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Termine di referendum: 6 luglio 2023

Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) del 17 marzo 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20222, decreta:

Art. 1

Scopo

La presente legge si prefigge di creare i presupposti per: a.

la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità;

b.

l'ampliamento e l'ulteriore sviluppo dell'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità.

Art. 2 1

Campo di applicazione

La presente legge si applica all'Amministrazione federale centrale.

Si applica anche a unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

2

I Servizi del Parlamento, i tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione possono assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa concludendo una convenzione con il Consiglio federale.

3

1 2

RS 101 FF 2022 804

2023-0825

FF 2023 787

Impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità. LF

FF 2023 787

La presente legge si applica sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano disposizioni derogatorie.

4

Art. 3

Principi

Le autorità federali assoggettate alla presente legge utilizzano, per quanto possibile e opportuno, mezzi elettronici per interagire con: 1

a.

le altre autorità della Confederazione, nonché con quelle dei Cantoni e dei Comuni;

b.

le imprese;

c.

le persone fisiche.

Coordinano le proprie attività con i Cantoni nel rispetto dell'autonomia di questi ultimi.

2

3

Si attengono al principio della sostenibilità.

4

Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione.

Tengono conto in particolare dei rischi relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni nonché alla disponibilità e alla sicurezza di dati e servizi.

5

Art. 4

Conclusione di convenzioni

Per l'adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può concludere, con altri enti pubblici svizzeri o con organizzazioni create congiuntamente da enti pubblici, convenzioni sull'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nell'impiego di mezzi elettronici, in particolare al fine di: 1

2

a.

garantire l'interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni partecipanti;

b.

rendere possibile la fornitura per via elettronica di prestazioni delle autorità.

Le convenzioni disciplinano in particolare, per quanto necessario: a.

le competenze;

b.

l'organizzazione;

c.

il finanziamento;

d.

il diritto applicabile, in particolare nei settori della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni, della trasparenza dell'amministrazione, del diritto in materia di personale e dell'archiviazione.

Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica.

3

Il Consiglio federale può concludere autonomamente convenzioni ai sensi del presente articolo e trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2. Consulta preliminarmente i Cantoni interessati.

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Le convenzioni la cui attuazione richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguardano i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, sono ammesse soltanto se tali basi legali esistono.

5

Art. 5

Partecipazioni della Confederazione in organizzazioni

Per l'adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni attive nell'ambito di cui all'articolo 4 capoverso 1.

1

2

Il Consiglio federale decide in merito alle partecipazioni.

Art. 6

Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni

La Confederazione conclude convenzioni e assume partecipazioni in organizzazioni soltanto se le parti si impegnano ad assumersi i costi in misura proporzionale all'utilizzo delle rispettive prestazioni.

Art. 7

Aiuti finanziari

Se utile all'esecuzione del diritto federale, il Consiglio federale può prevedere che, nell'ambito dell'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione, la Confederazione versi aiuti finanziari a favore di misure destinate all'impiego di mezzi elettronici. Nei limiti dei crediti stanziati, gli aiuti finanziari possono essere versati: 1

a.

ai Cantoni;

b.

alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale e che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale;

c.

ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione ha concluso convenzioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo gli articoli 4 o 5.

Il Consiglio federale definisce l'entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

2

Art. 8

Delega di compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria

Mediante un'ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria in relazione all'impiego di mezzi elettronici. Disciplina in particolare: 1

a.

il diritto applicabile, segnatamente il diritto applicabile in materia di appalti pubblici;

b.

la vigilanza che esercita su tali organizzazioni; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale;

c.

la gestione strategica di tali organizzazioni.

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L'esecuzione di procedure di appalto secondo il diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale, se: 2

3

a.

la Confederazione detiene partecipazioni nell'organizzazione;

b.

nessun privato detiene partecipazioni nell'organizzazione; e

c.

l'organizzazione non fornisce alcuna prestazione a privati.

Il Consiglio federale può attribuire a tali organizzazioni competenze decisionali.

Può delegare compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria soltanto a organizzazioni che sono state create mediante una convenzione secondo l'articolo 4 o in cui la Confederazione assume partecipazioni secondo l'articolo 5. La legge federale del 21 giugno 20193 sugli appalti pubblici non si applica alla scelta dell'organizzazione o della persona.

4

Art. 9

Software a codice sorgente aperto

Le autorità federali assoggettate alla presente legge pubblicano il codice sorgente dei software che sviluppano o fanno sviluppare per l'adempimento dei propri compiti, sempre che i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza non escludano o limitino questa possibilità.

1

Autorizzano ogni persona a utilizzare, sviluppare ulteriormente e trasmettere i software senza richiedere il pagamento di licenze.

2

I diritti di cui al capoverso 2 sono conferiti sotto forma di licenze di diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra licenzianti e licenziatari sono giudicate secondo il diritto civile.

