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23.016 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Adeguamento delle rendite al rincaro) del 22 febbraio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo il disegno di modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Adeguamento delle rendite al rincaro).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 febbraio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-0603

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Compendio La proposta modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), che attua la mozione 22.3792, accolta dal Parlamento, consente di adeguare le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell'assicurazione invalidità (AI) nonché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale nel quadro delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (PC) e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (PT), nel 2023, al rincaro del 2022 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Situazione iniziale Secondo l'articolo 33ter LAVS, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie dell'AVS all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite. L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo: è determinante l'andamento dall'ultimo adeguamento delle rendite. Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento. Le rendite ordinarie sono state adeguate l'ultima volta con effetto dal 1° gennaio 2023. Il 12 dicembre 2022 l'Assemblea federale ha accolto la mozione del Gruppo del Centro 22.3792 «Adeguare immediatamente le rendite AVS al rincaro per tutelare il potere d'acquisto», che chiede un adeguamento straordinario delle rendite AVS ordinarie nonché delle PC e delle PT in modo da compensare interamente il rincaro al più tardi entro il 1° gennaio 2023. Il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, poiché in caso di accoglimento il bisogno di riforma dell'AVS crescerebbe di oltre 400 milioni di franchi, oltretutto per finanziare un progetto che a suo avviso è superfluo e che nell'ottica della politica finanziaria va respinto. Per poter adeguare le rendite ordinarie, le PC e le PT soltanto all'indice nazionale dei prezzi al consumo, senza tenere conto dell'indice dei salari, secondo quanto richiesto dal Parlamento, e raggiungere l'obiettivo di adeguare le rendite per il 2023,
occorre una modifica di legge urgente.

Contenuto del progetto Il disegno di legge contempla una modifica della LAVS di durata limitata sino alla fine del 2024, che stabilisce un adeguamento una tantum delle rendite di vecchiaia e delle rendite per superstiti. L'adeguamento concerne anche le rendite dell'AI. Per tale aumento straordinario si terrà conto soltanto dell'aumento dei prezzi, ma non della crescita dei salari. Le rendite verranno quindi aumentate nella misura del rincaro del 2022 non compensato con l'adeguamento ordinario delle rendite del 1° gennaio 2023. Poiché la modifica di legge non ha potuto entrare in vigore a quella data, gli aumenti straordinari delle rendite saranno versati successivamente. Gli aumenti non concessi fino all'entrata in vigore della modifica verranno compensati mediante una maggiorazione dell'adeguamento delle rendite. Secondo i calcoli dell'Ufficio federale di statistica, il rincaro dell'anno 2022 ammonta al 2,8 per cento. La diffe2 / 22

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renza rispetto all'aumento delle rendite già attuato il 1° gennaio 2023 è di 0,3 punti percentuali. Qualora la modifica di legge entrasse in vigore il 1° luglio 2023, la rendita minima andrebbe aumentata da 1225 a 1232 franchi. Questo incremento di 7 franchi consta dell'adeguamento al rincaro, pari a 5 franchi, e della compensazione per i mesi da gennaio a giugno del 2023, pari a 2 franchi (30 fr. ripartiti su 18 mesi).

La rendita massima verrebbe aumentata di 14 franchi, passando da 2450 a 2464 franchi. Questa regolamentazione sarebbe applicata fino al prossimo adeguamento ordinario delle rendite, cui si procederebbe presumibilmente con effetto dal 1° gennaio 2025. L'aumento di 7 franchi della rendita minima (che passerebbe quindi a 1232 fr.)

varrebbe dunque dal 1° luglio 2023 fino almeno al 31 dicembre 2024. Per non aumentare la quota delle uscite del bilancio della Confederazione fortemente vincolate per legge a scapito di quelle con un debole grado di vincolo, la Confederazione non parteciperebbe al finanziamento di questo adeguamento straordinario delle rendite.

L'esame del prossimo adeguamento ordinario delle rendite avverrà in base al prevedibile livello dell'indice misto secondo la procedura legale vigente, adottando la rendita minima di 1232 franchi fissata nel quadro del presente progetto come parametro di riferimento per valutare la necessità di aumentare la rendita minima. Al contempo, verranno adeguate anche altre prestazioni dell'AVS e dell'AI direttamente correlate alla rendita minima secondo l'articolo 34 LAVS. Resteranno invece invariati gli importi limite nella previdenza professionale nonché i contributi dovuti dai lavoratori indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa ad AVS, AI e ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG). Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale nel quadro del calcolo delle PC e delle PT verranno aumentati della stessa percentuale delle rendite. Il relativo adeguamento sarà effettuato a livello di ordinanza.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

1.1.1

Adeguamento delle rendite nonché delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Secondo l'articolo 33ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie dell'assicurazione (AVS) all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Commissione federale dell'AVS/AI), un nuovo indice delle rendite (cpv. 1). L'indice delle rendite risulta dall'equa ponderazione tra l'indice dei salari e l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC; art. 33ter cpv. 2 LAVS). A tal fine è determinante l'andamento degli indici dall'ultimo adeguamento delle rendite, con la correzione di errori di valutazione nella fissazione dell'ultimo adeguamento. Questo garantisce che i beneficiari di rendita godano di una certa tutela dal rincaro, beneficiando al contempo dell'evoluzione generale dei salari delle persone che esercitano un'attività lucrativa. Se l'IPC è aumentato di più del 4 per cento in un anno, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie già al 1° gennaio seguente (art. 33ter cpv. 4 LAVS in combinato disposto con l'art. 51ter cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 31 ottobre 19472 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS]). Le regole di calcolo previste nell'AVS si applicano anche alle rendite dell'assicurazione invalidità (AI).

Il 12 ottobre 2022 il nostro Collegio ha deciso di adeguare le rendite con effetto dal 1° gennaio 2023. In quella occasione, per il calcolo del nuovo indice delle rendite si è basato sul livello dell'IPC e dell'indice dei salari nominali del 2021, come pure sulle previsioni per il 2022 per i due indici. Nel 2021 l'indice dei salari nominali ha registrato un calo dello 0,2 per cento, a fronte di un rincaro annuo medio dello 0,6 per cento. Per il 2022 l'indice dei salari nominali è stato stimato al 2 per cento e il rincaro annuo medio al 3 per cento. Dai calcoli basati su queste stime è risultato un aumento della rendita minima (importo minimo della rendita completa di vecchiaia dell'AVS secondo l'art. 34 LAVS) del 2,5 per cento, ovvero di 30 franchi, a 1225 franchi; la rendita massima è stata conseguentemente fissata a 2450 franchi. Questi valori si applicano anche alle rendite dell'AI.
Nel ricalcolare le rendite il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute, dei redditi computabili e delle spese di malattia e d'invalidità per il calcolo delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (PC; art. 19 della legge federale del 6 ottobre 20063 1 2 3

RS 831.10 RS 831.101 RS 831.30

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sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]). Dal 1990 gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC vengono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari simultaneamente alle rendite e nella stessa misura.

