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Termine di referendum: 6 luglio 2023

Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto) Modifica del 17 marzo 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201; decreta: I Il Codice di procedura civile2 è modificato come segue: Sostituzione di un termine In tutto il Codice «proposta di giudizio» è sostituito con «proposta di decisione».

Art. 5 cpv. 1 lett. f Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti: 1

f.

azioni giudiziali contro la Confederazione, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi;

Art. 6 cpv. 2 lett. b­d, nonché 3, 4 lett. c e 6 2

1 2

Vi è contenzioso commerciale se: b.

il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale;

c.

le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e

FF 2020 2407 RS 272

2023-0822

FF 2023 786

Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto)

d.

FF 2023 786

non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento o la legge del 24 marzo 19954 sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo.

Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.

3

4

I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: c.

le controversie che adempiono le seguenti condizioni: 1. la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno, 2. il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi, 3. le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, e 4. al momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.

Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni.

6

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo ... È parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.

2

Art. 10 cpv. 1 lett. c 1

Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono: c.

contro la Confederazione, al giudice della città di Berna o al giudice del domicilio, della sede o della dimora abituale dell'attore;

Art. 51 cpv. 3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento e non è più disponibile alcun altro mezzo d'impugnazione, si applicano le disposizioni sulla revisione.

3

Art. 52 cpv. 2 Le indicazioni errate riguardo ai mezzi di impugnazione possono essere fatte valere nei confronti di qualsiasi giudice in quanto comportino un vantaggio per la parte che se ne prevale.

2

3 4

RS 823.11 RS 151.1

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Art. 53 cpv. 3 Hanno il diritto di esprimersi su tutti gli atti di causa della controparte. A tal fine il giudice impartisce loro un termine di almeno dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si considera che vi abbiano rinunciato.

3

Art. 63 cpv. 1 Se l'atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell'autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, o inoltrato conformemente all'articolo 143 capoverso 1bis, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto la prima volta.

1

Art. 70 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese Art. 71 1

2

Litisconsorzio facoltativo

Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se: a.

si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili;

b.

alle singole azioni è applicabile lo stesso tipo di procedura; e

c.

il giudice adito è competente per materia per ciascuna pretesa.

Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.

Art. 81 cpv. 1 e 3 La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se: 1

3

a.

le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale;

b.

il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e

c.

l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria.

Abrogato

Art. 82 cpv. 1, terzo periodo ... Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.

1

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Art. 85 cpv. 2, primo periodo Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa.

...

2

Art. 90 cpv. 2 Il cumulo di azioni è pure ammesso quando la competenza per materia o il tipo di procedura differiscono soltanto a causa del valore litigioso. Se risultano applicabili procedure diverse, le pretese sono giudicate in procedura ordinaria.

2

Art. 94 cpv. 3 Se l'azione principale è un'azione parziale, le spese giudiziarie sono determinate esclusivamente in base al valore litigioso dell'azione principale.

3

Inserire prima del titolo ottavo Art. 94a

Azione collettiva

In caso di azione collettiva, se le parti non si accordano in merito al valore litigioso oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il giudice determina il valore litigioso secondo il proprio apprezzamento, in funzione degli interessi dei singoli membri del gruppo di persone in questione e dell'importanza della causa.

Art. 96

Tariffe e distrazione delle spese ripetibili

I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie. È fatta salva la normativa in materia di tasse ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LEF5.

1

I Cantoni possono prevedere che l'avvocato ha un diritto esclusivo agli onorari e spese assegnati a titolo di spese ripetibili.

2

Art. 98

Anticipazione delle spese

Il giudice e l'autorità di conciliazione possono esigere che l'attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili.

1

Possono esigere l'anticipazione di un importo a copertura della totalità delle spese processuali presumibili: 2

5

a.

nei procedimenti di cui all'articolo 6 capoverso 4 lettera c e all'articolo 8;

b.

nella procedura di conciliazione;

c.

nella procedura sommaria, eccettuati i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 248 lettera d e le cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305; RS 281.1

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d.

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nella procedura di ricorso.

Art. 106 cpv. 3 Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.

3

Art. 111 cpv. 1 e 2 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, l'anticipo è rimborsato. L'importo che non fosse coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese.

1

La parte condannata a pagare le spese deve pagare all'altra le ripetibili assegnate dal giudice.

