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Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia

Disegno

(LCEG) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20232, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e oggetto

La presente legge si prefigge di garantire, nella giustizia, una comunicazione sicura e semplice tra privati e autorità nonché tra autorità.

1

2

Essa disciplina: a.

l'allestimento e l'esercizio di una o più piattaforme per la trasmissione elettronica di documenti nella giustizia;

b.

la costituzione di una corporazione di diritto pubblico in quanto ente responsabile di una piattaforma centrale da utilizzare, per quanto possibile, in tutta la Svizzera (piattaforma centrale);

c.

gli aspetti generali di diritto processuale della comunicazione elettronica e della consultazione degli atti.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge è applicabile nella misura in cui il pertinente diritto processuale lo prevede.

1 2

RS 101 FF 2023 679

2023-0519

FF 2023 680

Piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia. LF

FF 2023 680

Sezione 2: Ente responsabile delle piattaforme Art. 3

Piattaforma centrale

Ai fini dell'allestimento e dell'esercizio della piattaforma centrale, la Confederazione mira a costituire, d'intesa con i Cantoni interessati, una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

1

Ai fini della costituzione della corporazione gli enti pubblici concludono una convenzione. Il Consiglio federale può concludere autonomamente la convenzione per conto della Confederazione.

2

La convenzione può entrare in vigore soltanto quando è stata approvata dalla Confederazione e da almeno 18 Cantoni.

3

La corporazione acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della convenzione.

4

Art. 4

Altre piattaforme

Se un Cantone non è parte della convenzione o se quest'ultima non è stata conclusa, il Cantone deve mettere a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica per le procedure condotte dalle sue autorità.

1

Se la convenzione non è stata conclusa, il Consiglio federale incarica un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale di mettere a disposizione una piattaforma per le procedure condotte dalle autorità federali.

2

I Cantoni possono adempiere congiuntamente i loro compiti secondo la presente legge in una forma diversa da quella prevista nella presente sezione.

3

Art. 5

Prestazioni supplementari

Oltre alla piattaforma centrale, la corporazione può fornire prestazioni e strumenti tecnici supplementari idonei per la comunicazione elettronica nelle procedure giudiziarie, in particolare per: a.

la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile;

b.

la pubblicazione di decisioni e comunicazioni;

c.

il trattamento di atti elettronici;

d.

l'allestimento di posti di lavoro.

Art. 6

Acquisizione di prestazioni da parte di Cantoni non membri

La corporazione può mettere a disposizione dei Cantoni che non sono parte della convenzione le sue prestazioni su base contrattuale e dietro un compenso a copertura dei costi.

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Art. 7

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Contenuto della convenzione

La convenzione deve stabilire il nome e la sede della corporazione e contenere le prescrizioni sul contenuto previste dalla presente legge 1

2

Può contenere disposizioni riguardanti: a.

la convocazione degli organi;

b.

il diritto di voto dei membri degli organi;

c.

le modalità delle deliberazioni;

d.

la procedura in caso di controversie;

e.

la ripartizione dei costi tra i Cantoni;

f.

le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma.

Art. 8

Organi

Gli organi della corporazione sono: a.

l'assemblea;

b.

il comitato;

c.

la direzione;

d.

l'ufficio di revisione.

Art. 9

Assemblea

1

L'assemblea è l'organo supremo della corporazione.

2

È composta:

3

a.

dal Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);

b.

da due rappresentanti di ciascun Cantone parte della convenzione; e

c.

dal presidente del Tribunale federale.

Ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili: a.

elegge e destituisce: 1. il suo presidente e il suo vicepresidente, 2. i membri cantonali del comitato, 3. il presidente e il vicepresidente del comitato, 4. l'organo di revisione;

b.

approva il conto annuale;

c.

dà discarica ai membri del comitato e della direzione;

d.

delibera negli affari per i quali è competente secondo la presente legge;

e.

emana il regolamento interno.

Il Capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto nell'elezione dei membri cantonali del comitato.

4

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5

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L'assemblea può modificare o abrogare la convenzione.

Le modifiche della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma centrale entrano in vigore soltanto dopo essere state approvate dalla Confederazione e da tutti i Cantoni parte della Convenzione. Il Consiglio federale approva le modifiche per conto della Confederazione.

6

Art. 10

Comitato

1

Il comitato è l'organo direttivo della corporazione.

2

È composto almeno da: a.

un rappresentante del DFGP;

b.

tre rappresentanti dei Cantoni;

c.

un rappresentante del Tribunale federale.

3

Il Consiglio federale elegge il rappresentante del DFGP.

4

Il Tribunale federale elegge il rappresentante del Tribunale federale.

Nell'eleggere i membri occorre badare a un'equa rappresentanza delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese.

5

6

Il comitato svolge i seguenti compiti: a.

è competente per la direzione strategica della corporazione;

b.

stabilisce l'organizzazione della corporazione;

c.

è competente per la struttura della contabilità, il controllo delle finanze e la pianificazione finanziaria;

d.

nomina la direzione, ne stabilisce i diritti di firma e la destituisce;

e.

esercita l'alta vigilanza sulle persone incaricate della direzione;

f.

allestisce il rapporto di gestione, prepara le sessioni dell'assemblea e ne esegue le decisioni.

Art. 11

Direzione

La direzione esegue le decisioni degli organi superiori e rappresenta la corporazione verso l'esterno.

1

2

È competente per tutti gli affari che non sono attribuiti ad alcun altro organo.

Art. 12

Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione esegue una revisione ordinaria applicando per analogia le pertinenti prescrizioni del Codice delle obbligazioni3.

1

2

È nominato dall'assemblea per due anni.

3

Se possibile, è nominato il controllo delle finanze di una parte della convenzione.

3

RS 220

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4

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È ammissibile la rinomina.

Art. 13

Deliberazioni in seno all'assemblea e al comitato

L'assemblea e il comitato deliberano validamente, se è presente almeno la metà dei membri.