Questo meccanismo di adeguamento si applica anche alle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (PT; art. 12 della legge federale del 19 giugno 20204 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani [LPTD]). Il 12 ottobre 2022 il nostro Collegio ha deciso di aumentare di circa il 2,5 per cento questi importi, come le rendite, con effetto dal 1° gennaio 2023. Per le persone sole ne risulta un aumento di 490 franchi dell'importo annuo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, che passa quindi a 20 100 franchi. Al contempo nel quadro delle PC e delle PT sono stati adeguati al rincaro gli importi massimi riconosciuti per la pigione di un appartamento e gli importi forfettari per le spese accessorie e per le spese di riscaldamento, aumentati rispettivamente del 7,1 e del 21 per cento.

1.1.2

Aumento dell'indice dei prezzi nel 2022

Nell'ottobre del 2022, sulla base della prevedibile evoluzione dei prezzi e dei salari, abbiamo deciso un aumento delle rendite del 2,5 per cento. Nel 2022, però, il livello dei prezzi è cresciuto del 2,8 per cento. Questo significa che con l'adeguamento ordinario del 1° gennaio 2023 le rendite sono cresciute di 0,3 punti percentuali in meno rispetto al rincaro del 2022.

La crescita meno rapida del livello dei salari rispetto a quella del livello dei prezzi e la conseguente mancata compensazione integrale del rincaro con l'adeguamento in base all'indice misto dovrebbero rimanere un'eccezione. Negli ultimi decenni il tasso di crescita dell'indice dei salari è stato quasi sempre superiore a quello dell'indice dei prezzi. Di conseguenza, il tasso di crescita dell'indice misto (ovvero la media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice dei prezzi pubblicati dall'Ufficio federale di statistica) ha superato quello dell'indice dei prezzi. Per questo motivo, tra il 2000 e il 2021 le rendite sono aumentate del 19 per cento, mentre nello stesso periodo il rincaro è stato soltanto dell'8 per cento. Il grafico seguente illustra l'evoluzione dell'indice dei salari, dell'indice dei prezzi e dell'indice misto.

4

RS 837.2

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Grafico 1 ­ Indice dei salari, indice dei prezzi, indice misto (1980­2040; 1980 = 100)

1.1.3

Mozione del Gruppo del Centro 22.3792 «Adeguare immediatamente le rendite AVS al rincaro per tutelare il potere d'acquisto»

Il 12 dicembre 2022 ci avete trasmesso la mozione del Gruppo del Centro 22.3792 «Adeguare immediatamente le rendite AVS al rincaro per tutelare il potere d'acquisto».

Punto 1 della mozione Il punto 1 della mozione incarica il Consiglio federale di procedere a un adeguamento straordinario delle rendite AVS ordinarie (rendite AVS, AI, PC, PT), in modo da compensare interamente il rincaro al più tardi entro il 1° gennaio 2023, se necessario con una modifica di legge urgente.

Come indicato nel nostro parere del 7 settembre 2022, non riteniamo necessario un adeguamento straordinario delle rendite, in particolare considerati i dati più recenti sul rincaro. Va inoltre tenuto presente che dall'adeguamento delle rendite deciso nell'autunno del 2022 i parametri per l'evoluzione dei salari e del rincaro del 2022 sono stati ulteriormente corretti lievemente verso il basso. Oltretutto, l'AVS presenta ancora un elevato bisogno di riforma, affinché il suo finanziamento sia garantito in modo duraturo a partire dal 2030. Il presente progetto accresce questo bisogno di oltre 400 milioni di franchi e va pertanto respinto nell'ottica della politica finanziaria. Con il presente messaggio attuiamo comunque il mandato delle vostre Camere sottopo6 / 22

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nendovi le basi legali necessarie per consentirci di fissare l'indice delle rendite in deroga all'articolo 33ter capoverso 2 LAVS e adeguare le rendite sulla base del medesimo in modo tale da compensare interamente il rincaro del 2022. A tal fine vi presentiamo una modifica della LAVS di durata limitata, che le vostre Camere dovranno dichiarare urgente, in modo da consentirne l'attuazione il più rapidamente possibile.

Punto 2 della mozione Il punto 2 della mozione incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento, entro l'inizio del 2023, un progetto che permetta di adeguare regolarmente le rendite ordinarie nel caso in cui il rincaro sia superiore alla media (ovvero oltre il 2 % dell'IPC sull'arco di un anno). In questo caso non si tratta di una modifica di durata limitata, bensì di una nuova regolamentazione permanente, che dovrà pertanto essere adottata in procedura ordinaria e non in procedura urgente. Presenteremo il progetto richiesto in occasione di una prossima riforma ordinaria della LAVS e ne verificheremo l'attuazione nel contesto globale di quel progetto.

1.1.4

Altre mozioni

Il 26 settembre 2022 il Consiglio degli Stati ha accolto altre due mozioni dal testo identico, rispettivamente molto simile, a quello della mozione, che sono attualmente in fase di deliberazione al Consiglio nazionale: la mozione Bischof 22.3803 «Adeguare immediatamente le rendite AVS al rincaro per tutelare il potere d'acquisto» e la mozione Rechsteiner 22.3799 «Adeguare immediatamente le rendite al rincaro».

1.2

Opzione scelta

La mozione 22.3792 incarica il Consiglio federale di procedere a un aumento straordinario delle rendite con effetto dal 1° gennaio 2023. L'attuazione della mozione richiede una modifica urgente della LAVS, che potrete adottare al più presto nella sessione primaverile del 2023.

