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Legge federale sulle ferrovie

Disegno

(Lferr) (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20231, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione (concerne soltanto il testo francese) Art. 4

Sistema di gestione della sicurezza

Chi intende costruire o esercitare un'infrastruttura ferroviaria oppure effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un sistema di gestione della sicurezza.

1

Il sistema di gestione della sicurezza deve essere idoneo a garantire la sicurezza della costruzione e dell'esercizio dell'infrastruttura nonché dei trasporti ferroviari.

2

Art. 4a

Tronchi di confine e tratte in prossimità della frontiera

Sulle tratte che conducono dall'ultimo punto d'esercizio in Svizzera al primo all'estero (tronchi di confine) l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può consentire l'applicazione delle prescrizioni tecniche e d'esercizio vigenti nei Paesi confinanti.

1

Sui tronchi di confine e sulle tratte in prossimità della frontiera ad essi collegate può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri.

2

1 2

FF 2023 703 RS 742.101

2023-0648

FF 2023 704

Ferrovie. LF (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE)

FF 2023 704

Art. 7 cpv. 2, primo periodo Se sono trasferiti solo taluni diritti od obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all'UFT, per conoscenza, i contratti d'esercizio conclusi a tale scopo. ...

2

Art. 8a

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione di sicurezza

L'UFT rilascia l'autorizzazione di sicurezza se il gestore dell'infrastruttura dispone di un sistema di gestione della sicurezza.

1

L'autorizzazione di sicurezza è rilasciata per cinque anni al massimo. Può essere rinnovata.

2

L'UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la cooperazione nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per le infrastrutture transfrontaliere.

3

Art. 8c cpv. 1, primo periodo (concene soltanto il testo francese), secondo periodo, e cpv. 2 ... Il Consiglio federale può prevedere deroghe per trasporti ferroviari effettuati esclusivamente su territori circoscritti e per trasporti su tratte a scartamento ridotto e su tratte a scartamento normale non interoperabili.

1

2

Abrogato

Art. 8e

Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza

L'UFT rilascia il certificato di sicurezza se l'impresa di trasporto ferroviario dispone di un sistema di gestione della sicurezza.

1

Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato.

2

Il Consiglio federale può concludere con l'Unione europea (UE) un accordo sul riconoscimento da parte della Svizzera dei certificati di sicurezza rilasciati dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA).

3

L'UFT conviene con l'ERA la cooperazione nell'ambito del rilascio dei certificati di sicurezza.

4

L'UFT può concludere con le competenti autorità dei Paesi confinanti accordi sul riconoscimento di certificati di sicurezza per le tratte in prossimità della frontiera.

5

Art. 14a

Obbligo di collaborazione

Le imprese ferroviarie e i servizi responsabili della manutenzione dei veicoli devono fornire all'UFT, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari nell'ambito della sua attività di vigilanza. Devono inoltre concedere all'UFT libero accesso a tutti gli impianti ferroviari, ai veicoli e agli altri impianti rilevanti per l'esercizio e la 1

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manutenzione dell'infrastruttura e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

Le imprese di trasporto ferroviario hanno gli stessi obblighi nei confronti dell'ERA se il certificato di sicurezza è rilasciato da quest'ultima.

2

Art. 15

Notifica e inchiesta sugli incidenti e i quasi incidenti

Le imprese ferroviarie devono notificare gli incidenti e i quasi incidenti nell'esercizio delle ferrovie: 1

a.

al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) immediatamente;

b.

all'UFT entro 30 giorni.

Per ogni incidente e quasi incidente nell'esercizio delle ferrovie il SISI apre un'inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.

2

L'inchiesta serve a impedire incidenti analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.

3

Gli interessati e le persone che possono contribuire al chiarimento delle cause dell'incidente o del quasi incidente devono fornire al SISI le informazioni e i documenti necessari. Devono inoltre concedere al SISI libero accesso al luogo dell'incidente nonché agli impianti ferroviari, ai veicoli e agli altri impianti interessati rilevanti per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di inchiesta.

4

Art. 15a cpv. 3, primo periodo, 3bis e 3ter La Commissione d'inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di un proprio ufficio d'inchiesta. ...

3

Può concludere accordi con servizi d'inchiesta esteri in merito all'inchiesta su incidenti e quasi incidenti.

