175. A fronte di questo andamento, è stato difficile per la DelSic garantire una valutazione sistematica della situazione rilevante per la sicurezza.

Le Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale, a carattere temporaneo, sono scadute a fine 2021. Il 2 febbraio 2022 il Consiglio federale ne ha prorogato retroattivamente il periodo di validità a fine 2022176. Contemporaneamente il DDPS è stato incaricato di verificare le strutture di coordinamento nel campo della politica di sicurezza e di presentare al Consiglio federale i risultati e gli eventuali adeguamenti delle istruzioni entro fine 2022.

Dato che nel 2019 il Consiglio federale aveva già incaricato il DFF di valutare le strutture nel settore ciber entro la fine del 2022, nel maggio 2022 il DDPS e il DFF hanno istituito un'organizzazione di progetto comune denominata SECORG per verificare congiuntamente il coordinamento interdipartimentale nei settori della sicurezza e dei ciber-rischi177. La direzione del progetto è stata affidata all'ex direttore dell'UFG, il quale riferisce a un comitato di progetto con rappresentanti di DDPS, DFF, DFGP e DFAE. Sulla base delle conclusioni di questi lavori, le Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza devono essere riviste ed entrare in vigore in una nuova forma a inizio 2023.

5.10.3

Missione di evacuazione a Kabul nell'agosto 2021 ­ Valutazione della DelCG

Negli ultimi anni l'attenzione della DelSic si è sempre più concentrata sulla sicurezza interna, a scapito della valutazione della situazione strategica nell'ambito della sicurezza internazionale. È così che nel 2021 la DelSic non ha prestato attenzione agli eventi che hanno portato alla graduale presa di potere dei Talebani in Afghanistan. Il 9 agosto 2021 il DDPS ha annullato la seduta ordinaria della DelSic prevista il 17 agosto per mancanza di argomenti urgenti da trattare, nonostante proprio il giorno prima i Talebani avessero già conquistato la città di Kunduz, nel nord dell'Afghanistan. Nella seduta ordinaria del 12 agosto 2021, il CrS ha discusso soltanto la chiusura temporanea dell'Ufficio di cooperazione della Svizzera a Kabul. Alla seduta non ha partecipato alcun rappresentante di SIM e Forze speciali dell'esercito, che da tempo si stavano occupando dell'eventualità di una missione di evacuazione in Afghanistan.

Gli organi di condotta in materia di politica di sicurezza non sono stati coinvolti nemmeno quando il 13 agosto 2021 la Germania ha offerto alla Svizzera di partecipare a una missione di evacuazione a Kabul e il DFAE con il DDPS, durante il fine settimana del 14 e 15 agosto, hanno redatto la domanda di servizio d'appoggio di sei membri dell'esercito, sottoponendola immediatamente per decisione al Consiglio 175

Procedura di valutazione. Nuovo aereo da combattimento. Rapporto della CdG-N del 9 settembre 2022, n. 2.3 (FF 2022 2484).

176 Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale. Proroga del 2 febbraio 2022 (FF 2022 258).

177 Le strutture di coordinamento interdipartimentale nei settori della sicurezza e dei ciberrischi saranno verificate, comunicato stampa del DDPS del 16 maggio 2022.

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federale tramite procedura scritta. I primi membri del distaccamento e due esperti della sicurezza del Centro di gestione delle crisi del DFAE sono arrivati a Kabul il 17 agosto 2021 e l'evacuazione è stata completata il 23 agosto.

Nella seduta del 25 agosto 2021, la DelCG ha constatato che le strutture esistenti di condotta in materia di politica di sicurezza non erano state attivate né prima né durante la missione a Kabul. Per la DelCG, la DelSic avrebbe dovuto assicurarsi di essere sempre sufficientemente informata sullo sviluppo della situazione e all'occorrenza di essere in grado di procedere rapidamente all'esame preliminare delle decisioni del Consiglio federale, necessità che si sarebbe senz'altro verificata se il personale svizzero fosse stato ancora sul posto il 26 agosto, quando l'attacco terroristico perpetrato nei pressi dell'aeroporto di Kabul è costato la vita a più di 180 persone. Il distaccamento del DDPS e i due esperti di sicurezza del DFAE erano rientrati in Svizzera solo il giorno prima.

Con lettera del 21 settembre 2021, la DelCG ha quindi chiesto un colloquio congiunto con i membri della DelSic per chiarire i compiti della delegazione e quelli del CrS, come pure per discuterne l'ulteriore sviluppo. A inizio novembre 2021 i tre dipartimenti sono riusciti a fissare una data per tale colloquio, non prima però del 5 maggio 2022.