Dai lavori preliminari svolti con le casse di compensazione AVS, con i servizi PC e PT nonché con l'Ufficio centrale di compensazione è emerso che per un adeguamento straordinario delle rendite, delle PC e delle PT occorre un periodo di attuazione di almeno tre mesi dall'adozione delle pertinenti disposizioni legali. È necessaria una pianificazione dettagliata per adeguamenti automatici delle rendite, che devono essere preparati e testati in modo accurato. Inoltre, occorre approvare diverse ordinanze, il che richiede di regola circa tre mesi. Riducendo al minimo tutti questi periodi, la procedura può essere abbreviata al massimo a due mesi. Se adotterete la modifica di legge nella sessione primaverile del 2023, i lavori di attuazione potranno dunque essere conclusi al più presto per il 1° luglio 2023. Considerate queste tempistiche, un'entrata in vigore della modifica il 1° gennaio 2023, come richiesto nella mozione, non è possibile. Per adempiere comunque il mandato della mozione, è previsto un adeguamento straordinario delle rendite a partire dall'entrata in vigore della modifica di legge.

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Si è vagliata la possibilità di adeguare le rendite, le PC e le PT con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2023. Da questa verifica è emerso che questo sarebbe realizzabile soltanto con enormi ritardi e un onere amministrativo sproporzionato per le casse di compensazione AVS, ragion per cui non si può dar seguito direttamente alla richiesta della mozione di una rapida compensazione del rincaro. Le rendite saranno pertanto aumentate soltanto successivamente, ma tenendo conto degli aumenti non concessi dal 1° gennaio 2023, vale a dire accordando una maggiorazione. In questo modo si potrà dar seguito alla richiesta della mozione, seppur indirettamente.

Ogni mese vengono versate circa tre milioni di rendite AVS/AI. Inoltre, le casse di compensazione trattano mensilmente diverse decine di migliaia di mutazioni, che si verificano in particolare in seguito alla nascita o all'estinzione del diritto alla rendita nonché ad altri eventi che incidono sul medesimo o sull'importo della rendita (modifiche dello stato civile, insorgenza di un secondo evento assicurato, decesso in famiglia, peggioramento o miglioramento dello stato di salute, revoca del rinvio della rendita ecc.). Tra gennaio e luglio del 2023 circa 35 000 rendite dovrebbero estinguersi a causa della morte degli aventi diritto. In caso di aumento retroattivo delle rendite, agli eredi della persona deceduta andrebbe versata la differenza rispetto alla rendita già versata. Le casse di compensazione non dispongono però delle informazioni necessarie per determinare gli eredi, cosicché ne deriverebbe un onere molto elevato per importi esigui. Se l'ammontare delle rendite AVS/AI fosse modificato retroattivamente dal 1° gennaio 2023, andrebbero inoltre ricalcolate a posteriori circa 210 000 rendite.

Non essendo possibile farlo in modo semplice e automatizzabile, lo si dovrebbe fare manualmente. Date queste circostanze, un aumento retroattivo delle rendite potrebbe essere attuato soltanto con notevoli ritardi e comporterebbe un sovraccarico per le casse di compensazione, già oberate per i lavori di attuazione della riforma AVS 21.

Considerate le due ripercussioni negative summenzionate, abbiamo deciso di respingere l'adeguamento retroattivo delle rendite. Le rendite andranno invece adeguate a partire dall'entrata in vigore della modifica di legge, ma
con una compensazione per i mesi in cui non è stato concesso alcun aumento. In questo modo sarà comunque possibile raggiungere l'obiettivo della mozione di una compensazione del rincaro rapida e integrale.

L'adeguamento delle rendite varrà per tutte le prestazioni correlate alla rendita AVS.

I contributi ad AVS, AI e IPG nonché i valori di riferimento del 2° pilastro rimarranno invariati. La frequenza degli adeguamenti ordinari delle rendite non cambierà con l'adeguamento straordinario: valuteremo un prossimo adeguamento ordinario con effetto dal 1° gennaio 2025, tenendo conto dell'indice misto.

La limitazione della durata di validità della modifica di legge al 31 dicembre 2024 garantirà che le rendite e le altre prestazioni delle assicurazioni sociali interessate dall'adeguamento non debbano essere diminuite nuovamente a distanza di pochi mesi.

Tale riduzione sarebbe inaccettabile per i beneficiari delle prestazioni in questione e l'adeguamento delle prestazioni per diversi milioni di beneficiari a pochi mesi dall'entrata in vigore dell'aumento comporterebbe un onere amministrativo molto elevato per le casse di compensazione AVS e i servizi PC.

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1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20206 sul programma di legislatura 2019­2023. Non è nemmeno contenuto nel preventivo 2023 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2024­2026. A partire dal 2024 il bilancio federale presenterà deficit strutturali dell'ordine di miliardi di franchi. Per non incrementarli con ulteriori uscite vincolate e aumentare così la necessità di ridurre le uscite con un debole grado di vincolo, la Confederazione non dovrà partecipare alle spese per l'adeguamento straordinario delle rendite (cfr. n. 4.1.1 e 5.1). Questo è in linea con la strategia per la correzione del piano finanziario stabilita nel nostro rapporto supplementare al preventivo 2023 con PICF, del 19 ottobre 2022, secondo la quale i progetti previsti sul fronte delle uscite vanno impostati in modo da non cagionare ulteriori aumenti dei deficit strutturali.

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Procedura di consultazione

Conformemente all'articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione (LCo) si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note.

Nel quadro delle vostre deliberazioni sulla mozione, i partiti politici hanno espresso il proprio parere al riguardo ed entrambe le vostre Camere hanno accolto la mozione.

Le casse di compensazione, in qualità di organi esecutivi, sono state coinvolte nella preparazione del progetto. Inoltre, l'11 novembre 2022 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali ha discusso in merito alla mozione 22.3792 e alle sue richieste. Le posizioni degli ambienti interessati sono pertanto note. Per l'attuazione degli obiettivi della mozione occorre approvare la proposta modifica di legge urgente nella sessione primaverile del 2023, il che presuppone un intervento in tempi molto brevi. In virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, è possibile rinunciare a una procedura di consultazione.

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Diritto comparato

I Paesi limitrofi hanno previsto di indicizzare le pensioni nel 2023, perlopiù applicando le regole consuete. Va rilevato che la maggior parte dei Paesi vicini alla Svizzera indicizza le pensioni in base all'andamento del costo della vita, tenendo quindi conto dell'inflazione. È il caso in particolare di Lussemburgo, Belgio e Italia. Dal canto suo, la Germania considera principalmente l'evoluzione dei salari per indi5 6 7

FF 2020 1565 FF 2020 7365 RS 172.061

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cizzare le pensioni. Pur non prevedendo di scostarsi dal metodo ordinario per il 2023, ha comunque adottato una serie di misure ad hoc volte a compensare l'inflazione.

