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Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Soletta, Basilea Campagna, Vallese e Ginevra del 6 marzo 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20222, decreta:

Art. 1 La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del Cantone di Zurigo del 27 febbraio 20053 (art. 102a), accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2022.

Art. 2 La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del Cantone di Glarona del 1° maggio 19884 (titolo prima dell'art. 22, art. 22a, 62 cpv. 3 e 90 lett. a), accettate dalla Landsgemeinde il 1° maggio 2022.

Art. 3 La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del Cantone di Soletta dell'8 giugno 19865 (art. 105 cpv. 1, primo periodo, 2 e 2bis), accettata nella votazione popolare del 15 maggio 2022.

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RS 101 FF 2022 2963 RS 131.211 RS 131.217 RS 131.221

2023-0855

FF 2023 724

Garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Soletta, Basilea Campagna, Vallese e Ginevra. DF

FF 2023 724

Art. 4 La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 17 maggio 19846 (§§ 28 cpv. 1bis, 29 cpv. 2, secondo periodo, 3, secondo periodo e 3bis, 30 lett. b­d e 31 cpv. 1 lett. c), accettate nella votazione popolare del 13 febbraio 2022.

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La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 17 maggio 1984 (§§ 10 cpv. 1, primo periodo e 2, 51 cpv. 1, 67 cpv. 1 lett. e, titolo prima del § 88, §§ 88 e 89 cpv. 1­4), accettate nella votazione popolare del 15 maggio 2022.

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Art. 5 La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione del Cantone del Vallese dell'8 marzo 19077 (art. 14a), accettata nella votazione popolare del 28 novembre 2021.

Art. 6 La garanzia federale è accordata alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 14 ottobre 20128 (art. 46 cpv. 2 lett. e, 65 cpv. 2, titolo dopo l'art. 115, art. 115A, 115B e 141 cpv. 2 lett. b e c), accettate nella votazione popolare del 28 novembre 2021.

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La garanzia federale è accordata alla modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 14 ottobre 2012 (art 168 cpv. 2-5), accettata nella votazione popolare del 13 febbraio 2022.

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Art. 7 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 27 febbraio 2023

Consiglio nazionale, 6 marzo 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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RS 131.222.2 RS 131.232 RS 131.234