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Principi operativi della Commissione giudiziaria per la preparazione delle elezioni del 15 febbraio 2023

La Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale, visto l'articolo 40a della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl), emana i seguenti principi operativi:

Art. 1

Campo d'applicazione

I presenti principi operativi si applicano alla preparazione dell'elezione e della rielezione delle persone di cui all'articolo 40a capoverso 1 LParl nonché dei presidenti e dei vicepresidenti dei tribunali della Confederazione.

Art. 2

Principi generali

La Commissione rispetta i principi di riservatezza e di parità di trattamento. Si assicura dell'idoneità professionale e personale dei candidati. Presta inoltre attenzione alle competenze linguistiche, alla rappresentatività politica e all'equilibrio di genere.

1

Per la preselezione delle candidature istituisce una sottocommissione per la durata di ciascuna legislatura, composta di un membro per gruppo parlamentare. La durata della presidenza della sottocommissione è di due anni. Il presidente della Commissione partecipa alle riunioni della sottocommissione a titolo consultivo.

2

Art. 3

Messa a concorso

La Commissione mette a concorso i posti di cui all'articolo 40a capoverso 2 LParl.

Può inoltre mettere a concorso i posti di avvocato e quelli di specialista dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) di cui all'articolo 23 capoverso 2 lettere b e c della legge del 19 marzo 20102 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP).

1

Il presidente della sottocommissione adotta il testo del bando di concorso, che specifica i seguenti punti: 2

a.

1 2

la lingua principale di lavoro;

RS 171.10 RS 173.71

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b.

il grado di occupazione;

c.

il profilo richiesto;

d.

i partiti politici sottorappresentati;

e.

i documenti da presentare: curriculum vitae, copie dei diplomi e dei certificati di lavoro, recapiti di almeno due persone di riferimento, estratto del registro delle esecuzioni ed estratto del casellario giudiziale nonché un elenco delle pubblicazioni, se disponibili.

I candidati devono avere diritto di voto nelle questioni federali; ciò non vale per i posti di avvocato e di specialista in seno all'AV-MPC.

3

I bandi di concorso sono pubblicati in italiano, francese e tedesco sulla stampa nazionale. Sono inoltre pubblicati sul sito Internet della Commissione e sul bollettino online dei posti vacanti della Confederazione. I gruppi parlamentari ne sono informati.

4

La segreteria della Commissione attesta il ricevimento delle candidature e scarta le quelle che non soddisfano i requisiti legali. Trasmette alla segreteria del gruppo parlamentare i dossier delle persone che hanno dichiarato di essere membri o simpatizzanti del partito in questione.

5

Art. 4

Preselezione da parte della sottocommissione

La sottocommissione si riunisce di regola una volta a trimestre. Prende atto delle candidature ricevute. Per le candidature a giudice del Tribunale federale dei brevetti può sentire l'Istituto della proprietà intellettuale, le organizzazioni specializzate operanti nel settore dei brevetti e le cerchie interessate (art. 9 cpv. 4 della legge del 20 marzo 20093 sul Tribunale dei brevetti).

1

La sottocommissione designa le persone da invitare a un'audizione dinnanzi alla Commissione.

2

Un membro della sottocommissione che non appartiene allo stesso partito del candidato è incaricato di ottenere informazioni dalle persone di riferimento indicate nel dossier di candidatura.

3

Le persone che non sono state selezionate dalla sottocommissione per l'audizione possono ritirare la loro candidatura; il loro nome non figurerà nell'elenco inviato alla Commissione.

4

I membri della Commissione possono consultare presso la segreteria della Commissione tutti i dossier di candidatura che non sono stati ritirati.

5

Art. 5

Audizione dinnanzi alla Commissione

La Commissione riceve i dossier dei candidati selezionati per l'audizione dalla sottocommissione. Riceve parimenti l'elenco delle persone non invitate all'audizione che non hanno ritirato la loro candidatura; può chiedere alcune di queste persone vengano sentite.

1

3

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L'audizione si svolge in presenza.

All'inizio dell'audizione i candidati si presentano nella lingua ufficiale di loro scelta.