L'Austria e la Francia figurano tra i pochi Paesi che hanno adottato misure straordinarie relative all'indicizzazione delle pensioni. Nell'ambito delle misure prese per tutelare il potere d'acquisto, ad esempio, la Francia ha deciso di anticipare l'indicizzazione delle pensioni, rivalutando del 4 per cento le pensioni di vecchiaia con effetto retroattivo già dal 1° luglio 2022, invece che dal 1° gennaio 2023. Dal canto suo, l'Austria ha deciso, come d'altronde per gli anni precedenti, di scostarsi dalle regole d'indicizzazione consuete, in particolare per tenere conto del rincaro eccezionale, e di concedere ai beneficiari di pensioni in condizioni economiche modeste un versamento unico esente da imposte. Va rilevato che nel 2022 il rincaro annuo medio in Svizzera è stato del 2,8 per cento, mentre nella zona euro è stato nettamente più elevato.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

4.1.1

Aumento straordinario delle rendite dell'AVS e dell'AI

Il 12 ottobre 2022 il nostro Consiglio ha deciso di adeguare le rendite all'attuale evoluzione dei prezzi e dei salari con effetto dal 1° gennaio 2023, basandosi sull'andamento dell'inflazione dall'ultimo adeguamento delle rendite. Per la decisione ci siamo basati sui valori rilevati per il 2021 dell'indice dei salari nominali (-0,2 %) e del rincaro annuo medio (0,6 %), nonché su quelli stimati per il 2022 del rincaro annuo medio (3 %) e dell'aumento annuo dei salari nominali (2 %), ottenendo un valore dell'indice misto pari al 2,5 per cento. La rendita minima dell'AVS e dell'AI è così passata da 1195 a 1225 franchi al mese con effetto dal 1° gennaio 2023, quella massima da 2390 a 2450 franchi. Il rincaro del 2022 (al 31 dicembre 2022) è stato del 2,8 per cento; una sua compensazione integrale avrebbe comportato una rendita minima di 1229 franchi al mese (prima dell'arrotondamento). L'aumento ordinario delle rendite del 1° gennaio 2023 non compensa pertanto pienamente il rincaro cumulato.

La mozione chiede un adeguamento integrale delle rendite al rincaro. La differenza tra il rincaro del 2022, pari al 2,8 per cento, e l'aumento delle rendite già concesso a partire dal 1° gennaio 2023 ammonta allo 0,3 per cento. Dato che un adeguamento retroattivo non è opportuno (cfr. n. 1.2), le rendite sarebbero adeguate integralmente al rincaro a partire dall'entrata in vigore della modifica di legge. L'aumento non accordato durante il periodo dal 1° gennaio 2023 fino all'entrata in vigore della modifica verrebbe preso in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aumento.

Nel caso in cui la modifica entrasse in vigore il 1° luglio 2023 (ossia tre mesi dopo la sua adozione da parte del Parlamento), la rendita minima dell'AVS/AI verrebbe aumentata da 1225 a 1232 franchi. L'aumento di 7 franchi della rendita minima si compone di un adeguamento al rincaro di 5 franchi per l'anno 2022 e di un importo di 2 franchi a titolo di compensazione per i mesi da gennaio a giugno del 2023. Dal canto suo, la rendita massima aumenterebbe di 14 franchi, passando da 2450 a 2464 franchi.

Nei 18 mesi che restano fino al prossimo adeguamento ordinario, le rendite registre10 / 22

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rebbero pertanto un ulteriore aumento compreso complessivamente tra 126 franchi (rendita minima) e 252 franchi (rendita massima). Insieme all'adeguamento ordinario delle rendite, questo corrisponde, per 18 mesi, a un aumento delle rendite compreso tra 666 franchi (rendita minima) e 1332 franchi (rendita massima). Nel caso delle coppie sposate, se entrambi i coniugi ricevono una rendita, la somma delle due rendite sarebbe limitata a 3696 anziché a 3675 franchi.

Negli anni 2023 e 2024 il progetto cagionerà all'AVS maggiori spese complessivamente pari a 418 milioni di franchi; poiché l'entrata in vigore della legge è prevista per la metà del 2023 con successivi pagamenti fino alla fine del 2024, circa due terzi delle rendite supplementari verrebbero versate nel 2024. Conformemente all'articolo 103 LAVS, la Confederazione partecipa alle uscite annue dell'AVS con un contributo del 20,2 per cento, ovvero di oltre 10 miliardi di franchi. In considerazione di questa regola, l'adeguamento straordinario delle rendite cagionerebbe nel complesso un onere supplementare di 84 milioni, di cui 56 nel 2024. Negli anni a partire dal 2024 la Confederazione rischia di registrare deficit elevati. Il 15 febbraio 2023 abbiamo definito un piano di correzione per un preventivo 2024 in pareggio. Al fine di adempiere le prescrizioni relative al freno alle spese, il piano contempla anche una misura di risparmio del 2 per cento per le uscite con un debole grado di vincolo. Se la Confederazione partecipasse al finanziamento dell'adeguamento straordinario delle rendite in ragione di oltre un quinto, l'importo di questa misura dovrebbe essere aumentato di altri 56 milioni, ovvero un quarto di punto percentuale. Ciò accrescerebbe la pressione sulle uscite con un debole grado di vincolo, per esempio nei settori di agricoltura, formazione, cultura e protezione della natura. Per evitarlo, la Confederazione non dovrebbe partecipare al finanziamento dell'adeguamento straordinario e una tantum delle rendite. In questo modo si tiene conto anche della richiesta espressa a più riprese dalle vostre Camere di non aumentare ulteriormente e, a medio termine, di ridurre il grado di vincolo delle uscite della Confederazione.

