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23.029 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla politica regionale del 22 febbraio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulla politica regionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 febbraio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-0650

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Compendio Finora, nel quadro della Nuova politica regionale (NPR), per il finanziamento di progetti infrastrutturali la Confederazione poteva concedere soltanto mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli. Nel prossimo programma pluriennale di NPR (2024­2031) è previsto il finanziamento, in misura limitata, di piccoli progetti infrastrutturali anche mediante contributi a fondo perso.

Situazione iniziale Le infrastrutture di sviluppo che generano valore aggiunto in una regione svolgono un ruolo centrale per lo sviluppo economico delle aree rurali e delle regioni montane.

Il finanziamento di questi progetti infrastrutturali ­ soprattutto se riguardano infrastrutture turistiche importanti per lo sviluppo di una regione ­ è pertanto un elemento cardine della Nuova politica regionale (NPR), che sostiene le aree rurali, le regioni montane e le regioni di frontiera nel loro sviluppo economico. Da un'indagine ad ampio raggio è emerso che gli strumenti di promozione degli investimenti sono validi: è dunque opportuno continuare a sostenere la maggior parte dei progetti di investimento ricorrendo ai mutui come è stato fatto finora.

Le esperienze effettuate finora hanno però anche mostrato che i mutui non sono uno strumento adeguato a sostenere i piccoli progetti infrastrutturali. Questi ultimi infatti non generano direttamente flusso di cassa per i loro gestori, oppure lo fanno soltanto in misura marginale. Tuttavia le piccole infrastrutture possono rivelarsi importanti per l'economia di una regione se apportano un vantaggio commerciale anche agli altri attori economici.

Contenuto del disegno La modifica della legge federale sulla politica regionale è intesa a permettere in futuro di finanziare, in misura limitata, piccoli progetti infrastrutturali anche mediante contributi a fondo perso, entro tutto il perimetro NPR. Finora per il finanziamento di progetti infrastrutturali la Confederazione poteva concedere soltanto mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli.

La partecipazione della Confederazione al versamento di contributi a fondo perso è limitata a un massimo di 50 000 franchi per progetto, in modo tale da garantire che detti contributi vengano destinati esclusivamente a piccoli progetti infrastrutturali.

Per i progetti infrastrutturali più importanti vanno utilizzati altri
canali di finanziamento (soprattutto del settore privato), e/o eventualmente i mutui NPR. Sono esclusi anche i cosiddetti progetti infrastrutturali di base.

La scelta dei progetti rispetta criteri precisi, definiti con i servizi cantonali preposti all'attuazione della NPR e stabiliti dal Consiglio federale in un'ordinanza. Ciò permette di escludere eventuali riserve di ordine istituzionale.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Le infrastrutture di sviluppo che generano valore aggiunto in una regione svolgono un ruolo centrale per lo sviluppo economico delle aree rurali e delle regioni montane. Il finanziamento di questi progetti infrastrutturali ­ soprattutto se concernenti le infrastrutture turistiche importanti per lo sviluppo di una regione, come ad esempio le funivie ­ è pertanto un elemento cardine della Nuova politica regionale (NPR), che sostiene le aree rurali, le regioni montane e le regioni di frontiera nel loro sviluppo economico.

Da un'indagine ad ampio raggio è emerso che gli attuali strumenti di promozione degli investimenti sono validi1: è dunque opportuno continuare a sostenere la maggior parte dei progetti di investimento ricorrendo ai mutui conformemente alla prassi vigente.

Le esperienze effettuate finora hanno però anche mostrato che i mutui non sono uno strumento adeguato a sostenere i piccoli progetti infrastrutturali. Questi ultimi infatti non generano direttamente flusso di cassa per i loro gestori, oppure lo fanno soltanto in misura marginale. Tuttavia le piccole infrastrutture possono rivelarsi importanti per l'economia di una regione se apportano un vantaggio commerciale anche agli altri attori economici. Queste infrastrutture devono perciò poter beneficiare, seppure in misura limitata, anche di contributi a fondo perso.

