FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

23.022 Messaggio sulla legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia del 15 febbraio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2013

M 12.4139

Introduzione dello scambio di atti giuridici per via elettronica (S 14.03.2013, Bischof; N 23.09.2013; S 02.12.2013)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-0518

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Compendio La legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) crea le basi legali per procedimenti giudiziari completamente digitali, senza discontinuità dei sistemi di trasmissione e con una gestione elettronica degli atti. Per le persone incaricate dell'applicazione del diritto a titolo professionale, in particolare i giudici, le autorità e gli avvocati, la comunicazione elettronica diventa un obbligo.

Situazione iniziale Le leggi processuali federali (procedure civili, penali e amministrative) prevedono dal 2011 che gli atti scritti e le decisioni possano essere trasmessi per via elettronica.

Ciononostante, attualmente la comunicazione elettronica tra giudici e partecipanti ai procedimenti è limitata a pochi casi.

Nella sessione autunnale tenutasi il 17 e il 18 novembre 2016, la Conferenza dei direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia (CDDGP) ha deciso che occorreva finalmente creare le basi giuridiche per l'introduzione obbligatoria della giustizia elettronica presso le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e le autorità di perseguimento penale. Contemporaneamente, anche il Tribunale federale ha lanciato il progetto eDossier, un'iniziativa per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari. Con lettera del 5 dicembre 2016 alla consigliera federale Simonetta Sommaruga, la CDDGP ha chiesto di creare le basi legali per un obbligo di comunicazione elettronica nella giustizia e per una piattaforma di comunicazione gestita dai Cantoni.

Contenuto del progetto La LCEG prevede la costituzione di una corporazione a cui partecipano la Confederazione e i Cantoni. Il compito principale della corporazione è l'allestimento, l'esercizio e lo sviluppo di una piattaforma centrale per la trasmissione elettronica di atti giuridici.

I Cantoni che non aderiscono alla corporazione possono sviluppare una propria piattaforma oppure connettersi a una piattaforma già esistente. Oltre a ciò, la corporazione può offrire ulteriori servizi strettamente connessi con la trasmissione elettronica di atti giuridici e lo svolgimento di procedimenti per via digitale.

Il disegno disciplina parimenti le funzionalità minime della piattaforma centrale. Per utilizzarla sarà sufficiente autenticarsi con un mezzo d'identificazione elettronico riconosciuto. In
tal modo gli utenti autorizzati potranno trasmettere alla piattaforma e richiamare dalla stessa documenti.

I costi previsti per l'allestimento della piattaforma centrale ammontano a 28 milioni di franchi. La Confederazione vi partecipa per il 25 per cento, come stabilito in una convenzione conclusa dal Tribunale federale e altri 17 tribunali cantonali con la CDDGP. L'esercizio e lo sviluppo della piattaforma genereranno costi annuali pari a 7,4 milioni di franchi, che saranno finanziati mediante emolumenti.

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L'obbligo di utilizzare la piattaforma sarà sancito in sede separata nelle leggi processuali. Con il disegno si modificano anche altre disposizioni nelle leggi processuali al fine di rendere possibile lo svolgimento dei procedimenti per via digitale e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione.

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Indice Compendio

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7 7 8

Situazione iniziale 1.1 Necessità d'intervento e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale 1.4 Stralcio di interventi parlamentari

9 10

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

10

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

11

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.1.1 Elementi principali della legge 4.1.2 Spiegazione e valutazione della soluzione proposta 4.2 Compiti e finanziamento 4.2.1 Nuovi compiti 4.2.2 Finanziamento 4.2.2.1 Costi complessivi della piattaforma centrale 4.2.2.2 Ripartizione delle spese per l'allestimento della piattaforma 4.2.2.3 Ripartizione delle spese di esercizio e sviluppo della piattaforma 4.2.2.4 Finanziamento della piattaforma centrale mediante emolumenti 4.3 Attuazione

13 13 13 14 15 15 15 15

Commento ai singoli articoli 5.1 Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia 5.2 Modifica di altri atti normativi 5.2.1 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione 5.2.2 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa 5.2.3 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale 5.2.4 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale 5.2.5 Codice civile 5.2.6 Codice di procedura civile 5.2.7 Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi 5.2.8 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design

18

5

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16 17 17 18

18 38 38 40 45 47 47 48 51 51

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5.3 5.4 5.5 6

7

5.2.9 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti 5.2.10 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale 5.2.11 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento 5.2.12 Codice di procedura penale 5.2.13 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni 5.2.14 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati 5.2.15 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo 5.2.16 Procedura penale militare del 23 marzo 1979 5.2.17 Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981 5.2.18 Legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati 5.2.19 Legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica 5.2.20 Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro Coordinamento con la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) Coordinamento con la legge sui brevetti (LBI) Coordinamento con la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

52 52 52 53 56 57 58 60 61 62 63 64 66 66 67

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.3 Ripercussioni sull'economia 6.4 Ripercussioni sulla società 6.5 Ripercussioni sull'ambiente 6.6 Altre ripercussioni

67 67

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Subordinazione al freno delle spese 7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale 7.6 Conformità alla legge sui sussidi 7.7 Delega di competenze legislative 7.7.1 Competenza per l'emanazione del diritto d'esecuzione 7.7.2 Parere del Tribunale federale 7.7.3 Delega al Consiglio federale 7.7.4 Contenuti della delega

71 71 72 72 72

68 69 70 71 71

72 73 73 73 74 75 76 5 / 78

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7.7.5 7.8

Competenze di emanare ordinanze e regolamenti nelle leggi procedurali (modifica di altri atti normativi) Protezione dei dati

Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) (Disegno)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità d'intervento e obiettivi

Le leggi processuali federali (procedure civili, penali e amministrative) prevedono già dal 2011 che gli atti scritti e le decisioni possano essere trasmesse per via elettronica.

Ciononostante, finora la comunicazione elettronica tra giudici e partecipanti ai procedimenti è limitata a pochi casi.

Nella sessione autunnale tenutasi il 17 e il 18 novembre 2016 la Conferenza dei direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia (CDDGP) ha deciso all'unanimità che occorreva finalmente creare le basi giuridiche per l'introduzione obbligatoria della giustizia elettronica presso le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e le autorità di perseguimento penale. Il termine di giustizia elettronica comprende gli aspetti dello scambio, della gestione, della consultazione e dell'archiviazione di atti in forma elettronica. Contemporaneamente, anche il Tribunale federale (TF) ha lanciato il progetto eDossier1, un'iniziativa per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari. Numerosi tribunali cantonali e direzioni dei tribunali si sono uniti al TF per portare avanti la digitalizzazione della giustizia2.

Nel dicembre 2016 l'Ufficio federale di giustizia è stato incaricato di elaborare un concetto normativo. Al fine di creare le basi legali per l'introduzione dell'obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica per le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e per le autorità di perseguimento penale è stato successivamente elaborato il presente disegno.

Le attuali piattaforme elettroniche di trasmissione hanno mostrato che i sistemi basati sulla posta elettronica presentano diversi problemi, in particolare per quanto riguarda le dimensioni dei messaggi. Durante la seduta autunnale del 15/16 novembre 2018 la CDDGP ha pertanto deciso all'unanimità che in futuro dovrà esserci una sola piattaforma di trasmissione, gestita congiuntamente dai Cantoni. Oltre alla CDDGP, anche la Conferenza che riunisce il TF e i tribunali cantonali è favorevole alla gestione di una piattaforma unica perché ha il vantaggio di non presentare problemi di interoperabilità e di consentire a tutti gli utenti di comunicare tramite un'unica applicazione.

Rispetto ai sistemi basati sulla posta elettronica, la prevista piattaforma di upload/ download non è vincolata ai limiti di dimensione delle attuali piattaforme
di trasmissione riconosciute.

L'allestimento di una piattaforma, unitamente alla comunicazione elettronica obbligatoria per i giudici, le autorità e gli utenti professionali (avvocati iscritti nel pertinente albo cantonale e altre persone che rappresentano a titolo professionale una parte di-

1 2

Cfr. www.bger.ch > Tribunale federale > eDossier tribunali / Justitia 4.0.

Consultabile all'indirizzo: www.bger.ch > Tribunale federale > eDossier tribunali / Justitia 4.0 > Cantoni partecipanti al progetto globale eDossier tribunali.

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nanzi a un giudice in virtù di disposizioni legali3), nonché all'introduzione degli atti elettronici presso giudici e autorità, si prefigge i seguenti obiettivi: ­

aumento dell'efficienza dei processi di lavoro e delle procedure mediante uniformazione e rafforzamento della collaborazione tra giudici, autorità e utenti professionali;

­

accesso agevolato agli atti procedurali per tutti i partecipanti ai procedimenti;

­

ricerca agevolata degli atti o di determinati passaggi o annotazioni, in particolare negli atti di grandi dimensioni;

­

maggiore celerità dei procedimenti grazie all'eliminazione, nella misura del possibile, delle sospensioni dei procedimenti dovute all'indisponibilità degli atti;

­

semplificazione della consultazione degli atti per le parti;

­

riduzione dei tempi per l'invio e la notificazione degli atti, nonché delle spese postali, perché le decisioni, le sentenze e le altre comunicazioni non devono più essere inviate per posta;

­

risparmio di spazio negli uffici e negli archivi a causa della rinuncia all'archiviazione su carta.

1.2

Alternative esaminate e soluzione scelta

Attualmente la comunicazione elettronica nella giustizia avviene mediante piattaforme di trasmissione basate sulla posta elettronica. Inizialmente la CDDGP e la Conferenza della giustizia volevano un'unica piattaforma gestita congiuntamente dai Cantoni. Oltre alle basi legali, a tale scopo occorre un trattato intercantonale secondo l'articolo 48 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)4. L'articolo 48 capoverso 2 Cost. consente alla Confederazione di parteciparvi. Il disegno prevede la costituzione da parte della Confederazione e dei Cantoni di una corporazione di diritto pubblico quale ente responsabile della piattaforma.

Allontanandosi dai sistemi basati sulla posta elettronica finora utilizzati, il disegno prevede una piattaforma di upload e download. Nel caso in cui non tutti i Cantoni vi aderissero, questa unica piattaforma, che dovrebbe essere gestita congiuntamente da Confederazione e Cantoni, sarà gestita dalla sola Confederazione, il che però non corrisponde alla volontà dei Cantoni. Si rinuncia perciò alla strategia di un'unica piattaforma come originariamente auspicato dalla CDDGP e dalla Conferenza della giustizia. I Cantoni che non intendono aderire alla corporazione possono allestire una propria piattaforma interoperabile. In alternativa possono concludere con la corporazione un contratto di prestazioni per l'utilizzo della piattaforma centrale senza farne parte.

3 4

Cfr. anche art. 68 cpv. 2 lett. b del Codice di procedura civile (RS 272).

RS 101

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1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019­2023.

Il progetto è conforme alla Strategia «Svizzera digitale» approvata dal nostro Consiglio il 20 aprile 20166. La legge federale sulle piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) riflette in particolare l'obiettivo seguente: «La popolazione e l'economia possono sbrigare le loro pratiche burocratiche in Internet in tutta la Svizzera». Questa strategia non prescrive soltanto le linee guida per l'attività dell'amministrazione federale, ma sarà attuata sulla base di una collaborazione in rete fra autorità, economia, scienza e ricerca nonché società civile. La LCEG rappresenta un importante presupposto per rendere più efficienti i procedimenti giudiziari. La digitalizzazione dei procedimenti e l'eliminazione delle discontinuità nei sistemi di trasmissione darà un nuovo fondamento alla collaborazione tra giudici, autorità (di perseguimento penale), persone chiamate ad applicare il diritto (a titolo professionale).

Il disegno contribuisce a realizzare gli obiettivi di diverse strategie del Consiglio federale. Il 5 settembre 2018, il nostro Consiglio ha aggiornato la Strategia «Svizzera digitale» definendo l'ambito operativo in cui il potenziale di innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione può avere un impatto particolarmente importante7. Uno degli scopi perseguiti è la messa a disposizione di prestazioni elettroniche delle autorità in modo che siano fruibili in modo centralizzato senza particolari conoscenze delle competenze delle autorità e senza nozioni tecniche specifiche.

Il 20 novembre 2019, il nostro Consiglio ha approvato la Strategia di e-government Svizzera 2020­20238 che sancisce il principio «digital first». Secondo la stessa, Confederazione, Cantoni e Comuni privilegiano l'interazione digitale con la popolazione e l'economia rispetto alle offerte analogiche. Per l'adempimento dei loro compiti puntano inoltre su prestazioni digitalizzate delle autorità senza interruzioni.

Il presente disegno permette di raggiungere questi obiettivi. Il disegno di LCEG e le relative modifiche delle leggi processuali semplificano notevolmente la comunicazione elettronica: vi saranno nuove piattaforme sulle quali gli utenti dovranno autenticarsi con un mezzo di
identificazione elettronico riconosciuto. Dopo averlo fatto, potranno trasmettere in qualsiasi momento atti scritti ai giudici e alle autorità senza dover dapprima né apporre sui documenti una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 20169 sulla firma elettronica (FiEle) né trovare l'indirizzo del giudice o dell'autorità. Dovranno soltanto disporre di un apparecchio con accesso a Internet e di un mezzo d'identificazione elettronico riconosciuto dal Consiglio federale.

Giudici e autorità potranno pure usare la piattaforma per le notificazioni elettroniche agli utenti. L'obbligo della gestione elettronica degli atti e dell'eliminazione delle dis-

5 6 7 8 9

FF 2020 1565, 1669 e 1676 FF 2016 3515 FF 2018 5937 FF 2019 7289 RS 943.03

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continuità nei sistemi di trasmissione nell'ambito degli ordinamenti procedurali permette di digitalizzare interamente i procedimenti giudiziari.

1.4

Stralcio di interventi parlamentari

Le nuove disposizioni permettono di adempiere i mandati contenuti nell'intervento parlamentare proposto per lo stralcio all'inizio del presente messaggio: 2013

2

M 12.4139

Introduzione dello scambio di atti giuridici per via elettronica (S 14.03.2013, Bischof; N 23.09.2013; S 02.12.2013)

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica (LCEG) si è svolta dall'11 novembre 2020 al 26 febbraio 202110. Sono stati invitati i Cantoni, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e altre cerchie interessate.

Di questi 78 invitati, 44 hanno partecipato alla consultazione. Hanno inviato il loro parere 26 Cantoni, 7 partiti politici nonché 75 organizzazioni e altri partecipanti (tribunali e amministrazioni giudiziarie, associazioni di avvocati, associazioni economiche, associazioni di categorie della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, dei servizi finanziari e delle assicurazioni). Tra i 108 pareri pervenuti ve ne sono pure 14 di studi legali e persone private.

Il progetto è approvato in linea di massima da 25 Cantoni, quattro partiti (Alleanza del centro, PLR, PVL e PS) nonché da altri 49 partecipanti. Il Cantone di Svitto, tre partiti (AL BE, Partito Pirata e UDC), un tribunale (Tribunale cantonale di Svitto) e tre organizzazioni respingono per principio il progetto. Quattro tribunali e amministrazioni giudiziarie nonché altri 15 partecipanti non si esprimono in merito al progetto.

In base ai pareri formulati durante la consultazione, la rigida strategia di un'unica piattaforma è stata abbandonata. Oltre alla piattaforma gestita dalla corporazione di diritto pubblico, gli enti pubblici (Confederazione e Cantoni) possono allestire ulteriori piattaforme, che tuttavia devono essere interoperabili.

Un'altra modifica riguarda il numero di rappresentanti cantonali in seno all'assemblea, che sono stati aumentati a due. I giudici e le amministrazioni cantonali della giustizia avevano infatti chiesto una rappresentanza adeguata. Nonostante questo au-

10

Cfr. www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFGP.

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mento, spetta ancora ai Cantoni determinare i settori (amministrazione, giustizia, altri) da cui provengono i rappresentanti.

Soprattutto gli avvocati hanno criticato l'assenza di termini di transizione nell'avamprogetto. Il disegno prevede ora un termine di transizione di due anni tra l'entrata in vigore della LCEG e quella dell'obbligo.

Dando seguito a un'ulteriore richiesta espressa in sede di consultazione, la procedura di conciliazione è esclusa dall'obbligo. Per lo più, le parti della procedura di conciliazione non sono rappresentate da avvocati e gli atti non sono trasmessi dall'autorità di conciliazione al giudice.

Sovente, le decisioni dei giudici si ripercuotono direttamente sulle procedure di esecuzione e fallimento. Gli uffici di esecuzione e fallimento sono obbligati a comunicare per via elettronica con i giudici senza che ciò interferisca con l'attuale sistema e-LEF11.

Parimenti, anche le autorità di protezione dei minori e degli adulti rientrano esplicitamente nel campo d'applicazione della LCEG. Nell'avamprogetto ciò dipendeva dalla loro organizzazione nei Cantoni. In parte, l'operato di tali autorità è retto dal diritto procedurale cantonale. In parte si tratta di autorità giudiziarie che applicano il Codice di procedura civile12.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Diversi Paesi europei, ma non tutti, hanno già emanato disposizioni sulla trasmissione elettronica di atti giuridici. Nei seguenti esempi sono illustrati i modi di procedere degli Stati limitrofi e di altri Stati europei.

Germania Il pertinente regolamento (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung, ERVV)13 è un decreto-legge del Governo federale tedesco che disciplina la trasmissione di documenti elettronici ai giudici dei Länder e federali nonché l'elaborazione di documenti elettronici da parte di questi giudici (§ 1 par. 1 ERVV). Emanato il 24 novembre 2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2018, stabilisce, tra le altre cose, che soltanto documenti PDF e TIFF sono ammessi nella comunicazione elettronica con i giudici tedeschi. Dal 1° gennaio 2022 le pertinenti leggi prevedono un obbligo di comunicazione elettronica per gli avvocati e le autorità, ad eccezione dei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale federale.

Non soltanto gli atti giuridici devono essere trasmessi per via elettronica, ma anche i relativi allegati. Con la revisione dell'ERVV, dal 1° aprile 2022 il limite per il volume trasmesso con un messaggio è stato aumentato a 200 allegati e a complessivi 100 MB per messaggio. L'invio è tuttora basato sulla posta elettronica.

11 12 13

Cfr. www.eschkg.ch/?lang=it RS 272 Consultabile all'indirizzo: www.gesetze-im-internet.de > Gesetze / Verordnungen.

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Austria In Austria, la trasmissione elettronica di atti giuridici ha una lunga tradizione. La comunicazione per via elettronica con i tribunali distrettuali è possibile già dal 1° gennaio 1990. Oggigiorno si può comunicare con i tribunali e i pubblici ministeri mediante un sistema di trasmissione elettronica di atti giuridici (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), vale a dire via Internet. A tale scopo occorre essere registrati presso uno dei tanti possibili servizi di trasmissione (clearing houses)14, tramite i quali l'invio è trasmesso alle autorità giudiziarie. Tale registrazione è soggetta a un emolumento di base di circa 20 euro al mese, a cui si aggiunge una tassa di circa 30 centesimi per ogni trasmissione. In Austria il costo di una lettera raccomandata ammonta a circa tre euro.

Inoltre, per la trasmissione elettronica è disponibile, utilizzando la Bürgerkarte austriaca, un servizio di upload gratuito, che però non consente la ricezione di documenti giudiziari15.

Il trasporto dei dati tramite il sistema di trasmissione elettronica di atti giuridici (ERV) è garantito dal protocollo HTTPS. Gli interessati si autenticano mediante un certificato. Anche la comunicazione tra i server si fonda su certificati.

In Austria soggiacciono all'obbligo di utilizzare l'ERV gli avvocati, i notai, gli istituti finanziari e di credito, le assicurazioni austriache, le assicurazioni sociali e altri.

Italia In Italia, nei procedimenti civili gli avvocati possono trasmettere gli atti giuridici e gli allegati soltanto per via elettronica. Lo stesso vale per la trasmissione di documenti e materiali da parte di persone designate o incaricate dalle autorità giudiziarie.

Gli atti devono essere muniti di una firma elettronica ed essere impacchettati, unitamente agli eventuali allegati, in una «busta elettronica» (busta telematica) che viene cifrata affinché sia garantito che i contenuti siano accessibili unicamente al giudice a cui erano destinati. Il volume d'invio massimo ammonta a 30 Megabyte16. Le comunicazioni agli avvocati sono trasmesse esclusivamente per via elettronica.

Estonia In Estonia, la trasmissione elettronica degli atti giuridici avviene tramite il sistema digitale di trattamento dei casi (e-File-System), che può essere utilizzato in procedimenti civili, amministrativi e penali nonché in caso di
contravvenzioni d'ordine. Tramite tale sistema possono essere avviati i procedimenti civili o amministrativi, inoltrati documenti e presentati rimedi giuridici.

Per poter utilizzare il sistema digitale di trattamento dei casi gli utenti devono effettuare il login mediante il loro documento d'identità o un'applicazione di autentica14 15 16

Cfr. www.oesterreich.gv.at > Themen > Dokumente und Recht > Elektronischer Rechtsverkehr (ERV).

Cfr. www.oesterreich.gv.at > Themen > Dokumente und Recht > Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) > ERV im Wege des Upolad-Services ("ERV für alle»).

Cfr. l'art. 14 n. 3 delle specifiche tecniche, consultabili all'indirizzo: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf.

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zione del loro cellulare (Mobile ID), dopodiché ottengono l'accesso ai procedimenti e ai dati che li concernono. Il Ministero della giustizia ha pubblicato su YouTube una guida per l'utilizzo del sistema17.

Per la trasmissione di dati viene utilizzata X-Road18, la piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni del sistema informativo statale. Si tratta di un ambiente tecnico e organizzativo che garantisce la sicurezza dello scambio di dati fondato su Internet tra i sistemi informativi statali.

