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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Rimessa in vigore e modifica del 6 aprile 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 2 dicembre 2010, del 15 gennaio 2013, del 13 gennaio 2014, del 19 agosto 2014, del 11 settembre 2014, del 14 giugno 2016, del 2 maggio 2017, del 6 febbraio 2019 e del 2 aprile 20191, che conferiscono carattere obbligatorio generale al Contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, sono rimessi in vigore.

II I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003, del 22 settembre 2008, del 7 dicembre 2009, del 15 gennaio 2013, del 19 agosto 2014 e del 2 maggio 2017, menzionati alla cifra I, sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 2 Sono

escluse dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) le aziende dei cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a uno dei fondi paritetici cantonali seguenti: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione » in Ticino, «Contribution de solidarité professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Paritätischer Fonds des Hoch- und Tiefbaugewerbes» in Vallese.

1

FF 1998 4469; 1999 2934; 2003 5285; 2005 2023; 2006 773; 2007 5551; 2008 7009; 2009 5393, 7723: 2010 8021; 2013 547; 2014 683, 5437, 5849; 2016 4475; 2017 3095; 2019 1251, 2589

2023-1176

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III Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel Contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile in Svizzera, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione addizionale sui salari del 29 novembre 2022 Art. 3

Salari effettivi

A tutti i lavoratori sottoposti al CNM viene concesso, dall'entrata in vigore della dichiarazione d'obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 150.­ al mese (CHF 0,85 all'ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 42 e le appendici 13 e 17 CNM. Per beneficiarne, il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un'impresa sottoposta al CNM nel 2022 e deve essere in grado di «svolgere pienamente l'attività» (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a CNM).

1

Per i lavoratori che non sono durevolmente in grado di svolgere pienamente un'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a CNM occorre stipulare individualmente un accordo scritto concernente l'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori summenzionati giusta l'articolo 41 capoverso 1.

2

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale al 31 dicembre 2022. Gli adeguamenti generali (a livello aziendale) al rincaro e gli aumenti salariali già concordati dal 1° luglio 2022 possono essere computati al suddetto adeguamento salariale (...).

3

Il CNM dell'edilizia e del genio civile è inoltre modificato come segue: Art. 8 cpv. 2 et 4 (Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento) Campo d'applicazione: sono sottoposti al Parifonds Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a un fondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione » in Ticino, «Contribution de solidarité professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Paritätischer Fonds des Hoch- und Tiefbaugewerbes» in Vallese). (...)

2

Contributi: tutti i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,7 % del salario determinante, indipen4

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dentemente dalla loro affiliazione a un'associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all'incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia.

I datori di lavoro assoggettati al CNM devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,5 % del salario determinante per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti.

Per salario determinante si intende il salario soggetto all'AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori, inclusi gli apprendisti, che non soggiacciono all'obbligo AVS, il contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all'AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l'anno.

I datori di lavoro la cui attività in Svizzera si protrae fino a 90 giorni l'anno devono versare lo 0,4 % del salario determinante (0,35 % a carico del lavoratore, 0,05 % a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20.­ al mese per ogni collaboratore e datore di lavoro.

Art. 24 cpv. 1

(Orario di lavoro annuale [totale delle ore annuali])

Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno seguente (anno di conteggio), durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.

1

Art. 25 cpv. 1, 2 e 3ter

(Orario di lavoro settimanale e lavoro a sciolte)

Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l'orario di lavoro settimanale per il successivo anno di conteggio viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine di aprile. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d'impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, esse possono scostarsi dal cpv. 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d'impresa o unità che dedicano oltre il 60 % del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà maggio.

1

Durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale: l'orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente: 2

a)

minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore) e

b)

massimo 45 ore settimanali (= 5 × 9 ore).

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Su richiesta dei datori di lavoro, i calendari di lavoro annuali sezionali o aziendali possono inoltre comprendere fino a cinque giorni a zero ore (giorni di compensazione). La Commissione paritetica competente può prevedere ulteriori giorni a zero ore. (...)

Gestione delle ore perse non lavorate: se a posteriori il lavoro supplementare da compiere risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest'ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell'anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Per il riporto delle ore in difetto si applica l'articolo 26 capoverso 2.

3ter

Art. 26

Ore supplementari e ore in difetto

Le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici. L'impresa può scegliere una delle seguenti varianti (cpv. 2), ma è tenuta a comunicare tale scelta in modo vincolante entro la fine di aprile di ogni anno alla Commissione paritetica. La variante selezionata ha validità almeno per un anno di conteggio. Se non viene effettuata alcuna scelta, trova applicazione la variante a).

