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Decreto federale concernente il programma d'armamento 2023

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20232 sull'esercito 2023, decreta:

Art. 1

Principio

Il programma d'armamento 2023 č approvato.

Art. 2

Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

a.

Rinnovamento dei veicoli per le formazioni di zappatori carristi, 2a tranche

b.

Munizioni per migliorare la capacitā di resistenza

c.

Missili per ampliare le capacitā del sistema di difesa terraaria a lunga gittata

Art. 3 1

217 49 300

Trasferimenti tra crediti d'impegno

Il Consiglio federale č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

2

Art. 4

Stanziamento di crediti addizionali

Per la sostituzione dei sistemi di condotta di Florako, in aggiunta al credito d'impegno di 155 milioni secondo l'articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settem1

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RS 101 FF 2023 619

2023-0511

FF 2023 620

Programma d'armamento 2023. DF

FF 2023 620

bre 20203 concernente il programma d'armamento 2020 č stanziato un credito addizionale di 61 milioni di franchi.

Per l'equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS, in aggiunta al credito d'impegno di 79 milioni di franchi secondo l'articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settembre 20214 concernente il programma d'armamento 2021 č stanziato un credito addizionale di 98 milioni di franchi.

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Art. 5

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostā a referendum.

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2/2

FF 2020 7557 FF 2021 2509