Dal 2020, nel quadro delle misure pilota NPR per le regioni montane2, questo approccio viene testato con successo in 16 Cantoni che dispongono di un programma di attuazione NPR. Grazie ai finanziamenti della Confederazione ­ per un massimo di 50 000 franchi a progetto ­ a cui si aggiungono i contributi cantonali, questa misura pilota NPR è riuscita a mobilitare degli operatori che in precedenza, per mancanza di un sostegno iniziale, non potevano realizzare le loro idee, malgrado fossero economicamente rilevanti.

Due esempi: l'apertura nel Cantone di Uri di una palestra di roccia, importante per il turismo regionale; e la realizzazione nel Cantone di Neuchâtel di un percorso di mountain bike, integrato nell'offerta turistica regionale. Entrambi i progetti vengono realizzati da associazioni sportive che sono in grado di provvedere con i propri mezzi alla gestione e alla manutenzione, ma che non dispongono di un capitale proprio sufficiente per finanziare autonomamente gli
investimenti, e non hanno la possibilità di accedere ai mutui bancari o nell'ambito della NPR. Si tratta di progetti che permettono a vari attori economici ­ alberghi, ristoranti o negozi di articoli sportivi, con i rispettivi modelli aziendali ­ di approfittare delle infrastrutture messe a disposizione per incre-

1

2

Rütter Soceco, EBP e Scuola universitaria di Lucerna (2021), Weiterentwicklung der NRP-Investitionsförderung 2024+, su incarico della SECO. Consultabile (in tedesco) su: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Promozione della piazza economica > Studi.

https://regiosuisse.ch/it/misure-pilota-npr-regioni-di-montagna

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mentare la loro attrattiva e, di conseguenza, aumentare la produzione di valore aggiunto.

Gli sviluppi che hanno portato alla presente modifica legislativa originano anche e soprattutto dal postulato 15.3228 Rapporto sulle prospettive di sviluppo dell'Arco alpino in seguito al mutamento delle condizioni quadro economiche, depositato il 19 marzo 2015 dal consigliere nazionale Brand. Le misure pilota NPR per le regioni montane che ne sono derivate e il rapporto in adempimento del postulato sono stati approvati dal nostro Consiglio il 13 novembre 2019.

Il rapporto di valutazione del periodo pluriennale NPR 2016­20233, pubblicato nel febbraio 2022, raccomanda di includere la misura pilota allora in corso nel successivo programma pluriennale (2024­2031), così da poter finanziare in futuro progetti analoghi nel quadro della NPR ordinaria.

La scelta dei progetti avviene in modo da garantire che vengano cofinanziati soltanto quelli con un impatto sull'economia regionale ed escludere un effetto inerziale. I criteri sono definiti d'intesa con i servizi cantonali preposti all'attuazione della NPR.

L'ampliamento degli strumenti di promozione risponde a un'esigenza sentita da una larga maggioranza dei servizi cantonali suddetti.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

Confederazione e Cantoni hanno valutato sotto il profilo tecnico diverse alternative e concordano nel proporre che in futuro, nel quadro della NPR, sia possibile concedere contributi a fondo perso per piccole infrastrutture. Ciò richiede una modifica specifica della legge federale del 6 ottobre 20064 sulla politica regionale.

1.2.1

Alternative esaminate

In alternativa all'opzione scelta, Confederazione e Cantoni hanno esaminato sotto il profilo tecnico le tre alternative seguenti:

3 4

­

consentire a tutti i progetti infrastrutturali l'accesso ai contributi a fondo perso.

