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Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20231, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19912 sulla sistemazione dei corsi d'acqua è modificata come segue: Titolo Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Ingresso visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale3, Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Scopo Art. 1 La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare delle inondazioni, delle erosioni e delle alluvioni (protezione contro le piene).

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FF 2023 858 RS 721.100 RS 101

2023-0778

FF 2023 859

Sistemazione dei corsi d'acqua. LF

Art. 3

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Provvedimenti

I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque e tramite misure di pianificazione del territorio.

1

Non bastando tali provvedimenti, si adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.

2

Le misure devono essere pianificate in funzione del rischio e in modo integrale ed essere valutate globalmente, tenendo conto dell'interazione con i provvedimenti attuati in altri settori.

3

Art. 4

Esigenze

Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene vanno mantenute in modo da garantire la protezione ad un livello costante, in particolare riguardo alla capacità idraulica.

1

Gli interventi sui corsi d'acqua devono soddisfare le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque.

2

Art. 6

Indennità per l'acquisizione di dati di base e misure di protezione contro le piene

Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l'acquisizione di dati di base e misure necessarie per la protezione contro le piene a livello di pianificazione del territorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

1

Essa può accordare ai Cantoni le indennità singolarmente per progetti particolarmente onerosi.

2

3

Essa accorda indennità in particolare per: a.

l'acquisizione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;

b.

misure di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione del rischio e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;

c.

misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;

d.

misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere e impianti di protezione;

e.

misure per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e per i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.

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Le spese sono computabili se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.

4

Il contributo per le spese computabili dell'acquisizione di dati di base è del 50 per cento e quello riferito alle misure del 35 per cento.

5

6 Il

contributo per le misure può essere incrementato: a.

fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;

b.

fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.

Art. 7

Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l'informazione

Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per: 1

2

a.

la formazione continua di specialisti;

b.

progetti per lo studio e lo sviluppo di dati di base e misure di protezione contro le piene;

c.

l'informazione al pubblico.

Gli aiuti finanziari possono essere accordati a: a.

istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;

b.

associazioni professionali e di categoria nazionali;

c.

Cantoni;

d.

enti di diritto pubblico;

e.

gestori di impianti.

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull'interesse della Confederazione per l'adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.

3

Essi possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.

4

Art. 8 Abrogato Art. 9 1

Condizioni per la concessione dei contributi

Le indennità di cui all'articolo 6 sono accordate alle seguenti condizioni: a.

le misure si basano su una pianificazione integrale;

b.

le misure adempiono le esigenze legali;

c.

le misure presentano un rapporto costi-benefici favorevole.

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Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 7 sono accordati alle seguenti condizioni: a.

le attività e i progetti sono di interesse nazionale;

b.

le attività e i progetti adempiono le esigenze legali;

c.

le attività e i progetti sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.

Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

3

Art. 11 cpv. 4 L'Ufficio federale dell'ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.

4

Inserire prima del titolo della sezione 5 Art. 12a

Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito ai dati di base e alle misure di protezione contro le piene.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque Art. 4 lett. n Ai sensi della presente legge si intendono per: n.

manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene.

Art. 37 1

Interventi nelle acque superficiali

Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se: a.

lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 19917 sulla sistemazione dei corsi d'acqua);

b.

è necessario per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;

c.

è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure

d.

in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette.

Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale.

2

Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da: 3

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a.

offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;

b.

salvaguardare per quanto possibile l'interazione tra acque superficiali e acque sotterranee;

c.

favorire la crescita di una vegetazione ripuaria stanziale.

Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

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I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali e al ripristino, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti.

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2. Legge federale del 4 ottobre 19918 sulle foreste Art. 19 Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla messa in sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o caduta di sassi, come pure alle opere forestali per la sistemazione dei torrenti. I provvedimenti devono essere pianificati in funzione del rischio e in modo integrale, utilizzando per quanto possibile metodi rispettosi della natura.

Art. 36

Protezione da catastrofi naturali

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per l'acquisizione di dati di base e i provvedimenti necessari per la protezione da catastrofi naturali a livello di pianificazione del territorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

1

2

Le indennità sono accordate segnatamente per: a.

l'acquisizione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazione dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;

b.

provvedimenti di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione dei rischi e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;

c.

provvedimenti organizzativi quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;

d.

provvedimenti biologici quali la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura di giovani popolamenti;

e.

provvedimenti tecnici quali la manutenzione, il ripristino, la sostituzione e la costruzione di opere e impianti protettivi;

f.

la sistemazione dei danni nelle aree di ritenzione in caso di evento.

In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

3

L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.

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3. Legge federale del 22 marzo 19859 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo Art. 32 cpv. 1 I contributi della Confederazione sono commisurati alle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 199110 sulle foreste e della legge federale del 21 giugno 199111 sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

1

4. Legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 22 cpv. 2 Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legge federale del 21 giugno 199113 sulla sistemazione dei corsi d'acqua o dalla legge federale del 24 gennaio 199114 sulla protezione delle acque.

2

5. Legge del 22 dicembre 191615 sulle forze idriche Art. 17 cpv. 2 L'autorità cantonale vigila affinché siano osservate le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.

2

Art. 21, titolo marginale e cpv. 1 A. Vigilanza delle autorità I. Salvaguardia della protezione contro le piene e della polizia delle acque

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Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque.

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RS 725.116.2 RS 921.0 RS 721.100 RS 451 RS 721.100 RS 814.20 RS 721.80

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Art. 30 VII. Accesso alle autorità

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I possessori d'impianti idraulici e i rivieraschi hanno l'obbligo di concedere libero accesso alle autorità competenti cui è affidata la polizia delle acque e della navigazione, la sorveglianza della pesca, la protezione contro le piene nonché i lavori idrometrici.