L'adeguamento straordinario delle rendite non avrà alcun effetto sulla cadenza degli adeguamenti ordinari. Se vi saranno
i presupposti, dunque, il prossimo adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari avverrà al più tardi il 1° gennaio 2025. Conformemente alla procedura ordinaria, per valutare la necessità di tale adeguamento ci baseremo nuovamente sull'indice misto (media tra l'indice dei prezzi e quello dei salari), facendone una stima nel corso del 2024. Se dal calcolo risulterà un indice misto più elevato dell'indice delle rendite fissato al momento dell'adeguamento straordinario, fisseremo un nuovo indice delle rendite e adegueremo le rendite in misura corrispondente. Se invece l'indice misto risulterà uguale o inferiore, le rendite non verranno adeguate.

4.1.2

Prestazioni complementari e prestazioni transitorie

Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale Quando vengono fissati i nuovi importi delle rendite, vengono adeguati nella stessa misura anche gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale previsti nell'ambito delle PC e delle PT (cfr. n. 1.1.1). Questo meccanismo sarà applicato anche nel quadro del presente aumento straordinario delle rendite. Al momento dell'en11 / 22

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trata in vigore della modifica, gli importi in questione saranno pertanto aumentati della stessa percentuale delle rendite. L'aumento non accordato nel periodo dal gennaio del 2023 all'entrata in vigore della modifica verrà compensato nei mesi seguenti maggiorando in misura corrispondente gli aumenti degli importi. Ne consegue che al momento dell'entrata in vigore dell'adeguamento straordinario delle rendite tutte le PC correnti dovranno essere ricalcolate.

La competenza per l'adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale spetta al nostro Consiglio (cfr. n. 1.1.1), che aumenterà questi importi mediante modifiche di ordinanza. Non occorrerà invece alcuna modifica della LPC e della LPTD.

Altre spese riconosciute Gli altri importi previsti per le spese riconosciute resteranno invariati. Gli importi massimi per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC e all'articolo 9 capoverso 1 lettera b LPTD sono infatti già stati integralmente adeguati al rincaro con effetto dal 1° gennaio 2023 in base all'IPC (rubrica «Abitazione ed energia»). Lo stesso vale per il forfait per spese accessorie per le persone che abitano un immobile di loro proprietà di cui all'articolo 16a capoverso 3 dell'ordinanza del 15 gennaio 19718 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) e all'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza dell'11 giugno 20219 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) nonché per il forfait per spese di riscaldamento di cui all'articolo 16b capoverso 2 OPC-AVS/AI e all'articolo 12 OPTD per le persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento.

I premi medi di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC e all'articolo 9 capoverso 1 lettera h LPTD sono stabiliti ogni anno sulla base delle tariffe dei premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che l'Ufficio federale della sanità pubblica ha approvato per i vari assicuratori entro la fine di settembre dell'anno precedente, conformemente all'articolo 16 della legge del 26 settembre 201410 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie. Un adeguamento straordinario di questi importi non è necessario.

Redditi computabili
Per il calcolo delle PC ci si basa sui redditi effettivi. A partire dall'entrata in vigore della modifica, quindi, nel calcolo delle PC sarà computato l'importo della rendita dell'AVS o dell'AI maggiorato dell'aumento straordinario.

Per il computo dei redditi ipotetici dell'attività lucrativa per le persone parzialmente invalide e le vedove non invalide di cui agli articoli 14a e 14b OPC-AVS/AI (il cosiddetto reddito minimo) ci si basa su importi forfettari. A seconda del caso, questi corrispondono a un importo compreso tra due terzi e il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale previsto per le persone sole. Nel quadro

8 9 10

RS 831.301 RS 837.21 RS 832.12

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del presente aumento straordinario delle rendite, i redditi minimi aumenteranno pertanto in misura corrispondente.

Limitazione secondo l'articolo 9 capoverso 1bis LPC Conformemente all'articolo 9 capoverso 1bis LPC, fino alla scadenza del termine d'attesa di dieci anni gli stranieri che in virtù di una convenzione di sicurezza sociale avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI hanno diritto al massimo a una prestazione complementare annua pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente. Al momento dell'entrata in vigore dell'adeguamento straordinario delle rendite al rincaro, anche questo importo massimo verrà aumentato in misura corrispondente.

Finanziamento Per quanto riguarda l'adeguamento straordinario degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale, la ripartizione del finanziamento tra Confederazione e Cantoni rimarrà invariata, con l'applicazione dell'articolo 13 capoverso 1 LPC, secondo cui la Confederazione assume i cinque ottavi e i Cantoni assumono i tre ottavi delle spese.

4.1.3

Contributi ad AVS, AI e IPG

La mozione 22.3792 chiede un aumento straordinario delle rendite dell'AVS e dell'AI, ma non un adeguamento dei contributi. Un aumento delle rendite non comporta necessariamente un aumento dei contributi. Al momento dell'adeguamento delle rendite ordinarie in applicazione dell'articolo 33ter LAVS, conformemente all'articolo 9bis LAVS il Consiglio federale può adeguare anche i limiti della tavola scalare per i lavoratori indipendenti e il contributo minimo per i lavoratori indipendenti, le persone senza attività lucrativa e le persone affiliate all'assicurazione facoltativa. Non è però legalmente tenuto a farlo: per questo motivo e dato che la mozione non lo chiede espressamente, rinunciamo ad adeguare il contributo minimo e la tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti. I parametri relativi ai contributi verranno adeguati in occasione del prossimo adeguamento ordinario delle rendite.

4.1.4

Previdenza professionale

Di regola, al momento dell'adeguamento ordinario delle rendite secondo l'articolo 33ter LAVS vengono aumentate non soltanto le rendite del 1° pilastro ma anche gli importi limite del 2° pilastro (soglia d'entrata, deduzione di coordinamento, importo massimo del salario annuo assicurato, importo minimo e massimo del salario coordinato). Questo adeguamento non è però automatico. Conformemente all'articolo 9 della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), il Consiglio federale può adattare gli importi 11

RS 831.40

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limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP agli aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS. In passato ha adeguato questi importi, ma non è tenuto a farlo.

La mozione 22.3792 chiede un aumento straordinario delle rendite del 1° pilastro (AVS, AI, PC e PT). Per contro, non chiede l'adeguamento automatico degli importi limite del 2° pilastro correlati a queste rendite, che oltretutto sarebbe poco opportuno.