1

Le decisioni sono valide, se sono approvate dalla maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità dei voti decide il presidente. La convenzione può prevedere una maggioranza qualificata.

2

Nelle elezioni ogni seggio è occupato singolarmente. È eletto chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti si procede a un ballottaggio.

3

Le decisioni possono essere prese mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare conferenze telefoniche o videoconferenze. Sono ammissibili procedure di deliberazione scritte, se nessun membro richiede una discussione.

4

Art. 14

Iscrizione nel registro di commercio

1

La corporazione è iscritta nel registro di commercio del luogo dove ha sede.

2

L'iscrizione ha effetto dichiarativo.

Con la notificazione per l'iscrizione deve essere presentata all'ufficio del registro di commercio la convenzione. Se quest'ultima viene modificata, deve essere presentata all'ufficio del registro di commercio una nuova versione completa.

3

Art. 15

Diritto applicabile

Alle questioni giuridiche legate all'adempimento dei compiti della corporazione è applicabile il diritto federale, in particolare per quanto riguarda: 1

a.

la trasparenza dell'amministrazione nonché la protezione dei dati e la sicurezza dei dati;

b.

gli appalti pubblici;

c.

l'archiviazione;

d.

i rimedi giuridici.

Ai rapporti di lavoro del personale della corporazione e alle relative questioni, quali la previdenza professionale, si applica il Codice delle obbligazioni4.

2

Se un ente pubblico mette del personale a disposizione della corporazione, il suo diritto rimane applicabile ai rapporti di lavoro delle persone interessate e alle relative questioni.

3

Se il diritto federale prevede una decisione formale, quest'ultima è emanata dalla direzione.

4

4

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Art. 16

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Utile, sostanza ed esenzione fiscale

La corporazione non persegue un utile e costituisce una sostanza soltanto nella misura in cui sia necessaria a finanziare l'esercizio della piattaforma e a garantire la liquidità.

1

È esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. È fatto salvo il diritto federale in materia di: 2

a.

imposta sul valore aggiunto;

b.

imposta preventiva;

c.

tasse di bollo.

Art. 17

Recesso

Ciascun ente pubblico può recedere dalla convenzione con un preavviso di tre anni per la fine di un anno civile.

1

2

Un recesso non causa lo scioglimento della corporazione.

3

I contributi versati non sono rimborsati.

Sezione 3: Funzioni delle piattaforme Art. 18

Elenco degli indirizzi

Ciascuna piattaforma contiene un elenco con gli indirizzi di tutte le autorità e persone che comunicano mediante questa piattaforma.

1

2

Su ogni piattaforma è possibile consultare gli elenchi di tutte le piattaforme.

3

Le autorità che dirigono il procedimento hanno accesso a tutte le iscrizioni.

Gli utenti rimanenti hanno accesso agli indirizzi delle autorità iscritti nell'elenco degli indirizzi.

4

Art. 19

Interfaccia utente e interfacce di collegamento

Ciascuna piattaforma dispone di un'interfaccia utente accessibile e utilizzabile con le tecnologie usuali.

1

2

La piattaforma centrale dispone di interfacce di collegamento con altre applicazioni.

3

Il Consiglio federale disciplina i requisiti delle interfacce di collegamento.

Art. 20 1

Autenticazione degli utenti

Gli utenti devono autenticarsi sulla piattaforma che utilizzano.

Il Consiglio federale stabilisce i mezzi d'identificazione elettronici che possono essere impiegati a tale scopo.

2

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Art. 21

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Eccezioni all'autenticazione sulla piattaforma

Gli utenti che utilizzano una piattaforma tramite l'applicazione di un'autorità non devono autenticarsi sulla piattaforma, se l'ente responsabile della piattaforma li ha autorizzati.

1

L'ente responsabile della piattaforma rilascia l'autorizzazione, se l'autenticazione tramite l'applicazione dell'autorità è garantita.

2

Art. 22

Ricezione e richiamo di documenti

Le piattaforme ricevono i documenti degli utenti. Se necessario trasmettono i documenti alla piattaforma utilizzata dal destinatario. La piattaforma del destinatario consente allo stesso di accedere ai documenti.

1

Prima di trasmetterli a una piattaforma, le autorità appongono un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 20165 sulla firma elettronica (FiEle). Se il sigillo o la marca temporale manca, la piattaforma non riceve i documenti.

2

Nel caso dei documenti degli utenti rimanenti, le piattaforme appongono esse stesse un sigillo o una marca temporale.

3

Le piattaforme rilasciano le seguenti ricevute apponendovi un sigillo e una marca temporale; 4

a.

una ricevuta di entrata: non appena il mittente trasmette un documento;

b.

una ricevuta di richiamo: per ogni destinatario, non appena quest'ultimo richiama per la prima volta il documento;

c.

una ricevuta di non richiamo: se un destinatario non ha richiamato il documento entro la fine del settimo giorno dalla trasmissione.

I documenti e le ricevute sono cancellati dopo 90 giorni dalla trasmissione. Fino alla cancellazione, il mittente e il destinatario in questione possono sempre richiamarli.

5

Il Consiglio federale disciplina la forma e il contenuto delle ricevute nonché il termine massimo di conservazione dei documenti e delle ricevute.

6

Art. 23

Avvisi supplementari

Oltre all'indirizzo, sulla piattaforma da essi utilizzata gli utenti possono indicare altri elementi d'indirizzo. La piattaforma informa in questo modo, senza garanzia, in merito alla presenza di nuovi documenti e ricevute.

Art. 24

Trasferimento e amministrazione dei diritti

La piattaforma deve consentire agli utenti di concedere ad altri utenti il diritto di richiamare e trasmettere documenti.

1

2

5

Deve consentire agli utenti di creare gruppi di utenti.

RS 943.03

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Gli utenti che ricevono i diritti di richiamo e trasmissione devono sempre poterli rifiutare.

3

Il trasferimento di un diritto non è visibile dai sigilli elettronici regolamentati apposti.

