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Legge federale Progetto concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia (LSCus) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 67 capoverso 2 e 116 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 14 dicembre 20222; visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 20233, decreta: Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Wasserfallen Christian) Non entrare in materia Minoranza (Gutjahr, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Il progetto deve essere rinviato alla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale con l'incarico di elaborarne uno nuovo entro due anni affinché tutti i genitori che sostengono costi per la custodia dei figli possano usufruire di aiuti finanziari statali.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Wasserfallen Christian) In tutta la legge stralciare «politica di sostegno alla prima infanzia» Concerne il titolo e gli articoli 1 capoverso 2 lettera d, 2 lettera b, 3 lettera c, 13 capoverso 2 e 17 capoverso 1

1 2 3

RS 101 FF 2023 595 FF 2023 598

2023-0332

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Sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia. LF

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Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende: a.

migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione;

b.

migliorare le pari opportunità per i bambini in età prescolastica.

2A

tale scopo la Confederazione concede contributi finanziari per:

a.

ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori;

b.

colmare le lacune nell'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia;

c.

migliorare la qualità dell'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia;

d.

sostenere i Cantoni nello sviluppo della loro politica di sostegno alla prima infanzia.

Minoranza (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren) Stralciare l'articolo 1 capoverso 2 lettere b, c e d Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Stralciare l'articolo 1 capoverso 2 lettera c Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica: a.

alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico;

b.

alle misure per lo sviluppo della politica di sostegno alla prima infanzia nei Cantoni.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Art. 2 lett. a a.

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alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, dalla nascita all'inizio del periodo dell'obbligo scolastico;

Sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia. LF

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Minoranza (de Montmollin, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 2 lett. a a.

alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico di livello primario (8° anno standard HarmoS);

Minoranza (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren) Stralciare l'articolo 2 lettera b Art. 3

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

custodia di bambini complementare alla famiglia: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o una formazione;

b.

custodia istituzionale: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica in strutture private o pubbliche (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna, scuole dell'infanzia diurne, strutture diurne, scuole a orario continuato) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate sotto forma di ente dotato di personalità giuridica propria;

c.

politica di sostegno alla prima infanzia: l'insieme dei servizi a disposizione di tutti i bambini in età prescolastica e delle loro persone di riferimento volti a sostenere questi bambini nei processi di apprendimento e sviluppo e a consentire loro di crescere in sicurezza e in salute.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Art. 3 lett. a e b a.

custodia prescolastica complementare alla famiglia: la custodia regolare di bambini in età prescolastica da parte di terzi, tale da permettere/che permette ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o una formazione;

b.

custodia istituzionale: la custodia regolare di bambini in età prescolastica in strutture private o pubbliche (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate sotto forma di ente dotato di personalità giuridica propria;

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Sezione 2: Contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori Art. 4

Principi

La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione.

1

Per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico.

2

Il contributo federale si aggiunge ad eventuali contributi dei Cantoni e dei Comuni, inclusi i contributi prescritti per legge a carico del datore di lavoro.

3

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) Art. 4 cpv. 1 La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione; nelle economie domestiche con due genitori la condizione è che il grado di occupazione o di formazione sia superiore al 100 per cento.

1

Minoranza (de Montmollin, Fiala, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Tuena, Umbricht Pieren) Art. 4 cpv. 1 La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione. La Confederazione fissa il grado minimo cumulativo di occupazione dei due genitori che conferisce il diritto al contributo federale.

1

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Art. 4 cpv. 2 Per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita all'inizio del periodo dell'obbligo scolastico.

2

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Minoranza (de Montmollin, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 4 cpv. 2 Per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico di livello primario (8° anno standard HarmoS).

2

Minoranza (de Montmollin, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 4 cpv. 2 Per ogni figlio domiciliato in Svizzera affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita a ....