Se gli importi limite, concepiti su base annua, fossero adeguati in corso d'anno con effetto retroattivo dall'inizio dell'anno, ne risulterebbe infatti un onere amministrativo sproporzionato. In casi sfavorevoli potrebbe per esempio accadere che lavoratori con un salario leggermente superiore alla soglia di entrata della previdenza professionale obbligatoria verrebbero esclusi a posteriori dall'assicurazione in seguito a un aumento del valore limite. Gli istituti di previdenza dovrebbero anche correggere a posteriori casi in cui sono già state accordate prestazioni (p. es. rendite d'invalidità). Inoltre i datori di lavoro dovrebbero riscuotere retroattivamente contributi più elevati da molti lavoratori e correggere i loro certificati di previdenza, il che causerebbe un onere eccessivo.

Dato che la legge non prevede alcun adeguamento automatico dei valori limite del 2° pilastro correlati alle rendite del 1° pilastro, che nemmeno la mozione avanza una richiesta in tal senso e che la retroattività con effetto dall'inizio dell'anno causerebbe un onere sproporzionato, si rinuncia a questo adeguamento. In occasione del prossimo adeguamento ordinario delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 1 LAVS o in caso di adeguamento secondo l'articolo 33ter capoverso 4 LAVS, qualora nel frattempo il rincaro dovesse superare il 4 per cento, i valori limite del 2° pilastro saranno però nuovamente adeguati all'inizio dell'anno conformemente alla regolamentazione vigente.

4.1.5

Altre assicurazioni sociali

Assicurazione invalidità Oltre alle rendite d'invalidità verranno adeguate anche altre prestazioni il cui importo dipende esplicitamente dall'ammontare delle rendite di vecchiaia dell'AVS e segue quindi automaticamente la sua evoluzione in caso di adeguamento al rincaro.

Nel caso del contributo per l'assistenza, gli importi orari e l'importo forfettario massimo per il servizio notturno sono stabiliti esplicitamente nell'articolo 39f capoversi 1­3 dell'ordinanza del 17 gennaio 196112 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI). Essi vengono adeguati al rincaro applicando per analogia l'articolo 33ter LAVS (art. 39f cpv. 4 OAI). In caso di adeguamento straordinario delle rendite questi importi vanno pertanto adeguati come nel caso di un adeguamento ordinario.

Assegni familiari Il reddito minimo a partire dal quale i lavoratori dipendenti e quelli indipendenti hanno diritto agli assegni familiari è stabilito nell'articolo 13 capoverso 3 della legge del

12

RS 831.201

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24 marzo 200613 sugli assegni familiari (LAFam): il loro reddito deve essere almeno pari alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS. L'adeguamento straordinario delle rendite comporta pertanto un aumento automatico di questo reddito minimo.

Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito imponibile non eccede il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (art. 19 cpv. 2 LAFam). L'adeguamento straordinario delle rendite comporterà pertanto un aumento di questo limite di reddito.

Assicurazione contro gli infortuni Se l'AVS versa una rendita più elevata, l'ammontare della rendita complementare si riduce in misura corrispondente, poiché l'assicuratore contro gli infortuni accorda una rendita complementare pari al massimo alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita dell'AVS (art. 20 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 198114 sull'assicurazione contro gli infortuni). In seguito all'adeguamento straordinario delle rendite dell'AVS e dell'AI, gli assicuratori contro gli infortuni dovranno pertanto ricalcolare le loro rendite complementari.

Nei casi in cui è versata una rendita complementare impropria, ossia in cui la rendita del 1° pilastro e la rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni non raggiungono il 90 per cento e quindi la seconda rendita non dovrebbe subire alcuna riduzione, l'importo complessivo delle prestazioni aumenterebbe, ma soltanto perché in seguito all'aumento straordinario delle rendite verrebbe versata una rendita dell'AVS più elevata.

Assicurazione militare Nell'assicurazione militare, dal momento in cui l'assicurato invalido ha raggiunto l'età di pensionamento la rendita d'invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 47 della legge federale del 19 giugno 199215 sull'assicurazione militare [LAM]). Conformemente all'articolo 77 LAM, in caso di concorso di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione militare e di una rendita dell'AVS le due rendite vengono cumulate. Un sovraindennizzo non può verificarsi, poiché la rendita di vecchiaia dell'assicurazione militare corrisponde soltanto alla metà
della precedente rendita d'invalidità (art. 47 e 77 LAM). Un aumento straordinario della rendita di vecchiaia dell'AVS non avrebbe pertanto alcuna ripercussione sull'assicurazione militare nel caso delle persone in età di pensionamento.

Diversa è la situazione delle persone che ricevono una rendita d'invalidità dell'assicurazione militare accordata per una durata indeterminata e che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento. Per il calcolo del sovraindennizzo sono computate le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità e quelle dell'assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell'assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate 13 14 15

RS 836.2 RS 832.20 RS 833.1

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(art. 32 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 10 novembre 199316 sull'assicurazione militare [OAM]). Pertanto, se l'AI aumenta l'importo della rendita d'invalidità versata a una persona che non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento, l'assicurazione militare riduce in misura corrispondente la sua rendita d'invalidità. In seguito all'adeguamento straordinario delle rendite dell'AVS e dell'AI le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare dovranno pertanto essere ricalcolate.

4.2

Attuazione

4.2.1

Adeguamento delle rendite

L'adeguamento ordinario delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari è disciplinato nell'articolo 33ter LAVS. Per permettere l'adeguamento straordinario delle rendite, a questo articolo viene aggiunta una norma di delega che autorizza il Consiglio federale ad adeguare le rendite al rincaro, in via straordinaria e una tantum, tramite ordinanza. Data l'urgenza di questo adeguamento, non è possibile consultare la Commissione federale AVS/AI al riguardo. L'adeguamento straordinario resterà in vigore fino al prossimo adeguamento ordinario delle rendite. A quel momento sarà nuovamente applicata la procedura ordinaria basata sull'indice misto (cfr. n. 4.1.1). Dato che la durata di validità della presente modifica di legge è limitata, non sarà possibile procedere a un ulteriore adeguamento straordinario in virtù della norma di delega proposta.