4

Sezione 4: Autorizzazione d'esercizio Art. 25 1

L'esercizio di una piattaforma necessita dell'autorizzazione del DFGP.

L'autorizzazione è rilasciata, se la piattaforma soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3 e i requisiti d'interoperabilità con tutte le altre piattaforme.

2

Il Consiglio federale disciplina i requisiti d'interoperabilità nonché la procedura di autorizzazione e l'assunzione delle spese.

3

Sezione 5: Irraggiungibilità di una piattaforma Art. 26 Se una piattaforma non è raggiungibile il giorno in cui scade un termine, tale termine si prolunga fino al giorno successivo al giorno in cui la piattaforma è nuovamente raggiungibile per la prima volta.

1

Se il giorno successivo cade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il successivo giorno feriale. È determinante il diritto del Cantone in cui ha sede l'autorità che dirige il procedimento.

2

3

L'utente deve rendere verosimile l'irraggiungibilità della piattaforma.

4 Quando

la piattaforma non è raggiungibile, gli utenti interessati non sono obbligati a utilizzarla.

Sezione 6: Protezione e sicurezza dei dati Art. 27

Protezione dei dati

I dati sulle piattaforme devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. I terzi a cui è fatto ricorso e che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera.

1

La corporazione può trattare i dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò sia necessario per le funzioni della piattaforma di cui alla sezione 3.

2

Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal diritto processuale applicabile.

3

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Il diritto di consultazione degli atti e il diritto di informazione nell'ambito di un procedimento pendente sono retti dal diritto processuale applicabile e, per quanto riguarda i procedimenti conclusi, dal diritto applicabile dell'autorità che si è occupata per ultima del procedimento.

4

Nella misura in cui il trattamento dei dati non è disciplinato nel diritto processuale applicabile, la protezione dei dati è retta dalla: 5

a.

legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati, se si tratta di un'autorità federale;

b.

legislazione cantonale in materia di protezione dei dati, se si tratta di un'autorità cantonale.

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza esercita la vigilanza in materia di protezione dei dati sulle piattaforme.

6

Art. 28

Sicurezza dei dati

La corporazione e gli enti pubblici che gestiscono una propria piattaforma secondo l'articolo 4 stabiliscono, in un regolamento sul trattamento dei dati, in particolare i provvedimenti organizzativi e tecnici contro il trattamento non autorizzato dei dati e disciplinano la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

1

Designano un'autorità di vigilanza. Quest'ultima verifica regolarmente la sicurezza dei dati delle piattaforme.

2

Il Consiglio federale disciplina i requisiti della protezione dei dati. A tal fine si orienta a standard generalmente riconosciuti.

3

Sezione 7: Digitalizzazione e rinvio di documenti fisici Art. 29

Digitalizzazione di documenti fisici

Le autorità digitalizzano i documenti inoltrati in forma fisica. Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

1

Appongono sui documenti elettronici una marca temporale elettronica qualificata secondo la FiEle7.

2

3

Nel procedimento, i documenti elettronici sono considerati la versione determinante.

4

Il Consiglio federale disciplina la procedura di digitalizzazione.

Art. 30

Rinvio di documenti fisici

Dopo la digitalizzazione, le autorità rinviano ai destinatari i documenti inoltrati in forma fisica.

1

6 7

RS 235.1; RU 2022 491 RS 943.03

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Se i documenti sono indispensabili nel procedimento, le autorità li trattengono per la durata necessaria.

2

Sezione 8: Responsabilità Art. 31 Per i danni cagionati illecitamente a una persona dall'esercizio della piattaforma centrale la corporazione risponde con il proprio patrimonio secondo la legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità (LResp).

1

La responsabilità sussidiaria della Confederazione (art. 19 cpv. 1 lett. a LResp) non si applica; al suo posto si applica la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni secondo l'articolo 33.

2

Sezione 9: Finanziamento della piattaforma centrale Art. 32

Emolumenti

La corporazione riscuote annualmente dalle autorità che utilizzano la piattaforma centrale emolumenti a copertura delle spese di esercizio e ulteriore sviluppo. Non riscuote alcun emolumento dagli utenti rimanenti.

1

Il Consiglio federale stabilisce l'importo degli emolumenti. Può prevedere importi forfettari.

2

Art. 33

Ripartizione delle spese di allestimento tra Confederazione e Cantoni

La Confederazione assume il 25 per cento delle spese per l'allestimento della piattaforma centrale, i Cantoni il 75 per cento.

Art. 34

Trasferimento della piattaforma alla corporazione

La Confederazione e i Cantoni trasferiscono la piattaforma centrale alla corporazione; il trasferimento è gratuito.

Sezione 10: Disposizioni finali Art. 35

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

8

RS 170.32

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Art. 36

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Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 37

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Le seguenti disposizioni entrano in vigore due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge: 3

a.

allegato numero 2 articoli 6b e 47a.

b.

allegato numero 3 articoli 38b e 38c.

c.

allegato numero 6 articoli 128b e 128c.

d.

allegato numero 12 articoli 103b e 103c.

e.

allegato numero 13 articoli 2b e 2c.

f.

allegato numero 14 articoli 8b e 8c.

g.

allegato numero 15 articoli 31c e 31d.

h.

allegato numero 16 articoli 37b e 37c.

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Allegato (art. 36)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 108d cpv. 5­710 Le procedure di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA).

5

La legge federale del ...12 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia nonché gli articoli 6a, 6b, 11b capoverso 1, 20 capoverso 2ter, 22a, 24 e 26 capoverso 1bis PA non si applicano alle procedure di cui al capoverso 5.

6

Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/124013 e gli atti giuridici che la Commissione europea emana sulla base di tale regolamento, il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla PA riguardanti: 7

a.

la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bis PA);

b.

l'audizione preliminare (art. 30 PA);

c.

l'ammissibilità di atti scritti in inglese; la lingua del procedimento è una lingua ufficiale (art. 33a PA).

Art. 108dquater Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione ETIAS14 Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione la piattaforma di trasmissione ETIAS.

