FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 6 luglio 2023

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale) Modifica del 17 marzo 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20201, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 19 845 franchi (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

1

Art. 7 cpv. 1 I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 19 845 franchi sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

1

Art. 8 cpv. 1 e 2 Dev'essere assicurato l'80 per cento del salario annuo sino a 88 200 franchi. Tale parte è detta salario coordinato.

1

1 2

FF 2020 8591 RS 831.40

2023-0823

FF 2023 785

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

2

FF 2023 785

Abrogato

Art. 10 cpv. 2 lett. a 2

Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando: a.

è raggiunta l'età di riferimento (art. 13 cpv. 1);

Art. 14 cpv. 2, 2bis e 3 L'aliquota minima di conversione è del 6,0 per cento per l'età di riferimento (art. 13 cpv. 1).

2

Il Consiglio federale stabilisce le aliquote minime di conversione per le prestazioni di vecchiaia riscosse prima e dopo l'età di riferimento.

2bis

Almeno ogni cinque anni, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sulla determinazione dell'aliquota minima di conversione negli anni successivi.

3

Art. 16

Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti: Età

Aliquota in per cento del salario coordinato

25­44

9,0

45­età di riferimento

14,0

Art. 44 cpv. 1 Gli indipendenti, sempre che i principi della previdenza professionale di cui all'articolo 1 capoverso 3 siano costantemente rispettati, possono farsi assicurare presso: 1

a.

l'istituto di previdenza della loro professione;

b.

l'istituto di previdenza dei loro lavoratori;

c.

un altro istituto di previdenza che preveda questa possibilità nel suo regolamento.

Art. 46 cpv. 1 e 2 Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario annuo complessivo supera i 19 845 franchi può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore oppure, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano, presso un istituto di previdenza della propria associazione professionale o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro.

1

2 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

FF 2023 785

Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza o presso un istituto di previdenza della propria associazione professionale, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore.

2

Art. 47a cpv. 2, 3 e 3bis Durante il periodo di continuazione dell'assicurazione l'assicurato può versare contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità, aumentare la sua previdenza per la vecchiaia o mantenere nell'istituto di previdenza soltanto la prestazione d'uscita.

Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l'istituto precedente versa la prestazione d'uscita al nuovo istituto nell'estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete.

2

L'assicurato versa contributi per la copertura delle spese amministrative. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia o mantiene la copertura dei rischi morte e invalidità, versa anche i contributi corrispondenti.

3

In caso di morte di una persona che non ha continuato l'assicurazione contro i rischi morte e invalidità, l'avere di previdenza è versato ai superstiti.

3bis

Titolo prima dell'art. 47b

Parte seconda a: Supplemento sulla rendita di vecchiaia e sulla rendita d'invalidità della generazione di transizione Art. 47b

Generazione di transizione

Appartengono alla generazione di transizione le donne nate tra il [anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 (anno dell'entrata in vigore) ­ 64] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 50] e gli uomini nati tra il [anno dell'entrata in vigore ­ 65] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 51].

Art. 47c

Diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia

Hanno diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia le persone appartenenti alla generazione di transizione che: 1

a.

nel momento in cui iniziano a percepire la rendita sono assicurate presso un istituto di previdenza;

b.

hanno raggiunto l'età minima per la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia dell'AVS;

c.

sono state assicurate per la vecchiaia per almeno 15 anni in qualità di salariati conformemente all'articolo 7 capoverso 1 o all'articolo 46 oppure in qualità di indipendenti o salariati conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2;

3 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

FF 2023 785

d.

sono state assicurate all'AVS per almeno 10 anni consecutivi immediatamente prima di iniziare a percepire la rendita;

e.

percepiscono sotto forma di rendita almeno il 50 per cento della loro prestazione di vecchiaia; e

f.

nel momento in cui fanno valere il diritto alla rendita di vecchiaia hanno un avere di previdenza non eccedente due volte e mezzo l'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1; i prelievi anticipati effettuati nei 20 anni precedenti a titolo di promozione della proprietà abitativa sono addizionati all'avere di previdenza determinante.