Questa opzione è stata scartata perché ritenuta inadeguata sul piano economico ed eccessivamente onerosa rispetto alla disponibilità di fondi;

­

finanziare soltanto i piccoli progetti infrastrutturali previsti entro un perimetro limitato nelle regioni di montagna. Questa opzione è stata scartata vista l'estrema difficoltà di definire adeguatamente l'area in questione tracciando un perimetro valido a lungo termine; inoltre sarebbe stato impossibile tenere in considerazione le specificità delle diverse regioni. Le sfide cui sono confrontate le aree rurali periferiche sono spesso molto simili a quelle che si riscontrano nelle regioni montane più discoste: i piccoli progetti infrastrutturali

https://www.improve-nrp.ch/ (disponibile soltanto in tedesco).

RS 901.0

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offrono possibilità di sviluppo anche alle periferie rurali non situate in montagna; ­

1.2.2

rinunciare ai contributi a fondo perso destinati ai piccoli progetti infrastrutturali. Questa opzione è stata scartata in considerazione dei risultati della valutazione del programma pluriennale NPR 2016­2023, delle esperienze maturate con le misure pilota NPR per le regioni montane e delle esigenze degli operatori attivi nelle regioni interessate.

Opzione scelta

Alla luce delle esperienze maturate con le misure pilota per le regioni montane è opportuno concedere contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali, con una partecipazione massima della Confederazione di 50 000 franchi per progetto e un finanziamento cantonale equivalente. Fissando un tetto massimo ai fondi stanziati per ogni progetto si garantisce che il contributo venga destinato unicamente a piccoli progetti infrastrutturali. Per i progetti infrastrutturali più importanti vanno utilizzati altri canali di finanziamento (soprattutto del settore privato) e, all'occorrenza, i mutui NPR. Di regola i cosiddetti progetti infrastrutturali di base sono esclusi dal finanziamento NPR: gli investimenti di questo tipo devono essere finanziati in primo luogo attingendo alle finanze cantonali oppure ai fondi della perequazione finanziaria nazionale.

Come nel caso delle misure pilota, l'assegnazione dei contributi sottostà a criteri precisi ­ finalizzati a escludere eventuali riserve di ordine istituzionale ­ che dovranno essere approfonditi con i Cantoni sulla base delle esperienze maturate finora. I criteri vengono stabiliti dal nostro Consiglio e fissati nelle disposizioni esecutive della NPR: i progetti da finanziare devono generare impulsi economici su scala regionale; i loro gestori devono essere in grado di assicurare l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura; e, per quanto possibile, devono essere esclusi rischi di effetto inerziale. Inoltre i progetti devono produrre effetti a un livello sovraziendale.

Lo sviluppo della NPR si attiene alle raccomandazioni contenute nella valutazione e nello studio di approfondimento concernenti la promozione degli investimenti. Tiene conto delle esperienze effettuate nel quadro delle misure pilota come pure delle richieste che giungono dai servizi cantonali, e consente di mobilitare nuovi attori. Questi progetti aggiuntivi generano validi impulsi a beneficio dello sviluppo economico delle aree rurali e delle regioni montane. I contributi a fondo perso destinati alle infrastrutture diventano così un ulteriore strumento di promozione a disposizione della NPR, già impiegato con successo nel quadro di altre politiche settoriali (ad es. agricoltura, energia, sport e cultura).

In questo contesto, la presente modifica di legge permette di sfruttare il
potenziale ancora inutilizzato delle regioni, coinvolgere nuovi attori e realizzare ulteriori progetti, da cui possono scaturire nuovi impulsi favorevoli allo sviluppo economico delle regioni; la proposta di modifica della legge crea le basi legali necessarie a questo scopo.

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1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Sotto il profilo dei contenuti e della tempistica il disegno è coordinato con il programma pluriennale NPR 2024­2031, che verrà discusso dal Parlamento nel corso del 2023.

Il disegno non viene menzionato né nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20206 sul programma di legislatura 2019­2023.

Tuttavia è opportuno modificare la base legale secondo il presente progetto affinché la modifica possa entrare in vigore nel corso del primo anno del prossimo programma pluriennale NPR.