1

La legge federale del ...15 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia nonché gli articoli 6a e 47a PA16 non si applicano all'utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS per la trasmissione di atti scritti.

2

9 10 11 12 13 14 15 16

RS 142.20 FF 2022 1450 RS 172.021 RS ...

Cfr. nota a piè di pag. all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

FF 2022 1450 RS ...

RS 172.021

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Art. 108dquinquies cpv. 717 Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/124018 e gli atti giuridici che la Commissione europea emana sulla base di tale regolamento, il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla PA riguardanti: 7

a.

la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bis PA);

b.

l'esame degli atti tramite una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti (art. 26 cpv. 1bis PA).

2. Legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa Titolo dopo l'art. 6

Sezione 1a: Piattaforma per la comunicazione elettronica e gestione degli atti Art. 6a A. Piattaforma per la comunicazione elettronica

La legge federale del ...20 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG), ad eccezione della sezione 2 sull'ente responsabile per le piattaforme e della sezione 7 sulla digitalizzazione e il rinvio di documenti fisici, è applicabile ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

1

Il Consiglio federale incarica un'unità dell'Amministrazione federale centrale di mettere a disposizione una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti nei procedimenti secondo la presente legge.

2

Per trasmettere elettronicamente documenti procedurali occorre utilizzare le seguenti piattaforme: 3

a.

nelle procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale: una piattaforma ai sensi della LCEG;

b.

in tutte le altre procedure: la piattaforma di cui al capoverso 2.

Con il consenso della parte, le autorità possono utilizzare anche un tipo di trasmissione elettronica diverso dalla piattaforma di cui al capoverso 2, purché quest'ultimo permetta in modo appropriato di: 4

a.

17 18 19 20

identificare in modo univoco la parte o il suo rappresentante;

FF 2022 1450 Cfr. nota a piè di pag. all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

RS 172.021 RS ...

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b.

stabilire in modo univoco i momenti della trasmissione e della notificazione; e

c.

proteggere il documento, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.

Art. 6b B. Gestione e trasmissione degli atti

Le autorità gestiscono tutti gli atti in forma elettronica e li trasmettono tramite la piattaforma da utilizzare conformemente all'articolo 6a.

Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 11b

III. Indirizzo

Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all'estero devono indicare un indirizzo sulla piattaforma da utilizzare conformemente all'articolo 6a o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

1

Le parti possono inoltre indicare un indirizzo sulla piattaforma e richiedere che lo scambio di documenti avvenga per tale tramite.

2

Art. 20 cpv. 2ter Se la consegna ha luogo tramite una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti, la notificazione è reputata avvenuta al momento del primo richiamo, come indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi, come indicato sulla ricevuta di non richiamo, alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario.

2ter

Art. 21a 2. In caso di trasmissione per via elettronica

In caso di trasmissione per via elettronica dell'atto scritto, per il rispetto del termine è determinante il momento della trasmissione alla piattaforma utilizzata dal mittente indicato sulla ricevuta di entrata.

1

2

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

L'autorità può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se: 3

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a.

a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;

b.

è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

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Art. 26 cpv. 1 frase introduttiva e 1bis Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o di un'autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti nella forma in cui sono disponibili: 1

Alle persone che comunicano con le autorità mediante una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti è concesso di esaminare gli atti su tale piattaforma.

1bis

Art. 34 cpv. 1bis Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi elettronicamente.

1bis

Art. 47a Cbis. Obbligo di trasmissione per via elettronica

Le autorità e le persone che, a titolo professionale, rappresentano parti dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere devono scambiare i documenti con le autorità di ricorso tramite la piattaforma da utilizzare conformemente all'articolo 6a.

1

2

Agiscono a titolo professionale: a.

chi è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi;

b.

gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 200021 sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere.

A chi inoltra atti scritti cartacei pur essendo obbligato a utilizzare una piattaforma l'autorità di ricorso impartisce un termine adeguato per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione non è considerata avvenuta.

3

Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

4

Art. 52 cpv. 1 e 3 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. L'atto di ricorso in forma cartacea dev'essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.

1

Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le 3

21

RS 935.61

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conclusioni, i motivi oppure la firma sull'atto di ricorso in forma cartacea, non entrerà nel merito del ricorso.

Disposizioni finali della modifica del ...

Alle controversie pendenti davanti alle autorità della giurisdizione amministrativa al momento dell'entrata in vigore degli articoli 6b e 47a e ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima di tale momento rimangono applicabili le regole di procedura secondo il diritto anteriore.

1

Un'autorità che, al momento dell'entrata in vigore della LCEG22, dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

2

3. Legge del 17 giugno 200523 sul Tribunale federale Titolo dopo l'art. 38

Sezione 3a: Comunicazione e gestione degli atti elettroniche Art. 38a

Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...24 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 38b

Gestione e trasmissione degli atti

Il Tribunale federale gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG25. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 38c

Obbligo di trasmissione per via elettronica

Le autorità e le persone che, a titolo professionale, rappresentano parti dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere devono scambiare i documenti con il Tribunale federale mediante una piattaforma secondo la LCEG26.

1

2

Agiscono a titolo professionale: a.

22 23 24 25 26

chi è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi; RS ...

RS 173.110 RS ...

RS ...

RS ...

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b.

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gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 200027 sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere.

Chi in un procedimento dinanzi a un'autorità inferiore era obbligato a utilizzare una piattaforma lo è pure dinanzi al Tribunale federale.

3

A chi inoltra atti scritti cartacei pur essendo obbligato a utilizzare una piattaforma il Tribunale federale impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione non è considerata avvenuta.

4

Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

5

Art. 38d

Comunicazione elettronica su richiesta delle parti

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica con il Tribunale federale può richiedere che la comunicazione avvenga tramite una piattaforma secondo la LCEG28.

In questo caso deve indicare un indirizzo sulla piattaforma.

Art. 38e

Formato

Il Tribunale federale determina il formato dei documenti.