Hanno diritto a un supplemento ridotto le persone che adempiono soltanto le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a­e e, nel momento in cui fanno valere il diritto alla rendita di vecchiaia, hanno un avere di previdenza che eccede due volte e mezzo ma non è superiore a cinque volte l'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1.

2

Il diritto al supplemento si estingue con la morte del beneficiario della rendita di vecchiaia.

3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i periodi di assicurazione sono conteggiati quali anni di assicurazione ai sensi del capoverso 1 lettera c. Disciplina la prova degli anni di assicurazione.

4

Disciplina la prova dell'adempimento della condizione di cui al capoverso 1 lettera e.

5

Stabilisce i casi particolari nei quali è consentito derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera e, segnatamente: 6

a.

quando l'assicurato è affiliato a più istituti di previdenza;

b.

quando l'istituto di previdenza prevede che la prestazione di vecchiaia sia versata prevalentemente sotto forma di capitale o che una parte di tale prestazione sia versata da istituti di libero passaggio.

Può specificare come prendere in considerazione casi particolari nel calcolare l'avere di previdenza determinante di cui ai capoversi 1 lettera f e 2, segnatamente: 7

a.

quando negli anni precedenti il pensionamento si verifica un aumento o una riduzione dell'avere di previdenza a seguito di riscatti o del divorzio;

b.

quando l'interessato è assicurato presso più istituti di previdenza o possiede averi di libero passaggio;

c.

quando l'assicurato preleva anticipatamente, differisce o riscuote in più rate la prestazione di vecchiaia oppure percepisce una rendita d'invalidità parziale.

4 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

Art. 47d

FF 2023 785

Diritto al supplemento sulla rendita d'invalidità

Hanno diritto al supplemento sulla rendita d'invalidità le persone appartenenti alla generazione di transizione che: 1

2

a.

percepiscono la rendita d'invalidità di un istituto di previdenza;

b.

adempiono per analogia le condizioni di cui all'articolo 47c capoverso 1 lettere c­e oppure, se non fosse insorta l'invalidità, avrebbero potuto adempierle continuando a lavorare sino all'età di riferimento; e

c.

alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità hanno un avere di previdenza ipotetico non eccedente due volte e mezzo l'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1.

L'avere di previdenza ipotetico di cui al capoverso 1 lettera c consta: a.

dell'avere di previdenza acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità;

b.

della somma degli accrediti di vecchiaia regolamentari per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, senza gli interessi.

Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario assicurato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.

3

Non hanno diritto al supplemento le persone che percepiscono una rendita d'invalidità secondo il sistema del primato delle prestazioni. Se le disposizioni regolamentari prevedono tuttavia che al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita d'invalidità sia sostituita da una rendita regolamentare meno elevata, a decorrere da quel momento hanno diritto al supplemento se alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità erano adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1­3.

4

Le persone invalide almeno al 40 per cento hanno diritto a metà del supplemento.

Le persone invalide almeno al 60 per cento hanno diritto all'intero supplemento.

5

Il diritto al supplemento si estingue con la cessazione dell'invalidità o con la morte del beneficiario della rendita d'invalidità.

6

Il Consiglio federale può specificare come prendere in considerazione casi particolari nel calcolare l'avere di previdenza determinante di cui al capoverso 1 lettera c, segnatamente: 7

a.

quando negli anni precedenti la nascita del diritto alla rendita d'invalidità si verifica un aumento o una riduzione dell'avere di previdenza a seguito di riscatti o del divorzio;

b.

quando l'interessato è assicurato presso più istituti di previdenza o possiede averi di libero passaggio.