2

Art. 118 cpv. 2, secondo periodo 2

... Può essere concesso anche per l'assunzione di prove a titolo cautelare.

Art. 129 cpv. 2 Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, siano utilizzate le seguenti lingue: 2

a.

un'altra lingua nazionale, fermo restando che nessuna parte può rinunciare a priori alla lingua del procedimento ai sensi del capoverso 1;

b.

l'inglese davanti al tribunale commerciale, o davanti al giudice ordinario, nel contenzioso commerciale internazionale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 lettera c.

Art. 133 lett. d La citazione contiene: d.

il luogo, la data e l'ora in cui la persona citata deve comparire, o essere disponibile in caso d'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva;

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Titolo prima dell'art. 141a

Sezione 5: Impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva Art. 141a

Principi

Il giudice può, su richiesta o d'ufficio, compiere atti processuali orali mediante strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva, segnatamente mediante videoconferenza, o permettere alle persone che partecipano al procedimento di farlo mediante tali strumenti, sempre che la legge non disponga altrimenti e che tutte le parti vi acconsentano.

1

In quanto il presente Codice esiga la comparizione personale delle parti, l'impiego degli strumenti elettronici è ammesso soltanto se queste vi acconsentono e preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.

2

In quanto il presente Codice preveda che un'udienza è pubblica, il giudice deve consentire a chi ne fa richiesta di seguirla in loco. Può anche consentire di seguirla mediante strumenti elettronici senza previa richiesta.

3

Art. 141b

Condizioni

L'impiego degli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva è ammesso soltanto se: 1

a.

il suono e l'immagine pervengono simultaneamente a tutti i partecipanti all'atto processuale;

b.

gli esami testimoniali, l'interrogatorio e le deposizioni delle parti e l'audizione di altre persone sono registrati, fermo restando che negli altri casi l'udienza può eccezionalmente essere registrata su richiesta o d'ufficio in quanto non serva esclusivamente a esporre liberamente l'oggetto litigioso o a tentare un'intesa tra le parti; e

c.

sono garantite la protezione e la sicurezza dei dati.

Con il consenso dei diretti interessati, si può eccezionalmente rinunciare alla trasmissione dell'immagine se un'urgenza particolare o altre circostanze speciali del caso specifico lo esigono.

2

Il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.

3

Art. 142 cpv. 1bis 1bis Se

una notificazione avviene per invio postale ordinario ai sensi dell'articolo 138 capoverso 4 un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la comunicazione secondo il capoverso 1 è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

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Art. 143 cpv. 1bis Gli atti scritti consegnati entro il termine ma indirizzati per errore a un tribunale svizzero incompetente sono considerati consegnati tempestivamente. Se è competente un altro tribunale svizzero, il tribunale incompetente gli inoltra d'ufficio gli atti scritti.

1bis

Art. 145 cpv. 4 Le disposizioni del presente Codice sulla sospensione dei termini si applicano alle azioni fondate sulla LEF6 che devono essere proposte al giudice. Non si applicano al ricorso all'autorità di vigilanza.

4

Art. 149

Procedura di restituzione

Il giudice dà alla controparte l'opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente, eccetto che il rifiuto della restituzione comporti la perdita definitiva del diritto in questione.

Titolo prima dell'art. 167a

Sezione 4: Rifiuto di cooperare riguardo all'attività del servizio giuridico interno di un'impresa Art. 167a Una parte può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo all'attività del proprio servizio giuridico interno se: 1

a.

è iscritta quale ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero;

b.

il servizio giuridico è diretto da una persona titolare di una patente cantonale di avvocato o che soddisfa nel proprio Stato di provenienza i requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'avvocatura; e

c.

l'attività in questione, qualora fosse svolta da un avvocato, sarebbe considerata come specifica dell'esercizio della sua professione.

Un terzo può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo alla propria attività in seno al servizio giuridico interno di un'impresa alle condizioni di cui al capoverso 1.

2

Le parti e i terzi possono impugnare le decisioni sul rifiuto di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 mediante reclamo.

3

Le spese per le controversie concernenti il diritto di rifiutarsi di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 sono addossate alla parte o al terzo che si prevale di tale diritto.