Art. 38f

Inoltro successivo di documenti cartacei

Il Tribunale federale può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se: a.

a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;

b.

è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 38g

Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il Tribunale federale per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG29.

Art. 39 cpv. 2 e 3 2

Abrogato

Le parti domiciliate all'estero devono indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG30 o designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

3

27 28 29 30

RS 935.61 RS ...

RS ...

RS ...

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Art. 42 cpv. 1, 4 e 5 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e, se sono inoltrati in forma cartacea, devono essere firmati.

1

4

Abrogato

Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore sull'atto inoltrato in forma cartacea, la procura o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto è considerato non trasmesso.

5

Art. 44 cpv. 3 In caso di recapito mediante una piattaforma secondo la LCEG31, la notificazione è reputata avvenuta al momento del primo richiamo come indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario come indicato sulla ricevuta di non richiamo.

3

Art. 60 cpv. 3 Abrogato Art. 132b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 38b e 38c rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

4. Legge del 17 giugno 200532 sul Tribunale amministrativo federale Art. 37a

Trasmissione elettronica

In deroga all'articolo 6a PA sono applicabili tutte le disposizioni della legge federale del ...33 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG). Per la trasmissione elettronica è usata una piattaforma secondo la LCEG.

5. Codice civile34 Art. 450f Sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile35 sulla comunicazione e la gestione elettroniche degli atti.

1

31 32 33 34 35

RS ...

RS 173.32 RS ...

RS 210 RS 272

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Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.

2

6. Codice di procedura civile36 Titolo dopo l'art. 128

Capitolo 2: Forma degli atti processuali Sezione 1: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti Art. 128a

Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...37 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

1

2

Sono esclusi i procedimenti dinanzi a un tribunale arbitrale.

Art. 128b

Gestione e trasmissione degli atti

Il giudice gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG38. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

1

2

Le autorità di conciliazione sono escluse dall'obbligo di cui al capoverso 1.

Art. 128c

Obbligo di trasmissione per via elettronica

I giudici e gli uffici pubblici nonché i patrocinatori a titolo professionale devono scambiare i documenti con il giudice mediante una piattaforma secondo la LCEG39.

Sono escluse le autorità di conciliazione.

1

Se inoltrano atti scritti cartacei, il giudice impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

2

3

Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 128d

Comunicazione per via elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica tramite una piattaforma secondo la LCEG40. In questo caso deve indicare un indirizzo sulla piattaforma.

36 37 38 39 40

RS 272 RS ...

RS ...

RS ...

RS ...

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Art. 128e

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Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 128f

Inoltro successivo dei documenti cartacei

Il giudice può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se: a.

a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;

b.

è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 128g

Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il giudice per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG41.

Titolo prima dell'art. 129

Sezione 1a: Lingua del procedimento Art. 130 Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o mediante una piattaforma secondo la LCEG42. Se sono in forma cartacea devono essere firmati.

Art. 133 lett. g e h La citazione contiene: g.

la data della citazione;

h.

la firma dell'autorità citante, se la citazione è inviata in forma cartacea.

Art. 138 cpv. 1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni a persone che non comunicano mediante una piattaforma secondo la LCEG43 avviene mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

1

Art. 139

Notificazione per via elettronica

Se avviene mediante una piattaforma secondo la LCEG44, la notificazione è reputata avvenuta nel momento del primo richiamo come indicato sulla ricevuta di richiamo,

41 42 43 44

RS ...

RS ...

RS ...

RS ...

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ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario, come indicato sulla ricevuta di non richiamo.

Art. 143 cpv. 2 In caso di trasmissione elettronica dell'atto scritto, per l'osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta d'entrata.

2

Art. 208 cpv. 1bis Se l'accordo all'intesa, all'acquiescenza o alla desistenza incondizionata è registrato mediante strumenti tecnici, si può rinunciare alla firma del verbale. Dalle registrazioni deve risultare di quale procedura si tratta, qual è il contenuto dell'intesa e chi dà l'accordo. Le registrazioni sono acquisite agli atti .

1bis

Art. 221 cpv. 1 lett. f e g 1

La petizione contiene: f.

la data;

g.

la firma, se la petizione è presentata in forma cartacea.

Art. 235 cpv. 1 lett. f e 2bis 1

Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare: f.

la firma del verbalizzante, se il verbale è inviato in forma cartacea.

Se l'udienza è registrata mediante strumenti tecnici, il verbale non deve essere firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

2bis

Art. 238 lett. h La decisione contiene: h.

la firma del tribunale, se la decisione è inviata in forma cartacea.

Art. 241 cpv. 1bis Se l'accordo alla transazione, all'acquiescenza o alla desistenza incondizionata è registrato mediante strumenti tecnici, si può rinunciare alla firma del verbale. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

1bis

Art. 244 cpv. 1 lett. e e f L'azione può essere proposta nelle forme di cui all'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene: 1

e.

la data;

f.

la firma, salvo nei casi seguenti:

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1.

2.

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l'azione è proposta mediante una piattaforma secondo la LCEG45, l'azione è proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale e registrata mediante strumenti tecnici; le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 285 lett. f e g In caso d'intesa totale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene: f.

la data;

g.

le firme, se l'istanza è inviata in forma cartacea.

Art. 290 lett. f e g L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: f.

la data;

g.

le firme, se la petizione è inviata in forma cartacea.

Titolo dopo l'art. 407d

Capitolo 6: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 407f Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 128b e 128c rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

1

Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG46 dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

2

7. Legge del 28 agosto 199247 sulla protezione dei marchi Art. 42 cpv. 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del ... 48 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

1

45 46 47 48

RS ...

RS ...

RS 232.11 RS ...