2

Procedura di consultazione

Il 22 giugno 2022 il nostro Consiglio ha incaricato il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca di porre in consultazione la modifica della legge federale sulla politica regionale. La procedura è stata avviata il 22 giugno 2022 ed è terminata il 14 ottobre 2022; ha coinvolto i Cantoni, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale, le associazioni e organizzazioni economiche attive a livello nazionale, le associazioni mantello di Comuni, città e regioni di montagna, nonché altre cerchie interessate.

Complessivamente sono pervenuti 51 pareri. Il disegno ha incontrato il favore di una larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione7.

In generale il disegno è stato accolto molto positivamente: 25 Cantoni su 26, la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica, la Conferenza dei governi dei Cantoni alpini, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna, due dei quattro partiti rappresentati nell'Assemblea federale che si sono espressi in merito al progetto, nonché 16 delle 19 associazioni mantello e altre organizzazioni che hanno preso posizione concordano con la modifica di legge proposta e approvano quanto esposto nella documentazione della consultazione.

UDC, PLR, il Cantone di Zugo ed Economiesuisse hanno espresso pareri contrari: non vedono alcuna necessità di finanziare le piccole infrastrutture con contributi a fondo perso della Confederazione. Ad esempio, Economiesuisse ritiene che siano sufficienti gli strumenti di finanziamento e promozione disponibili nel quadro della politica regionale e in altri contesti politici. Di conseguenza non sarebbe necessario ampliarne l'offerta. Di regola il finanziamento di progetti di sviluppo regionale non spetterebbe alla Confederazione. Secondo l'UDC, qualora si renda necessario un intervento statale in questo settore, esso sarebbe compito di Cantoni e Comuni. Per que5 6 7

FF 2020 1565 FF 2020 7365 Cfr. rapporto sui risultati della consultazione: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DEFR.

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ste ragioni, l'UDC non si limita a respingere il progetto, bensì chiede anche che la NPR della Confederazione venga abbandonata in tempi per quanto possibile rapidi.

La Società svizzera degli Impresari-Costruttori e Infra Suisse rifiutano il progetto nella sua forma attuale, chiedendo importi massimi più elevati (150 000 invece di 50 000 franchi).

Alcuni singoli pareri menzionano la necessità di fissare criteri comprensibili per la promozione dei progetti. Detti criteri vengono già in parte delineati nel messaggio, ma la Confederazione, d'intesa con gli uffici cantonali preposti all'attuazione della NPR, li definirà ulteriormente in vista del prossimo adeguamento dell'ordinanza del 28 novembre 20078 sulla politica regionale. Il PS e alcune associazioni ambientaliste chiedono ad esempio che siano finanziati soltanto i piccoli progetti infrastrutturali che non danneggiano il clima, l'ambiente e la biodiversità.

Il nostro Consiglio non entra nel merito della richiesta di aumentare da 50 000 a 150 000 il contributo federale massimo per progetto. Nel quadro della NPR i contributi a fondo perso sono destinati a permettere, in misura limitata, la realizzazione di determinati piccoli progetti infrastrutturali, per i quali i mutui non costituiscono una forma di finanziamento adeguata. Per i progetti NPR più importanti verrà mantenuta la possibilità di stipulare mutui a condizioni vantaggiose.

Il nostro Collegio non ritiene nemmeno opportuno inserire nella legge una disposizione per obbligare i Cantoni a finanziare soltanto piccoli progetti infrastrutturali che non abbiano alcun impatto negativo su ambiente, clima e biodiversità. Siamo consapevoli che anche i progetti infrastrutturali di dimensioni contenute possono avere conseguenze per il suolo, il paesaggio e la biodiversità. Perciò è importante che i fattori di rischio vengano identificati per tempo e ridotti in misura del possibile. In quest'ambito si applicano anche i consueti strumenti legislativi dei settori della pianificazione e dell'ambiente, volti a soppesare gli interessi delle autorità coinvolte (pianificazione direttrice e dell'utilizzo del territorio, procedure di approvazione dei piani e di concessione, esami dell'impatto sull'ambiente, licenze di costruzione). Occorre inoltre rilevare che dal 2024 i programmi di attuazione della NPR si
atterranno a un principio di sostenibilità che impegnerà i Cantoni a promuovere progetti in linea con lo sviluppo sostenibile.

