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Deroghe alle disposizioni sulle operazioni con aeromobili senza equipaggio del 27 marzo 2023

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Oggetto:

Il 24 novembre 2022 il Comitato misto dell'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo ha deciso il recepimento delle disposizioni europee in materia di droni1. A partire dal 1° gennaio 2023 si applicano quindi anche agli operatori in Svizzera nuove disposizioni per le operazioni con aeromobili senza equipaggio.

La nuova normativa stabilisce gli standard di sicurezza per la produzione, la certificazione e l'esercizio dei droni.

Sulla base del rischio legato all'esercizio tali apparecchi vengono ora suddivisi in nelle tre differenti categorie «aperta», «specifica» e «certificata». La nuova normativa apporta numerosi cambiamenti rispetto alla precedente prassi piuttosto liberale.

Gli aeromobili senza equipaggio operati nella categoria «aperta» devono disporre di un'etichetta di identificazione della classe. Attraverso tale etichetta il fabbricante dichiara che l'aeromobile soddisfa i requisiti tecnici specifici previsti. In assenza dell'etichetta le operazioni rientrano nella cosiddetta «categoria transitoria», conformente agli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. La mancanza di questa etichetta dipende dal fatto che gli standard UE sono ancora in fase di sviluppo. Rispetto alla categoria «aperta» della normativa UE in materia di droni, per la «categoria transitoria» si applicano regole più restrittive, il che penalizza gli operatori di aeromobili senza equipaggio privi dell'etichetta di identificazione della classe.

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Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019 e regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio.

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Basi giuridiche:

In base all'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo2, il regolamento (UE) 2018/11393 è stato recepito dal diritto svizzero. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 71 di detto regolamento permettono all'UFAC, quale autorità competente (competent authority), in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti, di concedere esenzioni dai singoli requisiti delle disposizioni di esecuzione di atti delegati o di esecuzione.

Contenuto della decisione: La decisione generale dell'UFAC del 27 marzo 2023 concernente deroghe alle disposizioni sulle operazioni con aeromobili senza equipaggio recita come segue: 1.) Operazioni con aeromobili senza equipaggio privi di etichetta di identificazione della classe nella categoria transitoria A2 conformemente ai regolamenti (UE) 2019/947 e (UE) 2019/945 Le seguenti norme ovvero le seguenti deroghe alle disposizioni applicabili valgono per tutti gli operatori di aeromobili civili senza equipaggio che rientrano nella «categoria transitoria» A2.

(a) Gli operatori di aeromobili senza equipaggio privi di etichetta di identificazione della classe possono continuare a operare i loro aeromobili entro una determinata scadenza a condizioni modificate conformemente alla cosiddetta «categoria transitoria» (art. 22 del regolamento [UE] 2019/947 in combinato disposto con le parti 1­5 dell'allegato del regolamento delegato [UE] 2019/945). L'UE ha già prorogato una volta di un anno questa scadenza, ossia fino massimo al 31 dicembre 2023, attraverso il regolamento (UE) 2022/425. Il motivo della proroga risiede nella mancanza degli standard in base ai quali i fabbricanti di aeromobili senza equipaggio dichiarano la conformità dei loro prodotti ai requisiti tecnici specifici previsti (cfr. parti 1­5 dell'allegato al regolamento delegato [UE] 2019/945).

Finché mancano questi standard, gli aeromobili senza 2

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; concluso il 21 giugno 1999; approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 (RS 0.748.127.192.68).

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

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equipaggio sono privi di etichetta di identificazione della classe. Per consentire comunque le operazioni con questi aeromobili è stata creata una cosiddetta «categoria transitoria». Per tale categoria le regole sono state leggermente modificate, in particolare per quanto riguarda la distanza dalle persone non coinvolte nelle operazioni. La mancanza dell'etichetta di identificazione della classe ha conseguenze particolarmente significative per gli operatori che desiderano operare un aeromobile senza equipaggio della «categoria transitoria» A2 (peso massimo di 2 kg). In tal caso, infatti, occorre osservare una distanza di sicurezza di almeno 50 m dalle persone non coinvolte. Per la categoria «aperta» di cui alla parte UAS.OPEN.030 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 si applica una distanza di sicurezza di almeno 30 m dalle persone non coinvolte, che può tuttavia essere ridotta fino a 5 m se è stata attivata la funzione di modalità a bassa velocità.

Ciononostante questa possibilità esiste solo se l'aeromobile senza equipaggio è provvisto di un'etichetta di identificazione della classe. Gli operatori di aeromobili senza equipaggio privi di questa etichetta sono quindi fortemente svantaggiati e, non potendo rispettare i requisiti relativi alle distanze dalle persone non coinvolte, devono di conseguenza richiedere un'autorizzazione (cfr. art. 5 par. 1 del Regolamento di esecuzione [UE] 2019/947). Per questi motivi gli operatori di aeromobili senza equipaggio conformi alla «categoria transitoria» A2 dovrebbero poter beneficiare anche della deroga prevista in caso di attivazione della funzione di modalità a bassa velocità. Inoltre non è chiaro quando saranno disponibili i succitati standard e quando i fabbricanti potranno quindi dichiarare la conformità dei propri prodotti.

(b) Per eliminare questa disparità è consentito anche agli operatori di aeromobili senza equipaggio con un peso massimo di 2 kg e privi di etichetta di identificazione della classe operare secondo le normali regole della categoria «aperta» A2 fino al 31 dicembre 2023. Ciò significa che possono operare, in deroga all'articolo 22 lettera b del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, a una distanza minima di 30 m dalle persone non coinvolte o addirittura fino a 5 m dalle stesse, a condizione che sia stata attivata la funzione di modalità a bassa velocità.

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2.) Obbligo di avere con sé la presente decisione generale La presente decisione generale deve essere portata con sé ogni qualvolta vengano effettuate operazioni con aeromobili senza equipaggio nella «categoria transitoria» A2.

Destinatari:

Le presenti disposizioni derogatorie si applicano agli operatori di aeromobili senza equipaggio della «categoria transitoria» A2 secondo il regolamento d'esecuzione (UE) 2019/947 e valgono esclusivamente per le operazioni effettuate sul territorio svizzero.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Inoltre può essere richiesta per iscritto all'UFAC, Divisione Strategia e supporto alla direzione.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Ai sensi dell'articolo 22a capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) il termine non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma dei ricorrenti. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso dei ricorrenti. È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

3 aprile 2023

Ufficio federale dell'aviazione civile Il direttore: Christian Hegner

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