2

Minoranza (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Stralciare l'articolo 4 capoverso 2 Minoranza (Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 4 cpv. 4 (nuovo) 4

La Confederazione assume i costi di attuazione della presente legge.

Art. 5

Aventi diritto

Hanno diritto al contributo federale i genitori che sostengono i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.

1

Se i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia sono sostenuti da un'altra persona, è a costei che spetta il diritto al contributo federale.

2

3

Per ciascun bambino è versato soltanto un contributo federale.

Minoranza (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Art. 5, rubrica, cpv. 1 e 2 Versamento dei contributi I contributi federali possono essere versati a persone che detengono l'autorità parentale.

1

2

Stralciare

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Art. 6

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Figli all'estero

Per i figli affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero, il diritto al contributo federale sussiste soltanto se previsto da convenzioni internazionali.

Minoranza (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Stralciare l'articolo 6 Art. 7

Contributo federale

Il contributo federale è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia. Tuttavia corrisponde al massimo al 20 per cento di tali costi.

1

L'ammontare del contributo federale è calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia e ai costi nel luogo di domicilio del bambino.

2

Il contributo federale per un bambino con disabilità è maggiore, se la disabilità genera costi complessivi più elevati per la custodia istituzionale complementare alla famiglia.

3

Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale e stabilisce i dati che i Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione in forma standardizzata per tale calcolo. A tal fine tiene conto delle condizioni specifiche locali e delle diverse forme di custodia istituzionale.

4

Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale per i bambini affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero.

5

Minoranza (Kutter, Brunner, Fivaz Fabien, Gredig, Python, Roth Pasquier, Schneider Meret, Studer) Art. 7 cpv.1, 2 e 4 Il contributo federale è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Tuttavia corrisponde al massimo al 20 per cento di tali costi.

1

L'ammontare del contributo federale è calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.

2

Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale e stabilisce i dati che i Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione in forma standardizzata per tale calcolo. A tal fine tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale.

4

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Minoranza (Gutjahr, Gafner, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Rüegger, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 7 cpv. 1 Il contributo federale è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia. Tuttavia corrisponde al massimo al 10 per cento di tali costi.

1

Art. 8

Riduzione del contributo federale

Il contributo federale è decurtato linearmente ogni quattro anni se la somma dei contributi versati per la custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia nel Cantone di domicilio del bambino è inferiore a un valore soglia unitario a livello nazionale. Il contributo federale non può tuttavia essere inferiore al 10 per cento dei costi secondo l'articolo 7 capoverso 1.

1

La somma dei contributi versati in un Cantone è data dall'importo medio annuo dei contributi versati nel Cantone per ogni bambino di età inferiore a 16 anni.

2

Questo importo annuo comprende i contributi versati dal Cantone e dai suoi Comuni nonché i contributi dei datori di lavoro prescritti per legge tesi a ridurre i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori.

3

Minoranza (Gutjahr, Gafner, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Rüegger, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 8 cpv. 1 Il contributo federale è decurtato linearmente ogni quattro anni se la somma dei contributi versati per la custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia nel Cantone di domicilio del bambino è inferiore a un valore soglia unitario a livello nazionale.

1

Art. 9

Fissazione del valore soglia

Il Consiglio federale fissa il valore soglia in modo da incentivare i Cantoni ad aumentare i contributi cantonali.

1

Stabilisce i dati che i Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione in forma standardizzata per fissare il valore soglia ed eventualmente ridurre il contributo federale.

2

3

Adegua il valore soglia ogni quattro anni.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) calcola l'eventuale riduzione del contributo federale per Cantone sulla base del valore soglia.

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Minoranza (Fivaz Fabien, Prezioso, Python, Schneider Meret) Art. 7

Contributo federale

Il contributo federale consta di un contributo di base e di un contributo supplementare.

1

Esso è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia. Il Consiglio federale fissa questi costi tenendo conto delle condizioni specifiche locali. A tal fine tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale.