Se è prescritta dalla legge per determinati atti scritti, la firma è apposta elettronicamente mediante il documento d'identità. I documenti processuali possono essere trasmessi, muniti di una firma elettronica, tramite il sistema digitale di trattamento dei casi. Se l'affare è inoltrato al tribunale, il sistema memorizza automaticamente la data di avvio del procedimento. Una persona che inoltra al tribunale un documento scritto per l'avvio di un procedimento o un altro documento processuale tramite il sistema digitale di trattamento dei casi riceve per posta elettronica una conferma automatica con l'indicazione della data e dell'ora dell'arrivo presso il tribunale.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

4.1.1

Elementi principali della legge

La LCEG sancisce i presupposti giuridici per piattaforme di upload/download che permettono ad autorità, giudici, avvocati, parti in procedimenti e altri partecipanti di inviare e ricevere documenti. La piattaforma centrale disciplinata nella LCEG è gestita congiuntamente da Confederazione e Cantoni che, a tal fine, costituiscono una corporazione competente per l'allestimento vero e proprio, la gestione, lo sviluppo e la sicurezza della piattaforma.

I Cantoni che non intendono aderire alla corporazione possono allestire piattaforme alternative che devono però soddisfare i medesimi requisiti e avere le medesime funzionalità della piattaforma centrale, sempre garantendo l'interoperabilità.

La LCEG disciplina l'organizzazione di base della corporazione e le funzionalità della piattaforma necessarie per lo scambio di documenti e la consultazione degli atti elettronici. Ciò riguarda in particolare i requisiti in materia di autenticazione degli utenti, le modalità di utilizzazione della piattaforma da parte degli utenti, la notificazione e la ricezione di documenti e la questione delle ricevute da rilasciare per tali operazioni.

L'obbligo di utilizzare la piattaforma è disciplinato nelle diverse leggi processuali. A tal fine vengono introdotte disposizioni che dichiarano applicabile la LCEG, stabiliscono che giudici, autorità e utenti professionali possono comunicare tra loro soltanto per via elettronica e impongono ai giudici e alle autorità l'obbligo di gestire gli atti elettronicamente. Le attuali esigenze in materia di firma sono eliminate nell'ambito dell'utilizzazione della comunicazione elettronica. Le firme sono sostituite dall'auten17 18

Cfr. www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc Cfr. https://fr.wikipedia.org/wiki/X-Road

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ticazione sulla piattaforma e dall'apposizione automatica di sigilli elettronici regolamentati.

4.1.2

Spiegazione e valutazione della soluzione proposta

Inizialmente i Cantoni auspicavano un'unica piattaforma da essi gestita. Anche la Conferenza della giustizia si era espressa a favore di una sola piattaforma. I Cantoni potrebbero senz'altro gestire da soli tale piattaforma in base agli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. Tuttavia, anche la Confederazione deve partecipare alla piattaforma poiché non saranno soltanto i giudici e le autorità cantonali a utilizzarla in futuro, ma anche i giudici della Confederazione e altre autorità federali. Pertanto occorre costituire una corporazione alla quale partecipino sia la Confederazione che i Cantoni. La corporazione sarà dotata di personalità giuridica propria e avrà diritti e obblighi.

In considerazione delle critiche espresse in merito alla competenza sussidiaria della Confederazione nel caso in cui non tutti i Cantoni aderissero alla corporazione, sono stati condotti dei colloqui con la CDDGP e il TF, in seguito ai quali si è deciso di abbandonare la strategia rigida della piattaforma unica. Partendo dal presupposto che la maggior parte dei Cantoni aderirà alla corporazione e alla piattaforma in costruzione nel quadro del progetto Justitia 4.0 (piattaforma centrale), nel presente disegno è stata posta la base per creare e utilizzare diverse piattaforme. In tal modo i Cantoni che non intendono aderire alla corporazione possono allestire una propria piattaforma. In alternativa possono utilizzare la piattaforma centrale o un'altra piattaforma riconosciuta come utenti esterni.

Alla luce della rapida evoluzione tecnica e poiché in futuro la piattaforma sarà gestita congiuntamente da Confederazione e Cantoni, la LCEG contiene soltanto le regole indispensabili, tra le quali vi sono in particolare le funzionalità necessarie, il finanziamento e la riscossione degli emolumenti, le questioni di responsabilità nonché la protezione e la sicurezza dei dati. Questa normativa minima permetterà alla corporazione di adeguare la piattaforma all'evoluzione tecnica.

Il disegno prevede inoltre la modifica di numerose leggi processuali. Nell'ambito dell'elaborazione dell'avamprogetto è stato esaminato se le prescrizioni processuali riguardanti l'utilizzazione della piattaforma dovessero essere riunite in un atto invece di essere inserite in modo quasi identico nelle rispettive leggi processuali,. Questa idea
è però stata nuovamente respinta perché le principali leggi processuali seguono il principio di una codificazione globale secondo cui tutte le disposizioni rilevanti per una procedura devono trovare posto in un solo atto normativo.

Il disegno non soddisfa interamente quanto auspicato inizialmente dalla CDDGP e dalla Conferenza della giustizia, ossia l'esercizio congiunto di un'unica piattaforma da parte di Confederazione e Cantoni. La proposta soluzione di una piattaforma centrale con la possibilità per i Cantoni di gestire una propria piattaforma o di utilizzare la piattaforma centrale come utenti esterni riscuote tuttavia l'approvazione sia della CDDGP sia del TF. L'obbligo di utilizzo per i professionisti e le autorità così come le altre modifiche proposte delle leggi processuali consentiranno di condurre in futuro sistematicamente i procedimenti in forma digitale.

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4.2

Compiti e finanziamento

4.2.1

Nuovi compiti

La LCEG assegna nuovi compiti alla Confederazione. Quest'ultima costituirà da un lato una nuova corporazione insieme ai Cantoni e farà parte degli organi amministrativi supremi della corporazione. Dall'altro, gli atti elettronici vengono dichiarati determinanti nella legge del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA): in futuro i documenti cartacei dovranno essere convertiti in documenti elettronici e archiviati in tale forma.

Il progetto introduce gli obblighi di gestire gli atti in forma elettronica nei procedimenti giudiziari e di utilizzare la piattaforma. Il Consiglio federale dovrà anche incaricare un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale di gestire una propria piattaforma perché la piattaforma centrale è prevista soltanto per i procedimenti giudiziari ma non per i procedimenti amministrativi interni dinanzi alle autorità federali. In questo contesto occorrerà valutare se i sistemi finora impiegati (sistema di gestione degli affari Acta Nova, la piattaforma EasyGov ecc.) o la nuova piattaforma prevista nel disegno di legge sullo sgravio delle imprese20 sono idonei ad assumere questi compiti supplementari. Per quanto riguarda le piattaforme, il progetto non ha ripercussioni sul fabbisogno di personale della Confederazione.

Per la verifica della validità delle firme elettroniche e delle marche temporali dovrà essere messo a disposizione della popolazione un cosiddetto validatore, che genererà un aumento del fabbisogno di risorse.

4.2.2

Finanziamento

4.2.2.1

Costi complessivi della piattaforma centrale

Fondandosi sugli appalti aggiudicati l'8 luglio 202221, per la durata del progetto Justitia 4.022 i costi di allestimento, esercizio e sviluppo della piattaforma (2019­ 2027) sono stati stimati a 50,2 milioni di franchi. Di questi costi globali, 28 milioni sono destinati all'allestimento della piattaforma (2019­2024). Dal 2025 vi si aggiungeranno costi d'esercizio annuali di circa 6,67 milioni di franchi comprendenti l'introduzione, l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza tecnica. Sull'importo delle spese d'esercizio influiscono in particolare le spese stimate per le prestazioni di assistenza tecnica (ipotizzando 30 000 utenti del prodotto finale), per l'elaborazione delle interfacce con le autorità giudiziarie e per gli elevati requisiti di disponibilità e sicurezza della piattaforma. Alle spese d'esercizio si aggiungeranno 0,73 milioni di franchi all'anno per lo sviluppo della piattaforma.

19 20 21 22

RS 172.021 Cfr. www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DEFR.

Cfr. www.justitia40.ch > Attualità > News > Zühlke ed ELCA si sono aggiudicati l'appalto.

Cfr. www.justitia40.ch

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I costi di allestimento comprendono: ­

lo sviluppo delle funzionalità della piattaforma;

­

l'allestimento della struttura informatica e delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza per l'esercizio pilota e produttivo della piattaforma sicura Justitia.Swiss, incluso il collegamento di un validatore, di un servizio di sigilli e delle necessarie soluzioni di autenticazione;

­

i costi ordinari dei lavori di progetto (gestione dei provider, trasformazione, comunicazione, personale e infrastruttura, realizzazione dell'organizzazione aziendale della corporazione di diritto pubblico).

I costi d'esercizio comprendono: ­

l'esercizio della piattaforma, inclusi i necessari adeguamenti;

­

i lavori di manutenzione;

­

l'esercizio dell'organizzazione di assistenza tecnica (di primo livello e in quattro lingue);

­

i costi ordinari della corporazione di diritto pubblico (inclusa la trasformazione, la comunicazione nonché i costi di personale e infrastruttura).

Al momento non è possibile prevedere una ripartizione dei costi a lungo termine in quanto dipende dalla pianificazione di progetto dettagliata, attualmente in elaborazione da parte del progetto Justitia 4.0 e delle due imprese che si sono aggiudicate l'appalto.

4.2.2.2

Ripartizione delle spese per l'allestimento della piattaforma

I lavori per l'allestimento della piattaforma sono già stati avviati dal progetto Justitia 4.0. Per il finanziamento del progetto la CDDGP e i tribunali (TF nonché 17 tribunali cantonali e direzioni dei tribunali23) si sono accordati per dividersi le spese del progetto nella misura del 50 per cento ciascuno. Il TF si è impegnato ad assumere la metà delle spese d'allestimento che ricadono sui tribunali mediante un contratto di collaborazione di diritto pubblico con i tribunali superiori cantonali e quindi la sua quota è del 25 per cento dell'insieme delle spese del progetto. Questi importi sono annunciati nel preventivo 2023 e nella pianificazione finanziaria del TF per gli anni successivi. Il disegno di legge riprende questo 25 per cento convenuto quale quota della Confederazione all'allestimento della piattaforma.

Occorrerà inoltre aumentare la capacità del validatore messo a disposizione dalla Cancelleria federale, a causa dell'aumento delle domande di validazione generate dalla piattaforma.

23

Cfr. www.bger.ch > Tribunale federale > eDossier tribunali / Justitia 4.0 > Cantoni partecipanti al progetto globale eDossier tribunali.

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4.2.2.3

Ripartizione delle spese di esercizio e sviluppo della piattaforma

Conformemente all'organizzazione del progetto Justitia 4.0 si prevede un importo di 7,4 milioni di franchi all'anno per le spese di esercizio (6,67 mio.) e sviluppo della piattaforma (0,73 mio.). Il progetto prevede che queste spese siano coperte da emolumenti.

Potenzialmente la piattaforma permetterà i seguenti risparmi: ­

le spese per la notificazione di atti giudiziari, scritti e atti agli avvocati potranno essere ridotte. In Austria è stato calcolato che, grazie alla trasmissione elettronica di atti giuridici, nel 2016 sono stati risparmiati 12 milioni di euro di spese postali24;

­

i dati non dovranno più essere registrati più volte manualmente, con un conseguente aumento di efficienza e una riduzione di eventuali errori di trascrizione e dispendiose correzioni;

­

l'obbligo della gestione elettronica degli atti riduce la necessità di archiviare documenti cartacei. Con l'archiviazione degli atti elettronici si risparmia spazio con una conseguente riduzione del fabbisogno di spazio per gli archivi;

­

non sarà più necessario fare copie cartacee di determinati passaggi di documenti per poterli citare in altri documenti;

­

non dovranno più essere inviati incartamenti a casa dei giudici non di carriera né questi ultimi dovranno più recarsi in tribunale per visionarli. Lo stesso vale per i giudici, che potranno accedere a distanza a tutti gli atti, a condizione che vi siano autorizzati.

4.2.2.4

Finanziamento della piattaforma centrale mediante emolumenti

Il disegno prevede la riscossione di emolumenti per l'utilizzazione della piattaforma.

A tal fine entrano in considerazione essenzialmente due diversi modelli.

Secondo il modello «pay per use» gli emolumenti sono riscossi direttamente presso gli utenti della piattaforma. Può trattarsi di un emolumento unico per trasmissione o di un emolumento in funzione del volume dei dati o del numero di documenti. Questo modello ha lo svantaggio di creare una barriera pecuniaria all'uso della piattaforma con la conseguenza che molte persone non utilizzeranno la piattaforma se dispongono di un'alternativa. Il progetto mira tuttavia a promuovere la comunicazione elettronica nel settore giudiziario, in particolare per le persone non obbligate a servirsi di tale tipo di comunicazione. Il modello «pay per use» sarebbe in contrasto con tale finalità.

24

Klaus Schurig, Richter am Landesgericht Feldkirch, Präsentation anlässlich der Kick-Off Veranstaltung von Justitia 4.0 vom 14.02.2019, (presentazione in occasione della manifestazione per il lancio di Jusittia 4.0 del 14.02.2019), Lucerna.

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L'altro modello prevede la riscossione degli emolumenti presso le autorità eliminando così la barriera pecuniaria e quindi anche un ostacolo che dissuade dal comunicare elettronicamente con i giudici e le autorità. Il nostro Consiglio ha scelto la soluzione della riscossione degli emolumenti presso le autorità. Esistono diverse possibilità di prelievo: potrebbe essere effettuato in base al numero di documenti trasmessi o al volume dei dati oppure con un emolumento forfettario per procedura conclusa o avviata. Il fatto che l'emolumento sia riscosso presso l'autorità permette, da un lato, di non dissuadere gli utenti dal comunicare elettronicamente e, dall'altro, di semplificare il conteggio grazie agli importi forfettari che, secondo il progetto, il Consiglio federale può prevedere per gli enti pubblici. Le autorità tenute al pagamento possono a loro volta riversare tali emolumenti sulle parti mediante gli emolumenti previsti per le diverse procedure nell'ambito delle tariffe ordinarie.

Secondo le statistiche del TF25, nel 2020 in Svizzera sono stati sbrigati 304 744 casi in tribunale. A ciò si aggiunge il numero dei procedimenti conclusi dinanzi al Ministero pubblico della Confederazione e ai pubblici ministeri cantonali (2020: 457 480).

Un importo inferiore a 10 franchi per procedimento, in aggiunta agli attuali emolumenti procedurali, permetterebbe di coprire le spese annuali di esercizio e di sviluppo.

4.3

Attuazione

Il nostro Consiglio emanerà un'ordinanza per provvedere alla necessaria concretizzazione delle disposizioni di legge. Queste ultime riguardano in particolare i mezzi d'identificazione elettronici, l'autorizzazione dell'autenticazione da parte di un sistema d'autorità, le ricevute, il validatore, la sicurezza delle informazioni e dei dati, la digitalizzazione di documenti fisici, l'emanazione di un regolamento sugli emolumenti, nonché il formato dei documenti e degli allegati. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) concretizzerà in un'ordinanza dipartimentale i requisiti per le interfacce.

Le modifiche proposte delle leggi processuali comporteranno adeguamenti delle legislazioni cantonali, segnatamente delle leggi cantonali in materia di procedure e organizzazione dei tribunali (cfr. n. 6.2). I Cantoni saranno dunque chiamati ad assumere un ruolo centrale nell'esecuzione del nuovo diritto insieme alle autorità e ai giudici di tutti i livelli.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia

Ingresso La competenza di sancire un obbligo di comunicare e di gestire gli atti per via elettronica risulta direttamente dalla Costituzione, in particolare dagli articoli 122 capo25

Cfr. tabella al n. 5.1, commento ad art. 32 D-LCEG.

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verso 1 e 123 capoverso 1 Cost., ossia dalle disposizioni costituzionali che disciplinano il diritto processuale civile e penale.

Secondo l'articolo 92 Cost., il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. Essa provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Costituendo insieme ai Cantoni una corporazione il cui compito consiste nel realizzare e gestire una piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia, concedendo al contempo la possibilità di allestire altre piattaforme interoperabili, la Confederazione adempie il compito conferitole dall'articolo 92 Cost.

Art. 1

Scopo e oggetto

La legge mira a una comunicazione elettronica semplice e sicura con le autorità giudiziarie. Il testo di legge sottolinea chiaramente l'intento di permettere la comunicazione tra privati e autorità nonché tra autorità. È quindi escluso che le piattaforme possano essere usate per la comunicazione tra privati. Le parti di un procedimento, i loro rappresentanti e i terzi (p. es. periti) possono di conseguenza comunicare sulle piattaforme soltanto con le autorità. Queste ultime, per contro, possono comunicare con i privati e con altre autorità mediante le piattaforme. In tal modo le autorità possono anche trasmettere gli atti procedurali quando viene presentata un'opposizione oppure quando un atto scritto viene inviato a un'autorità non competente.

La legge prevede l'allestimento di una o più piattaforme per trasmettere e consultare atti scritti, allegati, decisioni e ulteriore documentazione. Menziona in particolare la piattaforma centrale (cpv. 2 lett. b D-LCEG) allestita da una corporazione di diritto pubblico composta dalla Confederazione e dai Cantoni interessati (cfr. art. 3 D-LCEG).

Le attuali leggi processuali sono concepite fondamentalmente come codici generali, il che significa che le prescrizioni procedurali determinanti sono dedotte dalle leggi stesse. Per questo motivo, la LCEG introduce nelle leggi processuali un «blocco centrale» di disposizioni relative alla trasmissione elettronica di atti giuridici. Tali disposizioni sanciscono l'applicabilità della LCEG nella pertinente legge processuale, l'obbligo per le autorità e le persone incaricate dell'applicazione del diritto in veste di professionisti di gestire gli atti in forma elettronica. Poiché la LCEG è applicata in un gran numero di procedure diverse, in alcuni punti il suddetto principio del codice generale non sarà rispettato. Ciò riguarda in particolare il rispetto dei termini qualora la piattaforma da utilizzare non fosse accessibile alla scadenza di un termine (cfr. art. 26 D-LCEG) e la digitalizzazione di atti e documenti inoltrati in forma fisica (cfr. art. 29 e 30 D-LCEG).

Nella LCEG è utilizzato il termine «documento», con il quale si intendono tutte le informazioni registrate su un qualsivoglia supporto. In sede di consultazione è stato proposto il termine «file» («Datei» in tedesco), un termine tecnico che definisce un
determinato modo di riunire in un tutt'uno dati digitali. Questa, tuttavia, non è l'unica maniera ipotizzabile di registrare digitalmente dei dati. Sui CD di contenuti audio, ad esempio, la musica è sovente suddivisa in singoli brani che però non costituiscono dei «file». Un «file», inoltre, può contenere anche diversi documenti, ad esempio oggetti in documenti Word, in archivi ZIP. Il termine «file» è troppo tecnico per la legge.

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Art. 2

Campo d'applicazione

La legge si applica soltanto nei casi in cui le leggi processuali della Confederazione la dichiarano applicabile. In tal modo è possibile limitarne l'applicazione a determinate procedure o dichiararne inapplicabili alcune parti. La LCEG sarà pure applicabile quando una legge processuale rinvia a un'altra legge processuale che, a sua volta, sancisce l'applicabilità della LCEG. L'articolo 6 capoverso 7 della legge federale del 19 marzo 200426 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC), ad esempio, rimanda alla PA. Nella misura in cui la PA dichiara applicabile la LCEG, quest'ultima si applica anche alle procedure secondo la LRVC.

Art. 3

Piattaforma centrale

La legge prevede un'unica piattaforma centrale gestita dalla Confederazione e dai Cantoni interessati. Al fine di costituirla e gestirla, la Confederazione e i Cantoni concludono una convenzione. Dal punto di vista del diritto costituzionale si tratta di un trattato intercantonale al quale la Confederazione partecipa in virtù dell'articolo 48 capoverso 2 Cost.

Dopo aver sentito la CDDGP e il TF, per motivi costituzionali si è deciso di abbandonare la strategia di un'unica piattaforma e di introdurre la possibilità di allestire numerose piattaforme, che devono essere interoperabili. Ne consegue che l'utilizzo di una piattaforma riconosciuta può essere dichiarato obbligatorio, ma i Cantoni non sono necessariamente tenuti ad aderire alla corporazione.

Il disegno di legge distingue inoltre tra una parte obbligatoria e una non obbligatoria.

La corporazione da costituire deve allestire, gestire e sviluppare la piattaforma centrale (parte obbligatoria). Può inoltre fornire prestazioni supplementari al settore giudiziario (parte non obbligatoria, cfr. art. 5 D-LCEG).

Secondo il disegno, la convenzione può entrare in vigore soltanto quando la Confederazione e almeno 18 Cantoni l'hanno approvata. Il momento della costituzione è fissato nella convenzione stessa oppure quest'ultima può pure prevedere che il momento sia fissato da un'assemblea costituente. La corporazione deve tuttavia essere costituita al più tardi con l'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 4

Altre piattaforme

Cpv. 1 e 3 Se un Cantone non aderisce alla corporazione o la convenzione non è conclusa, il Cantone deve comunque mettere a disposizione una piattaforma per lo svolgimento delle sue procedure. Il capoverso 3 lascia tuttavia ai Cantoni un certo margine di manovra consentendo loro di adempiere agli obblighi prescritti dalla LCEG in un modo diverso dall'adesione alla corporazione o dall'allestimento di una piattaforma propria.

Essi possono ad esempio connettersi a una piattaforma esistente anche solo come utente esterno.

26

RS 312.4

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Cpv. 2 Se la convenzione non è conclusa, la Confederazione deve gestire una piattaforma propria. La connessione a un'altra piattaforma o l'esercizio di una piattaforma con meno di 18 Cantoni non è possibile.

Art. 5

Prestazioni supplementari

Il compito principale della corporazione è la gestione della piattaforma centrale. È tuttavia emerso che vi sono ulteriori settori tematici strettamente connessi. Affinché la corporazione non possa offrire in modo arbitrario prestazioni e strumenti tecnici supplementari entrando in concorrenza con l'economia privata, tali prestazioni e strumenti devono avere un nesso con lo svolgimento della comunicazione elettronica.

