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Decreto federale concernente il programma d'armamento 2023
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20232 sull'esercito 2023, decreta:
Art. 1
Principio
Il programma d'armamento 2023 č approvato.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
Rinnovamento dei veicoli per le formazioni di zappatori carristi, 2a tranche
b.
Munizioni per migliorare la capacitā di resistenza
c.
Missili per ampliare le capacitā del sistema di difesa terraaria a lunga gittata
Art. 3 1
217 49 300
Trasferimenti tra crediti d'impegno
Il Consiglio federale č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.
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Art. 4
Stanziamento di crediti addizionali
Per la sostituzione dei sistemi di condotta di Florako, in aggiunta al credito d'impegno di 155 milioni secondo l'articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settem1
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RS 101 FF 2023 619
2023-0511
FF 2023 620
Programma d'armamento 2023. DF
FF 2023 620
bre 20203 concernente il programma d'armamento 2020 č stanziato un credito addizionale di 61 milioni di franchi.
Per l'equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS, in aggiunta al credito d'impegno di 79 milioni di franchi secondo l'articolo 2 lettera b del decreto federale del 23 settembre 20214 concernente il programma d'armamento 2021 č stanziato un credito addizionale di 98 milioni di franchi.
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Art. 5
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostā a referendum.
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FF 2020 7557 FF 2021 2509