2

L'ammontare del contributo federale è calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia di bambini complementare alla famiglia.

3

Il contributo federale ai genitori di un bambino con disabilità è maggiore, se la disabilità genera costi complessivi più elevati per la custodia complementare alla famiglia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo del contributo federale.

4

Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale per i bambini affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero.

5

Art. 8

Contributo di base

ll contributo di base corrisponde al 10 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia secondo l'articolo 7 capoverso 2.

Art. 9

Contributo supplementare

È versato un contributo supplementare, se l'impegno finanziario dei Cantoni a favore della custodia di bambini complementare alla famiglia raggiunge determinati valori soglia.

1

Per fissare l'ammontare del contributo supplementare è determinante l'importo medio annuo dei sussidi versati in un Cantone per ogni bambino di età inferiore ai 16 anni.

2

Questo importo annuo comprende i sussidi versati dal Cantone, dai Comuni e dai datori di lavoro, se prescritti per legge, per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori.

3

Il contributo supplementare è calcolato in modo lineare tra un limite inferiore e un limite superiore dell'importo medio annuo di cui ai capoversi 2 e 3. Non può superare il 10 per cento dei costi medi secondo l'articolo 7 capoverso 2.

4

Il Consiglio federale stabilisce il limite inferiore e il limite superiore dell'importo medio annuo che sono determinanti per dare diritto al contributo supplementare.

5

Per fissare l'ammontare del contributo supplementare, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) procede periodicamente a una classificazione dei Cantoni in base all'importo medio annuo dei sussidi versati in un Cantone.

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L'ammontare del contributo supplementare dipende dal Cantone di domicilio del bambino.

7

Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo supplementare per i genitori i cui figli sono affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero.

8

Minoranza (Wasserfallen Christian, de Montmollin, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Rüegger, Umbricht Pieren, Vincenz) Art. 7

Contributo federale

Il contributo federale è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia. Corrisponde al 15 per cento di tali costi.

1

L'ammontare del contributo federale è calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia e al livello dei costi nel Cantone di domicilio del bambino.

2

Il contributo federale per un bambino con disabilità è maggiore, se la disabilità genera costi complessivi più elevati per la custodia istituzionale complementare alla famiglia.

3

Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale e stabilisce i dati che i Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione in forma standardizzata per tale calcolo. A tal fine tiene conto delle condizioni specifiche locali e delle diverse forme di custodia istituzionale.

4

5

Stralciare

Stralciare gli articoli 8 e 9 Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Rüegger) Art. 7

Contributo federale

Il contributo federale ammonta al 10 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori.

Stralciare gli articoli 8 e 9 Art. 10 1

Sovraindennizzo

Il contributo federale non può comportare un sovraindennizzo dei genitori.

Vi è sovraindennizzo nella misura in cui il contributo federale supera i costi effettivamente sostenuti dai genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

2

3

Il contributo federale è ridotto dell'importo del sovraindennizzo.

Art. 11 1

Concessione del contributo federale agli aventi diritto

Il contributo federale è concesso agli aventi diritto di norma su base mensile.

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Per la concessione del contributo federale è competente il Cantone in cui è domiciliato il bambino.

2

I Cantoni definiscono la procedura per la concessione dei contributi federali e designano l'organo competente.

3

Possono delegare la concessione dei contributi federali ai Comuni, a enti di diritto pubblico o a enti di diritto privato. Vegliano a che i contributi federali siano concessi nel rispetto delle disposizioni legali.

4

5

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla procedura.

Minoranza (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Art. 11, rubrica e cpv. 1 Concessione del contributo federale Il contributo federale è concesso su base mensile alle persone che ne hanno diritto.

1

Art. 12

Rimborso dei contributi federali ai Cantoni

I Cantoni inoltrano all'UFAS in forma standardizzata il conteggio dei contributi federali concessi sul loro territorio e ne richiedono il rimborso.

1

L'UFAS decide la partecipazione finanziaria della Confederazione spettante ai singoli Cantoni e la versa loro.

