FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 6 luglio 2023

Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo Modifica del 17 marzo 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20221, decreta: I La legge federale del 30 settembre 20112 che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo è modificata come segue: Art. 5a

Aumento temporaneo degli aiuti finanziari

Su richiesta dei promotori, la Confederazione può sostenere i progetti che generano costi negli anni 2023­2026 accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 70 per cento dei costi computabili.

1

2

1 2

Il capoverso 1 si applica: a.

ai nuovi progetti per i quali le richieste di aiuto finanziario sono presentate dopo l'inizio della decorrenza del termine di referendum relativo alla modifica del 17 marzo 2023 della presente legge ed entro il 31 dicembre 2026;

b.

ai progetti in corso per i quali un aiuto finanziario è stato assegnato prima dell'entrata in vigore del presente articolo, purché il beneficiario dimostri che: 1. l'aumento dell'aliquota di sussidio genera un beneficio aggiuntivo, oppure 2. senza l'aumento dell'aliquota di sussidio il progetto non può essere portato a termine come previsto a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19.

FF 2022 1742 RS 935.22

2023-0830

FF 2023 790

Promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo. LF

FF 2023 790

Per i progetti la cui attuazione inizia prima del 1° gennaio 2023 o si protrae oltre il 31 dicembre 2026, l'aliquota di sussidio è determinata in base all'anno di erogazione delle prestazioni.

3

Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo per il periodo 2023­2026 ammonta al massimo al 70 per cento dei costi globali.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

3

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023 Termine di referendum: 6 luglio 2023

2/2