Il nostro Consiglio respinge la critica secondo cui ci sarebbero già sufficienti strumenti di finanziamento e promozione nel quadro della politica regionale e in altri contesti e che di conseguenza non sarebbe necessario ampliarne l'offerta. Sottolineiamo che la presente modifica non comporta la creazione di nuovi strumenti di promozione. Si tratta invece di consentire, entro certi limiti, margini di manovra più ampi agli operatori attivi nelle aree rurali e nelle regioni montane, affinché possano utilizzare più efficacemente e secondo le loro specifiche esigenze il dispositivo della NPR, la cui validità è comprovata.

Il nostro Consiglio non condivide i timori legati alla difficoltà di provare l'assenza di un effetto inerziale al momento della selezione dei progetti. Le esperienze maturate nel quadro delle misure pilota NPR per le regioni montane hanno mostrato che l'effetto inerziale può essere in larga parte evitato predisponendo dei criteri di selezione.

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RS 901.021

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Alcuni pareri auspicano che si rinunci alla proposta di partecipazione della Confederazione al finanziamento di piccoli progetti infrastrutturali mediante contributi a fondo perso. Il nostro Consiglio non entra nel merito di queste richieste. Riteniamo che sarebbe inappropriato anche un totale abbandono della NPR da parte della Confederazione. La valutazione del periodo pluriennale 2016­2023 come pure gli approfonditi lavori di preparazione e le ampie consultazioni in vista del periodo di attuazione 2024­ 2031 evidenziano una lacuna nel finanziamento dei piccoli progetti infrastrutturali, in particolare nelle regioni periferiche. I piccoli progetti che non generano direttamente flusso di cassa per i gestori che vi hanno investito, o che lo fanno soltanto in misura marginale, sono importanti per l'economia delle regioni se apportano un vantaggio commerciale anche agli altri attori economici. I contributi a questi progetti di importanza economica regionale sono vincolati al rispetto di requisiti ben definiti. I progetti devono generare impulsi economici a livello sovraziendale e vanno evitati gli effetti inerziali.

Qualche partecipante alla consultazione accenna alla perequazione finanziaria nazionale: tuttavia è un'opzione inefficace, visto che si tratta di fondi non vincolati e non destinati obbligatoriamente allo sviluppo economico regionale. Sotto questo profilo, per lo sviluppo economico delle aree rurali e delle regioni montane la NPR permane un importante strumento di promozione. Ai sensi della legge federale sulla politica regionale, la NPR ­ oltre a incrementare la produzione di valore aggiunto e potenziare la concorrenzialità delle regioni, nonché creare posti di lavoro ­ svolge un ruolo importante anche in relazione all'eliminazione delle disparità regionali e alla conservazione di un insediamento decentrato.

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Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Nell'UE il finanziamento di infrastrutture mediante contributi a fondo perso è prassi corrente, ad esempio in ambito di politica di coesione o politica agricola comune. Nel quadro della sua politica di coesione ­ cioè della sua politica regionale ­ l'UE promuove, in virtù del regolamento (UE) 2021/10589, anche gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti (art. 2) e nell'infrastruttura sociale e nell'infrastruttura verde (art. 3). Inoltre il regolamento stabilisce che «Il FESR [Fondo europeo di sviluppo regionale] dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture ­ comprese le infrastrutture commerciali di ricerca e innovazione per le PMI ­ gli alloggi per le comunità emarginate e i gruppi svantaggiati, le famiglie a basso reddito e i migranti, la cultura e il patrimonio, le infrastrutture per il turismo sostenibile e i servizi alle imprese, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, con particolare attenzione alle comunità svantaggiate, emarginate e segregate, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di creazione di reti, cooperazione, scambio di esperienze tra partner e attività che coinvolgono cluster». Occorre anche ricor9

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; GU L 231 del 30.6.2021, pagg. 60­93.