5.10.4

Attacco russo all'Ucraina nel febbraio 2022

Prima che la DelCG potesse condurre il colloquio in programma con la DelSic sulla missione di evacuazione a Kabul, a febbraio 2022 la condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale ha dovuto affrontare una sfida ancora più grande. A posteriori si può constatare che i servizi competenti della Confederazione non hanno anticipato la portata degli sviluppi nel corso dei mesi che hanno preceduto l'attacco russo all'Ucraina.

Nel radar della situazione, che il SIC gestisce per il CrS, la crisi ucraina è stata classificata come punto focale d'attualità nel dicembre 2021. Una guerra convenzionale tra la Russia e la NATO figurava nel panorama degli eventi a lungo termine da individuare precocemente. Queste valutazioni erano state riprese invariate dagli anni precedenti178. L'11 febbraio 2022 il CrS si è riunito poco prima del fine settimana per una seduta straordinaria, resasi necessaria a seguito delle informazioni ricevute dall'estero su un'imminente invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Secondo i media, anche altri Paesi europei avevano ricevuto avvertimenti simili179.

Lunedì 14 febbraio 2022 la DelSic si è riunita per discutere la valutazione della situazione del SIC e la situazione dell'ambasciata a Kiev. Alla DelSic premeva trarre insegnamento dall'operazione di evacuazione da Kabul e pianificare tempestivamente il supporto dell'esercito. Per la successiva seduta del Consiglio federale occorreva

178

cfr. Rapporto sulla situazione del SIC del giugno 2022, strumento radar della situazione a pag. 15.

179 CIA rechnet mit russischem Angriff kommende Woche, di Maik Baumgärtner, Matthias Gebauer, Martin Knobbe e Fidelius Schmid, in: Spiegel, 11 febbraio 2022.

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quindi preparare una proposta di servizio d'appoggio dell'esercito. La missione in questione è stata approvata il 16 febbraio.

In occasione della sua seduta ordinaria del 15 febbraio 2022, il CrS ha nuovamente discusso il potenziale di escalation della crisi ucraina e ha adottato una nota informativa con una valutazione della situazione all'attenzione della DelSic, che andava aggiornata per il giorno seguente. Tra i tre scenari considerati, una vasta offensiva russa per annettere (parzialmente) l'Ucraina è stata considerata la meno probabile (20­35 %)180. Il SIC riteneva infatti che le forze militari dispiegate dalla Russia fossero insufficienti per un'operazione militare del genere e che i costi politici, economici e militari fossero troppo elevati per Mosca. Secondo il DFAE, il Gruppo di lavoro interdipartimentale (GLID) sulla Russia riteneva che l'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina181 avrebbe dovuto essere adeguata o inasprita a seconda delle nuove sanzioni dell'UE. La questione dei rifugiati non è stata affrontata.

Il 21 febbraio 2022 la Russia ha riconosciuto l'indipendenza delle regioni separatiste dell'Ucraina orientale, inviandovi le sue truppe. La seduta ordinaria della DelSic del 22 febbraio 2022 ha trattato principalmente la crisi ucraina. Il CrS è stato incaricato di anticipare e discutere tutte le ulteriori misure necessarie in vista di un'ulteriore escalation. A tal fine dovevano essere coinvolti tutti i servizi rilevanti, soprattutto quelli competenti in materia di rifugiati e approvvigionamento energetico. La DelSic ha espresso chiaramente l'intenzione di utilizzare gli organi di condotta in materia di politica di sicurezza per anticipare le possibili conseguenze della crisi a livello interdipartimentale e per predisporre per tempo eventuali misure.

Il 24 febbraio 2022 la Russia ha sferrato l'attacco all'Ucraina, prima che il CrS avesse portato a termine il mandato della DelSic. Un rappresentante del SIC, che presiedeva il CrS, ha partecipato alla conferenza stampa delle autorità federali durante quel primo giorno di guerra. Lo stesso CrS si è riunito in serata per una seduta straordinaria nella sua consueta composizione. Non sono stati coinvolti altri servizi federali.

La successiva riunione del CrS si è svolta la mattina del 28
febbraio 2022 in composizione allargata (POLSIC DDPS, MPC, SFI, NCSC, SEM, SECO, UFE, UFAC), ma senza rappresentanti dell'esercito. È stata redatta una nota informativa, in conformità al mandato della DelSic del 22 febbraio, che forniva una panoramica sulle attività dell'Amministrazione in materia di politica estera, sanzioni, migrazione, cibersicurezza, approvvigionamento energetico e controllo dello spazio aereo.

