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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Edilizia del 27 febbraio 2023

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Edilizia della Società Svizzera degli Impresari Costruttori conformemente al regolamento del 5 maggio 20222 allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1°aprile 2023.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

27 febbraio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2023-0723

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Allegato (art. 1)

Regolamento del fondo per la formazione professionale Edilizia

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

La Società Svizzera degli Impresari Costruttori (SSIC) con le sue sezioni / regioni e organizzazioni professionali gestisce un fondo per la formazione professionale sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale Edilizia (FFP Edilizia)» ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore dell'edilizia principale.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che svolgono attività tipiche del settore. Fra queste ultime rientrano in particolare: 1

3

a.

edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b.

lavori di scavo, demolizioni (inclusi lo smantellamento e risanamento di costruzioni), stoccaggio e riciclaggio di materiale di scavo, di demolizione e di

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altri materiali da costruzione non prodotti industrialmente; sono esclusi gli impianti fissi di riciclaggio al di fuori del cantiere e le discariche autorizzate ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale che vi lavora; c.

selciatura;

d.

iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo;

e.

rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini.

Il campo d'applicazione aziendale include tutte le aziende o parti di aziende e tutti i cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori nel settore dell'edilizia principale.

2

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore o della formazione professionale continua: 1

a.

titoli della formazione professionale di base, compresi i titoli anteriori di formazione equivalenti: 1. aiuto muratrice/aiuto muratore CFP, 2. muratrice/muratore AFC, 3. addetta/o alla costruzione stradale CFP, 4. costruttrice stradale/costruttore stradale AFC, 5. addetta sondatrice/addetto sondatore CFP, 6. sondatrice/sondatore AFC, 7. addetta/o alla costruzione di sottofondi e pavimenti industriali CFP, 8. costruttrice di sottofondi e pavimenti industriali/costruttore di sottofondi e pavimenti industriali AFC, 9. posatrice di pietre/posatore di pietre CFP, 10. selciatrice/selciatore AFC, 11. operatrice al taglio edile/operatore al taglio edile AFC;

b.

titoli della formazione professionale superiore, compresi i titoli anteriori di formazione equivalenti: 1. capo muratrice/capo muratore con attestato professionale federale, 2. capo costruttrice stradale/capo costruttore stradale con attestato professionale federale, 3. capo operatrice al taglio edile/capo operatore al taglio edile con attestato professionale federale, 4. capo sondatrice/capo sondatore con attestato professionale federale, 5. specialista del brillamento con attestato professionale federale, 6. specialista in risanamento edile con attestato professionale federale, 7. controllore di materiali da costruzione con attestato professionale federale, 3 / 10

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8.

9.

c.

tecnica/o dipl. SSS conduzione di lavori edili, impresaria costruttrice diplomata/impresario costruttore diplomato;

titoli riconosciuti della formazione professionale continua: 1. capo squadra muratrice/capo squadra muratore, 2. conducente di macchine di cantiere, 3. gruista (patente), 4. titolare di un permesso di brillamento (permesso), 5. preposta/o alla sicurezza sul lavoro (attestato).

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1. Inoltre è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore senza essere in possesso di uno dei titoli di cui al capoverso 1.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti: 1

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere, garanzia della qualità e controlling, nonché lo sviluppo concettuale di offerte formative della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua in tutte e tre le regioni linguistiche;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore e di altri documenti relativi allo sviluppo delle professioni nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti, materiale didattico e strumenti didattici per l'insegnamento e l'apprendimento a sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua nonché dello sviluppo delle carriere nel settore;

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d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di qualificazione delle offerte formative sostenute dalla SSIC, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

marketing delle professioni, reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

f.

partecipazione a campionati nazionali e internazionali delle professioni nonché programmazione, organizzazione e svolgimento connessi alla partecipazione;

g.

collaborazione nell'ambito di progetti e organi d'importanza strategica e a livello nazionale e/o internazionale;

h.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

i.

copertura delle spese organizzative, amministrative, di esame e di controllo sostenute dalla SSIC in relazione ai compiti svolti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

Il Comitato centrale della SSIC può decidere di destinare altri contributi finanziari provenienti dal fondo a misure conformi allo scopo enunciato nell'articolo 2 del presente regolamento.

2

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

I contributi al fondo sono calcolati in funzione dell'azienda di cui all'articolo 4 nonché del totale delle persone che svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

1

Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

2

Art. 9 1

2

Contributi

I contributi si suddividono in: a.

contributo annuale per azienda secondo l'articolo 4: 360.00 franchi

b.

contributi mensili pro capite secondo l'articolo 5: 2.25 franchi

Per i membri della SSIC tali contributi sono compresi nella tassa sociale.

Le aziende individuali sono tenute al versamento di contributi. Versano soltanto il contributo di base.

3

4

Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

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Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

5

6

I contributi devono essere versati ogni anno.

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non devono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

1

Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

2

Sezione 5: Riscossione dei contributi Art. 12

Comunicazione dei contributi

Il fondo chiede alle aziende assoggettate di comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo il numero dei loro dipendenti soggetti al fondo e i rispettivi mesi contributivi. In caso di scioglimento di un'azienda tale comunicazione va fatta immediatamente.

