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Legge federale sulla politica regionale

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20231, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 20062 sulla politica regionale è modificata come segue: Art. 7, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 frase introduttiva nonché cpv. 3 Mutui e contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, nonché contributi a fondo perso allo scopo di finanziare piccoli progetti infrastrutturali, purché questi: 1

Questi mutui e contributi a fondo perso possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che: 2

Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione e l'importo massimo dei contributi a fondo perso tenendo conto del rincaro.

3

Art. 9 cpv. 1 e 4 Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4­7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

1

Nel singolo caso, gli aiuti finanziari possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.

4

Art. 11

Versamento degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4­7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

1

1 2

FF 2023 664 RS 901.0

2023-0651

FF 2023 665

Politica regionale. LF

FF 2023 665

L'importo degli aiuti finanziari è stabilito tenendo conto degli effetti globali dei programmi e delle misure.

2

Art. 15 cpv. 3 Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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