Dopo la sua seduta del 28 febbraio 2022, il Consiglio federale ha annunciato nel pomeriggio la decisione di adottare i pacchetti di sanzioni dell'UE del 23 e 25 febbraio e di emettere divieti di ingresso nei confronti di persone vicine al presidente russo182.

Durante la successiva seduta straordinaria della DelSic, il DFGP ha fornito informazioni sui piani dell'UE per concedere protezione ai rifugiati ucraini e ha abboz180

Un'offensiva militare limitata volta a destabilizzare l'Ucraina era stata valutata come piuttosto probabile (50­65 %).

181 Ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RU 2015 2311), abrogata il 4 marzo 2022.

182 La Svizzera si unisce alle sanzioni dell'UE contro la Russia, comunicato stampa del Consiglio federale del 28 febbraio 2022.

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zato gli interventi riguardanti la Svizzera. La preoccupazione dell'opinione pubblica per un dispiegamento di armi nucleari da parte della Russia ha dato l'occasione al DDPS di discutere la convocazione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP), il cui impiego come piattaforma di informazione e coordinamento con i Cantoni è stato accolto all'unanimità.

Il 15 marzo 2022 il CrS si è nuovamente riunito e ha discusso di note informative da sottoporre alla DelSic su temi relativi alle operazioni di influenza e alla ciberdifesa; i lavori in questione erano già iniziati prima dello scoppio della guerra e indipendentemente dalla crisi in Ucraina.

Alla seduta della DelSic del 17 marzo 2022, il DFGP ha fornito informazioni sull'accoglienza di persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina e sull'attivazione dello SONAS. Il DFAE ha riferito in merito alla prima seduta del Gruppo di coordinamento interdipartimentale Ucraina / Russia (GCUR), istituito dal Consiglio federale l'11 marzo 2022 su richiesta e sotto la direzione del DFAE. Sono state previste sedute settimanali dei segretari generali di tutti i dipartimenti nonché della CaF. Il GCUR ha sostituito il precedente GLID Ucraina / Russia del DFAE. Il DFAE ha riferito regolarmente al Consiglio federale sui lavori del GCUR mediante note informative.

5.10.5

Colloquio della DelCG con la DelSic del maggio 2022

Già il 23 febbraio 2022, la DelCG si era assicurata che a partire da quel momento i suoi membri ricevessero costantemente le analisi del SIM e del SIC sulla situazione in Ucraina. Nella seduta del 21 marzo 2022 la DelCG ha constatato che il CrS e la DelSic si erano occupati dell'evoluzione della situazione riguardo all'Ucraina già prima dell'attacco russo, a differenza di quanto successo con la crisi in Afghanistan.

La DelCG ritiene tuttavia che il CrS abbia mancato di coinvolgere per tempo altri servizi federali e che il vantaggio temporale non sia stato sfruttato a sufficienza per rafforzare la capacità d'azione del Consiglio federale. Poiché il CrS ha incentrato il suo lavoro principalmente sugli aspetti legati ad attività informative e di polizia, nel bilancio che ha fornito alla DelSic mancavano elementi essenziali (ad es. migrazione, energia e sanzioni) per una valutazione completa delle conseguenze del conflitto.

La DelCG non ha compreso l'assenza dell'esercito negli organi di condotta in materia di politica di sicurezza e già nel suo rapporto di ispezione sul Caso Crypto AG aveva raccomandato che il capo dell'esercito partecipasse regolarmente alle sedute della DelSic. Il Consiglio federale aveva risposto al rapporto dichiarandosi favorevole alla partecipazione del capo dell'esercito a tali sedute quando l'argomento discusso riguarda l'esercito183. Per la DelCG non vi era alcun dubbio che lo scoppio del più grande conflitto armato in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale interessasse anche l'esercito.

La DelCG si è detta scettica anche sul contributo del neonato GCUR alla condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale. Secondo l'articolo 41 183

Caso Crypto AG. Rapporto della DelCG del 2 novembre 2020. Parere del Consiglio federale del 26 maggio 2021 (FF 2021 1222, in particolare 10).

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LOGA184, le segreterie generali svolgono la funzione di stato maggiore generale dei dipartimenti. La DelCG ritiene invece che la condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale debba rispettare la linea gerarchica dei gruppi e degli uffici competenti.

Alla luce dell'evoluzione della situazione in termini di sicurezza, la DelCG non voleva più condividere le proprie riflessioni solo con la DelSic, ma portarle anche all'attenzione del Consiglio federale. Con lettera del 4 aprile 2022, la DelCG ha quindi informato il Consiglio federale della sua intenzione di incontrare la DelSic il 5 maggio 2022 per discutere il funzionamento della condotta in materia di politica di sicurezza anche in relazione all'attacco russo all'Ucraina. La DelCG ha inoltre chiesto di ricevere tutti i verbali e quanto prodotto dal GCUR. Il 26 aprile 2022 la capo del DDPS ha confermato di aver ricevuto la lettera della DelCG.