Per l'adeguamento straordinario delle rendite il nostro Consiglio si fonda sul rincaro del 2022 e fissa un nuovo indice delle rendite sulla base di questo dato. Nel fissare l'indice delle rendite tiene conto dell'aumento non accordato tra il gennaio del 2023 e l'entrata in vigore della modifica. Secondo l'Ufficio federale di statistica, in base all'IPC, nell'anno 2022 il rincaro è stato del 2,8 per cento. Come in occasione degli aumenti ordinari delle rendite, l'importo della rendita minima è arrotondato ai cinque franchi superiori o inferiori. Dall'adeguamento al rincaro cumulato risulta un aumento della rendita minima da 1225 a 1229.10 franchi. In seguito all'arrotondamento a cinque franchi si ottiene una rendita minima di 1230 franchi. Qualora la modifica di legge entrasse in vigore il 1° luglio 2023, l'adeguamento straordinario al rincaro verrebbe maggiorato di ulteriori due franchi (fr. 1.67, arrotondati per eccesso) per tenere conto del mancato adeguamento al rincaro nei mesi da gennaio a giugno del 2023. Complessivamente la rendita minima verrebbe dunque aumentata a 1232 franchi e quella massima a 2464 franchi.

4.2.2

Adeguamenti nell'ambito delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie

L'aumento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale per il calcolo delle PC e delle PT sarà stabilito a livello di ordinanza (cfr. n. 4.1.2). Non occorrerà invece alcuna modifica della LPC e della LPTD. Gli importi previsti per le 16

RS 833.11

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PT corrispondono a quelli in vigore per le PC. Le seguenti spiegazioni valgono pertanto per entrambe le prestazioni.

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale verranno aumentati della stessa percentuale delle rendite. Come nel caso dell'adeguamento ordinario delle rendite, gli importi saranno arrotondati ai cinque franchi superiori o inferiori. L'importo per le persone sole sarà arrotondato in modo che per le coppie sposate (150 % dell'importo per le persone sole) risulti un importo multiplo di cinque franchi. Per gli orfani e i bambini a partire dagli 11 anni l'importo verrà arrotondato in modo tale da ottenere importi interi in franchi anche per il 3° e il 4° figlio ( dell'importo per il 1° e il 2° figlio [art. 10 cpv. 1 lett. a n. 3 LPC]) e per ogni altro figlio ( dell'importo per il 1° e il 2° figlio [art. 10 cpv. 1 lett. a n. 3 LPC]).

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 33ter cpv. 6 La presente disposizione attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare una tantum le rendite al rincaro. Come nel caso dell'adeguamento ordinario delle rendite, anche questo adeguamento straordinario sarebbe stabilito mediante ordinanza. A tal fine il Consiglio federale si fonderebbe sul rincaro del 2022 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Questo aumento verrebbe maggiorato di un importo volto a compensare il mancato adeguamento delle rendite nel periodo da gennaio all'entrata in vigore della modifica di legge.

L'adeguamento straordinario non influirebbe sulla cadenza degli adeguamenti ordinari secondo l'articolo 33ter capoverso 1 LAVS. Se l'andamento dell'indice misto lo giustificherà, il prossimo adeguamento ordinario avverrà il 1° gennaio 2025.

Art. 102 cpv. 3 Questa disposizione regolamenta il finanziamento dell'aumento straordinario delle rendite dell'AVS. Per la sua durata di validità, la Confederazione non si farebbe carico di spese sotto forma di contributo federale per l'aumento delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 6 LAVS. Nel periodo in questione, l'aumento delle rendite sarebbe finanziato esclusivamente mediante altre fonti di entrate dell'AVS e dell'AI (contributi, IVA ecc.). Una volta scaduta la durata di validità della disposizione, il meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 102 capoverso 1 LAVS tornerebbe ad applicarsi senza restrizioni.

Art. 103 cpv. 1quinquies In virtù di questa disposizione, per la durata di validità della medesima, ai fini del calcolo del contributo federale le uscite derivanti dall'aumento delle rendite secondo

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l'articolo 33ter capoverso 6 LAVS sarebbero dedotte dalle uscite annue dell'assicurazione.

La disposizione regolamenta anche la fissazione delle uscite da dedurre, che si baserebbe su una stima dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. A tal fine l'Ufficio calcolerebbe le uscite derivanti dall'aumento straordinario delle rendite per il 2023 e il 2024 per l'AVS e per la Confederazione sulla base della situazione finanziaria determinante per il preventivo a giugno del 2022 e del 2023. Nei preventivi 2023 e 2024 non verrebbero indicate uscite per la Confederazione, dato che essa non parteciperebbe alle uscite derivanti dall'aumento delle rendite, il che significa che nei preventivi del giugno del 2022 e del 2023 il contributo federale per il 2023 e il 2024 sarebbe calcolato senza tenere conto dell'aumento straordinario delle rendite del 2023 e del 2024. Nel consuntivo 2023 (e 2024) verrebbero dedotte nel calcolo del contributo federale le uscite derivanti dall'aumento delle rendite stimate nel giugno del 2022 (e nel giugno del 2023).

Per stimare le uscite derivanti dall'aumento delle rendite alla fine dell'anno, si procederebbe come segue: una volta che sarà disponibile il conto AVS definitivo, nell'aprile del 2024, le proiezioni della situazione finanziaria del 2023 (al 31 dicembre 2023), compreso l'aumento straordinario delle rendite applicato dal 1° luglio 2023, verrebbero aggiustate in base alle uscite effettive dell'AVS al 31 dicembre 2023 e le spese per la Confederazione così calcolate verrebbero rettificate. Con questo valore corretto, nel conto finale dell'aprile del 2024 verrebbe determinato l'importo del contributo federale da versare o restituire a titolo di conguaglio. Nel 2025 si applicherebbe la stessa procedura al conto del 2024.

II Il punto 1 della mozione sarà attuato mediante una modifica di legge urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]17). La modifica di legge resterà in vigore sino al 31 dicembre 2024.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni sulle assicurazioni sociali

Un aumento delle rendite dell'AVS supplementare rispetto all'adeguamento ordinario delle rendite cagionerebbe maggiori spese per l'AVS pari a 138 milioni di franchi nel 2023 e a 280 milioni di franchi nel 2024. Per l'AI le spese supplementari sarebbero di 18 milioni di franchi nel 2023 e di 36 milioni di franchi nel 2024. Ulteriori spese deriverebbero anche dall'adeguamento delle PC all'AVS e all'AI, nello specifico per 1,15 milioni di franchi nel 2023 e 2,3 milioni nel 2024. Le spese supplementari per le PT dovrebbero essere nettamente inferiori a 1 milione di franchi.

