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Termine di referendum: 6 luglio 2023

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 17 marzo 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20211, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nell'articolo 25 capoverso 2 lettera i «gli odocronografi, i tacografi» è sostituito con «i tachigrafi».

1

Negli articoli 89b lettera a numero 3 e 89c lettera c «l'odocronografo» è sostituito con «il tachigrafo».

2

Art. 2 cpv. 2, secondo periodo 2

... Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni.

Art. 6a cpv. 2 e 4 2

Abrogato

La Confederazione e ciascun Cantone nominano un interlocutore per le questioni inerenti alla sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).

4

1 2

FF 2021 3026 RS 741.01

2023-0824

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Circolazione stradale. LF

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Art. 9 cpv. 2bis e 3bis, primo periodo Può autorizzare un superamento del peso massimo consentito e della lunghezza massima per veicoli e combinazioni di veicoli che presentano particolari caratteristiche costruttive e di equipaggiamento ecologiche. Il superamento massimo consentito è pari all'eccedenza di peso o di lunghezza richiesta da tali caratteristiche. La capacità di carico non può risultarne incrementata.

2bis

Il peso totale ammesso per un veicolo a motore o per un rimorchio può essere modificato su domanda del detentore del veicolo. ...

3bis

Art. 11 cpv. 2 lett. b La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che: 2

b.

il veicolo è stato assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge federale del 21 giugno 19963 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut); e

Art. 15a cpv. 3, primo periodo, e 4 Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione medio grave o grave da cui consegue la revoca della licenza. ...

3

La licenza di condurre in prova scade se durante il periodo di prova il titolare commette un'ulteriore infrazione medio grave o grave.

4

Art. 16 cpv. 2 Le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 18 marzo 20164 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l'ammonimento del conducente.

2

Art. 16c cpv. 2 lett. abis Dopo un'infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: 2

abis. almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un 3 4

RS 641.51 RS 314.1

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limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno (art. 90 cpv. 3bis o 3ter); Art. 25 cpv. 2bis Invece degli apparecchi di cui al capoverso 2 lettera i, il Consiglio federale può consentire l'impiego di altri strumenti di registrazione, come programmi elettronici su unità mobili, stabilendo le relative condizioni e requisiti.

2bis

Inserire dopo l'art. 25

Titolo secondo a: Veicoli a guida autonoma Art. 25a Definizione

Sono detti a guida autonoma i veicoli in grado di assumere completamente e in permanenza le funzioni di guida del conducente, almeno in determinate condizioni.

Art. 25b

Esonero del conducente dai propri doveri

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali e la misura in cui il conducente di un veicolo a guida autonoma è esonerato dai doveri di cui all'articolo 31 capoverso 1.

1

Può prevedere che i veicoli a guida autonoma possano effettuare manovre in assenza del conducente in aree di parcheggio separate dal resto del traffico e dalle aree destinate a pedoni e ciclisti. Disciplina le condizioni e i requisiti relativi a tali aree di parcheggio.

2

Art. 25c Veicoli senza conducente su determinati tratti

I veicoli a guida autonoma che non necessitano di un conducente possono essere autorizzati a circolare soltanto su tratti prestabiliti e sotto la sorveglianza di un operatore.

1

Il Consiglio federale disciplina le altre condizioni d'immatricolazione e utilizzo, la procedura d'immatricolazione nonché i diritti e gli obblighi degli operatori.

2

Il Cantone d'immatricolazione (art. 22) stabilisce caso per caso i tratti ed eventuali ulteriori condizioni alle quali un veicolo senza conducente può essere impiegato sui tratti in questione. Per i tratti intercantonali si accorda con i Cantoni interessati, per quelli comprendenti strade nazionali con l'USTRA.

3

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Art. 25d Veicoli senza conducente di dimensioni ridotte e a bassa velocità

Il Consiglio federale può prevedere che i veicoli di dimensioni ridotte e a bassa velocità che non necessitano di un conducente possano essere autorizzati a circolare anche senza stabilire tratti specifici e può esonerare l'operatore di tali veicoli da determinati doveri. Disciplina le condizioni d'immatricolazione e utilizzo nonché la procedura d'immatricolazione.

1

Il Cantone d'immatricolazione chiede il consenso dei Cantoni sul cui territorio il veicolo è utilizzato.

2

Art. 25e Disposizioni comuni

Nel quadro della regolamentazione ai sensi degli articoli 25b­25d il Consiglio federale provvede affinché la sicurezza di tutti gli utenti della strada non sia compromessa, le norme della circolazione siano rispettate e i sistemi di automazione possano trattare soltanto dati di cui sono garantite correttezza e integrità.

1

I veicoli a guida autonoma devono essere dotati di un registratore di guida.

