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Termine di referendum: 6 luglio 2023

Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) (Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera) Modifica del 17 marzo 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20221, decreta: I La legge del 19 giugno 20152 sull'infrastruttura finanziaria è modificata come segue: Art. 41, rubrica Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per concedere l'accesso ai partecipanti svizzeri

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FF 2022 1673 RS 958.1

2023-0826

FF 2023 788

Legge sull'infrastruttura finanziaria (Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera)

FF 2023 788

Titolo dopo l'art. 41

Sezione 1a: Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera Art. 41a

Obbligo di riconoscimento

Le sedi di negoziazione con sede all'estero necessitano previamente di un riconoscimento della FINMA se: 1

a.

vi vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se esse consentono in altro modo il commercio di simili titoli di partecipazione; e

b.

i titoli di partecipazione di cui alla lettera a sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione svizzera.

Una borsa estera non necessita di un riconoscimento per il commercio di titoli di partecipazione: 2

a.

che sono quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione con il consenso esplicito dell'emittente dato prima del 30 novembre 2018;

b.

che sono stati quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione prima del 30 novembre 2018; e

c.

il cui emittente si assume presso la borsa in questione gli obblighi connessi con la quotazione o l'ammissione al commercio.

Il riconoscimento decade non appena la sede di negoziazione ha la sua sede in una Giurisdizione secondo l'articolo 41c capoverso 2.

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Art. 41b 1

Condizioni per il riconoscimento e procedura

La FINMA accorda il riconoscimento su domanda se la sede di negoziazione estera: a.

sottostà a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate; e

b.

non ha la sua sede in una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere.

Se la sede di negoziazione soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, la FINMA può accordare il riconoscimento anche se non è stata presentata alcuna domanda.

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Legge sull'infrastruttura finanziaria (Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera)

Art. 41c 1

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Pubblicazione di elenchi

La FINMA pubblica un elenco delle sedi di negoziazione estere riconosciute.

Il Consiglio federale pubblica un elenco delle Giurisdizioni di cui all'articolo 41b capoverso 1 lettera b.

2

Art. 163a

Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023

Non necessitano di un nuovo riconoscimento secondo l'articolo 41a le sedi di negoziazione estere che, all'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023, dispongono di un riconoscimento della FINMA ai sensi dell'ordinanza del 30 novembre 20183 concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge ha effetto per cinque anni. Il Consiglio federale può prorogarla ogni volta di cinque anni al massimo se al momento della proroga l'elenco di cui all'articolo 41c capoverso 2 contiene almeno una Giurisdizione.

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Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023 Termine di referendum: 6 luglio 2023

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RS 958.2

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