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dare che in quest'ambito gli Stati membri dell'UE sono tenuti a rispettare il diritto UE in materia di aiuti statali.

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Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

La normativa ha lo scopo di poter sostenere determinati piccoli progetti infrastrutturali mediante contributi a fondo perso entro tutto il perimetro NPR. Il contributo federale per progetto sarebbe limitato (al massimo 50 000 franchi). In virtù di questa modifica lo sviluppo della NPR si attiene alle raccomandazioni scaturite dalla valutazione delle misure pilota NPR per le regioni montane e dalle conoscenze che tali misure hanno permesso di acquisire. Si tratta di progetti aggiuntivi, da cui possono derivare nuovi impulsi favorevoli allo sviluppo economico delle aree rurali e delle regioni montane.

4.2

Attuazione

La possibilità di concedere contributi a fondo perso per piccole infrastrutture non ha un impatto significativo sui processi di attuazione dei programmi NPR cantonali. Si tratta soltanto di ampliare la gamma dei progetti finanziabili dai Cantoni. La scelta dei progetti avviene secondo criteri precisi.

La modifica non influisce sulle finanze federali. Le richieste al Parlamento relative all'alimentazione del fondo per lo sviluppo regionale relativo al periodo pluriennale 2024­2031 rimangono inalterate. Anche in relazione al mantenimento del valore del fondo non cambia quasi nulla.

5

Commento ai singoli articoli

Art. 7 L'articolo 7 vigente stabilisce che la Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli per finanziare progetti infrastrutturali. Esso non consente di sostenere progetti infrastrutturali mediante aiuti finanziari sotto forma di contributi a fondo perso.

Art. 9 All'articolo 9, i capoversi 1 e 4 vengono semplificati utilizzando l'iperonimo «aiuti finanziari» ai sensi della legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi (LSu) per designare i mutui e i contributi a fondo perso concessi nel quadro della NPR.

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RS 616.1

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Art. 11 L'articolo 11 viene semplificato utilizzando l'iperonimo «aiuti finanziari» ai sensi della LSu per designare i mutui e i contributi a fondo perso concessi nel quadro della NPR.

Art. 15 L'articolo 15 capoverso 3 viene semplificato utilizzando l'iperonimo «aiuti finanziari» ai sensi della LSu per designare «mutui» e «aiuti finanziari».

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

La presente modifica di legge non comporta ripercussioni per la Confederazione, né sul piano finanziario né per ciò che concerne il personale; non determina un aumento dei versamenti annuali della Confederazione al fondo per lo sviluppo regionale e pertanto non incide sul preventivo. Gli stanziamenti destinati ai piccoli progetti infrastrutturali che in futuro potranno essere finanziati in virtù della presente modifica sono considerati nell'ambito delle richieste di prelievo dal fondo per la politica regionale.

Per questo motivo qualora sia finanziato un numero elevato di progetti e, di conseguenza, si attinga maggiormente ai mezzi a disposizione dei programmi NPR, la modifica della legge potrebbe dar luogo a una leggera flessione delle risorse del fondo.

Alla luce delle esperienze maturate con le misure pilota NPR per le regioni montane si prevede un volume annuo complessivo dell'ordine di grandezza di 1 500 000 franchi al massimo. Attualmente la liquidità del fondo è sufficiente, per cui una moderata riduzione delle risorse sarebbe sopportabile.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I contributi a fondo perso destinati a piccole infrastrutture forniscono preziosi impulsi allo sviluppo economico nelle aree rurali e nelle regioni montane. La modifica della legge consente dunque di adempiere il mandato principale della NPR ­ sostenere le regioni montane e le altre aree rurali, come pure le regioni di confine, nel loro sviluppo economico su scala regionale ­ in modo ancora più efficace.