Per maggiore chiarezza, l'articolo comprende un elenco non esaustivo di esempi: ­

la pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'esigenza di accedere a ulteriori prestazioni elettroniche sicure, in particolare per condurre teleconferenze e videoconferenze nel quadro di procedimenti giudiziari;

­

in sede di consultazione è stato ripetutamente espresso l'auspicio che la corporazione possa offrire un servizio per la pubblicazione delle decisioni;

­

una gestione elettronica semplice ed efficiente degli atti è di fondamentale importanza per l'accettazione della comunicazione elettronica. In questo campo il progetto Justitia 4.0 ha già acquisito un notevole know-how che può essere ripreso dalla corporazione. Gli enti pubblici e anche altre persone interessate alla comunicazione elettronica devono poter approfittare di queste conoscenze;

­

anche la strutturazione del futuro posto di lavoro svolge un ruolo molto importante, in quanto deve consentire di lavorare in modo semplice ed efficiente con gli atti elettronici. Il progetto Justitia 4.0 ha già acquisito un ampio knowhow anche in questo campo.

Art. 6

Acquisizione di prestazioni da parte di Cantoni non membri

Questa disposizione permette alla corporazione di offrire le sue prestazioni ­ sia la piattaforma centrale sia le prestazioni supplementari ­ anche a Cantoni che non sono parte della convenzione. In virtù del presente articolo, questi Cantoni possono utilizzare una piattaforma esistente come utenti esterni senza doverne allestire una propria.

A tale scopo devono versare un compenso a copertura dei costi (inclusi i costi d'investimento).

Art. 7

Contenuto della convenzione

Il presente articolo disciplina il contenuto della convenzione di cui all'articolo 3 capoverso 2 D-LCEG. I contenuti necessari comprendono il nome e la sede della corporazione nonché gli altri contenuti secondo le prescrizioni della presente legge.

La LCEG non stabilisce il diritto applicabile alle relazioni all'interno della corporazione, ad esempio le regole sulla convocazione e sullo svolgimento dell'assemblea o 21 / 78

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il tribunale da adire e il diritto procedurale da applicare in caso di contestazione della validità di una decisione. Per questo motivo il presente articolo contiene un elenco di esempi di ulteriori settori importanti che possono pure essere regolamentati nella convenzione. Si tratta della convocazione dell'assemblea, del diritto di voto, delle modalità delle deliberazioni, della composizione delle controversie, della ripartizione delle spese tra i Cantoni, nonché delle prestazioni offerte in aggiunta alla piattaforma. La convenzione può inoltre disciplinare la sua entrata in vigore e il momento in cui la corporazione acquisisce personalità giuridica (cfr. art. 3 cpv. 4 D-LCEG).

L'articolo 5 determina soltanto quali prestazioni supplementari la corporazione può offrire in aggiunta alla piattaforma, senza però prevederne l'obbligo. Le prestazioni supplementari o parti di esse possono essere stabilite nella convenzione. A seconda della formulazione nella convenzione ciò potrebbe tuttavia portare a un obbligo per la corporazione di offrire determinate prestazioni supplementari.

Art. 8

Organi

Secondo la legge, la corporazione sarà dotata di quattro organi. L'organo superiore è l'assemblea composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni (cfr. art. 9 D-LCEG). Il comitato è l'organo direttivo (art. 10 D-LCEG). La direzione esegue le decisioni degli organi superiori e sbriga gli affari correnti (cfr. art. 11 D-LCEG). Inoltre, la corporazione deve avere un ufficio di revisione (cfr. art. 12 D-LCEG).

Art. 9

Assemblea

L'assemblea è l'organo supremo della corporazione. Essa è composta dal capo del DFGP, da due rappresentanti di ciascun Cantone membro nonché dal presidente del TF.

Il disegno non contiene disposizioni più precise sul settore dal quale i rappresentanti cantonali debbano provenire. Spetta ai Cantoni decidere quali persone designare.

Oltre all'elezione del presidente e del sostituto, l'assemblea ha altre attribuzioni intrasmissibili (cpv. 3), tra le quali vi sono in particolare la modifica della convenzione nonché la decisione sullo scioglimento della convenzione (cpv. 5).

Il capoverso 6 esige l'approvazione di tutte le parti della convenzione per le modifiche della stessa. Questa esigenza di unanimità si applica soltanto a elementi della convenzione che non riguardano esclusivamente le prestazioni offerte dalla corporazione in aggiunta alla piattaforma.

Art. 10

Comitato

Cpv. 1 e 2 Il comitato è l'organo direttivo ed è composto da almeno cinque persone che non devono essere membri dell'assemblea. Per la Confederazione sono previsti un rappresentante del DFGP e uno del TF. I Cantoni hanno almeno tre rappresentanti in seno al comitato. Non è previsto un limite al numero dei membri del comitato.

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Cpv. 3 e 4 Conformemente all'articolo 8j dell'ordinanza del 25 novembre 199827 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale è competente per nominare i rappresentanti della Confederazione. Anche il TF designa il proprio rappresentante.

Poiché i rappresentanti del DFGP e del TF non sono eletti dall'assemblea, il capo del DFGP e il presidente del TF non hanno diritto di voto nell'elezione dei membri cantonali (cfr. art. 9 cpv. 4 D-LCEG).

Cpv. 5 La Costituzione federale attribuisce grande importanza alle parti e regioni linguistiche della Svizzera. Occorre tenerne adeguatamente conto anche nel quadro dell'elezione del comitato, poiché la piattaforma conferirà alla corporazione una funzione centrale nella giustizia.

Cpv. 6 La direzione strategica della corporazione è di competenza del comitato. Può deliberare su tutte le questioni che la legge dichiara di sua competenza. Tra i suoi compiti, oltre alla direzione strategica, vi sono in particolare la definizione dell'organizzazione, la struttura della contabilità nonché la nomina e la destituzione della direzione.

Art. 11

Direzione

La direzione sbriga gli affari correnti della corporazione. In particolare esegue le decisioni degli organi superiori e rappresenta la corporazione verso l'esterno. Sbriga gli affari che non sono attribuiti ad altri organi.

Art. 12

Ufficio di revisione

Cpv. 1 La portata della corporazione e delle attività a essa collegate raggiungerà dimensioni tali da richiedere imperativamente che la revisione sia effettuata da periti con il necessario know-how. Per decidere se sia necessaria una revisione limitata o una revisione ordinaria, la scelta dello standard contabile e della forma della revisione deve tenere conto del criterio dell'economia gestionale.

Nell'ambito di una revisione limitata non vengono in particolare effettuate verifiche del sistema di controllo interno né verifiche tese a scoprire reati e altre violazioni della legge (ad eccezione delle disposizioni sulla presentazione dei conti). In considerazione dell'importanza della corporazione e della sua attività di tramite tra Confederazione e Cantoni, una revisione limitata non è sufficientemente eloquente. Le conseguenti lacune d'informazione non potrebbero essere colmate neppure da un revisore impiegato ad hoc. Per questa ragione il disegno prevede la revisione ordinaria.

27

RS 172.010.1

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Cpv. 3 Il disegno auspica che sia designato come ufficio di revisione il controllo delle finanze di una collettività parte della convenzione. Sarebbe ipotizzabile che i controlli delle finanze dei Cantoni più grandi e della Confederazione assumano tale compito a turno.

Sarebbe ragionevole eleggere l'ufficio di revisione di volta in volta per quattro anni.

Se non è possibile designare l'ufficio di revisione in questo modo, può anche essere designato un ufficio di revisione privato. La destituzione dell'ufficio di revisione compete all'assemblea (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a n. 4 D-LCEG).

Art. 13

Deliberazioni in seno all'assemblea e al comitato

Cpv. 1 Il presente articolo disciplina le deliberazioni in seno all'assemblea e al comitato. In particolare stabilisce che, per deliberare validamente, dev'essere presente almeno la metà dei membri.

Cpv. 2 In linea di principio, per le deliberazioni basta la maggioranza semplice. La convenzione può però prevedere deroghe (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. c D-LCEG).

Cpv. 3 Nelle elezioni ogni seggio è attribuito separatamente. Un'elezione in globo non è possibile. Anche per le elezioni occorre la maggioranza semplice. In caso di parità dei voti si procede a un ballottaggio.

Cpv. 4 La legge non prevede la presenza personale per le deliberazioni dell'assemblea e del comitato. In tal modo i membri godono di maggiore flessibilità. L'assemblea e le sessioni del comitato possono essere svolte per conferenza telefonica, per videoconferenza o per scritto. La procedura scritta non è possibile se un membro chiede una deliberazione. L'esecuzione di una conferenza telefonica o di una videoconferenza è possibile anche in caso di deliberazione. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che simili alternative presentano dei vantaggi rispetto a una riunione sul posto.

Art. 14

Iscrizione nel registro di commercio

Il presente articolo precisa che l'organizzazione deve essere iscritta nel registro di commercio della sua sede. L'iscrizione è soltanto dichiarativa e non costitutiva (cfr. art. 3 cpv. 4 D-LCEG). Il registro di commercio deve inoltre essere in possesso di una versione attuale e completa della convenzione. Ciò significa che quest'ultima va allegata alla notificazione per l'iscrizione. Per ogni modifica della convenzione occorre presentare la nuova versione completa. Per il resto, le informazioni da iscrivere sono rette dall'articolo 107 dell'ordinanza del 17 ottobre 200728 sul registro di commercio.

28

RS 221.411

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Art. 15

Diritto applicabile

Le presenti disposizioni stabiliscono il diritto applicabile a diverse questioni accessorie connesse con l'esercizio di un'organizzazione congiunta di enti pubblici e riguardanti segnatamente: a.

la trasparenza dell'amministrazione, la protezione e la sicurezza dei dati;

b.

gli appalti pubblici;

c.

l'archiviazione;

d.

i rimedi giuridici.

A queste questioni giuridiche si applica per principio pienamente il diritto federale.

Viene dunque sempre applicato il medesimo diritto, indipendentemente dalla sede della corporazione. Non è infatti possibile definire in modo astratto e preciso quali questioni giuridiche siano connesse all'esercizio della corporazione e quindi soggette al diritto federale. Sono considerate questioni giuridiche connesse all'esercizio della corporazione quelle che possono porsi nel corso del lavoro quotidiano dell'organizzazione di diritto pubblico, senza riguardare l'essenza della cooperazione tra enti pubblici o lo svolgimento dei procedimenti giudiziari. Per quanto riguarda le questioni inerenti alla cooperazione, la convenzione, che si iscrive nel quadro fissato dalla LCEG, va in primo luogo interpretata da sé stessa.. Per lo svolgimento dei procedimenti giudiziari vale il diritto processuale applicabile.

Cpv. 1 lett. a La trasparenza dell'amministrazione, un elevato standard per la protezione dei dati e la garanzia della sicurezza dei dati sono aspetti essenziali per creare fiducia nei confronti della corporazione e della piattaforma. Pertanto, a questi settori deve essere applicabile il diritto federale. In proposito occorre osservare che i singoli documenti inoltrati possono essere retti da differenti disposizioni in materia di protezione dei dati (cfr. i commenti all'art. 27 cpv. 3­5 D-LCEG).

Cpv. 1 lett. b La corporazione dispone di personalità giuridica propria e può aggiudicare commesse pubbliche e svolgere appalti pubblici a proprio nome applicando il diritto federale. Le decisioni necessarie a tale scopo sono emanate dalla direzione (cfr. cpv. 4).

Cpv. 1 lett. c Poiché la corporazione è una persona giuridica di diritto pubblico cui è affidato un compito amministrativo, si applica l'articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge del 26 giugno 199829 sull'archiviazione. L'esplicita menzione dell'archiviazione è pure congruente con la Strategia di e-government Svizzera 2020­2023. In relazione con il progetto di digitalizzazione non si rimanda soltanto alla protezione delle informazioni e dei dati come quadro giuridico, ma anche alla corrispondente legislazione sull'archiviazione30.

29 30

RS 152.1 Cfr. www.amministrazione-digitale-svizzera.ch/it > Pubblicazioni > Tutte le pubblicazioni > 07/2020 Strategia di e-government Svizzera 2020­2023, cap. 1.6 e 3.5.

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Cpv. 1 lett. d e cpv. 4 Sulle controversie giuridiche negli ambiti toccati dal presente articolo si decide nell'ambito della via designata dal diritto federale. Le decisioni di prima istanza non sono emanate soltanto dalle autorità competenti secondo il diritto federale ma anche dalla direzione.

Cpv. 2 e 3 Il Codice delle obbligazioni31 (comprendente questioni connesse come la previdenza professionale) è applicato soltanto nella misura in cui la corporazione assume direttamente personale. Se invece è un ente pubblico a mettere a disposizione il personale, il capoverso 2 non si applica perché non vi è un rapporto d'impiego tra queste persone e la corporazione di diritto pubblico. Nell'esercizio della loro attività al servizio della corporazione tali persone mantengono piuttosto i loro diritti e obblighi derivanti dal diritto del personale nei confronti dell'ente pubblico in questione.

Art. 16

Utile, sostanza ed esenzione fiscale

Secondo l'articolo 62d della legge del 21 marzo 199732 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), la Confederazione nonché i suoi istituti, le sue aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale. Per l'imposizione da parte della Confederazione vale quanto segue: se fornisce un'attività di prestazione di servizi basata sul diritto privato e in concorrenza con altri fornitori privati, la corporazione soggiace all'imposta sul valore aggiunto secondo la legge del 12 giugno 200933 sull'IVA. Il legislatore ha inoltre rinunciato a esentare la Confederazione e i suoi istituti dall'obbligo fiscale soggettivo dell'imposta preventiva e della tassa di bollo, ragion per cui sono fatte salve anche la legge federale del 13 ottobre 196534 sull'imposta preventiva e la legge federale del 27 giugno 197335 sulle tasse di bollo. Tuttavia la corporazione non deve perseguire un utile e può costituire una sostanza soltanto nella misura in cui sia necessaria a finanziare l'esercizio della piattaforma e a garantire la liquidità.

Art. 17

Recesso

La Confederazione e i Cantoni che vi hanno aderito possono anche recedere dalla convenzione con un preavviso di tre anni per la fine di un anno civile. Un recesso non causa lo scioglimento della corporazione. Ciò vale anche se è la Confederazione a recedere o se rimangono meno di 18 Cantoni.

31 32 33 34 35

RS 220 RS 172.010 RS 641.20 RS 642.21 RS 641.10

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Art. 18

Elenco degli indirizzi

Cpv. 1 Affinché ai giudici, alle autorità e agli altri utenti registrati sulla piattaforma possano essere notificati documenti o possa essere concessa la consultazione degli atti, occorre un elenco di indirizzi. Quest'ultimo è disponibile e consultabile su ogni piattaforma.

Cpv. 3 e 4 Le autorità che dirigono il procedimento, vale a dire autorità e giudici presso cui un procedimento è pendente, possono consultare l'intero elenco degli indirizzi, poiché devono sia poter richiamare gli indirizzi corretti degli utenti assoggettati all'obbligo di comunicare mediante la piattaforma, sia poter verificare se gli utenti non assoggettati a tale obbligo intendono, a titolo volontario, comunicare con le autorità per via elettronica. Ciò è possibile soltanto se le autorità che dirigono il procedimento hanno accesso a tutte le iscrizioni dell'elenco. Gli utenti rimanenti hanno accesso soltanto agli indirizzi delle autorità.

Art. 19

Interfaccia utente e interfacce di collegamento

Cpv. 1 La presente disposizione garantisce che ogni piattaforma possa essere utilizzata con le tecnologie correnti. Non sono necessari software d'applicazione costosi o a pagamento. È stata scelta una formulazione neutrale sotto il profilo della tecnologia per restare al passo con le future evoluzioni. Attualmente ciò significa che la piattaforma è raggiungibile e utilizzabile per il tramite di un servizio web mediante un browser.

Cpv. 2 La piattaforma centrale mette a disposizione interfacce grazie alle quali le applicazioni possono comunicare direttamente con essa, trasmettendo e richiamando documenti in modo automatizzato. Questa automatizzazione è vantaggiosa soprattutto per le grandi organizzazioni (p. es. tribunali, autorità, studi di avvocati), che ogni giorno trasmettono e scaricano un gran numero di documenti. Nel disegno è impiegato volutamente il plurale (interfacce) anche se è possibile che ve ne sia una sola. L'impiego del plurale consente di garantire che la corporazione possa strutturare l'interfaccia o le interfacce secondo le necessità.

Cpv. 3 Il DFGP è incaricato di disciplinare le interfacce secondo i capoversi 1 e 2. A tal fine deve elaborare i requisiti in stretta collaborazione con la corporazione.

Art. 20

Autenticazione degli utenti

Cpv. 1 Per poter utilizzare una delle piattaforme, gli utenti devono autenticarsi su di essa mediante un mezzo d'identificazione elettronico. Senza autenticazione non si possono né richiamare né trasmettere documenti.

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Cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali mezzi d'identificazione elettronici possono essere utilizzati per autenticarsi. Da un lato, a tal fine entra in considerazione la nuova legge sull'Id-e36 con l'approccio della self-sovereign identity e, dall'altro, il Consiglio federale può riconoscere anche altri mezzi d'identificazione elettronici. In tal modo si garantisce che anche persone all'estero abbiano la possibilità di entrare in contatto elettronico con i Tribunali svizzeri.

Ciò è particolarmente importante per gli avvocati dell'UE/AELS. Questi ultimi, infatti, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone37 e della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)38 possono comparire dinanzi ai Tribunali svizzeri, a condizione che le loro qualifiche professionali siano state riconosciute, in quanto si tratta di una professione regolamentata. Anche questi avvocati soggiacciono all'obbligo di usare la piattaforma di comunicazione elettronica e in futuro potranno comunicare soltanto per via elettronica con i Tribunali e le autorità svizzere. Con il riconoscimento dei mezzi d'identificazione elettronici secondo il regolamento eIDAS39 da parte del nostro Consiglio, gli avvocati UE/AELS possono utilizzare le piattaforme secondo la LCEG con le Id-e ad essi rilasciate.

Art. 21

Eccezioni all'autenticazione sulla piattaforma

Eccezionalmente si può rinunciare a un'autenticazione diretta su una piattaforma. Si tratta di un'agevolazione per giudici e autorità e a tal fine è richiesta un'autorizzazione dell'ente responsabile della piattaforma, che nel caso della piattaforma centrale è la corporazione.

A titolo di prerequisito l'applicazione utilizzata dal giudice o dall'autorità deve garantire un'autenticazione sicura. Inoltre, l'accesso deve essere possibile soltanto tramite l'applicazione autorizzata. Tale presupposto garantisce che l'utente venga sempre autenticato e che il giudice o l'autorità possa sempre risalire a chi ha fatto cosa in quale momento.

Gli attuali strumenti dell'Amministrazione federale (IAM, eIAM, PAMS) possono costituire eccezioni possibili ai sensi del presente articolo.

36 37 38 39

Cfr. www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFGP RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; GU L 257 del 28.8 2014, pag. 73, nella versione attuale. Il regolamento è stato integrato nell'Accordo SEE mediante la Decisione del Comitato misto SEE N. 22/2018 del 9 febbraio 2018 che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE, GU L. 323 del 12.12.2019, pag. 45.

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Art. 22

Ricezione e richiamo di documenti

Osservazioni preliminari Le vigenti leggi processuali richiedono una firma su decisioni, sentenze e altre comunicazioni dei giudici e delle autorità. La firma manoscritta o la firma elettronica qualificata si riferisce alla persona e non può essere delegata. Il requisito della firma rappresenta sovente un ostacolo alla digitalizzazione. Al posto della firma la legge prevede l'autenticazione mediante un mezzo d'identificazione elettronico riconosciuto e l'apposizione di un sigillo elettronico regolamentato.

L'autenticazione mediante un mezzo d'identificazione elettronico riconosciuto è riferita alla persona. È possibile individuare quale persona ha eseguito una determinata operazione sulla piattaforma, vale a dire chi ha trasmesso la sentenza o la decisione alla piattaforma per notificazione.

Il sigillo elettronico regolamentato è riferito all'organizzazione. Di conseguenza tutte le persone facenti parte di un'organizzazione possono apporre il sigillo se dispongono dei diritti necessari. Il sigillo può anche essere apposto mediante una procedura automatica, senza che le persone responsabili del trattamento debbano fare alcunché di particolare. Il sigillo consente pure di verificare che il documento in questione provenga effettivamente dal mittente indicato e non sia stato modificato.

La combinazione dell'autenticazione mediante un mezzo d'identificazione elettronico riconosciuto e dell'apposizione di un sigillo elettronico regolamentato garantisce un livello di protezione pari a quello della firma elettronica qualificata. Questa soluzione offre inoltre una protezione maggiore della firma manoscritta. Per la comunicazione elettronica è stato tralasciato il requisito sia della firma manoscritta sia della firma elettronica qualificata.

Cpv. 1 Il compito primario delle piattaforme consiste nel ricevere i documenti degli utenti e nel metterli a disposizione dei destinatari per essere richiamati. Se il destinatario è registrato su un'altra piattaforma, la piattaforma utilizzata dall'utente trasmette i documenti a quella utilizzata dal destinatario.

Anche se il testo di legge non lo menziona esplicitamente, per ragioni di protezione dei dati deve essere garantita la notificazione sicura dei documenti da trasmettere. Ciò può avvenire, ad esempio, mediante un canale cifrato (End-to-End) nel quadro della
trasmissione da un utente alla piattaforma (e viceversa) nonché tra le piattaforme.

Cpv. 2 e 3 I documenti trasmessi sono provvisti di un sigillo elettronico regolamentato e di una marca temporale qualificata. Ciò garantisce la possibilità di verificare che un documento trasmesso non sia stato modificato e di attestare il momento della trasmissione alla piattaforma.

Per quanto riguarda il sigillo elettronico da apporre, occorre distinguere se i documenti sono trasmessi da un'autorità (cpv. 2) e se sono trasmessi dagli utenti rimanenti (cpv. 3).

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Nel primo caso, è l'autorità stessa ad apporre un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale qualificata conformemente alla FiEle. Ciò permette alle persone che partecipano alla procedura e ai terzi di verificare se una sentenza o una decisione è effettivamente stata adottata dall'autorità indicata.