2

Sezione 3: Accordi di programma Art. 13

Aiuti finanziari ai Cantoni e a terzi

La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo modo può sostenere: 1

a.

l'istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini con disabilità in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta;

b.

misure per adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori, in particolare l'estensione e la flessibilizzazione degli orari di custodia;

c.

misure per migliorare la qualità pedagogica e operativa dei servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia; tali misure si basano sulle raccomandazioni in vigore concernenti la qualità della custodia di bambini complementare alla famiglia emanate dalle competenti conferenze intercantonali.

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La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per misure volte a sviluppare la loro politica di sostegno alla prima infanzia.

2

Gli accordi di programma contemplano in particolare gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dai Cantoni, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.

3

La Confederazione può concedere ai Cantoni o a terzi aiuti finanziari per programmi e progetti importanti a livello nazionale o di regione linguistica che perseguono lo scopo della legge.

4

Minoranza (Fivaz Fabien, Aebischer Matthias, Amoos, Atici, Brunner, Locher Benguerel, Piller Carrard, Prezioso, Python, Roth Pasquier, Weber) Art. 13 cpv. 1 lett. a a.

l'istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini con esigenze particolari in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta;

Minoranza (Herzog Verena, Gafner, Gutjahr, Haab, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 13 cpv. 1 lett. c c.

misure per migliorare la qualità pedagogica e operativa dei servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Stralciare l'articolo 13 capoverso 1 lettere b e c Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) Stralciare l'articolo 13 capoverso 4 Art. 14

Mezzi disponibili

L'Assemblea federale stanzia crediti d'impegno pluriennali per gli aiuti finanziari previsti nella presente sezione.

1

2

La Confederazione concede gli aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

Art. 15

Calcolo degli aiuti finanziari ai Cantoni

Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento delle spese del Cantone per le misure secondo l'articolo 13.

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Art. 16

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Procedura

Gli aiuti finanziari sono concessi ai Cantoni di norma mediante accordi di programma quadriennali.

1

Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del primo periodo contrattuale. Disciplina lo scambio di informazioni e di esperienze con i Cantoni e altri attori di rilievo.

2

Minoranza (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren) Stralciare la sezione 3 (articoli 13­16)

Sezione 4: Statistiche, rapporto con il diritto europeo, valutazione Art. 17

Statistiche

L'Ufficio federale di statistica, in collaborazione con i Cantoni, allestisce statistiche armonizzate negli ambiti della custodia di bambini complementare alla famiglia e della politica di sostegno alla prima infanzia.

1

2

I Cantoni mettono a disposizione in forma standardizzata i dati necessari a tal fine.

Art. 18

Rapporto con il diritto europeo

Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 1

4 5

6

a.

regolamento (CE) n. 883/20045;

b.

regolamento (CE) n. 987/20096;

RS 0.142.112.681 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1).

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).

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c.

regolamento (CEE) n. 1408/717;

d.

regolamento (CEE) n. 574/728.

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Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 2

a.

regolamento (CE) n. 883/2004;

b.

regolamento (CE) n. 987/2009;

c.

regolamento (CEE) n. 1408/71;

d.

regolamento (CEE) n. 574/72.

Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

3

Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

4

Art. 19

Valutazione

L'UFAS verifica periodicamente gli effetti della presente legge e pubblica i risultati.

Minoranza (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Art. 19, rubrica e cpv. 1 Esecuzione e valutazione 1

7

8

9

Gli oneri d'esecuzione della presente legge sono inclusi nel credito d'impegno.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

RS 0.632.31

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L'UFAS verifica periodicamente gli effetti della presente legge e pubblica i risultati.

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Sezione 5: Disposizioni finali Art. 20

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 21

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Gli articoli 13­16 hanno effetto per 14 anni dal momento dell'entrata in vigore.

Minoranza (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren) Stralciare l'articolo 21 capoverso 3

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