4

6

RS 281.1

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Art. 170a

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Esame testimoniale mediante videoconferenza

Il giudice può procedere a un esame testimoniale mediante videoconferenza o altri strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva se preponderanti interessi pubblici o privati, segnatamente la sicurezza del testimone, non vi si oppongono; il giudice e gli altri partecipanti al procedimento possono sia essere fisicamente presenti alla relativa udienza sia collegarsi singolarmente anch'essi mediante tali strumenti elettronici di trasmissione.

Art. 176 cpv. 3 Abrogato Inserire prima del titolo della sezione 3 Art. 176a

Verbalizzazione in caso di registrazione

Se durante un'udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici, alla verbalizzazione si applicano le seguenti deroghe: a.

il verbale può essere redatto successivamente, in base alle registrazioni;

b.

il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all'esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare;

c.

le registrazioni sono acquisite agli atti.

Art. 177

Definizione

Sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, nonché le perizie private delle parti.

Art. 187 cpv. 1, terzo periodo, e 2 1 ...

2

L'articolo 170a si applica per analogia.

La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176a.

Art. 193

Verbale e videoconferenza

All'interrogatorio e alle deposizioni delle parti si applicano per analogia gli articoli 170a, 176 e 176a.

Art. 198 lett. abis, bbis, f, h e i La procedura di conciliazione non ha luogo:

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abis. in caso di azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC7 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC; bbis. nelle cause sul mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e sugli altri interessi dei figli; f.

nelle controversie per cui l'articolo 7 del presente Codice prevede il giudizio in istanza cantonale unica;

h.

in caso di azione da proporre entro un termine impartito dal giudice, né di azioni riunite e materialmente connesse con la stessa;

i.

in caso di azioni davanti al Tribunale federale dei brevetti.

Art. 199 cpv. 3 Nelle controversie per cui gli articoli 5, 6 e 8 prevedono il giudizio in istanza cantonale unica l'attore può proporre direttamente azione al giudice.

3

Art. 204 cpv. 1, secondo periodo, nonché 2 e 3, frase introduttiva e lett. a e d ... Se una persona giuridica è parte, devono comparire per lei un organo oppure una persona con mandato commerciale, autorizzata a condurre la causa e a concludere transazioni e con una buona conoscenza dell'oggetto litigioso.

1

2

Le parti possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.

3

Non sono tenuti a comparire personalmente e possono farsi rappresentare: a.

chi ha domicilio o sede fuori Cantone o all'estero;

d.

in caso di pluralità di attori o convenuti, se uno di essi compare ed è autorizzato a rappresentare gli altri e a concludere una transazione in loro nome, gli altri attori o convenuti.

Art. 205 cpv. 2 È eccettuato il caso di proposta di decisione (art. 210) o di decisione nel merito (art.

212) dell'autorità di conciliazione.

2

Art. 206 cpv. 4 La parte che ingiustificatamente non compare può essere punita con la multa disciplinare fino a 1000 franchi.

4

Art. 209 cpv. 4 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni.

4

7

RS 210

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Art. 210 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c 1

L'autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di decisione: c.

nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 10 000 franchi.

Art. 212 cpv. 3 In caso di decisione ai sensi del capoverso 1, l'autorità di conciliazione statuisce sulle spese processuali e assegna le ripetibili.

3

Art. 224 cpv. 1bis La domanda riconvenzionale è pure ammissibile e dev'essere giudicata in procedura ordinaria assieme all'azione principale se: 1bis

a.

la pretesa addotta dev'essere giudicata in procedura semplificata soltanto a causa del valore litigioso, mentre l'azione principale è giudicata in procedura ordinaria; o

b.

con la domanda riconvenzionale si chiede che sia accertata l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato, mentre l'azione principale verte unicamente su una parte della pretesa derivante da tale diritto o rapporto giuridico e deve quindi essere giudicata in procedura semplificata soltanto a causa del valore litigioso.

Art. 225 Concerne soltanto il testo francese Art. 229 cpv. 1­2bis Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un'udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti nel dibattimento, senza alcuna limitazione, durante le prime arringhe ai sensi dell'articolo 228 capoverso 1.