Se gli utenti rimanenti trasmettono i documenti a una piattaforma, è questa piattaforma ad apporvi un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale qualificata. In tal modo le autorità possono confidare sul fatto che l'utente ha dimostrato la sua identità alla piattaforma e verificare che il documento non sia stato modificato dopo essere stato caricato.

Cpv. 4 Affinché sia possibile provare quando un documento è stato trasmesso e richiamato, la piattaforma rilascia delle ricevute al momento della trasmissione a una piattaforma e del primo richiamo da parte di un destinatario o se, allo scadere del termine di sette giorni, il documento non è stato ancora richiamato. Le ricevute sono inoltrate al mittente e al destinatario.

Se documenti sono indirizzati a più destinatari, la piattaforma rilascia una propria ricevuta per il primo richiamo o una ricevuta di non richiamo per ognuno di essi. La ricevuta è notificata soltanto al mittente o al destinatario in questione nella casella postale della piattaforma o messa a loro disposizione sulla piattaforma per essere scaricata. Il termine di sette giorni inizia a decorrere il giorno successivo all'avvenuta trasmissione alla piattaforma, che è registrato sulla ricevuta di entrata. Il termine scade alle ore 24 del settimo giorno.

Cpv. 5 I documenti e le ricevute da notificare sono messi a disposizione sulla piattaforma per il richiamo per almeno 90 giorni. Il termine inizia a decorrere con la trasmissione alla piattaforma. Se non richiama i documenti consegnati per la notificazione entro il termine di sette giorni, il destinatario può comunque prenderne conoscenza. Il periodo di messa a disposizione non deve essere troppo breve. Appare adeguato un termine di almeno 90 giorni. La piattaforma può mettere a disposizione i documenti anche per un periodo più lungo.

Cpv. 6 Il Consiglio federale disciplina la forma, la notificazione e il contenuto delle ricevute.

A tal fine si dovrà tra l'altro provvedere affinché le ricevute possano essere
lette da appositi dispositivi. Se richiama le ricevute mediante l'interfaccia, un'applicazione specialistica può indicare nel proprio sistema quando un documento è stato notificato, nonché quando iniziano e scadono eventuali termini. Ciò accresce l'efficienza e permette di evitare gli errori insiti nella trasmissione o nel trattamento manuali di tali dati. Il Consiglio federale disciplina inoltre il termine massimo di conservazione dei documenti e delle ricevute.

Art. 23

Avvisi supplementari

Le piattaforme permetteranno di informare gli utenti che sono disponibili nuovi documenti e ricevute. A tal fine gli utenti dovranno comunicare altri elementi di indi30 / 78

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rizzo (p. es. indirizzi email, numeri di telefono cellulare per gli SMS o informazioni sui conti di messaggeria istantanea come Threema, WhatsApp, Facebook Messenger, ecc.).

Non essendo possibile garantire che le comunicazioni inviate tramite questi canali giungano effettivamente agli utenti, tali comunicazioni sono effettuate senza garanzia.

Gli utenti hanno il compito di verificare regolarmente se sono disponibili nuovi documenti, come per le bucalettere tradizionali. Se non lo fanno, rischiano che siano loro notificati in modo giuridicamente valido documenti di cui non sono ancora di fatto a conoscenza.

Art. 24

Trasferimento e amministrazione dei diritti

Cpv. 1 e 2 Come già osservato nel commento all'articolo 22 D-LCEG, nella comunicazione elettronica verrà a cadere il requisito della firma, che sarà sostituita dall'autenticazione sulla piattaforma e da un sigillo elettronico regolamentato apposto automaticamente sui documenti.

La soppressione del requisito della firma permetterà anche ad altre persone di compiere atti procedurali in modo giuridicamente valido. Ne risulterà una maggiore flessibilità per le organizzazioni, che potranno stabilire autonomamente chi sarà abilitato a trasmettere documenti alla piattaforma o a riceverli.

Questa libertà organizzativa deve poter trovare corrispondenza anche sul piano tecnico. La piattaforma centrale permetterà di amministrare le deleghe di autorizzazioni e di creare gruppi di utenti. In tal modo altri utenti possono essere autorizzati a trasmettere o richiamare documenti. La creazione di un gruppo di utenti permette di attribuire tali autorizzazioni a tutti i membri dello stesso gruppo. Questa funzione sarà disponibile non soltanto per i giudici e le autorità, ma anche per gli studi di avvocatura, gli uffici di fiduciari, le assicurazioni e singole persone. Per singoli utenti l'attribuzione di tali autorizzazioni è interessante, ad esempio, in caso di lunghe assenze. Singoli utenti possono essere anche membri di più gruppi.

Nel quadro della creazione di gruppi e dell'attribuzione di autorizzazioni a tutti i membri di un gruppo occorre prestare attenzione all'applicazione del principio del need to know, secondo cui singoli utenti dovrebbero ottenere soltanto le autorizzazioni di cui hanno effettivamente bisogno per svolgere la loro attività.

Cpv. 3 Soprattutto nelle grandi organizzazioni non è sempre auspicabile che una delega valga per tutti i membri del gruppo. Per tale motivo i singoli utenti hanno la possibilità di rifiutare un'autorizzazione di gruppo, sia nel caso in cui tale autorizzazione sia stata attribuita a loro stessi, sia nel caso in cui siano stati concessi diritti di richiamo o trasmissione tramite l'autorizzazione di gruppo ad altri utenti.

Cpv. 4 Con questa disposizione si intende garantire che le procedure interne dei tribunali, delle autorità e degli studi di avvocatura non vengano comunicate alle altre parti del 31 / 78

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procedimento. Sui documenti e sigilli trasmessi non è visibile la persona che ha trasmesso o richiamato per la prima volta un documento in virtù di una delega di autorizzazione, bensì è visibile la persona nel cui nome sono state svolte queste operazioni.

Art. 25

Autorizzazione d'esercizio

Dato che la LCEG prevede la possibilità di realizzare diverse piattaforme, occorre garantire che siano interoperabili e abbiano le medesime funzionalità. Per questo motivo è necessaria un'autorizzazione d'esercizio, che è rilasciata se la piattaforma presenta le funzioni di cui agli articoli 18­24 D-LCEG ed è interoperabile con le altre.

L'ente responsabile di una piattaforma assume i costi connessi alla procedura di autorizzazione.

Art. 26

Irraggiungibilità di una piattaforma

Cpv. 1 e 2 Nel caso in cui una piattaforma utilizzata da un utente non fosse raggiungibile nel giorno della scadenza del termine, i termini in corso, legali e quelli fissati da un'autorità, sono prolungati fino al giorno successivo a quello in cui la piattaforma è nuovamente raggiungibile. Se tale giorno cade durante il fine settimana o in un giorno festivo riconosciuto, il termine si prolunga fino al successivo giorno feriale.

Cpv. 3 L'impossibilità di raggiungere la piattaforma non deve necessariamente risultare da un guasto della stessa. Poiché Internet è una rete, il guasto può verificarsi in un qualsiasi punto della rete. In tal caso, alcuni utenti non possono più accedere alla loro piattaforma, che continua però a essere raggiungibile per altri utenti. La piattaforma non rileverà pertanto alcun guasto.

Non occorre fornire una prova rigorosa che la piattaforma non era raggiungibile alla scadenza del termine, basta rendere tale fatto verosimile. La presente regola si ispira alle normative delle vigenti leggi processuali secondo le quali, per il ripristino del termine, basta rendere verosimile che la mora non sia dovuta a propria colpa.

Cpv. 4 I capoversi 1 e 2 concedono una proroga del termine in caso di irraggiungibilità della piattaforma. È tuttavia possibile che anche questo termine per l'inoltro elettronico non possa essere rispettato a causa di conflitti tra le scadenze. In aggiunta alla proroga del termine concessa nei capoversi 1 e 2 è pertanto soppresso anche l'obbligo di trasmissione elettronica per gli utenti in questione durante il periodo di irraggiungibilità della piattaforma. Gli inoltri possono essere effettuati durante questo periodo in altri modi, che sono previsti nel quadro della legge processuale applicabile in quel contesto.

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Art. 27

Protezione dei dati

Cpv. 1 Poiché le piattaforme sono impiegate in un settore molto sensibile, occorre adoperarsi per garantire una protezione adeguata dei dati. Per questo motivo, l'esercizio delle piattaforme presuppone che i server utilizzati siano fisicamente ubicati in Svizzera e che alle piattaforme sia applicabile soltanto il diritto svizzero. I terzi coinvolti che hanno accesso ai dati devono pure avere sede o domicilio in Svizzera ed essere assoggettati al diritto svizzero.

Cpv. 2 L'articolo 15 capoverso 1 lettera a D-LCEG prevede che, per quanto riguarda la protezione e la sicurezza dei dati nella corporazione, sia applicabile il diritto federale, in particolare la legge federale del 25 settembre 202040 sulla protezione dei dati (nLPD).

Secondo l'articolo 2 capoverso 4 LOGA, la legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale. Secondo la definizione dell'articolo 5 lettera i nLPD, sono organi federali le autorità o i servizi della Confederazione, oppure le persone cui sono affidati compiti federali. Alla corporazione è affidato un compito amministrativo: deve allestire una piattaforma per la comunicazione elettronica. Dal punto di vista della protezione dei dati, la corporazione è quindi considerata un organo federale.

Nella misura in cui la corporazione tratta dati personali, deve essere data una base legale (art. 34 cpv. 1 nLPD). La LPD usa la nozione di trattamento in un'accezione ampia. La ricezione e la trasmissione di documenti costituisce già un trattamento ai sensi della LPD. La piattaforma tratterà regolarmente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. In considerazione delle molteplici e diverse procedure, per cui è previsto lo scambio di documenti mediante la piattaforma, si rinuncia a elencare le categorie di dati personali trattati. La piattaforma tratterà tutte le categorie di dati personali.

Il presente capoverso istituisce la base legale per il trattamento di dati da parte della corporazione. Nel contempo viene sancito il principio della minimizzazione dei dati, secondo cui la corporazione può trattare soltanto i dati personali necessari alle funzioni della piattaforma. In base al principio della legalità non può trattare dati ad altri fini.
La corporazione dovrà trattare dati personali che sono in relazione con la sicurezza dei dati, come i dati di login, gli indirizzi IP, i diritti di accesso. Tra i compiti necessari della piattaforma vi è anche la verifica dei documenti per accertare che non contengano malware e tutelare così la piattaforma e i suoi destinatari. Analisi più approfondite dei documenti trasmessi (valutazione delle denominazioni dei documenti, dei metadati e dei contenuti) non potranno essere effettuate.

Per contro, un Cantone che gestisce una propria piattaforma deve prevedere nel suo diritto disposizioni relative al trattamento di dati personali.

40

RS 235.1; RU 2022 491

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Cpv. 3 La LPD non è applicabile ai procedimenti pendenti ad eccezione delle procedure amministrative di primo grado (art. 2 cpv. 3 nLPD), motivo per cui le leggi processuali vigenti prevedono già normative relative alla protezione dei dati. Il disegno non cambia questa situazione: le disposizioni sulla protezione dei dati del diritto processuale applicabile sono fatte salve. Le normative in materia di protezione dei dati contenute nel disegno riguardano quindi soltanto la piattaforma stessa e non il contenuto dei documenti nei procedimenti.

Cpv. 4 e 5 La protezione dei dati dei procedimenti conclusi è retta dal diritto dell'autorità che si è occupata per ultima del procedimento (cpv. 4). Nei casi rimanenti è determinante la legislazione in materia di protezione dei dati dell'autorità che li tratta (cpv. 5).

Cpv. 6 I Cantoni esercitano la vigilanza in numerosi e svariati settori ai quali è applicabile la legge federale sulla protezione dei dati, il che genera incertezze in diverse situazioni per quanto riguarda la ripartizione delle competenze. Poiché oltre alla piattaforma centrale possono essere allestite anche piattaforme proprie dei Cantoni, è opportuno eliminare da subito tali incertezze. Il disegno assegna pertanto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) la vigilanza in materia di protezione dei dati su tutte le piattaforme. Ciò è anche nell'interesse degli utenti, poiché in tal modo si garantisce il medesimo livello di protezione su tutte le piattaforme.

Art. 28

Sicurezza dei dati

Cpv. 1 e 2 Sulle piattaforme giudici, autorità e altre persone scambiano dati molto sensibili, il che richiede un elevato livello di sicurezza. A tal fine la corporazione e i Cantoni che gestiscono una piattaforma propria emanano un regolamento sul trattamento in cui stabiliscono i provvedimenti organizzativi e tecnici contro il trattamento non autorizzato dei dati. Devono inoltre designare un'autorità di vigilanza sulla sicurezza informatica il cui compito consiste nel verificare regolarmente la sicurezza dei dati della piattaforma.

Cpv. 3 Il Consiglio federale disciplina i requisiti della protezione dei dati per tutte le piattaforme secondo la LCEG. Al riguardo dovrà assicurarsi che le piattaforme della corporazione e dei Cantoni presentino un elevato livello di sicurezza e garantiscano sempre gli obiettivi generali in materia (confidenzialità, integrità, autenticità e disponibilità dei dati). Possono ad esempio fungere da base le prescrizioni in materia di sicurezza del piano per la sicurezza dell'informazione e protezione dei dati (piano SIPD) del Centro nazionale per la cibersicurezza.

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Art. 29

Digitalizzazione di documenti fisici

In via di principio, devono essere digitalizzati e provvisti di una marca temporale qualificata tutti i documenti inoltrati in forma fisica. Sono eccettuati soltanto i documenti fisici che per motivi tecnici non vi si prestano. La digitalizzazione di documenti fisici è di per sé un corpo estraneo nella presente legge, la quale riguarda la piattaforma, l'ente che ne è responsabile, nonché la notificazione e la ricezione di documenti. Tuttavia, la digitalizzazione dei documenti che continuano ad arrivare in forma cartacea è di grande importanza, perché gli atti sono gestiti soltanto per via elettronica. Una normativa uniforme riguardo alla procedura di digitalizzazione serve alla certezza del diritto nel passaggio da un'istanza (giudiziaria) alla successiva. Per quanto concerne la digitalizzazione dei documenti cartacei, il Consiglio federale dovrà disciplinare in particolare i requisiti del controllo della qualità della procedura di digitalizzazione (pagine mancanti, scarsa leggibilità).

Art. 30

Rinvio di documenti fisici

Il presente articolo indica che cosa fare dei documenti fisici presentati. In linea di massima, dopo essere stati digitalizzati sono rinviati (cfr. art. 29 D-LCEG). Il capoverso 2 prevede tuttavia un'eccezione. Se i documenti sono ancora necessari nel procedimento, il rinvio è differito. Tale è il caso quando si tratta di esaminare le caratteristiche di un documento cartaceo, ad esempio ai fini della verifica dell'autenticità di una firma o di un atto. Questi documenti possono essere digitalizzati, ma in tal modo si perdono informazioni utili per verificare l'autenticità dell'atto o della firma (p. es.

caratteristiche della carta, solco lasciato dalla firma). In questi casi si rinuncerà a un rinvio immediato.

Art. 31

Responsabilità

Il disegno prevede che si applichi la legge del 14 marzo 195841 sulla responsabilità (LResp) nel caso di danni cagionati illecitamente a una persona dall'esercizio della piattaforma centrale.

Dato che sia la Confederazione sia i Cantoni partecipano alla corporazione, occorre disciplinare in modo chiaro quali norme sulla responsabilità siano applicabili in questo ambito. Rispetto alle legislazioni cantonali in materia, la LResp ha il vantaggio di non privilegiare alcun Cantone e di prevedere le medesime disposizioni sulla responsabilità indipendentemente dalla sede della corporazione. Non si applica tuttavia la responsabilità sussidiaria della Confederazione bensì la ripartizione delle spese secondo l'articolo 33 D-LCEG.

Art. 32

Emolumenti

L'obiettivo della LCEG è promuovere la comunicazione elettronica nella giustizia.

Più numerosi sono i partecipanti alla procedura che utilizzano la piattaforma, maggiori sono i benefici che ne derivano per tutti gli attori coinvolti (economia di rete). Tribunali, autorità e utenti professionali sottostanno all'obbligo di utilizzare la piattaforma, 41

RS 170.32

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mentre gli utenti non professionali sono liberi di scegliere se comunicare con i giudici e le autorità per via elettronica. Dal momento che la riscossione di emolumenti diretti per l'utilizzo della piattaforma nel singolo caso comporterebbe però una riduzione del numero di utenti volontari, la legge prevede che la corporazione riscuota presso le autorità gli emolumenti per l'utilizzo della piattaforma. Dal canto loro, i giudici e le autorità possono riversare sulle parti gli emolumenti per l'utilizzo della piattaforma nel quadro delle loro ordinanze sugli emolumenti per le procedure.

Nello stabilire l'importo degli emolumenti il Consiglio federale dovrà badare che siano sufficienti per finanziare le spese di esercizio e dell'ulteriore sviluppo. Conformemente all'articolo 46a LOGA dovrà inoltre tenere conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. La legge accorda pure al Consiglio federale la possibilità di prevedere importi forfettari. Quale base di calcolo può servire il numero delle procedure concluse, tanto più che il TF lo determina per la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa. In tal modo si evidenzia l'utilizzo della piattaforma da parte dell'ente pubblico interessato. Gli importi forfettari non potrebbero essere riscossi singolarmente da ogni autorità, bensì in modo collettivo dai Cantoni o dalle organizzazioni giudiziarie.

Per il 2020, il TF ha determinato come segue il numero dei procedimenti conclusi: Numero di procedure liquidate

Cantoni

1a istanza: procedure civili

201 732

1a istanza: procedure penali

38 772

1a

istanza: procedure dinanzi ai tribunali amministrativi

Confederazione

Totale

17 201 749 939

8 089

39 711 8 089

2a istanza: procedure civili

14 818

2a istanza: procedure penali

9 604

54

9 658

16 939

6 499

23 438

3a istanza (TF): procedure civili

1 805

1 805

3a istanza (TF): procedure penali

2 044

2 044

3a

4 008

4 008

2a

istanza: procedure dinanzi ai tribunali amministrativi

istanza (TF): procedure dinanzi ai tribunali amministrativi Totale Percentuale

289 408 95 %

14 818

15 366 304 744 5%

100 %

L'organizzazione del progetto Justitia 4.0 prevede spese per l'esercizio corrente e l'ulteriore sviluppo di 7,4 milioni di franchi all'anno. Se al totale delle procedure liquidate si aggiunge il numero delle procedure penali concluse dinanzi al Ministero pubblico della Confederazione e ai Ministeri pubblici cantonali (2020: 457 480), si superano i 762 000 casi. Un emolumento forfettario di circa 10 franchi riscosso per ogni proce36 / 78

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dimento liquidato sarebbe già sufficiente per finanziare l'esercizio (6,67 mio.) e l'ulteriore sviluppo (0,73 mio.). Va notato che normalmente in un procedimento vengono spediti per raccomandata diversi invii postali. Per lo più, le procedure civili e quelle dinanzi ai tribunali amministrativi coinvolgono almeno due parti. Se la trasmissione tramite la piattaforma permette di evitare due invii per raccomandata, l'emolumento forfettario risulta più vantaggioso delle spese postali.

Art. 33

Ripartizione delle spese di allestimento tra Confederazione e Cantoni

I lavori per l'allestimento della piattaforma sono già stati avviati nel quadro del progetto Justitia 4.0. Per il finanziamento del progetto la CDDGP e i tribunali (TF nonché 17 tribunali cantonali e direzioni della magistratura42) si sono accordati per dividersi le spese del progetto nella misura di metà ciascuno. Per quanto riguarda i tribunali, il TF si è impegnato ad assumere la metà della loro quota. La quota del TF (e di riflesso della Confederazione) è pertanto del 25 per cento dell'insieme delle spese del progetto. Il rimanente 75 per cento deve essere ripartito tra i Cantoni.

Art. 34

Trasferimento della piattaforma alla corporazione

La proprietà della piattaforma centrale allestita dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito del progetto Justitia 4.0 deve poter essere trasferita completamente alla corporazione con tutti i diritti. Per poterlo fare gratuitamente, la Confederazione e i Cantoni devono disporre di una base legale per il sovvenzionamento.

Art. 35

Esecuzione

A livello di ordinanza, oltre a emanare le disposizioni esecutive, sarà necessario disciplinare i dettagli organizzativi e tecnici.

Art. 36

Modifica di altri atti normativi

In allegato alla LCEG sono proposte modifiche di diverse leggi processuali per sancire l'effettiva obbligatorietà nonché adeguamenti della procedura concernenti la comunicazione elettronica nelle diverse leggi processuali.

Art. 37

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. A tal fine dovrà tenere conto del fatto che la legge deve entrare in vigore per permettere alla Confederazione e ai Cantoni di concludere la convenzione. Anche la piattaforma deve essere pronta all'uso prima che il Consiglio federale ponga in vigore le modifiche delle pertinenti leggi processuali. Il Consiglio federale, inoltre, ha la possibilità di porre in vigore gradualmente le singole leggi processuali.

42

Cfr. www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Justitia_4.0/Zusammenarbeitsvertrag_Uebersicht_2019_Juni_i.pdf; cifre aggiornate del progetto Justitia 4.0 del 24.02.2020.

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Inoltre è previsto un termine di transizione di due anni tra l'entrata in vigore della LCEG e quella dell'obbligo di comunicazione elettronica tra i professionisti coinvolti nella procedura. È possibile comunicare volontariamente per via elettronica già prima dell'introduzione dell'obbligo.

5.2

Modifica di altri atti normativi

La LCEG comprende praticamente soltanto disposizioni relative all'organizzazione e alla funzionalità della piattaforma per la comunicazione elettronica con i giudici e le autorità. L'obbligo vero e proprio di utilizzare la piattaforma e di gestire gli atti per via elettronica è attuato mediante le modifiche delle pertinenti leggi processuali. Gli adeguamenti delle leggi processuali proposti mirano a uniformare il più possibile le modifiche, rispettando al contempo le caratteristiche di ogni legge.