6.3

Ripercussioni per l'economia

La modifica della legge genera ulteriori impulsi economici soprattutto nelle zone periferiche, incrementa la produzione di valore aggiunto e crea nuovi posti di lavoro.

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6.4

Ripercussioni per la società

Il miglioramento delle prospettive economiche mantiene o accresce l'attrattiva delle regioni interessate. Pertanto la modifica è in sintonia con lo scopo della legge: conservare un insediamento decentrato ed eliminare le disparità regionali.

6.5

Ripercussioni per l'ambiente

Tutti i progetti finanziati nel quadro della NPR sono conformi alle leggi, ai regolamenti e alle condizioni pertinenti. Sottostanno alle procedure di autorizzazione ordinarie con le relative possibilità di opposizione, in particolare in ambito di politica ambientale e ordinamento del territorio.

6.6

Altre ripercussioni

La modifica della legge non comporta altre ripercussioni dirette.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

La competenza della Confederazione in materia di politica strutturale deriva dall'articolo 103 della Costituzione federale (Cost.)11, secondo cui la Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di autofinanziamento che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza.

Tuttavia nelle aree rurali e nelle regioni montane tali misure sono spesso insufficienti.

Sotto il profilo economico, promuovere le aree rurali e le regioni montane è nell'interesse generale. La competitività della Svizzera e il benessere delle imprese e dei cittadini del nostro Paese dipendono anche dallo sviluppo delle singole regioni. La concessione di aiuti finanziari non ostacola la libertà economica.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'ambito tematico del progetto non riguarda alcun impegno internazionale della Svizzera.

11

RS 101

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7.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Nella sua forma attuale, la legge federale sulla politica regionale esclude la possibilità di finanziare progetti infrastrutturali mediante contributi a fondo perso. Di conseguenza, adeguare la normativa a livello di ordinanza oppure lasciare che Confederazione e Cantoni stabiliscano nei documenti attuativi i dettagli della prassi di finanziamento della NPR non sarebbe sufficiente.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

In base alle esperienze effettuate con le misure pilota NPR per le regioni montane, si può prevedere che la presente modifica di legge comporterà complessivamente un volume annuo di contributi a fondo perso dell'ordine di grandezza di 1 500 000 franchi al massimo. Tuttavia non si può escludere che in futuro l'importo globale annuale di sussidi erogati in virtù della modifica della legge possa essere più elevato. La modifica legislativa non determina però un aumento dei versamenti annuali della Confederazione al fondo per lo sviluppo regionale e pertanto non si ripercuote sul preventivo. Gli stanziamenti necessari sono considerati nelle richieste di prelievo dal fondo.

Attualmente la liquidità del fondo è sufficiente, per cui una moderata riduzione delle risorse sarebbe sopportabile. Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. le disposizioni in materia di sussidi implicanti nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi richiedono la maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Di conseguenza l'articolo 7 capoverso 1 va subordinato al freno alle spese.

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale

La presente modifica di legge rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.): la Confederazione non si assume compiti che sono stati finora svolti dai Cantoni. A questi ultimi la Confederazione offre soltanto la possibilità di ottenere contributi a fondo perso da destinare alle piccole infrastrutture. I Cantoni possono decidere autonomamente se usufruire o meno di tale possibilità.

Anche il principio dell'equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 Cost.) viene ottemperato: la Confederazione partecipa al finanziamento di progetti cantonali e stabilisce i requisiti per la concessione del finanziamento. Pertanto il principio dell'equivalenza fiscale ­ ossia la corrispondenza tra coloro che assumono i costi e coloro che prendono le decisioni ­ viene rispettato.