2

Il sistema di automazione e il registratore di guida devono essere protetti da qualsiasi accesso non autorizzato.

3

Art. 25f Requisiti relativi al registratore di guida

1

Il registratore di guida non deve poter essere disattivato.

2

Registra i seguenti eventi contrassegnandoli con una marca temporale:

3

4 / 16

a.

attivazione del sistema di automazione;

b.

disattivazione del sistema di automazione e relativo motivo;

c.

richiesta al conducente da parte del sistema di automazione di riprendere il controllo e relativo motivo;

d.

inibizione o attenuazione di interventi del conducente da parte del sistema di automazione;

e.

attuazione da parte del sistema di automazione di una manovra per ridurre al minimo i rischi;

f.

attuazione da parte del sistema di automazione di una manovra in casi di emergenza;

g.

verificarsi di guasti tecnici rilevanti per la sicurezza.

Per i veicoli senza conducente registra inoltre i seguenti eventi: a.

impartizione di un ordine da parte dell'operatore;

b.

interruzione della comunicazione con l'operatore.

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Registra gli eventi all'interno di un sistema chiuso con l'indicazione della versione software installata del sistema di automazione.

4

I dati rilevati dal registratore di guida non devono poter essere modificati. Una volta raggiunto il limite di capacità della memoria, i dati più vecchi vengono sovrascritti.

5

Il Consiglio federale specifica i dati da registrare in conformità con il diritto internazionale. Può escludere i veicoli di cui all'articolo 25d dall'obbligo di installare un registratore di guida o limitare gli eventi da registrare.

6

Art. 25g Accesso ai dati del registratore di guida

I dati del registratore di guida devono essere accessibili al detentore del veicolo mediante un'interfaccia standard. Devono essere a sua disposizione in una forma facilmente leggibile. Il detentore del veicolo può consultare dati rilevati durante la guida di terzi senza l'approvazione di questi ultimi soltanto se può far valere un interesse legittimo in relazione a un incidente o a un'infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

1

Il detentore del veicolo mette a disposizione del conducente e dell'operatore i dati relativi alla loro guida per i quali possano far valere un interesse legittimo.

2

I dati del registratore di guida relativi a incidenti o infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale possono essere estratti e trattati dalle competenti autorità di polizia, di giustizia e amministrative a fini di accertamento. L'autorità cancella i dati estratti non appena non sono più necessari per eventuali procedimenti penali o amministrativi, ma al più tardi sei mesi dopo la chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.

3

I dati del registratore di guida possono essere estratti e trattati dalle autorità d'immatricolazione nel quadro degli esami periodici dei veicoli (art. 13 cpv. 4) per verificare il funzionamento del sistema di automazione. L'autorità cancella i dati estratti non appena non sono più necessari, ma al più tardi due anni dopo il ritiro del veicolo dalla circolazione.

4

Le autorità d'immatricolazione trasmettono all'USTRA i dati estratti di cui al capoverso 4 insieme al tipo di veicolo in una forma che non permetta di identificare il conducente o l'operatore né il singolo veicolo.

L'USTRA utilizza i dati per la sorveglianza del mercato e li mette a disposizione per ricerche e analisi.

5

Art. 25h Esperimenti con veicoli a guida autonoma

L'USTRA può autorizzare esperimenti di durata limitata con veicoli a guida autonoma. Può autorizzarli anche per veicoli che non necessitano di un conducente, senza che vengano definiti appositi tratti.

1

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Nel quadro dell'autorizzazione può prevedere deroghe alla vigente normativa sulla circolazione stradale. La sicurezza di tutti gli utenti della strada deve essere sempre garantita.

2

I responsabili degli esperimenti predispongono la documentazione concernente gli esperimenti e i relativi risultati. L'USTRA pubblica i rapporti al riguardo. I responsabili garantiscono all'USTRA l'accesso a tutti i dati connessi agli esperimenti.

3

In singoli casi l'USTRA può delegare ai Cantoni la decisione circa l'autorizzazione di esperimenti che non superano i confini regionali.

L'USTRA stabilisce le condizioni per lo svolgimento di tali esperimenti.

4

Art. 52 cpv. 1 e 2 Le gare di velocità con veicoli a motore effettuate su circuito alla presenza di pubblico e le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore e quelle con velocipedi su strade pubbliche necessitano del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono. Sono eccettuate le escursioni.

1

Vanno considerate le esigenze della sicurezza e dell'educazione stradali, nonché della protezione dell'ambiente.

2

Art. 59 cpv. 4, frase introduttiva, e lett. b 4

Sono determinate secondo il Codice delle obbligazioni5: b.

la responsabilità civile del detentore per i danni subiti dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte lesa portava con sé, in particolare bagagli e simili; è fatta salva la legge del 20 marzo 20096 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 65 cpv. 2 e 3 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge del 2 aprile 19087 sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.