Nella maggior parte delle seguenti leggi processuali è stato pertanto introdotto un blocco quasi identico di disposizioni centrali per la comunicazione elettronica nella giustizia. Ulteriori adeguamenti delle leggi processuali concernono in particolare le esigenze relative alla firma e la possibilità di lavorare senza discontinuità nei sistemi di trasmissione.

La PA costituisce un'importante eccezione. Da un lato, contiene disposizioni relative alla procedura in cause amministrative decise in prima istanza da un'autorità amministrativa federale. Dall'altro, comprende disposizioni concernenti la procedura di ricorso (Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale). La LCEG ha per oggetto la procedura giudiziaria e dunque, in riferimento alla PA, la procedura di ricorso di cui al capo terzo. Il disegno prepara tuttavia il terreno per stabilire le esigenze che devono essere soddisfatte da una propria piattaforma elettronica per la procedura di prima istanza. Il blocco centrale introdotto nelle altre leggi processuali deve dunque essere disgregato e adattato alla sistematica della PA.

Affinché sia possibile distinguere più agevolmente i rimandi alle proposte modifiche delle altre leggi processuali, qui di seguito saranno designati con «D-[legge]», ad esempio «D-PA», «D-CPC», «D-CPP».

5.2.1

Legge federale del 16 dicembre 200543 sugli stranieri e la loro integrazione

Nel quadro del recepimento di due regolamenti UE modificati dal regolamento (UE) 2018/124044 (qui di seguito regolamento ETIAS), il 18 maggio 2022 il nostro

43 44

RS 142.20; FF 2020 6963 e FF 2022 1450 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

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Consiglio ha trasmesso al Parlamento un messaggio45 concernente l'emanazione di diverse disposizioni sulla procedura di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS nonché sulla procedura di ricorso ETIAS. Inoltre il Consiglio federale ha la possibilità di emanare disposizioni d'esecuzione che derogano alla PA nell'ambito del recepimento del regolamento ETIAS nonché degli atti di esecuzione e degli atti delegati della Commissione europea. Per la procedura di ricorso ETIAS il disegno prevede inoltre che il Tribunale amministrativo federale (TAF) metta a disposizione una piattaforma di trasmissione e che siano introdotte nella LStrI disposizioni che, in specifici punti, derogano alla PA e alla LTAF (art. 108dbis­ 108dquinquies D-LStrI).

Con la presente modifica della LStrI queste disposizioni sono nuovamente adeguate.

I requisiti stabiliti nella LCEG per l'identificazione delle persone sulle piattaforme di trasmissione sono più severi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento ETIAS in quanto la situazione di partenza è mutata. Di norma, durante il procedimento le persone in questione si trovano all'estero. Inoltre, la procedura ETIAS è disciplinata nel pertinente regolamento. Occorre pertanto garantire che la piattaforma di trasmissione ETIAS possa continuare ad esistere in parallelo alle altre piattaforme secondo la LCEG.

Occorre quindi constatare che la LCEG e le nuove prescrizioni della PA che ne risultano non si applicano alle disposizioni specificamente previste nella LStrI per le procedure ETIAS.

Art. 108d cpv. 5­746 L'articolo 108d LStrI sancisce le procedure per l'emanazione di decisioni e per i ricorsi nel caso di verifica manuale delle domande di un'autorizzazione ai viaggi da parte del servizio ETIAS. La PA si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale (art. 1 PA). Questo principio è ripetuto al capoverso 5.

Il nuovo capoverso 6 prevede che la LCEG nonché gli articoli 6a, 6b, 11b capoverso 1, 20 capoverso 2ter, 22a, 24 e 26 capoverso 1bis PA non si applicano alle procedure di cui al capoverso 5 poiché il trattamento dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS e la connessa trasmissione di documenti procedurali avviene in modo centralizzato tramite l'ETIAS e non
tramite una piattaforma nazionale e le pertinenti basi legali sono già date nel regolamento ETIAS.

Dal punto di vista materiale il capoverso 7 corrisponde all'attuale capoverso 5, il quale stabilisce che il Consiglio federale può emanare disposizioni, in deroga o a complemento della PA, sulla trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni 45

46

Messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) e la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; FF 2022 1449.

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(lett. a), sull'audizione preliminare, (lett. b) e sull'ammissibilità di atti scritti in inglese (lett. c).

Art. 108dquater47 Il TAF mette a disposizione una piattaforma di trasmissione elettronica per la procedura di ricorso elettronica ETIAS con lo scopo di consentire la comunicazione e la notificazione sicure di ricorsi per via elettronica, ulteriori scritti e documenti, comunicazioni standardizzate nonché atti, decisioni e sentenze necessarie per la conduzione del procedimento tra giudici, ricorrenti e prima istanza. Il presente capoverso corrisponde all'attuale articolo 108dquater.

È introdotto un nuovo capoverso 2 secondo cui la LCEG e gli articoli 6a e 47a PA non si applicano all'utilizzo della piattaforma ETIAS per la trasmissione di atti scritti, perché tale piattaforma non soddisfa i requisiti della LCEG e i nuovi requisiti posti dalla PA. Entrambe le piattaforme devono poter esistere in parallelo.

Art. 108dquinquies cpv. 748 Il nuovo capoverso 7 prevede che il Consiglio federale possa emanare, in deroga alla PA, disposizioni sulla trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (lett. a) e sull'esame degli atti tramite una piattaforma per la trasmissione elettronica di documenti (lett. b).

5.2.2

Legge federale del 20 dicembre 196849 sulla procedura amministrativa

Art. 6a Cpv. 1­3 Justitia 4.0 è un progetto delle autorità penali e giudiziarie (principalmente CDDGP, TF e tribunali superiori cantonali). Con la LCEG si intendono creare le basi legali per questo progetto nonché, al contempo, promuovere ulteriormente la trasformazione digitale in seno all'Amministrazione federale e nelle procedure amministrative. Nel contesto di queste ultime occorre distinguere tra le procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) (art. 47 cpv. 1 lett. b PA) e le altre procedure secondo la PA.

Le procedure dinanzi al TAF sono procedure giudiziarie per le quali è prevista la piattaforma centrale. Negli altri casi, per la comunicazione elettronica non va impiegata la piattaforma centrale bensì una piattaforma propria della Confederazione.

Per questo motivo il nuovo articolo 6a PA prevede che le disposizioni della LCEG siano applicabili solo in parte ai procedimenti secondo la PA. È prevista una restrizione per l'ente responsabile delle piattaforme. Non è quindi la corporazione bensì 47 48 49

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un'unità dell'Amministrazione federale centrale designata dal Consiglio federale a dover mettere a disposizione una piattaforma per la procedura amministrativa secondo la PA. In questo contesto sarà pure ipotizzabile continuare a gestire altri sistemi esistenti, a condizione che soddisfino le esigenze di cui al capoverso 4. Sono fatte salve le disposizioni specifiche di altre leggi federali (p. es. art. 75 segg. del disegno di legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC50, relativo alle procedure elettroniche).

Pertanto, le disposizioni che non dipendono dalla piattaforma utilizzata, ossia quelle relative alla notificazione, alla ricezione, alle ricevute, alle firme, all'autenticazione, ecc. si applicano anche alle procedure amministrative, che in futuro potranno dunque tutte essere trattate per via elettronica.

Le disposizioni relative alla digitalizzazione e al rinvio di documenti fisici non si applicano alle procedure secondo la PA, poiché l'articolo 5 dell'ordinanza GEVER del 3 aprile 201951 già prevede la digitalizzazione dei documenti fisici e la loro distruzione tre mesi dopo la digitalizzazione (con eccezioni). Questa regolamentazione si è dimostrata valida in seno all'Amministrazione federale, motivo per cui è mantenuta.

Cpv. 4 Conformemente al capoverso 3, nelle procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale occorre utilizzare una piattaforma ai sensi della LCEG (lett. a) e, nelle altre procedure, la nuova piattaforma dell'Amministrazione federale (lett. b). Tuttavia, eventuali disposizioni di leggi speciali, che ad esempio consentono un accesso diretto ad applicazioni specifiche, prevalgono sul capoverso 3 (priorità generale secondo l'art. 4 PA). Disposizioni speciali di questo tipo sono, ad esempio, ipotizzabili nel quadro degli affari di massa dei settori delle dogane e delle imposte.

Il capoverso 4 concede inoltre alle autorità la possibilità di prevedere, nel loro ambito di competenza, altri tipi di trasmissione, a condizione che siano rispettati i tre seguenti presupposti: l'identificazione della parte o del suo rappresentante è necessaria al fine di garantire che l'atto sia stato effettivamente trasmesso da una determinata parte. In secondo luogo, i momenti della trasmissione e della notificazione devono inoltre poter essere stabiliti in modo univoco in quanto possono
essere determinanti per l'inizio o la scadenza del termine. Occorre infine garantire l'integrità dei documenti trasmessi e impedire che persone non autorizzate possano accedervi.

Art. 6b Questa disposizione sancisce l'obbligo di gestire elettronicamente gli atti. Di conseguenza, i documenti inoltrati in forma fisica devono essere digitalizzati e gli atti elettronici sono considerati determinanti. Solo le autorità sottostanno a tale obbligo, non i privati.

A seconda del tipo di procedura può succedere che non sia possibile allestire copie elettroniche idonee di tutti i mezzi di prova. Si pensi, ad esempio, all'arma usata per commettere un reato in una procedura penale. Può pure succedere che, una volta digitalizzato, il documento non abbia più la medesima valenza del documento cartaceo, 50 51

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ad esempio nel caso della falsificazione di una firma: la digitalizzazione del documento in questione è possibile, ma comporta la perdita di elementi quali la pressione del tratto, il tratteggio, l'età della carta o dell'inchiostro ecc. In questi casi si applica una disposizione eccettuativa.

Anche la trasmissione degli atti avviene per via elettronica tramite la piattaforma, ad esempio nel caso del passaggio da un'istanza all'altra (da un'istanza a quella superiore o, viceversa, a quella precedente in una decisione di rinvio), dell'inoltro da un'autorità non competente all'autorità competente o dell'assistenza amministrativa. Nel caso dell'assistenza amministrativa, all'interno della Svizzera la trasmissione elettronica non dovrebbe presentare problemi particolari. Nel contesto internazionale, per contro, potrebbero esserci motivi che impediscono lo scambio tramite la piattaforma: in questo caso i documenti vanno comunque trasmessi per via elettronica ma è possibile utilizzare un altro supporto (p. es. CD/DVD o chiavetta USB).

Art. 11b Cpv. 1 Finora, le parti domiciliate all'estero dovevano designare un recapito in Svizzera. Con il presente disegno possono scegliere se indicare un indirizzo sulla pertinente piattaforma svizzera o designare un recapito in Svizzera. Tale indirizzo non deve necessariamente essere proprio quello della parte, ma può anche essere quello di un terzo.

Cpv. 2 Già ora le parti possono indicare un indirizzo e consentire le notificazioni per via elettronica. Il nuovo tenore del capoverso 2 adegua la disposizione vigente e introduce al contempo il diritto alla notificazione elettronica.

Art. 20 cpv. 2ter Con questo articolo, le modalità della notificazione per via postale sono riprese per la notificazione digitale. La notificazione è reputata avvenuta nel momento del primo richiamo dalla piattaforma. Se la comunicazione non viene richiamata, è considerata notificata il settimo giorno dopo la trasmissione a una piattaforma. Poiché documenti possono essere sempre trasmessi o richiamati per la notificazione, il termine di richiamo di sette giorni può iniziare a decorrere anche un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale. Diversamente dal caso degli invii postali per raccomandata, i documenti trasmessi per notificazione possono essere richiamati anche dopo la scadenza
del termine di richiamo di sette giorni (art. 22 cpv. 5 D-LCEG).

Art. 21a Cpv. 1 Il tenore dell'articolo vigente è adeguato alle nuove disposizioni. Il termine per la trasmissione è considerato rispettato se il momento indicato sulla ricevuta d'entrata rilasciata automaticamente dalla piattaforma è precedente alla scadenza del termine.

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Cpv. 2 Il diritto vigente, secondo cui il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti, è mantenuto.

Cpv. 3 Finora, l'inoltro successivo di documenti cartacei poteva essere richiesto soltanto a causa di problemi tecnici. Il presente disegno limita ulteriormente tale possibilità. Infatti, l'inoltro successivo di documenti cartacei può essere richiesto soltanto se, a causa di problemi tecnici, il trattamento non è possibile entro un termine utile (lett. a).

È inoltre esplicitamente previsto che l'inoltro successivo su carta può essere richiesto se è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo (lett. b). Questa disposizione non deve però indurre le autorità a richiedere sistematicamente l'inoltro successivo su carta.

Art. 26 cpv 1 frase introduttiva e 1bis Cpv. 1 frase introduttiva Nella procedura amministrativa gli atti sono gestiti e trasmessi per via elettronica (cfr. art. 6b D-PA). Occorre quindi una modifica redazionale per sottolineare il fatto che il diritto di esaminare gli atti presso la sede di un'autorità continua a sussistere, ma secondo le modalità imposte dalla forma di tali atti. Se sono disponibili soltanto in forma elettronica, possono essere esaminati presso l'autorità mediante un computer, un portatile, un tablet o un altro dispositivo.

Cpv. 1bis I documenti cartacei sono usualmente consegnati su richiesta agli avvocati, ma non ad altre parti della procedura. Poiché saranno gestiti per via elettronica, in futuro gli atti potranno essere messi a disposizione di tutte le parti della procedura tramite la piattaforma. A differenza dei documenti cartacei, gli atti digitalizzati possono essere duplicati a piacimento senza perdite di tempo o di qualità. La possibilità di consultare elettronicamente gli atti sulla piattaforma comporterà un onere minore rispetto alla consultazione sul posto, che attualmente è la norma, e consentirà all'autorità di continuare nel frattempo a lavorare sul documento.

Art. 34 cpv. 1bis Cpv. 1bis Il vigente articolo 34 capoverso 1bis PA ha carattere potestativo e permette alle autorità di notificare le decisioni per via elettronica senza però obbligarle. La modifica dell'articolo 11b capoverso 2 D-PA introduce il diritto alla notificazione per via elettronica. Non spetta dunque più alle autorità decidere se
intendono notificare per via elettronica. Pertanto, nella nuova formulazione è sufficiente esplicitare che il Consiglio federale si limita a disciplinare soltanto il formato dei documenti.

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Art. 47a Cpv. 1 e 2 Questa disposizione introduce l'obbligo di trasmissione elettronica nella procedura di ricorso (cpv. 1).

Diversamente dalle procedure civili e penali, la PA non prevede alcun monopolio degli avvocati e non stabilisce chi va considerato un rappresentante a titolo professionale. Oltre agli avvocati iscritti in un registro cantonale secondo la legge del 23 giugno 200052 sugli avvocati (LLCA), dinanzi alle autorità amministrative possono intervenire a titolo professionale anche altre persone. L'articolo 102h della legge del 26 giugno 199853 sull'asilo (LAsi) prevede, ad esempio, che a ogni richiedente l'asilo sia assegnato dall'inizio della fase preparatoria un rappresentante legale. Secondo l'articolo 102i capoverso 4 LAsi, oltre agli avvocati sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale pure i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo. Il disegno prevede che anche queste persone soggiacciano all'obbligo di trasmissione elettronica degli atti. Ai sensi del capoverso 2 agisce a titolo professionale chi è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi. Non ha importanza che la rappresentanza sia assunta a titolo oneroso o no.

Gli avvocati iscritti nei registri cantonali che assumono una rappresentanza sono sempre considerati operanti a titolo professionale.

Cpv. 3 e 4 Analogamente a quanto disposto in caso di firma mancante (cfr. art. 52 cpv. 2 PA), secondo la legge è impartito un termine per la trasmissione elettronica alla persona che pur essendo obbligata a utilizzare la piattaforma inoltra atti scritti fisici, con la comminatoria che altrimenti l'inoltro non è considerato avvenuto. Questa disposizione è applicabile soltanto nella misura in cui i documenti si prestano sotto il profilo tecnico anche alla trasmissione elettronica.

Art. 52 cpv. 1 e 3 Cpv 1 La PA vigente prescrive che l'atto di ricorso deve essere firmato. Nel caso degli atti di ricorso inoltrati per via elettronica tramite la piattaforma, l'esigenza della firma viene a cadere (cfr. art. 22 D-LCEG). È sufficiente che la parte o il suo rappresentante si siano autenticati sulla piattaforma e abbiano trasmesso l'atto di ricorso per via elettronica all'autorità. Gli atti scritti in
forma cartacea continuano a dover essere firmati.

Cpv. 3 Dato che gli atti di ricorso elettronici non devono più essere firmati, va adeguato anche il capoverso 3, menzionando la firma mancante soltanto in relazione alle memorie in forma cartacea.

52 53

RS 935.61 RS 142.31

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Disposizioni finali della modifica del ...

Cpv. 1 Questo capoverso contiene le disposizioni transitorie per le procedure amministrative pendenti. Sovente è difficile determinare il momento dell'apertura della procedura amministrativa di prima istanza, ragione per cui la disposizione precisa che si tratta di procedure dinanzi ad autorità della giurisdizione amministrativa nonché ricorsi e opposizioni contro decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del D-PA.

Cpv. 2 Le autorità che già dispongono di un sistema per la comunicazione elettronica sicura possono continuare a utilizzarlo per cinque anni dopo l'entrata in vigore del D-PA. In tal modo si garantisce la protezione dell'investimento, poiché tra la relativa decisione, la gara di appalto e la messa in esercizio, l'acquisizione di nuovi sistemi informatici richiede sovente numerosi anni. Per i contribuenti sarebbe difficilmente accettabile che un sistema appena acquisito e messo in esercizio divenga subito obsoleto perché con l'entrata in vigore del D-PA i documenti elettronici possono essere scambiati unicamente tramite la piattaforma. D'altro canto, un sistema di trasmissione elettronica sicura utilizzato da entrambe le autorità interessate potrebbe consentire anche la trasmissione di metadati e il mantenimento della struttura degli atti. Stabilendo un termine di transizione di cinque anni dall'entrata in vigore del D-PA si garantisce la protezione dell'investimento e la possibilità di impiegare i sistemi esistenti fino alla fine del loro ciclo di vita.

5.2.3

Legge del 17 giugno 200554 sul Tribunale federale

Art. 38a Si vedano i commenti relativi all'articolo 6a D-PA. Nel presente caso non sono previste eccezioni e pertanto le disposizioni della LCEG sono applicabili anche a tutte le procedure secondo la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF).

Art. 38b Si vedano i commenti relativi all'articolo 6b D-PA.

Art. 38c In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all'articolo 47a D-PA. Rispetto a quanto previsto da tale articolo, nel D-LTF non sono previste eccezioni per determinate procedure e pertanto le disposizioni della LCEG sono applicabili anche a tutte le procedure dinanzi al TF.

D'altro canto, il capoverso 3 prevede che in caso di passaggio della competenza al TF non si possa più rinunciare alla trasmissione elettronica degli atti, se la comunicazione con l'istanza precedente si era obbligatoriamente svolta per via elettronica. Per i 54

RS 173.110

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patrocinatori nelle procedure civili e penali dinanzi al TF l'articolo 40 capoverso 1 LTF prevede un monopolio degli avvocati. A contrario si evince che, in mancanza di un monopolio degli avvocati, nelle procedure dinanzi al TF che non riguardano affari civili o penali le parti sono libere di scegliersi il patrocinatore. Di conseguenza ciò potrebbe comportare che il patrocinatore, obbligato a trasmettere elettronicamente gli atti dinanzi all'istanza precedente, non lo sia più dinanzi al TF. Questa lacuna è colmata con il capoverso 3.

Art. 38d Le persone che non sottostanno all'obbligo di trasmettere gli atti per via elettronica possono continuare a comunicare con il TF in forma cartacea. Al fine di promuovere la comunicazione elettronica anche queste persone hanno però il diritto di comunicare per via elettronica con il TF. Affinché il TF possa trasmettere loro gli atti in forma elettronica, occorre il loro consenso e il loro indirizzo deve essere indicato su una piattaforma secondo la LCEG.

Art. 38e Il diritto in vigore, secondo cui il TF determina il formato degli atti scritti (art. 42 cpv. 4 LTF), è mantenuto.

Art. 38f Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a D-PA.

Art. 38g Si vedano i commenti relativi all'articolo 26 capoverso 1bis D-PA.

Art. 39 cpv. 3 Già attualmente le parti possono indicare un indirizzo elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica (cpv. 2). Per contro, le parti domiciliate all'estero hanno oggi l'obbligo supplementare di designare un recapito in Svizzera. Con la nuova formulazione le parti possono scegliere se designare un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG o un domicilio fisico in Svizzera.

Art. 42 cpv. 1, 4 e 5 Si vedano i commenti relativi all'articolo 52 capoversi 1 e 3 D-PA.

Art. 44 cpv. 3 Si vedano i commenti relativi all'articolo 20 capoverso 2ter D-PA.

Art. 60 cpv. 3 Si vedano i commenti relativi all'articolo 34 capoverso 1bis D-PA.

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Art. 132b Si vedano i commenti alle disposizioni finali della modifica della PA. Dato che il TF non dispone di un sistema ai sensi del capoverso 2 delle disposizioni finali della PA, il capoverso 2 non è ripreso.

5.2.4

Legge del 17 giugno 200555 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 37a Questa disposizione stabilisce che nelle procedure dinanzi al TAF si usa una piattaforma secondo la LCEG. A titolo complementare si rimanda ai commenti all'articolo 6a D-PA.

5.2.5

Codice civile56

Art. 450f Per i procedimenti civili, l'obbligo vero e proprio e l'impostazione della comunicazione elettronica risultano dal Codice di procedura civile (CPC)57, cfr. in merito i commenti all'articolo 128c segg. D-CPC al n. 5.2.6); all'obbligo soggiacciono i giudici (civili), gli uffici pubblici e altre autorità nonché i patrocinatori a titolo professionale (cfr. art. 128c cpv. 1 D-CPC).