1

Negli altri casi, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti entro un termine impartito dal giudice o, in mancanza di tale termine, il più tardi durante le prime arringhe ai sensi dell'articolo 228 capoverso 1, se: 2

a.

sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure

b.

sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell'ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

Dopo le prime arringhe, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova secondo il capoverso 2 lettere a e b sono considerati soltanto se vengono addotti entro un termine impartito 2bis

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dal giudice o, in mancanza di tale termine, se vengono addotti il più tardi nell'udienza successiva.

Art. 237 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese Art. 238 lett. f e g La decisione contiene: f.

Concerne soltanto il testo francese

g.

se del caso, i motivi essenziali di fatto e di diritto su cui si fonda;

Art. 239 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1

Il giudice notifica di regola la sua decisione senza motivazione scritta: b.

recapitando rapidamente il dispositivo alle parti.

Titolo prima dell'art. 241

Capitolo 6: Fine del procedimento senza decisione di merito Art. 242

Causa divenuta priva d'oggetto per altri motivi

Il giudice pronuncia parimenti lo stralcio della causa dal ruolo se il procedimento termina senza decisione di merito per altri motivi.

Art. 245 cpv. 1, secondo e terzo periodo, e 2, secondo periodo ... Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.

1

... Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.

2

Art. 249, frase introduttiva e lett. a n. 5 La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni: a.

diritto delle persone: 5. misure in caso di lacune nell'organizzazione di un'associazione (art. 69c CC);

Art. 250, frase introduttiva e lett. c n. 6, 11 e 16 La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni: 11 / 18

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c.

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diritto societario e registro di commercio: 6. misure in caso di lacune nell'organizzazione di una società (art. 731b, 819 e 908 CO), 11. Abrogato 16. cancellazione di una società dal registro di commercio (art. 938a cpv. 2 CO);

Art. 251, frase introduttiva La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni: Art. 251a cpv. 1, frase introduttiva, e 2 1

La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:

Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, l'inglese sia utilizzato come lingua della procedura se la lingua inglese è impiegata nel patto di arbitrato, nella clausola di arbitrato o quale lingua del procedimento arbitrale.

2

Art. 266 lett. a Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se: a.

l'attuale o incombente lesione dei diritti dell'instante è tale da causargli o da potergli causare un pregiudizio grave;

Art. 282 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese Art. 288 cpv. 2, secondo e terzo periodo 2 ...

Si applica la procedura semplificata. Il giudice può ripartire i ruoli di parte.

Art. 291 cpv. 3 Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.

3

Art. 295

Principio

Le azioni indipendenti riguardanti il mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e gli altri interessi dei figli si svolgono in procedura semplificata.

Art. 296 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese 12 / 18

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Art. 298 cpv. 1bis 1bis

Non è ammesso l'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva.

Art. 300, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese Art. 304 cpv. 2 Il giudice competente per l'azione di mantenimento decide anche sull'autorità parentale e sugli altri interessi dei figli. Se il rapporto di filiazione è accertato, i genitori hanno qualità di parte. Il giudice può ripartire i ruoli di parte.

2

Art. 305, frase introduttiva La procedura sommaria è applicabile per: Titolo prima dell'art. 308 Concerne soltanto il testo francese Art. 313 cpv. 2 lett. b Abrogata Art. 314 cpv. 1, secondo periodo, e 2 1...

L'appello incidentale è improponibile.

2 Nelle

cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305 il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di 30 giorni. L'appello incidentale è proponibile.

Art. 315 cpv. 2­5 2

3

L'appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di: a.

diritto di risposta;

b.

provvedimenti cautelari;

c.

diffida ai debitori;

d.

prestazione di garanzie per i contributi di mantenimento.

L'appello ha sempre effetto sospensivo se è appellata una decisione costitutiva.

Se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile, l'autorità giudiziaria superiore può, su richiesta: 4

a.

dichiarare la decisione impugnata eseguibile anticipatamente e, se del caso, ordinare provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie; oppure 13 / 18

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b.

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nei casi di cui al capoverso 2, sospendere eccezionalmente l'esecutività della decisione impugnata.

L'autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione dell'appello. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d'impugnazione decorre infruttuosamente.

5

Art. 317 cpv. 1bis Se deve esaminare i fatti d'ufficio, l'autorità giudiziaria superiore considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.

1bis

Art. 318 cpv. 2 L'autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell'articolo 239.

2

Art. 321 cpv. 2 Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o un'altra decisione o disposizione ordinatoria processuale di prima istanza, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti.

