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Termine di referendum: 6 luglio 2023

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi) Modifica del 17 marzo 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 20221; visto il parere del Consiglio federale del 16 febbraio 20222, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3bis 3bis

1 2 3

Le Camere si riuniscono senza indugio in sessione straordinaria quando:

a.

il Consiglio federale ha emanato o modificato un'ordinanza fondandosi sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su poteri di gestione delle crisi conferiti da una delle basi legali di cui all'allegato 2;

b.

è iscritto nel ruolo il disegno di un'ordinanza o di un decreto federale semplice secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale o di una legge federale urgente secondo l'articolo 165 della Costituzione federale;

c.

è stato deciso il differimento o la conclusione anticipata della sessione secondo l'articolo 33a.

FF 2022 301 FF 2022 433 RS 171.10

2023-0829

FF 2023 784

Legge sul Parlamento (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi)

Art. 10a

FF 2023 784

Partecipazione in linea alle sedute delle Camere

Se determinati eventi potrebbero impedire a più parlamentari di partecipare in presenza alle sedute della loro Camera, quest'ultima può consentire a tali parlamentari di partecipare in linea alle sedute, purché sia raggiunto il quorum secondo l'articolo 159 capoverso 1 della Costituzione federale.

1

Un parlamentare può partecipare in linea alle sedute della sua Camera soltanto se, nell'ambito delle circostanze secondo il capoverso 1, è impedito a parteciparvi in presenza a seguito di provvedimenti adottati da un'autorità o di un caso di forza maggiore. Informa tempestivamente il presidente della Camera.

2

I parlamentari che partecipano in linea alle sedute della loro Camera hanno gli stessi diritti dei parlamentari che vi partecipano in presenza, ad eccezione di quello di partecipare alle elezioni come pure alle deliberazioni segrete secondo l'articolo 4 capoverso 2.

3

Se per motivi tecnici un parlamentare non ha potuto trasmettere il proprio voto, la votazione non è ripetuta.

4

I nomi dei parlamentari che partecipano in linea alle sedute sono comunicati alla Camera e all'opinione pubblica.

5

Art. 22 cpv. 3, secondo periodo ... I disegni di ordinanze secondo l'articolo 151 capoverso 2bis sono in ogni caso sottoposti alle commissioni competenti per consultazione.

3

Art. 32 cpv. 3 Se la riunione in presenza a Berna non è possibile, la Conferenza di coordinamento può decidere che l'Assemblea federale si riunisce altrove.

3

Art. 32a

Sedute della Camera in linea

Se la riunione in presenza non è possibile, l'Ufficio di una Camera può decidere di svolgere in linea singole sedute della Camera. Sono fatte salve decisioni contrarie della Camera.

1

Le elezioni, come pure le deliberazioni segrete secondo l'articolo 4 capoverso 2, non possono essere svolte in linea.

2

Se per motivi tecnici un parlamentare non ha potuto trasmettere il proprio voto, la votazione non è ripetuta.

3

Salvo decisioni contrarie della Camera, l'Ufficio determina le sedute che sono svolte in linea e il loro ordine del giorno. Può adottare provvedimenti di tipo organizzativo limitati nel tempo che derogano alle disposizioni del regolamento della Camera.

4

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Inserire prima del titolo del capitolo 2 Art. 33a

Differimento o conclusione anticipata di una sessione

La decisione di una Camera di differire la sessione o di concluderla anticipatamente richiede il consenso dell'altra Camera.

1

Se la riunione in presenza delle Camere non è possibile, la Conferenza di coordinamento può decidere di differire la sessione o di concluderla anticipatamente.

2

Art. 37 cpv. 2 lett. c Abrogata Art. 38 cpv. 2 La Delegazione amministrativa è incaricata della direzione suprema dell'amministrazione parlamentare. Nei limiti delle sue competenze concernenti il progetto di preventivo dell'Assemblea federale assicura in particolare che l'Assemblea federale e i suoi organi dispongano delle necessarie risorse e infrastrutture. Può emanare istruzioni per l'assegnazione di personale e mezzi finanziari.

2

Art. 45a

Sedute

Le sedute delle commissioni si svolgono di norma secondo una pianificazione annuale.

1

Il presidente può stralciare sedute o prevederne di nuove. Sono fatte salve decisioni contrarie della commissione.

2

Tra le sedute ordinarie la commissione si riunisce se la maggioranza dei suoi membri approva mediante circolazione degli atti una proposta inerente a un oggetto la cui trattazione è urgente.

