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Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2023
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20232 sull'esercito 2023, decreta:
Art. 1
Programma degli immobili
Il programma degli immobili del DDPS 2023 è approvato.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
1 2
a.
Risanamento di un impianto di condotta
40
b.
Ripristino di due impianti di telecomunicazione
64
c.
Risanamento delle aree riservate al servizio di volo a Payerne, tappa 20242028
28
d.
Nuova costruzione di un edificio adibito all'istruzione a Herisau
16
e.
Nuova costruzione per il centro medico e la polizia militare Ovest a Payerne
34
f.
Risanamento degli edifici adibiti all'istruzione a Thun
51
g.
Ampliamento della logistica nel Nord del Ticino
h.
Altri progetti immobiliari 2023
42 280
RS 101 FF 2023 619
2023-0513
FF 2023 622
Programma degli immobili del DDPS 2023. DF
Art. 3
FF 2023 622
Trasferimenti tra crediti d'impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere ag.
1
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
Art. 4
Delega della facoltà di specificazione
La facoltà di specificazione per il credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera h è delegata al DDPS.
Art. 5 1
Indici e previsioni del rincaro
I crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere ag si basano sugli indici seguenti: a.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera a: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, totale, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
b.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, totale, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
c.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
d.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera d: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Svizzera orientale, dell'ottobre 2022 (113,1 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
e.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera e: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
f.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera f: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
g.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera g: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Ticino, dell'ottobre 2022 (109,8 punti; ottobre 2020 = 100 punti).
L'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.
I costi supplementari dovuti al rincaro sono compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata nonché con trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere ag.
2
2/4
Programma degli immobili del DDPS 2023. DF
Art. 6
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Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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