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Legge federale sulla politica regionale
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20231, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 20062 sulla politica regionale è modificata come segue: Art. 7, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 frase introduttiva nonché cpv. 3 Mutui e contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, nonché contributi a fondo perso allo scopo di finanziare piccoli progetti infrastrutturali, purché questi: 1
Questi mutui e contributi a fondo perso possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che: 2
Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione e l'importo massimo dei contributi a fondo perso tenendo conto del rincaro.
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Art. 9 cpv. 1 e 4 Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 47 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.
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Nel singolo caso, gli aiuti finanziari possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.
4
Art. 11
Versamento degli aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.
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FF 2023 664 RS 901.0
2023-0651
FF 2023 665
Politica regionale. LF
FF 2023 665
L'importo degli aiuti finanziari è stabilito tenendo conto degli effetti globali dei programmi e delle misure.
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Art. 15 cpv. 3 Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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