3bis

Nel singolo caso l'ufficio d'inchiesta può inoltre cooperare, su richiesta di un'autorità estera, all'inchiesta su incidenti e quasi incidenti all'estero.

3ter

Art. 15b cpv. 1, primo periodo, cpv. 2, frase introduttiva, cpv. 3, primo periodo, e cpv. 4 1

La Commissione d'inchiesta redige un rapporto per ogni inchiesta. ...

2

Per chiarire i fatti, l'ufficio d'inchiesta può ordinare:

3

Se tange diritti od obblighi, emana decisioni formali. ...

Le decisioni emanate dall'ufficio d'inchiesta nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione d'inchiesta.

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Art. 16 cpv. 1bis L'UFT può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per la sicurezza dell'infrastruttura, in particolare per la costruzione e l'esercizio della medesima: 1bis

a.

i dati concernenti la salute;

b.

i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.

Art. 16a

Trattamento di dati da parte del gestore dell'infrastruttura

Per il trattamento di dati personali, il gestore dell'infrastruttura sottostà agli articoli 33­42 della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà invece agli articoli 30­32 LPD.

1

Può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo l'articolo 16 capoverso 1bis, se è necessario per la sicurezza dell'infrastruttura, in particolare per la costruzione e l'esercizio della medesima. Ciò vale anche per terzi che svolgono compiti per il gestore dell'infrastruttura. Quest'ultimo rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

2

Art. 17a cpv. 1 e 6 L'UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge, sempre che non siano iscritti in un registro dei veicoli dell'UE.

1

Il Consiglio federale può convenire con l'UE la registrazione dei veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera nei registri dei veicoli dell'UE.

6

Art. 17c

Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

L'UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza della costruzione e dell'esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli in funzione dei rischi mediante controlli a campione.

1

Nell'ambito delle procedure di autorizzazione valuta questi aspetti sulla base della prova fornita in merito alla sicurezza. Stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie volte a fornire la prova in merito alla sicurezza nelle procedure di autorizzazione.

2

Può scambiare i dati necessari per la valutazione e i risultati della stessa con l'ERA, altre autorità preposte alla sicurezza, le imprese ferroviarie, i detentori e le persone responsabili della manutenzione.

3

3

RS 235.1; RU 2022 491

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Inserire dopo il titolo della sezione 7 Art. 18vbis

Prova in merito alla sicurezza

Chi intende esercitare un impianto ferroviario o un veicolo deve provarne la sicurezza.

Art. 18w

Autorizzazione d'esercizio per impianti ferroviari

Per gli impianti ferroviari modificati in modo rilevante è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFT.

1

Per gli impianti ferroviari nuovi, ristrutturati o rinnovati è necessaria un'autorizzazione d'esercizio se l'UFT lo stabilisce.

2

L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e l'impianto ferroviario è conforme alle prescrizioni determinanti.

3

L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

4

Art. 18wbis

Autorizzazione d'esercizio per veicoli

Per i veicoli nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFT.

1

L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il veicolo è conforme alle prescrizioni determinanti.

2

L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

3

Art. 23c

Autorizzazione d'esercizio per impianti ferroviari

Per gli impianti ferroviari nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFT.

1

Per gli impianti ferroviari ristrutturati o rinnovati è necessaria un'autorizzazione d'esercizio se l'UFT lo stabilisce.

2

L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se l'impianto ferroviario, comprese le sue interfacce, è conforme ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.

3

L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

4

Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.

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Art. 23cbis

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Messa in circolazione di veicoli

I veicoli nuovi o modificati in modo rilevante possono essere messi in circolazione su un'infrastruttura ferroviaria soltanto se il detentore dispone di un'apposita autorizzazione dell'UFT.

1

L'UFT rilascia l'autorizzazione se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il veicolo, comprese le sue interfacce, è conforme ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.

2

L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

3

Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.

4

Stabilisce quali autorizzazioni di Stati esteri o dell'ERA sono riconosciute. Può prevedere che le autorizzazioni destinate a essere valide non solo in Svizzera siano di esclusiva competenza dell'ERA.

5

L'UFT conviene con l'ERA la cooperazione nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni per i veicoli.

6

Può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle autorizzazioni per la messa in circolazione di veicoli su tratte in prossimità della frontiera.

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Art. 23d

Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi

Per ristrutturazione s'intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni complessive.