3

Per quanto possibile e opportuno, si usano testi di licenze riconosciuti a livello internazionale. È esclusa qualsiasi pretesa in materia di responsabilità da parte dei licenziatari, sempre che ciò sia giuridicamente possibile.

4

Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate in particolare all'integrazione, alla manutenzione, alla garanzia della sicurezza delle informazioni e al supporto, purché tali prestazioni servano all'adempimento dei compiti delle autorità e possano essere fornite con un onere proporzionato.

5

Per le prestazioni di servizi complementari esse richiedono una rimunerazione a copertura dei costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

6

3

RS 172.056.1

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Art. 10

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Dati pubblici aperti

Le unità amministrative assoggettate alla presente legge rendono accessibili al pubblico i loro dati che raccolgono o generano per l'adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in collezioni.

1

2

Non sono resi accessibili al pubblico: a.

i dati personali e i dati di persone giuridiche;

b.

i dati che, in virtù di atti normativi cantonali o di altri atti normativi federali, non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative ai diritti d'autore, agli obblighi di mantenere il segreto la cui violazione è punita penalmente, alla sicurezza delle informazioni e ai registri ufficiali;

c.

i dati la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Laddove necessario, il Consiglio federale disciplina il quadro di riferimento per la preparazione e la messa a disposizione dei dati di cui al capoverso 2 lettera c; a tal fine tiene conto in particolare dello stato della tecnica e dell'utilità dei dati per la società, l'ambiente e l'economia.

3

I dati sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Possono essere riutilizzati senza restrizioni; sono fatti salvi gli obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.

4

Per i dati di cui al capoverso 1 archiviati conformemente alla legge del 26 giugno 19984 sull'archiviazione, l'obbligo di pubblicazione decade. I dati archiviati che sono stati raccolti o generati per l'adempimento di compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni possono, in casi motivati, essere resi accessibili al pubblico.

5

Le unità amministrative non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza, la plausibilità o altri aspetti dei dati di cui al capoverso 1 per il solo motivo che essi saranno pubblicati.

6

7

Non sussiste alcun diritto all'accesso ai dati di cui al capoverso 1.

Art. 11

Messa a disposizione e utilizzo di mezzi TIC da parte delle autorità federali

La Cancelleria federale può disporre che le autorità federali assoggettate alla presente legge mettano a disposizione a livello centralizzato determinate tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi a esse connesse ai fini dell'adempimento dei compiti delle autorità.

1

Può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare determinati mezzi TIC se questi servono all'adempimento dei compiti delle autorità.

2

4

RS 152.1

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Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere mezzi TIC a disposizione dei Cantoni e dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato, se a queste ultime spetta l'esecuzione del diritto federale.

Possono mettere a disposizione mezzi TIC per l'esecuzione del diritto cantonale se: 3

a.

tali mezzi sono messi contemporaneamente a disposizione per l'adempimento dei compiti delle autorità federali;

b.

non è compromesso l'adempimento dei compiti principali dell'autorità federale interessata; e

c.

non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

I Cantoni assumono i costi in misura proporzionale all'utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei mezzi TIC. Il Consiglio federale ne determina il calcolo.

4

I mezzi TIC il cui utilizzo richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguarda i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, possono essere messi a disposizione soltanto se tali basi legali esistono.

5

Art. 12

Standard

La Cancelleria federale può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono l'interoperabilità di sistemi diversi. A tal fine, si basa su standard aperti consolidati a livello internazionale.

1

2

L'articolo 11 capoverso 5 si applica per analogia.

3

Gli standard sono presi in considerazione al momento dell'acquisizione.

Art. 13

Interfacce

Le autorità federali si assicurano di poter scambiare i dati nell'ambito del diritto applicabile, attraverso interfacce elettroniche, sia tra di esse sia con i Cantoni, i Comuni e i privati, sempre che non vi si oppongano motivi preponderanti riguardanti in particolare la sicurezza dei dati o aspetti di carattere economico.

1

2

Non sussiste alcun diritto all'utilizzo di tali interfacce.

Art. 14

Piattaforma di interoperabilità

L'Ufficio federale di statistica gestisce in Internet una piattaforma pubblica su cui sono facilmente accessibili in forma elettronica, direttamente o attraverso l'indicazione di riferimenti, in particolare le seguenti informazioni: 1

a.

i metadati di raccolte strutturate di dati elettronici dell'Amministrazione federale, compresi i metadati dei dati pubblici aperti di cui all'articolo 10;

b.

un elenco delle interfacce di cui all'articolo 13 e delle informazioni necessarie al loro utilizzo, sempre che la sicurezza delle informazioni non sia messa in pericolo;

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c.

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una panoramica delle prestazioni delle autorità disponibili in forma elettronica.

Il Consiglio federale stabilisce quali metadati devono essere pubblicati. Può autorizzare l'Ufficio federale di statistica a disciplinare la forma dei metadati d'intesa con la Cancelleria federale.

2

I Cantoni possono rendere accessibili sulla piattaforma i propri metadati, interfacce e applicazioni alle condizioni previste nell'articolo 11 capoversi 3 e 4.