2

Art. 325 cpv. 2 L'autorità giudiziaria superiore può, su richiesta, sospendere l'esecutività della decisione impugnata se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. L'autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione del reclamo. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d'impugnazione decorre infruttuosamente.

2

Art. 327 cpv. 5 L'autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell'articolo 239.

5

Art. 328 cpv. 1 lett. a, c e d Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se: 1

a.

ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;

c.

fa valere che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace per vizi formali o materiali;

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d.

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ha scoperto un motivo di ricusazione soltanto dopo la chiusura del procedimento e non dispone di nessun altro mezzo di impugnazione.

Art. 331 cpv. 2, primo periodo 2

Il giudice può sospendere l'esecutività della decisione impugnata. ...

Art. 336 cpv. 1 e 3 1

Una decisione è esecutiva se: a.

è passata in giudicato e il giudice non ne ha sospeso l'esecutività (art. 315 cpv. 4, 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure

b.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al capoverso 1.

3

Art. 356 cpv. 3, secondo periodo 3

... L'articolo 251a capoverso 2 è applicabile.

Art. 370 cpv. 1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti. L'accordo soggiace alla forma richiesta per il patto d'arbitrato.

1

Art. 372 cpv. 2 Abrogato Art. 374 cpv. 2 Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni.

2

Art. 396 cpv. 1 lett. a Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l'articolo 356 capoverso 1 se: 1

a.

ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;

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Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto)

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Art. 400 cpv. 2bis e 3 Mette a disposizione del pubblico informazioni sulle spese giudiziarie, nonché sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziamento del processo.

2bis

Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale di giustizia la competenza di emanare norme amministrative e tecniche, nonché quella di informare il pubblico e di mettere moduli a sua disposizione.

3

Inserire prima del titolo secondo Art. 401a

Statistiche e numero di casi

La Confederazione e i Cantoni provvedono assieme ai tribunali all'allestimento di statistiche sufficienti sul numero di casi e sugli indicatori relativi all'applicazione della presente legge, segnatamente sul numero, la natura, la materia, la durata e i costi dei procedimenti.

Art. 405 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Titolo prima dell'art. 407f

Capitolo 7: Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023 Art. 407f Gli articoli 8 capoverso 2 secondo periodo, 63 capoverso 1, 118 capoverso 2 secondo periodo, 141a, 141b, 143 capoverso 1bis, 149, 167a, 170a, 176 capoverso 3, 176a, 177, 187 capoversi 1 terzo periodo e 2, 193, 198 lettere bbis, f, h e i, 199 capoverso 3, 206 capoverso 4, 210 capoverso 1, frase introduttiva e lettera c, 239 capoverso 1, 298 capoverso 1bis, 315 capoversi 2­5, 317 capoverso 1bis, 318 capoverso 2, 325 capoverso 2, 327 capoverso 5 e 336 capoversi 1 e 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

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1. Legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale federale Art. 42 cpv. 1bis Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.

1bis

Art. 112 cpv. 2, primo periodo Se il diritto federale o il diritto cantonale lo prevede, di regola l'autorità notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla. ...

2

Art. 123 cpv. 2 lett. a 2

La revisione può inoltre essere domandata: a.

in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;

2. Legge federale dell'11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 56 cpv. 2 Alle azioni di cui alla presente legge da promuovere avanti al giudice si applicano esclusivamente le disposizioni del CPC10 sulla sospensione dei termini.

2

8 9 10

RS 173.110 RS 281.1 RS 272

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3. Legge federale del 18 dicembre 198711 sul diritto internazionale privato Art. 5 cpv. 3 lett. c 3

Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se: c.

una parte può proporre azione davanti al tribunale commerciale in virtù dell'articolo 6 capoverso 4 lettera c del Codice di procedura civile (CPC)12 oppure deferire la causa direttamente all'autorità giudiziaria superiore in virtù dell'articolo 8 CPC e il diritto cantonale non permette alla stessa di declinare la propria competenza.

Art. 11b 3. Anticipazione delle spese e cauzione per le spese ripetibili

L'anticipazione delle spese e la cauzione per le spese ripetibili sono regolate dal CPC13.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023 Termine di referendum: 6 luglio 2023

11 12 13

RS 291 RS 272 RS 272

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