1

Tutte le ore prestate che eccedono le 48 ore danno diritto a un supplemento del 25 %. Possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo due ore, mentre le ore restanti devono essere retribuite nel mese successivo con il salario base e con il supplemento. Il supplemento deve in ogni caso essere versato nel mese seguente. Complessivamente, tuttavia, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore nella variante a) e a 80 ore nella variante b). Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.

Nella variante b) le ore in difetto alla fine del mese possono essere riportate sul nuovo conto fintantoché il saldo complessivo di 20 ore in difetto non venga superato. Ulteriori ore in difetto decadono a carico del datore di lavoro, purché egli non dimostri che sono imputabili a una colpa del lavoratore.

2

Il limite di 25 ore si applica indistintamente a tutti i rapporti di lavoro a partire da un grado di assunzione del 70 %.

2bis

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. Onde evitare i lavori in caso di canicola o di maltempo, la compensazione può anche essere disposta su base oraria.

3

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine aprile il saldo rimanente dovrà essere retri4

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buito con il salario base e un supplemento del 25 %. Per il riporto delle ore in difetto si applica l'articolo 26 capoverso 2, a condizione che venga mantenuto il sistema di conteggio secondo la variante b).

In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno di conteggio, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal capoverso 4.

5

Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l'ammontare è congruo.

6

Art. 38 cpv. 5

(Giorni festivi)

Indennità percentuale: in alternativa è possibile concordare per iscritto un'indennità percentuale per i giorni festivi. Fa stato la percentuale definita annualmente dalla Commissione professionale paritetica competente. L'indennità viene corrisposta insieme al salario mensile. Il metodo di indennizzo prescelto non può essere modificato nel corso dell'anno.

5

Art. 39 cpv. 1

(Assenze di breve durata)

Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un'indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate: 1

a) Proscioglimento dall'obbligo militare:

½ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera.

b) Matrimonio del lavoratore:

1 giorno.

c) Congedo di paternità in caso di nascita di un figlio:

10 giorni. Il congedo di paternità è disciplinato dall'art. 329g CO.

L'indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro.

d) Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio):

3 giorni.

e) Decesso di fratelli, genitori o suoceri:

3 giorni.

f) Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto:

1 giorno.

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Art. 41 cpv. 2

(Salari base)

Il salario base per ogni classe salariale ammonta a franchi (CHF) al mese o all'ora (assegnazione vedi appendice 9)2, 3: 2

Salari base Zona

Classe salariale

ROSSA BLU VERDE

V

Q

A

B

C

6597 / 37.50 6340 / 36.00 6082 / 34.55

5893 / 33.50 5813 / 33.05 5738 / 32.60

5684 / 32.30 5608 / 31.85 5533 / 31.45

5372 / 30.50 5238 / 29.75 5103 / 29.00

4808 / 27.30 4737 / 26.90 4673 / 26.55

Art. 50 cpv. 1bis

(Modalità di pagamento)

Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si protrae per l'intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all'imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.

1bis

Art. 57

(Lavori nell'acqua o nel fango)

È considerato «lavoro nell'acqua o nel fango» quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20 % e il 50 % conformemente alla seguente tabella: a) Stivali al ginocchio

25 %

b) Stivali tutta coscia

35 %

c) Pantaloni per il lavoro nell'acqua

50 %

Art. 60 cpv. 3

(Rimborso spese, indennità per il pranzo e chilometraggio)

Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell'impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un'indennità di almeno CHF 0.70 per ogni chilometro di servizio.

3

2

3

Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

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Appendice 9

Salari base In applicazione dell'articolo 41 CNM le parti stabiliscono qui di seguito la ripartizione geografica dei salari base: Si applicano i seguenti salari base in franchi svizzeri: Salario orario

Classe salariale

ROSSA BLU

37.50 36.00

VERDE

34.55

ROSSA

33.50

BLU

33.05

VERDE

32.60

ROSSA BLU

32.30 31.85

VERDE

31.45

4 5 6

V (capi) Regione di Basilea4 Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna ­ esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto5, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo6, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.

Berna ­ distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Ticino.

Q (lavoratori diplomati) Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Zurigo.

Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.

Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.

A (lavoratori qualificati) Ginevra, Argovia, Regione di Basilea, Vaud, Zurigo.

Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.

Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.

Regione di Basilea = Basilea-Campagna, Basilea-Città, Soletta (distretti Dorneck e Thierstein).