All'inizio del colloquio congiunto del 5 maggio 2022, tanto la DelCG quanto la DelSic hanno deplorato il fatto che la lettera della DelCG al Consiglio federale fosse stata divulgata ai media. I tre membri della DelSic hanno approfittato del colloquio per rispondere alle varie critiche mosse nella lettera della DelCG. Hanno inoltre ribadito a più riprese che gli strumenti di condotta in materia di politica di sicurezza non svolgono la funzione di uno stato maggiore di crisi e che in caso di crisi questo compito spetterebbe al dipartimento responsabile.

Dopo il colloquio del 5 maggio 2022, la DelCG ha informato la DelSic che avrebbe continuato a monitorare l'impiego degli strumenti di politica di sicurezza della Confederazione. La DelCG ha poi detto di voler essere informata sui lavori in corso riguardo al progetto SECORG (cfr. n. 5.10.2) e di aspettarsi di ricevere il rapporto finale entro la fine di ottobre 2022.

5.10.6

Ulteriori lavori del GCUR e della DelSic

5.10.6.1

Scenari per lo sviluppo della situazione

Sin dalla prima seduta del GCUR il 17 marzo 2022, il DFAE si è adoperato per valutare lo sviluppo futuro della situazione sulla base di scenari e per anticipare la necessità di intervento da parte della Svizzera. Il 24 marzo 2022 il GCUR ha discusso una prima bozza del DFAE con tre scenari di base; il 25 marzo anche la DelSic ha discusso la necessità di anticipare gli sviluppi del conflitto in Ucraina e le sue conseguenze per la politica di sicurezza della Confederazione, concordando di consolidare gli scenari del GCUR sotto la direzione del DDPS. Il 31 marzo è stato presentato al GCUR un documento con quattro scenari e il 7 aprile il GCUR ha adottato cinque scenari di base con un periodo di validità di sei mesi. In aprile alcuni dipartimenti e uffici hanno completato gli scenari, integrandovi conseguenze e misure che li riguardavano. Il 12 aprile 2022 il DFAE ha informato la DelSic dei progressi compiuti.

184

Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

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Sebbene le conseguenze per la protezione della popolazione siano state integrate rapidamente negli scenari, il DDPS ha fornito il contributo dell'esercito solo durante la seduta del GCUR del 19 maggio 2022. L'elenco di compiti dell'esercito spaziava dagli impieghi sussidiari per le autorità civili in Svizzera e all'estero alla missione di difesa nello scenario di un confronto tra Russia e NATO.

Il 12 maggio 2022 il SIC ha presentato al GCUR quattro scenari per lo sviluppo del fronte in Ucraina. Il SIC non si aspettava che l'esercito ucraino sarebbe stato in grado di condurre una controffensiva efficace nei tre mesi successivi né che la Russia avrebbe guadagnato terreno nell'Ucraina meridionale. La valutazione del SIC ha quindi confermato lo scenario che fino a quel momento il GCUR aveva ritenuto più probabile.

Il 14 giugno 2022 la DelSic ha incaricato il CrS di preparare una nota informativa sugli ulteriori sviluppi della guerra in Ucraina nei sei mesi successivi. La nota, che identificava una guerra di logoramento prolungata come lo scenario più probabile, è stata trasmessa ai membri della DelSic il 6 luglio 2022.

5.10.6.2

Richieste di materiale bellico svizzero da parte di altri Paesi

Nel maggio 2022 la Svizzera ha ricevuto diverse richieste di riesportazione di materiale bellico da parte di Paesi ai quali tale materiale era stato consegnato da fabbricanti svizzeri. Inoltre, un governo europeo si è rivolto al DDPS con la richiesta di cedergli una fornitura di missili anticarro già ordinati dalla Svizzera. In cambio la Svizzera avrebbe diritto a una consegna differita.

La DelSic ha esaminato tali richieste il 17 maggio e il 1° giugno 2022 in una composizione ridotta, vale a dire senza i membri del CrS. Il capo dell'esercito è stato invece convocato in occasione della seconda seduta, durante la quale si è espresso sugli effetti che una consegna differita dei missili ordinati avrebbe sulla formazione dell'esercito e sulla sua prontezza di difesa.

