FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Decreto federale che stanzia un credito d'impegno per l'ambiente globale 20232026 del 8 marzo 2023
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20223, decreta:
Art. 1 Per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale è stanziato un credito d'impegno di 197,75 milioni di franchi della durata minima di quattro anni.
1
2
I crediti a preventivo annui sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario.
Art. 2 I mezzi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata di seguito: 1
a.
contributi al Fondo globale per l'ambiente (GEF): 155,4 milioni di franchi;
b.
contributi al Fondo multilaterale per l'ozono del Protocollo di Montreal: 13,55 milioni di franchi;
c.
contributi ai Fondi per il clima SCCF e LDCF: 26 milioni di franchi;
d.
esecuzione del credito d'impegno: 2,8 milioni di franchi.
Nel periodo 20232026 l'Ufficio federale dell'ambiente può effettuare trasferimenti per un importo massimo di 4 milioni di franchi tra i progetti di cui alle lettere c e d.
2
1 2 3
RS 101 RS 814.01 FF 2022 2219
2023-0789
FF 2023 810
Credito d'impegno per l'ambiente globale 20232026. DF
FF 2023 810
Art. 3 L'importo del credito d'impegno si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di giugno 2022 (pari a 104,5 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro: 2023: + 1,4 %; 2024: + 0,8 %; 2025: + 0,9 %; 2026: + 0,9 %.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 28 novembre 2022
Consiglio nazionale, 8 marzo 2023
Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
2/2