Per le procedure dinanzi all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ciò significherebbe che queste disposizioni, e in particolare l'obbligo, non sarebbero applicabili a tutte le APMA della Svizzera in modo uniforme, bensì soltanto a quelle dei Cantoni in cui il CPC costituisce il diritto processuale determinante in materia. Il vigente Codice civile (CC) contiene unicamente determinati principi procedurali per la protezione dei minori e degli adulti in settori in cui l'applicazione del diritto materiale richiede urgentemente una soluzione uniforme a livello federale (cfr. art. 443­ 450e CC)58. Le disposizioni del CPC vanno inoltre applicate a cascata, salvo che i Cantoni non dispongano altrimenti (cfr. art. 450f CC), ossia non abbiano emanato o dichiarato applicabile un proprio diritto processuale (generale o puntuale)59.

Insieme alla normativa uniforme di diritto federale sulla comunicazione elettronica nelle procedure civili federali è quindi opportuno emanare nel contempo una normativa procedurale esplicita anche per le procedure di protezione dei minori e degli adulti disciplinate in modo speciale nel CC. Soltanto in questo modo è possibile garantire in 55 56 57 58

59

RS 173.32 RS 210 RS 272 Cfr. Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), FF 2006 6391, 6475.

Cfr. FASSBIND, in: OFK ZGB 2021, Art. 450f N 1 con ulteriori rimandi.

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queste procedure una futura collaborazione efficiente tra APMA e autorità giudiziarie (p. es. con il giudice preposto alla protezione dell'unione coniugale o ai divorzi nei casi in cui va ordinata una misura di protezione dei minori nel quadro di un procedimento di diritto della famiglia) o tra APMA e autorità giudiziaria di ricorso e quindi garantire anche una protezione efficace delle persone bisognose di aiuto minorenni o maggiorenni. Ciò risponde anche a una richiesta emersa in sede di consultazione60 nonché espressa dalla Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti.

Secondo il diritto federale, le disposizioni del CPC sull'utilizzo della piattaforma centrale e la gestione elettronica degli atti sono pertanto applicabili alle procedure della protezione degli adulti dinanzi sia all'APMA sia all'autorità giudiziaria di ricorso. Si tratta degli articoli 128a-128g D-CPC e in particolare delle disposizioni relative all'obbligo. In parte, le disposizioni rimandano a loro volta alla LCEG (cfr. in merito i commenti agli art. 128c segg. D-CPC al n. 5.2.6). Conformemente all'articolo 314 capoverso 1 CC ciò non vale soltanto per le procedure di protezione degli adulti ma anche per quelle dei minori.

5.2.6

Codice di procedura civile

Art. 128a Cpv. 1 Si vedano i commenti relativi all'articolo 6a D-PA.

Cpv. 2 Oltre alle procedure statali, il CPC prevede anche la possibilità di ricorrere a procedimenti arbitrali, ossia a una giurisdizione privata. Le parti in causa devono esplicitamente convenire un patto d'arbitrato e costituire un tribunale arbitrale. In questo contesto il CPC lascia alle parti un considerevole margine d'apprezzamento. Fintantoché il procedimento è condotto da un tribunale arbitrale, le disposizioni della LCEG non si applicano. Se però nel quadro di un procedimento arbitrale viene adito un tribunale statale (p. es. secondo l'art. 356 CPC), non si tratta più di un procedimento dinanzi a un tribunale arbitrale in quanto la conduzione del procedimento non spetta più a quest'ultimo e pertanto le disposizioni della LCEG tornano a essere applicabili.

Art. 128b A complemento dei commenti relativi all'articolo 6b D-PA va osservato che, nelle procedure di conciliazione, soltanto raramente le parti sono rappresentate da avvocati.

È pertanto probabile che esse continuino a inoltrare le loro domande e i documenti in forma cartacea. Inoltre le procedure di conciliazione terminano con il ritiro della domanda, con un accordo o il rilascio dell'autorizzazione ad agire. In quest'ultimo caso la parte attrice deve depositare la petizione, gli allegati e l'autorizzazione ad agire presso il tribunale di prima istanza. Il CPC non prevede la trasmissione automatica al 60

Cfr. www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFGP, pag. 11, 19 e 44.

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giudice della documentazione di una procedura di conciliazione in caso di deposito della petizione.

In considerazione di quanto suesposto, è poco probabile che le parti alla procedura di conciliazione possano approfittare della comunicazione elettronica, motivo per cui in questo ambito il disegno prevede un'eccezione all'obbligo. Vi è tuttavia la possibilità di inoltrare gli atti scritti in forma elettronica nel quadro della procedura di conciliazione. Gli uffici di conciliazione sono quindi tenuti a ricevere documenti elettronici.

Possono, ma non devono, comunicare con le parti per via elettronica.

Art. 128c In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all'articolo 47a D-PA. Rispetto a quest'ultimo viene a cadere la definizione delle persone che sono reputate operare in qualità di rappresentante a titolo professionale, poiché tale definizione è già contenuta nell'articolo 68 capoverso 2.

Art. 128d Si vedano i commenti relativi all'articolo 11b capoverso 2 D-PA.

Art. 128e Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 2 D-PA.

Art. 128f Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 3 D-PA.

Art. 128g Si vedano i commenti relativi all'articolo 26 capoverso 1bis D-PA.

Art. 130 L'attuale disposizione viene precisata nel senso che devono essere firmati soltanto gli atti trasmessi in forma cartacea. Gli atti trasmessi mediante la piattaforma elettronica non devono essere firmati poiché la firma è sostituita dall'autenticazione sulla piattaforma (cfr. art. 52 cpv. 1 e 3 D-PA).

Art. 133 lettere g e h L'attuale disposizione viene precisata nel senso che devono essere firmate soltanto le citazioni inviate in forma cartacea. Le citazioni inviate mediante la piattaforma elettronica non devono essere firmate poiché la firma è sostituita dall'autenticazione sulla piattaforma o sul sistema dell'autorità.

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Art. 138 capoverso 1 L'attuale articolo 138 capoverso 1 CPC contiene un elenco non esaustivo di possibilità di notificazione. È vero che la notificazione per via elettronica può essere desunta dalla formulazione «in altro modo contro ricevuta», poiché l'articolo 21 capoversi 4 e 6 D-LCEG prevede che la piattaforma rilasci una ricevuta sia a ogni trasmissione sia al primo richiamo dei documenti da parte di un destinatario, ma con il disegno si intende promuovere la comunicazione elettronica nella giustizia, motivo per cui l'articolo menziona esplicitamente, in aggiunta all'elenco attuale, anche la notificazione mediante una piattaforma elettronica.

Art. 139 Si vedano i commenti relativi all'articolo 20 capoverso 2ter D-PA.

Art. 143 cpv. 2 Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 1 D-PA.

Art. 208 cpv. 1bis Se il consenso all'intesa, all'acquiescenza o alla desistenza incondizionata è registrato mediante un dispositivo tecnico si può rinunciare alla firma. Si è consapevolmente evitato di porre requisiti specifici ai dispositivi tecnici al fine di non restringere eccessivamente il margine di manovra. Può trattarsi di un semplice dittafono, che salva elettronicamente la registrazione e la trasmette tramite un collegamento agli atti elettronici, oppure di sistemi altamente integrati collegati direttamente con gli atti dove la registrazione viene depositata. La registrazione deve essere acquisita agli atti.

È importante che il contenuto principale e il contesto della registrazione siano riprodotti correttamente. Di norma è sufficiente una registrazione audio della domanda del consenso e della relativa risposta. In presenza di un interprete vanno registrate anche le sue traduzioni. Se, ad esempio, una parte può comunicare soltanto con la lingua dei segni, la registrazione audio non è sufficiente ed è necessaria anche una ripresa video.

Art. 221 cpv. 1 lett. f e g Si vedano i commenti relativi all'articolo 133 lettera g D-CPC.

Art. 235 cpv. 1 lett. f e 2bis Cpv. 1 lett. f Si vedano i commenti relativi all'articolo 133 lettera g D-CPC.

Cpv. 2bis Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

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Art. 238 lett. h Si vedano i commenti relativi all'articolo 133 lettera g D-CPC.

Art. 241 cpv. 1bis Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

Art. 244 cpv. 1 lett. e e f Se la petizione è depositata tramite una piattaforma secondo la LCEG o se è messa a verbale oralmente e registrata mediante un dispositivo tecnico, si può rinunciare alla firma. In entrambi i casi la persona che ha depositato la petizione è nota.

Art. 285 lett. f e g Si vedano i commenti relativi all'articolo 130 D-CPC.

Art. 290 lett. f e g Si vedano i commenti relativi all'articolo 130 D-CPC.

Art. 407e Si vedano i commenti relativi alle disposizioni finali della modifica della PA.

5.2.7

Legge del 28 agosto 199261 sulla protezione dei marchi

Art. 42 cpv. 1 Questa disposizione armonizza il disciplinamento del recapito nella procedura secondo la LPM con quello secondo la PA. In futuro, per le persone all'estero è sufficiente indicare un indirizzo su una piattaforma riconosciuta secondo la LCEG, il quale funge poi da recapito.

5.2.8

Legge federale del 5 ottobre 200162 sulla protezione del design

Art. 18 cpv. 1 Si vedano i commenti all'articolo 42 capoverso 1 D-LPM.

61 62

RS 232.11 RS 232.12

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5.2.9

Legge federale del 25 giugno 195463 sui brevetti

Art. 13 cpv. 1, primo e secondo periodo Si vedano i commenti all'articolo 42 capoverso 1 D-LPM.

5.2.10

Legge del 4 dicembre 194764 di procedura civile federale

Art. 7 cpv. 1bis e 2bis Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

Art. 23 lett. g e h Si vedano i commenti relativi all'articolo 130 D-CPC.

5.2.11

Legge federale dell'11 aprile 188965 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 33a cpv. 2, 33b e 33c Con e-LEF, dal 2006 disponiamo di uno standard per lo scambio di dati in materia di esecuzione e fallimenti tra persone fisiche, persone giuridiche di diritto pubblico e privato nonché uffici d'esecuzione. Nel 2021 sono state depositate 1 860 659 domande d'esecuzione e richiesti 642 810 estratti del registro66.

I giudici, tuttavia, emettono moltissime decisioni che hanno ripercussioni dirette sulle procedure di esecuzione e di fallimento pendenti. Gli uffici di esecuzione, inoltre, devono trasmettere talvolta d'ufficio le procedure direttamente al competente giudice (cfr. p. es. art. 265a della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]). Dato che tra le altre cose la LCEG mira a consentire procedimenti giudiziari senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, anche gli uffici di esecuzione e fallimento e i giudici dovranno comunicare tra loro per via elettronica, senza però interferire nell'ormai rodato sistema del gruppo e-LEF.

Il disegno prevede che, oltre alla possibilità già esistente di trasmettere per via elettronica atti muniti di una firma elettronica qualificata, gli atti possano essere trasmessi mediante una piattaforma secondo la LCEG senza dover necessariamente essere muniti di una firma elettronica (art. 33a cpv. 2 D-LEF).

In considerazione della grande importanza del gruppo e-LEF, il disegno stabilisce che in futuro il Consiglio federale non sia più soltanto autorizzato a prevedere eccezioni per la procedura collettiva. Ad esso incomberà piuttosto l'obbligo di disciplinare tale 63 64 65 66

RS 232.14 RS 273 RS 281.1 Cfr. www.eschkg.ch > Attualità > e-LEF in cifre

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procedura. A tale scopo vengono riprese nella legge le attuali disposizioni dell'ordinanza del 18 giugno 201067 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCEPCPE).

La comunicazione tra uffici di esecuzione e fallimento nonché tra autorità di vigilanza e giudici avverrà unicamente mediante una piattaforma secondo la LCEG. Questo obbligo non sussiste soltanto per la comunicazione tra uffici di esecuzione e fallimento ma anche per quella tra autorità di vigilanza (art. 33c D-LEF).

Art. 34 cpv. 2 secondo periodo e 3 La disposizione disciplina la notificazione nel settore dell'esecuzione e del fallimento.

Se sono notificati per via elettronica, gli avvisi e le decisioni degli uffici di esecuzione e fallimento devono essere muniti di una firma elettronica. In futuro si potrà rinunciare alla firma, se la notificazione avviene mediante una piattaforma secondo la LCEG (cpv. 2 secondo periodo).

Nel diritto vigente, la delega al Consiglio federale è prevista al capoverso 2. A causa dell'estensione risultante dal presente progetto, la norma di delega viene ora spostata in un proprio capoverso (cpv. 3).

Poiché sono le uniche modifiche, non pare necessario stabilire termini di transizione.

Per metterle in vigore occorre tuttavia prevedere un lasso di tempo adeguato.

5.2.12

Codice di procedura penale68

Art. 76a Nel quadro della consultazione relativa alla revisione del Codice di procedura penale (CPP) è stata richiesta una base legale affinché, in particolare nei verbali d'interrogatorio, una firma apposta su un tablet mediante un dispositivo speciale possa sostituire la firma autografa sul verbale cartaceo.

La possibilità di confermare in modo vincolante l'esattezza dei verbali mediante una firma elettronica apposta su un tablet presuppone che sia acquisito agli atti del procedimento un verbale salvato elettronicamente e non un suo estratto. Per questo motivo non è stato possibile considerare la richiesta già nel quadro della revisione del CPC, bensì soltanto in quello del presente disegno, che prevede la sostituzione dei tradizionali atti cartacei con documenti elettronici (cfr. art. 100 cpv. 3 D-CPP).

Il nuovo articolo 76a D-CPP soddisfa la richiesta espressa nel corso della consultazione relativa alla revisione del CPC. Tuttavia, in vista dei possibili sviluppi tecnologici, esso non consente semplicemente che i verbali d'interrogatorio siano confermati mediante la firma apposta con un dispositivo speciale, ma permette anche altre forme di conferma elettronica. Occorre tuttavia garantire che qualsiasi forma di conferma elettronica possa essere attribuita senza dubbio alla persona tenuta a confermare 67 68

RS 272.1 RS 312.0; FF 2022 1560

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l'esattezza del verbale («personalmente»). Secondo il capoverso 1, quindi, tutti i verbali, ossia gli atti procedurali registrati per scritto, devono poter essere confermati anche digitalmente (p. es. su un tablet). Il tenore della disposizione non utilizza però le espressioni «firma digitale» o «firma elettronica» al fine di precisare che non si tratta di una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi della FiEle, che secondo l'articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni69 è equiparata alla firma autografa.

Il verbale cartaceo tradizionale munito di firme autografe presenta due caratteristiche speciali: da un lato, l'autenticità della firma è verificabile mediante il confronto grafologico; dall'altro è possibile individuare eventuali modifiche apposte al documento dopo la firma.

Conformemente al diritto penale in materia di documenti (art. 251 segg. del Codice penale70 [CP]), un verbale registrato e confermato elettronicamente deve soddisfare le suddette esigenze. Occorre dunque garantire l'impiego di un sistema che permetta di verificare successivamente l'autenticità della conferma elettronica. Quest'ultima deve pertanto presentare un contenuto informativo paragonabile a quello di un'analoga firma su carta, il che è assolutamente possibile dal punto di vista tecnico. Da una firma apposta su un tablet è infatti possibile, a seconda del programma utilizzato, dedurre un numero maggiore di informazioni che da una firma convenzionale su carta, ad esempio il tempo che è stato necessario per apporre la firma sullo schermo.

Occorre inoltre garantire che il documento elettronico sia protetto da modifiche successive, cosicché non sia ad esempio possibile in un secondo tempo estrapolare dal documento la firma digitale e inserirla in un altro documento. Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale definisce a livello di ordinanza i requisiti posti al sistema informatico e ai programmi. Tenuto conto del carattere altamente tecnico dei punti da disciplinare e della rapida evoluzione tecnica nel settore occorre delegare tale compito.

Art. 78 cpv. 5, 6, primo periodo, e 6bis Cpv. 5 e 6 I capoversi 5 e 6 sono stati modificati dal punto di vista redazionale al fine di considerare la conferma elettronica ai sensi dell'articolo 76a D-CPP.
Il capoverso 5 è adeguato in base al nuovo articolo 76a D-CPP. Il diritto vigente prevede che l'interrogato visti ogni pagina del verbale d'interrogatorio. In tal modo si impedisce che pagine del verbale possano essere sostituite successivamente. Con la conferma elettronica del verbale, l'esigenza di vistare ogni singola pagina diventa obsoleta, poiché il documento elettronico è protetto da modifiche successive nella sua interezza.

Cpv. 6bis Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

69 70

RS 220 RS 311.0

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Art. 80 cpv. 2 Si vedano i commenti relativi all'articolo 133 lettera g D-CPC.

Art. 85 cpv. 2 Si vedano i commenti relativi all'articolo 138 capoverso 1 D-CPC.

Art. 86 Si vedano i commenti relativi all'articolo 20 capoverso 2ter D-PA.

Art. 87 cpv. 1 Si vedano i commenti relativi all'articolo 11b capoverso 1 D-PA.

Art. 100 cpv. 3 In questo articolo è sancito il principio della gestione elettronica degli atti (cfr. anche i commenti all'art. 6b D-PA).

Art. 102 cpv. 2 e 3 Cpv. 2 Si vedano i commenti relativi all'articolo 26 capoverso 1 frase introduttiva e capoverso 1bis D-PA.

Cpv. 3 Il capoverso è oggetto di una modifica redazionale per precisare che si tratta dell'allestimento di copie cartacee.

Art. 103a Si vedano i commenti relativi all'articolo 6a D-PA.

Art. 103b In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all'articolo 6b D-PA. Per quanto riguarda la gestione elettronica degli atti, il CPP contiene già una disposizione speciale all'articolo 100.

Art. 103c Si vedano i commenti relativi all'articolo 47a D-PA.

Art. 103d Si vedano i commenti relativi all'articolo 11b capoverso 2 D-PA.

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Art. 103e Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 2 D-PA.

Art. 103f Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 3 D-PA.

Art. 110 cpv. 1 e 2 Si vedano i commenti relativi all'articolo 52 capoverso 1 D-PA.

Art. 199 Questa modifica consente di svolgere il procedimento senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Il decreto d'accusa non deve più necessariamente essere consegnato contro ricevuta, ma può anche essere notificato per via elettronica. In questo contesto occorre tuttavia sottolineare che la persona interessata dal provvedimento coercitivo deve essere effettivamente in grado di ricevere il decreto trasmesso elettronicamente.

Ciò non è ad esempio possibile nei casi in cui è ordinata la carcerazione preventiva, durante la quale la persona interessata non può consultare documenti sulla piattaforma elettronica. Se non soggiace all'obbligo di comunicazione elettronica, tale persona deve inoltre aver dato il suo consenso alla ricezione elettronica.

Art. 201 cpv. 2 lett. h Si vedano i commenti relativi all'articolo 138 capoverso 1 D-CPC.

Art. 316 cpv. 3bis Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

Art. 353 cpv. 1 lett. k Si vedano i commenti relativi all'articolo 138 capoverso 1 D-CPC.

Art. 456b Si vedano i commenti relativi alle disposizioni finali della modifica della PA.

5.2.13

Legge federale del 23 dicembre 201171 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Art. 2a Si vedano i commenti relativi all'articolo 6a D-PA.

71

RS 312.2

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Art. 2b Si vedano i commenti relativi all'articolo 6b D-PA.p Art. 2c Si vedano i commenti relativi all'articolo 47a D-PA.

Art. 2d Si vedano i commenti relativi all'articolo 11b capoverso 2 D-PA.

Art. 2e Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 2 D-PA.

Art. 2f Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 3 D-PA.

Art. 2g Si vedano i commenti relativi all'articolo 26 capoverso 1bis D-PA.

Art. 37 Si vedano i commenti relativi alle disposizioni finali della modifica della PA.

5.2.14

Legge federale del 23 marzo 200772 concernente l'aiuto alle vittime di reati

Art. 8a Si vedano i commenti relativi all'articolo 6a D-PA.

Art. 8b Si vedano i commenti relativi all'articolo 6b D-PA.

Art. 8c Si vedano i commenti relativi all'articolo 47a D-PA.

Art. 8d Si vedano i commenti relativi all'articolo 11b capoverso 2 D-PA.

72

RS 312.5

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Art. 8e Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 2 D-PA.

Art. 8f Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 3 D-PA.

Art. 8g Si vedano i commenti relativi all'articolo 26 capoverso 1bis D-PA.

Art. 10 capoverso 1bis Secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati, i consultori possono esaminare gli atti con il consenso della vittima o dei suoi congiunti. Con il presente disegno saranno obbligati a esercitare per via elettronica questo diritto presso le autorità di perseguimento penale e i giudici.

Art. 48a Si vedano i commenti relativi alle disposizioni finali della modifica della PA.

5.2.15

Legge federale del 22 marzo 197473 sul diritto penale amministrativo

Art. 31b Nel caso del procedimento penale amministrativo occorre stabilire se nel procedimento di prima istanza vada utilizzata una piattaforma secondo la LCEG o una piattaforma dell'Amministrazione federale secondo l'articolo 6a capoverso 2 D-PA, poiché tale procedimento è condotto da autorità amministrative. Nonostante tali procedimenti siano condotti da autorità amministrative, sono tuttavia di natura penale. Tutti gli altri procedimenti penali sono condotti mediante piattaforme secondo la LCEG.

Non si vede il motivo per cui si debba prevedere una deroga per i procedimenti penali amministrativi. Pertanto anche in questo caso andrà utilizzata di massima una piattaforma secondo la LCEG. Si vedano i commenti relativi all'articolo 6a D-PA.

Art. 31c Si vedano i commenti relativi all'articolo 6b D-PA.

Art. 31d Si vedano i commenti relativi all'articolo 47a D-PA.

73

RS 313.0

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Art. 31e Si vedano i commenti relativi all'articolo 11b capoverso 2 D-PA.

Art. 31f Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 2 D-PA.

Art. 31g Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 3 D-PA.

Art. 31h Si vedano i commenti relativi all'articolo 26 capoverso 1bis D-PA.

Art. 34 cpv. 1bis Si vedano i commenti relativi all'articolo 11b capoverso 1 D-PA.