5.10.6.3

Preparazione a un evento nucleare

Sin dalla sua prima seduta, il GCUR ha discusso regolarmente il rischio di un evento nucleare in Ucraina (uso di un'arma nucleare o incidente in una centrale nucleare).

Già nell'aprile del 2022 il DFI ha redatto una nota informativa per il Consiglio federale sulle responsabilità e sulle basi legali per reagire a un tale evento. L'UFSP e l'UFPP sono stati identificati come i principali uffici competenti, i quali hanno presentato i loro risultati al GCUR il 9 giugno 2022. Successivamente, il GCUR ha chiesto all'UFPP di formulare proposte per un'organizzazione di crisi in caso di evento, soprattutto a livello politico-strategico.

Nella seduta del GCUR del 23 giugno 2022, l'UFPP (Centrale nazionale d'allarme, CENAL) ha presentato soluzioni alternative per l'organizzazione dello Stato maggiore di condotta strategica della Confederazione (SMCSC) proposto in caso di evento 101 / 112

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nucleare in Ucraina. Il Consiglio federale è stato informato di questi lavori con nota informativa del DFAE del 28 giugno. Dopo ulteriori discussioni in agosto, il 1° settembre il GCUR ha discusso una bozza di proposta del DDPS per il Consiglio federale per l'istituzione di tale stato maggiore.

Secondo la proposta del DDPS, all'interno del nuovo SMCSC, lo SMFP verrebbe integrato con una conferenza dei direttori costituita appositamente per gestire l'evento. Oltre ai servizi federali interessati (UFSP, UFPP, UDSC, UFE, un rappresentante dell'esercito), lo SMCSC dovrebbe includere anche il portavoce del Consiglio federale, i segretari generali dei dipartimenti, della CDDGP nonché della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP).

Nella sua seduta del 30 settembre 2022, il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a istituire lo SMCSC in caso di evento, definendo i contorni dell'organizzazione di crisi per una risposta rapida ed efficace. La direzione dello SMCSC è stata affidata al segretario generale del DDPS. Durante la stessa seduta il Consiglio federale ha approvato anche lo stato maggiore di crisi da impiegare in caso di penuria energetica.

5.10.7

Colloquio tra DelCG e DDPS nell'ottobre 2022

L'11 ottobre 2022 la DelCG ha discusso con la capo e il segretario generale del DDPS le attività del GCUR e il ruolo del DDPS in questo gruppo di coordinamento. Di norma il segretario generale rappresenta il DDPS nel GCUR. Dall'agosto 2022 quest'ultimo si riunisce ormai con cadenza bisettimanale. L'UFPP mette a disposizione del DFAE, che dirige il GCUR, personale per la preparazione, lo svolgimento e il seguito delle sedute a livello amministrativo.

La DelCG ha inoltre chiesto informazioni in merito alla rilevanza degli scenari di sviluppo su cui il GCUR si era accordato sei mesi prima (cfr. n. 5.10.6.1). Secondo il segretario generale, è emerso che l'adeguamento degli scenari di base comporta un onere notevole, poiché si rende necessario adeguare anche le conseguenze per i singoli servizi federali. Tuttavia, nel caso di un cambiamento significativo nello sviluppo della situazione, tale adeguamento dovrebbe comunque essere esaminato. Nella sua seconda seduta di novembre 2022 il GCUR ha aggiornato gli scenari per lo sviluppo della guerra in Ucraina.

Nell'estate del 2022 il GCUR si è occupato più volte delle responsabilità per l'eventuale trattamento di pazienti provenienti dall'Ucraina. Come ha spiegato il segretario generale, alla fine nessun dipartimento ha assunto la direzione, assegnata invece alla CDS.

La DelCG ha preso atto anche del fatto che nel frattempo il Consiglio federale aveva creato le condizioni necessarie per l'attivazione del nuovo SMCSC per la gestione di un evento nucleare come pure di uno stato maggiore di crisi da impiegare in caso di penuria energetica. Dato che i segretari generali dovrebbero far parte non solo del GCUR ma anche di questi stati maggiori supplementari, la DelCG ha sollevato la questione della capacità di resistenza in caso di crisi su più fronti.

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La DelCG, pur condividendo la creazione di questi strumenti, ritiene che la risposta della Confederazione alla guerra in Ucraina abbia dimostrato come sia stato speso molto tempo per la discussione e l'istituzione delle strutture di condotta necessarie.

6

Rapporti di gestione 2021 e rapporti periodici

6.1

Rapporto di gestione 2021 del Consiglio federale

Uno dei compiti rientranti nell'alta vigilanza parlamentare è verificare l'attuazione degli obiettivi annuali fissati dal Consiglio federale e la gestione di quest'ultimo. Tale verifica viene effettuata tra l'altro mediante il rapporto di gestione che il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale conformemente all'articolo 144 LParl. Le CdG riferiscono alle Camere in merito alla gestione e presentano in conclusione una proposta di approvazione del rapporto di gestione.