5 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

Art. 47e

FF 2023 785

Importo del supplemento di rendita

Il supplemento di rendita annuo delle persone appartenenti alla generazione di transizione ammonta a: 1

Uomini nati tra

Importo annuo del supplemento

il [anno dell'entrata in vigore ­ 61] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 65]

2400 franchi

il [anno dell'entrata in vigore ­ 56] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 60]

1800 franchi

il [anno dell'entrata in vigore ­ 51] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 55]

1200 franchi

Donne nate tra

Importo annuo del supplemento

il [anno dell'entrata in vigore ­ 60] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 64]

2400 franchi

il [anno dell'entrata in vigore ­ 55] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 59]

1800 franchi

il [anno dell'entrata in vigore ­ 50] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 54]

1200 franchi

In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia il supplemento viene ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione attenendosi ai principi attuariali applicati nell'AVS.

2

Il Consiglio federale definisce una scala regressiva in base alla quale è determinato il supplemento di rendita nel caso in cui, immediatamente prima della riscossione della rendita, l'avere di previdenza ecceda due volte e mezzo ma non sia superiore a cinque volte l'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1.

3

Art. 47f

Finanziamento del supplemento di rendita

L'istituto di previdenza finanzia il supplemento di rendita degli aventi diritto di cui agli articoli 47c e 47d effettuando un versamento unico a favore dell'avere di previdenza di questi al momento della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o d'invalidità.

1

Il fondo di garanzia versa agli istituti di previdenza sovvenzioni destinate a finanziare parte dei versamenti. La sovvenzione per ogni versamento è calcolata basandosi sulla differenza tra la somma della rendita di vecchiaia o d'invalidità e del supplemento, e l'importo più elevato tra i seguenti: 2

a.

la rendita di vecchiaia o d'invalidità regolamentare;

b.

la rendita risultante dall'applicazione di un'aliquota di conversione del 6,8 per cento all'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15.

6 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

3

FF 2023 785

Il Consiglio federale disciplina la procedura di calcolo e di accredito dei versamenti.

Per finanziare le sovvenzioni, il fondo di garanzia riscuote contributi dagli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP3. I contributi sono determinati applicando un'aliquota all'80 per cento di ciascun salario determinante secondo la LAVS4, non eccedente tuttavia il doppio dell'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1 della presente legge. Se il medesimo salario è assicurato presso più istituti di previdenza, il tetto pari al doppio dell'importo limite si applica al salario determinante totale secondo la LAVS.

4

Nel primo anno successivo all'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023, l'aliquota di contribuzione ammonta allo 0,24 per cento. Il Consiglio federale stabilisce annualmente l'aliquota per gli anni seguenti. Tiene conto a tal fine del fabbisogno finanziario previsto per gli anni seguenti e degli eventuali mezzi residui degli anni precedenti.

5

Se per finanziare il proprio contributo al fondo di garanzia l'istituto di previdenza preleva contributi dagli assicurati, il datore di lavoro è tenuto a versare contributi la cui entità complessiva sia almeno pari a quella dei contributi versati dall'insieme dei suoi lavoratori.

6

Qualora all'assicurato che beneficia della metà del supplemento di cui all'articolo 47d capoverso 5 sia riconosciuto il supplemento intero, il versamento e la relativa sovvenzione di ciascuna metà del supplemento sono trattati separatamente.

7

Art. 49 cpv. 2 n. 13 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 2

13. il fondo di garanzia (art. 47f, 56 cpv. 1 lett. c e 2­5, 56a, 57 e 59); Art. 56 cpv. 1 lett. a 1

Il fondo di garanzia: a.

versa sovvenzioni agli istituti di previdenza che effettuano versamenti secondo l'articolo 47f capoverso 1;

Art. 58 Abrogato Art. 89d

Calcolo delle prestazioni

Eccezion fatta per il supplemento di rendita, le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

3 4

RS 831.42 RS 831.10

7 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

FF 2023 785

II

Disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 2023 (rendite correnti) Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 rimane applicabile il diritto anteriore.

1

Gli assicurati che al momento dell'entrata in vigore di tale modifica percepiscono già una rendita di vecchiaia o d'invalidità non hanno diritto a un supplemento di rendita secondo gli articoli 47c o 47d.