Art. 38 cpv. 5 Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

Art. 47 cpv. 1 Il vigente articolo 47 capoverso 1 DPA utilizza il termine «quietanza», inutilizzato nel resto della legislazione. Le altre leggi procedurali utilizzano «ricevuta». L'articolo è pertanto adeguato dal punto di vista redazionale.

Art. 54 cpv. 1 e 2 Cpv. 1 Questo capoverso accorda all'imputato il diritto di ricevere l'ordine d'arresto, oltre che in forma cartacea al momento dell'arresto, anche al suo indirizzo sulla piattaforma elettronica.

Cpv. 2 Secondo l'articolo 31d capoverso 1 D-DPA le autorità sono obbligate a comunicare per via elettronica. Pertanto, anche l'ordine d'arresto deve essere trasmesso all'autorità cantonale competente mediante la piattaforma elettronica. Dato che i documenti elettronici possono essere duplicati, l'ordine d'arresto può essere trasmesso all'autorità cantonale già in precedenza e non solo al momento della consegna dell'arrestato alla stessa.

Art. 64 cpv. 3 Si vedano i commenti relativi all'articolo 138 capoverso 1 D-CPC.

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Art. 65 cpv. 3 Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

Art. 68 cpv. 4 Si vedano i commenti relativi all'articolo 52 capoverso 3 D-PA.

Art. 88 cpv. 3 Attualmente, la procedura di revisione prevede la notificazione della decisione soltanto con lettera raccomandata. Il disegno completa la disposizione aggiungendo la trasmissione mediante la piattaforma elettronica.

Art. 106a Si vedano i commenti relativi alle disposizioni finali della modifica della PA.

5.2.16

Procedura penale militare del 23 marzo 197974

Art. 37a Si vedano i commenti relativi all'articolo 6a D-PA.

Art. 37b Si vedano i commenti relativi all'articolo 47a D-PA.

Art. 37c Si vedano i commenti relativi all'articolo 11b capoverso 2 D-PA.

Art. 37d Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 2 D-PA.

Art. 37e Si vedano i commenti relativi all'articolo 21a capoverso 3 D-PA.

Art. 37f Si vedano i commenti relativi all'articolo 26 capoverso 1bis D-PA.

Art. 38 cpv. 1bis e 2bis Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

74

RS 322.1

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Art. 38a Si vedano i commenti relativi all'articolo 76a D-CPP.

Art. 39 cpv. 1bis e 3 Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

Art. 40 cpv. 3 Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

Art. 41 cpv. 3 Si vedano i commenti relativi all'articolo 208 capoverso 1bis D-CPC.

Art. 43 cpv. 4 Si vedano i commenti relativi all'articolo 6b D-PA.

Art. 46 cpv. 2 La trasmissione mediante la piattaforma elettronica è aggiunta alla possibilità di trasmettere atti scritti.

Art. 51 cpv. 2 Si vedano i commenti relativi all'articolo 138 capoverso 1 D-CPC.

Art. 78 Si vedano i commenti relativi all'articolo 138 capoverso 1 D-CPC.

Art. 153 cpv. 3 Si vedano i commenti relativi all'articolo 133 lettera g D-CPC.

Art. 220b Si vedano i commenti relativi alle disposizioni finali della modifica della PA.

5.2.17

Assistenza in materia penale del 20 marzo 198175

La modernizzazione della procedura nel settore dell'assistenza in materia penale (procedura amministrativa) sarà esaminata nei prossimi anni. In tale contesto dovrà pure essere valutato se e in che misura occorra digitalizzare la procedura d'assistenza giu75

RS 351.1

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diziaria e come strutturare il relativo quadro normativo. Alla luce delle speciali esigenze della procedura d'assistenza derivanti in particolare dal contesto internazionale, la suddetta questione non va disciplinata nel quadro della LCEG, ma in sede separata.

Pertanto le disposizioni della PA e della CPP che obbligano le autorità a trasmettere per via elettronica i documenti processuali e a gestire o inoltrare elettronicamente gli atti non sono applicabili alla procedura d'assistenza giudiziaria. Ciò non impedisce alle parti o ai loro rappresentanti di trasmettere gli atti per via elettronica. Parimenti, non sono applicabili alla procedura d'assistenza giudiziaria le disposizioni della PA e del CPP che obbligano i partecipanti al procedimento a trasmettere o ricevere i documenti processuali in forma elettronica. In tal modo si intende in particolare impedire che l'assunzione delle prove in forma elettronica sia in contraddizione con le prescrizioni formali del procedimento estero (art. 65 AIMP).

5.2.18

Legge del 23 giugno 200076 sugli avvocati

Art. 8 capoversi 1 lettera e e 2 Per essere iscritti nei pertinenti registri cantonali gli avvocati devono soddisfare diverse condizioni personali. A queste si aggiunge l'esigenza di un indirizzo elettronico sulla piattaforma di comunicazione elettronica. Questa condizione s'impone in quanto nelle diverse leggi procedurali gli avvocati soggiacciono di norma all'obbligo di comunicazione per via elettronica. I giudici e le autorità devono poter comunicare elettronicamente con essi, motivo per cui devono disporre di un indirizzo elettronico sulla piattaforma.

Tale necessità risulta pure dalle vigenti regole professionali conformemente all'articolo 12 lettera g della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (LLCA), secondo cui gli avvocati iscritti sono tenuti ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio. Questa regola vale anche per gli avvocati che non svolgono attività forense. Secondo l'articolo 12 lettera g LLCA anch'essi possono essere obbligati ad assumere tali mandati.

Inoltre, anche gli avvocati impiegati da un'organizzazione di pubblica utilità riconosciuta possono chiedere di essere iscritti nel registro cantonale degli avvocati. A tal fine devono disporre di un indirizzo elettronico sulla piattaforma.

Art. 36a Agli avvocati già iscritti in un registro cantonale è accordato un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D-LLCA per procurarsi un indirizzo elettronico sulla piattaforma.

76

RS 935.61

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5.2.19 Art. 16a

Legge del 18 marzo 201677 sulla firma elettronica Validatore

Cpv. 1 Gli utenti delle piattaforme devono poter verificare agevolmente le firme apposte sui documenti e sulle ricevute trasmessi tramite una piattaforma. Inoltre devono essere verificati anche i documenti muniti di una firma regolamentata secondo la FiEle, ad esempio documenti muniti di una firma elettronica qualificata come atti pubblici elettronici conformemente all'ordinanza dell'8 dicembre 201778 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE).

Già oggi la Confederazione offre un servizio di validazione79 in grado di verificare la validità di diversi documenti elettronici, ma non delle ricevute rilasciate dalle piattaforme di notificazione finora riconosciute. Inoltre, per il servizio di validazione non esiste una base legale esplicita, ma solo una base che risulta dall'interpretazione della legge vigente.

La presente disposizione crea pertanto una base legale esplicita. Secondo il tenore della disposizione il validatore deve essere inoltre in grado di verificare tutte le firme e i certificati regolamentati secondo la FiEle.

Dato che il validatore è a disposizione del pubblico e delle autorità non sarà necessario autenticarsi. In tal modo chiunque può verificare la validità dei documenti. Sarà inoltre facile verificare la validità o l'inalterabilità di documenti in un procedimento successivo, ad esempio la sentenza di un giudice nel quadro di una procedura d'esecuzione.

Cpv. 2 I documenti e le ricevute da verificare potrebbero contenere informazioni sensibili soggette al segreto professionale o d'ufficio oppure comportanti rischi speciali dal punto di vista della protezione dei dati. Il disegno prevede pertanto che il validatore sia concepito in modo da poter perlomeno offrire l'opzione della validazione «discreta». Ciò significa che il documento da validare non dev'essere trasmesso al validatore in una forma che potrebbe consentire la lettura del suo contenuto. Sarà trasmesso unicamente il valore hash del documento e le informazioni di certificazione.

In tal modo è possibile verificare l'integrità del documento senza esporre a inutili rischi la confidenzialità del contenuto dello stesso a causa della sua trasmissione al validatore. È pure ipotizzabile la cifratura del contenuto del documento ad eccezione delle informazioni di certificazione. Il documento cifrato può essere trasmesso per verifica al validatore senza che questo possa prendere conoscenza del suo contenuto.

77 78 79

RS 943.03 RS 211.435.1 Cfr. https://www.validator.ch

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Cpv. 3 Questo capoverso mira a garantire che i documenti trasmessi al validatore per verifica non siano conservati più a lungo di quanto necessario per la verifica e per l'allestimento del rapporto di verifica e che nessun contenuto o metadato sia registrato nei verbali di sistema.

Cpv. 5 Né la FiEle né la pertinente ordinanza del 23 novembre 201680 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OfiEle) comprendono disposizioni sulle modalità precise con cui le firme elettroniche vanno strutturate e apposte. Tali disposizioni sono necessarie poiché diverse applicazioni di firma possono implementare le firme in modi differenti, con conseguenti avvisi di errore al momento della verifica. Fino alla revisione totale del 18 marzo 2016 la FiEle prevedeva un processo di verifica della firma ripreso quasi alla lettera dall'allegato IV del regolamento UE81 e contenente soltanto una raccomandazione e destinatari separati difficilmente identificabili, ragione per cui il processo di verifica della firma era stato eliminato dalla FiEle82. Nel frattempo, in base alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 201583, la Commissione europea ha stabilito le specifiche tecniche per l'apposizione e la validazione di firme elettroniche84. Nell'ambito della FiEle si è sempre badato alla compatibilità con il regolamento eIDAS, motivo per cui il Consiglio federale può stabilire le norme tecniche, al pari della Commissione europea. In tal modo nel quadro della verifica di un documento non è controllata soltanto la firma elettronica ma anche se quest'ultima è stata apposta al documento conformemente alle specifiche tecniche.

5.2.20

Legge del 10 ottobre 199785 sul riciclaggio di denaro

Art. 23 cpv. 7 L'espressione «sistema d'informazione» ha sostituito nell'Amministrazione federale quella ormai obsoleta di «sistema di trattamento dei dati». L'articolo 23 capoverso 7 D-LRD adotta questa nuova espressione, utilizzata pure nel messaggio del 26 giugno

80 81

82 83

84 85

RS 943.032 Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; GU L 013 del 19.1.2000, pag. 12.

Cfr. FF 2014 913, in particolare 936 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno; GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37.

Cfr. https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/DIGITAL/Standards+and+ specifications.

RS 955.0

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201986 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (art. 23 cpv. 3 LRD).

Secondo l'articolo 23 capoverso 3 LRD, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Il 1° gennaio 2020 ha introdotto il nuovo sistema d'informazione «goAML», mettendolo a disposizione degli istituti che comunicano i sospetti.

Il sistema «goAML» consente uno scambio di informazioni sicuro ed efficiente tra gli intermediari finanziari, i commercianti, le autorità, le organizzazioni e il MROS da un lato, nonché tra il MROS e le autorità di perseguimento penale dall'altro.

Secondo il diritto vigente, gli istituti comunicanti non sono obbligati a utilizzare «goAML». Chi, soggiacendo all'obbligo di comunicazione, non è in grado di trasmettere le comunicazioni di sospetto e le informazioni al MROS in forma elettronica tramite «goAML» può eccezionalmente trasmetterle in modo protetto mediante un altro canale (art. 3a cpv. 3 dell'ordinanza del 25 agosto 200487 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, OURD). Questa possibilità era tuttavia pensata come soluzione transitoria.

Introducendo un obbligo di utilizzo del sistema «goAML» per le comunicazioni e lo scambio di informazioni con il MROS, il presente disegno mira a consolidarne l'utilizzo. In tal modo è possibile trattare in maniera molto più efficiente le comunicazioni e di conseguenza rafforzare il dispositivo svizzero di lotta al riciclaggio di denaro nel suo complesso.

Lo scambio di informazioni di cui all'articolo 23 capoverso 7 comprende in particolare le comunicazioni degli intermediari finanziari e dei commercianti ai sensi dell'articolo 9 LRD, le comunicazioni degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP, così come le comunicazioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, della Commissione federale delle case da gioco, dell'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione e dell'organismo di vigilanza secondo l'articolo 16 LRD o di organismi di autodisciplina ai sensi dell'articolo 27 LRD.

Per ragioni di efficienza e sicurezza, anche le richieste di informazioni complementari
dell'Ufficio di comunicazione agli intermediari finanziari secondo l'articolo 11a LRD e le relative risposte sono trasmesse tramite «goAML». Oltre alla trasmissione sicura di informazioni, il nuovo sistema d'informazione consente il trattamento e la valutazione efficienti delle informazioni e dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari. A tal fine è necessario che avvenga tramite «goAML» non solo lo scambio di informazioni tra gli istituti che comunicano i loro sospetti e il MROS, ma anche quello tra le autorità di perseguimento penale e quelle penali nonché altre autorità ai sensi dell'articolo 29a LRD nonché con le autorità estere secondo l'articolo 29 LRD.

86 87

FF 2019 4539 RS 955.23

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Il MROS lavora a stretto contatto con le autorità di perseguimento penale e in parte con le autorità penali ai sensi dell'articolo 29a LRD, alle quali trasmette i suoi rapporti d'analisi. Per poter ricevere le informazioni del MROS (cfr. art. 23 cpv. 5 LRD e art. 8 OURD), dal 1° gennaio 2020 anche i pubblici ministeri sono registrati in «goAML».

La modifica dell'articolo 23 capoverso 7 LRD non avrà ripercussioni sullo scambio di informazioni per telefono con il MROS, che continuerà a essere raggiungibile telefonicamente. Il collegamento via fax, per contro, è stato soppresso affinché lo scambio di informazioni scritte avvenga il più possibile tramite un unico canale, ossia il sistema d'informazione «goAML».

5.3

Coordinamento con la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Il 18 maggio 2022 il nostro Consiglio ha trasmesso al Parlamento un messaggio (22.019)88 concernente l'adeguamento della LStrI per quanto riguarda il rilascio, il rifiuto, l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS nonché la procedura di ricorso ETIAS. I requisiti previsti dalla LCEG per l'identificazione personale sulla piattaforma di trasmissione sono più severi di quelli del regolamento ETIAS, poiché la situazione di partenza è mutata. È dunque necessario un coordinamento affinché la procedura di ricorso ETIAS non rientri nel campo d'applicazione della LCEG.

5.4

Coordinamento con la legge sui brevetti (LBI)

Alle procedure secondo la LBI è applicabile la PA, mentre in caso di impugnazione secondo l'articolo 59c capoverso 3 LBI è competente il TAF. Con il messaggio del 16 novembre 202289 il nostro Consiglio ha proposto al Parlamento una revisione della LBI secondo cui il ricorso va presentato d'ora in poi al Tribunale federale dei brevetti.

Affinché il ricorso al Tribunale federale dei brevetti sia soggetto all'obbligo di comunicazione elettronica, l'articolo 6a capoverso 3 lettera a PA va adeguato in modo che, oltre al TAF, contempli anche il Tribunale federale dei brevetti. Questo adeguamento sarà necessario soltanto con l'entrata in vigore della legge che entrerà in vigore per ultima (LCEG o LBI) e in caso di entrata in vigore contemporanea.

88

89

Messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) e la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; FF 2002 1449.

FF 2023 7

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FF 2023 679

5.5

Coordinamento con la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

L'avamprogetto di modifica della LEF del 22 giugno 2022 comprende disposizioni in parte nuove sulla notificazione elettronica. In futuro le persone interessate dovranno poter esigere la notificazione di avvisi e decisioni per via elettronica. La notificazione elettronica diverrà inoltre la norma se il destinatario ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non ha chiesto espressamente la notificazione in forma cartacea (art. 34 cpv. 2 primo periodo AP-LEF). In tal modo si intende promuovere la comunicazione elettronica anche al di fuori della LCEG.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il disegno ha ripercussioni in particolare organizzative, finanziarie e in materia di personale per la Confederazione. Sancisce nella legislazione l'obbligo di gestire gli atti per via elettronica nelle procedure giudiziarie e introduce l'obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica: ­

l'obbligo di gestire gli atti per via elettronica comporta la necessità di digitalizzare i documenti trasmessi in forma cartacea;

­

le postazioni di lavoro devono essere allestite adeguatamente per consentire di lavorare in modo efficiente in modalità completamente elettronica (potenza dei computer, grandezza degli schermi, ecc.);

­

i sistemi già in uso devono poter essere collegati alle piattaforme e il mantenimento deve essere garantito in caso di aggiornamenti delle piattaforme e dei sistemi;

­

i collaboratori devono essere formati ai nuovi processi;

­

la costituzione della corporazione e la partecipazione alle spese per l'allestimento, l'esercizio e lo sviluppo ulteriore della piattaforma cagionano un onere finanziario assunto dal TF, come già spiegato al numero 4.2.2.2;

­

la Confederazione e le singole unità amministrative dovranno adeguare i loro regolamenti organizzativi a causa della soppressione dell'esigenza della firma nella trasmissione elettronica di informazioni e della possibilità per qualsivoglia collaboratore della rispettiva organizzazione di effettuare la trasmissione.

Il progetto stesso non precisa in alcun modo chi in futuro sarà autorizzato a trasmettere o consultare decisioni, sentenze e altre comunicazioni sulla piattaforma.

L'allestimento, l'esercizio e lo sviluppo ulteriore della piattaforma non hanno ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione, poiché i relativi compiti sono sbrigati dalla corporazione.

Dal punto di vista finanziario, la partecipazione della Confederazione ai costi d'allestimento della piattaforma è già compresa nel preventivo 2023 nonché nella pianificazione finanziaria del TF per gli anni successivi. L'esercizio e lo sviluppo saranno 67 / 78

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finanziati mediante emolumenti. A medio e lungo termine questi costi (emolumenti) saranno ampiamente compensati dai conseguenti risparmi (in particolare nel quadro delle spese postali, cfr. potenziale di risparmio al n. 4.2.2.3).

Le modifiche della PA prevedono che la Confederazione debba mettere a disposizione una piattaforma per le procedure amministrative non svolte dinanzi al TAF. In questo ambito è possibile servirsi di sistemi già in uso quali il sistema di gestione degli affari Acta Nova, la piattaforma EasyGov o la nuova piattaforma gestita dalla Segreteria di Stato dell'economia nel quadro del progetto di legge sullo sgravio delle imprese. Ciò non comporterà costi aggiuntivi per la Confederazione, fatti salvi gli eventuali adeguamenti in caso di applicazioni complesse.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il disegno ha ripercussioni per i Cantoni da diversi punti di vista. Sancisce nella legislazione l'obbligo di gestire gli atti per via elettronica nelle procedure giudiziarie e introduce l'obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica: ­

secondo il diritto vigente, salvo disposizione contraria della legge, l'organizzazione dei tribunali, delle autorità di conciliazione e dei pubblici ministeri è di competenza dei Cantoni. La LCEG e le modifiche delle leggi procedurali interferiscono direttamente nell'organizzazione cantonale. In futuro gli atti dovranno essere gestiti per via elettronica tramite la piattaforma e sarà introdotto l'obbligo di utilizzare la piattaforma. Tale obbligo comporta la necessità di digitalizzare i documenti trasmessi in forma cartacea. Ciò comporta l'adeguamento del diritto cantonale, in particolare in materia di procedure e organizzazione giudiziarie;

­

le postazioni di lavoro devono essere allestite adeguatamente per consentire di lavorare in modo efficiente in modalità completamente elettronica (potenza dei computer, grandezza dello schermo, ecc.);

­

i collaboratori devono essere formati ai nuovi processi;

­

la costituzione della corporazione e la partecipazione alle spese per l'allestimento, l'esercizio e lo sviluppo ulteriore della piattaforma cagionano un onere finanziario per i Cantoni, come già spiegato al numero 4.2.2.2;

­

i Cantoni dovranno adeguare la loro legislazione in materia di procedure e organizzazione giudiziarie a causa della soppressione dell'esigenza della firma nella trasmissione elettronica di informazioni e della possibilità per qualsivoglia collaboratore della rispettiva organizzazione di effettuare la trasmissione. Il progetto stesso non precisa in alcun modo chi in futuro sarà autorizzato a trasmettere o consultare decisioni, sentenze e altre comunicazioni sulla piattaforma;

­

nel quadro della CDDGP i Cantoni hanno annunciato l'estensione dell'obbligo in particolare anche alle procedure amministrative di diritto cantonale.

A tale scopo dovranno adeguare le loro leggi procedurali.

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Dal punto di vista finanziario, i Cantoni dovranno preventivare tempestivamente la loro quota ai costi di allestimento. I costi di gestione e sviluppo saranno coperti mediante emolumenti e a medio e lungo termine saranno ampiamente compensati dai conseguenti risparmi (cfr. potenziale di risparmio al n. 4.2.2.3).

Il disegno non ha ripercussioni specifiche sui Comuni, sulle città, sugli agglomerati e sulle regioni di montagna.

6.3

Ripercussioni sull'economia

Le ripercussioni economiche dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione elettronica nella giustizia sono per loro natura difficili o addirittura impossibili da prevedere.

Come già spiegato dal nostro Consiglio nell'ambito dell'elaborazione del CPC, un'amministrazione efficiente della giustizia contribuisce alla prosperità economica e, di riflesso, alla qualità di vita.

Anche in ambito digitale, condizioni sicure e disciplinate concorrono in maniera essenziale a rendere attrattiva e competitiva la piazza economica svizzera. Secondo l'obiettivo perseguito dal nostro Consiglio, lo Stato dovrà fornire il contributo necessario affinché il passaggio della Svizzera alla società dell'informazione riesca nel migliore dei modi. A tal fine esso ha deciso numerose misure concernenti per lo più l'adeguamento del quadro normativo o l'allestimento dell'infrastruttura. Fra queste vi sono, ad esempio, la FiEle o la creazione di numeri d'identificazione univoci per le persone e le imprese nonché i corrispondenti registri. Con la LCEG il nostro Consiglio compie un ulteriore passo avanti, introducendo in futuro l'obbligo di comunicazione elettronica per i tribunali, le autorità e le persone incaricate dell'applicazione del diritto a titolo professionale. A tale scopo è prevista la creazione di una piattaforma sicura e di facile utilizzo il cui impiego sarà interessante anche per le persone e le imprese che non soggiacciono all'obbligo di comunicazione elettronica. Questa piattaforma consentirà di svolgere le procedure in modo completamente elettronico e dunque più efficiente, il che favorisce un'amministrazione efficace della giustizia.