Ogni membro della Commissione può in seguito porre loro domande nella lingua ufficiale di sua scelta. Dopo che la persona sentita ha lasciato la sala, il membro della sottocommissione incaricato riferisce sulle informazioni ottenute dalle persone di riferimento.

3

La Commissione sente i candidati al fine di valutare le loro capacità professionali, personali, sociali e di condotta.

4

Art. 6

Discussione e decisione

La Commissione delibera al termine di tutte le audizioni. Se possibile decide per consenso, altrimenti per votazione, quali candidati sono idonei.

1

Se il numero di candidati idonei è superiore a quello dei posti vacanti e la Commissione non trova un consenso, si procede a una votazione. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta di almeno un membro della Commissione.

2

3

Se ci sono più di due persone per posto vacante, si applicano le seguenti regole: a.

al primo scrutinio ogni membro della Commissione vota un candidato. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, si procede a un secondo scrutinio. Il candidato con il minor numero di voti viene eliminato;

b.

gli scrutini vengono svolti fino a quando un candidato non raggiunge la maggioranza assoluta;

c.

le astensioni non vengono conteggiate nel calcolo della maggioranza assoluta.

Art. 7

Consultazione dei gruppi parlamentari

La Commissione consulta i gruppi parlamentari prima di prendere la decisione definitiva. Presenta loro una raccomandazione di elezione, sulla quale possono esprimersi durante la prima settimana di sessione. La segreteria informa della procedura le persone raccomandate.

1

Dopo aver preso atto dei pareri dei gruppi parlamentari, la Commissione adotta la sua proposta di elezione definitiva mediante circolazione degli atti oppure, nel caso di proposte dissenzienti da parte di suddetti gruppi, organizza una seduta supplementare.

Una proposta di minoranza può essere presentata all'Assemblea federale plenaria.

2

Art. 8

Preparazione della rielezione

Al più tardi sei mesi prima della data del rinnovo integrale, la Commissione chiede al tribunale o all'organo competente di trasmetterle l'elenco dei membri candidati alla rielezione.

1

La Commissione chiede alle Commissioni della gestione e alla Delegazione delle finanze di sottoporre alla sua attenzione eventuali constatazioni che mettano seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale dei candidati alla rielezione.

2

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Se uno dei suoi membri presenta una proposta di non rielezione, la Commissione sente l'interessato e applica i principi operativi della Commissione giudiziaria del 3 marzo 20114 relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione.

3

Conformemente all'articolo 15 dei suddetti principi operativi, la proposta di non rielezione deve essere presentata al più tardi durante la seduta che precede quella in cui la Commissione adotta l'elenco definitivo dei candidati che propone per la rielezione.

4

Art. 9

Preparazione dell'elezione delle presidenze dei tribunali

Al Tribunale federale (art. 15 cpv. 1 lett. e della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale), al Tribunale penale federale (art. 53 cpv. 2 lett. b LOAP6) e al Tribunale amministrativo federale (art. 16 cpv. 1 lett. f della legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale amministrativo federale) la rispettiva Corte plenaria sottopone all'Assemblea federale una proposta per la nomina del presidente e del vicepresidente.

1

La Commissione prende atto della proposta della rispettiva Corte plenaria e sente le persone proposte. Può esigere dal tribunale che riesamini la proposta o ne formuli una nuova.

2

La Commissione sottopone all'Assemblea federale plenaria la sua proposta di elezione, che può differire da quella della Corte plenaria. In questo caso la Commissione sente almeno le nuove persone proposte e la presidenza del tribunale.

3

Art. 10

Comunicazione delle proposte di elezione

La Commissione formula le sue proposte di elezione o di rielezione in un rapporto all'attenzione dell'Assemblea federale plenaria al più tardi durante la seconda settimana della sessione. Essa informa il pubblico delle sue proposte mediante un comunicato stampa, dopo averle comunicate alle persone interessate.

Art. 11

Entrata in vigore

I presenti principi operativi entrano in vigore il 15 febbraio 2023.

15 febbraio 2023

La Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale: Il presidente, Matthias Aebischer

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