17

RS 101

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6.2

Ripercussioni per la Confederazione

Le maggiori spese dell'AVS nel 2023 e 2024 non avrebbero ripercussioni finanziarie per la Confederazione (cfr. n. 4.1.2). L'adeguamento delle PC all'AVS e all'AI cagionerebbe maggiori spese per la Confederazione pari a 0,85 milioni di franchi nel 2023 e a 1,7 milioni di franchi nel 2024. Le spese supplementari per le PT dovrebbero essere nettamente inferiori a 1 milione di franchi. Non sono previste ripercussioni sull'effettivo del personale.

6.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'adeguamento delle PC all'AVS e all'AI cagionerebbe maggiori spese per i Cantoni pari a 0,3 milioni di franchi nel 2023 e a 0,6 milioni di franchi nel 2024. In compenso, dovrebbe risultarne uno sgravio per il settore dell'aiuto sociale. Il presente progetto non ha ripercussioni particolari per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.4

Ripercussioni sull'economia

L'adeguamento delle rendite per compensare interamente il rincaro favorirebbe i beneficiari di rendite dell'AVS e dell'AI, di PC e di PT: essi riceverebbero rendite più elevate, il che ne migliorerebbe la situazione finanziaria o ne attenuerebbe la perdita di potere d'acquisto dovuta al rincaro. Si può dunque presumere un modesto effetto positivo sull'economia.

6.5

Ripercussioni sulla società

L'adeguamento delle rendite per compensare interamente il rincaro favorisce i beneficiari di rendite dell'AVS e dell'AI, di PC e di PT: essi riceverebbero rendite più elevate, il che ne migliorerebbe la situazione finanziaria o ne attenuerebbe la perdita di potere d'acquisto dovuta al rincaro.

6.6

Ripercussioni sull'ambiente

Il presente progetto non avrebbe ripercussioni sull'ambiente.

6.7

Ripercussioni per gli organi esecutivi

L'aumento straordinario delle rendite comporterebbe un onere notevole per gli organi esecutivi. Per attuare l'aumento delle prestazioni, occorrerebbe adattare i programmi informatici, il che determinerebbe un maggior bisogno di risorse, soprattutto presso l'Ufficio centrale di compensazione. In seguito all'aumento straordinario bisognereb19 / 22

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be ricalcolare le rendite dell'AVS e quelle dell'AI, le PC, le PT e altre prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare, il che genererebbe un onere considerevole per gli organi esecutivi. Al momento non è possibile quantificare le spese di attuazione in questione.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il presente progetto si basa sull'articolo 112 Cost., che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

L'articolo 165 Cost. autorizza il Parlamento a dichiarare urgenti le leggi federali la cui entrata in vigore non può essere ritardata.

L'applicazione dell'articolo 165 capoverso 1 Cost. presuppone che l'obiettivo della legge non possa o non possa più essere raggiunto, del tutto o in parte, qualora l'assoggettamento della legge al referendum facoltativo ne ritardasse l'entrata in vigore.

Per il presente progetto questo avverrebbe in caso di riuscita del referendum: i beneficiari delle prestazioni dovrebbero attendere l'esito della votazione popolare per poter ricevere ­ se la legge fosse accettata ­ una rendita adeguata soltanto in base all'IPC.

Considerati i termini di referendum e il lasso temporale che intercorre fino alla votazione popolare, l'obiettivo della legge potrebbe essere raggiunto al più presto alla fine del 2023, peraltro se l'atto normativo fosse adottato nella sessione primaverile. L'applicazione della clausola d'urgenza è dunque giustificata, affinché la legge produca i suoi effetti il più rapidamente possibile (tenendo conto delle condizioni di attuazione), senza dover attendere l'esito di un eventuale referendum.

Conformemente all'articolo 112 capoversi 3 e 4 Cost., l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro nonché con le prestazioni della Confederazione, le quali possono ammontare al massimo alla metà delle spese. La quota di finanziamento a carico della Confederazione è definita nell'articolo 103 LAVS.

Poiché nel 2023 e nel 2024 la Confederazione non rinuncerebbe alla sua partecipazione finanziaria, bensì la limiterebbe al finanziamento delle rendite senza aumento straordinario (cfr. n. 5.1), questa regolamentazione è compatibile con l'articolo 112 capoverso 3 Cost.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

In questo contesto sono vincolanti per la Svizzera il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 196418 e la Convenzione n. 128 del 29 giugno 196719 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il Codice prevede inoltre che in particolare l'ammontare delle 18 19

RS 0.831.104 RS 0.831.105

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rendite di vecchiaia sia riveduto non appena si verificano sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita (art. 65 par. 10). Secondo la Convenzione n. 128, gli importi delle rendite devono essere riveduti non appena insorgano mutamenti sensibili del livello generale dei guadagni o mutamenti sensibili del costo della vita (art. 29 par. 1). Un adeguamento straordinario delle rendite teso a tenere conto dell'inflazione straordinaria sarebbe pertanto compatibile con questi trattati internazionali vincolanti per la Svizzera.

In virtù dell'Accordo del 21 giugno 199920 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della Convenzione del 4 gennaio 196021 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200422 e il regolamento (CE) n. 987/200923. I due regolamenti hanno l'unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo.

Le rendite di vecchiaia e le rendite d'invalidità rientrano nel campo d'applicazione materiale dei summenzionati regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, la Svizzera può stabilire autonomamente l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi. La prevista modifica della LAVS non è discriminatoria. Il presente progetto è pertanto compatibile anche con l'ALC e con la Convenzione AELS nella sua versione emendata.

7.3

Forma dell'atto

Per il presente progetto si è optato per la forma della legge federale urgente. Secondo l'articolo 165 capoverso 1 Cost., una legge federale la cui entrata in vigore non può essere ritardata può essere dichiarata urgente ed essere messa immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La sua validità deve essere limitata nel tempo. Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera a Cost., la dichiarazione d'urgenza richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La mozione 22.3792 chiede un adeguamento delle rendite ordinarie con effetto dal 1° gennaio 2023, se necessario con una modifica di legge urgente. Per poter essere attuata il più rapidamente possibile, la base legale deve essere trattata dalle Camere 20 21 22

23

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato II dell'ALC (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.1]) e nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato II dell'ALC (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.11]) e nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

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federali nella sessione primaverile del 2023. L'applicazione della procedura speciale è pertanto indispensabile e la modifica della LAVS, di durata limitata, deve essere dichiarata urgente.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene nuove disposizioni in materia di sussidi che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi per la Confederazione. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

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