3

Art. 15 1

Progetti pilota

I progetti pilota possono essere eseguiti se sono adempiute le seguenti condizioni: a.

il progetto pilota fa parte di un progetto legislativo;

b.

il progetto pilota è necessario per acquisire conoscenze in vista di un'attuazione su larga scala;

c.

i requisiti relativi alla protezione dei dati, alla protezione delle informazioni e alla sicurezza TIC sono soddisfatti;

d.

è testato sotto il profilo tecnico un processo innovativo che promette grandi vantaggi, in particolare per l'economia o la popolazione, oppure un notevole miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nell'adempimento dei compiti delle autorità;

e.

i rischi delle tecnologie impiegate e del loro utilizzo sono noti e possono essere gestiti mediante strumenti collaudati;

f.

la cerchia delle persone interessate è limitata nella misura necessaria allo scopo del progetto pilota;

g.

tutte le persone interessate dal progetto pilota, in particolare sotto il profilo del trattamento dei dati personali, hanno dato il proprio consenso e possono revocarlo in qualsiasi momento.

È fatto salvo l'articolo 35 della legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati.

2

Durante lo svolgimento del progetto pilota, negli ambiti di cui al capoverso 1 lettera c è possibile derogare a disposizioni di leggi od ordinanze applicabili, se: 3

a.

lo scopo del progetto pilota lo richiede, in particolare perché è indispensabile trattare dati personali non anonimizzati; e

b.

il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle disposizioni in questione è garantito in altro modo.

Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale disciplinano il progetto pilota, in particolare le deroghe di cui al capoverso 3. Il Dipartimento emana le proprie regolamentazioni d'intesa con la Cancelleria federale.

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RS 235.1; RU 2022 491

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Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale consultano previamente i servizi di vigilanza e coordinamento competenti, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

5

Il progetto pilota deve essere limitato alla durata necessaria per acquisire le conoscenze auspicate. Dura al massimo due anni. Può essere prorogato una sola volta di due anni.

6

Il servizio competente informa regolarmente la Cancelleria federale e le autorità di vigilanza competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota e su eventi particolari. Il Consiglio federale presenta annualmente un rapporto all'Assemblea federale sui progetti pilota in corso e su quelli conclusi.

7

Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei progetti pilota nell'ambito dei crediti stanziati.

8

Art. 16

Finanziamento iniziale relativo al periodo 2024­2027 per il promovimento di infrastrutture e servizi di base digitali urgenti

Insieme ai Cantoni, per il periodo 2024­2027 il Consiglio federale definisce una agenda volta a promuovere infrastrutture e servizi di base digitali di cui l'amministrazione pubblica ha urgente bisogno. L'agenda indica i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari per il finanziamento iniziale.

1

La Confederazione può concludere con tutti i Cantoni o con una parte di essi una convenzione ai sensi dell'articolo 4, in cui sono fissati l'ammontare dei contributi che la Confederazione e i Cantoni devono versare per l'attuazione dell'agenda, nei limiti dei crediti stanziati, nonché i progetti da finanziare.

2

La convenzione può prevedere che la Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versi aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 7 per i progetti inclusi nell'agenda.

3

La Confederazione partecipa al finanziamento iniziale in ragione di due terzi al massimo; fornisce questo contributo soltanto se i Cantoni assumono la parte restante. Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale un limite di spesa.

4

Art. 17

Finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico

La Confederazione può prevedere aiuti finanziari unici per progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato, se tali progetti sono di grande interesse pubblico per la trasformazione digitale della società e dell'economia e se non sono sostenuti dalla Confederazione attraverso altri strumenti di promovimento.

1

I risultati dei lavori elaborati con la partecipazione della Confederazione possono essere utilizzati liberamente.

2

Il Consiglio federale definisce l'entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

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Art. 18

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Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 19

Disposizioni transitorie relative ai dati pubblici aperti

Le unità amministrative possono, in funzione delle proprie risorse, rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe, ma al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore dell'articolo 10.

1

Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o generati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 20

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023 Termine di referendum: 6 luglio 2023

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Allegato (art. 18)

Modifica di altri atti normativi 1. Legge federale del 18 giugno 19996 sulla meteorologia e la climatologia Art. 3 cpv. 3­6 Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: 3

4

a.

appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20237 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA);

b.

diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.

L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: a.

dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti;

b.

dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.

Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.

5

La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.

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6 7

RS 429.1 RS ...

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2. Legge del 9 ottobre 19928 sulla statistica federale Art. 4 cpv. 1bis La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.

1bis

3. Legge federale del 27 giugno 19739 sulle tasse di bollo Art. 6 cpv. 1 lett. ater 1

Non soggiacciono alla tassa: ater. la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società che sono esclusivamente di proprietà pubblica e perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo l'articolo 1 della legge federale del 17 marzo 202310 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, nonché operazioni equivalenti finalizzate alla costituzione di diritti di partecipazione a tali società;

8 9 10

RS 431.01 RS 641.10 RS ...

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