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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 3 aprile 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 maggio 2020, del 18 maggio 2021 e del 2 maggio 20221, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 13 cpv. 1bis

(Retribuzioni (salari minimi, salari base, classi salariali, versamento del salario, 13ma mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari))

Adeguamenti salariali: Gli stipendi effettivi vengono adeguati con un aumento generale di 62 franchi al mese (34 centesimi all'ora). Gli aumenti salariali concessi dal datore di lavoro dal 1° gennaio 2023 possono essere computati agli importi summenzionati.

1bis

Art. 15 cpv. 1

(Supplementi, indennità e rimborso spese)

Indennità per il vitto: A tacitazione degli articoli 327a e 327b CO, a tutti i lavoratori del ramo della posa di ponteggi viene corrisposto, a titolo di indennità per il vitto e indipendentemente dal luogo di lavoro, un supplemento forfetario di 18 franchi al giorno. Tale indennità viene corrisposta in tutti i casi in cui la giornata lavorativa comprenda una pausa per il pranzo o se la giornata lavorativa dura più di 5½ ore.

1

1

FF 2020 3969; 2021 1320; 2022 1152

2023-1046

FF 2023 953

FF 2023 953

II Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2023 ha effetto fino al 31 marzo 2024.

3 aprile 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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