1

Per rinnovo s'intendono importanti lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni complessive.

2

Art. 23e

Modifiche

I sottosistemi ristrutturati o rinnovati e altre modifiche, compresa la sostituzione nell'ambito di lavori di manutenzione, devono essere conformi ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti. Per le deroghe è richiesta un'autorizzazione dell'UFT.

1

La sostituzione di elementi di costruzione sottoposti al diritto previgente con elementi di costruzione dello stesso tipo è consentita se attuata nell'ambito di lavori di manutenzione.

2

3

La prova in merito alla sicurezza deve essere aggiornata.

Art. 23ebis

Libera circolazione di sottosistemi mobili

I veicoli e il controllo-comando e segnalamento di bordo possono essere immessi in commercio solo se soddisfano i requisiti essenziali ed è stata ottenuta la pertinente dichiarazione di verifica.

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Art. 23eter

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Immissione in commercio di componenti di interoperabilità

Gli elementi di costruzione destinati a essere incorporati in un sottosistema (componenti di interoperabilità) possono essere immessi in commercio solo se soddisfano i requisiti essenziali ed è stata ottenuta la pertinente dichiarazione.

Art. 23f 1

Competenze

Tenuto conto del diritto internazionale, il Consiglio federale emana: a.

i requisiti essenziali per i sottosistemi e i componenti d'interoperabilità;

b.

le altre prescrizioni necessarie per garantire l'interoperabilità con il sistema ferroviario europeo.

Può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell'ambito dell'elaborazione e dell'applicazione di prescrizioni e norme internazionali.

2

3

Tenuto conto del diritto internazionale, l'UFT emana: a.

le disposizioni tecniche d'esecuzione per i sottosistemi e i componenti d'interoperabilità;

b.

le disposizioni applicabili a complemento o in deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); notifica queste disposizioni alla Commissione europea e le comunica le parti del sistema ferroviario che necessitano di provvedimenti particolari, temporanei o permanenti, nelle STI.

L'UFT notifica alla Commissione europea o all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia le altre disposizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili a complemento o in deroga al diritto europeo o internazionale.

4

D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d'esecuzione. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale.

5

Art. 23h Abrogato Art. 23i cpv. 2 lett. f 2

A questo scopo gli organi di controllo dell'UFT possono: f.

scambiare informazioni con la Commissione europea, l'ERA e altre autorità e servizi coinvolti nella sorveglianza del mercato.

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Art. 23j cpv. 1 La prova che il sottosistema o il componente di interoperabilità è conforme ai requisiti essenziali è fornita mediante: 1

a.

una dichiarazione di verifica oppure una dichiarazione di conformità o di idoneità all'impiego del fabbricante o di un suo mandatario; e

b.

un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità o da un organismo designato.

Art. 23l cpv. 2 Può scambiare i dati necessari per l'esercizio sicuro di veicoli interoperabili con l'ERA e le autorità preposte alla sicurezza di Stati esteri.

2

Art. 40bbis

Assicurazione di responsabilità civile

Il titolare di un'impresa di trasporto ferroviario deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per una somma di copertura di almeno 100 milioni di franchi.

Art. 80 cpv. 2 L'UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle abilitazioni del personale rilevante per la sicurezza su tratte in prossimità della frontiera.

2

Art. 86a cpv. 1 lett. d ed e È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

d.

esercita o fa esercitare un impianto senza disporre della concessione d'infrastruttura o dell'autorizzazione di sicurezza necessarie secondo l'articolo 5 o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;

e.

esercita o fa esercitare un veicolo senza disporre dell'autorizzazione di accesso alla rete o del certificato di sicurezza necessari secondo l'articolo 8c o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;

Art. 96b

Disposizione transitoria della modifica del ...

I certificati di sicurezza di altri Stati che si applicano anche in Svizzera restano validi fino alla loro scadenza, al più tardi sino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

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Art. 97 cpv. 2 L'UFT può emanare disposizioni d'esecuzione tecniche e d'esercizio in merito alle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale.

2

II La legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici è modificata come segue: Art. 21 Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'articolo 3 è affidato: a.

all'Ufficio federale dei trasporti per: 1. gli impianti elettrici specifici della ferrovia, 2. gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario, 3. le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari;

b.

a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 734.0

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