In occasione delle loro sedute plenarie che si svolgono in maggio, le CdG tengono colloqui con i membri del Consiglio federale e con il Cancelliere della Confederazione. Oltre al resoconto generale sugli obiettivi e sulle misure realizzati nell'anno oggetto del rapporto, i membri del Consiglio federale informano le CdG anche su determinati temi prioritari che hanno selezionato. Dal canto loro le CdG scelgono per tutti i dipartimenti e per la CaF alcuni temi trasversali. Per i colloqui tenutisi nel 2022 sono stati scelti i seguenti temi: ­

Rottura dei negoziati sull'Accordo quadro istituzionale con l'UE: quali insegnamenti trae il Consiglio federale da questo dossier in vista di futuri negoziati con l'UE?

­

Ripercussioni della guerra in Ucraina sul lavoro dei dipartimenti

Nell'ambito dei colloqui con i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione, i membri delle Commissioni possono proporre e approfondire ulteriori temi.

Nel maggio del 2022 i capidipartimento hanno informato le Commissioni sui seguenti temi prioritari da essi selezionati: DFAE

­ Strategia di politica estera 2020­2023: bilancio provvisorio e prospettive ­ Sicurezza europea

DFI

­ Superamento della crisi di COVID-19 ­ Vaccinazione e normalizzazione

DFF

­ Provvedimenti per il superamento della pandemia di COVID-19 ­ Digitalizzazione e ciber-rischi ­ Piazza finanziaria e fiscale svizzera

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DFGP

­ Situazione della criminalità in Svizzera ­ Ucraina

DATEC

­ Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico ­ Futuro orientamento del traffico merci ferroviario

DDPS

­ Rapporto sulla politica di sicurezza del Consiglio federale ­ Ulteriore sviluppo della ciberdifesa nel DDPS ­ Risanamento dei siti contaminati nell'ex deposito di munizioni di Mitholz

DEFR

­ Horizon e Erasmus+: misure di attenuazione e prospettive ­ Misure intese a rafforzare la piazza economica svizzera

CaF

­ Digitalizzazione ­ Valutazione della gestione della crisi di COVID-19

Per preparare l'esame del rapporto di gestione del Consiglio federale, nell'aprile 2022 le sottocommissioni delle CdG hanno inoltre incontrato autorità, capidipartimento, tribunali e rappresentanti delle unità della Confederazione rese autonome. Con queste ultime la discussione sul rapporto del Consiglio federale ha tra l'altro riguardato il raggiungimento dei loro rispettivi obiettivi strategici.

Secondo entrambe le CdG, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale hanno nel complesso svolto i loro compiti in modo adeguato. Le Commissioni hanno pertanto proposto unanimemente e senza astensioni alle rispettive Camere di approvare il rapporto di gestione del Consiglio federale per il 2021185. Il Parlamento ha accolto queste proposte nella sessione estiva 2022.

6.2

Rapporto di gestione 2021 del Tribunale federale

Fra i compiti dell'alta vigilanza parlamentare rientrano anche l'esame dell'attività del TF e, di riflesso, l'approvazione del suo rapporto di gestione, conformemente all'articolo 3 LTF186. Le CdG trattano ogni anno il rapporto di gestione del TF e sentono rappresentanti del TF e dei tribunali di primo grado187. Su questa base riferiscono alle Camere, alle quali propongono di approvare il rapporto di gestione.

Nell'ambito dell'esame del rapporto di gestione 2021, avvenuta nella primavera 2022, sono stati fra l'altro discussi i seguenti punti: la situazione del personale, l'evoluzione del numero di casi e dei casi pendenti, le misure di riorganizzazione previste per il

185 186 187

Boll. Uff. 2022 S 565 e Boll. Uff. 2022 N 1122 .

Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

I tribunali di primo grado della Confederazione sono il TAF, il TPF e il TFB.

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2022, la conversione dei dossier cartacei in dossier elettronici e l'attività di vigilanza del TF.

Le CdG hanno proposto alle rispettive Camere di approvare il rapporto di gestione 2021 del TF. Le Camere hanno aderito alle proposte delle CdG e hanno approvato il rapporto di gestione nella sessione estiva 2022188.

