FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 6 luglio 2023

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) Modifica del 17 marzo 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20221, decreta: I La legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 74, 84 e 85 della Costituzione federale3; Titolo prima dell'articolo 1

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1, rubrica Abrogata Art. 2 Abrogato

1 2 3

FF 2022 2323 RS 641.81 RS 101

2023-0808

FF 2023 789

Legge sul traffico pesante

FF 2023 789

Art. 5 cpv. 2 Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.

2

Inserire prima del titolo della sezione 3 Art. 5a

Responsabilità solidale

Se il detentore di un veicolo a motore è insolvibile o è stato diffidato invano, il proprietario, il locatore e il fornitore del leasing del veicolo sono solidalmente responsabili: 1

a.

della tassa per il veicolo a motore;

b.

della tassa per i rimorchi trainati; e

c.

degli eventuali interessi ed emolumenti dovuti.

Tali persone non sono solidalmente responsabili se prima della conclusione del contratto l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) conferma, su richiesta, che il detentore del veicolo non è insolvibile né è stato diffidato invano.

2

Se constata a posteriori che il detentore è insolvibile o è stato diffidato invano e se intende assoggettare alla responsabilità solidale la persona solidamente responsabile di cui al capoverso 1, l'UDSC comunica per scritto a tale persona che essa è solidalmente responsabile delle tasse future nonché degli eventuali interessi ed emolumenti dovuti per il veicolo salvo che: 3

a.

essa disdica il contratto entro 60 giorni; o

b.

tutte le tasse e gli eventuali interessi ed emolumenti dovuti per il veicolo siano interamente pagati entro 60 giorni.

Art. 6 cpv. 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.

1

Art. 11

Determinazione dei chilometri percorsi

La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC.

1

Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi.

Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi.

2

2/8

Legge sul traffico pesante

FF 2023 789

In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.

3

Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione.

4

Art. 11a

Fornitore di servizi per la determinazione dei chilometri percorsi

Il Consiglio federale può incaricare un fornitore di servizi (fornitore incaricato) di prestare alle persone assoggettate al pagamento della tassa un servizio per la determinazione dei chilometri percorsi.

1

Il Consiglio federale può autorizzare altri fornitori di servizi a determinare i chilometri percorsi (fornitori autorizzati). Stabilisce le condizioni per l'autorizzazione.

2

Per la determinazione dei chilometri percorsi la persona assoggettata al pagamento della tassa deve ricorrere al servizio del fornitore incaricato oppure di un fornitore autorizzato. Se sceglie il fornitore incaricato, quest'ultimo è tenuto a fornire il proprio servizio.

3

L'UDSC stabilisce le prescrizioni tecniche e operative che i fornitori devono soddisfare. Per l'installazione e l'utilizzo di sistemi di rilevazione nei veicoli può dichiarare applicabili le prescrizioni tecniche e operative dell'UE.

4

Art. 11b

Obblighi del fornitore incaricato e dei fornitori autorizzati

Il fornitore incaricato e i fornitori autorizzati collaborano nell'ambito della riscossione della tassa: 1

a.

registrando le persone assoggettate al pagamento della tassa e i veicoli per i quali queste ultime devono versare la tassa;

b.

fornendo alla persona assoggettata al pagamento della tassa, se necessario, un sistema di rilevazione nel veicolo;

c.

determinando il tragitto percorso dai veicoli;

d.

trasmettendo all'UDSC i dati necessari per la riscossione della tassa (dichiarazione);

e.

versando, nella misura in cui sia da loro dovuta, la tassa all'UDSC entro il termine di pagamento.

Il fornitore incaricato non può esercitare attività economiche diverse da quelle previste dalla presente legge.

2

3

L'autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni.

Per i servizi che prestano a favore dell'UDSC i fornitori possono ricevere una controprestazione. Il Dipartimento federale delle finanze ne stabilisce l'importo per i fornitori autorizzati. Può prevedere un emolumento di riscossione.

4

3/8

Legge sul traffico pesante

FF 2023 789

Art. 12 cpv. 2 Per i veicoli esteri, l'obbligo fiscale inizia con l'entrata nel territorio doganale e termina al più tardi con l'uscita dal territorio doganale.

2

Art. 12a

Nascita del debito fiscale

Il debito fiscale nasce all'inizio della corsa nel territorio doganale. Diventa esigibile dal momento della sua nascita.

Art. 12b

Estinzione del debito fiscale in caso di veicoli esteri

Il debito fiscale per i veicoli esteri per i quali si è ricorso al servizio di un fornitore autorizzato si estingue al momento del pagamento della tassa all'UDSC.

