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Decreto federale

Progetto

che approva la Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 87 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 20232, decreta:

Art. 1 La Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 20123 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è approvata.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

2

All'atto dell'adesione, il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione in virtù dell'articolo 15 paragrafo 2 lettere a) e b) della Convenzione e le seguenti riserve in virtù dell'articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione: 3

a.

Dichiarazione in merito all'articolo 15 paragrafo 2 lettere a e b: La Svizzera dichiara di escludere l'applicazione della Convenzione a tutte le vie navigabili situate sul suo territorio non menzionate nell'allegato I dell'Accordo europeo del 19 gennaio 19964 sulle grandi idrovie d'importanza nazionale.

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RS 101 FF 2023 999 FF 2023 1001 RS 0.747.207

2023-1107

FF 2023 1000

Approvazione della Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera). DF

b.

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Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera a: La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni per danni dovuti a un cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua.

c.

Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera c: La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d ed e.

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

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Approvazione della Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera). DF

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Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 23 settembre 19535 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Art. 126, titolo marginale nonché cpv. 1 e 2 Responsabilità dell'armatore e degli addetti al recupero

È armatore di una nave della navigazione interna il proprietario di battello ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 lettera a della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 20126 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.

1

Alla responsabilità dell'armatore e degli addetti al recupero di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera c della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è applicabile l'articolo 48 capoversi 1 e 2. La limitazione della loro responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.

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RS 747.30 RS ...

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