6.3

Altri rapporti analizzati dalle CdG

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome (art. 148 cpv. 3bis LParl). Per le unità con particolare importanza sul piano della politica economica e finanziaria (Swisscom, La Posta, FFS, Skyguide, RUAG, FINMA e settore dei PF) il Consiglio federale presenta annualmente alle CdG rapporti esaustivi sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Riguardo alle unità rese autonome più piccole (tra cui Swissmedic, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, l'Istituto federale della proprietà intellettuale, Innosuisse, Pro Helvetia e ASRE) il collegio governativo presenta un rapporto dettagliato alle CdG ogni quattro anni.

Diverse disposizioni legali prevedono la stesura di rapporti su determinati settori dell'Assemblea federale. Pertanto le CdG hanno il compito di esaminare il rapporto sui dettagli delle esportazioni di materiale bellico189, quello sul reporting relativo alla gestione del personale190, il rapporto delle attività del MPC191, quello dell'AVMPC192 e il rapporto di gestione della Banca nazionale svizzera 193 sull'adempimento dei suoi compiti.

Le CdG hanno anche stabilito quali rapporti del Consiglio federale sulle unità rese autonome tratteranno ogni anno194 o in un determinato momento nel corso del periodo di validità degli obiettivi strategici195. Inoltre ogni membro delle CdG può in ogni momento proporre l'esame di un rapporto che non figura all'ordine del giorno.

Le CdG trattano infine diversi rapporti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale su temi specifici (p. es. esame del rapporto annuale di fedpol oppure esame ogni due anni del rapporto dell'UFAS sulle assicurazioni sociali). Anche in questo caso ogni membro delle CdG può chiedere in qualsiasi momento che sia trattato un rapporto non previsto nel programma.

Nel complesso le CdG si occupano ogni anno di 20­40 rapporti periodici.

188 189 190 191 192 193 194 195

Boll. Uff. 2022 S 531 e Boll. Uff. 2022 N 1143.

Conformemente all'art. 32 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB, RS 514.51).

Conformemente all'art. 5 LPers e l'Accordo del 27 gennaio 2010 concernente il rapporto sulla gestione del personale concluso tra le CdG e le CdF e il Consiglio federale.

Conformemente all'art. 17 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71).

Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LOAP.

Conformemente all'art. 7 cpv. 2 della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (LBN; RS 951.11).

Stato 2022: Swisscom, La Posta, FFS, Skyguide, RUAG, FINMA e settore dei PF.

Stato 2022: Swissmedic, IFSN, Innosuisse e ASRE.

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Elenco delle abbreviazioni ACI ADS AFD AFF AFS armasuisse AVI-Ain AV-MPC BiG BLEs Boll. Uff.

CaF CAG-S CASO CCPCS CDDGP CDF CdF CdG CdG-N CdG-S Cdo Op CDS CEO CEPI CG CG MPP CH CIP CLM CO

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Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo Sistema di ricognitori telecomandati Amministrazione federale delle dogane Amministrazione federale delle finanze Archivio federale svizzero Ufficio federale dell'armamento Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione Biblioteca Am Guisanplatz Base logistica dell'esercito Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Cancelleria federale Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati Civil Aviation Safety Office (servizio incaricato di garantire la sicurezza nell'aviazione civile) Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia Controllo federale delle finanze Commissioni delle finanze delle Camere federali Commissioni della gestione delle Camere federali Commissione della gestione del Consiglio nazionale Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Comando Operazioni Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità Chief executive officer; direttore Coalizione per le innovazioni in materia di preparazione alle epidemie Commissione giudiziaria Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri Confoederatio helvetica, Confederazione Svizzera Cartella informatizzata del paziente Conversation Leader Migration Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)

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COE Corte EDU Cost.

COVID-19 CP CPA CPI CrS CSP DATEC DDPS DEFR DelCG DelFin DelSic DFAE DFF DFGP DFI DNA ECDC ElCom ENCASIA EPFL ERSS ESYSP ETP EWRS FATCA fedpol FF FFS

Centro operazioni elettroniche Corte europea dei Diritti dell'Uomo Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101) Coronavirus disease 2019 (malattia da coronavirus 2019) Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) Controllo parlamentare dell'amministrazione Commissioni parlamentari d'inchiesta Comitato ristretto Sicurezza Controllo /controlli di sicurezza relativo alle persone Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali Delegazione delle finanze delle Camere federali Delegazione Sicurezza del Consiglio federale Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Acido desossiribonucleico European Centre for Disease Prevention and Control (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) Commissione federale dell'energia elettrica European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities École polytechnique fédérale de Lausanne; Politecnico federale di Losanna Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza Piattaforma per la registrazione dei dati biometrici Exchange traded products ; prodotto quotato in borsa Early Warning Response System (sistema di allerta precoce e di reazione) Foreign Account Tax Compliance Act Ufficio federale di polizia Foglio federale Ferrovie federali svizzere 107 / 112

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FIFA FINMA Fintech FSG GAVI GCUR GEVER HSC IASA SIC IASA-GEX SIC ICO Id-e IFPDT IFSN Innosuisse IPG Iv. Pa.