1

Se un'azienda assoggettata omette di comunicare tali dati, la Commissione del fondo è autorizzata a imporle una tassa dopo un unico sollecito da parte della segreteria. Tale tassa ammonta a 50 franchi a titolo di indennizzo amministrativo.

2

Art. 13

Fatturazione

1

I contributi vengono riscossi una volta all'anno.

2

Per tutte le fatture il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di fatturazione.

Gli interessi di mora ammontano al 5 per cento a partire dal 30°giorno dalla scadenza del termine di pagamento.

3

4 5

RS 831.40 RS 412.101

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Art. 14

Incasso dei contributi

I contributi sono incassati dalla segreteria del FFP Edilizia. Il recupero dei crediti avviene secondo le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)6.

1

Con il secondo sollecito vengono riscossi 50 franchi a titolo d'indennizzo amministrativo e interessi di mora a partire dal 30° giorno dalla data di emissione della fattura.

2

Art. 15

Scambio dei dati

Ai fini della riscossione dei contributi, in qualità di titolare del FFP Edilizia la SSIC può richiedere a istituti che identificano le imprese come aziende del settore dell'edilizia principale ai sensi dell'articolo 4 (p. es. l'Ufficio di coordinamento esecutivo del settore dell'edilizia principale) dati delle aziende soggette al FFP Edilizia, in particolare: 1

a.

numero unico d'identificazione delle imprese (in particolare IDI);

b.

tipo, struttura e status dell'azienda (in particolare sede principale, succursale, filiale e relativi collegamenti/strutture; imprese temporanee; in attività, in liquidazione);

c.

dati di contatto (in particolare indirizzo, nome, indirizzo principale/indirizzo, indirizzo di corrispondenza, lingua di corrispondenza);

d.

dati relativi all'assoggettamento nel settore dell'edilizia principale (in particolare assoggettamento al CNM o altri CCL; assoggettamento parziale nel settore dell'edilizia principale o in altri settori) e relativi metadati (in particolare data dell'assoggettamento, decisione di assoggettamento e basi di assoggettamento, dati relativi allo status incl. opposizione);

e.

informazioni sulle caratteristiche e sull'ambito di attività dell'azienda;

f.

informazioni sulla verifica della coerenza e della qualità delle informazioni fornite.

Per la corretta attuazione della riscossione dei contributi è possibile confrontare i dati tra il FFP Edilizia e la SSIC in qualità di titolare del FFP Edilizia.

2

Il FFP Edilizia può raccogliere ulteriori dati a fini di ricerca e statistici necessari per l'organizzazione, lo sviluppo e la promozione della formazione e della formazione continua del settore dell'edilizia principale (ai sensi dell'art. 7 Prestazioni).

3

4 Tutti i trattamenti dei dati avvengono nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati e dei principi delle buone pratiche.

6

RS 281.1

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Sezione 6: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 16

Comitato centrale

Il Comitato centrale della SSIC è l'organo di vigilanza del FFP Edilizia ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

Assolve in particolare i seguenti compiti: a.

nomina i membri della Commissione del fondo;

b.

costituisce una segreteria;

c.

emana un regolamento esecutivo;

d.

ridefinisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e l'importo destinato alla costituzione di riserve.

Art. 17

Commissione del fondo

La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

1

2

Ha in particolare i seguenti compiti: a.

delibera sull'assoggettamento di un'azienda al fondo e su eccezioni secondo l'articolo 13 capoverso 2 del presente regolamento, su richiesta della segreteria;

b.

delibera in materia di determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi, su richiesta della segreteria;

c.

delibera sull'esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo;

d.

approva il preventivo e il consuntivo;

e.

sorveglia l'operato della segreteria.

Art. 18

Segreteria

La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

2

È responsabile in particolare: a.

della riscossione dei contributi;

b.

del pagamento di prestazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento;

c.

dell'amministrazione e della contabilità.

La segretaria può delegare a terzi determinati compiti tra quelli menzionati al capoverso 2 del presente articolo.

3

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Art. 19

Presentazione dei conti, revisione e contabilità

Il fondo figura nella contabilità della SSIC con conti separati per le spese e per gli introiti.

1

I conti del fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti della SSIC, da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 20

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

I conti del fondo e la relazione di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per informazione.

2

Art. 21 1

Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione deve soddisfare i requisiti di legge in materia di abilitazione.

L'ufficio di revisione viene eletto ogni anno dal Comitato centrale della SSIC. L'ufficio di revisione è rieleggibile.

2

Alla fine dell'anno l'ufficio di revisione deve presentare all'organo di vigilanza del fondo (Comitato centrale della SSIC) una relazione scritta sui conti annuali e sul bilancio.

3

Sezione 7: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 22

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato il 20 e 21 novembre 2007 e il 5 maggio 2022 (revisione) dall'assemblea dei delegati conformemente all'articolo 21 dello statuto del 2003 della SSIC.

Art. 23

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

7

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Art. 24

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Comitato centrale della SSIC scioglie il FFP Edilizia con il consenso della SEFRI.

1

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine con l'obbligo di utilizzarlo.

2

Art. 25

Sostituzione di un altro regolamento

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del fondo per la formazione professionale Edilizia del 20 novembre 20078 della Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

Zurigo, 5 maggio 2022

Società Svizzera degli Impresari Costruttori Bernhard Salzmann, direttore Gian-Luca Lardi, presidente centrale Marc Aurel Hunziker, vicedirettore

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