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8. Legge del 5 ottobre 200149 sul design Art. 18 cpv. 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del ...50 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

1

9. Legge del 25 giugno 195451 sui brevetti Art. 13 cpv. 1, parte introduttiva Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del ...52 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) o designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. Né un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG né un recapito in Svizzera sono necessari per: 1

10. Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 194753 Art. 7 cpv. 1bis e 2bis Se le udienze sono registrate mediante strumenti tecnici, il verbale può essere steso in un momento successivo. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

1bis

Se le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici, si può rinunciare alla firma. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

2bis

Art. 23 lett. g e h La petizione deve contenere:

49 50 51 52 53

g.

la data;

h.

la firma dell'estensore dell'atto, se la petizione è presentata in forma cartacea.

RS 232.12 RS ...

RS 232.14 RS ...

RS 273

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11. Legge federale dell'11 aprile 188954 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 33a titolo marginale e cpv. 2 Abis. Trasmissione per via elettronica 1. In generale

L'atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201655 sulla firma elettronica (FiEle), tranne nel caso in cui è trasmesso tramite una piattaforma secondo la legge federale del ...56 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG).

2

Art. 33b 2. In un gruppo di utenti chiuso

Il Consiglio federale definisce le direttive tecniche e organizzative nonché il formato dei dati per lo scambio di dati sulle esecuzioni e sui fallimenti in un gruppo di utenti chiuso composto da persone fisiche, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, uffici di esecuzione e uffici dei fallimenti.

1

Definisce la piattaforma e la firma elettronica secondo la FiEle57 da utilizzare.

2

Art. 33c 3. Giudici

Gli uffici di esecuzione e gli uffici dei fallimenti nonché le autorità di vigilanza scambiano i documenti con i giudici soltanto tramite una piattaforma secondo la LCEG58.

1

2

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 34 cpv. 2 secondo periodo e 3 ... Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la FiEle59, sempre che non siano notificati mediante una piattaforma secondo la LCEG60.

2

3

54 55 56 57 58 59 60

RS 281.1 RS 943.03 RS ...

RS 943.03 RS ...

RS 943.03 RS ...

24 / 40

Il Consiglio federale disciplina: a.

la firma da utilizzare;

b.

il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati;

c.

le modalità di trasmissione;

d.

il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati.

Piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia. LF

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12. Codice di procedura penale61 Art. 76a

Forma della conferma dei verbali

L'esattezza di un verbale è confermata mediante firma su carta o personalmente per via elettronica.

1

2 Il

Consiglio federale definisce i requisiti della: a.

conferma elettronica;

b.

garanzia dell'inalterabilità dei verbali confermati per via elettronica.

Art. 78 cpv. 5, 6 primo periodo e 6bis Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Preso conoscenza del verbale, questi ne conferma la correttezza. Se la conferma è effettuata mediante firma su carta, deve vistare ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di confermarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.

5

Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, l'interrogato deve confermare la correttezza del verbale mediante una dichiarazione orale. ...

6

Se la videoconferenza è registrata, la dichiarazione orale e l'annotazione nel verbale non sono necessarie. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

6bis

Art. 80 cpv. 2 Le decisioni sono emesse per scritto; sono motivate e notificate alle parti. Le decisioni notificate su carta sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale.

2

Art. 85 cpv. 2 La notificazione è fatta mediante una piattaforma secondo la legge federale del ...62 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG), mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.

2

Art. 86

Notificazione per via elettronica

La notificazione mediante una piattaforma secondo la LCEG63 è reputata avvenuta nel momento del primo richiamo, come indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario, come indicato sulla ricevuta di non richiamo.

61 62 63

RS 312.0; FF 2022 1560 RS ...

RS ...

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Art. 87 cpv. 1 Le comunicazioni sono notificate all'indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG64, al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

1

Art. 100 cpv. 3 Le autorità penali gestiscono tutti gli atti per via elettronica. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

3

Art. 102 cpv. 2 e 3 Gli atti sono esaminati presso la sede dell'autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un'altra autorità penale nella forma in cui sono disponibili. Alle persone che comunicano con le autorità penali per via elettronica, è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG65.

2

Chi ha diritto di esaminare gli atti può richiederne una copia. Per le copie cartacee è riscosso un emolumento.

3

Titolo dopo l'art. 103

Sezione 10: Comunicazione per via elettronica Art. 103a

Disposizioni applicabili

Le disposizioni della LCEG66 sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 103b

Trasmissione degli atti

Se non vi si oppongono motivi imperativi, le autorità penali trasmettono gli atti mediante una piattaforma secondo la LCEG67.

Art. 103c

Obbligo di trasmissione per via elettronica

Le autorità e i patrocinatori a titolo professionale devono scambiare i documenti con l'autorità penale mediante una piattaforma secondo la LCEG68.

1

A chi inoltra atti scritti cartacei pur essendo obbligato a utilizzare una piattaforma l'autorità penale impartisce un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

2

Sono fatti salvi i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

3

64 65 66 67 68

RS ...

RS ...

RS ...

RS ...

RS ...

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Piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia. LF

Art. 103d

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Comunicazione per via elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica con l'autorità penale può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica tramite una piattaforma secondo la LCEG69. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

Art. 103e

Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 103f

Inoltro successivo di documenti cartacei

L'autorità penale può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se: a.

a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;

b.

è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 110 cpv. 1 e 2 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto in forma cartacea o mediante una piattaforma secondo la LCEG70 oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte in forma cartacea vanno datate e firmate.

1

2

Abrogato

Art. 199 Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere mantenuto segreto, alla persona direttamente interessata sono consegnate contro ricevuta o notificate mediante una piattaforma secondo la LCEG71 una copia dell'ordine e una copia dell'eventuale verbale d'esecuzione.

Art. 201 cpv. 2 lett. h 2

Le citazioni contengono: h.

la firma del citante, se la citazione è inviata in forma cartacea.

Art. 316 cpv. 3bis Se l'accordo alla conciliazione è registrato mediante strumenti tecnici, si può rinunciare alla firma del verbale. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

3bis

69 70 71

RS ...

RS ...

RS ...

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Piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia. LF

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Art. 353 cpv. 1 lett. k 1

Nel decreto d'accusa sono indicati: k.

il nome e la firma dell'estensore, se il decreto d'accusa è inviato in forma cartacea.