Svitto (esclusi i distretti March e Höfe).

San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe).

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Salario orario

Classe salariale

ROSSA BLU

30.50 29.75

VERDE

29.00

ROSSA

27.30

BLU

26.90

VERDE

26.55

Salario mensile

C (lavoratori edili senza conoscenze professionali) Regione di Basilea, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Turgovia, Vaud, Vallese, Zurigo.

Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Uri, Zugo.

Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bragaglia, escluso il Comune di Maloja).

Classe salariale

ROSSA BLU

6597 6340

VERDE

6082

ROSSA

5893

BLU

5813

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B (lavoratori edili con conoscenze professionali) Regione di Basilea, Ginevra, Vaud, Zurigo.

Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.

V (capi) Regione di Basilea.

Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna ­ esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Friburgo, Ginevra, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.

Berna ­ distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Glarona, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.

Q (lavoratori diplomati) Argovia, Berna (distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier), Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.

Berna ­ esclusi i distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier, Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.

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Salario mensile

Classe salariale

VERDE

5738

ROSSA BLU

5684 5608

VERDE

5533

ROSSA BLU

5372 5238

VERDE

5103

ROSSA BLU

4808 4737

Appenzello Interno ed Esterno, Berna ­ distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.

A (lavoratori qualificati) Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.

Berna ­ esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.

Appenzello Interno ed Esterno, Berna ­ distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.

B (lavoratori edili con conoscenze professionali) Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.

Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo.

Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.

C (lavoratori edili senza conoscenze professionali) Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.

Argovia, Berna ­ esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Friburgo, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo,
Obvaldo, Svitto (esclusi i distretti March e Höfe), Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo.

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Salario mensile

VERDE

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Classe salariale

4673

Appenzello Interno ed Esterno, Berna ­ distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Glarona, Grigioni, Sciaffusa, Svitto (distretti March e Höfe), San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, esclusi la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino.

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Appendice 12

Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo («Convenzione per i lavori in sotterraneo») Art. 14 cpv. 1.1, 1.3, 2 e 2.2 lett. a) (Vitto e trasferimento) Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolto con esercizio continuo giusta l'articolo 17 capoverso 2 appendice 12 CNM, ogni lavoratore ha diritto a un supplemento giornaliero di CHF 3.­ per i pasti. (...)

1.1

1.3 2

Abrogato

Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:

Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell'impresa del datore di lavoro: 2.2

a)

Per i giorni lavorativi stabiliti in base al piano delle sciolte in vigore, il lavoratore ha diritto all'indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio).

Una panoramica delle diverse varianti nell'applicazione del trasferimento completo è riportata all'allegato 1 dell'appendice 12 CNM.

In caso d'interruzione del lavoro inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto, anche durante l'interruzione, all'indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio) analogamente a quanto previsto al cpv. 2.2 lett. a.

Se l'interruzione del lavoro è pari o superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto, durante l'interruzione, all'indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l'alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.

Allegato 1 all'appendice 12: Applicazione del trasferimento completo (Appendice 12 art. 14 capoverso 2 cifra 2.2 lettera a CNM in combinato disposto con l'art. 60 CNM e l'Appendice 6 CNM) Ritenuto che, a causa delle dimensioni dei cantieri dei lavori in sotterraneo, non è sempre possibile installare alloggi propri o una mensa, per quanto attiene al rimborso del trasferimento completo (Appendice 12 art. 14 cpv. 2 cifra 2.2 lettera a CNM) sono possibili diverse varianti. Per il diritto all'indennità per il trasferimento completo vale quanto segue: Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a mettere a disposizione del lavoratore un alloggio conformemente alle disposizioni di cui all'Appendice 6 «Convenzione

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sugli alloggi». Inoltre, deve provvedere affinché siano disponibili possibilità di vitto.

Variante 1

Alloggio e mensa propri presenti in cantiere

Alloggio:

rimborso in natura

Colazione:

rimborso in natura

1° pasto principale

rimborso in natura

2° pasto principale

pagamento o rimborso in natura al dipendente

Variante 2a

(messo a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro) (messo a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro) (messo a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro) CHF 16.­ / GL (in caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo + CHF 3.­ / GL)

Alloggio proprio presente in cantiere; vitto possibile in un ristorante nelle vicinanze

Alloggio:

rimborso in natura

Colazione:

rimborso in natura

1° pasto principale

rimborso in natura

2° pasto principale

Pagamento al dipendente

(messo a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro) Il lavoratore consuma la colazione al ristorante* Il lavoratore consuma il pranzo o la cena al ristorante* CHF 16.­ / GL (in caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo + CHF 3.­ / GL)

* Il datore di lavoro rimborsa direttamente al ristorante la colazione e il 1° pasto principale.