3

Art. 45b 1

Sedute in linea

La commissione può svolgere le sue sedute in linea se: a.

non può riunirsi in presenza; o

b.

deve prendere decisioni di carattere urgente o procedurale.

Una seduta può essere svolta in linea soltanto se il presidente e la maggioranza dei membri della commissione hanno approvato questa modalità mediante circolazione degli atti.

2

Le persone seguenti possono partecipare in linea a una seduta della commissione che si svolge in presenza: 3

a.

i membri della commissione che non possono legalmente farsi rappresentare da un supplente;

b.

i partecipanti ad audizioni secondo l'articolo 45 capoverso 1 lettere b e c.

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Art. 112 cpv. 3bis Se si tratta di un progetto di atto legislativo secondo l'articolo 165 o 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, la commissione può fissare il termine impartito al Consiglio federale in modo tale che sia possibile trattare il progetto nella successiva sessione ordinaria o straordinaria.

3bis

Art. 121 cpv. 1bis e 1ter Se mozioni di ugual tenore di commissioni delle due Camere sono presentate al più tardi una settimana prima della successiva sessione ordinaria o straordinaria, il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione prima della trattazione della stessa durante tale sessione.

1bis

Le mozioni di commissione che incaricano il Consiglio federale di emanare o modificare un'ordinanza poggiante sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su poteri di gestione delle crisi conferiti da una delle basi legali di cui all'allegato 2 sono iscritte all'ordine del giorno dell'eventuale sessione in corso o, al più tardi, della sessione successiva, sia essa ordinaria o straordinaria. Il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione per scritto o a voce.

1ter

Art. 122 cpv. 1, 1bis e 1ter Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo.

1

1bis

Il Consiglio federale riferisce senza indugio se:

a.

una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di modificare un'ordinanza del Consiglio federale in vigore da non più di un anno o di modificare un disegno d'ordinanza del Consiglio federale non è ancora adempiuta dopo sei mesi; oppure

b.

una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di emanare o di modificare un'ordinanza poggiante sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su poteri di gestione delle crisi conferiti da una delle basi legali di cui all'allegato 2 non è ancora adempiuta allo scadere del termine impartito al Consiglio federale nel testo della mozione per presentare rapporto.

1ter

Il rapporto del Consiglio federale è trasmesso alle commissioni competenti.

Art. 151 cpv. 2bis Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti sui disegni d'ordinanza e di modifiche d'ordinanza che emana fondandosi sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su poteri di gestione delle crisi conferiti da una delle basi legali di cui all'allegato 2. Se il disegno contiene informazioni classificate come confidenziali o segrete, invece di consultare le commissioni competenti il Consiglio federale 2bis

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informa la Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione.

II Alla presente legge è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 marzo 19884 sulle indennità parlamentari Art. 3 cpv. 3 I parlamentari in congedo di maternità o in congedo di paternità ricevono un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo di maternità e del congedo di paternità si applicano per analogia l'articolo 35a della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro e gli articoli 16c, 16d, 16j e 16k della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno.

3

2. Legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione Art. 3a cpv. 1 lett. c 1

Si può rinunciare a una procedura di consultazione se: c.

il progetto concerne l'emanazione o la modifica di una legge federale secondo l'articolo 165 della Costituzione federale o di un'ordinanza secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c, 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

Art. 10

Consultazione in casi di urgenza

Se in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera c si rinuncia a una procedura di consultazione, l'autorità competente consulta se possibile i governi cantonali e gli ambienti interessati in modo particolare dal progetto.

4 5 6 7

RS 171.21 RS 822.11 RS 834.1 RS 172.061

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IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023 Termine di referendum: 6 luglio 2023

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Allegato 2 (art. 2 cpv. 3bis, 121 cpv. 1ter, 122 cpv. 1bis e 151 cpv. 2bis) Le disposizioni seguenti conferiscono poteri di gestione delle crisi:

8 9 10 11 12 13

1.

l'articolo 55 della legge del 26 giugno 19988 sull'asilo,

2.

l'articolo 62 della legge federale dell'11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento,

3.

gli articoli 31­34 della legge del 17 giugno 201610 sull'approvvigionamento del Paese,

4.

gli articoli 6 e 7 della legge del 9 ottobre 198611 sulla tariffa delle dogane,

5.

l'articolo 48 della legge del 30 aprile 199712 sulle telecomunicazioni,

6.

gli articoli 6 e 7 della legge del 28 settembre 201213 sulle epidemie.

RS 142.31 RS 281.1 RS 531 RS 632.10 RS 784.10 RS 818.101

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