2

L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge sul contratto d'assicurazione.

3

5 6 7

RS 220 RS 745.1 RS 221.229.1

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Art. 89b, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), e lett. d, j e m Il SIAC serve all'adempimento dei seguenti compiti: d.

controllo dell'assicurazione, dello sdoganamento e dell'imposizione dei veicoli ammessi alla circolazione secondo la LIAut8;

j.

riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli e di altre imposte, nonché riscossione e verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;

m. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 20119 sul CO2.

Art. 89d, frase introduttiva, e lett. e­h Le autorità e i servizi seguenti trattano i dati del SIAC:

8 9 10 11 12 13

e.

le autorità competenti per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la LIAut10, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

f.

le autorità competenti per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni conformemente alla legge del 19 dicembre 199711 sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

g.

i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali secondo la legge del 19 marzo 201012 sul contrassegno stradale, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori di veicoli;

h.

le autorità competenti per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 201113 sul CO2, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

RS 641.51 RS 641.71 RS 641.51 RS 641.81 RS 741.71 RS 641.71

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Art. 89e, frase introduttiva, e lett. a, abis, b e g Le autorità e i servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: a.

le autorità e i servizi autorizzati al trattamento dei dati secondo l'articolo 89d, per quanto attiene ai dati trattati in virtù di tale disposizione;

abis. ex lett. a b.

l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione e per la ricerca di veicoli;

g.

l'Ufficio federale dell'energia, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli necessari per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 201114 sul CO2;

Art. 90 cpv. 3bis, 3ter e 4 In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale15, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli.

3bis

In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.

3ter

È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata: 4

14 15

RS 641.71 RS 311.0

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a.

di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h;

b.

di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h;

c.

di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h;

d.

di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h.

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Art. 91 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina Abrogata Art. 95 cpv. 2 È punito con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene la durata di validità della licenza di condurre in prova sia scaduta.

2

Art. 98a cpv. 4 4

Nei casi gravi, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

Art. 99a Punibilità dei conducenti di veicoli a motore con potenza o velocità ridotte

È punito con la multa chiunque, a bordo di un veicolo a motore con potenza o velocità ridotte, commette un'infrazione secondo uno dei seguenti articoli: 1

a.

articolo 91 capoverso 2 lettere a e b;

b.

articolo 91a capoverso 1;

c.

articolo 94 capoverso 1;

d.

articolo 95 capoversi 1 e 2.

Se, in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera c, uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte.

2

Il Consiglio federale determina i veicoli a motore con potenza o velocità ridotte.

3

Art. 100 n. 4, terzo periodo, e 5 4. ... Se non ha usato la prudenza imposta dalle circostanze oppure se durante un viaggio ufficiale urgente non ha usato gli speciali segnalatori prescritti, il conducente è punibile ma la pena è attenuata.

5. In caso di inosservanza di un limite di velocità durante un viaggio ufficiale urgente o necessario dal punto di vista tattico, si considera soltanto la differenza tra la velocità effettiva e quella che sarebbe stata adeguata all'intervento.

Art. 105a Aiuti finanziari per nuove tecnologie

L'USTRA può, entro i limiti dei crediti stanziati per la promozione di soluzioni innovative nel campo dei trasporti sulle strade pubbliche, concedere aiuti finanziari per: 1

a.

impianti pilota e di dimostrazione; 9 / 16

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b.

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progetti per la sperimentazione di nuovi sviluppi tecnologici.

Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano in Svizzera un valore aggiunto pari almeno all'aiuto finanziario concesso.

2

Gli aiuti finanziari sono concessi sulla base di una domanda e alle seguenti condizioni: 3

a.

il richiedente garantisce che i lavori saranno svolti in base allo scopo prefissato e valutati sistematicamente;

b.

il progetto influisce positivamente sulla mobilità sostenibile;

c.

il progetto è concluso entro tre anni;

d.

il responsabile del progetto tiene una documentazione concernente il progetto e i relativi risultati; l'USTRA può pubblicare e utilizzare a titolo gratuito i rapporti al riguardo.

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

4

Il Consiglio federale disciplina le altre prescrizioni relative agli aiuti finanziari, in particolare i requisiti relativi alla domanda, i costi computabili e le condizioni per la proroga del termine di cui al capoverso 3 lettera c.

5

Art. 106 cpv. 2bis Il Consiglio federale può autorizzare l'USTRA a concedere in singoli casi specifici deroghe a disposizioni contenute in ordinanze.