Titolo dopo l'art. 456a

Sezione 6: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 456b Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 103b e 103c rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

1

Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG 72 dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

2

13. Legge federale del 23 dicembre 201173 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione Titolo dopo l'art. 2

Sezione 2: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti Art. 2a

Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...74 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 2b

Gestione e trasmissione degli atti

Il Servizio di protezione dei testimoni gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG75. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

72 73 74 75

RS ...

RS 312.2 RS ...

RS ...

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Piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia. LF

Art. 2c

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Obbligo di trasmissione elettronica

Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 200076 sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere devono scambiare i documenti con il Servizio di protezione dei testimoni mediante una piattaforma secondo la LCEG77.

1

Se inoltrano atti scritti cartacei, il Servizio di protezione dei testimoni impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

2

3

Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 2d

Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica può richiedere che la comunicazione avvenga elettronicamente mediante una piattaforma secondo la LCEG78. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

Art. 2e

Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 2f

Inoltro successivo di documenti cartacei

Il Servizio di protezione dei testimoni può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se: a.

a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;

b.

ciò è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 2g

Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il Servizio di protezione dei testimoni per via elettronica, è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG79.

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo 9: Disposizioni transitorie Art. 37 Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 2b e 2c rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

1

76 77 78 79

RS 935.61 RS ...

RS ...

RS ...

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Piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia. LF

FF 2023 680

Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG80 dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

2

14. Legge federale del 23 marzo 200781 concernente l'aiuto alle vittime di reati Titolo dopo l'art. 8

Capitolo 1a: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti Art. 8a

Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...82 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

Art. 8b

Gestione e trasmissione degli atti

Il consultorio gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG83. Sono fatti salvi gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 8c

Obbligo di trasmissione elettronica

Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 200084 sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere devono scambiare i documenti con il consultorio mediante una piattaforma secondo la LCEG85.

1

Se inoltrano atti scritti cartacei, il consultorio impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

2

3

Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 8d

Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG86. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

80 81 82 83 84 85 86

RS ...

RS 312.5 RS ...

RS ...

RS 935.61 RS ...

RS ...

30 / 40

Piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia. LF

Art. 8e

FF 2023 680

Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 8f

Inoltro successivo di documenti cartacei

Il consultorio può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se: a.

a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;

b.

è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 8g

Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con il consultorio per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG87.

Art. 10 cpv. 1bis La presentazione della domanda e la consultazione degli atti sono effettuate mediante una piattaforma secondo la LCEG88.

1bis

Art. 48a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 8b e 8c rimangono applicabili le disposizioni procedurali secondo il diritto anteriore.

1

Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG89 dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

2

15. Legge federale del 22 marzo 197490 sul diritto penale amministrativo Art. 31b V. Comunicazione e gestione elettroniche degli atti 1. Disposizioni applicabili

87 88 89 90 91

Le disposizioni della legge federale del ...91 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

RS ...

RS ...

RS ...

RS 313.0 RS ...

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Art. 31c 2. Gestione e trasmissione degli atti

L'autorità amministrativa gestisce tutti gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG92. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Art. 31d

3. Obbligo di trasmissione elettronica

Le autorità e i difensori devono scambiare i documenti con il Servizio di protezione dei testimoni mediante una piattaforma secondo la LCEG93.

1

Se inoltrano atti scritti cartacei, l'autorità amministrativa impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

2

3

Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano .

Art. 31e 4. Comunicazione elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG94. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

Art. 31f

5. Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 31g

6. Inoltro successivo di documenti cartacei

L'autorità amministrativa può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se: a.

a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;

b.

è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 31h 7. Consultazione elettronica degli atti

92 93 94 95

RS ...

RS ...

RS ...

RS ...

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Alle persone che comunicano con l'autorità amministrativa per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG95.

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Art. 34 cpv. 1 e 2 Le comunicazioni sono notificate all'indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG96, al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

1

Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG o designare un recapito in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

2

Art. 38 cpv. 5 Se gli interrogatori e altre operazioni d'inchiesta sono registrati con strumenti tecnici, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

5

Art. 47 cpv. 1 Il detentore di un oggetto o di un bene sequestrato è tenuto a consegnarlo al funzionario inquirente dietro ricevuta o copia del processo verbale di sequestro.

1

Art. 54 cpv. 1 e 2 Una copia dell'ordine d'arresto dev'essere rimessa all'imputato al momento dell'arresto. L'ordine d'arresto va inviato su richiesta anche all'indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG97.

1

L'arrestato dev'essere consegnato all'autorità cantonale competente; l'ordine d'arresto dev'essergli precedentemente trasmesso mediante una piattaforma secondo la LCEG.

2

Art. 64 cpv. 3 Il decreto penale va notificato all'imputato mediante una piattaforma secondo la LCEG98 o mediante lettera raccomandata o va consegnato contro ricevuta; può essere notificato mediante pubblicazione nel Foglio federale, se il luogo di soggiorno dell'imputato non è noto e questi non ha né un indirizzo su una piattaforma né un rappresentante o un recapito in Svizzera. È applicabile l'articolo 34 capoverso 2.

3

96 97 98

RS ...

RS ...

RS ...

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Art. 65 cpv. 3 Si può rinunciare alla firma se il consenso è registrato con strumenti tecnici. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

3

Art. 68 cpv. 4 L'amministrazione assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure, nelle opposizioni in forma cartacea, la firma, non entrerà nel merito dell'opposizione.

4

Art. 88 cpv. 3 La decisione dev'essere motivata e notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG99 o con lettera raccomandata agli interessati alla procedura di revisione.

3

Art. 106a Disposizioni transitorie della modifica del ...

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 31c e 31d rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

1

Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG 100 dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

2

16. Procedura penale militare del 23 marzo 1979101 Titolo dopo l'art. 37

Sezione 2a: Comunicazione elettronica Art. 37a

Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge federale del ...102 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest'ultima disponga altrimenti.

