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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 3 aprile 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 dicembre 20221, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione aggiuntiva sui salari del 14 novembre 2022 Art. 1

Adeguamento dei salari

I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue: 1

a)

aumento salariale generalizzato: i salari lordi di tutte le aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati in generale di 110 franchi al mese.

b)

aumento salariale individuale: i salari lordi di tutte le aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati individualmente di 40 franchi al mese. La ripartizione dell'aumento da concedere tra i singoli lavoratori spetta al datore di lavoro.

Gli aumenti salariali concessi nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale possono essere computati.

2

I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo supplementare.

3

1

FF 2022 3106

2023-1048

FF 2023 880

FF 2023 880

Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:

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FF 2023 880

Appendice I

Salari minimi Salario minimo Categorie di lavoratori secondo l'articolo 17 CCL

18o anno di età

19o anno di eté

1o anno di esperienza (20o anno di età)

2o anno di esperienza 21o anno di età)

3o anno di esperienza (22o anno di età)

4o anno di esperienza (23o anno di età)

Salario minimo (24o anno di età)

Fr./ mese

Fr./ ora

Fr./ mese

Fr./ ora

Fr./ mese

Fr./ ora

Fr./ mese

Fr./ ora

Fr./ mese

Fr./ ora

Fr./ mese

Fr./ ora

Fr./ mese

Fr./ ora

Lavoratore qualificato

­

­

­

­

4357

24.15

4557

25.25

4758

26.40

5009

27.80

5261

29.15

Montatore specializzato

­

­

­

­

4608

25.55

4821

26.75

5034

27.90

5301

29.40

5568

30.90

Montatore

­

­

­

­

4482

24.85

4689

26.00

4896

27.15

5156

28.60

5414

30.00

Falegname CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale

3664

20.35

3664

20.35

3664

20.35

3791

21.05

3959

22.00

4128

22.90

4296

23.85

Addetto alla pianificazione

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

5521

30.65

Montatore ausiliario

3700

20.55

3700

20.55

3700

20.55

3926

21.80

4151

23.05

4378

24.30

4603

25.60

Lavoratore ausiliario

3640

20.20

3640

20.20

3640

20.20

3717

20.65

3794

21.05

3871

21.50

4146

23.05

Lavoratore qualificato

Lavoratore non qualificato

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FF 2023 880

II Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

3 aprile 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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