2

III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile5 Art. 89a cpv. 6 n. 5a, 5b e 11 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 6

5a. la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47a), 5b. ex n. 5a 11. il fondo di garanzia (art. 47f cpv. 3­6, 56 cpv. 1 lett. c e 2­5, 56a, 57 e 59),

2. Legge del 17 giugno 20058 contro il lavoro nero Art. 2 cpv. 1 lett. a Per i lavoratori occupati nella sua azienda il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 3, purché: 1

a.

5 6 7 8

il singolo stipendio non superi la rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS;

RS 210 RS 831.42 RS 831.40 RS 822.41

8 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

FF 2023 785

3. Legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio Art. 5 cpv. 1 lett. c 1

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se: c.

l'importo della prestazione d'uscita è inferiore a 2000 franchi e l'assicurato non è entrato in un nuovo istituto di previdenza entro tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto previdenziale.

Art. 17 cpv. 2, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. g I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni: 2

g.

contributo destinato a finanziare la compensazione delle perdite dovute alla conversione in rendita.

4. Legge del 17 dicembre 200410 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 37 cpv. 2 lett. b Esse tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale.

Vi figurano in particolare: 2

b.

i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia della conversione in rendita e delle spese;

IV

1. Coordinamento con la modifica del 17 dicembre 202111 della LAVS12 (AVS 21) Se la presente modifica della LPP non entra in vigore prima del 1° gennaio 2026, le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente: Art. 47b

Generazione di transizione

Appartengono alla generazione di transizione le donne nate tra il [anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 (anno dell'entrata in vigore) ­ 65] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 50] e gli uomini nati tra il [anno dell'entrata in vigore ­ 65] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 51].

9 10 11 12

RS 831.42 RS 961.01 FF 2021 2995 RS 831.10

9 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

FF 2023 785

Art. 47e cpv. 1, tabella concernente le donne Donne nate tra

Importo annuo del supplemento

il [anno dell'entrata in vigore ­ 60] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 65]

2400 franchi

il [anno dell'entrata in vigore ­ 55] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 59]

1800 franchi

il [anno dell'entrata in vigore ­ 50] e il [anno dell'entrata in vigore ­ 54]

1200 franchi

2. Coordinamento con la modifica del 17 giugno 2022 della LPP13 (Modernizzazione della vigilanza) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LPP o la modifica del 17 giugno 202214 di tale legge contestuale a quella della LAVS (Modernizzazione della vigilanza; all. n. 5), all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della LPP ha il tenore seguente: Art. 49 cpv. 2 n. 13 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 2

13. il fondo di garanzia (art. 47f, 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2­5, 56a, 57 e 59);

3. Coordinamento con la modifica del 17 giugno 2022 del Codice civile15 (Modernizzazione della vigilanza) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice civile (cifra III n. 1) o la modifica del 17 giugno 202216 di tale Codice contestuale a quella della LAVS (Modernizzazione della vigilanza; all. n. 1), all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso del Codice civile ha il tenore seguente: Art. 89a cpv. 6 n. 11 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla 6

13 14 15 16

RS 831.40 FF 2022 1563 RS 210 FF 2022 1563

10 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

FF 2023 785

legge del 17 dicembre 199317 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198218 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 11. il fondo di garanzia (art. 47f cpv. 3­6, 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2­5, 56a, 57 e 59), V All'atto della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Cancelleria federale è autorizzata a sostituire con i corrispondenti anni di nascita le formule in corsivo contenute negli articoli 47b e 47e e nelle disposizioni di coordinamento.

VI Se il Consiglio federale adatta nuovamente gli importi limite (art. 9 LPP) prima dell'entrata in vigore della presente modifica, la Cancelleria federale è autorizzata ad apportarvi gli adeguamenti necessari.

VII 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023 Termine di referendum: 6 luglio 2023

17 18

RS 831.42 RS 831.40

11 / 12

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma della previdenza professionale)

12 / 12

FF 2023 785