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7.6

Conformità alla legge sui sussidi

7.6.1

Contributi a fondo perso per piccole infrastrutture

Secondo l'articolo 3 LSu, gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, tra cui rientrano i contributi a fondo perso per piccole infrastrutture.

7.6.2

Importanza per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Confederazione

Tramite la NPR la Confederazione e i Cantoni sostengono le regioni montane e le altre aree rurali, come pure le regioni di frontiera, nel loro sviluppo economico regionale con l'obiettivo di potenziare la concorrenzialità delle singole regioni, e incrementarne la produzione di valore aggiunto, contribuendo in questo modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali. In quest'ottica le infrastrutture di sviluppo che generano valore aggiunto in una regione rivestono un'importanza centrale. Gli attuali strumenti di promozione degli investimenti nel quadro della NPR sono efficaci e andrebbero mantenuti per gran parte dei progetti di investimento ricorrendo ai mutui come finora.

Tuttavia, proprio nelle regioni periferiche i mutui non sono sempre lo strumento più idoneo per finanziare le piccole infrastrutture: si tratta di progetti che non generano direttamente flusso di cassa per i gestori, oppure lo fanno soltanto in misura marginale (ad es. un percorso di mountain bike il cui accesso non può essere a pagamento). Per le regioni queste piccole infrastrutture sono però economicamente importanti, se apportano un vantaggio commerciale anche agli altri attori economici, con i rispettivi modelli aziendali. In futuro le infrastrutture di questo tipo dovrebbero perciò poter essere finanziate, seppure in misura limitata, anche mediante contributi a fondo perso.

7.6.3

Aspettative riguardo alle misure di autofinanziamento che si possono ragionevolmente pretendere

La NPR contribuisce in misura fondamentale all'avvio di progetti che, senza un finanziamento iniziale, non verrebbero realizzati (art. 6 lett. d LSu). I gestori dei progetti si assumono totalmente le loro responsabilità. Partecipano al finanziamento del progetto con una quantità congrua di fondi propri e, a tale scopo, mobilitano anche fondi di terzi (art. 7 lett. c e d LSu). Sono responsabili soprattutto della solidità dei progetti: per i piccoli progetti infrastrutturali che beneficeranno dei contributi a fondo perso, ciò significa che il gestore del progetto deve poter garantire, con i propri mezzi, la gestione e la manutenzione.

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7.6.4

Procedura e gestione della concessione di contributi

Nell'ambito della NPR, la selezione, la valutazione e l'autorizzazione dei progetti sono di competenza degli organi cantonali preposti. Per ragioni di prossimità geografica, questi ultimi conoscono a fondo il contesto, i gestori dei progetti e l'ambiente economico e sociale interessato; sono bene inseriti nella rete di attori della regione e, per quanto attiene alle loro decisioni di concessione, si basano sui programmi di attuazione NPR che trasmettono alla Segreteria di Stato dell'economia ogni quattro anni, come pure sulla convenzione di programma tra i Cantoni e la Confederazione. I Cantoni partecipano al finanziamento della NPR con contributi almeno equivalenti a quelli versati dalla Confederazione.

7.6.5

Limitazione nel tempo e riduzione progressiva

Pur non essendo soggetta a limitazioni temporali, ogni quattro anni la NPR viene verificata e approvata dall'Assemblea federale con il messaggio concernente la promozione della piazza economica.

7.7

Delega di competenze legislative

La modifica della legge prevede di trasferire al nostro Consiglio le competenze relative alla definizione dei requisiti per la concessione di contributi a fondo perso. Inoltre spetta al nostro Consiglio fissare l'importo massimo del contributo federale tenendo conto del rincaro. Questa delega si rende necessaria, perché concerne una normativa che non andrebbe concretizzata a livello di legge. La delega di competenze legislative è sufficientemente precisata nella presente legge.

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