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Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2023

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20232 sull'esercito 2023, decreta:

Art. 1

Programma degli immobili

Il programma degli immobili del DDPS 2023 è approvato.

Art. 2

Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

1 2

a.

Risanamento di un impianto di condotta

40

b.

Ripristino di due impianti di telecomunicazione

64

c.

Risanamento delle aree riservate al servizio di volo a Payerne, tappa 2024­2028

28

d.

Nuova costruzione di un edificio adibito all'istruzione a Herisau

16

e.

Nuova costruzione per il centro medico e la polizia militare Ovest a Payerne

34

f.

Risanamento degli edifici adibiti all'istruzione a Thun

51

g.

Ampliamento della logistica nel Nord del Ticino

h.

Altri progetti immobiliari 2023

42 280

RS 101 FF 2023 619

2023-0513

FF 2023 622

Programma degli immobili del DDPS 2023. DF

Art. 3

FF 2023 622

Trasferimenti tra crediti d'impegno

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a­g.

1

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

2

Art. 4

Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per il credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera h è delegata al DDPS.

Art. 5 1

Indici e previsioni del rincaro

I crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a­g si basano sugli indici seguenti: a.

credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera a: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, totale, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

b.

credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, totale, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

c.

credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

d.

credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera d: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Svizzera orientale, dell'ottobre 2022 (113,1 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

e.

credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera e: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

f.

credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera f: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2022 (112,7 punti; ottobre 2020 = 100 punti);

g.

credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera g: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Ticino, dell'ottobre 2022 (109,8 punti; ottobre 2020 = 100 punti).

L'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.

I costi supplementari dovuti al rincaro sono compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata nonché con trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a­g.

2

2/4

Programma degli immobili del DDPS 2023. DF

Art. 6

FF 2023 622

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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Programma degli immobili del DDPS 2023. DF

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