Art. 14a

Misure amministrative

Su richiesta dell'UDSC, l'autorità cantonale competente per l'ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo per un veicolo svizzero per il quale, dopo diffida infruttuosa del suo detentore: 1

a.

la tassa non è stata pagata;

b.

i pagamenti anticipati e le prestazioni di garanzie non sono avvenuti;

c.

ai fini della determinazione dei chilometri percorsi non viene utilizzato uno dei sistemi di rilevazione nel veicolo prescritti;

d.

un sistema di rilevazione nel veicolo difettoso non viene né riparato né sostituito.

Se il rifiuto o la revoca riguarda soltanto un veicolo determinato, le targhe trasferibili possono continuare a essere utilizzate per i veicoli non interessati dalla misura.

2

Se per un veicolo svizzero o estero è soddisfatta una delle condizioni di cui al capoverso 1, l'UDSC può negare il proseguimento della corsa o sequestrare il veicolo.

3

Titolo dopo l'articolo 18

Sezione 4a: Controlli Art. 18a

Principio

L'UDSC effettua controlli per verificare la collaborazione alla riscossione della tassa.

1

2

Può effettuare i controlli in modo automatizzato.

Art. 18b

Controllo del tragitto percorso

L'UDSC può utilizzare i dati del tachigrafo per controllare se i chilometri percorsi calcolati in base al tragitto indicato nella dichiarazione corrispondono a quelli effettivi.

4/8

Legge sul traffico pesante

FF 2023 789

Inserire dopo il titolo della sezione 6 Art. 19b

Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali: a.

la sottrazione della tassa;

b.

la messa in pericolo della tassa.

Art. 20

Sottrazione della tassa

È punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente: 1

a.

omettendo la dichiarazione, procedendo a occultamenti, presentando una dichiarazione inesatta, non mettendo in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte della tassa; o

b.

procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito.

Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa fino al triplo della tassa sottratta o del profitto fiscale indebito.

2

3

Il tentativo è punibile.

Se non possono essere determinati esattamente, la tassa sottratta o il profitto fiscale indebito sono stimati nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

Art. 20a 1

2

Messa in pericolo della tassa mediante violazione degli obblighi procedurali

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

non mette in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo prima dell'inizio della corsa nel territorio doganale;

b.

non mette in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo a motore al quale esso è destinato;

c.

non tiene ininterrottamente in funzione il sistema di rilevazione nel veicolo durante la corsa;

d.

non dichiara correttamente nel sistema di rilevazione nel veicolo un rimorchio trainato;

e.

omette la dichiarazione, presenta una dichiarazione inesatta, non trasmette i dati determinanti per la verifica della riscossione della tassa o non li trasmette correttamente.

Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

5/8

Legge sul traffico pesante

Art. 22

FF 2023 789

Perseguimento penale

Le infrazioni fiscali alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

1

2

L'UDSC è l'autorità di perseguimento e giudizio.

Inserire prima del titolo della sezione 7 Art. 23a

Contestazione della fatturazione in caso di ricorso al servizio di un fornitore del SET

Se considera errata la fatturazione emessa da un fornitore autorizzato del sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (fornitore del SET), la persona assoggettata al pagamento della tassa può contestare la fattura al fornitore del SET entro il termine di opposizione. Il fornitore del SET è tenuto a verificare la contestazione. Qualora il trattamento della contestazione non rientri nella sua competenza, la trasmette all'UDSC.

1

Il termine di opposizione contro la tassazione è considerato rispettato con la presentazione della contestazione presso il fornitore del SET.

2

Art. 25 Abrogato Art. 25a

Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023

Ai veicoli che all'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 sono equipaggiati con un apparecchio di rilevazione precedente si applica il diritto anteriore. A partire al più tardi dal 1° gennaio 2025 per tali veicoli occorre ricorrere al servizio del fornitore incaricato o di un fornitore autorizzato secondo il nuovo diritto.

1

Le procedure pendenti all'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 sono concluse secondo il diritto anteriore.

2

II La legge federale del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale è modificata come segue:

4 5

6/8

RS 313.0 RS 741.01

Legge sul traffico pesante

FF 2023 789

Art. 89d, frase introduttiva e lett. e Le autorità e i servizi seguenti trattano i dati del SIAC: e.

i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo la legge del 19 dicembre 19976 sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023 Termine di referendum: 6 luglio 2023

6

RS 641.81

7/8

Legge sul traffico pesante

8/8

FF 2023 789