2bis

Art. 106a Trattati internazionali

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Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali negli ambiti della circolazione stradale per i quali l'Assemblea federale gli ha delegato competenze normative. Vi rientrano in particolare: 1

a.

la rinuncia all'obbligo di conversione di licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;

b.

il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;

c.

l'immatricolazione di veicoli, in particolare il riconoscimento e il cambio di immatricolazione;

d.

i trasporti eccezionali transfrontalieri;

e.

lo scambio reciproco e la comunicazione di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore; i trattati con il Principato del Liechtenstein possono prevedere la partecipazione di tale Stato al SIAC;

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2

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f.

l'esecuzione di pene pecuniarie o multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale; i trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive;

g.

la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, l'equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle relative perizie.

Il Consiglio federale può approvare emendamenti dei seguenti trattati: a.

Convenzione dell'8 novembre 196816 sulla circolazione stradale;

b.

Accordo europeo del 1° maggio 197117 completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968;

c.

Convenzione dell'8 novembre 196818 sulla segnaletica stradale;

d.

Accordo europeo del 1° maggio 197119 completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968;

e.

Accordo del 20 marzo 195820 concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;

f.

Accordo del 30 settembre 195721 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;

g.

Accordo europeo del 1° luglio 197022 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.

Può approvare emendamenti dell'allegato 1 dell'Accordo del 21 giugno 199923 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, per tenere conto dell'evoluzione delle pertinenti disposizioni legali dell'Unione europea. Può inoltre approvare ulteriori deroghe per i veicoli a propulsione alternativa, oltre a quelle concernenti il limite di peso di cui all'allegato 6 di tale Accordo, purché siano limitate al peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa.

3

16 17 18 19 20 21 22 23

RS 0.741.10 RS 0.741.101 RS 0.741.20 RS 0.741.201 RS 0.741.411 RS 0.741.621 RS 0.822.725.22 RS 0.740.72

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Può delegare all'USTRA la competenza di emendare trattati di cui ai capoversi 1 e 2. A tale scopo tiene conto dell'entità delle modifiche.

4

II L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 1.

III Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell'allegato 2.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023 Termine di referendum: 6 luglio 2023

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Allegato 1 (cifra II)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale del 18 marzo 201624 che autorizza il Consiglio federale ad approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 marzo 201625 sulle multe disciplinari Art. 7 cpv. 1 Se il conducente di un veicolo non viene sorpreso o fermato al momento dell'infrazione alla LCStr26, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN27, la multa è inflitta alla persona fisica o giuridica indicata nella licenza di circolazione come detentore del veicolo.

1

2. Modifica del 15 giugno 201228 della LCStr29 Art. 16e, 17a, 25 cpv. 2 lett. i e 99 cpv. 1 lett. h-j Privi di oggetto

24 25 26 27 28 29

RU 2016 3237 RS 314.1 RS 741.01 RS 741.71 RU 2012 6291 RS 741.01

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3. Modifica del 18 dicembre 202030 della LCStr31 contestuale a quella della legge sul contrassegno stradale (cifra II) Art. 89e lett. k e 89g cpv. 6, secondo periodo Privi di oggetto

4. Modifica del 17 dicembre 202132 della LCStr33 contestuale alla legge federale sull'armonizzazione delle pene (cifra I 22) Art. 90 cpv. 3 Privo di oggetto

30 31 32 33

FF 2020 8799 RS 741.01 FF 2021 2997 RS 741.01

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Allegato 2 (cifra III)

Coordinamento con altri atti normativi

1. Modifica del 17 marzo 2023 della LCStr34 contestuale a quella della legge sul traffico pesante Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LCStr (cifra I) o la modifica del 17 marzo 202335 della LCStr contestuale a quella della legge del 19 dicembre 199736 sul traffico pesante (cifra II), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: Art. 89d, frase introduttiva, e lett. e­h Le autorità e i servizi seguenti trattano i dati del SIAC:

34 35 36 37 38 39 40

e.

le autorità competenti per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la LIAut37, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

f.

i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo la legge del 19 dicembre 199738 sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

g.

i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali secondo la legge del 19 marzo 201039 sul contrassegno stradale, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori di veicoli;

h.

le autorità competenti per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 201140 sul CO2, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

RS 741.01 FF 2023 ...

RS 641.81 RS 641.51 RS 641.81 RS 741.71 RS 641.71

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2. Modifica del 18 dicembre 2020 della LCStr41 contestuale a quella della legge sul contrassegno stradale Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LCStr (cifra I) o la modifica del 18 dicembre 202042 della LCStr contestuale a quella della legge del 19 marzo 201043 sul contrassegno stradale (cifra II), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente: Art. 89e, frase introduttiva, e lett. b Le autorità e i servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: b.

41 42 43

RS 741.01 FF 2020 8799 RS 741.71

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l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione e per la ricerca di veicoli;