IVA IVI LAIn LBCR LBN LCF LCIP LEne LEp LInFi

LM

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Fédération internationale de Football Association (Federazione internazionale di calcio) Autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari Financial technology; Tecnofinanza Federazione svizzera di ginnastica Global Alliance for Vaccines and Immunization Gruppo di coordinamento interdipartimentale Ucraina / Russia Gestione elettronica degli affari dell'Amministrazione federale Health Security Committee (Comitato per la sicurezza sanitaria) Sistema di analisi integrale del Servizio delle attività informative della Confederazione Sistema di analisi integrale dell'estremismo violento del Servizio delle attività informative della Confederazione initial coin offering Identità elettronica Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Ispettorato federale della sicurezza nucleare Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione Indennità di perdita di guadagno Iniziativa parlamentare Imposta sul valore aggiunto Istituto di virologia e di immunologia Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (RS 121) Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche; RS 952.0) Legge federale del 3.10.2003 sulla Banca nazionale svizzera (RS 951.11).

Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze; RS 614.0) Legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (RS 816.1).

Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (RS 730.0) Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie; RS 818.101) Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.1) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare; RS 510.10)

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LMB LOAP LOGA LParl LPers LRAV LRC

LRD LResp LSCPT LSEst LSIn LStrI LTF LTAlp METAS Mo.

MPC N.

NAC NDBB NDBI NFTA

Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51) Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71) Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10) Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) Legge del 18 marzo 2005 sul raccordo RAV Legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli; RU 1992 639) Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0) Legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità; RS 170.32) Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SR 780.1) Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, RS 195.1) Legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, RS 128) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110) Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino, RS 742.104) Istituto federale di metrologia Mozione Ministero pubblico della Confederazione Numero Nuovo aereo da combattimento Divisione Ricerca del SIC Divisione Gestione delle informazioni del SIC Nuova ferrovia transalpina 109 / 112

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NLR OAIn OCSP ODSic OIConf OIET OMC OMS OEp Ordinanza GEVER OSEst OSIME-SIC PF PMI Po.

RCN RCS RDS+ RS RSP RSS RU RUAG SA SARR SECO SEM SG-DDPS

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Netherlands Aerospace Centre (Centro di ricerca aerospaziale olandese) Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (RS 121.1) Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RS 120.4) Organo direttivo in materia di sicurezza Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato; RS 814.912) Ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste di sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RS 742.161) Organizzazione mondiale del commercio Organizzazione mondiale della sanità Ordinanza del 29 aprile 2015 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie; RS 818.101.1) Ordinanza del 3 aprile 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell'Amministrazione federale (RS 172.010.441) Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero; RS 195.11) Ordinanza del 16 agosto 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (RS 121.2) Politecnico federale Piccole e medie imprese Postulato Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RS 171.13) Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RS 171.14) Rete di dati sicura completata con l'accesso IP Raccolta sistematica del diritto federale Regolamento interno dei Servizi del Parlamento del 16 maggio 2014 Rete integrata Svizzera per la sicurezza Raccolta ufficiale delle leggi federali Azienda di armamento Società anonima Sistema di allarme rapido e di reazione (Early Warning and Response System, EWRS) Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato della migrazione Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

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SG-DFGP SIC SICant SII SISI SMCSC SMFP SONAS SPPEs SSC Swissmedic Swisstopo TAF TF TFB TIC TMC TPF TRAVINT UDSC UE UFAC UFAG UFE UFG UFPER UFPP UFSP UNHCR USAV

Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia Servizio delle attività informative della Confederazione Servizio informazioni cantonale Sistema d'informazione e d'intervento Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza Stato maggiore di condotta strategica della Confederazione Stato maggiore federale Protezione della popolazione Stato maggiore Asilo Servizio per la protezione preventiva dell'esercito Servizio sanitario coordinato Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Ufficio federale di topografia Tribunale amministrativo federale Tribunale federale Tribunale federali dei brevetti Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Tribunale militare di cassazione Tribunale penale federale Travel Intelligence Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Unione europea Ufficio federale dell'aviazione civile Ufficio federale dell'agricoltura Ufficio federale dell'energia Ufficio federale di giustizia Ufficio federale del personale Ufficio federale della protezione della popolazione Ufficio federale della sanità pubblica United Nations High Commissioner for Refugees; Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

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