Variante 2b

Alloggio proprio presente in cantiere; vitto possibile in un ristorante nelle vicinanze Vitto (per tutto il giorno): CHF 39.­ / GL (in caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo CHF 42.­ / GL)

Alloggio:

rimborso in natura

Colazione: 1° pasto principale:

CHF 7.­ / GL CHF 16.­ / GL

2° pasto principale

CHF 16.­/ GL

Il lavoratore stesso paga tutti i pasti.

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(messo a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro) in caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo + CHF 3.­ / GL

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Variante 3a

Il datore di lavoro mette a disposizione un appartamento; vitto possibile in un ristorante nelle vicinanze

Alloggio:

rimborso in natura

Colazione:

rimborso in natura

1° pasto principale:

rimborso in natura

2° pasto principale:

Pagamento al dipendente

(appartamento messo a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro) Il lavoratore consuma la colazione al ristorante * Il lavoratore consuma il pranzo o la cena al ristorante * CHF 16.­ / GL (in caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo + CHF 3.­ / GL)

* Il datore di lavoro rimborsa direttamente al ristorante la colazione e il 1° pasto principale

Variante 3b

Alloggio: Colazione: 1° pasto principale: 2° pasto principale:

Il datore di lavoro mette a disposizione un appartamento; vitto possibile in un ristorante nelle vicinanze Vitto (per tutto il giorno): CHF 39.­ / GL (in caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo CHF 42.­ / GL) la pigione dell'appartamento è a carico del datore di lavoro CHF 7.­ / GL CHF 16.­ / GL in caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo + CHF 3.­ / GL CHF 16.­ / GL

Il lavoratore stesso paga tutti i pasti.

Variante 4

Alloggio e vitto in un albergo nelle vicinanze

Tutti i costi (vitto e alloggio) sono a carico del datore di lavoro.

Nessun rimborso al dipendente.

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Appendice 13

Convenzione addizionale «Genio civile speciale» Art. 6 cpv. 2

(Classi salariali e zone)

In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale si applicano come minimo i salari base (mensili e orari) corrispondenti al salario base della zona BLU secondo l'articolo 41 CNM: 2

Salari base Zona

BLU

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Classe salariale V

Q

A

B

C

6340 / 36.00

5813 / 33.05

5608 / 31.85

5238 / 29.75

4737 / 26.90

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Appendice 15

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q Cifra 1.2 a)

Macchinisti con certificato finale (...).

b)

Macchinisti in possesso del certificato finale di formazione rilasciato nei Cantoni di Neuchâtel, Vallese, Vaud e Ginevra; nel Cantone di Ginevra hanno la precedenza le regolamentazioni della Convenzione addizionale «Ginevra».

c)

Macchinisti in possesso della licenza di condurre K-BMF M2-M7 (ad esclusione della categoria M1) che esercitano l'attività di macchinista più che occasionalmente.

d)

Se un dipendente è impiegato solo occasionalmente come macchinista M2-M7, cioè meno del 20% dei giorni lavorativi, ha diritto alla classe salariale B. All'inizio dell'anno, datore di lavoro e dipendente devono stabilire per iscritto se l'attività di macchinista è occasionale o meno.

Promemoria relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri 2.3

Francia

­

Il certificato «Certificat d'aptitude professionnelle de maçon» (CAP) nonché un anno supplementare di pratica accertata sui cantieri è considerato equivalente e dà diritto all'assegnazione alla categoria salariale Q.

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Appendice 17

Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo Art. 5 cpv. 2

(Classi salariali e zone salariali)

Salario base: per tutte le imprese e tutti i cantieri che sottostanno alla presente convenzione addizionale valgono, in deroga all'articolo 41 CNM, al minimo i seguenti salari base: 2

Salari base Zona

ROSSA BLU

Classe salariale V

Q

A

B

C

6597 / 39.00 6340 / 37.50

5893 / 34.85 5813 / 34.35

5684 / 33.60 5608 / 33.15

5372 / 31.75 5238 / 30.95

4808 / 28.40 4737 / 28.00

Art. 7 cpv. 1

(Rimborso spese)

Indennità di pasto: in deroga all'art. 60 CNM, a tutti i lavoratori operanti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un'indennità di CHF 16.­.

(...)

1

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2023 e ha effetto sino al 31 dicembre 2025.

6 aprile 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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