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Termine per la raccolta delle firme: 21 settembre 2024

Iniziativa popolare federale «Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!», presentata il 28 febbraio 2023; dopo che il 15 febbraio 2023 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!», presentata il 28 febbraio 2023, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Koller Richard, Gartenstrasse 5, 8617 Mönchaltorf 2. Schmidt Heidy, Brackenweg 9, 5200 Brugg

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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3.

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13.

Hess Bernhard, Normannenstrasse 45, 3018 Bern Hepfer Felix, Chlenglerweg 101, 8240 Thayngen Schöni Roland, Moosweg 2, 3665 Wattenwil Iten Iwan, Alte Landstrasse 144, 6314 Unterägeri Resta Gabriela, Balmerstrasse 12, 79807 Lottstetten, Deutschland Resta Donato L., Balmerstrasse 12, 79807 Lottstetten, Deutschland Kullmann Samuel, Pestalozzistrasse 73, 3600 Thun Lüthi Ursula, Heiselstrasse 57c, 8155 Niederhasli von Bergen Theres, Feldstrasse 50, 3855 Brienz von Bergen Verena, Friedweg 5, 3800 Interlaken Cryer Katharina, Birkenweg 20, 8471 Berg (Dägerlen)

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato «Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!», Freiheitliche Bewegung Schweiz, Postfach 1236, 3072 Ostermundigen 1, e pubblicata nel Foglio federale del 21 marzo 2023.

7 marzo 2023

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 99 cpv. 1ter­1decies5 La Confederazione assicura la possibilità di pagare con monete o banconote a un numero sufficiente di casse nei luoghi seguenti: 1ter

a.

presso i servizi pubblici, in particolare per il traffico locale e quello a lunga distanza, nel luogo in cui inizia il viaggio o nel mezzo di trasporto;

b.

presso i commercianti al dettaglio; e

c.

presso tutti gli altri fornitori di servizi in cui è possibile acquistare direttamente un prodotto o un servizio da un punto di vendita mediante monete elettroniche, moneta scritturale o altri mezzi di pagamento.

1quater

Chi è obbligato ad accettare un pagamento in virtù del capoverso 1ter non può:

a.

rifiutare un cliente perché desidera pagare con monete o banconote;

b.

scontare, premiare o avvantaggiare mediante programmi di promozione il pagamento senza contanti rispetto a quello con monete o banconote;

c.

addebitare tasse al pagamento con monete o banconote;

d.

creare altri ostacoli per il beneficiario o il debitore allo scopo di complicare il pagamento con monete o banconote.

1quinquies

La Confederazione assicura:

a.

ogni quattro anni o in occasione di ogni dimezzamento del potere di acquisto, un adeguamento dell'importo fino al quale devono essere accettate monete o banconote, stabilito sulla base dell'ultima mediana calcolata del reddito disponibile equivalente annuo delle economie domestiche di persone attive;

b.

un potere di acquisto delle monete o delle banconote non inferiore a quello della moneta scritturale o delle monete elettroniche.

La Confederazione assicura che l'accettazione di monete e banconote non è svantaggiata rispetto all'accettazione delle monete elettroniche, della moneta scritturale o di altri mezzi di pagamento né da misure degli istituti finanziari sottoposti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari né da leggi, imposte, tasse o misure repressive.

1sexies

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RS 101 La numerazione definitiva dei presenti capoversi sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

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La Confederazione abolisce la moneta o la banconota con il valore più basso in caso di dimezzamento del potere di acquisto dovuto all'inflazione ed emette una nuova banconota con almeno il doppio del valore rispetto alla banconota con il valore più alto. Non sono consentite altre abolizioni di monete o banconote.

1septies

1octies

La Confederazione assicura che sia possibile prelevare banconote come segue:

a.

in città: ogni due chilometri;

b.

fuori città: 1. in ogni Comune con 1000 o più abitanti: nel Comune, 2. in ogni Comune con meno di 1000 abitanti: a non più di 15 minuti di viaggio effettuato con l'automobile o i mezzi pubblici.

Chi entra legalmente in possesso di banconote o monete ne è considerato proprietario.

1nonies

È vietato dotare le monete o le banconote di una tecnologia che consente di geolocalizzarle oppure di identificarne il proprietario.

1decies

Art. 197 n. 156 15. Disposizione transitoria dell'art. 99 cpv. 1ter­1decies (Pagamento in contanti) L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 99 capoversi 1ter­1decies entro un anno dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

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4/4

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.