99 100 101 102

RS ...

RS ...

RS 322.1 RS ...

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Art. 37b

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Obbligo di trasmissione per via elettronica

Le autorità e gli avvocati autorizzati secondo la legge del 23 giugno 2000103 sugli avvocati o secondo un trattato internazionale a rappresentare parti dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere devono scambiare documenti con l'autorità penale mediante una piattaforma secondo la LCEG104.

1

Se inoltrano atti scritti cartacei, l'autorità penale impartisce loro un termine adeguato per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro è considerato non avvenuto.

2

Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.

3

Art. 37c

Comunicazione per via elettronica su richiesta della parte

Chi non è obbligato a comunicare per via elettronica, può richiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG105. In questo caso deve indicare un indirizzo su tale piattaforma.

Art. 37d

Formato

Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Art. 37e

Inoltro successivo di documenti cartacei

L'autorità penale può richiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se: a.

a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non sia possibile entro un termine utile;

b.

è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.

Art. 37f

Consultazione elettronica degli atti

Alle persone che comunicano con l'autorità penale per via elettronica è concesso di consultare gli atti su una piattaforma secondo la LCEG106.

Art. 38 cpv. 1bis e 2bis L'audizione può anche essere registrata mediante strumenti tecnici. Le registrazioni sono messe agli atti.

1bis

Se l'audizione viene registrata, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono messe agli atti.

2bis

103 104 105 106

RS 935.61 RS ...

RS ...

RS ...

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Art. 38a

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Forma della conferma dei processi verbali

L'esattezza dei processi verbali può essere confermata mediante firma su carta o personalmente per via elettronica.

1

2

Il Consiglio federale definisce: a.

i requisiti della conferma elettronica;

b.

le modalità per garantire l'inalterabilità di un processo verbale confermato per via elettronica.

Art. 39 cpv. 1bis e 3 Il dibattimento può anche essere registrato mediante strumenti tecnici. Le registrazioni sono messe agli atti.

1bis

Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. Se il dibattimento viene registrato, si può rinunciare alle firme. È inoltre applicabile l'articolo 38.

3

Art. 40 cpv. 3 Se l'esecuzione dell'operazione è registrata con strumenti tecnici, si può rinunciare alle firme. Le registrazioni sono messe agli atti.

3

Art. 41 cpv. 3 Se l'esecuzione dell'operazione è registrata con strumenti tecnici e se il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all'operazione in virtù del capoverso 2 conferma la completezza dell'inventario, si può rinunciare alla firma. Le registrazioni sono messe agli atti.

3

Art. 43, rubrica e cpv. 4 Gestione e trasmissione degli atti L'Ufficio dell'uditore in capo e le autorità penali trasmettono gli atti mediante una piattaforma secondo la LCEG107. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

4

Art. 46 cpv. 2 Gli atti scritti devono essere stati trasmessi mediante una piattaforma secondo la LCEG108, pervenire all'autorità competente oppure essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvede per l'inoltro.

2

107 108

RS ...

RS ...

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Art. 51 cpv. 2 La citazione è notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG109, per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, per il tramite di un'autorità civile.

2

Art. 78 secondo periodo ... La citazione è notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG110, per mezzo della posta, di un militare o per il tramite di un'autorità civile. ...

Art. 153 cpv. 3 Se l'invio è effettuato in forma cartacea, la sentenza dev'essere firmata dal presidente del tribunale militare e dal segretario.

3

Art. 220b

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore degli articoli 37b e 37c rimangono applicabili le disposizioni procedurali del diritto anteriore.

1

Un'autorità che al momento dell'entrata in vigore della LCEG111 dispone già di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.

2

17. Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981112 Art. 12 cpv. 1 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 1968113 sulla procedura amministrativa; le autorità cantonali applicano per analogia le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.

Non sono applicabili le disposizioni che obbligano: 1

109 110 111 112 113

a.

le autorità a trasmettere per via elettronica i documenti procedurali, a gestire o inoltrare per via elettronica gli atti; o

b.

i partecipanti al procedimento a trasmettere o ricevere per via elettronica i documenti procedurali.

RS ...

RS ...

RS ...

RS 351.1 RS 172.021

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18. Legge del 23 giugno 2000114 sugli avvocati Art. 8 cpv. 1 lett. e, nonché 2 Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti: 1

e.

disporre di un indirizzo su una piattaforma secondo la legge federale del ...115 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG).

L'avvocato impiegato di un'organizzazione di pubblica utilità riconosciuta può richiedere di essere iscritto nel registro, se adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a­c nonché e, e se la rappresentanza in giudizio si limita esclusivamente a mandati affidatigli nell'ambito dello scopo perseguito da tale organizzazione.

2

Art. 36a

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le persone che al momento dell'entrata in vigore della LCEG116 sono iscritte in un registro cantonale degli avvocati devono disporre di un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG entro sei mesi dall'entrata in vigore.

19. Legge del 18 marzo 2016117 sulla firma elettronica Titolo dopo l'art. 16

Sezione 6a: Validatore Art. 16a La Cancelleria federale mette a disposizione del pubblico e delle autorità uno strumento per la verifica della validità delle firme elettroniche e delle marche temporali (validatore).

1

Il contenuto del documento da verificare non deve essere trasmesso al validatore in una forma che permetta a quest'ultimo di renderlo leggibile.

2

3

Una volta conclusa la verifica, il validatore non conserva i dati trasmessi a tal fine.

4

L'utilizzo del validatore non è soggetto a emolumenti.

Il Consiglio federale può definire le nome tecniche per la validazione di documenti elettronici, firme elettroniche e marche temporali.

5

114 115 116 117

RS 935.61 RS ...

RS ...

RS 943.03

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20. Legge del 10 ottobre 1997118 sul riciclaggio di denaro Art. 23 cpv. 7 Lo scambio di informazioni con l'ufficio di comunicazione si svolge per via elettronica mediante il sistema di elaborazione dei dati di cui al capoverso 3.

7

118

RS 955.0

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