Gli avvocati saranno particolarmente toccati dall'obbligo. In futuro non potranno più trasmettere atti scritti giuridici e allegati ai tribunali e alle autorità (di perseguimento penale) in forma cartacea, ma solo in forma elettronica. Ciò modificherà il modo di lavorare, ma non aumenterà le spese. Costi aggiuntivi potrebbero risultare dai necessari adeguamenti dell'infrastruttura, da un aumento del fabbisogno di personale o dell'onere di tempo.

Infrastruttura: per trasmettere atti scritti giuridici e allegati a un giudice o a un'autorità è necessario un computer per creare gli atti. I documenti consegnati dai mandanti devono essere digitalizzati. Occorre inoltre una connessione
a Internet. Eventualmente, i programmi per avvocati offrono un'interfaccia per la piattaforma, altrimenti deve essere utilizzato un browser. Gli avvocati già dispongono di tutti questi prerequisiti.

Fabbisogno di personale: l'utilizzazione di questa infrastruttura non comporta un fabbisogno supplementare di personale. Il salvataggio dei documenti scansionati può avvenire direttamente tramite un supporto di memorizzazione (pennetta USB)

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collegato a un apparecchio multifunzionale, mediante un software fornito collegato a un computer o a un sistema di archiviazione di rete.

Onere di tempo: nel caso dei documenti consegnati non vi è differenza per quanto riguarda il tempo necessario per fotocopiarli una volta o scansionarli. Per contro non si dovrà più sprecare tempo per fotocopiarne o stamparne diversi esemplari. Un risparmio di tempo risulta pure se gli atti sono inviati da un'autorità in forma elettronica e possono essere rielaborati direttamente. Globalmente, il tempo necessario per adempiere questi compiti non sarà maggiore, anzi tenderà a ridursi.

Risultano inoltre risparmi nell'ambito dei costi d'invio (soppressione delle spese postali). Anche se la categoria degli avvocati è particolarmente colpita e dovrà modificare il proprio modo di lavorare (scansionare invece di fotocopiare, utilizzare la piattaforma invece di consegnare alla Posta, ecc.), non dovrà sopportare costi supplementari.

6.4

Ripercussioni sulla società

Il disegno ha poche ripercussioni dirette sulla società.

Per le persone che non soggiacciono all'obbligo di comunicazione elettronica non cambia nulla nelle attuali procedure giudiziarie. Esse potranno continuare a comunicare con i giudici e le autorità per via postale. La novità risiede nel fatto che avranno la possibilità di comunicare per via elettronica con i giudici e le autorità in modo semplice e sicuro beneficiando dei vantaggi della comunicazione elettronica nella giustizia. La relativa decisione spetta al singolo.

Per gli utenti professionali del diritto il suddetto obbligo comporta il fatto che in futuro potranno comunicare con i giudici e le autorità nonché trasmettere gli atti e gli allegati soltanto per via elettronica. Questo obbligo non comporterà per loro un onere supplementare, come risulta dal seguente paragone.

­

Situazione attuale: i professionisti del diritto redigono i loro documenti elettronicamente al computer. In seguito li stampano e li firmano. A seconda della procedura devono inoltrare un esemplare per il giudice e un esemplare per ogni persona coinvolta nella procedura. A loro volta, ricevono dai loro clienti documenti probatori. Stampano (più volte) questi documenti dopo averli copiati (più volte) o scansionati. Infine li infilano in una busta, che affrancano e consegnano alla posta.

­

Situazione futura: i professionisti del diritto continuano a redigere gli atti elettronicamente al computer. Invece di stamparli (più volte) possono semplicemente trasformarli in un formato accettato dalla piattaforma, ad esempio in un documento PDF, attivando il pertinente comando disponibile negli usuali programmi di elaborazione testi. I documenti inoltrati dai clienti non devono più essere stampati (più volte) ma soltanto scansionati una sola volta, a meno che non siano già in formato elettronico. Anche l'allestimento del dossier con l'atto scritto e gli allegati avviene elettronicamente al computer. Una volta preparato il dossier, non resterà loro che autenticarsi sulla piattaforma e trasmettere i documenti alla piattaforma per l'invio. Grazie all'interfaccia di

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collegamento messa a loro disposizione possono eseguire questi passi direttamente dalla loro applicazione specialistica. Per l'utilizzo della piattaforma tramite l'interfaccia utenti non sono tuttavia necessari programmi speciali.

Con la creazione della piattaforma, la giustizia svizzera si modernizza. La digitalizzazione dei documenti consente di agevolare la collaborazione e di accelerare le procedure. Tutto ciò accresce la fiducia nel sistema giudiziario svizzero.

6.5

Ripercussioni sull'ambiente

Il disegno non ha ripercussioni dirette sull'ambiente. In linea di principio la digitalizzazione delle procedure dovrebbe permettere di risparmiare risorse e ripercuotersi pertanto positivamente sull'ambiente.

6.6

Altre ripercussioni

Dato che non sono previste ripercussioni negative, o tutt'al più trascurabili, sull'economia o sulle imprese si rinuncia a un'analisi formale più approfondita dell'impatto della normativa proposta.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il presente disegno prevede l'emanazione di una nuova legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia e l'adeguamento di diverse leggi procedurali.

Secondo l'articolo 92 Cost., il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione (cpv. 1) che provvede affinché vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole (cpv. 2). La Confederazione adempie questo mandato in collaborazione con i Cantoni allestendo e gestendo per il tramite di una corporazione una piattaforma per la trasmissione di documenti processuali nella giustizia.

La competenza della Confederazione per disciplinare l'obbligo di comunicazione elettronica nella giustizia e le prestazioni della piattaforma e della corporazione che non concernono direttamente la comunicazione elettronica risulta dalle competenze della Confederazione nel settore del diritto processuale. Queste sono disciplinate dagli articoli 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost. per le procedure di diritto civile, penale, penale militare, mentre per quelle di diritto amministrativo e giudiziario amministrativo risultano dalla competenza inerente della Confederazione a emanare il diritto procedurale per i suoi organi. Di conseguenza, l'obbligo di comunicazione elettronica secondo le previste modifiche delle leggi procedurali federali non si applica ai Cantoni, che rimangono liberi di decidere se intendono estendere tale obbligo alle loro procedure amministrative e giudiziarie.

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7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente disegno è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli risultanti dall'Accordo del 21 giugno 199990 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e dalla Convenzione del 4 gennaio 196091 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Nel quadro della sua elaborazione si è badato a prevedere la possibilità di utilizzare sulla piattaforma anche altri mezzi d'identificazione elettronici riconosciuti a livello statale. Ciò vale in particolare per quelli previsti dal regolamento eIDAS, poiché gli avvocati dell'UE/AELS possono operare a titolo professionale anche in Svizzera. La decisione relativa al riconoscimento di mezzi d'identificazione elettronici riconosciuti da Stati stranieri spetta al Consiglio federale, che dovrà tenere conto degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli risultanti dall'Accordo per la libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS.

7.3

Forma dell'atto

Il presente disegno comprende disposizioni legislative importanti che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il disegno sottostà al referendum facoltativo.

7.4

Subordinazione al freno delle spese

Con l'articolo 34 LCEG è emanata una disposizione in materia di sussidi che secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera se implica spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. I costi risultanti per la Confederazione dal presente progetto sono tuttavia inferiori a questo limite, per cui la disposizione non è subordinata al freno delle spese.

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Principio di sussidiarietà Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). Secondo l'articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano le capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

90 91

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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Al contempo, la Confederazione deve lasciare ai Cantoni un margine sufficiente per l'adempimento dei loro compiti. Istituendo con i Cantoni una corporazione di diritto pubblico per l'esercizio della piattaforma centrale e lasciando loro la possibilità di allestire ulteriori piattaforme, la Confederazione rispetta il principio di sussidiarietà.

Principio dell'equivalenza fiscale Secondo il principio dell'equivalenza fiscale sancito all'articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost., la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi e può quindi decidere in merito a questa prestazione.

In virtù dell'articolo 32 D-LCEG, la corporazione riscuote dalle autorità un emolumento per l'utilizzo della piattaforma centrale a copertura dei costi d'esercizio e sviluppo. Il Consiglio federale stabilisce l'importo degli emolumenti e può prevedere importi forfettari. A tal fine si orienta ai benefici che la piattaforma centrale comporta per le diverse collettività, determinati in base al numero di procedure per collettività.

In tal modo si rispetta il principio dell'equivalenza fiscale, in quanto gli emolumenti sono riscossi presso le collettività che maggiormente beneficiano della piattaforma.

La riscossione di importi forfettari può inoltre far sì che non risulti un onere eccessivo presso le singole collettività per la riscossione degli emolumenti (cfr. art. 32 LCEG).

7.6

Conformità alla legge sui sussidi92

Il trasferimento a titolo gratuito della piattaforma centrale allestita dalla Confederazione e dai Cantoni alla corporazione di diritto pubblico avviene in un unico passaggio. In seguito, l'esercizio e l'ulteriore sviluppo della piattaforma sono garantiti dalla corporazione mediante la riscossione di emolumenti. Non risulta pertanto nessun sussidio duraturo che debba essere costantemente gestito e verificato. Il trasferimento della piattaforma alla corporazione contribuisce a conseguire gli obiettivi menzionati al numero 1.1 a costi convenienti.

7.7

Delega di competenze legislative

7.7.1

Competenza per l'emanazione del diritto d'esecuzione

Il disegno contiene numerose deleghe di competenze legislative al Consiglio federale.

Il TF ritiene opportuno che le competenze legislative siano trasferite al Tribunale federale.

Secondo il protocollo d'intesa del 1° maggio 199893 fra il Consiglio federale e il TF concernente le consultazioni relative a leggi in generale e allo statuto del TF in particolare, il TF è coinvolto in tutte le fasi dell'elaborazione del progetto, se quest'ultimo concerne il suo statuto, le sue competenze, la sua autonomia, la sua organizzazione, 92 93

RS 616.1 Cfr. FF 2004 1347

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la sua amministrazione, il suo personale o il suo budget (n. 4 del protocollo d'intesa).

Il TF è stato coinvolto in tutte le fasi dell'elaborazione del presente progetto.

7.7.2

Parere del Tribunale federale

Il TF e numerosi tribunali cantonali ritengono che, per ragioni di separazione dei poteri e di autonomia amministrativa della giustizia, la competenza di emanare ordinanze concernenti le future piattaforme della giustizia secondo la LCEG spetti al Potere giudiziario e non all'Esecutivo (cfr. art. 188 cpv. 3 Cost.).

Il TF dispone di tutte le competenze necessarie per emanare ordinanze d'esecuzione e per svolgere una consultazione presso le autorità e organizzazioni interessate. È disposto a provvedervi in relazione alla comunicazione elettronica nella giustizia. In passato lo aveva già fatto con piena soddisfazione di tutte le parti coinvolte nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento.

Grazie alla sua partecipazione al progetto Justitia 4.0 il TF conosce le sfide della comunicazione elettronica meglio del Consiglio federale e del DFGP. Pertanto è particolarmente idoneo a garantire che il le ordinanze esecutive della LCEG corrispondano all'effettivo esercizio della futura piattaforma della giustizia secondo la LCEG e rispondano alle reali esigenze delle autorità giudiziarie cantonali e federali (giudici e ministeri pubblici). Tanto più che il TF è già oggi (cfr. art. 42 cpv. 4 LTF), e lo sarà anche in futuro, autorizzato a emanare un regolamento sulla trasmissione elettronica di atti scritti nell'ambito dei suoi procedimenti (cfr. art. 38a D-LTF).

Il TF è dell'opinione che in alcuni settori la competenza di emanare ordinanze non debba spettare al Consiglio federale, al TF o al DFGP bensì alla corporazione di diritto pubblico istituita dalla LCEG. Si tratta di settori meramente tecnici che non limitano in alcun modo i diritti di chi si rivolge alla giustizia. La legittimità delle disposizioni esecutive è inoltre sostanzialmente maggiore se queste sono emanate da un'assemblea in cui sono rappresentati i Cantoni e la Confederazione. Si tratta dei settori seguenti: ­

art. 19 cpv. 3 LCEG: requisiti tecnici delle interfacce di collegamento alle applicazioni;

­

art. 20 cpv. 2 LCEG: regolamentazione dei mezzi d'identificazione elettronici utilizzabili sulle piattaforme;

­

art. 22 cpv. 6 LCEG: forma e contenuto delle ricevute nonché termine di conservazione massimo dei documenti e delle ricevute;

­

art. 25 cpv. 3 LCEG: requisiti tecnici dell'interoperabilità con la piattaforma;

­

art. 29 cpv. 4 LCEG: procedura di digitalizzazione presso le autorità giudiziarie;

­

art. 32 cpv. 2 LCEG: tariffario degli emolumenti per l'utilizzo della piattaforma;

­

art. 21a e art. 34 cpv. 1bis D-PA (nonché le disposizioni dal tenore simile nelle altre leggi procedurali): determinazione del formato dei documenti che la piattaforma può trasmettere alle autorità giudiziarie. In questo campo, tuttavia, la

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competenza per la LEF per quanto riguarda le fasi procedurali extragiudiziarie può essere lasciata al Consiglio federale (art. 33b cpv. 1 D-LEF).

7.7.3

Delega al Consiglio federale

La Costituzione permetterebbe di attribuire al TF le pertinenti competenze. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio federale appare tuttavia più opportuna in base alle considerazioni seguenti.

­

dal punto di vista della separazione dei poteri sarebbe problematico se la medesima autorità emanasse le disposizioni di dettaglio, fosse toccata nei propri interessi in quanto utente e in ultima istanza decidesse in merito sia alla conformità legale sia all'applicazione corretta di tali disposizioni. Ciò comporterebbe il rischio di conflitti d'interesse e un'apparenza di parzialità.

­

Il diritto in materia di procedura di consultazione concerne le ordinanze del Consiglio federale ma non quelle del TF. Il legislatore ha legiferato in tal senso tra l'altro perché la consultazione è strettamente integrata nei processi politici dai quali i giudici devono appunto serbare l'indipendenza. Ma la consultazione in merito al diritto esecutivo costituisce per i Cantoni un importante strumento per tutelare i propri interessi, in quanto l'onere principale dei procedimenti giudiziari incombe loro.

­

Nel quadro della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale le competenze normative del TF sono state ristrette ad atti legislativi di portata limitata. Il TF è stato sgravato da compiti di vigilanza e giurisprudenza estranei alla sua funzione e per i quali non sussistono motivi imperativi per violare il principio funzionale della separazione dei poteri94. Motivi di tal genere non sussistono neanche nell'ambito del presente progetto.

In occasione di un colloquio tra il cancelliere della Confederazione, il direttore dell'Ufficio federale di giustizia e il segretario generale del TF non ha potuto essere raggiunta un'intesa in merito alla delega di competenze normative. Tale questione è quindi stata sottoposta ai partecipanti alla consultazione.

Il PS, 17 Cantoni e altre sei organizzazioni (tra le quali la CDDGP) approvano la delega di massima al Consiglio federale. Tre Cantoni, 13 tribunali e amministrazioni giudiziarie (tra le quali i tribunali della Confederazione svizzera) e l'Associazione svizzera dei magistrati (ASM) sostengono la delega di massima al TF. In base al chiaro esito della consultazione, è stata scelta in linea di principio la soluzione della delega della competenza di emanare le ordinanze al Consiglio federale.

94

Cfr. FF 1997 449 seg., FF 2001 3764, 3911 e 3992 seg., FF 2004 453, 479 seg.

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7.7.4

Contenuti della delega

Interfacce di collegamento L'articolo 19 capoverso 2 prevede che la piattaforma centrale disponga di interfacce di collegamento con altre applicazioni e che il Consiglio federale possa disciplinarne i requisiti. In tal modo si evita il trattamento preferenziale di singoli produttori di applicazioni.

Mezzi d'identificazione elettronici e mezzi d'autenticazione Per l'utilizzo della piattaforma il disegno prevede un'autenticazione mediante un mezzo d'identificazione elettronico, primariamente sulla base della nuova legge sull'Id-e95. In applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l'UE, gli avvocati europei possono operare anche dinanzi ai tribunali svizzeri e devono pertanto soggiacere all'obbligo di comunicazione elettronica. Senza la cittadinanza elvetica o un domicilio in Svizzera queste persone non possono ottenere un mezzo d'identificazione elettronico ai sensi della nuova legge sull'Id-e. L'articolo 20 capoverso 2 D-LCEG prevede dunque che il Consiglio federale possa permettere alle persone a cui non può essere rilasciato un mezzo d'identificazione elettronico di autenticarsi con altri mezzi.

Ricevute Il disegno prevede che la piattaforma rilasci una ricevuta di entrata per tutti i documenti trasmessi e una ricevuta di richiamo per le notificazioni richiamate la prima volta. Secondo l'articolo 22 capoverso 6 D-LCEG, spetta al Consiglio federale disciplinare il contenuto di queste ricevute. Ciò corrisponde al diritto vigente: l'articolo 2 lettera b OCE-PCPE disciplina le condizioni poste alle ricevute delle piattaforme di trasmissione attualmente riconosciute.

Interoperabilità e procedura di autorizzazione Poiché è stata abbandonata la strategia di un'unica piattaforma, in futuro potranno esserci numerose piattaforme, di cui occorre garantire l'interoperabilità. Per questo motivo, all'articolo 25 il disegno prevede che l'esercizio di una piattaforma necessiti di un'autorizzazione di cui il Consiglio federale disciplina la procedura e i requisiti.

Sicurezza dei dati In futuro la piattaforma costituirà un elemento centrale della giustizia svizzera. Il suo compito principale consisterà nell'inviare e ricevere documenti (atti scritti, decisioni ecc.) e consentire la consultazione e la trasmissione di documenti. Si tratta in parte di dati altamente sensibili,
per cui occorre garantire un elevato grado di sicurezza. L'articolo 28 capoverso 3 D-LCEG prevede che il Consiglio federale disciplini i requisiti della protezione dei dati tenendo conto degli standard generalmente riconosciuti.

95

Cfr. www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFGP.

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Digitalizzazione di documenti fisici Sebbene il disegno di LCEG disciplini unicamente la piattaforma e lo scambio elettronico di documenti, ha senz'altro senso includervi anche la digitalizzazione, ossia la scansione (lettura digitale) di atti e documenti cartacei e il salvataggio dei contenuti scansionati in documenti elettronici. In tal modo si garantisce che la procedura di digitalizzazione sia la stessa in tutte le leggi procedurali. L'articolo 29 capoverso 4 D-LCEG incarica il Consiglio federale di disciplinare le modalità con cui i giudici e le autorità digitalizzano gli atti e i documenti cartacei.

Emolumenti L'articolo 32 capoverso 2 D-LCEG prevede emolumenti per l'utilizzo della piattaforma il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.

7.7.5

Competenze di emanare ordinanze e regolamenti nelle leggi procedurali (modifica di altri atti normativi)

Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale disciplina il formato degli atti scritti e dei relativi allegati (p. es. art. 21a cpv. 4 lett. a PA, art. 130 cpv. 2 lett. a CPC, art. 110 cpv. 2 lett. a CPP). Fa eccezione la procedura dinanzi al TF secondo la LTF: conformemente all'articolo 42 capoverso 4 lettera a LTF, è il TF a disciplinare mediante regolamento il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati. Queste regole sono mantenute nel disegno: il Consiglio federale conserva la competenza di disciplinare il formato dei documenti, ad eccezione delle procedure secondo la LTF. Secondo l'articolo 16a FiEle, il Consiglio federale può definire le nome tecniche per la validazione di firme elettroniche e ricevute.

7.8

Protezione dei dati

Le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati sono sufficienti per garantire la protezione dei dati nel quadro della LCEG.

La corporazione di diritto pubblico gestisce la futura piattaforma centrale, alla quale è applicabile il diritto federale, quindi anche le disposizioni in materia di protezione dei dati. I Cantoni possono gestire piattaforme proprie che però sottostanno al diritto cantonale e dunque alle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati. Tramite queste piattaforme i tribunali, le autorità e altre persone possono comunicare tra loro nel quadro della procedura giudiziaria. Chi intende utilizzare la piattaforma per ricevere e trasmettere documenti deve autenticarsi su di essa.

Dato che i documenti da trasmettere contengono in parte dati altamente sensibili, sono previste prescrizioni severe in materia di sicurezza dei dati. Da un lato, la piattaforma deve verbalizzare automaticamente i trattamenti e la consultazione di dati, dall'altro occorre designare un servizio di vigilanza che verifichi regolarmente la sicurezza dei dati.

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Il Consiglio federale disciplina i requisiti posti alla sicurezza dei dati tenendo conto degli standard generalmente riconosciuti nonché dell'ordinanza del 31 agosto 202296 sulla protezione dei dati (OPDa) e dell'ordinanza del 27 maggio 202097 sui ciber-rischi (OCiber).

Rispetto alle attuali procedure su supporto cartaceo, la piattaforma consentirà di rilevare un numero molto maggiore di dati marginali, tra l'altro relativi a chi si autentica sulla piattaforma, con quale mezzo d'identificazione elettronico e quando, nonché ai documenti ricevuti e trasmessi.

La corporazione, che gestisce la piattaforma centrale, e i Cantoni, che gestiscono piattaforme proprie, non hanno scopo di lucro. Il rilevamento dei dati marginali e la verbalizzazione automatica sono importanti per garantire e migliorare la sicurezza delle piattaforme. Il rilevamento di dati personali mediante verbalizzazione automatica, audit trail e altri strumenti serve in ultima analisi a rafforzare la sicurezza dei dati sulle piattaforme.

Inoltre, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza esercita la vigilanza in materia di protezione dei dati su tutte le piattaforme, anche quelle gestite dai Cantoni. In tal modo si garantisce un medesimo, elevato livello di protezione e sicurezza dei dati su ogni piattaforma.

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